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Document 62022TN0117

Causa T-117/22: Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio

GU C 222 del 7.6.2022, pp. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 222 del 7.6.2022, pp. 28–28 (GA)

7.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/30


Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio

(Causa T-117/22)

(2022/C 222/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia) e Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2) (le misure contestate); e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, inserendo le ricorrenti negli allegati delle misure contestate, il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti sostengono in particolare che le misure contestate forniscono ragioni non corroborate, errate in fatto e infondate per la sua designazione. Inoltre, le ragioni fornite non dimostrerebbero un nesso sufficientemente sostanziale con l’oggetto delle misure.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure contestate non soddisfarebbero il livello di prova richiesto per l’adozione di sanzioni individuali. Tentando di usare misure individuali per raggiungere l’obiettivo di limitare attività commerciali e profitti di un’impresa detenuta da un paese straniero, il Consiglio avrebbe applicato un tipo illegittimo di misura.


(1)  GU L 430 I, pag. 16.

(2)  GU L 430 I, pag. 1.


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