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Document C2007/155/07
Case C-359/06: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 May 2007 — Commission of the European Communities v Republic of Austria (Failure by a Member State to fulfil its obligations — Directive 2001/45/EC — Social policy — Worker protection — Use of work equipment — Minimum health and safety requirements)
Causa C-359/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE — Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezzature di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute)
Causa C-359/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE — Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezzature di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute)
GU C 155 del 7.7.2007, pp. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/5 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-359/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/45/CE - Politica sociale - Protezione dei lavoratori - Uso di attrezzature di lavoro - Requisiti minimi di sicurezza e di salute)
(2007/C 155/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Corinzia e, per quanto riguarda la Bassa Austria, quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europea, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva. |
2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |