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Document C2007/155/07

Causa C-359/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE — Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezzature di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute)

GU C 155 del 7.7.2007, pp. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-359/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/45/CE - Politica sociale - Protezione dei lavoratori - Uso di attrezzature di lavoro - Requisiti minimi di sicurezza e di salute)

(2007/C 155/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Corinzia e, per quanto riguarda la Bassa Austria, quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europea, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


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