DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1992 che sospende la procedura d' esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell' imposizione, in Giappone, di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del fondo per la gestione dei porti (92/169/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1992 pag. 0047 - 0048
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1992 che sospende la procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell'imposizione, in Giappone, di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del fondo per la gestione dei porti (92/169/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (1), previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. RICORRENTE (1) Il 7 gennaio 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA, in seguito denominata « il ricorrente ») per conto del 90 % circa di tutte le società di navigazione comunitarie che trasportano merci in e dal Giappone. B. OGGETTO DELLA DENUNCIA (2) Nella denuncia si afferma che nel novembre 1989 la Japan Harbour Transportation Association (in seguito denominata « JHTA ») ha istituito un diritto di porto su tutti i carichi spostati nei porti giapponesi, per costituire il cosiddetto fondo di gestione dei porti. Il fondo era ufficialmente destinato a salvaguardare la disponibilità costante e regolare della manodopera portuale, nonché a modernizzare e ad aggiornare il sistema di distribuzione dei prodotti importati. Secondo la denuncia, la Japan Foreign Steamship Association (in seguito denominata « JFSA »), che rappresenta tutte le società di navigazione non giapponesi, in un primo tempo aveva rifiutato di pagare il diritto in questione. Era tuttavia emerso che il rifiuto di firmare un « accordo » relativo al pagamento del diritto avrebbe potuto provocare gravi difficoltà, al momento delle operazioni di carico e scarico nei porti giapponesi, per le navi delle società che avevano rifiutato. Pertanto tutte le società di navigazione, incluse quelle comunitarie, hanno infine firmato un « accordo » relativo al periodo compreso tra il 1o ottobre 1989 e il 31 marzo 1990. Secondo la denuncia l'accordo sarebbe stato successivamente rinnovato per il periodo dal 1o aprile 1990 al 31 marzo 1991. (3) Il ricorrente ha sostenuto che l'istituzione del diritto destinato al fondo di gestione dei porti costituiva una pratica commerciale illecita ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/84. Secondo le argomentazioni esposte nella denuncia, le società di navigazione comunitarie erano state praticamente costrette a contribuire al fondo, senza aver alcuna possibilità di intervenire sull'impiego degli importi riscossi e senza trarre alcun vantaggio dalla destinazione effettiva delle entrate (la costruzione di centri di distribuzione interni). Il ricorrente ha inoltre affermato che i diritti erano discriminatori, in quanto l'importo per il traffico costiero (riservato alle società di navigazione giapponesi) era pari ad un quarto circa di quello relativo al traffico internazionale. (4) Secondo il ricorrente, la responsabilità della pratica commerciale illecita dovrebbe essere attribuita al Giappone, in quanto il fondo per la gestione dei porti è stato autorizzato e gestito dal ministero dei trasporti. La JHTA stessa, inoltre, dipende dal ministero dei trasporti, che le ha attribuito l'autorevole funzione di mediatore tra i sindacati dei lavoratori portuali e le società di navigazione. La JHTA si trova quindi in una posizione che, in mancanza di un adeguato controllo, darebbe adito ad abusi. (5) Nella denuncia si sostiene inoltre che la pratica commerciale illecita in questione ha provocato un pregiudizio alle società di navigazione comunitarie, valutato a 4,5 milioni di dollari statunitensi all'anno. La situazione di incertezza introdotta nelle relazioni commerciali in seguito alla creazione del fondo rappresenterebbe inoltre, secondo la denuncia, una minaccia di pregiudizio per gli scambi CEE-Giappone in generale. (6) La denuncia invitava infine la Comunità a prendere le iniziative opportune per ottenere la rapida eliminazione del fondo di gestione dei porti. C. PROCEDURA D'ESAME (7) Poiché la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e dato che l'apertura della procedura è stata considerata conforme all'interesse della Comunità, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2641/84, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) un avviso di apertura di una procedura d'esame, ai sensi del regolamento suddetto, relativa alle pratiche commerciali illecite inerenti al fondo di gestione dei porti in Giappone. (8) La Commissione ha ufficialmente informato il ricorrente, il governo giapponese e le parti direttamente interessate in Giappone in merito all'apertura della procedura d'esame e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. In tale fase della procedura non sono state presentate domande di audizione e non sono state comunicate osservazioni scritte. (9) La Commissione ha avviato l'esame a livello comunitario e ha inviato questionari agli armatori comunitari notoriamente interessati, che hanno tutti risposto adeguatamente. Le informazioni fornite dalle principali società sono state controllate in loco. (10) La Commissione ha contemporaneamente iniziato l'inchiesta riguardo al Giappone e ha chiesto le informazioni ritenute necessarie al governo giapponese e alle parti interessate. La Commissione ha tenuto conto delle informazioni ricevute, benché queste ultime siano state fornite con molto ritardo. (11) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2641/84, la Commissione ha comunicato i risultati dell'esame al comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento al termine del periodo di sette mesi fissato per la conclusione della procedura d'esame. Una relazione non riservata su tali risultati è stata inviata al governo giapponese e al ricorrente. (12) Dato che il governo giapponese ha dichiarato di essere disposto a collaborare con la Commissione per risolvere rapidamente i problemi inerenti al fondo di gestione dei porti, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, ha deciso di prorogare la procedura d'esame, affinché potessero svolgersi le necessarie consultazioni con il governo giapponese. La comunicazione relativa alla proroga è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3). (13) Nel corso delle consultazioni con il governo giapponese, la Commissione ha ricevuto assicurazioni formali del fatto che il fondo di gestione dei porti sarà eliminato dopo il 31 marzo 1992 e che non sarà ripristinato in una forma diversa. I rappresentanti giapponesi hanno inoltre assicurato che le opinioni delle società di navigazione estere in merito all'utilizzazione degli importi riscossi e non ancora erogati saranno prese debitamente in considerazione. Tali impegni sono stati successivamente confermati per iscritto. La Commissione ritiene che tali assicurazioni siano soddisfacenti e che, una volta messe in atto, possano eliminare il pregiudizio subito dalle società di navigazione comunitarie ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2641/84. (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, nell'interesse della Comunità e ai fini dell'efficace applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/84, la procedura d'esame debba essere sospesa. La Commissione riesaminerà la decisione di sospendere la procedura quando dall'abolizione del fondo di gestione dei porti sarà trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo per garantire che il sistema non sia reintrodotto in forma diversa. (15) La Commissione ha informato il ricorrente e il governo giapponese in merito ai principali fatti e considerazioni sui quali si basano le sue conclusioni, DECIDE: Articolo unico È sospesa, fino a nuovo avviso, la procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell'imposizione, in Giappone, di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del fondo per la gestione dei porti. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 40 del 16. 2. 1991, pag. 18. (3) GU n. C 287 del 5. 11. 1991, pag. 5.