02014D0312 — IT — 18.07.2022 — 006.002
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2014) 3429] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2015 |
L 144 |
12 |
10.6.2015 |
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L 73 |
100 |
18.3.2016 |
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DECISIONE (UE) 2018/666 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2018 |
L 111 |
2 |
2.5.2018 |
|
L 109 |
14 |
7.4.2020 |
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DECISIONE (UE) 2021/1871 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2021 |
L 379 |
49 |
26.10.2021 |
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DECISIONE (UE) 2022/1229 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2022 |
L 189 |
20 |
18.7.2022 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2014
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni
[notificata con il numero C(2014) 3429]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/312/UE)
Articolo 1
Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:
rivestimenti anti-incrostazione;
prodotti preservanti per l'impregnazione del legno;
rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty);
rivestimenti in polvere;
sistemi di pittura induribile con UV;
pitture principalmente destinate ai veicoli;
prodotti la cui funzione primaria non è la formazione di una pellicola sul substrato, ad esempio, oli e cere;
filler, secondo la definizione della norma EN ISO 4618;
pitture per la segnaletica orizzontale.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
«pittura», un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
«vernice», un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l'applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
«prodotti vernicianti per decorazione», pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e protettivo;
«lasure» (impregnanti per legno), i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici, che consentono un'agevole manutenzione;
«sistema di colorazione», un metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una «base» con tinte coloranti;
«rivestimenti per muratura», rivestimenti che creano una pellicola decorativa e protettiva e sono destinati all'uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco e cemento rinforzato con placche di silicato di calcio o fibre;
«primer fissanti», rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del substrato o a conferire proprietà idrorepellenti;
«sistema di pittura induribile agli UV», il processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l'esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali;
«rivestimento in polvere», rivestimento protettivo od ornamentale, costituito con l'applicazione di un rivestimento in polvere su un substrato e la fusione per formare una pellicola continua;
«preservanti per prodotti in scatola», principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento. Essi sono in particolare utilizzati per la preservazione durante lo stoccaggio di prodotti fabbricati, mediante il controllo del deterioramento microbico per assicurarne la conservabilità, e per la preservazione delle tinte presenti nelle macchine per la colorazione;
«preservanti di pellicola secca», principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;
«sostanze antipelle», additivi che sono aggiunti ai materiali di rivestimento per prevenire la screpolatura durante la produzione o lo stoccaggio del materiale di rivestimento;
«composti organici volatili» (VOC), ualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;
«composti organici semivolatili» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;
«pitture bianche e di colore chiaro», le pitture di valore tricromatico Y > 70 %;
«pitture brillanti», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60o è ≥ 60;
«pitture di media brillantezza» (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache), le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è < 60 e ≥ 10;
«pitture opache», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 10;
«pitture ultraopache», le pitture il cui coefficiente di riflessione ad un angolo di incidenza di 85o è < 5;
«trasparente» e «semitrasparente», una pellicola con un grado di contrasto < 98 % per uno spessore di pellicola umida di 120μ;
«opaco», una pellicola con un grado di contrasto > 98 % per uno spessore di pellicola umida di 120μ.
Articolo 3
I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 ad un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti detti «prodotti vernicianti», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 4
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti vernicianti per interni ed esterni» è «044».
Articolo 6
Le decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE sono abrogate.
Articolo 7
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELL'ECOLABEL UE
Criteri di assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti vernicianti:
Pigmento bianco e resistenza alla spazzolatura ad umido (detta resistenza al lavaggio)
Biossido di titanio
Efficienza d'uso
Resa
Resistenza all'acqua
Adesione
Abrasione
Agenti atmosferici
Permeabilità al vapore d'acqua
Permeabilità all'acqua
Resistenza ai funghi
Resistenza alla screpolatura («crack-bridging»)
Resistenza agli alcali
Resistenza alla corrosione
Composti organici volatili e semivolatili (COV, COSV)
Limitazione di sostanze e miscele pericolose
Restrizioni generali che si applicano alle classificazioni di pericolo e alle frasi di rischio
Restrizioni che si applicano alle sostanze estremamente problematiche
Restrizioni applicabili a determinate sostanze pericolose
Informazione dei consumatori
Informazioni che figurano sul marchio Ecolabel UE
I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE premiano i prodotti dalle migliori prestazioni ambientali presenti sul mercato dei prodotti vernicianti. L'elevata qualità e le norme di prestazione della pittura devono garantire la longevità del prodotto e contribuire a ridurre in misura considerevole gli impatti dell'intero ciclo delle pitture. Inoltre, i criteri mirano a ridurre al minimo l'uso di composti organici volatili e semivolatili nella formulazione delle pitture.
Anche se l'utilizzo di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti è parte del processo produttivo, un prodotto contrassegnato dall'Ecolabel UE garantisce al consumatore che l'utilizzo di tali sostanze è stato limitato nella misura tecnicamente possibile senza pregiudicare l'adeguatezza del prodotto. Inoltre, il prodotto verniciante finito non può essere classificato con tossicità acuta o in quanto pericoloso per l'ambiente in base alla legislazione europea sull'etichettatura dei prodotti.
Laddove possibile i criteri escludono o limitano al minimo la concentrazione (necessaria per offrire funzioni e proprietà specifiche) di una serie di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente che possono essere impiegate nella formulazione di pitture e vernici. Solo se una sostanza è indispensabile per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di prestazioni o prescrizioni obbligatorie relative al prodotto (ad esempio la preservazione delle pitture) e se non esistono alternative già applicate e testate, è concessa una deroga per l'utilizzo di tale sostanza.
Le deroghe sono valutate sulla base del principio di precauzione e delle prove scientifiche e tecniche, in particolare se sul mercato sono disponibili prodotti più sicuri.
Le prove sul prodotto finito per individuare la presenza di sostanze pericolose soggette a restrizioni possono essere richieste per garantire un elevato livello di affidabilità per i consumatori.
Se del caso, vengono anche imposte condizioni rigorose sul trattamento di sostanze nei processi di fabbricazione delle pitture e delle vernici onde evitare l'esposizione del personale. La verifica della conformità ai criteri è concepita in modo da offrire un elevato livello di garanzia per i consumatori, riflette le possibilità pratiche per i richiedenti di ottenere informazioni dalla catena di approvvigionamento ed esclude le possibilità di «vantaggi parassitari» da parte dei richiedenti.
Prescrizioni
Le prescrizioni specifiche in materia di valutazione e verifica sono indicate per ciascun criterio.
Qualora il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
In caso di cambiamenti di fornitore, della formulazione dei prodotti vernicianti, o dell'ampliamento di una gamma di prodotti che comporti un cambiamento nel modo in cui la pittura o la vernice soddisfano uno o più criteri (se del caso) il detentore della licenza, prima di qualsiasi modifica, trasmette informazioni all'organismo competente a riprova del fatto che i prodotti continuano ad essere conformi, come indicato nei pertinenti criteri.
Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se figurano nel manuale dell'utilizzatore dei criteri dell'Ecolabel e l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
Soglie di misurazione
Salvo indicazioni diverse, la conformità ai criteri del marchio di qualità ecologica è richiesta per le sostanze e le miscele aggiunte intenzionalmente, nonché per i sottoprodotti e le impurità delle materie prime, la cui concentrazione è pari o superiore allo 0,010 % in peso della formulazione finale.
La formulazione esatta del prodotto, ivi compresa la funzione e la forma fisica di tutti gli ingredienti individuati nell'ambito dei criteri, nonché ogni altro eventuale ingrediente funzionale e le loro concentrazioni sono trasmessi all'organismo competente. Per ogni ingrediente sono forniti la denominazione chimica, il numero CAS e la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tutti gli ingredienti identificati nell'ambito dei criteri, nonché ogni altro eventuale tipo di ingredienti funzionali e impurità note presenti nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,010 % devono essere segnalati, a meno che sia prevista una concentrazione inferiore al fine di rispettare eventuali prescrizioni derogatorie.
Quando nei criteri si fa riferimento agli ingredienti, si intendono le sostanze e i preparati o le relative miscele. Le definizioni di «sostanze» e «miscele» figurano all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) («regolamento REACH»).
Le schede di dati di sicurezza e/o i numeri CAS e le classificazioni CLP per ciascun ingrediente sono trasmesse all'organismo competente conformemente al regolamento REACH.
Per tutti i criteri diversi dal criterio 4 «Composti organici volatili e semivolatili (COV, COVS)», i limiti si applicano alla pittura o alla vernice nel suo imballaggio. In conformità alla direttiva 2004/42/CE, i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all'uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere misurato e calcolato includendovi le aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo o misurazione sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il tenore di solido, il contenuto di COV e la densità del prodotto. Quanto precede si applica anche alla misurazione o al calcolo dei COSV. Al fine di convalidare i calcoli, gli organismi competenti possono richiedere le prove concernenti i COSV.
Criterio 1. Pigmenti bianchi e resistenza alla spazzolatura ad umido, detta anche «resistenza al lavaggio»
1(a) Requisito minimo per il tenore di pigmenti bianchi:
Le pitture per pareti e soffitti interni di classe 1 o 2 di resistenza al lavaggio, devono avere un tenore di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8) per m2 di pellicola secca pari o inferiore a quello descritto nella tabella 1, con opacità pari al 98 %. Per i sistemi di colorazione questo requisito si applica unicamente alle pitture di base.
Tabella 1
Rapporto tra resistenza al lavaggio e tenore di TiO2 per le pitture per interni
Resistenza al lavaggio |
Limiti in ambiente interno (g/m2) |
Classe 1 |
40 |
Classe 2 |
36 |
Per tutte le altre pitture, comprese quelle a calce, le pitture ai silicati, i primer, le vernici antiruggine e quelle per le facciate, il tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) non deve superare 36 g/m2 per i prodotti per interni e 38 g/m2 per i prodotti per esterni. Nel caso di pitture per uso sia interno che esterno si applicano i limiti più severi.
Se i summenzionati prodotti rientrano nell'esenzione di cui alla lettera (b), il tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) non deve superare 25 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %.
1(b) Requisito minimo per la resistenza al lavaggio (unicamente per le pitture per interni)
Tutte le pitture per pareti e soffitti interni (finiture) devono essere di classe 1 o classe 2 in termini di resistenza al lavaggio (WSR) conformemente alla norma EN 13300 e alla norma EN ISO 11998. Questo requisito si applica unicamente alle basi tintometriche (pitture di base).
Sono esentati da tale requisito le pitture per pareti e soffitti interni con un tenore di pigmenti bianchi (pigmenti bianchi inorganici con un indice di rifrazione superiore a 1,8) uguale o inferiore a 25 g/m2 di pellicola secca, con opacità pari al 98 %.
Solo le pitture di classe 1 e 2 per la resistenza al lavaggio (WSR) recanti il marchio di qualità ecologica hanno il diritto di menzionare la resistenza al lavaggio sull'etichetta o sulla documentazione commerciale.
: Devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti 1(a) e 1(b) Il richiedente fornisce una documentazione attestante che il tenore di pigmenti bianchi è conforme a questo criterio.
Il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo la norma EN 13300 utilizzando il metodo EN ISO 11998 (Test di lavabilità e di resistenza al lavaggio). L'etichettatura degli imballaggi delle pitture per soffitti e pareti interni, compresi i testi di accompagnamento, deve essere fornita come elemento di prova della resistenza al lavaggio.
Criterio 2. Pigmenti al biossido di titanio
Se il prodotto contiene più di 3,0 % peso/peso di biossido di titanio, le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione dei pigmenti di biossido di titanio non devono superare i valori seguenti ( 4 ):
Per il procedimento al solfato:
Per il procedimento con cloruro:
Se si utilizzano più tipi di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun tipo di minerale utilizzato.
Nota:
Le emissioni di SOx riguardano unicamente il procedimento al solfato.
Per la definizione di «rifiuti» occorre fare riferimento all'articolo 3 della direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). Se, per i suoi rifiuti solidi, il produttore di TiO2 può conformarsi all'articolo 5 (sottoprodotti) della direttiva quadro sui rifiuti, i rifiuti sono esentati.
: il richiedente deve trasmettere documenti di appoggio che attestino il rispetto, da parte del produttore di ossido di titanio che produce la materia prima, dei criteri applicabili alla pittura, sotto forma di una dichiarazione di non utilizzo o di una dichiarazione suffragata da dati che confermi che i limiti applicabili alle emissioni e agli scarichi legati al processo sono rispettati.
Criterio 3. Efficienza d'uso
Al fine di dimostrare l'efficienza nell'uso di pitture e vernici, devono essere effettuate le seguenti prove per tipo di pittura e/o vernice, come indicato nella tabella 2:
Tabella 2
Requisiti di efficienza per i diversi tipi di pitture e vernici
Criteri |
Pitture e vernici (con le rispettive sottocategorie determinate conformemente alla direttiva 2004/42/CE) |
|||||||
Pittura per interni (a, b) |
Pittura per esterni (c) |
Finiture e tamponature (d) |
Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni (1) |
Vernici e impregnanti per legno (e, f) |
Pittura monocomponente per rivestimento del pavimento (i) |
Primer (g) |
Sottofondo e primer (h) |
|
►M1
|
8 m2/L |
4 m2/L (pittura elastomerica) 6 m2/L (pitture murali) |
Prodotti per esterni 6 m2/L Prodotti per interni 8 m2/L |
1 m2/L |
— |
Prodotti per esterni 6 m2/L Prodotti per interni 8 m2/L |
►M2
|
►M2
|
3(b) Resistenza all'acqua — ISO 2812-3 |
— |
— |
— |
— |
Resistente all'acqua |
Resistente all'acqua |
— |
— |
3(c) Adesione — EN 24624 |
|
— |
— |
— |
— |
Punteggio 2 |
1,5 MPa (pittura murale) |
1,5 MPa (pittura murale) |
3(d) Abrasione — EN ISO 7784-2 |
— |
— |
— |
— |
— |
calo di peso di 70 mg |
— |
— |
3(e) Agenti climatici — EN 11507/EN 927-6 |
— |
1 000 ore |
1 000 ore (esterni) |
1 000 ore (esterni) |
1 000 ore (esterni) |
1 000 ore (esterni) |
— |
— |
3(f) Permeabilità al vapore acqueo (1) — EN ISO 7783-2 |
— |
Classe II o superiore |
— |
Classe II o superiore (esterni) |
— |
— |
— |
— |
3(g) Permeabilità all'acqua (1) |
— |
Se dichiarata Classe III |
— |
Classe II o superiore (esterni) |
— |
— |
— |
— |
— EN 1062-3 |
Tutti gli altri prodotti Class II o superiore |
|||||||
3(h) Resistenza ai funghi (1) — EN 15457 |
— |
Classe 1 o inferiore (pitture per lavori in muratura o legno) |
Classe 0 (prodotti in legno per esterni) |
Classe 1 o inferiore (esterni) |
— |
— |
— |
— |
3(h) Resistenza alle alghe EN 15458 (1) |
— |
Classe 1 o inferiore (lavori in muratura o pitture per legno) |
Classe 0 (prodotti in legno per esterni) |
Classe 1 o inferiore (esterni) |
— |
— |
— |
— |
3(i) Resistenza alla screpolatura (1) — EN 1062-7 |
— |
A1 (solo pittura elastomerica) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3(j) Resistenza agli alcali — ISO 2812-4 |
— |
Pitture per lavori in muratura |
— |
— |
— |
— |
Lavori in muratura esterni- |
Lavori in muratura esterni |
3(k) Resistenza alla corrosione |
— |
Pittura anti-ruggine |
Pittura anti-ruggine |
— |
— |
Pittura anti-ruggine |
Pittura anti-ruggine |
Pittura anti-ruggine |
EN ISO 12944-2 e 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 e 4628-3 |
|
Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3 Arrugginimento: ≥ Ri2 |
Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3 Arrugginimento: ≥ Ri2 |
|
|
Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3 Arrugginimento: ≥ Ri2 |
Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3 Arrugginimento: ≥ Ri2 |
Formazione di bolle: ≥ dimensione 3/densità 3 Arrugginimento: ≥ Ri2 |
(1)
Unicamente se a queste proposito sono avanzate argomentazioni commerciali. |
3(a) Resa
Il requisito in termini di resa si applica ai prodotti vernicianti bianchi e di colore chiaro. Per le pitture che sono disponibili in più colori la resa si applica al colore più chiaro.
Le pitture bianche e di colore chiaro (compresi le finiture e gli strati intermedi) devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 8 m2 per litro di prodotto per i prodotti vernicianti per interni e di 6 m2 per i prodotti vernicianti per esterni. I prodotti commercializzati sia per gli interni che per gli esterni devono avere una resa minima (con potere coprente al 98 %) di almeno 8 m2 per litro.
Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Quando la base bianca non soddisfa tale requisito, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver tinto la base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010.
Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all'utente finale, sull'imballaggio del prodotto o nei punti vendita, quale tinta o primer/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come strato di base prima di applicare la tinta più scura.
I primer e i sottofondi opachi devono avere una resa minima di almeno 8 m2 per litro di prodotto. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2 per litro di prodotto.
I rivestimenti per decorazione spessi (cioè le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa) devono avere una resa di 1 m2/kg di prodotto.
Le pitture elastomeriche opache devono avere una resa minima (potere coprente del 98 %) di almeno 4 m2/l di prodotto.
Questo requisito non si applica a vernici, lasure (impregnanti per legno), primer di adesione trasparenti e qualsiasi altro rivestimento trasparente.
: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munk per le pitture bianche e di colore chiaro) o 6504/3 (Parte 3: determinazione del grado di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito), o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto ornamentale tridimensionale e caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30 073 . Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano come l'utente finale sarà invitato a utilizzare un primer e/o un sottofondo grigio (o di un'altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto.
3(b) Resistenza all'acqua
Tutte le vernici, i rivestimenti dei pavimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'acqua, determinata dalla norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2812-3.
3(c) Adesione
I primer pigmentati per lavori in muratura per esterni devono ottenere il valore minimo per superare la prova di trazione secondo la norma EN 24624 (ISO 4624) quando la forza di coesione del substrato è inferiore alla forza adesiva della pittura, in caso contrario l'adesione della pittura deve essere superiore al punteggio minimo di 1,5 MPa.
I rivestimenti dei pavimenti, le pitture e i sottofondi per pavimenti, i primer per lavori di muratura interni, i sottofondi per metallo e legno devono ottenere un punteggio di 2 o inferiore nella prova di adesione secondo la norma EN 2409.
Questo requisito non si applica ai primer trasparenti.
Il richiedente valuta il fondo e/o la finitura separatamente o congiuntamente. Quando si sottopone a prova la sola finitura, viene considerata la peggiore situazione possibile per quanto riguarda l'adesione.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo della norma EN ISO 2409 o della norma EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi.
3(d) Abrasione
I rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all'abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1000 cicli di prova con un carico di 1 000 g e una ruota CS10, secondo la norma EN ISO 7784-2.
: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità a questo criterio secondo il metodo EN ISO 7784-2.
3(e) Agenti atmosferici (per prodotti vernicianti per esterni)
Le pitture per il finissaggio di lavori in muratura e le finiture per legno e metallo, comprese le vernici, devono essere sottoposte ad eventi atmosferici artificiali, in un dispositivo dotato di lampade UV fluorescenti e condensa o acqua spruzzata, come previsto dalla norma ISO 11507. Sono esposte a condizioni di prova per 1000 ore. Condizioni del test: UVA 4 h/60 °C + umidità 4 h/50 °C.
In alternativa, le finiture e le vernici per legno per esterni sono esposte ad agenti atmosferici per 1 000 ore in un'apparecchiatura di laboratorio (camera QUV) che simula eventi atmosferici accelerati con un'esposizione ciclica a raggi UV(A) e spruzzature, secondo la norma EN 927-6.
Conformemente alla norma ISO 7724 3, la variazione di colore dei campioni esposti agli eventi atmosferici non deve superare ΔΕ * = 4. Il metodo non si applica alle vernici e alle basi.
La diminuzione di brillantezza per le pitture e le vernici esposte agli eventi atmosferici non deve essere superiore al 30 % rispetto al valore iniziale e viene misurata conformemente alla norma ISO 2813. Questa prescrizione non si applica ai prodotti di finissaggio medio-brillanti e opachi ( 6 ), che ad un angolo di incidenza di 60° hanno un valore di brillantezza iniziale inferiore al 60 %.
Lo sfarinamento viene misurato applicando il metodo EN ISO 4628-6 sui rivestimenti di finissaggio per lavori in muratura e sulle finiture per legno e metallo (dove applicabile) dopo aver esposto i campioni agli eventi atmosferici. I rivestimenti devono raggiungere un punteggio di 1,5 o inferiore (0,5 o 1,0) in questo test. La norma contiene illustrazioni di riferimento.
Dopo l'esposizione agli eventi atmosferici i campioni di rivestimenti di finissaggio per muratura e di finiture per legno e metallo devono essere testati anche per i seguenti parametri:
Le prove devono essere eseguite sulla base da tingere.
: il richiedente deve fornire rapporti di prova basandosi sulla norma ISO 11507 secondo i parametri specificati o sulla norma EN 927-6 o su entrambe. Il richiedente deve fornire rapporti di prova conformemente alla norma EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 e un rapporto di prova conformemente alla norma ISO 7724-3 se del caso.
3(f) Permeabilità al vapore di acqua
Quando le pitture per muratura e cemento per esterni sono traspiranti, devono essere classificate a norma dell'EN1062-1 di classe II (permeabilità al vapore) o superiore, in base al metodo di prova EN ISO 7783.
Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 7783-2 e la classificazione a norma dell'EN1062-1.
3(g) Permeabilità all'acqua
Quando le pitture per murature e cemento per esterni sono idrorepellenti o elastomeriche, il rivestimento è classificato a norma dell'EN1062-1 di classe III (bassa permeabilità ai liquidi) secondo il metodo EN 1062-3.
Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
Tutti le restanti pitture per muratura sono classificate a norma dell'EN1062-1 di classe II (permeabilità media ai liquidi) o superiore, secondo il metodo EN 1062-3.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 1062-3 e la classificazione a norma dell'EN1062-1
3(h) Resistenza ai funghi e alle alghe
Quando le pitture di finissaggio per muratura esterna e legno hanno proprietà antimicotiche e antialghe, e conformemente al tipo di prodotto 7 del regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) sui biocidi, occorre verificare il rispetto dei seguenti requisiti secondo le norme EN 15457 e EN 15458.
Le pitture per muratura devono ottenere almeno un punteggio di classe 1 o inferiore (1 o 0) per la resistenza ai funghi (vale a dire meno del 10 % di copertura dei funghi) e un punteggio di classe 1 o inferiore per la resistenza alle alghe.
Le pitture per legno devono ottenere almeno un punteggio di 0 per la resistenza ai funghi e 0 per resistenza alle alghe.
Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN 15457 e EN 15458.
3(i) Resistenza alla screpolatura
Quando le pitture per muratura (o cemento) presentano proprietà elastomeriche, sono classificate almeno A1 a 23 oC secondo la norma EN 1062.
Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo DIN EN 1062-7.
3(j) Resistenza agli alcali
Le pitture e i primer per muratura non devono presentare danni rilevanti dopo essere stati schizzati per 24 ore con una soluzione di NaOH al 10 % secondo il metodo ISO 2812-4. La valutazione viene effettuata dopo 24 ore di asciugatura.
: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo EN ISO 2812-4.
3(k) Resistenza alla corrosione
Saranno applicate tensioni di corrosione simulate ad un substrato, ai fini della sua classificazione in funzione della categoria adeguata di corrosività atmosferica della norma EN ISO 12944-2 e delle relative procedure di prova di cui alla norma EN ISO 12944-6. Le pitture antiruggine per i substrati in acciaio sono testate dopo essere state sottoposte per 240 ore ad una prova in nebbia salina conformemente alla norma ISO 9227. I risultati devono essere valutati sulla base della norma ISO 4628-2 per la formazione di bolle e ISO 4628-3 per l'arrugginimento. La pittura deve raggiungere risultati non inferiori a 3 per la dimensione e la densità della formazione di bolle e non peggiori di Ri2 per la prova di arrugginimento.
: il richiedente trasmette le relazioni di prova e di classificazione per confermare il rispetto di questo criterio.
Criterio 4. Tenore di composti organici volatili e semivolatili (COV, COSV)
Il tenore massimo di composti organici volatili (COV) e composti organici semivolatili (COSV) non deve superare i limiti indicati nella tabella 3.
Il tenore di COV e COSV viene determinato per il prodotto pronto all'uso e deve includere tutte le eventuali aggiunte raccomandate prima dell'applicazione, per esempio di coloranti e/o diluenti.
I prodotti con un tenore di COV compatibile con i limiti indicati nella tabella 3 possono riportare, accanto al marchio di qualità ecologica, la dicitura «ridotto contenuto di COV» e il tenore di COV espresso in g/l.
Tabella 3
Limiti di tenore dei COV e dei COSV
Descrizione del prodotto (con riferimento alla sottocategoria conformemente alla direttiva 2004/42/CE) |
Valori limite dei COV (g/l inclusa l'acqua) |
Limiti di COSV (g/l inclusa l'acqua) |
a. Pitture opache per pareti e soffitti interni (brillantezza < 25@60°) |
10 |
|
b. Pitture lucide per pareti e soffitti interni (brillantezza> 25@60°) |
40 |
|
c. Pitture per muri esterni di substrato minerale |
25 |
40 |
d. Pitture per finiture e tamponature per interni/esterni per legno e metallo |
80 |
|
e. Vernici per finiture interne e impregnanti del legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno |
65 |
30 |
e. Vernici per finiture esterne e impregnanti per legno, inclusi gli impregnanti opachi per legno |
75 |
60 |
f. Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni) |
50 |
|
g. Primer |
15 |
|
h. Primer fissanti |
15 |
|
i. Rivestimenti monocomponenti ad alte prestazioni |
80 |
|
j. Rivestimenti bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici, ad esempio sui pavimenti |
80 |
|
l. Rivestimenti per effetti decorativi |
80 |
|
Pitture antiruggine |
80 |
60 |
(1)
Pitture e vernici bianche per interni
(2)
Pitture colorate per interni/pitture e vernici per esterni |
Il tenore di COV è determinato mediante un calcolo basato sugli ingredienti e materie prime o utilizzando i metodi riportati nella norma ISO 11890-2 o, per i prodotti con un tenore di COV inferiore a 1,0 g/l, i metodi descritti nella norma ISO 17895. Il tenore di COSV è determinato utilizzando il metodo indicato nella norma ISO 11890-2. ►M1 La prova è svolta mediante il sistema analitico identificato nel manuale dell'utilizzatore dei criteri. ◄ Nel caso di prodotti utilizzati sia in ambienti interni che esterni, si applica il valore limite più restrittivo di COSV delle pitture per interni.
▼M1 —————
: per il tenore di COV del prodotto pronto all'uso, il richiedente presenta una relazione di prova basata sui metodi di cui alle norme ISO 11890-2 o ISO 17895 che dimostrino la conformità, o una dichiarazione di conformità corredata dei calcoli basati sugli ingredienti e le materie prime delle pitture.
Per il tenore di COSV del prodotto pronto all'uso, il richiedente presenta una relazione di prova basata sui metodi di cui alla norma ISO 11890-2 o una dichiarazione di conformità corredata dei calcoli basati sugli ingredienti e le materie prime delle pitture. ►M1 La prova è effettuata con riferimento alle modifiche della norma ISO 11890-2 di cui al manuale dell'utilizzatore. ◄ Su richiesta di un organismo competente i richiedenti possono essere tenuti a convalidare i calcoli utilizzando il metodo di prova specificato.
Criterio 5. Restrizioni delle sostanze e delle miscele pericolose
Il prodotto finale non deve contenere sostanze e miscele pericolose conformemente alle disposizioni stabilite nei seguenti sottocriteri che si applicano a:
Il richiedente è tenuto a dimostrare che la formulazione del prodotto finale è conforme alle prescrizioni generali di valutazione e verifica, nonché ad eventuali altre prescrizioni contenute nell'appendice.
5(a) Restrizioni generali valide per le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio
La formulazione del prodotto finale, ivi compresi tutti gli ingredienti aggiunti e presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 %, non deve, salvo espressa deroga all'appendice, contenere sostanze o miscele classificate come tossiche, pericolose per l'ambiente, sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle, o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CE del Consiglio ( 8 ), e secondo le interpretazioni date dalle indicazioni di pericolo e le frasi di rischio di cui alla tabella 5 del presente criterio.
Tabella 5
Classificazioni dei pericoli oggetto di restrizioni e loro categorizzazione
Tossicità acuta |
|
Categorie 1 e 2 |
Categoria 3 |
H300 Letale se ingerito (R28) |
H301 Tossico se ingerito (R25) |
H310 Letale a contatto con la pelle (R27) |
H311 Tossico per contatto con la pelle (R24) |
H330 Letale se inalato (R23/26) |
H331 Tossico se inalato (R23) |
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (R65) |
EUH070 Tossico per contatto oculare (R39/41) |
|
|
Tossicità specifica per organi bersaglio |
|
Categoria 1 |
Categoria 2 |
H370 Provoca danni agli organi (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28) |
H371 Può provocare danni agli organi (R68/20, R68/21, R68/22) |
H372 Provoca danni agli organi (R48/25, R48/24, R48/23) |
H373 Può provocare danni agli organi (R48/20, R48/21, R48/22) |
|
|
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle |
|
Categoria 1 A |
Categoria 1B |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle (R43) |
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle (R43) |
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42) |
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato (R42) |
|
|
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione |
|
Categorie 1 A e 1B |
Categoria 2 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche (R46) |
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (R68) |
H350 Può provocare il cancro (R45) |
H351 Sospettato di provocare il cancro (R40) |
H350i Può provocare il cancro se inalato (R49) |
|
H360F Può nuocere alla fertilità (R60) |
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità (R62) |
H360D Può nuocere al feto (R61) |
H361d Sospettato di nuocere al feto (R63) |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (R60, R60/61) |
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R62/63) |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (R60/63) |
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno (R64) |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità (R61/62) |
|
|
|
Pericoloso per l'ambiente acquatico |
|
Categorie 1 e 2 |
Categorie 3 e 4 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50) |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R52/53) |
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R50/53) |
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R53) |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (R51/53) |
|
|
|
Pericoloso per lo strato di ozono |
|
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono (R59) |
|
Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classificazioni di pericolo e le frasi di rischio elencate. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i richiedenti devono pertanto garantire che le classificazioni siano fondate sulle più recenti norme relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
I richiedenti sono tenuti a calcolare la classe di pericolo del prodotto verniciante finito al fine di dimostrare la conformità. Tale calcolo deve essere effettuato secondo le metodologie per la classificazione delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e a tutti gli atti modificativi. Nella tabella 6 è riportata l'equivalenza tra le classificazioni delle miscele secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (DSD) e quelle effettuate in base al regolamento (CE) N. 1272/2008 (regolamento CLP).
Il prodotto finito non deve essere classificato e etichettato come altamente tossico, tossico per un organo specifico, sensibilizzante delle vie respiratorie o per la pelle, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 o alla direttiva 67/548/CE.
Tabella 6
Classificazione del prodotto finito: Equivalenza CLP/DSD
Classificazione CLP delle miscele |
Equivalente DSD |
Altamente tossico |
T o T+ |
Tossico per organi bersaglio specifici |
T, T+ o Xn |
Sensibilizzante delle vie respiratorie o per la pelle |
— |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, categorie 1, 2 e 3 |
Pericoloso per l'ambiente. |
N (esclusi R53 e R52/53) |
5(a)(i) Deroghe applicabili a gruppi di sostanze
Per quanto concerne questo gruppo di prodotti, sono state concesse deroghe per determinati gruppi di sostanze che possono essere presenti nel prodotto finito. Tali deroghe stabiliscono le classi di pericolo cui si applicano per ciascun gruppo di sostanze nonché le condizioni di derogazione associate e i limiti di concentrazione applicabili. Le deroghe sono riportate all'appendice 1:
Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito
Preservanti per i prodotti in scatola
Preservanti per le macchine di colorazione
Preservanti per pellicola secca
Stabilizzanti per preservanti
Essiccanti e agenti antipelle
Essiccanti
Agenti antipelle
Inibitori della corrosione
Inibitori della corrosione
Prevenzione del verderame
Tensioattivi
Tensioattivi di uso generale
Alchilfenoletossilati (APEO)
Tensioattivi perfluorati
Sostanze funzionali varie di applicazione generale
Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione
Metalli e loro composti
Materie prime minerali, compresi i filler
Agenti neutralizzanti
Sbiancanti ottici
Pigmenti
Sostanze funzionali varie con applicazioni specifiche
Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione
Plastificanti
Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito
Formaldeide
Solventi
Monomeri non reattivi
Composti aromatici volatili e composti alogenati
5(a)(ii) Condizioni derogatorie applicabili ai siti di produzione
In caso di deroghe concesse per agenti tossici acuti o tossici per alcuni organismi bersaglio, si applicano condizioni supplementari relative alla produzione di pitture e vernici. In questo caso i richiedenti presentano prove che attestino che hanno rispettato le prescrizioni seguenti:
: il richiedente deve dimostrare la conformità a questo criterio mediante una dichiarazione di classificazione e/o di non classificazione per:
Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito
Preservanti per prodotti in scatola
Preservanti per macchine di colorazione
Preservanti per pellicola secca
Stabilizzanti dei preservanti
Essiccanti e agenti antipelle
Essiccanti
Agenti antipelle
Inibitori della corrosione
Inibitori della corrosione
Prevenzione del verderame
Tensioattivi
Tensioattivi di uso generale
Alchilfenoletossilati (APEO)
Tensioattivi perfluorati
Sostanze funzionali varie di applicazione generale
Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione
Metalli e loro composti
Materie prime minerali, compresi i filler
Agenti neutralizzanti
Sbiancanti ottici
Pigmenti
Sostanze funzionali varie con applicazioni specifiche
Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione
Plastificanti
Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito
Formaldeide
Solventi
Monomeri non reattivi
Composti aromatici volatili e composti alogenati
Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione
Leganti e agenti per la reticolazione
Prodotti e residui della reazione
Tale dichiarazione deve basarsi sulle informazioni raccolte conformemente alle prescrizioni di cui all'appendice.
Occorre inoltre specificare gli ingredienti cui si possono applicare limiti di concentrazione specifici in virtù del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che possono situarsi al di sotto del valore soglia dello 0,010 %.
Occorre fornire le seguenti informazioni tecniche al fine di corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione degli ingredienti:
Per le sostanze che non sono state registrate a norma del regolamento REACH o per le quali non esiste ancora una classificazione CLP armonizzata: informazioni conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento REACH.
Per le sostanze che sono state registrate ai sensi del regolamento REACH e che non soddisfano le prescrizioni per la classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH che confermi lo stato «non classificata» della sostanza.
Per le sostanze che sono oggetto di una classificazione armonizzata o di un'autoclassificazione: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è autoclassificata, si comunicano le informazioni pertinenti alla classe di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento REACH.
In caso di miscele: schede di dati di sicurezza se disponibili. Se queste non sono disponibili, il calcolo della classificazione della miscela è comunicato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 insieme alle informazioni pertinenti sulla classificazione di rischio delle miscele ai sensi dell'allegato II del regolamento REACH.
Le sostanze e le miscele devono essere caratterizzate in conformità delle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento REACH (Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza). Le informazioni comunicate devono riguardare anche la forma fisica e lo stato degli ingredienti e, per i nanomateriali, includere l'indicazione degli ingredienti per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione numerica per dimensione hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm-100 nm.
Il richiedente deve inoltre identificare le sostanze e le miscele utilizzate nelle formulazione dei prodotti vernicianti che soddisfano le prescrizioni specifiche di deroga di cui all'appendice. Per ciascuna sostanza o miscela oggetto di deroga è necessario fornire informazioni per indicare in che modo le prescrizioni derogatorie sono state soddisfatte.
5(b) Restrizioni applicabili alle sostanze estremamente problematiche
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto finito e tutti gli ingredienti o le materie prime non devono, salvo deroghe specifiche, contenere sostanze che:
Non saranno accordate deroghe per le sostanze che soddisfano una o entrambe queste condizioni, e che sono presenti in un prodotto verniciante in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).
: Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, suffragata da dichiarazioni di conformità firmate dai suoi fornitori. I richiedenti sono tenuti a dimostrare di avere effettuato uno screening delle sostanze presenti al fine di reperire l'eventuale presenza di una sostanza che figura nel progetto di elenco delle sostanze estremamente problematiche, alla luce dei criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH.
5(c) Restrizioni applicabili a determinate sostanze pericolose
Il prodotto finito non deve contenere le sostanze pericolose specificamente identificate nell'appendice in concentrazioni uguali o superiori ai limiti specificati. Le restrizioni relative alle sostanze nell'appendice si applicano agli ingredienti e ai residui di pitture e vernici seguenti:
Preservanti di pellicola secca
Preservanti per macchine di colorazione
Preservanti per prodotti in scatola
Stabilizzanti dei preservanti
Tensioattivi alchilfenoletossilati (APEO)
Tensioattivi perfluorati
Metalli e loro composti
Pigmenti
Plastificanti
Formaldeide libera
: le prescrizioni in materia di verifiche e prove sono quelle indicate nell'appendice per ciascuna sostanza e in funzione della forma specifica della pittura o della vernice.
Criterio 6. Informazione dei consumatori
6(a) Le diciture seguenti devono essere apposte o allegate all'imballaggio:
6(b) Le seguenti informazioni e raccomandazioni di carattere generale devono figurare o essere allegate all'imballaggio:
6(c) Sull'imballaggio o in allegato devono figurare i consigli e le raccomandazioni seguenti su come maneggiare le pitture:
: il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questo requisito e fornisce all'organismo competente un campione o campioni delle istruzioni per l'uso e/o il link al sito Internet del produttore che contenga tali istruzioni in quanto parte integrante della domanda. Occorre indicare, a titolo indicativo, la quantità di pittura raccomandata.
Criterio 7. Informazioni che devono figurare sul marchio Ecolabel dell'UE
L'etichetta facoltativa con riquadro contiene, se del caso, le seguenti diciture:
Gli orientamenti in materia di utilizzo dell'etichetta facoltativa con un riquadro per il testo sono consultabili alla sezione «Orientamenti in materia di utilizzo del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE» disponibile sul sito Internet:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
: il richiedente fornisce un campione dell'etichetta o della grafica dell'imballaggio sul quale è apposto il marchio UE di qualità ecologica, insieme a una dichiarazione di conformità a questo criterio.
APPENDICE
ELENCO DELLE RESTRIZIONI E DELLE DEROGHE APPLICABILI ALLE SOSTANZE PERICOLOSE
Gruppo di sostanze |
Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe |
Limiti di concentrazione (se del caso) |
Valutazione e verifica |
||||||||||||||||||||||||
1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito |
|||||||||||||||||||||||||||
►M2
Totale cumulativo dei preservanti consentiti nei prodotti vernicianti
iii) Totali cumulativi consentiti delle sostanze e dei composti dell'isotiazolinone nel prodotto pronto all'uso Il totale cumulativo di composti dell'isotiazolinone nei prodotti vernicianti non deve superare lo 0,050 % (500ppm), ad eccezione dei prodotti vernicianti per il legno all'esterno nei quali non deve superare lo 0,20 %. I seguenti preservanti beneficiano di una deroga per l'uso, fatti salvi limiti specifici in relazione al loro contributo al totale cumulativo di composti dell'isotiazolinone nel prodotto finito pronto all'uso. ►M5 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0015 % 1,2-benzisotiazol-2(2H)-one: 0,0500 % 2-ottil-2H-isotiazol-3-one: 0,0500 % (fino al 28 febbraio 2022); 0,0015 % (a decorrere dal 1o marzo 2022) 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2- metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Preservanti per prodotti in scatola Applicabilità Tutti i prodotti salvo indicazioni diverse |
I preservanti per prodotti in scatola classificati con le seguenti classi di pericolo in deroga possono essere utilizzati nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. Classi in deroga: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) I preservanti per prodotti in scatola classificati con le suddette classi in deroga devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni derogatorie: — il totale cumulativo delle concentrazioni non supera lo 0,060 % p/p; — le sostanze classificate H400 (R50) e/o H410 (R50/53) non sono bioaccumulabili; le sostanze non bioaccumulabili hanno un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100; — per le sostanze il cui uso è approvato o che sono iscritte nell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2012 occorre fornire elementi che dimostrino che il prodotto rispetta le condizioni di approvazione; — se si utilizzano preservanti che rilasciano formaldeide, il tenore e le emissioni di formaldeide del prodotto finale soddisfano i requisiti in materia di restrizioni di cui alla voce 7(a); |
Preservanti per prodotti in scatola Totale cumulativo nel prodotto finito 0,060 % p/p |
Verifica Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante Tale dichiarazione include il calcolo, a cura del richiedente, della concentrazione del principio attivo nel prodotto finito. Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e100 nm. |
||||||||||||||||||||||||
Ai seguenti preservanti si applicano limiti di concentrazione specifici: |
Limite di concentrazione |
||||||||||||||||||||||||||
i) zinco piritione |
0,050 % |
||||||||||||||||||||||||||
ii) N-(3-amminopropil)-n-dodecilpropan-1, 3-diammina |
0,050 % |
||||||||||||||||||||||||||
b) Preservanti per macchine per la colorazione |
Le classi di pericolo in deroga e le condizioni derogatorie di cui alla voce 1(a), si applicano anche ai preservanti utilizzati per proteggere le tinte durante il loro stoccaggio nelle macchine prima della miscelazione con le basi. I preservanti aggiunti per proteggere le tinte che saranno erogate dalle macchine non devono superare il totale cumulativo di 0,20 % p/p. I preservanti seguenti sono soggetti a limiti di concentrazione specifici che contribuiscono al totale cumulativo di preservante nel colorante: |
Totale cumulativo di preservanti nel colorante 0,20 % p/p |
Verifica Il richiedente e/o i suoi fornitori di coloranti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante. Tale dichiarazione include il calcolo della concentrazione del principio attivo nel prodotto finale. Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e100 nm. |
||||||||||||||||||||||||
i) 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC) |
0,10 % |
||||||||||||||||||||||||||
ii) zinco piritione |
0,050 % |
||||||||||||||||||||||||||
iii) N-3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1, 3-diammina |
0,050 % |
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c) Preservanti di pellicola secca Applicabilità Pitture per esterni, pitture per interni per applicazioni specifiche |
I preservanti di pellicola secca e i relativi stabilizzanti classificati con le seguenti classi di pericolo in deroga possono essere utilizzati in tutti i prodotti per esterni e solo in determinati prodotti per interni. Classi in deroga: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) I preservanti di pellicola secca classificati con le suddette classi in deroga devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni derogatorie: — il totale cumulativo delle concentrazioni non supera lo 0,10 % p/p oppure 0,30 % p/p (se del caso) — le sostanze classificate H400 (R50) e/o H410 (R50/53) non sono bioaccumulabili; le sostanze non bioaccumulabili hanno un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100; — le sostanze il cui uso è approvato o che sono iscritte nell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2012 occorre fornire elementi che dimostrino che il prodotto rispetta le condizioni di approvazione. Un totale cumulativo più elevato e una deroga ai requisiti di cui al criterio 5(a), in presenza dei quali il prodotto finito è considerato pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 3 di tossicità cronica) e deve recare l'indicazione di pericolo H412, si applicano all'uso dei seguenti preservanti di pellicola secca unicamente per le applicazioni specificate: |
Preservanti di pellicola secca Totale cumulativo nel prodotto finito Pitture per interni destinate ad essere utilizzate in locali con umidità elevata, compresi bagni e cucine 0,10 % p/p Tutte le applicazioni per esterni 0,30 % p/p |
Verifica Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante Tale dichiarazione include il calcolo, a cura del richiedente, della concentrazione dei principi attivi nel prodotto finito. Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm. |
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combinazioni di 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC) prodotti vernicianti per esterni |
Totale cumulativo delle combinazioni di IPBC per le pitture per esterni 0,650 % |
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Al seguente preservante si applicano limiti di concentrazione specifici: |
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zinco piritione |
0,050 % |
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d) Stabilizzante di preservanti |
L’ossido di zinco è oggetto di deroga per essere utilizzato quale stabilizzante per: |
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Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione. |
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combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l’uso di zinco piritione con o senza 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT). |
0,030 % |
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combinazioni di preservanti per prodotti in scatola e combinazioni di preservanti per paste coloranti che richiedono l’uso di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT). |
0,040 % |
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combinazioni di preservanti della pellicola secca che richiedono l’uso di zinco piritione. |
0,050 % |
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2. Agenti essicanti e agenti antipelle |
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a) Essicanti Applicabilità: Tutti prodotti vernicianti, salvo indicazione contraria. |
Classificazioni in deroga: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), H413 (R53) Gli essicanti al cobalto nelle pitture alchiliche, che sono inoltre classificati H400 (R50) e H410, beneficiano di una deroga per le pitture bianche e le pitture di colore chiaro, nei limiti di concentrazione seguenti: |
Tenore totale cumulativo di essicante 0,10 % peso/peso Tenore limite di essicante al cobalto 0,050 % |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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b) Agenti antipelle Applicabilità: Tutti i prodotti vernicianti |
Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43) |
0,40 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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3. Inibitori della corrosione |
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a) Pigmenti anticorrosione Applicabilità: Laddove necessario |
Classificazioni in deroga: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) Limiti di concentrazione applicabili: i) Classi d, i e j della direttiva 2004/42/CE sulle pitture |
8,0 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata da una SDS (scheda di dati di sicurezza). |
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ii) Tutti gli altri prodotti |
2,0 % peso/peso |
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b) Prevenzione del verderame Applicabilità: Laddove necessario |
Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53) |
0,50 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata da numeri e classificazioni CAS. |
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4. Tensioattivi |
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a) Tensioattivi di uso generale Applicabilità: Tensioattivi utilizzati in tutti i prodotti. |
Classificazioni in deroga: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) Al prodotto finito pronto all'uso si applicano i valori seguenti per il totale cumulativo: — pitture bianche e di colore chiaro — tutti gli altri colori La deroga si applica alla formulazione del tensioattivo fornita al produttore di pitture. Si applicano restrizioni specifiche agli alchilfenoletossilati (APEO) e ai tensioattivi perfluorati. |
Totale cumulativo dei tensioattivi nel prodotto pronto all'uso: 1,0 % peso/peso 3,0 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente, i suoi fornitori di materie prime e i fornitori di tensioattivi devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per i tensioattivi utilizzati. |
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b) Alchilfenoletossilati (APEO) Applicabilità: I tensioattivi utilizzati in tutti i prodotti. |
Gli alchilfenoletossilati (APEO) e i loro derivati non possono essere utilizzati in nessuna preparazione o formulazione di pitture o vernici. |
Non applicabile |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS per i tensioattivi utilizzati. |
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c) Tensioattivi perfluorati Applicabilità: Tensioattivi impiegati in prodotti specifici. |
Non possono essere utilizzati i tensioattivi perfluorati a catena lunga, come specificato nella definizione dell'OCSE riportata qui di seguito: i) acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C8, incluso l'acido perfluoroottanoico (PFOA); ii) sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C6, compresi l'acido sulfonico di perfluoroesano (PFHxS) e il sulfonato di perfluorottano (PFOS); nonché iii) i composti correlati che possono degradarsi nelle sostanze indicate ai punti (i) o (ii), non devono essere presenti nel tensioattivo o in quanto residuo della pittura o della vernice. I tensioattivi perfluorati che non soddisfano le prescrizioni (i), (ii) e (iii), possono essere impiegati nelle pitture esclusivamente se necessario per renderle resistenti o impermeabili all'acqua (si vedano i criteri 3b e 3 g sull'efficienza d'uso) e ottenere una resa superiore a 8 m2/l (si veda il criterio 3a sull'efficienza d'uso). |
Non applicabile |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione di mancata utilizzazione, suffragata dai numeri CAS e dall'identificazione della lunghezza della catena dei tensioattivi utilizzati. |
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5. Sostanze funzionali varie di applicazione generale |
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a) Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione Applicabilità: Tutti i prodotti vernicianti |
Classificazioni in deroga: H412 (R52/53), H413 (R53) |
2,0 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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b) Metalli e loro composti Applicabilità: Tutti i prodotti |
I seguenti metalli o i loro composti non devono essere presenti nel prodotto o negli ingredienti utilizzati nel prodotto in quantità superiore al limite specificato: Cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario, selenio, antimonio e cobalto. Si applicano le deroghe seguenti: — Bario, antimonio e cobalto nei pigmenti (cfr. limitazione 5(f)] — Cobalto negli essiccatoi (cfr. limitazione 2(a)] |
limite 0,010 % per metallo (tra quelli elencati) |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione. |
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c) Materie prime minerali, compresi i filler Applicabilità: Tutti i prodotti vernicianti |
Le materie prime minerali tra cui la silice cristallina e i minerali leucofilliti contenenti silice cristallina classificati H373 (R48/20) beneficiano di una deroga. Le materie prime minerali contenenti i metalli di cui alla restrizione 5(b) possono essere utilizzate qualora l'analisi di laboratorio dimostri che il metallo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile (cfr. metodo di prova applicabile). Su questa base i seguenti filler beneficiano di una deroga: Sienite nefelinica, contenente bario |
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Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. I richiedenti che desiderano utilizzare leganti contenenti metalli soggetti a restrizioni devono trasmettere rapporti di prova effettuati in conformità della norma adeguata figurante sull'elenco. Metodo di prova: DIN 53770-1 o metodo equivalente |
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d) Agenti neutralizzanti Applicabilità: Tutti i prodotti vernicianti, salvo indicazione contraria |
Classificazioni in deroga: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53) Si applicano i seguenti limiti di concentrazione: |
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Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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— Vernici e pitture per pavimenti |
1,0 % peso/peso |
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— Tutti gli altri prodotti |
0,50 % peso/peso |
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e) Sbiancanti ottici Applicabilità: Tutti i prodotti vernicianti |
Classificazioni in deroga: H413 (R53) |
0,10 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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f) Pigmenti Applicabilità: tutti i prodotti |
Restrizioni: i pigmenti contenenti metalli devono essere utilizzati solamente se le prove di laboratorio indicano che il cromoforo metallico è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile. Deroga: i seguenti pigmenti contenenti metalli beneficiano di una deroga senza dover essere sottoposti a prove: — Solfato di bario — Antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO2 — Spinello blu di alluminato di cobalto — Spinello blu-verde della cromite di cobalto |
Non applicabile |
Verifica: risultati di prova che dimostrano che il pigmento cromoforo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile. Metodo di prova: DIN 53770-1 o metodo equivalente |
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Deroga al criterio 5(a): canc. cat. 2, H351 (inalazione): — solo per il biossido di titanio (TiO2) e solo nei casi in cui la presenza di TiO2 non implichi canc. 2, H351 classificazione del prodotto verniciante a cui concedere la licenza |
Non applicabile |
Verifica: il richiedente dimostra che sia lui stesso sia il fornitore di TiO2 dispongono di sistemi atti a ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al TiO2 in formulazione in polvere secca sul luogo di lavoro (ad esempio sistemi di dosaggio chiusi, zone di dosaggio e miscelazione ventilate, dispositivi di protezione individuale). |
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Deroga al criterio 5(a): repr. cat. 2, H361fd: — per trimetilolpropano (TMP) e solo se impiegato come additivo nei pigmenti |
0,50 % |
Verifica: il fornitore di pigmenti dichiara che il tenore di TMP non supera lo 0,50 % p/p del pigmento. |
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6. Sostanze funzionali varie per applicazioni specialistiche |
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a) Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione per le pitture per esterni Applicabilità: Pitture per esterno |
Classificazioni in deroga: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53), |
0,60 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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B) Plastificanti nei prodotti vernicianti. Applicabilità: Se inclusi nella formulazione |
I ftalati seguenti non devono essere aggiunti intenzionalmente come plastificanti: DEHP (ftalato di bis (2-etilesile)] BBP (Ftalato di butilbenzile) DBP (ftalato di dibutile) DMEP (Bis2-metossietil) ftalato DIBP (Diisobutilftalato) DIHP (ftalati alchilici di-C6-8-ramificati) DHNUP (ftalati alchilici di-C7-11-ramificati) DHP (Di-n-esilftalato) |
Limite di concentrazione per ogni singolo ftalato: 0,010 % |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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7. Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito |
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a) Formaldeide Applicabilità: Tutti i prodotti. |
Al prodotto finito non deve essere aggiunta intenzionalmente formaldeide libera. Il prodotto finito deve essere testato per determinare il tenore di formaldeide libera. Le prescrizioni in materia di campionamento per le prove devono corrispondere alla gamma di prodotti. Al totale cumulativo si applica il valore limite seguente: Le deroghe seguenti derivano dal requisito stabilito al primo paragrafo: i) Quando per lo stoccaggio in scatola sono necessari preservanti che rilasciano formaldeide per proteggere un tipo specifico di pittura o vernice, e quando questi preservanti sono utilizzati al posto dell'isotiazolinone. ii) Quando i polimeri in dispersione (leganti) svolgono, attraverso livelli residui di formaldeide, la funzione di sostanze che rilasciano formaldeide al posto dei preservanti per lo stoccaggio in barattolo. In entrambi i punti i) e ii) il totale cumulativo non deve superare i seguenti valori limite: |
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Verifica: Il tenore di formaldeide libera deve essere determinato per la base bianca o per la base di colorazione trasparente che si presume conterrà il più alto tenore teorico di formaldeide. Occorre inoltre determinare il tenore della tinta di colore che dovrebbe contenere il più alto tenore teorico di formaldeide. Metodo di prova: Valore limite dello 0,0010 %: determinazione della concentrazione in scatola utilizzando il metodo Merckoquant. Se il risultato con questo metodo non è definitivo, si può ricorrere alla cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC) per confermare la concentrazione. Valore limite dello 0 010 %: 1) Tutte le pitture: determinazione della concentrazione di formaldeide mediante un'analisi basata sul metodo VdL-RL 03 per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPCL); 2) Prodotti vernicianti per interni: determinazione mediante analisi secondo la norma ISO 16000-3. Le emissioni non devono superare 0,25 ppm al momento della prima applicazione e devono essere inferiori a 0,05 ppm dopo 24 ore dalla prima applicazione. |
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0,0010 % |
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0,010 % |
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b) Solventi Applicabilità: Tutti i prodotti. |
Classificazioni in deroga: H304 (R65) |
2,0 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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c) Monomeri non reattivi Applicabilità: Sistemi di leganti a base di polimeri |
Nel prodotto finito possono essere presenti dei monomeri non reattivi provenienti da leganti, ivi compreso l'acido acrilico, in una quantità non superiore ad un limite cumulativo totale. |
0,050 % peso/peso |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS. |
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d) Idrocarburi aromatici volatili e solventi alogenati Applicabilità: Tutti i prodotti. |
Nel prodotto finale non devono essere presenti idrocarburi aromatici volatili né solventi alogenati. |
Valore limite residuo dello 0,01 % |
Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione di non utilizzazione, suffragata da numeri e classificazioni CAS. |
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8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione |
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a) Leganti e agenti per la reticolazione Applicabilità — Finiture interne/esterne — Decorazione, protezione e rivestimento del legno — Rivestimento dei metalli — Rivestimento dei pavimenti — Rivestimento ad alta brillantezza — Rivestimento architettonico e decorativo |
Acido adipico diidrazide (ADH) utilizzato come promotore di adesione o agente reticolante |
1,0 % p/p |
Verifica Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico. |
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b) Prodotti e residui della reazione Applicabilità Prodotti con sistemi di leganti polimerici |
La presenza di metanolo residuo è soggetta a restrizione in funzione del contenuto di legante nel prodotto finito. |
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Verifica Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico. |
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— Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 10 % e inferiore o pari al 20 % |
0,02 % p/p |
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— Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 20 % e inferiore o pari al 40 % |
0,03 % p/p |
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— Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 40 % |
0,05 % p/p |
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( 1 ) Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
( 4 ) Come indicato nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di prodotti chimici inorganici in grande quantità (BREF), agosto 2007.
( 5 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 6 ) EN ISO 2813.
( 7 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).