15.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 371/2009 DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee a cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 291,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 16,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte di giustizia (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (4), il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni create da o su iniziativa di due o più Stati membri purché tali squadre indaghino su reati che rientrano nella competenza di Europol. Le summenzionate squadre sono dirette da un rappresentante dell’autorità nazionale competente che partecipa alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene. Quando partecipa alle operazioni di una squadra investigativa comune, il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l’operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili. |
(2) |
Allorché il protocollo che modifica la convenzione Europol (5) ha previsto la possibilità di partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni, è stato ritenuto che, date le specificità della partecipazione di funzionari Europol a squadre investigative comuni create da Stati membri nell’ambito di indagini penali che rientrano nella competenza di Europol, tali funzionari non dovessero beneficiare dell’immunità giurisdizionale in relazione ad atti ufficiali compiuti durante la partecipazione alle summenzionate squadre. |
(3) |
I privilegi e le immunità che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee conferisce, nell’interesse esclusivo delle Comunità, ai suoi funzionari e agenti, hanno carattere puramente funzionale, in quanto sono intesi a evitare interferenze con il funzionamento e l’indipendenza delle Comunità. Poiché la decisione 2009/371/GAI non modifica le specificità della partecipazione del personale Europol alle squadre investigative comuni, la sua adozione non deve estendere l’immunità giurisdizionale al personale Europol che partecipa a tali squadre. Pertanto, occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (6) al fine di chiarire, nel contesto della detta decisione, ed esclusivamente ai fini della sua applicazione, la portata dell’immunità del personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 1 bis
L’articolo 12, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità non si applica al personale Europol messo a disposizione di una squadra investigativa comune in relazione ad atti ufficiali da svolgere in esecuzione dei compiti stabiliti all’articolo 6 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (7).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
(1) Parere del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere dell’11 giugno 2008.
(3) Parere del 17 luglio 2008.
(4) Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU C 312 del 16.12.2002, pag. 1.
(6) GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1.
(7) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»