24.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/13 |
Regolamento interno del comitato di appello [Regolamento (UE) n. 182/2011]
Adottato dal comitato di appello il 29 marzo 2011
2011/C 183/05
IL COMITATO DI APPELLO,
visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione,
HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:
Articolo 1
Regole generali per la convocazione delle riunioni
1. Fatto salvo l’articolo 2, quando il presidente di un comitato decide, conformemente all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, di rinviare un caso al comitato di appello, deve informarne immediatamente i membri del comitato nonché le rappresentanze permanenti degli Stati membri (in appresso: «le rappresentanze permanenti»). La data di questa comunicazione è considerata come la data del rinvio. La comunicazione del rinvio dev’essere accompagnata dal progetto definitivo di atto di esecuzione sottoposto alla votazione del comitato.
2. Nei casi previsti all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente del comitato presenta immediatamente l’atto di esecuzione al comitato di appello. La data di questa presentazione è considerata come la data del rinvio.
3. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, il comitato di appello si riunisce non prima di quattordici giorni e non oltre sei settimane dopo la data del rinvio.
4. Tranne in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una riunione entro un termine di almeno quattordici giorni a decorrere dalla presentazione al comitato del progetto di atto di esecuzione e del progetto di ordine del giorno.
5. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione fissa la data della riunione del comitato di appello in stretta cooperazione con gli Stati membri, in modo da permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rappresentati a un livello appropriato.
A tale scopo, la Commissione consulta gli Stati membri sulle possibili date della riunione. Gli Stati membri possono avanzare suggerimenti al riguardo e indicare il livello di rappresentanza che ritengono opportuno, che dev’essere sufficientemente elevato e di natura orizzontale, compreso il livello ministeriale. Di norma, il livello della rappresentanza non dev’essere inferiore a quello dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. La Commissione tiene nel massimo conto tali suggerimenti.
Articolo 2
Convocazione di una riunione in caso di progetto di misure definitive antidumping o compensative
1. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione avvia consultazioni con gli Stati membri immediatamente dopo la votazione.
2. Il presidente informa i membri del comitato e le rappresentanze permanenti dell’esito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e, conseguentemente, presenta al comitato di appello:
a) |
la versione del progetto di atto di esecuzione su cui ha votato il comitato; oppure |
b) |
una versione modificata del progetto di atto di esecuzione. |
La data della presentazione di cui al primo comma è considerata come la data del rinvio. Essa dev’essere posteriore alla riunione del comitato di non meno di quattordici giorni e di non più di un mese.
3. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, il comitato di appello si riunisce entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la data del rinvio.
4. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, i termini di cui al presente articolo non pregiudicano l’esigenza di rispettare le scadenze fissate negli atti di base pertinenti.
Articolo 3
Documentazione da presentare ai membri del comitato di appello
1. Il presidente del comitato di appello stabilisce l’ordine del giorno e lo sottopone al comitato di appello.
2. Il presidente del comitato di appello trasmette l’invito, i progetti di atti di esecuzione e ogni altro documento utile per la riunione ai membri del comitato di appello con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, tenendo conto dell’urgenza e della complessità della materia, e comunque non oltre quattordici giorni prima di tale data, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4. La trasmissione dei documenti viene effettuata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Parere del comitato di appello
1. Il comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di atto di esecuzione oppure, nei casi contemplati all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 182/2011, sull’atto di esecuzione entro il termine fissato dal presidente del comitato conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. Prima della votazione, il presidente informa il comitato di appello del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello.
3. Il comitato di appello esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
In deroga al primo comma, fino al 1o settembre 2012, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, il comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.
4. Salvo obiezione di un membro del comitato di appello, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il comitato di appello ha espresso parere favorevole per consenso sul progetto di atto di esecuzione.
5. Di concerto con i membri del comitato di appello, il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato di appello, rinviare la votazione al termine della riunione o ad una riunione successiva.
6. Qualora il comitato di appello non esprima alcun parere, il presidente comunica senza indugio ai membri del comitato se la Commissione intenda adottare il progetto di atto di esecuzione.
Articolo 5
Rappresentanza e quorum
1. Ogni Stato membro è considerato come un membro del comitato di appello. Ciascun membro del comitato di appello stabilisce la composizione della propria delegazione e ne informa il presidente e gli altri Stati membri al fine di conseguire un livello di rappresentanza il più possibile omogeneo alla riunione del comitato di appello. La composizione di ciascuna delegazione è comunicata al presidente del comitato di appello entro un termine ragionevole e non oltre cinque giorni prima della data di una riunione del comitato di appello.
2. Il rimborso delle spese di viaggio da parte della Commissione è limitato a una persona per Stato membro.
3. La delegazione di uno Stato membro può rappresentare non più di un altro Stato membro. Lo Stato membro che si fa rappresentare ne informa il presidente prima della riunione o, al più tardi, prima della votazione.
4. Affinché il comitato di appello possa procedere alla votazione occorre la presenza di una maggioranza degli Stati membri. Questa regola si applica anche qualora il comitato di appello esprima un parere per consenso. Tuttavia, una volta che il termine entro cui il comitato di appello deve esprimere un parere è scaduto in applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 7, del regolamento (UE) n. 182/2011, si deve ritenere, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, che il comitato di appello non ha espresso alcun parere.
Articolo 6
Terzi ed esperti
1. I rappresentanti di paesi o di organismi terzi che hanno diritto di presenziare alla riunione del comitato in virtù di un atto giuridico vincolante sono invitati ad assistere alle riunioni del comitato di appello.
2. I rappresentanti dei paesi in via di adesione vengono invitati a partecipare alle riunioni del comitato di appello a decorrere dalla data della firma del trattato di adesione.
3. Se una maggioranza semplice dei membri del comitato di appello sostiene la richiesta che siano presenti rappresentanti degli organismi o degli uffici dell’Unione, nonché delle agenzie dell’Unione che svolgono un ruolo nell’adozione dell’atto di esecuzione in virtù dell’atto di base, tali rappresentanti sono invitati alla riunione. Il presidente può altresì decidere di invitare tali rappresentanti di propria iniziativa. Tuttavia, una maggioranza semplice degli Stati membri può opporsi alla loro partecipazione alla riunione.
4. I rappresentanti dei terzi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non assistono e non partecipano alle votazioni del comitato di appello.
5. Alle riunioni del comitato di appello non possono assistere altri terzi o esperti che non appartengano a una delegazione di uno Stato membro.
Articolo 7
Procedura scritta
1. Il presidente può ottenere l’opinione del comitato con procedura scritta, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011. In particolare, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per ottenere l’opinione del comitato di appello qualora il progetto di atto di esecuzione sia già stato esaminato durante una riunione del comitato di appello.
2. Il presidente comunica l’esito della procedura scritta ai membri del comitato di appello senza indugio, non oltre quattordici giorni dopo la scadenza del termine.
Articolo 8
Segreteria
La Commissione provvede ai servizi di segreteria del comitato di appello.
Articolo 9
Processo verbale e resoconto sommario delle riunioni
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 182/2011, il processo verbale di ogni riunione viene stilato sotto la responsabilità del presidente. I membri del comitato di appello hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri a verbale. Il presidente invia il processo verbale ai membri del comitato di appello senza indugio, al più tardi entro un mese dalla riunione.
I membri del comitato di appello informano il presidente, per iscritto, di loro eventuali osservazioni sulla bozza di processo verbale. In caso di disaccordo, la questione viene discussa dal comitato di appello. Qualora il disaccordo persista, le osservazioni in questione vengono allegate al processo verbale definitivo.
2. Ai fini dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011, il presidente è responsabile della redazione di un resoconto sommario che riassume ciascun punto iscritto all’ordine del giorno e il risultato delle votazioni su ogni progetto di atto di esecuzione sottoposto al comitato. Questo resoconto sommario non reca menzione della posizione individuale dei membri del comitato di appello nel corso delle deliberazioni del comitato.
Articolo 10
Elenco delle presenze
Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco delle presenze che specifica le autorità o gli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri per rappresentarli.
Articolo 11
Corrispondenza
1. La corrispondenza relativa al comitato di appello viene inviata alla Commissione, all’attenzione del presidente del comitato di appello.
2. La corrispondenza destinata ai membri del comitato di appello è inviata alle rappresentanze permanenti. Inoltre, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alle persone designate dagli Stati membri per rappresentarli nel comitato di appello.
3. Le rappresentanze permanenti e la Commissione possono indicare una casella elettronica centrale specialmente adibita per la corrispondenza.
Articolo 12
Accesso ai documenti e riservatezza
1. Le domande di accesso ai documenti del comitato di appello sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Spetta alla Commissione deliberare sulle richieste relative all’accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno, modificato dalla decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom (3). Se la richiesta è indirizzata ad uno Stato membro, quest’ultimo applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le deliberazioni del comitato di appello hanno carattere riservato.
3. I documenti trasmessi ai membri del comitato di appello e ai rappresentanti di terzi sono riservati, tranne che non sia concesso l’accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o siano resi altrimenti accessibili al pubblico dalla Commissione.
4. I membri del comitato di appello nonché i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.
Articolo 13
Protezione dei dati personali
Il comitato di appello assicura il trattamento dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sotto la responsabilità del presidente, che agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.
Articolo 14
Riesame
Entro il 14 aprile 2014, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento interno e può presentare una proposta intesa al suo riesame.
(1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(3) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 94.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.