8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania
(Causa C-274/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica - Art. 26, n. 3 - Numero di emergenza unico europeo - Messa a disposizione delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante)
(2008/C 285/15)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Steiblytė, agenti)
Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 118, pag. 51)
Dispositivo
1) |
Non avendo provveduto ad assicurare in pratica che per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112» attraverso reti telefoniche pubbliche siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, la Repubblica di Lituania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»). |
2) |
La Repubblica di Lituania è condannata alle spese. |