9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/21


Ricorso proposto il 17 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-559/07)

(2008/C 37/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni del codice greco delle pensioni civili e militari sull'età pensionabile diversa e sui requisiti di durata minima del servizio diversi per gli uomini e le donne, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 141 del Trattato CE.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni vigenti del codice greco delle pensioni civili e militari, ha constatato che le medesime prevedono che le donne hanno diritto al pensionamento ad un'età diversa dagli uomini e a condizioni diverse con riferimento alla durata minima di servizio richiesta.

2.

La Commissione, alla luce della giurisprudenza della Corte, ritiene che dette pensioni, versate dal datore di lavoro all'ex lavoratore per effetto del loro rapporto di lavoro, costituiscano una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. Inoltre, a causa della particolarità di detti regimi pensionistici, che subordinano la pensione al periodo di servizio svolto nonché al salario del lavoratore prima del pensionamento, i pensionati beneficiari costituiscono secondo la Commissione una «categoria particolare di lavoratori», mentre il metodo di finanziamento e di gestione del regime pensionistico non costituisce un fattore determinante per l'applicazione dell'art. 141 CE.

3.

Parimenti, secondo la Commissione non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 141, n. 4, CE, che prevede vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio dell'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato.

Nel caso di specie, dette disposizioni non favoriscono la soluzione dei problemi che le donne possono trovarsi a dover affrontare nella loro carriera, ma, al contrario, agevolano il loro ritiro dal mercato del lavoro.

4.

Inoltre, la giustificazione invocata, attinente a un rischio di compromissione del funzionamento dell'apparato statale e la conseguente previsione di disposizioni transitorie non è, secondo la Commissione, convincente poiché, da una parte, le conseguenze economiche che potrebbero derivare per uno Stato membro non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo dell'applicazione delle norme di diritto comunitario e, dall'altra, la Repubblica ellenica non ha dimostrato sostanzialmente che vi sia e in che cosa consista la paventata compromissione del funzionamento del sistema.

5.

Di conseguenza, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica, mantenendo in vigore le disposizioni del codice greco delle pensioni civili e militari sull'età pensionabile diversa e sui requisiti di durata minima del servizio diversi per gli uomini e le donne, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 141 del Trattato CE.