17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-310/08) (1)

(Libera circolazione delle persone - Diritto di soggiorno di una cittadina di uno Stato terzo, coniugata con un cittadino di uno Stato membro e dei loro figli, anch’essi cittadini di uno Stato membro - Cessazione dell’attività lavorativa subordinata del cittadino di uno Stato membro seguita dalla sua partenza dallo Stato membro ospitante - Iscrizione dei figli in un istituto scolastico - Mancanza di mezzi di sostentamento - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 12 - Direttiva 2004/38/CE)

2010/C 100/03

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: London Borough of Harrow

Convenuto: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77) e dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Moglie cittadina di un paese terzo, e suoi figli, cittadini di uno Stato membro, che abbiano raggiunto il marito, cittadino di tale Stato membro, nel Regno Unito, dove svolgeva un lavoro dipendente — Diritto di soggiorno della moglie e dei figli a seguito della perdita dello status di lavoratore dipendente da parte del marito e della partenza di quest’ultimo dal Regno Unito

Dispositivo

In circostanze come quelle della controversia principale, i figli del cittadino di uno Stato membro che lavori o abbia lavorato nello Stato membro ospitante e il genitore che ne abbia l’effettivo affidamento possono avvalersi, in quest’ultimo Stato, di un diritto di soggiorno sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434, senza che siffatto diritto sia soggetto alla condizione che essi dispongano di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia completa in tale Stato.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.