27.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 247/5 |
Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca
(Causa C-294/08)
(2008/C 247/07)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e M. Šimerdová)
Convenuta: Repubblica Ceca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che,
la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea; |
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condannare Repubblica Ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le condizioni per l'immatricolazione di veicoli, per il trasporto di persone, usati importati nella Repubblica ceca e provenienti da altri Stati membri, nei quali erano precedentemente immatricolati, sono dettate nella normativa ceca dalla legge n. 56/2001 (1). La disposizione di cui all'art. 35, nn. 1 e 2 della legge n. 56/2001 Sb. regola le condizioni alle quali può essere immatricolato nella Repubblica ceca un veicolo usato importato individualmente, per il quale è stato comprovato che la sua conformità tecnica ad un tipo di veicolo è stata omologata da un altro Stato membro.
Gli organi cechi omologano la conformità tecnica di tale veicolo se esso, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica ad un tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e posti nella normativa di attuazione (art. 35, n. 1, della legge n. 56/2001 Sb.).
Nel caso in cui il veicolo, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica al tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea non soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e dettati nella normativa di attuazione, sull'omologazione della conformità tecnica del veicolo decide l'organo competente in base ad un protocollo tecnico emanato dal centro di prova. Il centro di prova emana un protocollo tecnico se il veicolo soddisfa i requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca per la data categoria di veicoli all'epoca della fabbricazione del veicolo (art. 35, n. 2, della legge n. 56/2001 Sb.).
Dalle disposizioni dell'art. 35, nn. 1 e 2, della legge n. 56/2001 Sb. deriva quindi che la conformità tecnica di tutti i veicoli usati, per i quali un altro Stato membro ha rilasciato un certificato di omologazione della conformità tecnica del veicolo, è sempre riesaminata alla luce del diritto ceco. A parere della Commissione, tale approccio è contrario al principio di libera circolazione delle merci, in base al quale le merci immesse sul mercato in conformità della normativa di uno Stato membro devono essere ammesse sul mercato di tutti gli altri Stati membri. La normativa ceca non prende in alcun modo in considerazione il risultato dei controlli tecnici effettuati su tale veicolo in un altro Stato membro, il che è contrario all'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 96/96/CE.
Alla luce di quanto supra esposto, la Commissione ritiene che la normativa ceca costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e sia contraria all'art. 28 CE. Con tale misura non si può realizzare la protezione della salute umana e della vita, dell'ambiente o la sicurezza della circolazione stradale ed essa non è quindi giustificata né dall'art. 30 CE né dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
(1) Legge n. 56/2001 Sb., sulle condizioni per la circolazione dei veicoli sulle vie di comunicazione terrestre e di modifica della legge n. 168/1999 Sb., sull'assicurazione per la responsabilità per i danni provocati dalla circolazione di veicoli e di modifica di talune leggi collegate (legge sull'assicurazione per la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli), nella versione risultante dalla legge n. 307/1999 Sb.