8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 285/27 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-390/08)
(2008/C 285/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e J.-P. Kepenne, in qualità di agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, in ragione dell'assenza di comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. f), della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 3, n. 2, della decisione 2004/280/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione 2005/166/CE; |
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condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione 2004/280/CE, letto in combinato disposto con la decisione 2005/166/CE, gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione, entro il 15 marzo 2005 e successivamente ogni due anni, le misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra e per attuare il protocollo di Kyoto.
Alla data di proposizione del presente ricorso il convenuto non aveva ancora comunicato tali misure.
(1) GU L 87, pag. 60.
(2) GU L 55, pag. 57.