8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/27


Ricorso proposto il 5 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-390/08)

(2008/C 285/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e J.-P. Kepenne, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, in ragione dell'assenza di comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. f), della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/280/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), letto in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 3, n. 2, della decisione 2004/280/CE, in combinato disposto con gli artt. 8, 9, 10 e 11 della decisione 2005/166/CE;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione 2004/280/CE, letto in combinato disposto con la decisione 2005/166/CE, gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione, entro il 15 marzo 2005 e successivamente ogni due anni, le misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra e per attuare il protocollo di Kyoto.

Alla data di proposizione del presente ricorso il convenuto non aveva ancora comunicato tali misure.


(1)  GU L 87, pag. 60.

(2)  GU L 55, pag. 57.