13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/15 |
Impugnazione proposta il 26 novembre 2009 dal Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T-227/01 a T-229/01, nonché T-265/01, T-266/01 e T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava y Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco e altri/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-474/09 P)
2010/C 37/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)
Altre parti nel procedimento: Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Commissione delle Comunità europee e Comunidad Autónoma de la Rioja
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di impugnazione; |
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Annullare la sentenza impugnata; |
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Accogliere la domanda presentata in primo grado e, sostanzialmente, la domanda proposta in subordine di annullamento dell’art. 3 della decisione controversa; |
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In subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado, ordinandogli di ammettere la prova respinta nel procedimento dinanzi ad esso pendente. |
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Condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e in impugnazione, nonché l’interveniente in suo favore, la Comunidad Autónoma de la Rioja, alle spese del procedimento in primo grado. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto valutando nella fattispecie che non sussistessero circostanze eccezionali atte a giustificare il legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa che osta a che sia disposto il recupero degli aiuti a norma dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 (1), in collegamento con il principio della tutela del legittimo affidamento. Snaturamento dei termini della controversia e violazione del principio del contraddittorio. Travisamento della giurispudenza in materia di motivazione. Né la differenza formale tra la misura fiscale controversa e la misura oggetto della decisione 93/337 (2), né il fatto che la Commissione sarebbe stata legittimata a motivare il criterio di scelta con un elemento diverso da quello che figura esplicitamente nella decisione 93/337, né la dichiarazione di incompatibilità che compare nella decisione 93/337, costituirebbero ragioni sufficienti in diritto perché il Tribunale non consideri che esista una circostanza eccezionale la quale, di per sé o combinata con altre circostanze concorrenti nel caso di specie, osta a che la Commissione disponga il recupero degli aiuti cui si riferisce la decisione controversa. Il Tribunale, considerando che le misure controverse nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02 non sono simili alla misura fiscale controversa per ragioni tecnico-fiscali e di ampiezza del credito d’imposta, ha commesso uno snaturamento dei termini della controversia tra le parti, ha violato il principio del contraddittorio incorrendo, inoltre, in una manifesta violazione di una determinata giurisprudenza in materia di motivazione. Il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto considerando che l’orientamento della Commissione con riferimento all’esenzione fiscale del 1993, come anche rispetto al credito d’imposta previsto dalla legge n. 22/1993, non costituisca una circostanza eccezionale che abbia potuto giustificare qualche legittimo affidamento nella regolarità della misura fiscale controversa, il quale osterebbe al recupero degli aiuti in forza dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, proprio in quanto tale recupero sarebbe contrario al principio della tutela del legittimo affidamento. |
2) |
Il Tribunale di primo grado avrebbe inoltre commesso un errore di diritto non osservando le norme procedurali in materia di ammissione della prova e decidendo di non ammettere la prova dedotta dal ricorrente con riferimento all’esibizione di taluni documenti della Commissione, i quali, alla luce degli argomenti svolti dal Tribunale nel respingere il ricorso proposto, si rivelerebbero essenziali per la difesa degli interessi del ricorrente. Violazione del diritto al giusto processo, del principio della parità delle armi e del diritto alla difesa. Il Tribunale di primo grado avrebbe violato, non ammettendo la prova richiesta, il diritto fondamentale ad un giusto processo spettante al ricorrente, in quanto avrebbe respinto l’ammissione di una prova che risulta essenziale per il ricorrente, e avrebbe violato così i suoi diritti alla difesa, proprio per il fatto che la domanda del ricorrente è stata respinta con l’argomento che egli non avrebbe provato esattamente quanto intendeva provare grazie alla prova non ammessa: se non già la posizione definitiva esplicita della Commissione di respingere la denuncia del 1994 contro un provvedimento sostanzialmente identico adottato nel 1993, quanto meno l’orientamento della Commissione costituirebbe una circostanza eccezionale, in quanto sarebbe stato tale comportamento a ingenerare il legittimo affidamento nella regolarità delle misure fiscali del 1993, con la conseguenza dell’adozione della misura fiscale controversa del 1996. |
(1) Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 10 maggio 1993, relativa ad un sistema di aiuti fiscali agli investimenti nel Paese Basco (GU L 134, pag. 25).