29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova — Italia) — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova
(Causa C-537/11) (1)
(Trasporto marittimo - Direttiva 1999/32/CE - Convenzione Marpol 73/78 - Allegato VI - Inquinamento atmosferico causato da navi - Navi passeggeri che effettuano servizi di linea - Navi da crociera - Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo - Validità)
2014/C 93/04
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Genova
Parti
Ricorrenti: Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra
Convenuta: Capitaneria di Porto di Genova
Con l’intervento di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Genova — Validità dell'art. 4 bis della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 2005/33/CE (GU L 191, pag. 59) — Compatibilità con la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi («Convenzione MARPOL») dell'obbligo, per gli Stati membri, di adottare tutti i provvedimenti necessari per vietare l'uso di combustibili marini con tenore di zolfo superiore al limite dell'1,5% per le navi passeggeri esercenti servizi di linea diretti a, oppure in provenienza da, porti dell'Unione — Interpretazione dell'art. 2 di detta direttiva –Nozione di «servizi di linea» — Applicabilità di detto limite alle navi da crociera
Dispositivo
1) |
Una nave da crociera, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, emendata con direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, con riferimento al criterio dei «servizi di linea», quale enunciato all’articolo 2, punto 3 octies, di detta direttiva, a condizione che effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
La validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 2005/33, non può essere esaminata alla luce del principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda né del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, posto che detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione dell’allegato VI alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978, e obbligare così gli Stati membri, parti del protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo ad essa relativo del 1978, firmato a Londra il 26 settembre 1997, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti delle altre parti contraenti del medesimo. |
3) |
Non spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciarsi sulla questione relativa all’incidenza di detto allegato VI sulla portata dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva 2005/33. |