23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Højesteret — Danimarca) — Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di Erik Toftgaard/Indenrigs- og Sundhedsministeriet
(Causa C-546/11) (1)
(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di discriminazioni in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 6, paragrafi 1 e 2 - Rifiuto di corrispondere l’indennità di disponibilità ai dipendenti pubblici che hanno compiuto 65 anni di età e che hanno diritto ad una pensione di vecchiaia)
2013/C 344/21
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Højesteret
Parti
Ricorrente: Dansk Jurist- og Økonomforbund, per conto di Erik Toftgaard
Convenuto: Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Con l’intervento di: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 6) — Fissazione per i regimi professionali di previdenza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità — Discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede, in caso di soppressione del posto di un lavoratore, un’indennità pari all’importo della sua retribuzione durante tre anni, o fino al raggiungimento dell’età pensionabile — Pagamento ad un lavoratore che ha compiuto 65 anni di età, il cui posto è stato soppresso, di una pensione di vecchiaia e non della sua retribuzione precedente, indipendentemente dal diritto dell’interessato di continuare un’attività professionale anche oltre i 65 anni di età
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi esclusivamente alle prestazioni pensionistiche e di invalidità rientranti in un regime professionale di sicurezza sociale. |
2) |
Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale i dipendenti pubblici che hanno raggiunto l’età che consente loro di ricevere una pensione di vecchiaia non possono, per questo solo fatto, fruire dell’indennità di disponibilità destinata ai dipendenti pubblici licenziati a causa della soppressione del loro posto. |