13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/43


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Pappalardo e a./Commissione

(Causa T-316/13) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Conservazione delle risorse della pesca - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»))

(2016/C 211/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara), Fedemar Srl (Cetara), Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia), Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara), Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara), e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.