13.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 211/43 |
Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Pappalardo e a./Commissione
(Causa T-316/13) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Conservazione delle risorse della pesca - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»))
(2016/C 211/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara), Fedemar Srl (Cetara), Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia), Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara), Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara), e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese. |