20.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/38 |
Sentenza del Tribunale del 3 giugno 2015 — BP/FRA
(Causa T-658/13 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Personale dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per un tempo indeterminato - Diritto ad essere sentito - Riassegnazione a un diverso servizio sino alla scadenza del contratto - Valutazione degli elementi di fatto - Snaturamento degli elementi di prova - Obbligo di motivazione»))
(2015/C 236/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BP (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. Kjærum, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RaccPI, EU:F:2013:138) e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 settembre 2013, BP/FRA (F-38/12, RaccPI, EU:F:2013:138) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto contro la decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale. |
2) |
La decisione della FRA, contenuta in una lettera del 27 febbraio 2012, di non rinnovare il contratto di assunzione di BP in qualità di agente contrattuale è annullata. |
3) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
4) |
La BP e la FRA sopportano le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. |