20.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/43 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2013 — Skysoft Computersysteme/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYSOFT)
(Causa T-262/13)
2013/C 207/72
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group e Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 marzo 2013, in quanto ha rigettato il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 30 settembre 2011 e non ha respinto l’opposizione dell’interveniente; |
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condannare alle spese l’interveniente, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
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chiedere al convenuto di produrre gli allegati forniti dall’interveniente e dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKYSOFT» — domanda di marchio comunitario n. 4 782 645 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 38 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SKY», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i beni e servizi controversi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.