21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/21 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2013 — SolarWorld e Solsonica/Commissione
(Causa T-393/13)
2013/C 274/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania) e Solsonica SpA (Cittaducale, Italia) (rappresentanti: L. Ruessmann, lawyer e J. Beck, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
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annullare l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 513/2013 (1), nella parte in cui posticipa al 6 agosto 2013 l’applicazione del dazio antidumping provvisorio pieno alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino, celle e wafer originari o provenienti dalla Cina; |
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ordinare alle autorità doganali degli Stati membri di applicare, con decorrenza dal 6 giugno 2013, le aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013; |
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condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti i danni commisurati alla mancata applicazione, a partire dal 6 giugno 2013, delle aliquote dei dazi antidumping fissate dall’articolo 1, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 violerebbe l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2). |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo introdotto in modo graduale le misure antidumping provvisorie ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. |
3) |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, avendo adottato l’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013, la Commissione avrebbe violato in modo grave e manifesto i propri doveri di diligenza e di buona amministrazione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sull’illegittimità dell’adozione dell’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) della Commissione n. 513/2013 da parte della Commissione e sul danno conseguentemente arrecato alle ricorrenti, per il quale l’Unione europea è responsabile in forza dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE. |
(1) Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).