21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Sonthofen — Germania) — Procedimento penale a carico di Sebat Ince
(Causa C-336/14) (1)
((Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Monopolio pubblico in materia di scommesse sulle competizioni sportive - Previa autorizzazione amministrativa - Esclusione degli operatori privati - Raccolta di scommesse per conto di un operatore stabilito in un altro Stato membro - Sanzioni penali - Disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione - Disapplicazione - Transizione verso un regime che prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni ad operatori privati - Principi di trasparenza e di imparzialità - Direttiva 98/34/CE - Articolo 8 - Regole tecniche - Regole relative ai servizi - Obbligo di notifica))
(2016/C 106/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Sonthofen
Imputata nella causa principale
Sebat Ince
Dispositivo
1) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, qualora l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione. L’articolo 56 TFUE osta ad una siffatta applicazione di sanzioni anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura. |
2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all’obbligo di notifica previsto dal citato articolo 8, paragrafo 1, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell’articolo 1 della medesima direttiva, di modo che la violazione di questo obbligo comporta l’inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell’ambito di un procedimento penale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso. |
3) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro:
|