30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/25 |
Sentenza del Tribunale dell’8 aprile 2016 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)
(Causa T-638/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRISA - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frinsa - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Presentazione di fatti e di prove nuovi a sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale - Potere di riforma - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, articolo 65 e articolo 76, paragrafo 1, ultima parte, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»))
(2016/C 191/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espírito Santo, Brasile)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2014 (procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Frinsa del Noroeste, SA e la Frisa Frigorífico Rio Doce, SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2014 (procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4) è annullata. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |