5.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 454/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2016 — August Wolff e Remedia/Commissione
(Causa T-672/14) (1)
((«Medicinali per uso umano - Articolo 31 della direttiva 2001/83/CE - Articolo 116 della direttiva 2001/83 - Sostanza attiva estradiolo - Decisione della Commissione che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo - Onere della prova - Proporzionalità - Parità di trattamento»))
(2016/C 454/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) e Remedia d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentanti: P. Klappich, C. Schmidt e P. Arbeiter, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, M. Šimerdová e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della Commissione, del 19 agosto 2014 relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano topici, contenenti estradiolo ad alto dosaggio, nella parte in cui tale decisione obbliga gli Stati membri a rispettare gli obblighi da essa previsti per i medicinali per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo citati e non citati nell’allegato I, eccetto la restrizione in forza della quale i medicamenti per uso topico contenenti lo 0,01 % di peso di estradiolo citati nel medesimo allegato possono essere ancora essere utilizzati solo per via intravaginale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel e la Remedia d.o.o. sono condannate alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. |