16.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 89/42 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2015 — ASPLA e Armando Álvarez/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-40/15)
(2015/C 089/51)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Spagna) e Armando Álvarez, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, abogado, e C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, abogadas)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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in via principale, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 4 95 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso; |
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di conseguenza, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese del procedimento; |
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in subordine, condannare la Commissione europea alla riparazione del danno causato dal Tribunale alle ricorrenti in conseguenza della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante il pagamento di EUR 3 4 95 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensatori e moratori applicati dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso, e |
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di conseguenza, condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti allegano il ritardo con cui è stato statuito sui ricorsi da esse proposti dinanzi ai giudici comunitari, ricorsi decisi nelle cause T-76/06, ASPLA/Commissione, e T-78/06, Armando Álvarez/Commissione, con sentenze del 16 dicembre 2011 e, in sede di impugnazione, con sentenze del 22 maggio 2014.
A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti invocano la violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che a loro avviso costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione europea.
A loro avviso, l’esistenza di un comportamento contrario alla suddetta disposizione, e pertanto la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, risultano sufficientemente dimostrate dalla sentenza della Corte nelle cause C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione, e C-50/12 P, Kendrion NV/Commissione. Si sottolinea a tale riguardo che entrambe sono state oggetto della stessa decisione che ha sanzionato Kendrion e Groupe Gascogne. Al pari di tali società, anch’esse si sono opposte a detta decisione e si sono viste confrontate, in un procedimento dinanzi al Tribunale molto simile, se non praticamente identico, a quello svoltosi dinanzi Corte nelle due cause summenzionate, alla violazione dell’osservanza di un termine di durata ragionevole del procedimento.