10.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/31


Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Autorità bancaria europea

(Causa T-229/15)

(2015/C 262/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Αtene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Abazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ABE, notificata alle ricorrenti con lettera del 2/3/2015 del Direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea, con la quale l’ABE ha respinto la parte 1 dell’offerta delle ricorrenti nella gara d’appalto a procedura ristretta n. 2014/S 158-283576 (EBA/2014/06/OPS/SER/RT), denominata «Fornitura di forza lavoro interinale; Parte 1: Fornitura di forza lavoro interinale nel settore dell’informatica»;

condannare l’ABE a risarcire il danno causato alle ricorrenti nel privarle della possibilità di aggiudicarsi il contratto quadro EBA/2014/06/OPS/SER/RT per la parte 1, danno dalle stesse valutato ex aequo et bono in trecentomila euro (EUR 3 00  000), oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza o nella diversa misura che il Tribunale riterrà opportuna, e

condannare l’ABE all’integralità delle spese processuali delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Il primo motivo si fonda sulla violazione, da parte dell’ABE, dell’obbligo di motivazione, per insufficiente motivazione della valutazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti.

2.

Il secondo motivo si fonda sulla violazione dei documenti contrattuali e del diritto dell’Unione relativamente alla sussistenza di evidenti errori di valutazione.