10.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/31 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Autorità bancaria europea
(Causa T-229/15)
(2015/C 262/42)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Αtene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Abazis e M. Sfyri, avvocati)
Convenuta: Autorità bancaria europea (ABE)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’ABE, notificata alle ricorrenti con lettera del 2/3/2015 del Direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea, con la quale l’ABE ha respinto la parte 1 dell’offerta delle ricorrenti nella gara d’appalto a procedura ristretta n. 2014/S 158-283576 (EBA/2014/06/OPS/SER/RT), denominata «Fornitura di forza lavoro interinale; Parte 1: Fornitura di forza lavoro interinale nel settore dell’informatica»; |
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condannare l’ABE a risarcire il danno causato alle ricorrenti nel privarle della possibilità di aggiudicarsi il contratto quadro EBA/2014/06/OPS/SER/RT per la parte 1, danno dalle stesse valutato ex aequo et bono in trecentomila euro (EUR 3 00 000), oltre agli interessi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza o nella diversa misura che il Tribunale riterrà opportuna, e |
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condannare l’ABE all’integralità delle spese processuali delle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Il primo motivo si fonda sulla violazione, da parte dell’ABE, dell’obbligo di motivazione, per insufficiente motivazione della valutazione dell’offerta tecnica delle ricorrenti. |
2. |
Il secondo motivo si fonda sulla violazione dei documenti contrattuali e del diritto dell’Unione relativamente alla sussistenza di evidenti errori di valutazione. |