11.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH
(Causa C-231/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 109, paragrafo 1 - Azioni civili sulla base di marchi dell’Unione europea e di marchi nazionali - Litispendenza - Nozione di «stessi fatti» - Utilizzo del termine «Merck» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet - Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un’azione fondata su un marchio dell’Unione europea - Declinazione di competenza - Portata])
(2017/C 424/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Merck KGaA
Convenuti: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD Sharp & Dohme GmbH
Dispositivo
1) |
L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri. |
2) |
L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell’Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito. |
3) |
L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un’azione per contraffazione fondata su un marchio dell’Unione europea diretta inizialmente a vietare l’uso di tale marchio nel territorio dell’Unione europea, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l’uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri. |
4) |
L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in caso di identità dei marchi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici. |