25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 5 aprile 2016 — Romano Pisciotti/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-191/16)

(2016/C 270/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Romano Pisciotti

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’estradizione tra uno Stato membro e uno Stato terzo costituisca una materia che, indipendentemente dal singolo caso, non ricade mai nell’ambito di applicazione ratione materiae dei trattati, cosicché nell’applicazione (testuale) di una norma costituzionale (nel caso di specie: l’articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), che vieta solamente l’estradizione di determinati cittadini verso Stati terzi, il divieto di discriminazione, previsto dal diritto dell’Unione e sancito dall’articolo 18, primo comma, TFUE, non deve essere preso in considerazione.

b)

in caso di risposta affermativa alla questione, sub a): se occorra rispondere diversamente alla prima questione, in caso di estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d’America in base all’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America.

2)

Nella misura in cui non si escluda a priori l’applicazione dei trattati con riguardo all’estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d’America:

Se l’articolo 18, primo comma, TFUE e la relativa giurisprudenza pertinente della Corte debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro violi indebitamente il divieto di discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE qualora esso, basandosi su una norma costituzionale (nel caso di specie: l’articolo 16, paragrafo 2, primo periodo, della Costituzione), nell’ambito di una richiesta di estradizione di Stati terzi, riservi un trattamento diverso ai propri cittadini rispetto a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea disponendo l’estradizione solo per questi ultimi.

3)

Qualora nei casi succitati si confermi una violazione del divieto generale di discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea debba essere intesa nel senso che, in un caso come quello in esame, in cui la concessione dell’estradizione da parte dell’autorità competente presuppone necessariamente un controllo di legittimità attraverso un procedimento giudiziario, il cui esito però vincola l’autorità solamente se l’estradizione è dichiarata illegittima, possa sussistere una violazione grave e manifesta già nell’ambito di una semplice violazione del divieto di discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE oppure occorra una violazione manifesta.

4)

Nel caso in cui una violazione manifesta non sia necessaria:

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea debba essere interpretata nel senso che, in un caso come quello in esame, occorra pertanto già negarsi una violazione sufficientemente grave e manifesta quando, in assenza di una giurisprudenza della Corte sulla fattispecie concreta (nel caso in esame: l’applicabilità ratione materiae del divieto generale di discriminazione di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE, nell’ambito dell’estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d’America), il vertice esecutivo nazionale possa invocare, a sostegno della sua decisione, la conformità con decisioni precedentemente emesse da giudici nazionali aventi il medesimo oggetto.