16.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 296/38 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2016 — Inox Mare/Commissione
(Causa T-347/16)
(2016/C 296/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Inox Mare Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la Commission decision of 6.1.2016 finding that repayment of import duties is not justified in a particular case (REM 02/14 — C (2015) 9672 final, con rifusione di spese e onorari di causa.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nel presente ricorso costituisce il seguito di quella oggetto della causa T-289/16, Inox Mare/Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato derivante dai gravi vizi di legittimità del connesso procedimento d’indagine condotta dall’OLAF e conclusa con il Final report impugnato nella causa T-289/16, sopra citata.
In concreto, l’atto impugnato sarebbe viziato da:
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Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria sul dazio anti-dumping. |
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Violazione e falsa applicazione della normativa, sia comunitaria che filippina, relativa all’obbligo di controllo, impartito all’autorità doganale filippina, sull’origine dei beni da essa certificata. |
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Violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992 L 302, pag. 1). |
Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede dunque l’annullamento della decisione impugnata per la violazione dei Trattati e delle norme giuridiche relative alla loro applicazione, nonché della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, e di cui specificamente l’articolo 41.