14.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/49 |
Impugnazione proposta il 7 settembre 2016 da FV avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, del 28 giugno 2016, causa F-40/15, FV/Consiglio
(Causa T-639/16 P)
(2016/C 419/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (Rhode-St-Genèse, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 28 giugno 2016, causa F-40/15; |
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per l’effetto, accogliere le richieste conclusive formulate dalla parte ricorrente in primo grado e pertanto
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condannare il convenuto a sostenere tutte le spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è stata resa da un collegio giudicante frutto di una violazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del TFP. La parte ricorrente afferma che tale violazione si caratterizza per il fatto che la decisione 2016/454 del Consiglio, del 22 marzo 2016, recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, è di per sé inficiata da un vizio d’incompetenza, da una violazione degli articoli 257 e 281 TFUE, da una violazione dell’allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia, da una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e da una violazione della decisione 2005/150/CE, del 18 gennaio 2015, relativa ai requisiti e alle modalità per la presentazione e l'esame delle candidature al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del controllo, da parte del primo giudice, dell’errore manifesto di valutazione e della violazione dell’obbligo di motivazione che incombe al convenuto, sulla violazione dell’obbligo di motivazione del primo giudice, sullo snaturamento degli elementi del fascicolo e sulla violazione della guida per la compilazione del rapporto informativo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e sullo snaturamento degli elementi del fascicolo. |