13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/34


Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-564/17)

(2017/C 382/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Accertare che, non avendo adottato, al più tardi entro il 25 dicembre 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva;

condannare il Regno del Belgio, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità dell’importo di EUR 70 828,80 al giorno a far data dal momento della pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2011/98/UE;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2011/98/UE, erano tenuti ad adottare, al più tardi entro il 25 dicembre 2013, le misure nazionali richieste per recepire gli obblighi previsti dalla direttiva. Poiché il Belgio non ha comunicato l’integrale recepimento della direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nel proprio ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Regno del Belgio una penalità di EUR 70 828,80 al giorno. L’importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell’inadempimento, nonché dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento dello Stato membro.


(1)  GU L 343, pag. 1.