25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/6 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2019 – Oleksandr Viktorovych Klymenko/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-11/18 P) (1)
(Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione)
(2019/C 399/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T-245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792), è annullata. |
2) |
La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione. |