3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 163/4


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Causa C-220/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/118/CE - Regime generale delle accise - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 1 e articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k) - Direttiva 2009/72/CE - Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica - Imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica - Natura e struttura dell’imposta - Imposta gravante con le stesse modalità tanto sull’energia elettrica da fonti rinnovabili quanto su quella da fonti non rinnovabili)

(2021/C 163/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Promociones Oliva Park SL

Resistente: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio nazionale e la cui base imponibile è costituita dall’importo complessivo dei redditi del contribuente derivanti dallo svolgimento delle attività in parola, senza prendere in considerazione il quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso in tale sistema.

2)

L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, secondo comma, lettera k), della direttiva stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta gravante con un’aliquota unica sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili, e il cui obiettivo non è tutelare l’ambiente, bensì incrementare il volume del gettito fiscale.

3)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riscossione di un’imposta nazionale gravante sulla produzione e sull’immissione di energia elettrica nel sistema elettrico sul territorio di uno Stato membro, nel caso in cui tale imposta non sia applicabile all’immissione, nel suddetto sistema, dell’energia elettrica prodotta negli altri Stati membri.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.