25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/62 |
Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Cham Holding e Bena Properties/Consiglio
(Causa T-55/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Incompetenza»)
(2019/C 399/77)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto a seguito dell’adozione della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e dei suoi conseguenti atti di esecuzione, nonché a seguito della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), nei limiti in cui essi riguardano le ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cham Holding Co. SA e la Bena Properties Co. SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |