16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/38 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
(Causa T-501/19)
(2019/C 312/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentante: F. Ferraro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova — Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; |
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Con vittoria degli onorari e delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova — Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla Violazione dell’art. 4 della Decisione BCE 2004/3, e sull’erronea applicazione dell’eccezione relativa alla riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione.
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2. |
Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione sul carattere riservato del documento richiesto.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli art. 7, par. 1 e 8, par. 1, della Decisione BCE 2004/3, e su un difetto di motivazione.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e degli artt. 7, par. 3, e 8, par. 2, della Decisione BCE 2004/3.
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