28.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 363/19


Ricorso proposto il 15 agosto 2019 AlzChem Group/Commissione

(Causa T-569/19)

(2019/C 363/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem Group AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: A. Borsos e J. Guerrero Pérez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione C(2019)5602 del Segretario generale della Commissione europea conformemente all’articolo 4 delle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), del 22 luglio 2019, in risposta alla domanda n. GESTDEM 2019/2311; e

condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore diritto e su un errore manifesto di valutazione riguardo all’applicazione di talune eccezioni alla regola generale di concedere l’accesso ai documenti, alla luce dei fatti in questione.

la richiesta non riguarda nessun fascicolo o documento istruttorio, e quindi non riguarda o pregiudica né gli obiettivi delle attività di indagine (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001) né il processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001);

la richiesta non dovrebbe essere respinta sulla base della tutela degli obiettivi delle attività di indagine (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001) o al processo decisionale della Commissione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001);

la richiesta non riguarda informazioni o dati di interesse commerciale che devono essere tutelati (articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001);

la decisione controversa applica eccezioni alla divulgazione in modo discriminatorio, in quanto esse sono superate dalle azioni e dal comportamento della Commissione in altre situazioni simili – il che è vietato dal diritto dell’Unione;

l’applicazione di qualsiasi eccezione alla divulgazione è superata da un interesse pubblico prevalente alla divulgazione al fine di garantire un controllo giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali).

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione riguardo al diniego di accesso a una versione non riservata, all’accesso parziale, o all’accesso ai documenti nei locali della Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)