25.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/77 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)
(Causa T-629/19)
(2019/C 399/96)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Dispositivi di attacco per veicoli) — Disegno o modello comunitario n. 2217 588-0004
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 luglio 2019 nel procedimento R 1399/2017-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Quanto alla causa di nullità: la ricorrente chiede che siano confermate le conclusioni della commissione di ricorso su tale punto e che abbia luogo il procedimento di dichiarazione di nullità richiesto, vertente sulle cause di nullità di un disegno comunitario riconducibili a ciascuno degli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002, dedicati ai «Requisiti per la protezione». |
— |
Quanto all’anteriorità su cui si basano le allegazioni vertenti sull’assenza di novità e di carattere individuale: la comparazione effettuata dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso soltanto sulla base dell’immagine A (rendering del catalogo) è erronea, e la ricorrente chiede che la comparazione sia effettuata tenendo conto di tutti gli elementi di prova prodotti e di tutte le circostanze particolari del caso in esame. |
— |
Quanto al merito: assenza di novità del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che ne venga dichiarata la nullità, in quanto esso è quasi identico al disegno commercializzato dalla ricorrente e, quindi, consiste in un’imitazione sostanzialmente identica e non autorizzata del medesimo. Di conseguenza, il modello comunitario registrato impugnato manca del requisito di novità necessario per ottenere la protezione mediante la registrazione di un disegno comunitario. |
— |
Quanto al merito: assenza di carattere individuale del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il disegno impugnato sia dichiarato nullo per assenza di carattere individuale rispetto ai disegni diffusi anteriormente dalla L. Oliva Torras, S.A., tenendo conto dello scarso margine di libertà creativa dovuto alla funzionalità tecnica del pezzo che deve essere montato in uno specifico motore di veicolo, delle caratteristiche dell’utilizzatore informato e delle somiglianze tra i pezzi messi a confronto. |
— |
Quanto al merito: esistenza di motivi di esclusione dalla protezione del modello comunitario registrato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 6/2002. La ricorrente chiede che il disegno impugnato sia dichiarato nullo, poiché ricade nel divieto di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, giacché l’aspetto del disegno è determinato unicamente dalla sua funzione tecnica, e che sia dichiarato nullo poiché ricade nel divieto assoluto di cui all’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso. |
— |
Quanto al merito: violazione dell’articolo 9 del regolamento n. 6/2002 da parte del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che la decisione della commissione di ricorso su tale punto sia confermata. |
— |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, rubricato «Norme generali sulla ripartizione delle spese», la ricorrente chiede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. |
— |
Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente chiede la riunione dei procedimenti con la causa T-100/19, la cui fase orale è stata richiesta dalla ricorrente ed è in attesa di decisione. L’articolo 68 stabilisce che possa essere disposta in qualsiasi momento, d’ufficio o su istanza di una parte principale, la riunione per ragioni di connessione di più cause aventi il medesimo oggetto, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio. |
Motivi invocati
Violazione degli articoli da 4 a 9 e 61 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.