25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG
(Causa C-421/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 82, paragrafo 5 - Azione avviata dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso - Domande accessorie all’azione per contraffazione - Diritto applicabile - Articolo 88, paragrafo 2 - Articolo 89, paragrafo 1, lettera d) - Regolamento (CE) n.o864/2007 - Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») - Articolo 8, paragrafo 2 - Paese in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale)
(2022/C 171/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Acacia Srl
Convenuta: Bayerische Motoren Werke AG
Dispositivo
L’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un’azione proposta in forza di suddetto articolo 82, paragrafo 5, con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.