6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/34


Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — IB / EUIPO

(Causa T-22/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare - Destituzione - Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione - Ricorso di annullamento - Atto che arreca pregiudizio - Ricevibilità - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 490/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 14 marzo 2019 nella parte in cui, da un lato, essa impone al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti a pensione e, dall’altro, chiude definitivamente il procedimento di invalidità del medesimo.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 marzo 2019 è annullata nella parte in cui chiude definitivamente il procedimento di invalidità di IB.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.