6.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 490/34 |
Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2021 — IB / EUIPO
(Causa T-22/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sospensione del procedimento di invalidità durante il procedimento disciplinare - Destituzione - Procedimento di invalidità divenuto privo di oggetto a seguito della destituzione - Ricorso di annullamento - Atto che arreca pregiudizio - Ricevibilità - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione»)
(2021/C 490/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 14 marzo 2019 nella parte in cui, da un lato, essa impone al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei suoi diritti a pensione e, dall’altro, chiude definitivamente il procedimento di invalidità del medesimo.
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 marzo 2019 è annullata nella parte in cui chiude definitivamente il procedimento di invalidità di IB. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |