15.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 201/52 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2020 — CH e CN / Parlamento
(Causa T-222/20)
(2020/C 201/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CH e CN (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile il loro ricorso; |
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annullare le decisioni impugnate nella parte in cui non prendono una posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati; |
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condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 5 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dal superamento del termine ragionevole, maggiorato degli interessi di mora fino al completo pagamento; |
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condannare il convenuto al pagamento della somma di EUR 100 000 a ciascuno, ex aequo et bono, a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla mancata presa di posizione definitiva sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, oltre agli interessi di mora fino al completo pagamento; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso le decisioni del Parlamento del 13 settembre 2019 con le quali l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione, in risposta alle loro richieste di assistenza, non ha preso posizione in modo definitivo sulla realtà degli atti di molestia psicologica denunciati, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e dell'articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento è venuta meno al dovere di assistenza cui è soggetta. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione del diritto alla dignità e degli articoli 1 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, non avendo preso una posizione definitiva sull'esistenza degli atti di molestia psicologica denunciati, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine, violando così il diritto alla dignità umana dei ricorrenti. |