25.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 171/38


Ordinanza del Tribunale del 24 febbraio 2022 — Thomas e Julien / Consiglio

(Causa T-442/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra, da una parte, l’Unione e l’Euratom e, dall’altra, il Regno Unito - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 171/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Rhiannon Thomas (Londra, Regno Unito), Michaël Julien (Weybridge, Regno Unito) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Ciantar e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, cittadini del Regno Unito residenti nel Regno Unito, chiedono l’annullamento parziale, in primo luogo, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)

La sig.ra Rhiannon Thomas e il sig. Michaël Julien sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, a eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.

4)

La sig.ra Thomas e il sig. Julien, il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 412 dell’11.10.2021.