ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
48o anno |
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Sommario |
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I Comunicazioni |
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Corte di giustizia |
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CORTE DI GIUSTIZIA |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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2005/C 082/0 |
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2005/C 082/1 |
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2005/C 082/2 |
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2005/C 082/3 |
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2005/C 082/4 |
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2005/C 082/5 |
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2005/C 082/6 |
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2005/C 082/7 |
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2005/C 082/8 |
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2005/C 082/9 |
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III Informazioni |
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2005/C 082/0 |
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IT |
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I Comunicazioni
Corte di giustizia
CORTE DI GIUSTIZIA
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
27 gennaio 2005
nella causa C-422/02 P: Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (1)
(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Misure antidumping - Regolamento che chiude procedimenti antidumping - Retroattività - Parità di trattamento - Non discriminazione - Importazione di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone)
(2005/C 82/01)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-422/02 P, avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 21 novembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH, con sede in Norimberga (Germania) (avv.ti: K. Adamantopoulos, J. Branton e J. Gutiérrez Gisbert), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea ( agente: S. Marquardt, assistito dall'avv. G. Berrisch), e Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nel presente giudizio. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
15 febbraio 2005
nella causa C-12/03 P: Commissione delle Comunità europee contro Tetra Laval BV (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una concentrazione di tipo «conglomerato» - Effetto leva - Intensità del controllo giurisdizionale - Elementi da prendere in considerazione - Impegni relativi a determinati comportamenti)
(2005/C 82/02)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa C-12/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ex art. 49 dello Statuto CE della Corte di Giustizia, proposto l'8 gennaio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Petite, A. Whelan e P. Hellström), procedimento in cui l'altra parte è: Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi) (agenti: sigg. A. Vandencasteele, D. Waelbroeck e M. Johnsson, nonché dai sigg. A.Weitbrecht e S. Völcker), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzioni di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J. Cuhna Rodrigeus, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 febbraio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
27 gennaio 2005
nella causa C-15/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/439/CEE - Eliminazione degli oli usati - Priorità al trattamento mediante rigenerazione»)
(2005/C 82/03)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-15/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 gennaio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Grunwald e M. Konstantinidis) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. E. Riedl e M. Hauer, nonché sig.ra E. Wolfslehner), sostenuta da: Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra T. Pynnä) e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji, assistito dalla sig.ra M. Demetriou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dai sigg. C. Gulmann, G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE. |
2) |
La Repubblica d'Austria è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
13 gennaio 2005
nella causa C-84/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttive 96/36/CEE e 93/37/CEE - Appalti pubblici - Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Ambito di applicazione - Nozione di amministrazione aggiudicatrice - Accordi di collaborazione interamministrativa - Nozione di appalto - Ricorso alla procedura negoziata in casi non previsti dalla direttiva»)
(2005/C 82/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Nella causa C-84/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, J. Makarczyk (relatore), G. Arestis et J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il Regno di Spagna, non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno le direttive del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e, in particolare:
|
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
27 gennaio 2005
nella causa C-92/03 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/439/CEE - Eliminazione degli oli usati - Priorità al trattamento mediante rigenerazione)
(2005/C 82/05)
Lingua processuale: il portoghese
Nella causa C-92/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 28 febbraio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e M. Konstantinidis), contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), sostenuta da: Repubblica di Finlandia (agenti: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
27 gennaio 2005
nel procedimento C-188/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania)]: Irmtraud Junk contro Wolfgang Kühnel (1)
(Direttiva 98/59/CE - Licenziamenti collettivi - Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori - Notifica all'autorità pubblica competente - Nozione di «licenziamento» - Momento del licenziamento)
(2005/C 82/06)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-188/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Berlin (Germania) con decisione 30 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2003, nella causa tra Irmtraud Junk e Wolfgang Kühnel, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Gli artt. 2-4 direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso che l'evento qualificabile come licenziamento è rappresentato dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere il contratto di lavoro. |
2) |
Il datore di lavoro ha il diritto di effettuare licenziamenti collettivi dopo la conclusione della procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva 98/59 e dopo la notifica del progetto di licenziamento collettivo prevista agli artt. 3 e 4 della direttiva stessa. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
1o febbraio 2005
nella causa C-203/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Artt. 249 CE e 307 CE - Artt. 2 e 3 della direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Divieto di impiegare donne in lavori sotterranei nel settore minerario nonché in lavori in sovrapressione e in immersione»)
(2005/C 82/07)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-203/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 maggio 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra N. Yerrell e sig. H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agenti: sigg. H. Dossi e E. Riedl), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), e dai sigg. J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 1o febbraio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Avendo mantenuto in vigore, agli artt. 8 e 31 della Druckluft- und Taucherarbeiten- Verordnung (decreto sui lavori in atmosfera iperbarica e sui lavori in immersione) del 25 luglio 1973, un divieto generale di impiegare donne in lavori in atmosfera iperbarica ed in lavori in immersione, prevedendo in questo primo caso un numero limitato di eccezioni, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 3 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
16 dicembre 2004
nel procedimento C-358/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (1)
(Inadempimento di uno Stato - Tutela dei lavoratori - Sicurezza e salute dei lavoratori - Movimentazione manuale di carichi che comporta rischi per i lavoratori)
(2005/C 82/08)
Lingua di procedura: il tedesco
Nella causa C-358/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, nel Land Carinzia, alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica d'Austria sopportano ciascuna le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
del 27 dicembre 2004
nella causa C-59/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Omesso recepimento entro il termine prescritto)
(2005/C 82/09)
Lingua processuale: il francese
Nella causa C-59/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'11 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra K. Banks) contro Repubblica francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Bodard-Hermant), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. |
La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 5, n. 1, e agli artt. 6 e 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva. |
2. |
Per il resto il ricorso è respinto. |
3. |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
27 gennaio 2005
nel procedimento C-125/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages): Guy Denuit, Betty Cordenier contro Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA (1)
(«Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 CE - Tribunale arbitrale»)
(2005/C 82/10)
Lingua processuale: il francese
Nel procedimento C-125/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages (Belgio) con decisione 4 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2004, nel procedimento Guy Denuit, Betty Cordenier contro Transorient - Mosaïque Voyages et Culture SA, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. |
La Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Collège d'arbitrage de la Commission de Litiges Voyages. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/5 |
Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento, presentata il 28 gennaio 2005 dalla società Intek Company contro la Commissione delle Comunità europee
Causa C-1/05 SA
(2005/C 82/11)
Il 28 gennaio 2005 la società Intek Company, rappresentata dal sig. R. Nahtan, avocat, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento contro la Commissione delle Comunità europee.
— |
La richiedente chiede che la Corte voglia togliere l'immunità alla Commissione in modo che possa essere attuato presso quest'ultima il pignoramento dei fondi che essa detiene a favore del pignorato, nel caso di specie il CESD – Communautaire a.s.b.l., dal momento che non sussiste alcun argomento che osti, in diritto o in fatto, a che la Commissione, terzo pignorato, consegni validamente i fondi che detiene a titolo provvisorio nelle mani del pignorante. |
— |
La richiedente conclude che la convenuta sopporti tutte le spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/6 |
Richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro presentata il 28 gennaio 2005 dalla società Names b.v. contro la Commissione delle Comunità europee
(Causa C-2/05 SA)
(2005/C 82/12)
Il 28 gennaio 2005 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita con una richiesta di autorizzazione a procedere ad un sequestro nei confronti della Commissione delle Comunità europee presentata dalla società Names b.v., rappresentata dall'avv. R. Nathan.
— |
La ricorrente conclude che la Corte voglia procedere alla sospensione dell'immunità della Commissione affinché il sequestro presso quest'ultima dei fondi da essa detenuti a favore della parte contro cui si richiede il sequestro, nella fattispecie la CESD-Communautaire a.s.b.l., possa essere condotto a buon fine, non ostando alcun argomento né in fatto né in diritto a che la Commissione, terzo sottoposto a sequestro, ceda validamente alla parte sequestrante fondi da essa detenuti a titolo precario. |
— |
La ricorrente conclude che tutte le spese siano poste a carico della convenuta. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/6 |
Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento, presentata il 28 gennaio 2005 dall'Agenzia statistica della Repubblica del Kazakistan contro la Commissione delle Comunità europee
(Causa C-3/05 SA)
(2005/C 82/13)
Il 28 gennaio 2005 l'Agenzia statistica della Repubblica del Kazakistan, rappresentata dal sig. R. Nahtan, avocat, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento contro la Commissione delle Comunità europee.
— |
La richiedente chiede che la Corte voglia togliere l'immunità alla Commissione in modo che possa essere attuato presso quest'ultima il pignoramento dei fondi che essa detiene a favore del pignorato, nel caso di specie il CESD – Communautaire a.s.b.l., dal momento che non sussiste alcun argomento che osti, in diritto o in fatto, a che la Commissione, terzo pignorato, consegni validamente i fondi che detiene a titolo provvisorio nelle mani del pignorante. |
— |
La richiedente conclude che la convenuta sopporti tutte le spese. |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arbeidshof te Brussel con ordinanza 23 dicembre 2004 nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro N.V. Herbosch Kiere
(Causa C-2/05)
(2005/C 82/14)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 23 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 gennaio 2005, nel procedimento Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contro N.V. Herbosch Kiere, l' Arbeidshof te Brussel, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Se un giudice dello Stato ospitante possa esaminare e/o valutare la sussistenza di un legame organico tra l'impresa che effettua il distacco e il lavoratore distaccato, considerato che la nozione di «impresa dalla quale dipende normalmente» di cui all'art. 14, n. 1, lett. a) del regolamento CEE n. 1408/71 (1) presuppone (conformemente alla decisione n. 128) che per tutta la durata del periodo di distacco sussista un legame organico.
Se un giudice di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato menzionato (modello E101) possa non tener conto del menzionato certificato e/o dichiararlo nullo qualora dalle circostanze di fatto sottoposte alla sua valutazione risulti l'insussistenza durante il periodo del distacco del legame organico tra l'impresa che ha effettuato il distacco e il lavoratore distaccato.
Se l'organo competente dello Stato da cui si effettua il distacco sia vincolato dalla pronuncia del giudice dello Stato ospitante che, nelle circostanze supra indicate, non ha tenuto conto e/o ha dichiarato nullo il certificato menzionato (modello E101).
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) con ordinanza 11 ottobre 2004, nei procedimenti Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Eredi del sig. Dieter Deppe: 1) Ulrich Deppe, 2) Hanne-Rose Deppe, 3) Thomas Deppe, 4) Matthias Deppe, 5) Christine Urban, nata Deppe (causa C-7/05), contro Siegfried Hennings (causa C-8/05), nonché contro Hartmut Lübbe (causa C-9/05)
(Cause C-7/05, C-8/05, C-9/05)
(2005/C 82/15)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 11 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 gennaio 2005, nel procedimento Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Eredi del sig. Dieter Deppe: 1) Ulrich Deppe, 2) Hanne-Rose Deppe, 3) Thomas Deppe, 4) Matthias Deppe, 5) Christine Urban, nata Deppe (causa C-7/05), contro Siegfried Hennings (causa C-8/05), nonché contro Hartmut Lübbe (causa C-9/05), il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se il requisito, attinente alla determinazione dell'ammontare della remunerazione per la risemina di prodotto del raccolto ex art. 5, n. 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 (1), secondo cui tale importo deve essere «sensibilmente più basso» rispetto a quello da corrispondere per la produzione su licenza di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona, risulti soddisfatto anche nel caso in cui la detta remunerazione venga fissata forfettariamente in misura pari all'80 % di quest'ultimo importo. |
2) |
Se l'art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2605/98 (2), contenga parametri di valore utilizzabili per la determinazione dell'ammontare della remunerazione per risemina in caso di liquidazione ex lege di quest'ultima. In caso affermativo: se i parametri così fissati debbano considerarsi quale espressione di una concezione generale valida anche in relazione ad operazioni di risemina compiute prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2605/98. |
3) |
Se la funzione di linea direttrice riconosciuta ad un accordo tra organizzazioni di titolari di privative per ritrovati vegetali e di agricoltori ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, comporti che in caso di liquidazione ex lege tale accordo venga recepito nei suoi principali elementi di base (parametri di calcolo) anche qualora il titolare della varietà protetta, in sede di determinazione del corrispettivo di legge, non conosca tutti i parametri rientranti nella sfera di attività dell'autore della risemina necessari per il calcolo in base all'accordo, ed al riguardo al predetto titolare neppure spetti nei confronti dell'agricoltore un diritto a ricevere informazioni sui fatti rilevanti. In caso affermativo: se un tale accordo, in quanto destinato a fungere da linea direttrice nel senso suddetto, presupponga per essere efficace il rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, anche qualora esso sia stato concluso prima dell'entrata in vigore di tale regolamento. |
4) |
Se l'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) n. 2605/98 imponga un limite massimo alla remunerazione destinato a valere per le discipline di natura contrattuale e/o normativa che regolamentano quest'ultima. |
5) |
Se un accordo tra organizzazioni di categoria possa essere utilizzato quale linea direttrice ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento (CE) n. 2605/98, nel caso in cui esso superi la percentuale di remunerazione pari al 50 % dell'importo ex art. 5, n. 5, del medesimo regolamento. |
(1) GU L 173, pag. 14.
(2) GU L 328, pag. 6.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Amsterdam (Paesi Bassi), con ordinanza 28 dicembre 2004, nella causa Friesland Coberco Dairy Foods BV contro Belastingdienst/Douane Noord/Kantoor Groningen (l'Ispettore)
(Causa C-11/05)
(2005/C 82/16)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 28 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 2005, nella causa Friesland Coberco Dairy Foods BV contro Belastingdienst/Douane Noord/Kantoor Groningen (l'Ispettore), il Gerechtshof di Amsterdam (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
come si debba interpretare l'espressione «senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini» di cui all'art. 133, lett. e), del Codice doganale (1). Se al riguardo si debba esaminare soltanto il mercato del prodotto finito, o se si debba esaminare anche la situazione economica delle materie prime nell'ambito di una trasformazione sotto il regime doganale; |
2) |
se per la valutazione della «creazione o (del) mantenimento di attività di trasformazione», di cui all'art. 502, n. 3, del regolamento di applicazione (2) rilevi un determinato numero minimo di posti di lavoro, che deve essere reso possibile mediante le attività in questione. Quali altri criteri valgano inoltre per l'interpretazione del citato testo del regolamento; |
3) |
se la Corte di giustizia possa esaminare in un procedimento pregiudiziale la validità delle conclusioni del Comitato, alla luce delle soluzioni delle questioni nn. 1 e 2; |
4) |
in caso affermativo, se le conclusioni in parola siano valide, tanto per quanto riguarda la motivazione, quanto per quanto attiene agli argomenti economici utilizzati; |
5) |
se la Corte di giustizia non può esaminare la validità delle conclusioni, quale interpretazione debba essere data quindi all'espressione «le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali» di cui all'art. 504, n. 4, del regolamento di applicazione (3), qualora – in prima istanza – le autorità doganali e/o – dopo il ricorso – il giudice nazionale ritengano che le conclusioni del Comitato non possano giustificare il rigetto di una domanda di autorizzazione di trasformazione sotto il regime doganale. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(3) Rettifica del regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 141, pag. 1).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) con ordinanza 28 dicembre 2004 nel procedimento Anagram International Inc. contro Douane Rotterdam
(Causa C-14/05)
(2005/C 82/17)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 28 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 19 gennaio 2005, nel procedimento Anagram International Inc. contro Douane Rotterdam, il Gerechtshof Amsterdam ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. |
Se il punto 3 dell'allegato del regolamento CE n. 442/2000 (1) vada interpretato nel senso che tale punto riguarda anche la merce descritta nel paragrafo relativo ai fatti (sub 2 della domanda di denuncia pregiudiziale). |
2. |
In caso affermativo, se il regolamento sia valido su tale punto. |
3. |
Qualora il regolamento non sia valido o non si riferisca alla merce di cui è causa, se la TDC possa essere interpretata nel senso che questa merce debba essere classificata come «oggetti per feste» di cui alla voce 9505 90 00. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2000, n. 442, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 54, pag. 33).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Amsterdam, con ordinanza 28 dicembre 2004, nel procedimento Kawasaki Motors Europe N.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam
(Causa C-15/05)
(2005/C 82/18)
Lingua processuale: l'olandese
Con ordinanza 28 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 2005, nel procedimento Kawasaki Motors Europe N.V. contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam, il Gerechtshof di Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se il regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n. 2518 (1), relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 315), sia valido, nella parte in cui i veicoli a quattro ruote all terrain nuovi, descritti al punto 5 dell'allegato, sono classificati come un veicolo costruito per il trasporto di persone ai sensi della voce 8703 21 della TDC. |
2) |
Qualora il regolamento non fosse valido, se la TDC può essere interpretata nel senso che i beni controversi possono essere classificati in una delle sottovoci della voce 8701 90 della TDC. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 1998, n 2518, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 315, pag. 3).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/9 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 25 gennaio 2005
(Causa C-22/05)
(2005/C 82/19)
lingua processuale: il francese
Il 25 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, escludendo i soggetti impiegati in un'impresa fieristica dall'ambito di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1, n. 3, e 17 di tale direttiva; |
2. |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'esclusione di soggetti impiegati in un'impresa fieristica dall'ambito di applicazione della normativa nazionale che recepisce la direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è prevista dall'art. 1, n. 3, di tale direttiva, che definisce il campo di applicazione della stessa. Infatti, ai sensi di tale disposizione, la direttiva si applica a tutti i settori di attività, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. La categoria dei soggetti impiegati in un'impresa fieristica non è menzionata nel detto articolo e non soddisfa neanche le condizioni di nessuna delle deroghe ammesse dall'art. 17 della direttiva che, del resto, non sono state fatte valere dalle autorità belghe. Introducendo una deroga non prevista dalla direttiva stessa, il Belgio non ha quindi recepito correttamente la detta direttiva, venendo meno agli obblighi che gli incombono.
(1) GU L 307, del 13.12.1993, pag. 18.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/9 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 25 gennaio 2005
(Causa C-23/05)
(2005/C 82/20)
Lingua processuale: il francese
Il 25 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi necessari per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (1), o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva; |
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine previsto per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1o agosto 2003.
(1) GU L 195, del 01.08.2000, pag. 41.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Korneuburg con ordinanza 13 gennaio 2005 nel procedimento Plato Plastik Robert Frank GmbH contro CAROPACK Handels GmbH
(Causa C-26/05)
(2005/C 82/21)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 13 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 gennaio 2005, nel procedimento Plato Plastik Robert Frank GmbH contro CAROPACK Handels GmbH, il Landesgericht Korneuburg, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Questione principale: se, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, il produttore di imballaggi per la vendita, di imballaggi secondari o di imballaggi per il trasporto, vale a dire il produttore di imballaggi, sia sempre colui che, nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, assembla o fa assemblare indirettamente o direttamente merci con il prodotto destinato ad essere utilizzato come imballaggio e se ciò valga anche per i sacchetti con manici. Se quindi il produttore (il fornitore) dei prodotti indicati nell'art. 3, n. 1, prima frase, ossia di prodotti adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché di articoli «a perdere» usati allo stesso scopo, sia il produttore (fornitore) di materiale di imballaggio (prodotti di imballaggio) e non il produttore di un imballaggio per la vendita, di un imballaggio secondario o di un imballaggio per il trasporto (produttore di imballaggi; v. i termini equivalenti di cui all'art. 3, n. 11, della direttiva). |
2) |
Prima questione supplementare nell'ipotesi in cui la questione principale venga risolta in senso affermativo: se quindi il produttore di sacchetti con manici debba essere considerato non produttore di imballaggio per la vendita, di imballaggio secondario o di imballaggio per il trasporto, bensì produttore di materiale di imballaggio (prodotti di imballaggio). |
3) |
Seconda questione supplementare nell'ipotesi in cui la prima questione supplementare venga risolta in senso affermativo: se sia in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con il principio di uguaglianza, con il divieto di una oggettiva ed ingiustificata limitazione della libertà professionale e con il divieto di creare distorsioni della concorrenza, il fatto che la legislazione di uno Stato membro imponga al produttore di materiali di imballaggio, in particolare di sacchetti con manici, l'obbligo, assistito da sanzioni penali, di ritirarli oppure di partecipare ad un sistema di raccolta e recupero, a meno che un settore a valle della filiera non si faccia carico di questo obbligo e fornisca in proposito al produttore di materiale di imballaggio una certificazione giuridicamente valida. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 5 gennaio 2005, nel procedimento Elfering Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-27/05)
(2005/C 82/22)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 5 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 gennaio 2005, nel procedimento Elfering Export GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht Hamburg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se la dichiarazione di origine comunitaria del prodotto che dà luogo a restituzione all'esportazione, contenuta nella dichiarazione di esportazione, sia ricompresa tra i dati muniti di sanzione ai sensi dell'art. 51, n. 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 (1), nel combinato disposto con l'art. 5, n. 4, del regolamento medesimo.
(1) GU L 102, pag. 11.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/11 |
Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, nella causa T-164/02: Kaul GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bayer AG), proposto il 28 gennaio 2005 (Fax: 25 gennaio 2005)
(Causa C-29/05 P)
(2005/C 82/23)
lingua processuale: il tedesco
Il 28 gennaio 2005 (Fax: 25 gennaio 2005) l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai sigg. Alexander von Mühlendahl, vicepresidente dell'Ufficio, e Gregor Schneider, membro dell'unità Contenzioso in materia di Proprietà industriale, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Bayer AG.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza impugnata; |
2. |
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sugli ulteriori motivi; |
3. |
condannare la controparte alle spese. |
Motivi del ricorso e principali argomenti
1. |
Avendo imposto alla commissione di ricorso dell'UAMI, sulla base del principio della continuità funzionale, di tener conto di una nuova esposizione dei fatti e di nuovi elementi di prova in un procedimento di opposizione anche quando le parti non hanno trasmesso la detta esposizione o i detti elementi di prova alla divisione di opposizione entro il termine stabilito dalla stessa divisione di opposizione, il Tribunale ha violato l'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), nonché gli artt. 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). L'obbligo di esame fatto derivare dal Tribunale, nell'ambito di procedimenti inter partes, dal principio della continuità funzionale per quanto riguarda il materiale prodotto per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non trova alcun supporto normativo nelle disposizioni del regolamento o del regolamento di esecuzione. |
2. |
Il Tribunale ha violato l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto ha imposto alla camera di ricorso di tener conto di una nuova esposizione dei fatti e di nuovi elementi di prova anche quando i termini previsti a tal fine per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione costituiscono «termini perentori» e chi ha proposto opposizione non ha trasmesso l'esposizione o gli elementi di prova corrispondenti entro il termine stabilito dalla divisione di opposizione. |
3. |
Il Tribunale ha violato anche l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto consente un'applicazione di tale disposizione in procedimenti di ricorso solo quando un nuovo argomento o nuovi elementi di prova vengano prodotti dopo la scadenza del termine previsto per esporre i motivi del ricorso. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/11 |
Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo
(Causa C-30/05)
(2005/C 82/24)
lingua processuale: il francese
Il 28 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Claire Françoise Durand e Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
|
2. |
condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 30 luglio 2002.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/12 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 28 gennaio 2005
(Causa C-31/05)
(2005/C 82/25)
lingua processuale: il francese
Il 28 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michael Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva accesso, dell'art. 18 della direttiva autorizzazioni e dell'art. 28 della direttiva quadro. |
2. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti invocati
Il termine imposto per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 24 luglio 2003.
2.4.2005 |
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C 82/12 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 31 gennaio 2005
(Causa C-32/05)
(2005/C 82/26)
Lingua processuale: il francese
Il 31 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Sara Pardo Quintillán e Joanna Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva;. |
2) |
Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine previsto per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 22 dicembre 2003.
(1) GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/13 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 31 gennaio 2005
(Causa C-33/05)
(2005/C 82/27)
Lingua processuale: il francese
Il 31 gennaio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re Sara Pardo Quintillán e Joanna Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi di tale direttiva;. |
2) |
Condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine previsto per l'attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 22 dicembre 2003.
(1) GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/13 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, presentato il 31 gennaio 2005
(Causa C-37/05)
(2005/C 82/28)
Lingua processuale: l'inglese
Il 31 gennaio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Michel van Beek, in qualità di agente, assistito dal sig. Frédéric Louis, avocat, e dall'avv. A. Capobianco, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo recepito correttamente le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva e del Trattato; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Una direttiva va recepita in disposizioni cogenti di diritto nazionale secondo modalità che soddisfino pienamente i requisiti di chiarezza e certezza giuridica. Disposizioni amministrative non garantiscono il rispetto di tali requisiti. La mera assicurazione che, nella pratica, una violazione delle disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE è improbabile non costituisce un effettivo recepimento di detta direttiva.
(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 4
(2) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5
2.4.2005 |
IT |
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C 82/14 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 1o febbraio 2005
(Causa C-38/05)
(2005/C 82/29)
Lingua processuale: l'inglese
Il 1o febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Barry Doherty, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.
La Commissione chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che l'Irlanda, non avendo comunicato tutti i dati richiesti dagli artt. 15, n. 4, 18, n. 1, e 19 decies, primo e terzo trattino, del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, 2847/93/CEE, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Gli artt. 15, n. 4, 18, n. 1, e 19 decies del regolamento del Consiglio 2847/93 prevedono che gli Stati membri trasmettano determinati dati, per via informatizzata, entro un certo termine. E' fondamentale chela Commissione disponga di tali dati ai fini della gestione e dello sviluppo della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi.
L'Irlanda non ha comunicato i dati richiesti da detti articoli per gli anni 1999 e 2000 e, pertanto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/14 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale tedesca, proposto il 3 febbraio 2005
(Causa C-43/05)
(2005/C 82/30)
Lingua processuale: il tedesco
Il 3 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Denis Martin e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale tedesca.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
constatare che la Repubblica federale tedesca è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 18 della direttiva del Consiglio (1)27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in quanto, alla data del 2 dicembre 2003 non ha adottato tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie all'attuazione della direttiva, ovvero ha omesso di comunicare le disposizioni stesse alla Commissione. Tale rilievo non riguarda la disciplina della direttiva in materia di discriminazione in ragione dell'età. |
2. |
condannare la Repubblica federale tedesca alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 2000/78/CE, con riferimento alle sue disposizioni riguardanti la discriminazione in ragione dell'età, non è ancora scaduto per la Repubblica federale tedesca, mentre il termine impartito per la trasposizione delle ulteriori disposizioni della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2003.
(1) GU L 303, pag. 16.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/15 |
Ricorso del 3 febbraio 2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-44/05)
(2005/C 82/31)
Lingua di procedura: l'italiano
Il 3 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori E. Traversa e M. Huttunen, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
constatare che non adottando le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/30/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva; |
2. |
condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 settembre 2003.
(1) G.U. n. L 85 del 28/03/2002, p. 40
2.4.2005 |
IT |
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C 82/15 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna
(Causa C-47/05)
(2005/C 82/32)
lingua processuale: lo spagnolo
Il 7 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Lyal, consigliere giuridico, e dal sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato un ricorso contro il Regno di Spagna dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime assicurativo e pensionistico in cui la detrazione fiscale (art. 48 della legge 40/1998) si applica esclusivamente ai contributi versati nell'ambito dei contratti stipulati presso enti stabiliti in Spagna e non a quelli versati nell'ambito di contratti stipulati presso enti costituiti in altri Stati membri, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 39, 43, 49 e 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE; |
2. |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il diverso trattamento fiscale, a seconda che i regimi pensionistici siano stati sottoscritti presso enti stabiliti in Spagna o enti costituiti in altri Stati membri, limita le libertà fondamentali garantite dal Trattato CE (artt. 39, 43, 49 e 56 di quest'ultimo e artt. 28, 31, 36 e 40 dell'accordo SEE).
In base al diritto nazionale, il requisito di stabilimento imposto dalla normativa tributaria spagnola agli istituti previdenziali rappresenta non solo una discriminazione che limita il diritto degli enti costituiti all'interno dell'Unione europea e del SEE a prestare liberamente i loro servizi a persone residenti in Spagna, bensì anche un chiaro ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, nonché alla libertà di stabilimento.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth con ordinanza 28 gennaio 2005 nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V.
(Causa C-48/05)
(2005/C 82/33)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 febbraio 2005, nel procedimento Adam Opel AG contro Autec AG; interveniente per la convenuta: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e. V., il Landgericht Nürnberg-Fürth, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali per l'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa:
1) |
Se l'uso di un marchio tutelato anche per i «giocattoli» costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio; |
2) |
Qualora la questione sub 1venga risolta in senso affermativo: Se il tipo di uso del marchio descritto sub 1 costituisca un'indicazione relativa al tipo o alla natura del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE; |
3) |
Qualora la questione sub 2 venga risolta in senso affermativo: Quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale; |
4) |
Se ciò si verifichi, in particolare, quando il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione o su un accessorio indispensabile per l'uso del modellino un segno riconoscibile dal pubblico come marchio proprio nonché la sua denominazione sociale con indicazione della sua sede sociale. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/16 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2005 (fax 2 febbraio 2005) da Ferriere Nord SpA contro la sentenza pronunciata il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE
(Causa C-49/05 P)
(2005/C 82/34)
Lingua di procedura: l'italiano
Il 7 febbraio 2005, Ferriere Nord SpA, con gli avvocati W. Viscardini e G. Donà, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18 novembre 2004 dalla Quarta Sezione Ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-176/01, tra Ferriere Nord SpA, sostenuta dalla Repubblica italiana e Commissione delle CE.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 18 novembre 2004 |
— |
annullare – previa eventuale declaratoria di inapplicabilità, ex art. 241 CE, del punto n. 82 della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» del 2001 – la decisione 2001/829/CE, CECA della Commissione delle Comunità europee del 28 marzo 2001 (1), con la quale l'aiuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in favore delle Ferriere Nord SpA per investimenti ambientali in un nuovo impianto produttivo di reti elettrosaldate è stato considerato incompatibile con il mercato comune; |
— |
condannare, ex art. 235 e 288, 2o co., CE, la Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni – subiti dalla Ferriere Nord SpA a causa dell'illeggittimità della decisione summenzionata e del ritardo con il quale l'aiuto illeggittimamente negato verrà concretamente erogato alla Ferriere Nord SpA – nella misura degli interessi e della rivalutazione monetaria; |
— |
condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari, sia di primo grado che del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti:
Il Tribunale di Primo Grado avrebbe erroneamente:
— |
qualificato la base giuridica della notificazione dell'aiuto controverso e, pertanto, non ritenuto illegittimo l'avvio del procedimento formale d'indagine del 3/6/1999; |
— |
ritenuto che siano stati rispettati i termini procedurali per l'apertura e per la conclusione del procedimento formale di indagine: |
— |
ecluso che vi sia stata violazione dei diritti riconosciuti agli «interessati» pur non avendo questi potuto presentare osservazioni alla luce della disciplina per gli aiuti di Stato in materia ambientale del 2001 (nel frattempo entrata in vigore e sulla cui base la Commissione ha fondato il proprio provvedimento conclusivo del procedimento formale di indagine), mentre tutta l'istruttoria era stata condotta sulla base della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (2) del 1994; |
— |
escluso che la Commissione abbia violato il legittimo affidamento procedurale di Ferriere Nord, pur avendo essa basato la propria decisione su determinati documenti non presentati da Ferriere solo perché mai richiesti dalla Commissione stessa; |
— |
ritenuto che l'aiuto concesso a Ferriere Nord non costituisse una misura di applicazione di un regime già approvato nel 1992; |
— |
interpretato il punto 82 della citata disciplina del 2001 in modo da dare a tale disciplina un'illegittima applicazione retroattiva, invece di disapplicarlo; |
— |
escluso che l'investimento per cui era stato concesso a Ferriere Nord un aiuto avesse finalità ambientali; |
— |
disapplicato l'onere probatorio che impone alla Commissione, e non all'impresa, di isolare dal costo totale dell'investimento la parte concernente la tutela dell'ambiente. |
(1) G.U. n. L 310 del 28/11/2001, pag. 22
(2) G.U. C 72 del 10/3/1994, pag. 3
2.4.2005 |
IT |
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C 82/17 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2005 (fax 7 febbraio 2005) dalla Commissione delle Comunità europee per l'annullamento parziale della sentenza pronunciata il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee
(Causa C-51/05 P)
(2005/C 82/35)
Lingua di procedura: l'italiano
Il 9 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, con gli agenti C. Cattabriga e L. Visaggio, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione per l'annullamento parziale della sentenza emessa il 23 novembre 2004 dalla Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-166/98, tra Cantina sociale di Dolianova e.a. e Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 23 novembre 2004, causa T-166/98, Cantina sociale di Dolianova e altri/Commissione delle Comunità europee, nella parte in cui accoglie il ricorso per risarcimento danni proposto contro la Commissione e, per l'effetto, |
2. |
statuendo definitivamente sulla controversia, respingere detto ricorso in quanto irricevibile; |
3. |
condannare la Cantina sociale di Dolianova e le altre ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti:
La Commissione limita la presente impugnazione ai punti 129-150 della sentenza del Tribunale, relativi alla determinazione del dies a quo del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 46 dello Statuto della Corte. A parere della Commissione, la valutazione compiuta sul punto nella sentenza impugnata – che ha fatto coincidere il dies a quo del termine suindicato con il momento in cui le cooperative ricorrenti hanno potuto rendersi conto che non avrebbero ottenuto il pagamento dell'aiuto comunitario avvalendosi della cauzione a suo tempo prestata dalla DAI in favore dell'AIMA – è il risultato di un evidente errore di diritto.
In effetti, per determinare il dies a quo della prescrizione dell'azione proposta dalle Cooperative ricorrenti, il Tribunale non ha minimamente tenuto conto del fatto che, sin dal 1983, il regolamento n. 2499/82 (1) aveva obiettivamente prodotto un danno alle cooperative stesse, concentrandosi invece sulla percezione che queste ultime avrebbero avuto di tali effetti dannosi. Per il Tribunale non è stata sufficiente la circostanza che le ricorrenti sapessero di aver subito un danno derivante dall'applicazione del regolamento n. 2499/82; esso ha altresì ritenuto necessario un elemento del tutto soggettivo, e cioè la consapevolezza, per le ricorrenti, di non poter ottenere soddisfazione delle loro pretese che attraverso un'azione di risarcimento danni nei confronti della Commissione.
Una siffatta impostazione risulta contraria alla costante giurisprudenza comunitaria nonché al principio di certezza del diritto.
(1) G.U. n. L 267 del 16/09/1982, p.16 (non più in vigore)
2.4.2005 |
IT |
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C 82/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 9 febbraio 2005
(Causa C-53/05)
(2005/C 82/36)
Lingua processuale: il portoghese
Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Pedro Andrade e Wouter Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese, esentando tutte le categorie istituzionali dal versamento della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito pubblico, ha violato l'art. 5, in combinato disposto con l'art. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE (1). |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Prima della direttiva 92/100, il diritto portoghese non riconosceva all'autore il diritto ad una remunerazione nel caso di prestito di un'opera i cui diritti di distribuzione fossero scaduti. Attualmente il diritto portoghese riconoscere il diritto ad una remunerazione, ma, esentando dal suo pagamento tutte le categorie di istituzioni di prestito pubblico, nell'accezione della direttiva 92/100, l'ha privata di contenuto e non ha adempiuto agli obblighi derivanti dagli artt. 1 e 5 della detta direttiva.
(1) GU L 343 pag. 61
2.4.2005 |
IT |
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C 82/18 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 9 febbraio 2004
(Causa C-55/05)
(2005/C 82/37)
Lingua processuale: il finlandese
Il 9 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Huttunen e K. Simonsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1) |
dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/84/CE (1), che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, o comunque non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della direttiva; |
2) |
condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 23 novembre 2003.
(1) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53
2.4.2005 |
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C 82/18 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 9 febbraio 2005
(Causa C-57/05)
(2005/C 82/38)
lingua processuale: il francese
Il 9 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Paul Keppenne, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1)ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima. |
2. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti invocati
Il termine imposto per la trasposizione delle direttive nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 31 luglio 2003.
(1) GU L 183 del 12 luglio 2002, pag. 51.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 2 dicembre 2004 nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH
(Causa C-59/05)
(2005/C 82/39)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 2 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 febbraio 2005, nel procedimento Siemens AG contro VIPA Gesellschaft für Visuaalisierung und Prozeßautomatisierung mbH, il Bundesgerichtshof, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3 bis, n 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE (1), relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (2):
1) |
Se venga tratto indebitamente vantaggio dalla notorietà di «altri segni distintivi» di un concorrente ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE qualora chi fa pubblicità adotti un segno distintivo (nella fattispecie il sistema dei numeri d'ordinazione) identico, nella parte essenziale, a quello, noto nel settore, del concorrente e faccia riferimento a tale adozione nella pubblicità; |
2) |
Se nell'esaminare se sia stato tratto indebito vantaggio dalla notorietà ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE, costituisca un fattore rilevante il vantaggio derivante a chi fa la pubblicità e al consumatore dall'adozione di un sistema identico. |
(1) GU L 250, pag. 17.
(2) GU L 290, pag. 18.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/19 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 febbraio 2004
(Causa C-61/05)
(2005/C 82/40)
Lingua processuale: il portoghese
Il 10 febbraio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Pedro Andrade e Wouter Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alla direttiva 92/100/CEE (1), in particolare al suo art. 2, n. 1, creando nell'ordinamento giuridico portoghese un diritto di noleggio a favore dei produttori di videogrammi; |
— |
dichiarare che la Repubblica portoghese non ha dato attuazione alla direttiva 92/100/CEE, in particolare al suo art. 4, in combinato disposto con l'art. 2, nn. 5 e 7, creando confusione nell'ordinamento giuridico portoghese riguardo alla titolarità dei soggetti passivi debitori della remunerazione spettante agli artisti per cessione del loro diritto di noleggio; |
— |
condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che lo Stato portoghese abbia violato la direttiva 92/100 trasponendo in maniera non corretta il disposto dell'art. 2, n. 1, della stessa, in quanto non attribuisce al produttore della prima fissazione di una pellicola il diritto esclusivo di noleggio.
Inoltre, l'utilizzo del termine «produttore» nella normativa portoghese crea confusione in relazione alla persona che deve pagare agli artisti la remunerazione loro spettante, il che costituisce una trasposizione non corretta della direttiva, in particolare dell'art. 2, nn. 5 e 7, in combinato disposto con l'art. 4.
(1) GU L 346, pag. 61
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/20 |
Ricorso proposto l'11 febbraio 2005 da Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. in liquidazione contro la sentenza pronunciata il 14 dicembre 2004 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-332/02, tra Nordspedizionieri e.a. e Commissione delle Comunità europee
(Causa C-62/05 P)
(2005/C 82/41)
Lingua di procedura: l'italiano
L'11 febbraio 2005, Nordspedizionieri e.a., con l'avvocato G. Leone, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 14 dicembre 2004 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-332/02, tra Nordspedizionieri e.a. e Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
annullare l'impugnata decisione della Commissione delle Comunità europee in data 28.6.2002 (dossier REM 1401), notificata il 2.9.2002, con la quale ha ritenuto non giustificato lo sgravio dei dazi all'importazione, dichiarando per converso codesta Corte che, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del Regolamento CEE 1430/79 (1), nella specie lo sgravio è ammissibile, sussistendo, a favore degli appellanti, circostanze particolari che non implicano alcuna negligenza o simulazione; |
2. |
condannare la Commissione alle spese sia del procedimento di primo grado, sia del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti:
I ricorrenti, che esercitano l'attività professionale di dichiarazione in dogana, nell'ottobre 1992 avevano emesso due certificati di transito comunitario T/1 dichiarando che si trattava di cartoni da imballaggio provenienti dalla Jugoslavia e diretti in Spagna. La Dogana italiana ha chiesto ai ricorrenti il pagamento di diritti doganali gravanti sui detti due carichi affermando che non si sarebbe trattato di cartoni bensì di sigarette.
I ricorrenti si sono opposti in sede giudiziaria ma, avendo perduto la causa, hanno chiesto lo sgravio dei dazi alla Commissione CE, che lo ha rifiutato ritenendo che non ricorrevano i presupposti;
E' stato quindi formulato un ricorso al Tribunale di Prima Istanza della C.E. che è stato imperniato sull'art. 13 del Regolamento CEE 1430/79, ritenendo i ricorrenti che i diritti doganali non possono essere posti a loro carico in quanto sussistono nella specie «circostanze particolari» che escludono l'obbligazione tributaria della Soc. Nordspedizionieri, avendo la stessa riposto un legittimo affidamento sui documenti (commerciali e di trasporto) loro presentati dall'autista dei camion al momento della dichiarazione in dogana, documenti dai quali risultava trattarsi di cartoni di imballaggio.
La particolarità dell situazione che consente lo sgravio è dovuta al fatto che il dichiarante doganale non ha la possibilità di verificare il contenuto del camion che transita «in linea» dal confine italo/jugoslavo ed inoltre che, nella specie, la documentazione appariva regolare tanto che i carichi sono stati sdoganati con la procedura del «considerato conforme» da parte della dogana.
I ricorrenti inoltre invocavano la sussistenza, nella specie, dell'altro requisito concernente la mancanza di «negligenza» o «simulazione» richiesto dall'art. 13 citato, in quanto la compilazione del certificato T/1 era avvenuta sulla base delle risultanze della documentazione commerciale e di trasporto.
Infine, nel ricorso al Tribunale è stato chiesto, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CEE 2144/87 (2), che esclude il pagamento di diritti doganali su quella parte di merce che è stata successivamente sequestrata e confiscata.
Con sentenza del 14 dicembre 2004 il Tribunale di Prima Istanza – Quinta Sezione – ha interamente rigettato il ricorso affermando che non sussisterebbero le invocate «circostanze particolari», tralasciando quindi di considerare la sussistenza o meno nella specie dell'altro requisito in ordine alla mancanza di «negligenza o simulazione».
Il ricorso in appello ribadisce gli stessi argomenti formulati in primo grado e ciò anche a motivo del fatto, già vantato in primo grado, che nella specie risulta essere stata violata la Convenzione di Belgrado del 1965 sulla reciproca assistenza amministrativa fra Italia e Jugoslavia, che obbligava l'autorità doganale jugoslava a comunicare all'autorità doganale italiana il passaggio di carichi relativi a merce fiscalmente sensibile (quali sono le sigarette) con riferimento ai due camion in contestazione; ciò considerato il fatto che un terzo successivo camion è stato bloccato, e la merce è stata confiscata, proprio grazie alla segnalazione pervenuta (anche se tardivamente) dalla dogana jugoslava alla dogana italiana.
(1) G.U.n. L 175 del 12/07/1979 Pag. 1
(2) G.U.n. L 201 del 22/07/1987, Pag. 15
2.4.2005 |
IT |
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C 82/21 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 febbraio 2005
(Causa C-63/05)
(2005/C 82/42)
Lingua processuale: il greco
Il 3 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Minas Konstantinidis, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria (GU L 67 del 9 marzo 2002, pag. 14) e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 9 settembre 2003.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/21 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 10 febbraio 2005
(Causa C-65/05)
(2005/C 82/43)
Lingua processuale: il greco
Il 10 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia, consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, con il divieto, derivante dall'art. 2, n. 1, dall'art. 3, parte seconda, dall'art. 4 e dall'art. 5 della legge 3037/2002, di installazione e uso di tutti i giochi elettrici, elettronici e elettromeccanici, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi per calcolatori elettronici, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dalle case da gioco, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28, 43 e 49 del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ha ricevuto dei reclami in merito al divieto legislativo di installazione e uso di tutti i giochi elettrici, elettronici e elettromeccanici, compresi i giochi tecnici ricreativi e tutti i giochi per calcolatori elettronici, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dalle case da gioco.
Alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che il suddetto divieto costituisca un provvedimento che limita la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. Inoltre la Commissione sottolinea che la legge di cui si tratta non le è stata notificata in fase di progetto, in violazione dell'art. 8, n. 1, della direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CEE (1), che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole che riguardano i servizi della società dell'informazione.
La Commissione ritiene anche che i motivi addotti di tutela dell'ordine pubblico e, in particolare, la preoccupazione di evitare che gli apparecchi per giochi ricreativi si possano trasformare in giochi d'azzardo con l'insorgere di un problema sociale, non costituiscono una ragione sufficiente per l'adozione dei provvedimenti di divieto di cui si tratta, poiché il detto obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con provvedimenti più idonei e, in proporzione, meno restrittivi delle libertà sopramenzionate.
Inoltre, secondo la Commissione, la suddetta necessità di immediata adozione dei provvedimenti invocata dalle autorità greche non giustifica la mancata notifica di questi ultimi alla Commissione in quanto la direttiva 98/34 prevede una procedura d'urgenza.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 28, 43 e 49 del Trattato CE e dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE.
(1) GU L 204 del 21 luglio 1998, pag. 37
2.4.2005 |
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C 82/22 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato l'11 febbraio 2005
(Causa C-67/05)
(2005/C 82/44)
Lingua processuale: il tedesco
L'11 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal prof. dr. Ulrich Wölker e dalla sig.ra Sara Pardo Quintillian, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.
La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1. |
La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE (1), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in quanto il detto Stato membro non ha adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la trasposizione di tale direttiva, ovvero non le ha comunicate alla Commissione. |
2. |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine di trasposizione della direttiva 2000/60/CE sarebbe scaduto il 22 dicembre 2003.
(1) GU L 327, pag. 1.
2.4.2005 |
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C 82/22 |
Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005
(Causa C-68/05 P)
(2005/C 82/45)
Lingua processuale: l'olandese
L'11 febbraio 2005, la Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., rappresentata dai sigg. M.M. Slotboom e N.J. Helder, advocaat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
in via principale, decidere essa stessa nel merito, annullando la decisione controversa; |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale, |
e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese sostenute, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.
Motivi e principali argomenti:
Primo motivo
Violazione del diritto comunitario dovuta al fatto che il Tribunale ha dichiarato che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato non costituisce formalmente un diritto all'importazione o all'esportazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Secondo motivo in subordine
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato va certamente considerato come un diritto all'importazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1430/79.
Questo motivo si articola nelle seguenti parti:
A. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale, poiché ne ha le medesime finalità. |
B. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo del prelievo applicato sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale. |
C. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo da prelevare sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale. |
Terzo motivo in subordine
In sede di esame del secondo e del terzo motivo dedotti in subordine dalla Cosun nel suo ricorso, il Tribunale ha agito in violazione del diritto comunitario.
Questo motivo si articola nelle seguenti parti:
A. |
Il Tribunale, in sede di esame del secondo motivo dedotto in subordine dalla Cosun nel ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale, ha esorbitato dai limiti della domanda. |
B. |
Il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il terzo motivo dedotto in subordine dalla Cosun. |
Quarto motivo in subordine
Violazione dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di equità.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/23 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2005 contro il Granducato di Lussemburgo dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-70/05)
(2005/C 82/46)
lingua processuale: il francese
Il 14 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso imposti ai sensi del Trattato CE |
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 2 dicembre 2003.
(1) GU L 303, del 2.12.2000, pag. 16
2.4.2005 |
IT |
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C 82/23 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 14 febbraio 2005
(Causa C-71/05)
(2005/C 82/47)
lingua processuale: il francese
Il 14 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Mikko Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (1), e comunque non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva; |
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva andava trasposta nell'ordinamento giuridico interno entro il 28 settembre 2003.
(1) GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40
2.4.2005 |
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C 82/24 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2005 contro la Repubblica francese dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-73/05)
(2005/C 82/48)
lingua processuale: il francese
Il 15 febbraio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (1), e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti ai sensi del Trattato CE |
2. |
condannare la Repubblica francese al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 1o agosto 2003.
(1) GU L 195, del 1.08.2000, pag. 41
2.4.2005 |
IT |
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C 82/24 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 15 febbraio 2005
(Causa C-74/05)
(2005/C 82/49)
lingua processuale: il francese
Il 15 febbraio 2005 la Commissione delle Comnità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (1), ovvero non avendo verificato che le parti sociali mettessero in atto le disposizioni necessarie tramite accordo e/o non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE; |
2. |
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva andava trasposta nell'ordinamento giuridico interno entro il 1o dicembre 2003.
(1) GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 57
2.4.2005 |
IT |
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C 82/25 |
Ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 17 febbraio 2005
(Causa C-77/05)
(2005/C 82/50)
lingua processuale: l'inglese
Il 17 febbraio 2005 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da Elizabeth O'Neill, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare il regolamento del Consiglio (CE) 26 ottobre 2004, 2007/2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (1); |
2. |
decidere, in applicazione dell'art. 233 CE, che, a seguito dell'annullamento del regolamento n. 2007/2004 e nell'attesa dell'adozione di una nuova normativa in materia, le disposizioni del detto regolamento continuano ad applicarsi, ma non dove ciò abbia l'effetto di escludere la partecipazione del Regno Unito alla sua applicazione; |
3. |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Regno Unito si è visto negare l'esercizio del diritto di partecipare all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 26 ottobre 2004, n. 2007/2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento n. 2007/2004»), nonostante avesse manifestato il desiderio di prendervi parte conformemente all'art. 5, n. 1, del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: il «Protocollo di Schengen») e all'art. 3, n. 1, del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda. La domanda di annullamento del regolamento n. 2007/2004 si fonda sul fatto che escludere il Regno Unito dal processo di adozione costituisce una violazione di forme sostanziali e/o una violazione del Trattato sancite dall'art. 230, secondo comma, CE.
L'argomento principale del Regno Unito consiste in ciò, che la decisione del Consiglio di escluderlo dall'adozione del regolamento n. 2007/2004 poggia su un'interpretazione erronea del rapporto tra l'art. 5 e l'art. 4 del Protocollo di Schengen. Per l'esattezza, il ricorrente fa valere che:
(a) |
l'interpretazione del Consiglio, secondo la quale il diritto di partecipazione conferito dall'art. 5 del Protocollo di Schengen vale soltanto per le misure fondate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen, alle quali il Regno Unito partecipa in applicazione di una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'art. 4, è contraddetta dalla struttura e dal tenore letterale dei detti articoli, dalla natura medesima del meccanismo dell'art. 5 e dalla dichiarazione sullo stesso articolo allegata all'atto finale di Amsterdam. |
(b) |
L'interpretazione del Protocollo di Schengen offerta dal Consiglio non è necessaria a permettere alla regola del «non pregiudicano» di cui all'art. 7 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda di produrre un effetto utile. La detta interpretazione non è neppure necessaria a preservare l'integrità dell'acquis di Schengen. Se fosse uno strumento di salvaguardia dell'acquis, il suo impatto negativo sul Regno Unito sarebbe ampiamente sproporzionato. |
(c) |
Data la concezione ampia ed elastica delle misure fondate sull'acquis di Schengen che risulta dalla prassi del Consiglio, il meccanismo dell'art. 5 del Protocollo di Schengen quale interpretato dallo stesso Consiglio potrebbe finire col violare il principio della certezza del diritto e i principi fondamentali alla base della cooperazione rafforzata. |
In subordine, il Regno Unito sostiene che, qualora l'interpretazione offerta dal Consiglio circa il rapporto tra l'art. 5 e l'art. 4 del Protocollo di Schengen fosse corretta, la nozione di misure fondate sull'acquis di Schengen di cui all'art. 5 andrebbe giocoforza intesa in senso restrittivo, trattandosi di misure strettamente connesse all'acquis. Ebbene, il regolamento n. 2007/2004 non costituisce una misura del genere.
(1) GU L 349, pag. 1
2.4.2005 |
IT |
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C 82/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Freiburg con ordinanza 14 gennaio 2005, nel procedimento per infrazione amministrativa Bernd Voigt contro l'ordinanza-ingiunzione del Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten
(Causa C-83/05)
(2005/C 82/51)
Lingua processuale: il tedesco
Con ordinanza 14 gennaio 2005 pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2005, nel procedimento per infrazione amministrativa Bernd Voigt contro l'ordinanza-ingiunzione del Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten, il 14 gennaio 2005 ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1. |
Se la direttiva sull'omologazione 70/156/CEE (1)come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE (2), recepita nell'ordinamento tedesco con la EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile – regolamento sull'omologazione comunitaria per veicoli e componenti di veicoli – 9 dicembre 1994, da ultimo modificato il 7 febbraio 2004) debba essere interpretata nel senso che il conducente di un veicolo a motore, il quale sia stato immatricolato come autovettura in ragione di un'approvazione del tipo fondata su un'omologazione comunitaria, sia anche legittimato a porlo in circolazione sulla rete stradale quale tipo di veicolo autorizzato, e se il suddetto conducente in particolare sia anche soggetto esclusivamente ai limiti di velocità vigenti per le autovetture. |
2. |
Se le autorità competenti a perseguire violazioni del codice della strada possano dichiarare irrilevanti ai fini dell'immatricolazione di tale tipo di veicolo le approvazioni rilasciate dal Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale per la motorizzazione) in conformità alle omologazioni comunitarie e le immatricolazioni concesse dai servizi delle immatricolazioni tedeschi fondate sulle suddette omologazioni comunitarie quando si tratta di stabilire i limiti di velocità che un conducente di un veicolo di questo tipo è tenuto a rispettare. |
(1) Direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970, 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/53/CEE, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 225, pag. 1).
2.4.2005 |
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C 82/26 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, presentato il 18 febbraio 2005
(Causa C-90/05)
(2005/C 82/52)
Lingua processuale: il francese
Il 18 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dimitris Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver messo in grado il Granducato di Lussemburgo di presentare le sue osservazioni e dopo aver emesso il parere motivato 7 luglio 2004, considerata la risposta del Governo del Granducato di Lussemburgo, registrata presso la Segreteria generale in data 13 ottobre 2004, chiede che la Corte voglia:
1. |
dichiarare che non avendo rispettato il termine di sei mesi per i rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi IVA non stabiliti all'interno del paese, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 7, n. 4, dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979 (1)in materia di IVA (79/1072/CEE); |
2. |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Granducato di Lussemburgo, pur avendo correttamente trasposto la direttiva nella normativa nazionale, non rispetta in pratica il termine di sei mesi previsto dal suo art. 7, n. 4, per il rimborso dell'IVA ai soggetti non stabiliti all'interno del Paese. Infatti i rimborsi effettuati dall'amministrazione lussemburghese avvengono sistematicamente con considerevole ritardo. La normativa lussemburghese non prevede del resto interessi di mora che consentano di compensare i danni subiti in conseguenza di tali ritardi.
(1) Ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11).
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/26 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, presentato il 21 febbraio 2005
(Causa C-92/05)
(2005/C 82/53)
Lingua processuale: il francese
Il 21 febbraio 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Bruno Stromsky e Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. |
constatare che non avendo adottato le disposizioni di legge, regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 23 aprile 2003, 2003/32/CE, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della detta direttiva; |
2. |
constatare, in subordine, che non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della citata direttiva 2003/32/CE; |
3. |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il termine di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 1o gennaio 2004.
(1) GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
2.4.2005 |
IT |
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C 82/28 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
26 gennaio 2005
nella causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori - Decisione di un'associazione di imprese - Artt. 49 CE, 81 CE e 82 CE - Denuncia - Mancanza d'interesse comunitario - Rigetto)
(2005/C 82/54)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-193/02, Laurent Piau, con domicilio in Nantes (Francia), rappresentato dall'avv. M. Fauconnet, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti F. Louis e A. Vallery, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002, che respinge la denuncia depositata dal ricorrente in ordine al regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA) che disciplina l'attività degli agenti di giocatori, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 26 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:
1 |
Il ricorso è respinto. |
2 |
Il ricorrente sopporterà le spese proprie e quelle della Commissione. |
3 |
La Fédération internationale de football association sopporterà le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/28 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
26 gennaio 2005
nella causa T-267/03, Anna Maria Roccato contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Concorso interno - Mancata ammissione alla prova orale - Potere di valutazione della commissione giudicatrice - Portata del sindacato giurisdizionale)
(2005/C 82/55)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-267/03, avente ad oggetto, da un lato, la domanda d'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/PB/99 24 gennaio 2003, e, dall'altro, la domanda diretta al risarcimento dei danni, Anna Maria Roccato, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re H. Tserepa-Lacombe e F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 26 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1 |
Il ricorso è respinto. |
2 |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/29 |
Ricorso della U.S. Steel Košice s.r.o. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 dicembre 2004
(Causa T-489/04)
(2005/C 82/56)
Lingua processuale: l'inglese
Il 20 dicembre 2004 la U.S. Steel Košice s.r.o, Repubblica slovacca, rappresentata dai sigg. D. Hueting, barrister, e C. Thomas, solicitor e dall'avv. E. Vermulst, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004 relativa alle quote nazionali per l'assegnazione delle quote di gas a effetto serra notificata dalla Repubblica slovacca ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente, una società slovacca, è l'unica produttrice di acciaio della Repubblica slovacca. Il suo ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, relativa alle quote nazionali per l'assegnazione delle quote di gas a effetto serra notificata dalla Repubblica slovacca ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87 (1).
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere anzitutto che la decisione impugnata viola l'art. 9, n. 3 della direttiva 2003/87 in quanto è diretta ad approvare un piano nazionale di assegnazione in cui la somma complessiva delle quote è inferiore al totale delle quote e delle riserve individuali elencate nel piano. La ricorrente afferma poi che la decisione impugnata viola i criteri 1 e 2 dell'allegato III della direttiva 2003/87 poiché riduce l'assegnazione di quote da parte della Repubblica slovacca ad un livello significativamente inferiore rispetto alla quantità notificata originariamente, che era in linea con l'impegno assunto dalla Repubblica slovacca nell'ambito del Protocollo di Kyoto. La ricorrente lamenta altresì un abuso di potere della Commissione in quanto la decisione impugnata perseguirebbe la scarsità di quote, che è un obiettivo diverso da quelli stabiliti nella direttiva 2003/87 e, oltre a ciò, sarebbe fondata su negoziati bilaterali non trasparenti, che la direttiva non ammette. La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata viola il divieto di discriminazione poiché la Commissione, da un lato, ha trattato a torto la Repubblica slovacca diversamente dalla Germania e dai primi otto Stati membri i cui piani di assegnazione sono stati ricevuti e, dall'altro, ingiustamente non ha trattato la Repubblica slovacca diversamente dalla Lettonia e dall'Estonia. Ad avviso della ricorrente la decisione impugnata viola altresì il principio della proporzionalità poiché, in primo luogo, mira ad approvare un piano nel quale la somma complessiva delle quote proposte dalla Repubblica slovacca è inferiore al livello adeguato e necessario e, in secondo luogo, la Commissione non ha valutato gli effetti che la diminuzione del totale delle assegnazioni sortirebbe sui singoli impianti. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha fornito una motivazione ragionevole o adeguata.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/29 |
Ricorso della ditta Merant GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 21 dicembre 2004
(Causa T-491/04)
(2005/C 82/57)
Lingua di redazione del ricorso: il tedesco
Il 21 dicembre 2004, la ditta Merant GmbH, con sede in Ismaning (Germania), rappresentata dall'avv. A. Schulz, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
L'altra parte comparsa nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è la società Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione emessa il 18 ottobre 2004 dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (pratica R-542/2002-2); |
— |
ripristinare la decisione emessa il 29 aprile 2002 dalla Divisione d'opposizione (decisione n. 1198/2002), vale a dire respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 453 720 per i prodotti ed i servizi sotto indicati:
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: |
Focus Magazin Verlag GmbH. |
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
marchio denominativo «FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 – domanda di registrazione n. 453 720. |
Titolare del diritto di marchio o del segno fatto valere in sede di opposizione: |
la ricorrente. |
Marchio o segno fatto valere in opposizione: |
marchio emblematico internazionale «MICRO FOCUS» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 41 e 42. |
Decisione della divisione d'opposizione: |
accoglimento parziale dell'opposizione. |
Decisione della commissione di ricorso: |
accoglimento del ricorso proposto dalla Focus Magazin Verlag GmbH e rigetto dell'opposizione della ricorrente. |
Motivi di ricorso: |
erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. Sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi che si contrappongono. Il marchio più recente di cui è stata chiesta la registrazione avrebbe incorporato in forma identica un elemento del marchio anteriore, e i prodotti e servizi cui i marchi si riferiscono sono in parte identici ed in parte assai simili. |
2.4.2005 |
IT |
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C 82/30 |
Ricorso della Jungbunzlauer AG e altri tre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 dicembre 2004
(Causa T-492/04)
(2005/C 82/58)
Lingua processuale: il tedesco
Il 23 dicembre 2004, la Jungbunzlauer AG, con sede in Basilea (Svizzera), la Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, con sede in Ladenburg (Germania), la Jungbunzlauer Holding AG, con sede in Coreia (Svizzera) e la Jungbunzlauer AG, con sede in Vienna, con gli avv.ti R. Bechtold, M. Karl, U. Soltész e C. Steinle hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
1. |
annullare in toto la decisione della Commissione 29 settembre 2004 (caso COMP/E-1/36.756 – sodio-gluconato); in subordine, annullare la decisione nei confronti di taluni destinatari; in subordine, ridurre l'ammenda inflitta nella decisione; |
2. |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; |
3. |
avocare gli atti del procedimento T-312/01 e adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento che il Tribunale dovesse ritenere opportuno. |
Motivi e principali argomenti:
Con l'impugnata decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti hanno preso parte ad un'intesa duratura e/o a una pratica tra loro concertata nel settore del gluconato di sodio e avrebbero così violato l'art. 81, n. 1 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE. In tale contesto sono state comminate ammende alle imprese.
Le ricorrenti contestano la decisione e deducono che solo la Jungbunzlauer Landerburg GmbH sarebbe responsabile del comportamento illecito. La Jungbunzlauer Austria AG e la Jungbunzlauer AG, non avrebbero mai preso parte all'illecito e non avrebbero avuto alcuna influenza sui rapporti di mercato e sulla politica commerciale della Jungbunzlauer Landenburg GmbH. Esse non sono state responsabili neanche a causa dei loro vincoli aziendali con la Jungbunzlauer Landerburg GmbH, o in ragione della loro appartenenza al gruppo Jungbunzlauer. La Jungbunzlauer Holding AG, sarebbe una mera società holding senza decisiva influenza sulla politica dei prezzi e delle quantità e quindi sui rapporti nel mercato del gluconato di sodio della Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.
Quand'anche la Jungbunzlauer Austria AG, la Jungbunzlauer AG e la Jungbunzlauer Holding AG fossero responsabili del comportamento illecito, il che, a parere delle ricorrenti non ne sarebbe il caso, il diritto della Commissione alla comminazione di ammende nei confronti delle dette società sarebbe già prescritto.
Le ricorrenti deducono ancora che la decisione, nella misura in cui si dirige nei confronti della Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, sarebbe errata sotto l'aspetto formale e materiale, poiché la Commissione avrebbe violato una serie di principi fondamentali. Tra altri la Commissione avrebbe violato i principi della presunzione di innocenza e della buona amministrazione, in quanto durante la pendenza di un procedimento giudiziario avente ad oggetto una decisione concernente lo stesso cartello del 20 ottobre 2001 ha espletato un secondo procedimento amministrativo. La Commissione avrebbe con la «seconda» decisione del 29 settembre 2004 pure violato i principi del «ne bis in idem». Inoltre, la durata del procedimento sarebbe stata sproporzionatamente lunga.
Per quanto riguarda la fissazione dell'ammenda, le ricorrenti tra altro sostengono che l'ammenda sarebbe sproporzionatamente elevata e viola il suo tetto massimo, che la Commissione parte da una falsa durata, che la Jungbunzlauer Ladenburg GmbH non sarebbe il capofila e che sussistono circostanze attenuanti in ragione della durata del procedimento eccessivamente lunga.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/31 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH, presentato il 24 dicembre 2004
(Causa T-500/04)
(2005/C 82/59)
Lingua processuale: il tedesco
Il 24 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun, W. Wils e N. Knittlmayer, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la IIC Informations Industrie Consulting GmbH.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
Condannare la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di 181 236,61 euro, oltre agli interessi del 4 % a partire dall'1.11.1998; |
2. |
Condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Nel 1996 la ricorrente ha concluso con la convenuta due contratti con i quali la prima si impegnava a garantire alla seconda un contributo finanziario per lo svolgimento di due progetti culturali transeuropei. Il contributo finanziario doveva coprire il 50 % dei costi dei progetti realizzati dalla convenuta, a condizione che tali costi si riferissero a spese compatibili col contratto e che fossero dimostrati in conformità allo stesso. Nel 1997 la convenuta ha ricevuto, in base a tali contratti, la somma totale di 400 821 DM (204 936,52 Euro), quale anticipo sul contributo finanziario complessivo.
Dopo la conclusione dei progetti la convenuta ha fatto valere, nei confronti della ricorrente, talune spese che essa asseriva di aver sostenuto con riferimento ai progetti, per l'importo delle quali essa intendeva trattenere l'anticipo sul contributo finanziario. Tuttavia, la ricorrente, a seguito di una verifica, è giunta alla conclusione che la convenuta aveva diritto solamente ad un contributo finanziario pari a 46 300,18 DM (23 672,91 euro) per entrambi i progetti. Pertanto la ricorrente chiede la restituzione dell'importo eccedente, pari a 181 263,61 euro (354 520,82 DM).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/32 |
Ricorso del V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2005
(Causa T-5/05)
(2005/C 82/60)
Lingua processuale: il tedesco
Il 10 gennaio 2005, il V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V., con sede in Berlino, rappresentato dall'avv. K. Kühne, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione di cui alla lettera 11 novembre 2004 che nega l'accesso agli atti relativi alla domanda rivolta alla Commissione in data 12 maggio 1978 dalle autorità tedesche di autorizzazione per l'introduzione di misure particolari; |
2. |
condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti:
Con la impugnata lettera la Commissione ha respinto, ai sensi degli artt. 4, n. 5, e 6 del regolamento sulla trasparenza (1), la domanda del ricorrente di prendere visione degli atti relativi ad una domanda della Repubblica federale di Germania di autorizzazione per l'adozione di misure particolari ai sensi dell'art. 27 della sesta direttiva IVA (2).
Il ricorrente sostiene che il negato accesso agli atti relativi alla domanda equivale ad un diniego di fatto di tutela giuridica nei suoi confronti, dal momento che il rigetto della domanda del ricorrente nel procedimento principale è basato sul documento oggetto della richiesta. Il ricorrente sostiene ancora che il diniego dell'accesso viola il regolamento sulla trasparenza.
Il ricorrente deduce che il diniego dell'accesso, e quindi l'art. 4, n. 5, del regolamento sulla trasparenza, violi l'art. 1 UE, gli artt. 21 CE, 207 CE, 253 CE e 255 CE, dacché il mancato assenso all'accesso ai documenti richiesti non sarebbe sostanzialmente motivato.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/32 |
Ricorso della DEF TEC Defense Technology GmbH. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 12 gennaio 2005
(Causa T-6/05)
(2005/C 82/61)
Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese
Il 12 gennaio 2005 la DEF TEC Defense Technology GmbH, con sede a Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata dall'avv. H. Daniel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Anche la Defense Technology Corporation of America, con sede a Jacksonville, Florida (USA) è stata parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004, nel procedimento R 493/2002-2, |
— |
dichiarare l'invalidità della decisione di opposizione dell'UAMI n. 722/2002; |
— |
condannare l'UAMI al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente: |
la ricorrente |
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: |
Marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5 (Prodotti farmaceutici ecc.), 8 (Utensili e apparecchi azionati manualmente ecc.) e 13 (Munizioni ecc.) – Domanda di marchio comunitario n. 643668 |
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione |
Defense Technology Corporation of America |
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: |
Marchi nazionali, internazionali, denominativi e figurativi «FIRST DEFENSE» |
Decisione della divisione d'opposizione: |
Rifiuto di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Motivi di ricorso: |
Violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94 (1). La ricorrente contesta il rilievo secondo cui essa non avrebbe fornito prove sufficienti a dimostrare che il deposito del marchio controverso è avvenuto col consenso del titolare. |
(1) Regolamento (CE ) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/33 |
Ricorso della Viasat Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 gennaio 2005
(Causa T-16/05)
(2005/C 82/62)
Lingua processuale: il danese
Il 20 gennaio 2005, la Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Simon Evers Hjelmborg, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1. |
annullare il punto 55 della decisione della Commissione 6 ottobre 2004, pronunciata nel caso di aiuti di Stato N 313/2004 – Danimarca (C(2004)3632 def.) relativo alla ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S; |
2. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La decisione impugnata verte su un piano di ricapitalizzazione della società di Stato di pubblico servizio TV2/DANMARK A/S. La recapitalizzazione, che comporta un apporto di capitali dello Stato danese e una conversione dei debiti in capitali propri, è stata giudicata necessaria a seguito della decisione 19 maggio 2004 (1), con la quale la Commissione ha imposto alla Danimarca il recupero dell'aiuto di Stato illegittimamente concesso alla TV2/DANMARK A/S, ma che implicherebbe il fallimento tecnico per la detta società.
Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non poteva escludere che la programmata ricapitalizzazione della TV2 implichi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Al punto 55 della decisione impugnata la Commissione ha cionondimeno constatato che ogni elemento di aiuto di Stato che poteva essere legato alla prevista ricapitalizzazione della TV2 era compatibile con il mercato comune conformemente all'art. 86, n. 2, CE.
A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel non aver constatato che il piano di ricapitalizzazione era incompatibile con l'art. 87, n. 1, CE. Tale argomento è, tra altri, fondato sui seguenti elementi:
— |
la ragione per la quale era stata prevista la ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S era la domanda di rimborso di un aiuto di Stato illegittimo, per cui l'autorizzazione all'apporto di un nuovo aiuto (la ricapitalizzazione) implicherebbe che l'art. 87, n. 1, CE della decisione della Commissione 19 maggio 2004 perderebbe il suo proprio significato; |
— |
una ricapitalizzazione nell'ambito della quale i capitali propri raggiungono la struttura ottimale dei capitali non può essere considerata conforme al principio dell'investitore in economia di mercato; |
— |
la TV2/DANMARK A/S ha prodotto nel 2003 utili senza aiuti di Stato, il che sta a significare che la società è in grado di costituire da sola i capitali propri auspicati, e |
— |
une struttura di capitali ottimali non è necessaria affinché la TV2/DANMARK A/S possa svolgere il suo compito di servizio pubblico. |
La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel constatare che ogni elemento di aiuto di Stato che potrebbe essere legato alla ricapitalizzazione è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. Tale argomento è, tra altri, fondato sui seguenti elementi:
— |
il campo di applicazione dell'art. 86, n. 2, CE è limitato alla compensazione dei costi supplementari netti legati alla prestazione di servizi di interesse economico generale (servizio pubblico), per cui tale disposizione non contempla gli investimenti statali in società obbligate a fornire tali servizi, |
— |
gli investimenti dello Stato danese nella TV2/DANMARK A/S (la ricapitalizzazione) non costituiscono una compensazione a fronte delle prestazioni di pubblico servizio acquistate e, pertanto, una compensazione dei costi supplementari netti risultanti dagli obblighi di pubblico servizio, |
— |
la TV2/DANMARK A/S non sembra avere costi supplementari netti dovuti ai suoi obblighi di pubblico servizio, |
— |
la Commissione non ha riesaminato la definizione del servizio pubblico e ne ha così accettato una definizione molto lata, in forza della quale l'intera griglia di programmi della TV2/DANMARK A/S rientra sotto il servizio pubblico, il che priva del suo significato il criterio di proporzionalità di cui all'art. 86, n. 2, CE, e |
— |
l'art. 86, n. 2, CE non può esonerare gli aiuti di Stato concessi allo scopo di rendere società di Stato attraenti in occasione della loro vendita da parte dello Stato. |
La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione doveva limitarsi a valutare la ricapitalizzazione prevista con riferimento alle sole disposizioni di cui all'art. 87, n. 2, CE, all'art. 87, n. 3, CE e, in particolare, all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, come pure agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) e che la programmata ricapitalizzazione non integra i requisiti di un'esenzione ai sensi di tali disposizioni.
(1) Decisione della Commissione C(2004)1814 def., del 19 maggio 2004, nel caso C 2/2003 (ex NN 22/2002) relativo a misure adottate dalla Danimarca a favoree della TV2/DANMARK.
(2) Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1 ottobre 2004, pag. 2)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/34 |
Ricorso della società France Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2005
(Causa T-17/05)
(2005/C 82/63)
Lingua processuale: il francese
Il 10 gennaio 2005 la società France Télécom, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Antoine Gosset-Grainville e Laurent Godfroid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione della Commissione 2 agosto 2004, n. C(2004) 3061, relativa all'aiuto di Stato messo in atto dalla Francia in favore di France Télécom; |
2. |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente nella presente causa sono identici a quelli che ha dedotto nella causa T-427/04.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/34 |
Ricorso della Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB e della Outokumpu Copper BCZ S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2005
(Causa T-19/05)
(2005/C 82/64)
Lingua processuale: l'inglese
Il 20 gennaio 2005 la Boliden AB, con sede in Stoccolma (Svezia), la Outokumpu Copper Fabrication AB, con sede in Västerås (Svezia) e la Outokumpu Copper BCZ S.A., con sede in Liegi (Belgio), rappresentate dai sigg. C. Wetter e O. Rislund, lawyers, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli artt. 1, lett. a), 1, lett. b) e 1, lett.c) della decisione della Commissione 3 settembre 2004 (caso COMP/E-1/38069 – Tubi sanitari in rame) nella misura in cui i detti articoli si riferiscono ai periodi dal 1o luglio 1995 al 27 agosto 1998 e dal 10 dicembre 1998 al 7 ottobre 1999; |
— |
modificare l'art. 2 della controversa decisione e ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella controversa decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1 CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e pratiche concertate consistenti nel fissare il prezzo e la quota di mercato nel settore dei tubi per sanitari in rame.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto nell'applicazione dell'art. 81, n. 1 CE, laddove conclude che le ricorrenti hanno preso parte a una unica infrazione continuata che è perdurata dal 3 giugno 1998 fino al 22 marzo 2001. Le ricorrenti inoltre sostengono che anche se la loro infrazione dovesse essere qualificata come unica e continua, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità non prendendo in considerazione la limitata partecipazione delle ricorrenti durante un periodo sostanziale della detta violazione. Le ricorrenti altresì affermano che la Commissione ha erroneamente considerato inapplicabile al caso delle ricorrenti le regole relative alla limitazione dei periodi, e pertanto, dato che l'indagine della Commissione ha avuto inizio il 22 marzo 2001 non avrebbero dovuto essere state imposte ammende per infrazioni cessate prima del 22 marzo 1996. Sostengono infine che la Commissione non ha operato una corretta applicazione degli orientamenti sulla riduzione delle sanzioni del 1998 circa il metodo con il quale ha fissato l'ammenda nei suoi confronti, dal momento che la riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione non riflette in misura corretta la cooperazione delle ricorrenti. Nello stesso contesto, le ricorrenti deducono altresì violazione del principio di parità di trattamento in quanto è stata loro concessa la stessa riduzione di un altro partecipante all'infrazione di cui trattasi, nonostante che la cooperazione delle ricorrenti abbia avuto luogo prima di quella dell'altra società.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/35 |
Ricorso della Outokumpu OYJ e della Outokumpu Copper Products OY contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005
(Causa T-20/05)
(2005/C 82/65)
Lingua processuale: l'inglese
Il 21 gennaio 2005, la Outokumpu OYJ, con sede in Espoo (Finlandia) e la Outokumpu Copper Products OY, con sede in Espoo (Finlandia), rappresentate dai sigg. J.Ratliff, Barrister, F. Distefano e J. Luostarinen, lawyers, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 3 settembre 2004 (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame) nella parte avente ad oggetto l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti; |
— |
ridurre l'ammenda imposta alle ricorrenti nella detta decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Nella controversa decisione la Commissione ha accertato che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1 CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e pratiche concertate consistenti nel fissare il prezzo e la quota di mercato nel settore dei tubi per sanitari in rame.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono innanzitutto che la Commissione è incorsa in errore di diritto laddove ha aumentato l'ammenda loro imposta del 50 % per recidiva, basandosi sul fatto che a carico delle ricorrenti è già stato accertato che sono incorse in analoga infrazione nel caso acciaio inossidabile. In tale contesto le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1) come pure i suoi stessi orientamenti in materia di fissazione delle ammende del 1998, i principi generale di proporzionalità e di pari trattamento ed è incorsa in evidente errore di valutazione.
Le ricorrenti ancora sostengono che la Commissione è incorsa in errore sia di diritto che di valutazione dei fatti, laddove ha aumentato l'ammenda loro inflitta del 50 % per dissuasione. In questo contesto le ricorrenti affermano che la Commissione ha valutato tale effetto deterrente in modo ingiusto e in contrasto con l'art. 23 del Regolamento del Consiglio 1/2003 e con i suoi stessi orientamenti in materia di fissazione dell'ammenda del 1998, come pure con i principi generali in materia di imposizione delle ammende, della pena e di proporzionalità, dato che le ricorrenti sono divenute più grandi delle altre società implicate nella violazione di cui trattasi in virtù di acquisizioni effettuate all'ultimissimo momento o anche addirittura dopo la violazione. In questo stesso contesto le ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa in errore laddove ha preso in considerazione solo il fatturato totale e non tutte le circostanze delle ricorrenti.
In ultimo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore manifesto prendendo in considerazione, ai fini dell'imposizione dell'ammenda, non solo i produttori «margine di conversione» per la lavorazione del rame in tubi di rame, ma anche il sottostante fatturato del rame, che non rientrava in alcuna illecita cooperazione. Secondo le ricorrenti, tale errore ha dato luogo a una ammenda sproporziontamente elevata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag.1).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/36 |
Ricorso della Halcor Metal Works S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005
(Causa T-21/05)
(2005/C 82/66)
Lingua processuale: l'inglese
Il 21 gennaio 2005 la Halcor Metal Works S.A, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. I. S. Forrester, barrister, e dagli avv.ti A. P. Schulz e A. Komninos, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare gli artt. 1, lett. f), e 2, lett. d), della decisione, nella parte in cui infliggono un'ammenda alla Halcor; |
— |
in alternativa, infliggere un'ammenda di minore entità che risulti adeguata al Tribunale nell'esercizio del suo potere discrezionale illimitato ai sensi dell'art. 229 CE; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente contesta l'ammenda inflittale con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81, n. 1, CE nel caso Comp/E-1/38-069 che ha constatato tre diverse infrazioni nel settore dei tubi in rame per impianti idrosanitari.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la sua condotta non giustificava un'ammenda. A suo avviso, tale condotta non consisteva in un comportamento passibile di ammenda a norma dell'art. 81 CE, in quanto era il risultato della coercizione subita ad opera degli altri destinatari della decisione e poiché la sua partecipazione all'intesa, in qualità di impresa di orientata all'esportazione e allo sviluppo, era forzata e passiva.
La ricorrente fa valere altresì che l'importo di base dell'ammenda è stato fissato in modo manifestamente errato ed in violazione del principio della parità di trattamento. Essa afferma che, mentre la decisione accusa altri destinatari di essere coinvolti in tre diverse infrazioni, essa è accusata di avere partecipato ad una soltanto, ma l'importo di base dell'ammenda è stato calcolato allo stesso modo per tutti i destinatari. Essa sostiene inoltre di non aver rafforzato gli accordi e che la decisione ha erroneamente incluso la Grecia nell'ambito geografico della violazione.
Oltre a ciò, la ricorrente lamenta che l'aumento inflitto in ragione della durata dell'infrazione costituisce un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto.
La ricorrente fa valere che, alla luce delle circostanze particolari che la riguardano, l'ammenda inflittale era sproporzionata rispetto a quelle inflitte agli altri destinatari della decisione. A tale riguardo la ricorrente si riferisce al fatto di avere volontariamente posto fine alla sua partecipazione alle riunioni nel 1999, vale a dire due anni prima che la Commissione fosse informata delle accuse relative all'intesa, nonché alla breve durata della sua partecipazione alle riunioni, al fatto che la sua presenza era passiva e che essa ha fornito alla Commissione la documentazione completa sulla quale sono basate la decisione e la comunicazione degli addebiti.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/37 |
Ricorso di Antonello Violetti e altri contro Commissione delle Comunità europee presentato l'11 gennaio 2005
(Causa T-22/05)
(2005/C 82/67)
Lingua processuale: il francese
L'11 gennaio 2005, Antonello Violetti abitante in Cittiglio (Italia) e altri 12 dipendenti, rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la la Commissione delle Comunità europee.
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
1. |
ordinare l'esibizione di tutti i fascicoli riguardanti i ricorrenti e timbrati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); |
2. |
ordinare l'esibizione della relazione conclusiva dell'indagine interna svolta nei confronti dei ricorrenti; |
3. |
annullare l'indagine svolta nei confronti dei ricorrenti; |
4. |
annullare la nota dell'OLAF contenente la notifica dell'indagine e l'informazione delle autorità giudiziarie italiane; |
5. |
annullare la relazione d'indagine trasmessa alle autorità giudiziarie italiane; |
6. |
annullare ogni atto successivo e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso; |
7. |
condannare la Commissione al pagamento del risarcimento dei danni, stimati ex bono et aequo in EUR 30 000 per ciascun ricorrente, con riserva e aumentarlo e/o diminuirlo nel corso del procedimento; |
8. |
condannare, comunque, la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'OLAF informava i ricorrenti che era stata aperta un'indagine interna avente ad oggetto l'applicazione del regime di assicurazione contro gli infortuni. In seguito a tale notifica i dipendenti interessati chiedevano di avere accesso ai loro fascicoli medici. Tale accesso veniva loro negato.
Il motivo deduce la violazione dell'art. 73 dello Statuto del personale e dell'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti, violazione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, nonché violazione dei principi generali del diritto, come il principio di buona amministrazione, il principio di parità di trattamento, come pure violazione del dovere di sollecitudine e dei principi che impongono all'OLAF e alla Commissione di emanare una decisione unicamente sulla base di motivi legalmente ammissibili, cioè pertinenti e non affetti da errore manifesto di valutazione.
I ricorrenti ritengono altresì che il regolamento 1073/1999 (1) e la decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE (2) sono illegittime e, di conseguenza, invocano un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 159, pag. 57).
2.4.2005 |
IT |
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C 82/37 |
Ricorso del sig. Eric Gippini Fournier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2005
(Causa T-23/05)
(2005/C 82/68)
Lingua processuale: il francese
Il 10 gennaio 2005 il sig. Eric Gippini Fournier, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Anouk Theissen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare la decisione di accordare zero «punti di priorità DG» al ricorrente nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003; la decisione di rigetto del suo ricorso al comitato di promozione diretto all'attribuzione al ricorrente di «punti di priorità DG» (o di punti «di appello» o di punti di priorità indipendentemente dalla loro denominazione); la decisione di rifiutare l'attribuzione di punti di priorità per lavori nell'interesse dell'istituzione ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto; |
2. |
condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di euro 2 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
3. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il ricorrente, dipendente della Commissione distaccato presso la Corte di giustizia nell'interesse del servizio dal 1o marzo 2002 al 6 ottobre 2003, fa valere un'eccezione di illegittimità contro le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto a causa di un mancata comparazione dei suoi meriti con quelli di altri dipendenti di altre direzioni generali. Egli fa valere anche che la maggior parte delle categorie di punti di priorità sarebbero illegittime in quanto contrarie all'art. 45 dello Statuto e al principio di non discriminazione.
Il ricorrente fa valere una violazione degli artt. 5, 25, 43 e 45 dello Statuto, dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, nonché dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 6, nn. 3, 4 e 5, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto. Il ricorrente fa valere anche una violazione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene infine che vi sarebbe un stato vizio di procedura, sviamento di potere, assenza di motivazione e di notificazione dei diversi atti e decisioni, nonché errori manifesti di valutazione.
2.4.2005 |
IT |
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C 82/38 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2005 dalla Standard Commercial Corporation, dalla Standard Commercial Tobacco Corporation e dalla Trans- Continental Leaf Tobacco Corporation contro la Commissione delle Comunità europee
(Causa T-24/05)
(2005/C 82/69)
lingua processuale: l'inglese
Il 21 gennaio 2005 la Standard Commercial Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA), la Standard Commercial Tobacco Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA) e la Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation, con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentate dagli avv.ti M. Odriozola, M.Marañón e A. Emch, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 ottobre 2004, caso COMP/C.38.238/B.2 - Settore del tabacco greggio in Spagna, nella parte che si riferisce alle ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Nella decisione impugnata la Commissione ha constatato che le ricorrenti, al pari di altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE concludendo accordi e/o pratiche concordate, nel periodo 1996-2001, diretti a fissare ogni anno il prezzo medio (massimo) di consegna di ciascuna varietà di tabacco greggio (tutte le qualità) e a ripartire i quantitativi di ciascuna quantità di tabacco greggio da acquistare. La Commissione ha inoltre constatato che per gli ultimi tre anni (1999-2001) essi avevano inoltre concordato tra di loro un sistema di prezzi minimi e massimi per livello qualitativo di ciascuna varietà di tabacco greggio e condizioni aggiuntive.
A sostegno della loro domanda le ricorrenti adducono anzitutto che la Commissione ha a torto applicato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 (1) nel considerare le ricorrenti responsabili per violazioni commesse dalle loro controllate. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha provato né che le ricorrenti erano in una posizione tale da poter esercitare un'influenza decisiva sulle loro controllate durante l'intero periodo della violazione né che esse hanno effettivamente esercitato un'influenza sulla politica delle controllate. In subordine, le ricorrenti sostengono anche che la Commissione ha avanzato motivi insufficienti per considerarle responsabili delle violazioni delle loro controllate.
Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento non avendo applicato alle ricorrenti i criteri applicati nell'escludere la responsabilità di altre compagnie madri per le controllate che hanno partecipato alla violazione di cui trattasi. Ciò comprende il non aver preso in considerazione che l'interesse di una delle ricorrenti nella propria controllata era di natura meramente finanziaria benché la Commissione abbia escluso la responsabilità di un'altra società madre esattamente per tali ragioni.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1).
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/39 |
Ricorso della KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. e Europa Metalli S.p.A. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 21 gennaio 2005
(Causa T-25/05)
(2005/C 82/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il 21 gennaio 2005 la KM Europa Metal AG, con sede in Osnabruck (Germania), la Tréfimétaux S.A., con sede in Courbevoie Cedex (Francia) e la Europa Metalli S.p.A., con sede in Firenze (Italia), rappresentate dal sig. R. Elderkin, Barrister, e dagli avv.ti M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf e M. Piergiovanni, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
— |
ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla KME; |
— |
condannare la Commissione alle spese; |
— |
prendere ogni altra misura ritenuta idonea dal Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano l'ammenda inflitta con decisione della Commissione 3 settembre 2004 relativa ad un procedimento di applicazione dell' art. 81, n. 1 CE - caso Comp/E-1/38-069 in cui si rilevavano tre violazioni distinte nel settore dei tubi sanitari in rame.
Con il primo motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione, nel fissare l'importo base delle loro ammende, non ha accertato l'attuale impatto sul mercato della violazione, in contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. L'impatto dell'accordo tra imprese sui clienti e sui consumatori finali era estremamente limitato a causa delle frequenti deviazioni e della costante concorrenza da parte dei produttori, della mancanza di qualsivoglia meccanismo di monitoraggio o di sanzione, e del forte potere di acquisto dei clienti.
Con il loro secondo motivo, le ricorrenti deducono che l'accertamento della Commissione della gravità della violazione era viziato da sopravvalutazione dell'impatto economico della violazione. Secondo le ricorrenti, il prezzo del solo materiale, vale a dire il rame, non avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo del relativo valore di mercato, poiché la violazione riguardava esclusivamente il valore aggiunto. Le ricorrenti contestano anche che i produttori di tubi non solo non hanno alcun controllo sul costo del metallo, ma sono anche vincolati al rame quale materia prima nella stretta osservanza delle istruzioni relative all'acquisto che ricevono dai loro clienti.
Con il loro terzo motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha grossolanamente sopravvalutato l'importanza delle ricorrenti nel mercato dei tubi sanitari in rame, rispetto ad altre imprese, fissando in tal modo un importo base dell'ammenda troppo elevato. In particolare, la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che, durante un periodo di tempo significativo, le ricorrenti erano state concorrenti sul mercato.
Con il loro quarto motivo, le ricorrenti deducono che il calcolo della Commissione della durata dell'importo base è in contrasto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento. In particolare, la Commissione, nel determinare l'incremento dell'ammenda in ragione della durata, non avrebbe dovuto tener conto dell'anno durante il quale erano state interrotte le riunioni europee e gli anni nei quali le intese erano particolarmente poco vincolanti e non efficaci.
Con il loro quinto motivo, le ricorrenti censurano il fatto che la Commissione non ha tenuto conto di varie circostanze attenuanti, segnatamente la mancata esecuzione degli accordi e la crisi dell'industria dei tubi idraulici di rame. Le ricorrenti, inoltre, deducono che la decisione ha violato il principio di parità di trattamento discriminando contra ius tra la KME e la Outokumpu nell'applicare a quest'ultima società una riduzione dell'ammenda superiore di quella concessa alla KME in considerazione della cooperazione al di fuori della comunicazione sulla cooperazione del 1996.
Con il loro sesto motivo, le ricorrenti deducono che la riduzione loro concessa a termini della comunicazione sulla cooperazione del 1996 era insufficiente. La Commissione aveva fondato le proprie conclusioni in tale ambito su premesse di fatto errate, si era scostata dalla propria prassi e dalla giurisprudenza, ed aveva violato il principio di parità di trattamento.
Con il loro settimo motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della precaria situazione economica delle ricorrenti e delle conseguente impossibilità di pagare un'ammenda elevata, in particolare in conseguenza della onerosa sanzione già loro imposta nel caso analogo Industrial Tubes (1).
(1) Causa COMP/E-1/38.240 Industrial Tubes.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/40 |
Ricorso della sig. ra Carmela Lo Giudice contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 gennaio 2005
(Causa T-27/05)
(2005/C 82/71)
Lingua di procedura: il francese
Il 14 gennaio 2005 la sig.ra Carmela Lo Giudice, con domicilio a Strombeek-Bever (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Frédéric Frabetti e Gilles Bounéou, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
Annullare l'esercizio di valutazione relativo all'anno 2003 (periodo dal 1.1.03 al 31.12.03); |
2. |
In subordine, annullare la decisione 4 maggio 2004 che ha concluso la relazione sull'evoluzione della carriera (REC) della ricorrente per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; |
3. |
Statuire sulle spese e sugli onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente, funzionaria della Commissione, si trovava in congedo di malattia dal 1o dicembre 2003 al 10 maggio 2004. Nel corso di tale periodo la Commissione ha elaborato la relazione sull'evoluzione della carriera della ricorrente, senza la partecipazione di quest'ultima.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma innanzitutto che la creazione, nell'ambito del nuovo sistema di predisposizione della relazione sull'evoluzione della carriera, di formulari informatici compilati direttamente sullo schermo e memorizzati nel sistema informatico di gestione del personale equivarrebbe alla creazione di fascicoli paralleli, in violazione dell'art. 26 dello Statuto.
La ricorrente sostiene del pari che l'assenza di qualsiasi sua partecipazione all'elaborazione della relazione violerebbe l'art. 43 dello Statuto, le disposizioni generali di esecuzione dell'articolo citato, nonché i principi di buona amministrazione, di non discriminazione e il divieto di procedura arbitraria. Nello stesso contesto, la ricorrente sostiene che via siano stati un abuso di potere, una carenza di motivazione, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nonché della regola «Patere legem quam ipse fecisti», nonché la violazione del dovere di sollecitudine.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/40 |
Ricorso della Ekabe International SCA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 17 gennaio 2005
(Causa T-28/05)
(2005/C 82/72)
Lingua di deposito del ricorso: il francese
Il 17 gennaio 2005 la Ekabe International SCA, con sede in Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Charles de Haas, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
Anche la Puleva SA ha partecipato al procedimento dinanzi alla Quarta commissione di ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare e riformulare la decisione della Quarta commissione di ricorso, in quanto questa ha confermato il rigetto della domanda di marchio comunitario OMEGA 3 n. 824 573 a seguito dell'opposizione n. B 148 132; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Richiedente: |
La società CEMA. Il marchio è stato ceduto a Primalliance e poi ad Ekabe International. |
Marchio di cui si chiede la registrazione: |
Il marchio figurativo «OMEGA 3» per prodotti appartenenti alla classe 29 (margarina) - domanda no 824 573 |
Titolare del marchio o del segno rivendicato nel procedimento di opposizione: |
Puleva SA |
Marchio o segno opposto: |
Il marchio denominativo nazionale «PULEVA-OMEGA 3» per prodotti appartenenti alla classe 29 (carne, pesce, pollame e selvaggina; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; uova, latte e prodotti derivati dal latte,...) |
Decisione della divisione d'opposizione: |
Rigetto della domanda di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Motivi dedotti: |
Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio no 40/94 |
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/41 |
Ricorso della DELTAFINA Spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 20 gennaio 2005
(Causa T-29/05)
(2005/C 82/73)
Lingua processuale: l'italiano
Il 20 gennaio 2005, la DELTAFINA Spa, con sede in Orvieto (TR), rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Irene Picciano e Fabio Ferraro, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) |
in via principale, annullare l'impugnata Decisione del 20.10.2004 della Commissione delle Comunità europee. |
2) |
in subordine, annullare in parte qua, e riformare, l'impugnata Decisione del 20.10.2004 della Commissione della Comunità europea, corrispondentemente riducendo l'ammontare dell'ammenda inflitta a Deltafina. |
3) |
con vittoria degli onorari e delle spese dell'istanza. |
Motivi e principali argomenti
La decisione oggetto del presente litigio è la stessa della causa T-24/05 Standard Commercial e.a. contro Commissione (1). I motivi e principali argomenti sono simili a quelli in essa invocati.
La ricorrente contesta in particolare che la Convenuta:
— |
abbia ritenuto la sua responsabilità quale partecipante, finanche in veste di impresa leader, di un cartello attuato su di un mercato rilevante nel quale essa non era presente. |
— |
abbia trascurato di individuare tale mercato rilevante. |
— |
gli abbia indirizzato una Comunicazione degli Addebiti senza congruenti contestazioni. |
— |
abbia sconosciuto il principio della sufficiente motivazione degli atti, per quanto riguarda la prova del pregiudizio al commercio, quanto meno indiretto o potenziale. |
— |
abbia erroneamente apprezzato la durata e la gravità dell'infrazione, nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti. |
— |
abbia erroneamente apprezzato il ruolo di collaborazione della ricorrente, colla riduzione dell'ammenda conseguentemente spettante. |
La ricorrente fa anche valere la mancata considerazione dei limiti massimi dell'ammenda, nonché di elementi obiettivi afferenti al contesto economico e sociale quali circostanze rilevanti nella determinazione dell'ammenda.
In ultimo luogo, la ricorrente lamenta la violazione dei principi di parità di trattamento, irretroattività della sanzione e tutela delle legittime aspettative, nonché sviamento di potere, per essersi la Commissione distaccata dalla propria prassi di sanzione meramente nominale dei soggetti propiziatori, favoreggiatori o concorrenti esterni dei cartelli, contrariamente al proprio dichiarato intendimento di distaccarsene solamente per il futuro.
(1) Non ancora pubblicata nella G.U.U.E.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/42 |
Ricorso della Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005
(Causa T-33/05)
(2005/C 82/74)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 21 gennaio 2005 la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A., con sede in Navalmoral de la Mata (Spagna), rappresentata dall'avv. Marcos Araujo, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) |
annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE [C(2004) 4030 def.] nell'ambito del caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio in Spagna; |
2) |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata nella presente controversia è la stessa della causa T-24/05, Standard Comercial e a. contro Commissione (1).
Tutti gli argomenti vertono sul principio di proporzionalità. In particolare, si rileva il fatto che le pratiche esaminate sono state effettuate in un mercato di 25 milioni di euro e che le ammende inflitte ammontano quasi allo stesso importo. Concretamente, alla CETARSA è stata inflitta un'ammenda equivalente al 7,5 % della sua fatturazione nel 2003.
A sostegno dei suoi argomenti la ricorrente adduce i seguenti motivi:
— |
la violazione del principio di parità di trattamento, derivata dall'imposizione di sanzioni elevate alle imprese di trasformazione e di ammende simboliche ai produttori, sulla base di argomenti applicabili ad entrambi i settori. |
— |
l'erronea valutazione delle circostanze del caso di specie (il sostegno ufficiale alla regolamentazione del settore mediante accordi tra produttori e le imprese di trasformazione, le dimensioni ridotte dei mercati interessati, la mancanza di effetti, ecc.), che avrebbero giustificato la valutazione delle pratiche del caso di specie come condotte «gravi» anziché «molto gravi». |
— |
l'errata valutazione della durata delle pratiche. |
— |
l'errata valutazione della partecipazione della ricorrente alle pratiche contestate, effettuata unicamente sulla base della sua quota di mercato, senza tener conto di altri elementi che ne contraddistinguono la situazione. |
— |
il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire importi di base provoca l'imposizione di ammende sproporzionate nel caso di imprese di piccole dimensioni, come la ricorrente. |
— |
l'applicazione arbitraria della comunicazione sul trattamento favorevole, senza che la Commissione abbia giustificato tale disparità di trattamento, nonché la violazione dei diritti della difesa della ricorrente. |
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/42 |
Ricorso della World Wide Tobacco España, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 gennaio 2005
(Causa T-37/05)
(2005/C 82/75)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 21 gennaio 2005 la World Wide Tobacco España, S.A. con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Miguel Odriozola Alén, Marta Marañón Hermoso e Adrian Emch, abogados del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) |
ridurre l'ammenda inflitta alla WWTE all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004; |
2) |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione oggetto del presente procedimento è la stessa della causa T-24/05, Standard Commercial e a. contro Commissione (1).
I motivi invocati dalla ricorrente sono analoghi a quelli fatti valere nella detta causa (violazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003).
In particolare, essa fa valere che la Commissione ha applicato, nel calcolo dell'importo di base dell'ammenda, circostanze deterrenti più restrittive alla ricorrente rispetto ad altre imprese di trasformazione spagnole. Inoltre, il comportamento della ricorrente non può essere imputato alle sue capogruppo, la Trans-Continental Corporation Leaf Tobacco, la Standard Commercial Tobacco Corporation e la Standard Commercial Corporation.
Allo stesso modo, si afferma la violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, nonché il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione non ha considerato come circostanze attenuanti il fatto che sia la prima volta che vengono effettuati accertamenti nel settore del tabacco in foglie, che la ricorrente abbia posto fine alle violazioni sin dal primo intervento della Commissione e che nel 1996 e nel 1997 gli accordi non siano stati eseguiti.
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/43 |
Ricorso della Agroexpansión, S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2005
(Causa T-38/05)
(2005/C 82/76)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 22 gennaio 2005 la Agroexpansión, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Jaime Folguera Crespo e Patricia Vidal Martínez, abogados del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) |
annullare parzialmente l'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, riducendo l'importo dell'ammenda inflitta alla Agroexpansión; |
2) |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione oggetto del presente procedimento è la stessa della causa T-24/05, Standard Commercial e a. contro Commissione (1).
I motivi invocati dalla ricorrente sono analoghi a quelli fatti valere nella detta causa (violazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003).
In particolare, essa fa valere che la Commissione, nel determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, ha erroneamente preso in considerazione la cifra d'affari consolidata del gruppo di imprese la cui capogruppo è la DIMON INC. Inoltre, la AGREXPANSION si è inserita nel detto gruppo solo dal novembre 1997.
D'altra parte, la Commissione non ha considerato come una circostanza attenuante il fatto che la ricorrente abbia posto fine alla sua partecipazione alle pratiche non appena venuta a conoscenza delle misure di ispezione della Commissione.
(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/43 |
Ricorso della Calavo Growers of California contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 gennaio 2005
(Causa T-53/05)
(2005/C 82/77)
Lingua nella quale è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Il 24 gennaio 2005, la Calavo Growers of California, rappresentata dagli avv.ti D. Enrique Armijo Chavarri e D. Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso 8 novembre 2004, resa nel procedimento R 159/2004-1, e |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
L'8 marzo 2001, il sig. Luis Calvo Sanz ha chiesto la registrazione del marchio figurativo «CALVO» (n. 2.127.132), per contrassegnare prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 31.
Il 21 dicembre del medesimo anno, la Calavo Growers of California, ricorrente nella presente causa, ha presentato opposizione avverso la detta domanda di registrazione, in base al marchio comunitario denominativo «CALAVO» (n. 102.822), riguardante prodotti appartenenti alle classi 29 e 31. Questo atto di opposizione era composto di due parti. La prima consisteva in un formulario redatto in spagnolo, nel quale venivano indicati la lingua del procedimento di opposizione, la domanda di registrazione contestata, l'opponente e il suo rappresentante, il numero di conto corrente ai fini del versamento della tassa e il marchio comunitario precedente. Nel medesimo atto veniva parimenti specificato che l'opposizione si basava su «tutti i prodotti-servizi della registrazione-domanda precedente», nonché su «un marchio anteriore e un rischio di confusione».
La seconda parte dell'atto di opposizione conteneva l'illustrazione dei motivi della medesima. Questa parte del documento era redatta in inglese.
Il 18 dicembre 2003 la divisione di opposizione ha emesso la decisione n. 2927/2003, accogliendo in parte l'opposizione proposta dalla ricorrente. Questa decisione non ha tenuto conto della motivazione redatta in inglese, in quanto non era stata tradotta nella lingua processuale entro il termine stabilito a tal fine.
Il ricorso proposto avverso questa decisione da parte del richiedente del marchio comunitario è stato accolto dalla competente commissione di ricorso, con la motivazione che la divisione di opposizione non era competente a decidere sull'opposizione in conseguenza dell'irricevibilità delle motivazioni della ricorrente dedotte nel merito, in quanto esse non erano state tradotte nella lingua processuale.
A sostegno delle sue domande, la ricorrente lamenta una violazione degli artt. 42, n. 3, e 74, n. 1, del regolamento CE n. 40/94, sul marchio comunitario, in combinato disposto con la regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione.
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/44 |
Ricorso proposto il 25 febbraio 2005 contro la Commissione delle Comunità europee dalla EDP-Energias de Portugal S.A.
(Causa C-87/05)
(2005/C 82/78)
lingua processuale: l'inglese
Il 25 febbraio 2005 la EDP-Energias de Portugal S.A., con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz, R. García-Gallardo, A. Weitbrecht e J. Ruiz Calzado, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
1. annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2004 nel procedimento COMP/M.3440 EDP/GNI/GDP, che dichiara incompatibile con il mercato comune la concentrazione con cui la Energias de Portugal SA e la ENI Portugal Investment S.p.A. acquisiscono il controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS S.A. |
— |
2. condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali, comprese le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune la concentrazione con cui la ricorrente e la ENI Portugal Investment S.p.A. hanno acquisito il controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS S.A., una società le cui attività nel settore del gas coprono tutti i livelli della catena di distribuzione e fornitura in Portogallo.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere anzitutto che, nel procedimento che ha condotto alla decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e requisiti procedurali essenziali, non garantendo alla ricorrente un accesso sufficiente ai risultati dell'indagine di mercato degli impegni proposti dalle parti della concentrazione e non svolgendo un'analisi accurata ed imparziale degli impegni proposti in sede di valutazione dell'indagine di mercato.
La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha altresì violato l'obbligo, previsto all'art. 253 CE, di fornire una motivazione adeguata per la sua decisione, in quanto ha fatto riferimento ad informazioni ritenute riservate e non accessibili alla ricorrente.
La ricorrente fa valere anche il fatto che il mercato portoghese del gas è «emergente» ai sensi dell'articolo 28, n. 2, della direttiva 2003/55 (1) e beneficia di una deroga, secondo tale direttiva, fino all'aprile 2007. La ricorrente considera che, analizzando gli effetti della concentrazione su un mercato del gas non aperto alla concorrenza, la Commissione ha violato il diritto del governo portoghese alla ristrutturazione del settore del gas durante il periodo di deroga. Essa sostiene inoltre che la Commissione ha erroneamente applicato l'indagine sostanziale di cui all'articolo 2 del regolamento 4064/89 (2) riportando alla fine del periodo di deroga, diversi anni più tardi, la valutazione degli effetti della concentrazione proposta.
Un ulteriore violazione di tale articolo, nonché dell'obbligo di motivazione, consiste, secondo la ricorrente, nel mancato accertamento, da parte della Commissione, dell'effettivo impedimento alla concorrenza eventualmente derivante dal potenziamento della posizione dominante della ricorrente e della Gás de Portugal sui mercati dell'elettricità e del gas.
Infine, la ricorrente sostiene che, concludendo che, nonostante gli impegni proposti dalle parti, la tassazione proposta dovesse essere dichiarata incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha violato l'articolo 8, nn. 2 e 3, del regolamento 4064/89.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 257/90, pag. 13)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/45 |
Cancellazione dal ruolo della causa T-131/03 (1)
(2005/C 82/79)
(Lingua processuale: il tedesco)
Con ordinanza 13 gennaio 2005 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-131/03: Sinziger Mineralbrunnen GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
III Informazioni
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/46 |
(2005/C 82/80)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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