ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
2019/C 25/01 |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 25/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (C-626/15) / Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (C-659/16)
(Cause riunite C-626/15 e C-659/16) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) - Decisione con cui si approva la presentazione di un documento di riflessione a un organismo internazionale - Ricevibilità - Atto impugnabile - Competenza esclusiva, competenza concorrente o competenza complementare dell’Unione europea - Azione individuale dell’Unione in un organo internazionale oppure partecipazione degli Stati membri a fianco dell’Unione - Conservazione delle risorse biologiche marine - Pesca - Tutela dell’ambiente - Ricerca - Aree marine protette (AMP) - Trattato sull’Antartide - Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico - Mare di Weddell e Mare di Ross))
(2019/C 25/02)
Lingua processuale: il francese
Parti
(C-626/15)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Karipsiadis e K. Boskovits, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: F. Fize, D. Colas, G. de Bergues e B. Fodda, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Gijzen, M. Bulterman e M. Noort, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. L. Duarte, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren e L. Swedenborg, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, QC)
(C-659/16)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J. Van Holm, C. Pochet e L. Van den Broeck, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e B. Fodda, agenti), Granducato di Lussemburgo (rappresentante: D. Holderer, agente), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman, M. Bulterman e M. Noort, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e L. Medeiros, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e L. Zettergren, agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e G. Brown, agenti, assistite da J. Holmes, QC, e da J. Gregory, barrister),
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si faranno carico ciascuno delle proprie spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria — Italia) — Fortunata Silvia Fontana / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria
(Causa C-648/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Accertamento tributario - Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva - Detraibilità dell’IVA - Presunzione - Principi di neutralità e di proporzionalità - Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto])
(2019/C 25/03)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria
Parti
Ricorrente: Fortunata Silvia Fontana
Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — Lucreţiu Hadrian Vădan / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba
(Causa C-664/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 167, 168, 178 e 273 - Estensione del diritto a detrazione - Fatture mancanti - Ricorso ad una perizia giudiziaria - Onere della prova del diritto a detrazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità))
(2019/C 25/04)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: Lucreţiu Hadrian Vădan
Resistenti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente gli articoli 167 e 168, 178, lettera a), e 179 della medesima, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Novartis Farma SpA / Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità
(Causa C-29/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 3, punto 1 - Articolo 6 - Direttiva 89/105/CEE - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Articoli 3, 25 e 26 - Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio («off-label») - Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia])
(2019/C 25/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Novartis Farma SpA
Convenute: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità
Nei confronti di: Ministero della Salute, Regione Veneto, Società Oftalmologica Italiana (SOI) — Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), Regione Emilia-Romagna
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che l’Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26. |
2) |
L’articolo 6 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a misure nazionali come quelle in causa nel procedimento principale, che stabiliscono le condizioni alle quali l’Avastin può essere riconfezionato ai fini del suo impiego per indicazioni terapeutiche in ambito oftalmico non coperte dalla sua autorizzazione all’immissione in commercio. |
3) |
Gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, come modificato dal regolamento (UE) n. 1027/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che — come quella risultante dall’articolo 1, comma 4 bis, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante «Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996», convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal decreto legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 — autorizza l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a monitorare medicinali come l’Avastin, il cui impiego per un uso non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio («off-label») è posto a carico finanziario del Servizio Sanitario Nazionale (Italia) e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas e a./ Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
(Causa C-147/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31 - Direttiva 2003/88/CE - Ambito di applicazione - Deroga - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2, paragrafo 2 - Attività di assistente genitoriale))
(2019/C 25/06)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanţa
Parti
Ricorrenti: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai
Convenuta: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 l’attività di assistente genitoriale che consiste, nell’ambito di un rapporto di lavoro con un’autorità pubblica, nell’accogliere e integrare un minore nel proprio nucleo familiare e nel provvedere, continuativamente, allo sviluppo armonioso e all’educazione di tale minore.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Swedish Match AB / Secretary of State for Health
(Causa C-151/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Direttiva 2014/40/UE - Articolo 1, lettera c), e articolo 17 - Divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco per uso orale - Validità))
(2019/C 25/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Swedish Match AB
Convenuto: Secretary of State for Health
con l’intervento di: New Nicotine Alliance
Dispositivo
Dall’esame della questione posta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 1, lettera c), e dell’articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spagna) — Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
(Causa C-245/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Normativa nazionale che consente di porre fine ai contratti di lavoro a tempo determinato quando il motivo dell’assunzione viene meno - Docenti assunti per l’anno scolastico - Risoluzione del rapporto di lavoro alla data di conclusione del periodo di lezioni - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE))
(2019/C 25/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti
Ricorrenti: Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González
Convenuta: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti aventi la qualità di funzionari di ruolo. |
2) |
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti per un anno scolastico in qualità di funzionari ad interim, quantunque ciò privi tali docenti dei giorni di ferie annuali estive retribuite inerenti a tale anno scolastico, purché tali docenti percepiscano un’indennità finanziaria a tale titolo. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)- Portogallo) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-295/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione a titolo oneroso - Distinzione tra risarcimento del danno non imponibile e prestazioni di servizi imponibili fornite dietro il pagamento di un «indennizzo»))
(2019/C 25/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del suo cliente, o per un motivo imputabile a quest’ultimo, di un contratto di prestazione di servizi che prevede un periodo minimo di vincolo — importo che corrisponde a quello che tale operatore avrebbe percepito durante il resto di detto periodo in assenza di una siffatta risoluzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — deve essere considerato come la remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e soggetta in quanto tale a detta imposta. |
2) |
Non sono decisive per la qualificazione dell’importo predeterminato nel contratto di prestazione di servizi di cui il cliente è debitore in caso di risoluzione anticipata dello stesso le circostanze che tale importo forfetario abbia lo scopo di dissuadere i clienti dal non rispettare il periodo minimo di vincolo e di risarcire il danno che l’operatore subisce in caso di mancato rispetto di tale periodo, che la remunerazione percepita da un agente di commercio per la stipula di contratti che prevedono un periodo minimo di vincolo sia più elevata di quella prevista nell’ambito dei contratti che non prevedono un siffatto periodo e che detto importo sia qualificato nel diritto nazionale come clausola penale. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Liège — Belgio) — Zako SPRL / Sanidel SA
(Causa C-452/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Nozione di «agente commerciale» - Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente - Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente))
(2019/C 25/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de commerce de Liège
Parti
Ricorrente: Zako SPRL
Convenuta: Sanidel SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività all’interno della sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-575/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Ritenuta alla fonte sull’importo lordo dei dividendi di origine nazionale corrisposti a società non residenti - Differimento della tassazione dei dividendi distribuiti ad una società residente in caso di esercizio deficitario - Disparità di trattamento - Giustificazione - Comparabilità - Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri - Efficacia della riscossione delle imposte - Proporzionalità - Discriminazione))
(2019/C 25/11)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Dispositivo
Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati a ritenuta alla fonte se percepiti da una società non residente, mentre, nel caso in cui vengano percepiti da una società residente, la loro tassazione, secondo il regime di diritto comune d’imposta sulle società, si realizza alla chiusura dell’esercizio di loro percepimento subordinatamente alla condizione che il risultato della società medesima realizzato nell’esercizio medesimo sia in attivo, laddove la tassazione dei dividendi può, eventualmente, non verificarsi mai qualora la società stessa cessi la propria attività senza aver ottenuto un risultato in attivo successivamente al percepimento dei dividendi.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras
(Causa C-619/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Giustificazione - Clausola 5 - Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato - Indennità in caso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un motivo oggettivo - Assenza di indennità alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato di interinidad))
(2019/C 25/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Ministerio de Defensa
Altra parte: Ana de Diego Porras
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di alcuna indennità ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, come i contratti di interinidad di cui trattasi nel procedimento principale, alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, mentre un’indennità è corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in occasione della risoluzione del loro contratto di lavoro per un motivo oggettivo. |
2) |
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che compare in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente al complesso normativo nazionale applicabile, se una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il versamento obbligatorio di un’indennità ai lavoratori assunti con certi contratti di lavoro a tempo determinato alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, costituisca una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, o una norma equivalente, ai sensi di detta disposizione. |
3) |
Nell’ipotesi in cui il giudice nazionale constatasse che una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il versamento obbligatorio di un’indennità ai lavoratori assunti con certi contratti di lavoro a tempo determinato alla scadenza del termine per il quale tali contratti sono stati conclusi, costituisce una misura adeguata per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, o una norma equivalente, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che compare in allegato alla direttiva 1999/70, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale la sopraggiunta scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato appartenenti a certe categorie dà luogo al versamento, ai lavoratori assunti con tali contratti, di una tale indennità, mentre la sopraggiunta scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato appartenenti ad altre categorie non comporta, per i lavoratori assunti con tali altri contratti, indennità alcuna, a meno che non esista nessun’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per evitare e sanzionare i predetti abusi nei confronti di questi ultimi lavoratori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch
(Causa C-625/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 56 e 63 TFUE - Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali - Enti creditizi - Imposta di stabilità e contributo speciale a tale imposta determinati sulla base del fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria - Inclusione delle operazioni bancarie di natura transfrontaliera - Esclusione delle operazioni realizzate da società controllate in un altro Stato membro - Disparità di trattamento - Restrizione - Giustificazione))
(2019/C 25/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Resistente: Finanzamt Feldkirch
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Dunajská Streda — Slovacchia) — ZSE Energia a.s. / RG
(Causa C-627/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 861/2007 - Procedimento europeo per le controversie di modesta entità - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Nozione di «parti» - Controversie transfrontaliere))
(2019/C 25/14)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Dunajská Streda
Parti
Ricorrente: ZSE Energia a.s.
Convenuta: RG
con l’intervento di: ZSE Energia CZ, s. r. o.
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale. |
2) |
L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 861/2007, come modificato dal regolamento n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l’attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Vlaams Gewest, rappresentato dalla Vlaamse regering in persona del Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, rappresentato dalla Vlaamse regering in persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts
(Causa C-679/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Legislazione tributaria - Imposta di successione - Foresta gestita con modalità sostenibili - Esenzione - Protezione della superficie forestale))
(2019/C 25/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Vlaams Gewest, rappresentato dalla Vlaamse regering in persona del Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, rappresentato dalla Vlaamse regering in persona del Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Convenuto: Johannes Huijbrechts
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che concede un’agevolazione fiscale per le foreste ricevute per via successoria, a condizione che esse siano oggetto di una gestione sostenibile nei termini definiti dal diritto nazionale, ma limita tale agevolazione alle foreste situate nel territorio di tale Stato membro.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
(Causa C-713/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/95/UE - Norme inerenti al contenuto della protezione internazionale - Status di rifugiato - Articolo 29 - Protezione sociale - Trattamento differente - Rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo))
(2019/C 25/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrente: Ahmad Shah Ayubi
Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Dispositivo
1) |
L’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo in uno Stato membro siano concesse prestazioni di assistenza sociale di importo inferiore a quello delle prestazioni riconosciute ai cittadini di tale Stato membro e ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno permanente nel medesimo Stato membro. |
2) |
Un rifugiato può invocare, dinanzi ai giudici nazionali, l’incompatibilità con l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 di una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, affinché venga meno la restrizione dei suoi diritti derivante da tale normativa. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 luglio 2018 — SD / Agrárminiszter
(Causa C-490/18)
(2019/C 25/17)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: SD
Convenuto: Agrárminiszter
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il «metodo affidabile» previsto all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 (1), utilizzato per determinare ogni anno, tra il 1o settembre e il 31 dicembre, [il numero di] alveari, possa essere interpretato nel senso che spetta al richiedente il sostegno comunicare il numero di colonie di api e, in caso di risposta affermativa, se ciò costituisca un metodo affidabile. |
2) |
Se, atteso che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento delegato 2015/1366, tenuto conto delle caratteristiche biologiche delle api, il numero di alveari, in base al quale viene stabilito il sostegno all’apicoltura, deve essere determinato ogni anno tra il 1o settembre e il 31 dicembre, tale disposizione possa essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono derogarvi. |
3) |
In caso di risposta affermativa, se la normativa nazionale possa prevedere che il numero di colonie di api richiesto sia determinato a gennaio, con effetto retroattivo. |
4) |
Se il fatto che [i fondi dell’Unione] debbano essere assegnati ai programmi di apicoltura 2017-[2019] in base al numero di alveari comunicato nel 2013 dagli Stati membri nei programmi relativi al periodo 2014-2016 possa essere interpretato nel senso che è consentito fissare diversamente il numero di alveari necessario per la distribuzione degli aiuti dopo il periodo conclusosi il 31 dicembre 2016, in base al quale vengono distribuiti gli aiuti per il 2017. |
5) |
Se il succitato regolamento dell’Unione possa essere interpretato nel senso che consente di adottare una norma giuridica nazionale che subordini il versamento di un aiuto de minimis a un requisito che non risulta conforme [al diritto dell’Unione]. Se gli aiuti contemplati dal diritto dell’Unione debbano essere idonei, anche sotto il profilo pratico, ad incentivare l’esercizio dell’attività apicola. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU 2015, L 211, pag. 3).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/15 |
Impugnazione proposta il 18 settembre 2018 dalla Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 nella causa T-41/17, Lotte Co. Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-580/18 P)
(2019/C 25/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (rappresentanti: Dr. A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann e Dr. A. Lambrecht, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Lotte Co. Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 luglio 2018 (T-41/17) e respingere il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 28 ottobre 2016 (procedimento R-0250/2016-5); |
— |
in subordine, previo annullamento della sentenza del Tribunale impugnata, rinviare la causa a quest’ultimo; |
— |
condannare la ricorrente in primo grado, Lotte Co. Ltd, alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Il Tribunale ha fatto un uso erroneo in diritto del suo potere di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (1), non avendo la commissione di ricorso ancora svolto tutti i necessari accertamenti in fatto quanto alla frequenza e alla costanza temporale dell’uso. Ciò lede gli interessi della ricorrente, poiché le conclusioni del Tribunale sono troppo succinte e non prendono in considerazione elementi di prova rilevanti. Se tali accertamenti previ della commissione di ricorso fossero stati svolti, la ricorrente avrebbe potuto impugnarli dinanzi al Tribunale. |
2. |
Il Tribunale, nella valutazione dell’«uso effettivo» ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, si fonda sul fatto che il volume di vendite indicato nelle fatture è troppo esiguo rispetto al volume d’affari che risulta dalla dichiarazione giurata prodotta. Il Tribunale avrebbe, tuttavia, al massimo potuto considerare le capacità di produzione e di commercializzazione oggettive nel settore. L’attuale situazione soggettiva della singola impresa non può avere alcun peso nella determinazione della portata dell’uso. Inoltre, l’uso del marchio deve essere considerato effettivo anche quando sia insignificante dal punto di vista quantitativo: non esistono valori minimi assoluti. Una valutazione della strategia aziendale e dei risultati commerciali per i prodotti in questione non serve e non è necessaria. Ciò che rileva è solo se l’uso sia puramente simbolico. |
3. |
Il Tribunale ha interpretato erroneamente in diritto l’elemento caratterizzante l’«uso effettivo» ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 anche nella misura in cui si è basato semplicemente e genericamente sulle dimensioni del mercato, senza considerare le oggettive capacità di produzione o di commercializzazione e il grado di diversificazione delle imprese nel mercato rilevante. |
4. |
Il Tribunale ha snaturato i fatti comprovanti l’uso effettivo del marchio anteriore, avendo disatteso informazioni decisive della dichiarazione giurata, in particolare per quanto riguarda la costanza temporale dell’uso. |
5. |
Il fatto che il Tribunale, per valutare la questione dell’idoneità dell’uso, si sia basato sulla situazione soggettiva del licenziatario della ricorrente e, in particolare, abbia considerato la portata dell’attività nonché le capacità di produzione e di commercializzazione del licenziatario, viola il principio generale della parità di trattamento. |
6. |
Una violazione del principio generale della parità di trattamento è ravvisabile altresì nel fatto che il Tribunale si è discostato da decisioni anteriori proprie e della Corte in cui esso stesso o la Corte hanno riconosciuto la sussistenza dell’uso effettivo in circostanze analoghe a quelle di specie. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia) il 1o ottobre 2018 — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia
(Causa C-618/18)
(2019/C 25/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di L’Aquila
Parti nella causa principale
Resistente: Gabriele Di Girolamo
Convenuto: Ministero della Giustizia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i principi generali del vigente diritto dell’Unione europea della primazia del diritto dell’Unione, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell’effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 267 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di responsabilità dello Stato italiano per manifesta violazione della normativa comunitaria da parte del Giudice di ultima istanza nelle sentenze [del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513; del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391 e del 24 novembre 2011, Commissione/Italia, C-379/10, EU:C:2011:775], de[bba]no essere interpretati nel senso che tali disposizioni e la citata giurisprudenza della Corte di giustizia ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro per favorire sé medesimo e le sue amministrazioni pubbliche, come nella fattispecie di causa, di una normativa come quella introdotta dalla legge n. 18/2015 con la dichiarata intenzione di dare attuazione alle citate decisioni della Corte di giustizia UE, ma con il sostanziale obiettivo di vanificarne gli effetti e di condizionare la giurisdizione interna, che, nel nuovo testo dell’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, costruisce una nozione di responsabilità per dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea». Infatti detta normativa interna pone il Giudice nazionale di fronte alla scelta — che comunque venga esercitata è causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte sostanziale è la stessa amministrazione pubblica –, come nella fattispecie di causa, se violare la normativa interna disapplicandola e applicando il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, o invece violare il diritto dell’Unione europea applicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela effettiva e in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, con le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze [del 1o marzo 2012, O’Brien, C-393/10, EU:C:2012:110; e del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914]; |
2) |
soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1) e tenendo conto della posizione assunta dalla Corte costituzionale italiana [nella sentenza] n. 269/2017 del 14 dicembre 2017 dopo la sentenza [della Corte di giustizia del 5 dicembre 2010, M.A.S. e M.B., C 42/17, EU:C:2017:936], alla luce degli artt. 31, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 267 TFUE e dell’art. 4 del Trattato dell’Unione, se la decisione che la Corte di giustizia dovesse adottare nella presente causa pregiudiziale, rilevando il contrasto tra il diritto dell’Unione europea e l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n. 117, nell’ambito di un procedimento principale in cui parte resistente è una pubblica amministrazione statale, può essere equiparata ad una norma di diritto dell’Unione europea di diretta efficacia ed applicazione da parte del giudice nazionale, consentendo la disapplicazione della disposizione interna ostativa; |
3) |
soltanto nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o «togato» possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «Giudice di Pace», a parità di anzianità professionale di quest’ultimo con il Magistrato Ordinario, ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 (1), se le funzioni giudiziarie esercitate sono le stesse ma le procedure concorsuali per svolgere le funzioni sono diverse tra Magistrati Ordinari (per titoli ed esami con assunzione stabile, con sostanziale inamovibilità dei rapporto a tempo indeterminato, salvo casi poco frequenti di gravissime violazioni dei doveri d’ufficio) e Giudici di pace (per titoli con assunzione a termine, rinnovabile discrezionalmente all’esito di valutazione positiva periodica dal Consiglio superiore della magistratura e revocabile immediatamente in caso di valutazione negativa dell’operato del Giudice onorario). |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Kiel (Germania) il 12 ottobre 2018 — KH / Sparkasse Südholstein
(Causa C-639/18)
(2019/C 25/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Kiel
Parti
Attrice: KH
Convenuta: Sparkasse Südholstein
Questioni pregiudiziali
1) |
Se debba considerarsi concluso «nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE (1), un contratto con il quale viene modificato un contratto di prestito esistente esclusivamente riguardo al tasso d’interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), qualora una banca che possiede filiali concluda contratti di prestito per il finanziamento immobiliare con garanzie ipotecarie soltanto nei propri locali commerciali, tuttavia, nelle relazioni commerciali correnti, stipuli contratti modificativi di contratti di prestito già conclusi ricorrendo a volte all’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza. |
2) |
Se sussista un «contratto avente per oggetto servizi finanziari», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE, qualora un contratto di prestito esistente venga modificato esclusivamente riguardo al tasso d’interesse convenuto (contratto complementare sugli interessi), senza prolungare la durata del prestito o senza modificare il suo ammontare. |
(1) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 12 ottobre 2018 — LG e a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
(Causa C-641/18)
(2019/C 25/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Genova
Parti nella causa principale
Attori: LG e a.
Convenuti: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 1, [paragrafo] 1 e 2, [paragrafo] 1 del regolamento (CE) 22/12/2000 n. 44/2001 (1), siano da interpretarsi — anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, dell’articolo 6/1 della CEDU e del considerando n. 16 della Direttiva 2009/15/CE (2) — nel senso di escludere che, in relazione a una controversia intentata per il risarcimento dei danni da morte e alla persona causati dal naufragio di un traghetto passeggeri e adducendo responsabilità per condotte colpose, un giudice di uno Stato membro possa negare la sussistenza della propria giurisdizione riconoscendo l’immunità giurisdizionale in favore di enti e persone giuridiche private esercenti attività di classificazione e/o di certificazione, aventi sede in tale Stato membro, e con riferimento all’esercizio di tale attività di classificazione e/o di certificazione per conto di uno Stato extracomunitario.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
(2) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU 2009, L 131, pag. 47).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spagna) il 15 ottobre 2018 — OD / Ryanair D.A.C.
(Causa C-646/18)
(2019/C 25/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de Gerona
Parti
Ricorrente: OD
Resistente: Ryanair D.A.C.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/12 (1) esiga un legame oggettivo di collegamento tra il rapporto giuridico controverso o il domicilio del convenuto e il giudice adito. |
2) |
Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri. E, pertanto, se l’interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri, come l’esclusione di applicabilità in controversie che, in ragione del loro esiguo valore, devono essere sottoposte a procedimento sommario ai sensi del codice di procedura civile spagnolo. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 17 ottobre 2018 — Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE) / Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA
(Causa C-648/18)
(2019/C 25/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bucureşti
Parti
Appellante: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)
Appellata: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 35 TFUE osti a un’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 28, lettera c), della Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 in base alla quale i produttori di energia elettrica della Romania sono obbligati a negoziare l’intera quantità di energia elettrica prodotta, esclusivamente tramite un mercato concorrenziale, centralizzato rumeno, dato che esiste la possibilità di esportare l’energia, ma non direttamente, bensì tramite società di trading.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 22 ottobre 2018 — UX / Governo della Repubblica italiana
(Causa C-658/18)
(2019/C 25/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Bologna
Parti nella causa principale
Ricorrente: UX
Convenuto: Governo della Repubblica italiana
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il giudice di pace, quale giudice del rinvio pregiudiziale, rientra nella nozione di giudice comune europeo competente a proporre istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche se l’ordinamento interno non gli riconosce, per la sua precarietà lavorativa, condizioni di lavoro equivalenti a quelle dei magistrati professionali pur svolgendo le stesse funzioni giurisdizionali con incardinamento nell’ordinamento giudiziario nazionale, in violazione delle garanzie di indipendenza e di imparzialità del giudice comune europeo, indicate dalla Corte di giustizia nelle sentenze Wilson (EU:C:2006:587, punti 47-53), Associação Sindical dos Juizes Portugueses (EU:C:2018:117, punto 32 e punti 41-45), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586, punti 50-54). |
2) |
Nel caso di risposta affermativa al quesito sub. 1), se l’attività di servizio del giudice di pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88 (1), alla clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 (2) e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze O’ Brien (EU:C:2012:110) e King (EU:C:2017:914), e, in caso di risposta affermativa, se il magistrato ordinario o professionale possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato «giudice di pace», ai fini dell’applicazione delle stesse condizioni di lavoro di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70. |
3) |
Nel caso di risposta affermativa ai quesiti sub. 1) e sub.2), se l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 267 TFUE, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in materia di responsabilità dello Stato italiano per manifesta violazione della normativa comunitaria da parte del Giudice di ultima istanza nelle sentenze Kobler (EU:C:2003:513), Traghetti del Mediterraneo (EU:C:2006:391) e Commissione contro Repubblica italiana (EU:C:2011:775), siano in contrasto con l’art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, che prevede la responsabilità del giudice per dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea» e che pone il giudice nazionale di fronte alla scelta — che comunque venga esercitata è causa di responsabilità civile e disciplinare nei confronti dello Stato nelle cause in cui parte sostanziale è la stessa amministrazione pubblica, particolarmente quando il giudice della causa è un giudice di pace con lavoro a tempo determinato privo di tutele effettive giuridiche, economiche e previdenziali –, come nella fattispecie di causa, se violare la normativa interna disapplicandola e applicando il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, o invece violare il diritto dell’Unione europea applicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela e in contrasto con gli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, con le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4) |
Se, ai sensi degli articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 1, del Trattato dell’Unione, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce violazione qualificata idonea a fondare l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Unione europea prevista dall’art. 340, comma 2, del TFUE, il comportamento della Commissione europea, che si rifiuti di avviare una procedura di infrazione o di deferire alla Corte di giustizia [OMISSIS] il ricorso per inadempimento per la violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato, quando, come nella fattispecie di causa, si sono verificate le seguenti situazioni:
|
5) |
Indipendentemente dalle risposte di cui ai quattro quesiti che precedono, se gli articoli 268, 274 e 340, comma 2, TFUE possono essere interpretati alla luce degli articoli 2, 4, commi 2 e 3, 6, comma 1, 9, 10, comma 1, 17, comma 1, del Trattato dell’Unione, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Unione non possa essere sottratta alla competenza delle giurisdizioni nazionali, in una fattispecie, come quella di causa, in cui la mancata applicazione nell’ordinamento interno del diritto dell’Unione che garantisce il principio dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici sia stata determinata come concausa dalla violazione qualificata da parte della Commissione dei compiti e degli obblighi derivanti dal ruolo di custode dei Trattati, e dal potere discrezionale della Commissione di decidere se e quando avviare procedure di infrazione o deferire il caso alla Corte di giustizia, la cui giurisprudenza riconosce il fatto che i cittadini non vinceranno i ricorsi presentati contro la Commissione, se quest’ultima si rifiuta di avviare una procedura d’infrazione, rendendo così inefficace la competenza della Corte di giustizia a decidere, in via esclusiva, la controversia sulla responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’Unione. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
(2) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Berlin (Germania) il 22 ottobre 2018 — Sundair GmbH / WV e a.
(Causa C-660/18)
(2019/C 25/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Sundair GmbH
Resistenti: WV, XU, YT, rappresentato da XU e ZS
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) (GU 2004, L 46, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che ai passeggeri interessati spetti la compensazione pecuniaria per cancellazione del volo anche qualora l’impresa di trasporto aereo non sia munita di una valida licenza di esercizio ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004, la mancanza di una valida licenza di esercizio abbia quantomeno contribuito a determinare la cancellazione e i passeggeri non fossero a conoscenza, al momento della prenotazione, dell’assenza di una valida licenza di esercizio.
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 22 ottobre 2018 — CTT — Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-661/18)
(2019/C 25/26)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: CTT — Correios de Portugal
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i principi di neutralità, di effettività e di equivalenza e di proporzionalità ostino a un’interpretazione dell’articolo 98, paragrafo 2, del codice dell’IVA, nel senso che esso non si applica a situazioni di modifica o rettifica di detrazioni già effettuate. |
2) |
Se i predetti principi ostino a una normativa, come l’articolo 23, paragrafi 1, lettera b) e 6, del codice dell’IVA, qualora interpretati nel senso che un soggetto passivo che abbia optato per un metodo di coefficiente e/o criterio di ripartizione per il calcolo del diritto alla detrazione dell’imposta versata su beni e servizi ad uso misto e abbia effettuato la correzione sulla base dei valori definitivi relativi all’anno a cui tale detrazione si riferisce, ai sensi del summenzionato paragrafo 6, non può modificare retroattivamente tali elementi, ricalcolando la detrazione iniziale già rettificata ai sensi di tale norma, in seguito a liquidazione retroattiva di IVA relativamente a un’attività che aveva inizialmente considerato esente. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 25 ottobre 2018 — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone / Ministerraad
(Causa C-667/18)
(2019/C 25/27)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone
Resistente: Ministerraad
Questione pregiudiziale
Se la nozione «procedimento giudiziario», di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE (1) del Parlamento e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, debba essere interpretata nel senso che essa comprende le procedure stragiudiziali e le procedure giudiziali di mediazione, ai sensi degli articoli da 1723/1 a 1737 del Belgisch Gerechtelijk Wetboek (Codice di procedura civile belga).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) il 29 ottobre 2018 — CO / Comune di Gesturi
(Causa C-670/18)
(2019/C 25/28)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Parti nella causa principale
Ricorrente: CO
Resistente: Comune di Gesturi
Questione pregiudiziale
Se il principio di non discriminazione di cui agli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 27 novembre 2000, n. 78 (1), osta alla disposizione di cui all’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 ottobre 2018 — DN / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-672/18)
(2019/C 25/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: DN
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva del 19 ottobre 2009 (1) debbano essere interpretate nel senso che esse ostino a che la plusvalenza realizzata all’atto della cessione dei titoli ricevuti nello scambio e la plusvalenza in regime di differimento siano assoggettate ad imposta secondo regole diverse quanto alla determinazione della base imponibile e dell’aliquota; |
2) |
se dette disposizioni debbano essere interpretate, in particolare, nel senso che esse ostino a che gli abbattimenti della base imponibile, intesi a tenere conto del periodo di detenzione dei titoli, non siano applicabili alla plusvalenza in regime di differimento, considerato che tale norma sulla base imponibile non si applicava alla data in cui è stata realizzata detta plusvalenza, applicandosi, invece, alla plusvalenza derivante dalla cessione dei titoli ottenuti nello scambio, in considerazione della data di quest’ultimo e non della data di acquisto dei titoli scambiati. |
(1) Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310, pag. 34).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) il 30 ottobre 2018 — Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
(Causa C-673/18)
(2019/C 25/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Paris
Parti
Appellante: Santen SAS
Appellato: Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «applicazione diversa» ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012, Neurim, C-130/11, debba essere interpretata in senso restrittivo, vale a dire:
oppure se debba essere invece intesa in senso ampio, vale a dire come ricomprendente non solo indicazioni terapeutiche e patologie differenti, ma anche formulazioni, posologie e/o modalità di somministrazione differenti. |
2) |
Se la nozione di «applicazione rientrante nell’ambito della protezione conferita dal brevetto di base» ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012, Neurim, C-130/11, implichi che la portata del brevetto di base deve coincidere con quella dell’AIC invocata e, di conseguenza, limitarsi al nuovo uso medico corrispondente all’indicazione terapeutica di detta AIC. |
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 5 novembre 2018 — Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-677/18)
(2019/C 25/31)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Amoena Ltd
Resistenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il CCD (1) e/o la Commissione europea abbiano commesso un errore manifesto classificando i reggiseni post mastectomia:
|
2) |
Se il regolamento di esecuzione della Commissione (3) restringa illegittimamente l’ambito di applicazione della classificazione per gli accessori di oggetti o apparecchi di protesi in base alla voce tariffaria 9021 e alla nota 2, lettera b), al capitolo 90 della NC, agendo così ultra vires rispetto ai poteri riconosciuti alla Commissione europea. |
3) |
Se il regolamento di esecuzione della Commissione integri una violazione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, [TUE] in circostanze in cui:
|
(1) Comitato del codice doganale (CCD).
(2) NC.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2017, L 170, pag. 50).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2018 — Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Causa C-678/18)
(2019/C 25/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sui modelli comunitari (1) debba essere interpretato nel senso che esso prevede un’attribuzione vincolante, a tutti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in esso menzionati, della competenza a ordinare misure provvisorie e cautelari, oppure se esso lasci liberi gli Stati membri — del tutto o in parte — di affidare detta competenza di ordinare siffatte misure in via esclusiva agli organi giurisdizionali designati come tribunali dei modelli comunitari (di primo e di secondo grado), ai sensi dell’articolo 80 del regolamento sui modelli comunitari.
(1) Regolamento n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pagg. da 1 a 24).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 5 novembre 2018 — OPR-Finance s.r.o. / GK
(Causa C-679/18)
(2019/C 25/33)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Ostravě
Parti
Ricorrente: OPR-Finance s.r.o.
Convenuta: GK
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, osti ad una normativa nazionale che per la violazione, da parte del creditore, dell’obbligo ad esso incombente di valutare, prima della conclusione del contratto di credito, il merito creditizio del consumatore preveda una sanzione consistente nella nullità del contratto di credito associata all’obbligo del consumatore di rimborsare al creditore il capitale prestato entro un termine commisurato alle proprie possibilità, ma tale sanzione (di nullità del contratto di credito) si applichi solo nel caso in cui il consumatore la invochi entro un termine di prescrizione triennale. |
2) |
Se l’articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, stabilisca l’obbligo, per il giudice nazionale, di applicare d’ufficio (quindi anche nel caso in cui il consumatore non la invochi attivamente) la sanzione prevista dalla normativa nazionale per la violazione, da parte del creditore, dell’obbligo ad esso incombente di valutare il merito creditizio del consumatore. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 7 novembre 2018 — SY / Associated Newspapers Ltd
(Causa C-687/18)
(2019/C 25/34)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: SY
Resistente: Associated Newspapers Ltd
Questione pregiudiziale
Se siano compatibili con gli articoli 9, 22 e 23 della direttiva 95/46/CE (1) e con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea disposizioni di diritto nazionale, come quelle dell’articolo 32, paragrafi 4 e 5, del Data Protection Act 1998 (legge del 1998 sulla protezione dei dati), le quali prevedono che, qualora il responsabile del trattamento dichiari che dati personali cui fa riferimento un procedimento contro di lui sono trattati: i) unicamente a scopi giornalistici, di espressione artistica o letteraria e ii) in vista della pubblicazione di materiale giornalistico, letterario o artistico che non sia stato pubblicato in precedenza dal responsabile del trattamento dei dati, detto procedimento è sospeso, nel caso in cui riguardi dati non pubblicati, fino a quando a) l’Information Commissioner (Commissario all’informazione) abbia stabilito che i requisiti i) o ii) non sono soddisfatti, b) la dichiarazione del responsabile del trattamento sia stata ritirata o c) i dati personali siano pubblicati.
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 6 novembre 2018 — Procedimento penale a carico di TX e UW
(Causa C-688/18)
(2019/C 25/35)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nel procedimento principale
TX e UW
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’imputato di presenziare al processo ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 35 e 44, della direttiva (UE) 2016/343 (1), debba ritenersi violato qualora una delle udienze nel processo penale si sia svolta in assenza dell’imputato e quest’ultimo sia stato regolarmente invitato a comparire, informato sulle conseguenze della mancata comparizione e difeso dall’avvocato da lui nominato, quando l’imputato:
a) |
non sia comparso per un motivo a lui imputabile (abbia cioè deciso di non partecipare a un’udienza specifica); |
b) |
non sia comparso per un motivo a lui non imputabile (ossia malattia), ove sia stato successivamente informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente abbia deciso e dichiarato:
|
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016 L 65, pag. 1).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia) il 5 novembre 2018 — XT / Elliniko Dimosio
(Causa C-689/18)
(2019/C 25/36)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Patron (Grecia)
Parti
Ricorrente: XT
Resistente: Elliniko Dimosio
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la disposizione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 4111/2013, come in vigore durante l’esercizio finanziario 2013 (anno 2012), ai sensi della quale sono esentati dalla tassa sui beni di lusso i proprietari o possessori di autovetture a uso privato (con cilindrata pari o superiore a 1 929 centimetri cubici) più vecchie di dieci anni a far data dall’anno in cui sono state messe per la prima volta in circolazione in Grecia, e non dall’anno della loro eventuale precedente (prima) messa in circolazione in un altro Stato membro dell’Unione europea, costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale tra gli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
2) |
In caso di risposta negativa alla predetta questione, se la medesima disposizione citata costituisca un’imposizione interna (indiretta) sui prodotti importati da altri Stati membri dell’Unione europea, superiore a quelle applicate ai prodotti nazionali similari, ai sensi dell’articolo 110 dello stesso trattato. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 12 novembre 2018 — Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-703/18)
(2019/C 25/37)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Healthspan Limited
Convenuta: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, quando l’acquirente stipula un contratto a) con il fornitore per l’acquisto di beni e b) con una società terza di consegna (in prosieguo: la «società di consegna»), per la spedizione e la consegna, si ritenga che detti beni siano ceduti a partire dal luogo in cui si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, per cui trova sempre applicazione l’articolo 32 (1) (e non l’articolo 33). |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione n. 1, se i beni siano trasportati «dal fornitore o per suo conto» quando l’acquirente stipula un contratto con la società di consegna e si verifica una delle seguenti condizioni e, in caso affermativo, quale(i):
|
3) |
In caso di risposta negativa alla questione n. 2, se la società di consegna agisca per conto del fornitore qualora più di una delle condizioni di cui sopra siano soddisfatte. In tal caso, quali siano i fattori da prendere in considerazione e quale peso debba essere attribuito a ciascuno di essi. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 2 o alla questione n. 3, se la società di consegna agisca per conto del fornitore quando questi interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, come avverrà a partire dal 2021 in forza della direttiva 2017/2455 (2). Detto in altri termini, se le modifiche introdotte da tale direttiva esprimano semplicemente, in un linguaggio più chiaro, il significato dell’articolo 33 nella sua forma attuale. |
(1) Articolo 32 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU 2017, L 348, pag. 7).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2018 — Procedimento penale a carico di LD, ME, NF, OG, PH e RI
(Causa C-704/18)
(2019/C 25/38)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nel procedimento principale
LD, ME, NF, OG, PH e RI
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che autorizza il giudice nazionale a non applicare una pronuncia pregiudiziale nell’ambito del procedimento principale per il quale essa è stata emessa, invocando le circostanze di fatto che la Corte ha preso in considerazione nello statuire in via pregiudiziale.
Tribunale
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/31 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Stichting Woonlinie e a. / Commissione
(Cause riunite T-202/10 RENV II e T-203/10 RENV II) (1)
([«Aiuti di Stato - Edilizia residenziale sociale - Regime di aiuti in favore delle società di edilizia residenziale sociale - Aiuti esistenti - Impegni dello Stato membro - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 - Servizio di interesse economico generale - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Definizione dell’incarico di servizio pubblico»])
(2019/C 25/39)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti nella causa T-202/10 RENV II: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Paesi Bassi), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Paesi Bassi) e Stichting Woonstede (Ede, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries e F. van Orden, avvocati)
Ricorrenti nella causa T-203/10 RENV II: Stichting Woonpunt (Maastricht, Paesi bassi), Woningstichting Haag Wonen (L’Aia, Paesi Bassi) e Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Hancher, E. Besselink, J. de Kok, Y. de Vries e F. van Orden, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e P.J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e L. Van den Broeck, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Meulenbelt e B. Natens, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione C(2009) 9963 definitivo della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale.
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Stichting Woonlinie, la Woningstichting Volksbelang e la Stichting Woonstede sono condannate a sopportare le proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-202/10, T-202/10 RENV, T-202/10 RENV II, C-133/12 P e C-414/15 P, nonché quelle sostenute dalla Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) nelle cause T-202/10, T-202/10 RENV e T-202/10 RENV II. |
3) |
La Stichting Woonpunt, la Woningstichting Haag Wonen e la Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl sono condannate a sopportare le proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione nelle cause T-203/10, T-203/10 RENV, T-203/10 RENV II, C-132/12 P e C-415/15 P, nonché quelle sostenute dall’IVBN nelle cause T-203/10, T-203/10 RENV e T-203/10 RENV II. |
4) |
Il Regno del Belgio è condannato a sopportare le proprie spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/32 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Deutsche Telekom/Commissione
(Causa T-207/10) (1)
((«Aiuti di Stato - Regime fiscale che consente alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero parziale - Disposizione che consente al regime di continuare ad applicarsi in parte - Domanda di non luogo a statuire - Persistenza dell’interesse ad agire - Legittimo affidamento - Assicurazioni precise fornite dalla Commissione - Legittimità dell’affidamento - Ambito di applicazione temporale del legittimo affidamento»))
(2019/C 25/40)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Cordewener e J. Schönfeld, successivamente J. Schönfeld, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Martenczuk, T. Maxian Rusche e C. Urraca Caviedes, successivamente T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes, e infine T. Maxian Rusche, C. Urraca Caviedes e K. Blanck-Putz, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Ebro Foods, SA, (Madrid, Spagna), (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, successivamente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati), Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, successivamente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero), Iberdrola SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez, successivamente J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez e S. Völcker, avvocati) e Telefónica, SA (Madrid) (rappresentanti: inizialmente J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez, successivamente J. Ruiz Calzado, J. Domínguez Pérez e S. Völcker, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/33 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — World Duty Free Group/Commissione
(Causa T-219/10 RENV) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: World Duty Free Group SA, già Autogrill España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente G. Hodge ed E. Creedon, successivamente G. Hodge e D. Browne, agenti, assistite da B. Doherty Barry e A. Goodman, barristers) e Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48), e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La World Duty Free Group, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/34 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Banco Santander / Commissione
(Causa T-227/10) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni relative all’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Disparità di trattamento - Giustificazione della disparità di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Santander, SA (Santander, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, successivamente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48), e, in subordine, dell’articolo 4 di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Banco Santander, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/34 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione
(Causa T-239/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni relative all’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Disparità di trattamento - Giustificazione della disparità di trattamento»))
(2019/C 25/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente A. Morillo Méndez e M. Ferre Navarrete, successivamente A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio e C. Cañizares Pacheco, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, successivamente R. Lyal e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sigma Alimentos Exterior, SL sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/35 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Banco Santander e Santusa/Commissione
(Causa T-399/11 RENV) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Banco Santander, SA (Stantander, Spagna) e Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente), Irlanda (rappresentanti: inizialmente G. Hodge ed E. Creedon, successivamente G. Hodge e M. Browne, agenti) e Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Banco Santander, SA e la Santusa Holding, SL sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/36 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Axa Mediterranean / Commissione
(Causa T-405/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni relative all’imposta sulle società che consente alle imprese aventi residenza fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne impone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, in seguito, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, e da ultimo, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere Co45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007)], cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Axa Mediterranean Holding, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/37 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018. — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione
(Causa T-406/11) (1)
((«Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di partecipazioni in imprese con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Disparità di trattamento - Giustificazione della disparità di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento»))
(2019/C 25/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e M. Muñoz de Juan, poi J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Prosegur Compañía de Seguridad, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/37 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — CHEMK e KF / Commissione
(Causa T-487/14) (1)
([«Dumping - Importazioni di ferrosilicio originario della Russia - Dazio antidumping definitivo - Riesame in previsione della scadenza delle misure - Determinazione del prezzo all’esportazione - Entità economica unica - Traslazione del dazio antidumping nei prezzi di rivendita nell’Unione - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato in un’inchiesta precedente - Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio - Articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036]»])
(2019/C 25/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF) (Novokouznetsk, Russia) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik e A. Demeneix, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Euroalliages, (Bruxelles Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia, nella parte in cui riguarda le ricorrenti (GU 2014, L 107, pag. 13)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Euroalliages sopporterà le proprie spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/38 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — RFA International / Commissione
(Causa T-113/15) (1)
((«Dumping - Importazioni di ferrosilicio originario della Russia - Rigetto delle domande di rimborso dei dazi antidumping pagati - Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione - Entità economica unica - Ripercussione del dazio antidumping sul prezzo in una rivendita nell’Unione - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso di una precedente indagine - Articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036] - Articolo 18.3.1 dell’Accordo antidumping dell’OMC»))
(2019/C 25/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RFA International, LP (Calgary, Canada) (rappresentanti: B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento totale o parziale delle decisioni di esecuzione C(2014) 9805 final, C(2014) 9806 final, C(2014) 9807 final, C(2014) 9808 final, C(2014) 9811 final, C(2014) 9812 final e C(2014) 9816 final della Commissione, del 18 dicembre 2014, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La RFA International, LP è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/39 |
Sentenza del Tribunale 20 novembre 2018 — Barata / Parlamento
(Causa T-854/16) (1)
((«Pubblico impiego - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2015 - Procedura di certificazione - Esclusione dall'elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione - Articolo 45 bis dello Statuto - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Diritti della difesa»))
(2019/C 25/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: João Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta, avvocati, e J. Grayston, solicitor)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf e Í. Ní Riagáin Düro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione del Parlamento del 29 gennaio 2016 e della decisione confermativa del 29 marzo 2016 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei funzionari autorizzati a partecipare nel 2015 al programma di formazione per l’esercizio di certificazione dell’anno 2015, in secondo luogo, della decisione di rigetto del reclamo del 25 agosto 2016, in terzo luogo, del bando di concorso interno 2015/023, distribuito al personale il 18 settembre 2015, e, in quarto luogo, del progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione di cui trattasi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. João Miguel Barata è condannato alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/39 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)
(Causa T-546/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Leshare - Marchio internazionale denominativo anteriore LEXWARE - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Somiglianza tra i segni»])
(2019/C 25/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Friburgo in Brisgovia, Germania) (rappresentante: N. Hebeis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Pechino, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 giugno 2017 (procedimento R 1691/2016-4), relativa ad un’opposizione tra la Haufe-Lexware e la Le Shi Holdings (Beijing).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Haufe-Lexware GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/40 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2018 — St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS)
(Causa T-790/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ST ANDREWS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Provenienza geografica - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 25/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Regno Unito) (rappresentante: B. Hattier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Kompari, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2017 (procedimento R 92/2017-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo ST ANDREWS come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La St. Andrews Links Ltd è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/41 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2018 — St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS)
(Causa T-791/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ST ANDREWS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Provenienza geografica - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 25/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: St. Andrews Links Ltd (St. Andrews, Regno Unito) (rappresentante: B. Hattier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Kompari, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2017 (procedimento R 93/2017-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo ST ANDREWS come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La St. Andrews Links Ltd è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/41 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil)
(Causa T-831/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo Flexagil - Uso effettivo del marchio - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) e articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 - Forma che si differenzia per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo»])
(2019/C 25/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DRH Licensing & Managing AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: S. Salomonowitz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e M. Fischer, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 ottobre 2017 (procedimento R 2043/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la DRH Licensing & Managing e la Merck.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La DRH Licensing & Managing AG è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/42 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2018 — Asahi Intecc/EUIPO — Celesio (Celeson)
(Causa T-36/18) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo Celeson - Marchio internazionale denominativo anteriore CELESIO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 25/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asahi Intecc Co., Ltd (Nagoya, Giappone) (rappresentante: T. Schmidpeter, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Celesio AG (Stoccarda, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 novembre 2017 (procedimento R 1004/2017-4), relativa ad un’opposizione tra la Celesio e l’Asahi Intecc.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Asahi Intecc Co., Ltd è condannata alle spese. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/42 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2018 — Bonnafous / Commissione
(Causa T-646/18)
(2019/C 25/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Blot e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
conseguentemente,
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 9 ottobre 2018 recante rigetto della domanda confermativa di accesso ad un documento (il rapporto di audit del 2018 delle Risorse umane dell’Agenzia esecutiva «Educazione, audiovisivo e cultura», registrato con il numero interno ARES(2018)361356 e datato 21 gennaio 2018), la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1049/2001, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta, in quanto la Commissione avrebbe travisato gli obblighi ad essa incombenti in applicazione del diritto del pubblico di accesso ai documenti delle istituzioni e del dovere di trasparenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta, cioè dell’obbligo di motivazione, in quanto l’analisi sviluppata nella decisione impugnata si avvale di affermazioni generiche e di motivi espressi astrattamente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione ha negato l’accesso al documento richiesto facendo valere a torto una presunzione generale di divieto di divulgazione. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/43 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
(Causa T-653/18)
(2019/C 25/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GIORGIO ARMANI le Sac 11 — Domanda di registrazione n. 13 826 623
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 agosto 2018 nel procedimento R 2462/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata così da sostenere che l’impugnazione proposta dalla ricorrente dinanzi alla Commissione di ricorso è fondata e, conseguentemente, che l’opposizione deve essere respinta e la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea deve essere accolta; o, in subordine, annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, eventualmente, l’interveniente a farsi carico delle spese del procedimento e delle spese dell’impugnazione sostenute dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione delle norme procedurali applicabili al procedimento dinanzi all’EUIPO e, in particolare, dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione degli articoli 18 e 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/44 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (le Sac 11)
(Causa T-654/18)
(2019/C 25/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Felipe Domingo Asunción (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo le Sac 11 — Domanda di registrazione n. 13 612 593
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 agosto 2018 nel procedimento R 2464/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata così da statuire che l’impugnazione proposta dalla ricorrente dinanzi alla Commissione di ricorso è fondata e, conseguentemente, che l’opposizione deve essere respinta e la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea deve essere accolta; o, in subordine, annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, eventualmente, l’interveniente a farsi carico delle spese del procedimento e delle spese dell’impugnazione sostenute dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione delle norme procedurali applicabili al procedimento dinanzi all’EUIPO e, in particolare, dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione degli articoli 18 e 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/45 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Aupicon e a. / SEAE
(Causa T-655/18)
(2019/C 25/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) e altre dieci parti ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione ADMIN(2017)26 del direttore generale per il bilancio e l’amministrazione del Servizio Europeo per l’Azione Esterna del 19 dicembre 2017, relativa alla determinazione dei paesi in cui le condizioni di vita sono considerate equivalenti alle condizioni di vita dell’Unione europea, le quali non danno diritto al pagamento dell’indennità per le condizioni di vita di cui all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto — Esercizio 2018; |
— |
nei limiti del necessario, annullare il foglio paga dei ricorrenti del gennaio 2018; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il SEAE non ha adottato disposizioni generali di esecuzione in conformità all’articolo 110 dello Statuto. |
2. |
Secondo motivo, vertente, da una parte, su manifesti errori di valutazione che il SEAE avrebbe commesso nell’analisi dei criteri da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione dell’indennità per le condizioni di vita, dall’altra, vertente sull’assenza di una pertinente motivazione. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/46 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2018 — Hästens Sängar/EUIPO (Raffigurazione di un motivo a quadri)
(Causa T-658/18)
(2019/C 25/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson e R. Wessman, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo nei colori blu e bianco (Raffigurazione di un motivo a quadri) — Domanda di registrazione n. 1 340 047
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 nel procedimento R 442/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione degli articoli 94 e 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base del fatto che la commissione di ricorso non ha effettuato un’analisi adeguata, e/o non ha motivato la sua decisione in relazione a vari beni e servizi per i quali era stata presentata una domanda di registrazione; |
— |
Violazione degli articoli 94, 95 e 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base del fatto che il marchio in oggetto non costituisce un motivo ripetuto né un marchio tridimensionale; |
— |
Erronea valutazione degli interessi pubblici di riferimento sottesi che costituisce una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un’erronea valutazione del carattere distintivo intrinseco. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/46 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2018 — Securitec/Commissione
(Causa T-661/18)
(2019/C 25/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Securitec (Livange, Lussemburgo) (rappresentante: P. Peuvrel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso di annullamento nella forma; |
— |
nel merito, dichiarare fondato il ricorso di annullamento; |
— |
pertanto, annullare la decisione di rigetto del 7 settembre 2018; |
— |
annullare del pari la decisione della Commissione del 17 settembre 2018; |
— |
disporre ogni altro obbligo legale richiesto in materia; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui sarebbero viziate, da un lato, la decisione della Commissione del 7 settembre 2018, recante rigetto dell’offerta sottoposta dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto n. HR/R1/PR/2017/059 — «Manutenzione degli impianti di sicurezza situati negli edifici occupati e/o gestiti dalla Commissione europea in Belgio e Lussemburgo» (GU 2018/S 209-476275) e, dall’altro, la decisione del 17 settembre 2018, che nega di fornire alla ricorrente le precisazioni da essa richieste sulla suddetta gara d’appalto. Infatti, la decisione di rigettare l’offerta sottoposta dalla ricorrente si limita ad affermare che l’offerta non proponeva il prezzo più basso, quando il criterio del prezzo non era l’unico criterio di aggiudicazione previsto dal capitolato d’oneri. L’insufficienza di motivazione equivarrebbe all’assenza di motivazione, la quale deve essere sanzionata con l’annullamento della decisione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata. Al riguardo, la ricorrente sostiene che il criterio del prezzo più basso non era il solo considerato e che era, inoltre, necessario che l’offerta accolta fosse regolare e conforme. Ebbene, secondo la ricorrente, l’aggiudicatario dell’appalto non possedeva la certificazione NEDAP richiesta invece dal capitolato d’oneri. L’attribuzione dell’appalto a tale società era, pertanto, irregolare e occorre quindi annullare le decisioni impugnate. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di cui sarebbero viziate le decisioni impugnate, in particolare con riferimento al requisito sproporzionato di un fatturato minimo di 900 000 euro per le imprese candidate al lotto n. 4 a Lussemburgo e alla mancanza di risposta da parte della Commissione alla lettera della ricorrente del 28 giugno 2018, che la interrogava in proposito. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/47 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 — Nissin Foods Holdings/EUIPO — The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)
(Causa T-663/18)
(2019/C 25/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nissin Foods Holdings Co. Ltd (Osaka, Giappone) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, G. Messenger, Barrister, K. Gilbert and G. Lodge, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The GB Foods, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Soba JAPANESE FRIED NOODLES nei colori rosso, nero, grigio e bianco — Marchio dell’Unione europea n. 9 377 904
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2018 nel procedimento R 111/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/48 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2018 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad pepper)
(Causa T-666/18)
(2019/C 25/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: 6Minutes Media GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Koch e T. Hilser, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ad pepper media International NV (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo ad pepper – Marchio dell’Unione europea n. 1 307 966
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2018 nel procedimento R 839/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto e, qualora intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, incluse le spese della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/49 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2018 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ADPepper)
(Causa T-668/18)
(2019/C 25/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: 6Minutes Media GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Koch e T. Hilser, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ad pepper media International NV (Norimberga, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo ADPepper — Marchio dell’Unione europea n. 1 109 990
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2018 nel procedimento R 840/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto e, qualora intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, incluse le spese della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/50 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2018 — Neoperl/EUIPO (Raffigurazione di quattro fori riempiti in un modello a fori regolare)
(Causa T-669/18)
(2019/C 25/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Neoperl AG (Reinach, Svizzera) (rappresentante: H. Börjes-Pestalozza, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio di posizione dell’Unione europea (Raffigurazione di quattro fori riempiti in un modello a fori regolare) — Domanda di registrazione n. 16 259 665
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2018 nel procedimento R 2059/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/50 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2018 — Pyke/EUIPO — Paglieri (CLIOMAKEUP)
(Causa T-672/18)
(2019/C 25/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pyke Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta e R. Perotti, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paglieri SpA (Alessandria, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CLIOMAKEUP — Domanda di registrazione n. 11 698 446
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 agosto 2018 nel procedimento R 2675/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
— |
condannare Paglieri alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/51 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2018 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commissione
(Causa T-674/18)
(2019/C 25/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein e R. Sangi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la lettera della Commissione europea del 4 luglio 2018 nel procedimento per aiuti di Stato SA.51169 (2018/PN) — 16esima legge di modifica della legge sull’energia nucleare (16. AtG-Novelle); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in combinato disposto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE) La ricorrente afferma che la lettera impugnata viola l’articolo 107, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto — se dovesse essere vincolante — escluderebbe l’obbligo di notifica degli aiuti di Stato per una legge nazionale di indennizzo, benché tale legge favorisca in modo selettivo, mediante risorse statali, un concorrente della ricorrente che, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale tedesca, non ha diritto ad essere indennizzato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (1) La ricorrente afferma che il regolamento 2015/1589, per l’ipotesi in cui uno Stato membro ritenga che una misura da esso adottata non sia un aiuto, prevede una decisione formale ai sensi dell’articolo 288 TFUE, se la Commissione, dopo un esame preliminare, dovesse constatare che la misura notificata non costituisce un aiuto. La lettera impugnata viola tali disposizioni. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/52 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2018 — Trifolio-M e altri / EFSA
(Causa T-675/18)
(2019/C 25/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Germania), Oxon Italia SpA (Milano, Italia) e Mitsui AgriScience International (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e S. Englebert, avvocati)
Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’EFSA in data 11 settembre 2018 relativa alla valutazione dell’istanza di riservatezza presentata dalle ricorrenti in relazione alle conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Azadirachtin come antiparassitario; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, in quanto la convenuta ha omesso di indicare le motivazioni della sua decisione, di conformarsi all’applicazione uniforme del diritto UE e/o di rispettare il principio di proporzionalità. |
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/53 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2018 — Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO — DMC (GIUSTI WINE)
(Causa T-678/18)
(2019/C 25/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società agricola Giusti Dal Col Srl (Nervesa della Battaglia, Italia) (rappresentanti: M. Pizzigati ed A. Mayr, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DMC Srl (San Vendemiano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo GIUSTI WINE
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2018 nel procedimento R 1154/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/53 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2018 — Showroom/EUIPO — E-Gab (SHOWROOM)
(Causa T-679/18)
(2019/C 25/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Showroom sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Janicka- Kapłon, radca prawny)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: E-Gab NV (Ternat, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale/ Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo SHOWROOM – Domanda di registrazione n. 11 110 376
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2018 nel procedimento R 1834/2017 2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la E-GAB (in caso di intervento di quest’ultima) alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/54 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2018 — SLL Service/EUIPO — Elfa International (LUMIN8)
(Causa T-680/18)
(2019/C 25/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SLL Service GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: C. Schmitt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elfa International AB (Västervik, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio LUMIN8 — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 276 543
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 agosto 2018 nel procedimento R 2752/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/55 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — "Korporaciya «Masternet»/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)
(Causa T-681/18)
(2019/C 25/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZAO "Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo STAYER — Marchio dell’Unione europea n. 4 675 881
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2018 nel procedimento R 1940/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/55 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Twitter/EUIPO — Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)
(Causa T-682/18)
(2019/C 25/72)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Twitter, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor e J. Schmitt, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda del marchio dell’Unione europea denominativo PERISCOPE — Domanda di registrazione n. 13 837 794
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2018 nel procedimento R 2315/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nei limiti in cui sostiene che (a) il marchio francese anteriore n. 3 366 460 è stato effettivamente usato per «software e programmi per computer» di cui alla classe 9, e (b) che c’è un rischio di confusione tra i marchi controversi per i beni e servizi di cui alle classi 9, 41, 42 e 45; |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenisse nel procedimento, a farsi carico delle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/56 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2018 — Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
(Causa T-683/18)
(2019/C 25/73)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Santa Conte (Napoli, Italia) (rappresentanti: C. Demichelis, E. Ortaglio e G. Iorio Fiorelli, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo dei colori nero, verde oliva, verde chiaro e bianco CANNABIS STORE AMSTERDAM — Domanda di registrazione n. 16 176 968
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2018 nel procedimento R 2181/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO al pagamento delle spese del presente ricorso, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento davanti all’esaminatore e alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.. |
Motivi invocati
— |
Violazione del combinato disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Mancata valutazione di un fatto rilevante per la registrazione del marchio contestato; |
— |
Mancata imparzialità e cura nella valutazione del significato del marchio contestato e della relativa percezione del pubblico rilevante; |
— |
Violazione del combinato disposto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Errata identificazione del pubblico rilevante e della percezione del marchio contestato; |
— |
Mancanza di contrarietà all’ordine pubblico. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/57 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Apple/EUIPO — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
(Causa T-685/18)
(2019/C 25/74)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Olsen e P. Andreottola, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (La Hulpe, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SWIFT — Domanda di registrazione n. 13 370 861
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 agosto 2018 nel procedimento R 476/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’impugnazione della ricorrente avverso la decisione impugnata integralmente; |
— |
condannare l’EUIPO a sostenere le spese della ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/58 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2018 — LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)
(Causa T-686/18)
(2019/C 25/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: LegalCareers GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Nielen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo LEGALCAREERS — Domanda di registrazione n. 9 978 594
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 settembre 2018 nel procedimento R 234/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/59 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2018 — Pilatus Bank / BCE
(Causa T-687/18)
(2019/C 25/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malta) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)
Convenuta: BCE
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della BCE del 10 settembre 2018 ai sensi della quale qualsiasi comunicazione della Pilatus Bank plc alla BCE deve essere fatta attraverso la «persona competente» o includere l’autorizzazione «della persona competente» in allegato; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE è priva di fondamento giuridico in base al diritto nazionale o europeo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i diritti sostanziali e procedurali della ricorrente derivanti dal regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dallo Stato di diritto, in particolare, il diritto di accedere al fascicolo, il diritto di agire in giudizio, il diritto di essere rappresentati da un avvocato esterno e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni con l’avvocato. |
3. |
Terzo motivo, riguardante la violazione da parte della BCE del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
5. |
Quinto motivo, riguardante la violazione da parte della BCE del principio di proporzionalità. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere. |
7. |
Settimo motivo, riguardante la violazione da parte della BCE del requisito secondo cui una decisione deve essere adeguatamente motivata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione da parte della BCE del principio del nemo auditur. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/59 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2018 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE)
(Causa T-688/18)
(2019/C 25/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV (Barneveld, Paesi bassi) (rappresentanti: R. Pansch, S. Klopschinski e M. von Rospatt, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brigade Electronics Group plc (Kent, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CORNEREYE — Domanda di registrazione n. 15 175 284
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2018 nel procedimento R 1966/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/60 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2018 — Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
(Causa T-689/18)
(2019/C 25/78)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Executive Selling (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del segno figurativo EXECUTIVE SELLING — Domanda di registrazione n. 1 343 783
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2018 nel procedimento R 313/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Il marchio richiesto considerato complessivamente non è descrittivo di una caratteristica dei servizi contraddistinti. L’analisi adottata dall’EUIPO è contraria al tenore dei testi e della giurisprudenza applicabile e il segno depositato è perfettamente distintivo e quindi idoneo ad esercitare la funzione essenziale di un marchio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/61 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2018 — Werner/EUIPO — Merck (fLORAMED)
(Causa T-695/18)
(2019/C 25/79)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stefan Werner (Baldham, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo fLORAMED — Domanda di registrazione n. 15 336 639
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 settembre 2018 nel procedimento R 197/2018-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, così come la decisione della divisione di opposizione del 24 novembre 2017, che rifiuta la domanda di registrazione per tutti i prodotti designati e che ha accolto l’opposizione dell’opponente del 07 ottobre 2016. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/61 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2018 — Aldi/EUIPO — Titlbach (ALTISPORT)
(Causa T-697/18)
(2019/C 25/80)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aleš Titlbach (Meziboří, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio ALTISPORT — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 226 617
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2018 nel procedimento R 2683/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/62 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2018 — Kalypso Media Group/EUIPO — Wizards of the Coast (DUNGEONS)
(Causa T-700/18)
(2019/C 25/81)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DUNGEONS — Domanda di registrazione n. 13 271 838
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2018 nel procedimento R 599/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |