ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 337/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 337/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/2 |
Impugnazione proposta il 15 maggio 2019 da Ralph Pethke avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 marzo 2019, causa T-169/17, Ralph Pethke/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-382/19 P)
(2019/C 337/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralph Pethke (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 marzo 2019, nella causa T-169/17; |
— |
annullare la decisione di trasferimento PERS-AFFECT-16-134 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente a causa del trasferimento illegittimo; |
— |
in subordine, annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è rivolta avverso la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso del ricorrente contro la decisione di trasferimento PERS-AFFECT-16-134 del direttore esecutivo dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.
Il ricorrente fonda la sua impugnazione sui seguenti tre motivi:
1. |
Violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: «lo Statuto») (1) e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea Il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 7 dello Statuto. Il suo declassamento da direttore di un Dipartimento ad amministratore senza opportunità di carriera, senza alcuna procedura di valutazione o procedimento disciplinare a tutela dei diritti del ricorrente, non costituirebbe una legittima riassegnazione, bensì una retrocessione illegittima. La modifica dello Statuto dei funzionari del 2014 avrebbe trasformato la prospettiva di promozione a direttore oltre il grado AD 12 in una legittima aspettativa. L’autorità che ha il potere di nomina non potrebbe privare unilateralmente il ricorrente di tale aspettativa senza regolare procedura di valutazione o procedimento disciplinare. Dal 2014 non potrebbe più affermarsi l’equivalenza ex lege di un impiego di direttore e dell’impiego di un amministratore senza possibilità di promozione. Il Tribunale citerebbe inoltre la giurisprudenza relativa alla riassegnazione ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto e all’equivalenza degli impieghi, ma ne trarrebbe poi le conseguenze sbagliate. Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e procedurale poiché non avrebbe statuito in maniera completa sul secondo motivo di ricorso, segnatamente sulla destituzione illegittima del ricorrente del 10 ottobre 2016 senza contestuale assegnazione a un nuovo incarico, avvenuta solo il 17 ottobre 2016. In tale contesto, non si tratterebbe di una riassegnazione ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto (punti da 49 a 106 della sentenza). |
2. |
Snaturamento dei fatti Il Tribunale non solo avrebbe posto a base della sentenza impugnata fatti che non risulterebbero dal fascicolo, ma avrebbe anche fondato la propria sentenza su fatti diversi da quelli risultanti dal fascicolo. Nel caso di specie, il Tribunale chiaramente non avrebbe inoltre effettuato alcuna analisi degli elementi di prova. In sede di apprezzamento della prova il Tribunale avrebbe dovuto valutare la veridicità delle dichiarazioni della controparte. Inoltre, la valutazione delle azioni del ricorrente effettuata dal Tribunale in relazione al suo obbligo di denunciare misure manifestamente illegittime priverebbe di ogni efficacia pratica gli articoli 21 bis, paragrafo 1, e 22 bis dello Statuto. |
3. |
Irregolare valutazione dell’addebito relativo al dovere di sollecitudine e alle molestie psicologiche e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Il Tribunale avrebbe respinto l’addebito di molestie psicologiche sollevato con riferimento alle misure adottate dal direttore esecutivo tra il 10 ottobre 2016 e il 17 ottobre 2016 in violazione della normativa vigente. La violazione del dovere di sollecitudine e l’addebito di molestie psicologiche sarebbero indissolubilmente legati alla illegittima decisione di destituzione e di assegnazione adottata tra il 10 ottobre 2016 e il 17 ottobre 2016. Contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, la molestia psicologica ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto non presupporrebbe alcun «insieme di comportamenti». Per giunta, il Tribunale non si sarebbe espresso sulla violazione del dovere di sollecitudine, che dovrebbe essere ravvisata nella pubblica diffamazione delle prestazioni lavorative del ricorrente in sede della sua riassegnazione. |
(1) Lo Statuto dei Funzionari dell’Unione europea è istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/3 |
Impugnazione proposta il 12 giugno 2019 da Stephan Fleig avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2019, causa T-492/17, Stephan Fleig/Servizio europeo per l’azione esterna
(Causa C-446/19 P)
(2019/C 337/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stephan Fleig (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
Annullare in toto la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 aprile 2019 nella causa T-492/17; |
— |
annullare la decisione del 19 settembre 2016 del direttore della Direzione «Risorse umane» del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, con cui ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente con effetto a decorrere dal 19 giugno 2017 e condannare il SEAE al risarcimento del danno morale cagionato dall’illegittimo licenziamento; |
— |
in subordine, annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
condannare il SEAE alle spese in entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente basa la propria impugnazione sui sei motivi di impugnazione di seguito elencati:
In primo luogo, il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e una violazione del principio della parità processuale. Contrariamente alla sua richiesta, il Tribunale non ha ordinato al SEAE di produrre talune e-mail pertinenti, il che ha fortemente limitato la sua capacità di difendersi.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'applicazione del principio del dovere di diligenza dell'amministrazione. Il Tribunale di primo grado non avrebbe riconosciuto che il SEAE aveva contribuito ad aggravare il problema di salute mentale del ricorrente anche prima della risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente, riducendo quindi anche la sua capacità di comportarsi debitamente.
In terzo luogo il ricorrente addebita al Tribunale un errore di diritto per aver ritenuto di non dover esaminare se e in quale misura il ricorrente fosse impedito dal suo stato di salute a rispettare l’obbligo derivante dallo Statuto dei funzionari di comunicare il proprio luogo di residenza. Il Tribunale avrebbe inoltre commesso un errore di diritto per aver ignorato i pareri medici prodotti dal ricorrente senza disporre di competenze proprie e senza ottenere una perizia medica. Inoltre il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non tenendo conto del fatto che il SEAE avrebbe tenuto conto degli effetti del problema di salute mentale del ricorrente a discapito di quest’ultimo.
In quarto luogo il ricorrente critica il Tribunale per avergli erroneamente addebitato una violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7, Allegato II, dello Statuto dei funzionari nonché dall’obbligo fondamentale di lealtà e di collaborazione, per essersi «rifiutato di nominare egli stesso il suo medico ai fini della commissione di invalidità». Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la sua sentenza su una circostanza che il SEAE stesso non aveva addebitato al ricorrente ai fini della sua decisione.
In quinto luogo, ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe sbagliato a concludere, sulla base di una serie di richieste e reclami extragiudiziali proposti dal ricorrente e non andati a buon fine, che l’autorità investita del potere di nomina del SEAE potesse validamente presumere in capo al ricorrente stesso una mancanza di collaborazione e lealtà. Secondo il punto di vista del Tribunale, qualsiasi domanda presentata da un membro del personale e respinta dall'amministrazione sarebbe in definitiva considerata illegittima.
In sesto luogo, il ricorrente accusa il Tribunale di aver operato una serie di falsificazioni delle circostanze poste alla base della sua sentenza, in particolare di quelle attinenti all’obbligo del ricorrente di informare l’amministrazione quanto al suo luogo di residenza.
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Najwyższy (Polonia) il 26 giugno 2019 – W.Z.
(Causa C-487/19)
(2019/C 337/04)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: W.Z.
Con l’intervento di: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 [della Carta dei diritti fondamentali] e con l’articolo 267 [TFUE], debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata da una persona nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, violazione consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa, Polonia) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) riguardante la proposta della sua nomina alla funzione di giudice; la sospensione dell’esecuzione di tale delibera conformemente alla legge nazionale e la pendenza di un procedimento davanti al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa) al momento della notifica dell’atto di nomina.
7.10.2019 |
IT |
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C 337/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 26 giugno 2019 – Minister for Justice and Equality/JR
(Causa C-488/19)
(2019/C 337/05)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrente: Minister for Justice and Equality
Convenuto: JR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione quadro (1) si applichi alla situazione in cui la persona ricercata è stata dichiarata colpevole e condannata in uno Stato terzo ma, in forza di un trattato bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato emittente, la sentenza nello Stato terzo è stata riconosciuta nello Stato emittente ed eseguita secondo la normativa di quest’ultimo. |
2) |
Se, in caso di risposta affermativa, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia applicato, nella propria normativa nazionale, i motivi facoltativi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 4, punto 7), lettera b), della decisione quadro, in che modo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba pronunciarsi in merito a un reato asseritamente commesso nello Stato terzo, nel caso in cui le circostanze relative a tale reato mostrino che nello Stato emittente hanno avuto luogo atti preparatori. |
(1) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
7.10.2019 |
IT |
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C 337/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 26 giugno 2019 – Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie/RN
(Causa C-495/19)
(2019/C 337/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Parti
Attrice: Kancelaria Medius SA z siedzibą w Krakowie
Convenuto: RN
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni procedurali in forza delle quali il giudice può emettere una sentenza contumaciale basandosi unicamente sulle dichiarazioni fornite dall’attore nell’atto introduttivo, le quali, nel caso di mancata comparizione del convenuto-consumatore, che sia stato debitamente informato della data dell’udienza, e mancato espletamento da parte sua dell’attività difensiva, devono essere riconosciute dal giudice come corrispondenti al vero.
7.10.2019 |
IT |
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C 337/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Najwyższy (Polonia) il 3 luglio 2019 – M.F./J.M.
(Causa C-508/19)
(2019/C 337/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sad Najwyższy
Parti
Ricorrente: M.F.
Resistente: J.M.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 267, terzo comma, TFUE debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro possa decidere, in un procedimento volto all’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio, che una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice presso tale organo, emesso in base a disposizioni, o in un procedimento, che violano il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non è un giudice, quando l’esame di tali questioni da parte dell’organo giurisdizionale prima della consegna dell’atto è stato impedito intenzionalmente. |
2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato nel caso di consegna di un atto di nomina alla funzione di giudice dopo la presentazione, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione del diritto dell’Unione, quando dalla relativa risposta dipende la decisione sulla conformità al diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali, la cui applicazione ha reso possibile la consegna dell’atto. |
3) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva viene violato per omessa garanzia del diritto di adire un giudice, nel caso di consegna dell’atto di nomina alla funzione di giudice di un organo giudiziario dello Stato membro in esito a una procedura di nomina condotta con gravi violazioni delle norme di tale Stato in materia di nomina dei giudici. |
4) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione da parte del legislatore nazionale, all’interno dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, di un organismo che non è un organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. |
5) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che sull’esistenza del rapporto di servizio e sullo status di giudice di una persona, alla quale è stato consegnato l’atto di nomina alla funzione di giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza dello Stato membro, non possa decidere un organismo dello stesso organo, pur competente in forza del diritto nazionale, nel quale la suddetta persona è stata chiamata a svolgere la funzione di giudice, composto esclusivamente dalle persone i cui atti di nomina presentano i vizi esposti nelle questioni dalla seconda alla quarta, e che per tali ragioni non può ritenersi un organo giurisdizionale ai sensi del diritto dell’Unione, ma dovrebbe decidere un altro organismo di tale organo, che rispetti i requisiti previsti dal diritto dell’Unione per essere ritenuto un organo giurisdizionale. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 9 luglio 2019 – Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie/Ryanair DAC w Dublinie (Irlanda)
(Causa C-519/19)
(2019/C 337/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Ricorrente: Passenger Rights SA
Resistente: Ryanair DAC w Dublinie (Irlanda)
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) - nell’ambito della valutazione circa la validità di una clausola attributiva di competenza - debbano essere interpretati nel senso che la mancata pattuizione individuale delle condizioni contrattuali, e le clausole contrattuali abusive derivanti dall’accordo attributivo di competenza, possano essere invocati anche dall’acquirente finale di un credito acquisito per cessione da un consumatore, il quale acquirente, tuttavia, non abbia esso stesso lo status di consumatore.
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo) il 25 luglio 2019 – Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR
(Causa C-566/19)
(2019/C 337/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel
Parti
Ricorrente: Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg
Convenuto: JR
Questioni pregiudiziali
Se il pubblico ministero francese presso il giudice istruttore o del dibattimento, competente in Francia, ai sensi del diritto di tale Stato, per l’emissione di un mandato d’arresto europeo, possa essere considerato un’autorità giudiziaria emittente, nel senso autonomo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 (1), nel caso in cui, essendo tenuto a controllare il rispetto delle condizioni necessarie per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e ad esaminare la proporzionalità di quest’ultima alla luce delle circostanze del fascicolo penale, esso sia al tempo stesso l’autorità incaricata dell’esercizio dell’azione penale nel medesimo procedimento.
(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).
Tribunale
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/9 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2019 – Sharif/Consiglio
(Causa T-540/19)
(2019/C 337/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alla totalità delle spese di giudizio, incluse quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti. Il ricorrente ritiene che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nel giustificare le misure adottate nei suoi confronti con la motivazione che egli sarebbe asseritamente un «imprenditore di spicco che opera in Siria» ai sensi degli articoli 27, paragrafo 2, lettera a), e 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255/PESC. Egli contesta la suddetta qualificazione di «imprenditore di spicco» e la presunzione relativa di associazione con il regime siriano che risulta dagli atti impugnati. Il ricorrente sostiene di non avere alcun legame con il regime siriano. Inoltre, conformemente agli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, il ricorrente confuta la presunzione relativa prevista dagli articoli 27, paragrafo 2, lettera a), e 28, paragrafo 2, lettera a), della medesima decisione dimostrando spontaneamente che egli, in primo luogo, non è o non è più associato al regime siriano, in secondo luogo, non esercita un’influenza su di esso e, in terzo luogo, non costituisce un concreto rischio di elusione delle misure restrittive adottate dal Consiglio in considerazione della situazione in Siria. Secondo il ricorrente, non tenendo conto della confutazione di tale presunzione, il Consiglio continua a incorrere in un errore manifesto di valutazione dei fatti. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale. Il ricorrente ritiene che, con le sanzioni adottate, il Consiglio abbia inevitabilmente pregiudicato il suo diritto di proprietà nonché il suo diritto di esercitare la propria attività professionale, e ciò in violazione del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Secondo il ricorrente, non gli si può impedire di godere pacificamente dei suoi beni e della sua libertà economica, il che costituisce la ragione per la quale le misure impugnate devono essere annullate nella parte in cui lo riguardano. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/10 |
Ricorso proposto il 1o agosto 2019 – Shindler e a./Consiglio
(Causa T-541/19)
(2019/C 337/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia), e altri cinque ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il rifiuto implicito del Consiglio dell'Unione, del 3 luglio 2019, di riconoscere una carenza con riferimento al silenzio in merito alla richiesta del 3 maggio 2019 di rinviare le elezioni europee di fine maggio 2019; |
— |
dichiarare che il Consiglio dell'Unione si è astenuto illegittimamente dal rinviare le elezioni europee e quindi dal modificare le date previste nella decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, al fine di consentire ai ricorrenti britannici di poter partecipare attivamente allo scrutinio delle elezioni europee del 2019, essenziale in particolare per la ratifica di un eventuale accordo di uscita tra l'Unione europea e il Regno Unito; |
Pertanto,
— |
prendere atto della carenza stessa; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione a versare a ciascuno dei ricorrenti la somma di EUR 1 500 a titolo di spese legali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di voto dei ricorrenti alle elezioni europee, tutelato dal diritto dell'Unione. Nell'ambito di tale motivo, i ricorrenti fanno valere in particolare:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla triplice privazione del diritto di voto alle elezioni europee a causa dell'astensione illegittima del Consiglio. Nel presente motivo, i ricorrenti affermano in particolare che:
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità del rifiuto del Consiglio dell'Unione di constatare una carenza e di rinviare le elezioni europee. Questo rifiuto si basa sulla decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio il 2017 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (documento XT 21016/17), ivi compreso l'allegato alla decisione stessa che fissa le direttive per il negoziato dell’accordo (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2), che i ricorrenti considerano illegittimo. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/11 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2019 – FV/Consiglio
(Causa T-542/19)
(2019/C 337/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile e fondato il suo ricorso, e pertanto: |
— |
annullare la decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il 6 maggio dal sig. [X] «Senior Legal Counsellor» presso il Consiglio e adottata dal sig. [Y] in qualità di AIPN, ai sensi della quale «1. la ricorrente, nata il 25 marzo 1956 [riservato] (1), grado AST 7, è collocata in congedo nell'interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto e ha il diritto alle prestazioni economiche previste in tale articolo. 2. La presente decisione ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2015»; |
— |
condannare il Consiglio a versare un risarcimento per danni materiali e per il pregiudizio alla carriera della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 151 101,72; |
— |
condannare il Consiglio a versare un risarcimento per il danno morale e il danno alla reputazione della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 70 000; |
— |
in ogni caso, condannare il convenuto a sopportare tutte le spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e dei principi fondamentali e generali del diritto dell'Unione, compresi, in particolare, il rispetto della legittima aspettativa e del legittimo affidamento, i principi di buona amministrazione, di buona fede e di certezza del diritto, nonché il rispetto del principio di proporzionalità. A tal proposito, la ricorrente sostiene che l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») non ha manifestamente svolto una corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni e dei principi di cui sopra, non avendo adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea il 14 dicembre 2018, FV/Consiglio (T - 750/16, EU: T: 2018: 972). Essa ritiene inoltre che quest'ultimo abbia violato il principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione non sproporzionata, vale a dire necessaria al raggiungimento degli obiettivi, il che impone che il contenuto e la forma della decisione si pongano in relazione allo scopo perseguito. Infine, la ricorrente lamenta una violazione del suo legittimo affidamento quanto alla circostanza che l'AIPN esegua correttamente e diligentemente la citata sentenza T-750/16, non solo con una corretta applicazione dell'articolo 266 TFUE, ma anche senza effetto retroattivo. |
2. |
Secondo motivo, vertente, da un lato, sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i requisiti di cui all'articolo 42 quater dello Statuto e della comunicazione al personale 71/15 del 23 ottobre 2015, il che implicherebbe una violazione del principio che impone all'amministrazione di assumere una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione, in fatto o in diritto, e, d’altro lato, su uno sviamento di procedura. A tale proposito, la ricorrente sostiene che, nell'adottare la decisione impugnata in tali circostanze, l'AIPN non ha chiaramente dato una corretta applicazione e interpretazione delle summenzionate disposizioni statutarie e della comunicazione al personale, fondando la propria decisione su motivi inesatti sia in fatto che in diritto. Essa ritiene che il Consiglio non abbia giustificato l'interesse del servizio che ha inteso far valere applicando l'articolo 42 quater alla ricorrente, né abbia individuato le esigenze organizzative reali che richiederebbero la presunta acquisizione di nuove competenze che quest'ultima non sarebbe in grado di acquisire, oltre al fatto che l’AIPN avrebbe manifestamente sostituito l’articolo 42 quater a un procedimento disciplinare. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza. A tale proposito, la ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata in tali circostanze, l'AIPN non ha rispettato l'equilibrio che impone all'istituzione di prendere in considerazione tutti i fattori che possono determinare la sua decisione, e di tener conto sia dell'interesse del servizio che di quello del funzionario interessato. |
(1) Dati riservati occultati.
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/12 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2019 – Romania/Commissione
(Causa T-543/19)
(2019/C 337/13)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canțăr, M. Chicu, A. Rotăreanu ed E. Gane, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione C(2019)4027 final del 23 maggio 2019, nel modo seguente:
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Il primo motivo, vertente sull’esercizio inappropriato della competenza della Commissione di calcolare l’importo imputabile ai fondi e sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
|
2. |
Il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo paragrafo, TFUE e del principio di buona amministrazione
|
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/14 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2019 – Riginos Emporiki kai Mesitiki/EUIPO – Honda Motor (ONDA 1962)
(Causa T-548/19)
(2019/C 337/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Riginos Emporiki kai Mesitiki AE (Glyfada, Grecia) (rappresentante: V. Oikonomidis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Honda Motor Co. Ltd (Tokyo, Giappone)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo nei colori bianco, nero e blu ONDA 1962 – Domanda di registrazione n. 15 419 559
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 maggio 2019 nel procedimento R 2384/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata, così da accogliere l’impugnazione e respingere l’opposizione nella sua totalità; |
— |
condannare il convenuto a farsi carico delle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al presente procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/15 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2019 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commissione
(Causa T-549/19)
(2019/C 337/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (Wedel, Germania) (rappresentante: P. von Czettritz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro l’articolo 5 della decisione di esecuzione C(2019) 4858 (final) della Commissione, del 20 giugno 2019, che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trecondi – Treosulfan» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo: la decisione impugnata sarebbe viziata da un manifesto errore di diritto, in quanto, nell’interpretazione del termine «metodi soddisfacenti» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 (2), in violazione di tale disposizione, sarebbero stati richiesti dati sul medicinale Trecondi in relazione ad usi non autorizzati di melfalan e di ciclofosfamide. |
2. |
Secondo motivo: ciò rappresenterebbe inoltre uno sviamento di potere, poiché la presa in considerazione di usi non autorizzati violerebbe la relativa «Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani», del 18 novembre 2016 (2016/C 424/03) (3). |
3. |
Terzo motivo: la decisione impugnata violerebbe inoltre il principio della parità di trattamento nonché il principio della tutela del legittimo affidamento in quanto manifestazione dello sviamento di potere, poiché la Commissione, nel valutare i metodi soddisfacenti esistenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000, non si sarebbe più basata durante il procedimento in corso, come parametro di riferimento, sulla terapia di condizionamento precedente ad un trapianto di cellule staminali, bensì sul trattamento del trapianto di cellule staminali in sé. |
4. |
Quarto motivo: sussisterebbe, inoltre, un manifesto sviamento di potere, essendo stato commesso un errore di diritto nella valutazione dell’esistenza di «effetti benefici significativi» del medicinale Trecondi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000, poiché nella valutazione non si sarebbe tenuto conto di tutti i dati, bensì dati clinici ottenuti sulla base di confronti indiretti non sarebbero stati inclusi nella valutazione in quanto metodologicamente non validi. |
5. |
Quinto motivo: la decisione impugnata, infine, violerebbe il principio della parità di trattamento in quanto manifestazione specifica dello sviamento di potere, non essendo stati accettati, da un punto di vista metodologico, dati comparativi indiretti, sebbene, in passato, dati del genere, basati su metodologie comparabili, fossero stati accettati in casi analoghi. |
(1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani (2016/C 424/03) (GU 2016, C 424, pag. 3).
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/16 |
Ricorso proposto il 1 agosto 2019 – Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO - Chiesi Farmaceutici (NOSTER)
(Causa T-550/19)
(2019/C 337/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nitto Pharmaceutical Industries Ltd (Kyoto, Giappone) (rappresentante: P. Voutilainen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo NOSTER – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 332 950
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 maggio 2019 nel procedimento R 2279/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/17 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2019 – Perfect Bar - EUIPO (PERFECT BAR)
(Causa T-553/19)
(2019/C 337/17)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, R. Seoane Lacayo e E. Cebollero González, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PERFECT BAR – Domanda di registrazione n. 15 374 085
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 nel procedimento R 371/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/18 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Klein/Commissione
(Causa T-562/19)
(2019/C 337/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (rappresentante: H.-J. Ahlt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la Commissione europea è incorsa in una violazione del Trattato essendo rimasta inattiva nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato dalla Germania il 7 gennaio 1998 relativamente al dispositivo medico con marchio CE «Inalatore Broncho-Air» e non avendo assunto alcuna decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 93/42/CEE (1). |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE, poiché dall’introduzione del procedimento di clausola di salvaguardia relativa al dispositivo medico con marchio CE «Inalatore Broncho-Air», il 7 gennaio 1998, essa non ha assunto alcuna decisione e non avrebbe avuto alcun margine discrezionale in tal senso. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea, a causa della sua carenza (inazione), viola l'articolo 34 TFUE e il diritto alla libera circolazione delle merci per il dispositivo medico «Inalatore Broncho-Air». |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») negando al ricorrente l'accesso al riesame della decisione nonché l'esercizio dei suoi diritti della difesa dinanzi al giudice stabilito dalla legge o dinanzi alla Corte di giustizia. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell'articolo 41 della Carta, in quanto sinora non è intervenuta nessuna audizione del soggetto interessato dall'ordinanza di divieto nazionale né alcuna decisione entro un termine ragionevole, nonostante le disposizioni del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, omettendo di assumere una decisione, la Commissione europea viola il diritto di proprietà del ricorrente sancito dall’articolo 17 della Carta, in quanto quest’ultimo non può beneficiare della libera circolazione delle merci per il suo prodotto «Inalatore Broncho-Air». |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l'inerzia della Commissione europea continua a rappresentare una violazione dell'articolo 20 della Carta, ossia del principio di uguaglianza dinanzi alla legge, poiché in casi analoghi essa ha assunto una decisione. Del pari, ciò comporta una violazione del divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che, a causa della carenza di decisione della Commissione europea, al ricorrente sarebbe stato negato per oltre 20 anni il diritto di esercitare la sua professione, liberamente scelta, in qualità di inventore dell’«Inalatore Broncho-Air», il che rappresenterebbe una violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 15 della Carta. |
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1).
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/19 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)
(Causa T-563/19)
(2019/C 337/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. Gracia Albero, R. Seoane Lacayo e E. Cebollero González, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PERFECT Bar – Domanda di registrazione n. 15 376 064
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2019 nel procedimento R 372/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/19 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2019 – Lozano Arana e a./EUIPO - Coltejer (LIBERTADOR)
(Causa T-564/19)
(2019/C 337/20)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Antonio Lozano Arana (Cali, Colombia), Daniel Simon Benmaor (Marsiglia, Francia), Marion Esther Benmaor (Marsiglia), Valérie Brigitte Danielle Servant (Marrakech, Marocco) (rappresentante: M. Angelier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coltejer SA (Itagüí, Antioquia, Colombia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolari del marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «LIBERTADOR» – Marchio dell’Unione europea n. 9 067 414
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 giugno 2019 nel procedimento R 2482/2018-4
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivi invocati
— |
Violazione di fondamentali requisiti procedurali (diritto alla difesa, diritto di adire un giudice) |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/20 |
Ricorso proposto il 16 agosto 2019 – Tinnus Enterprises/EUIPO – Mystic Products Import & Export and Koopman International (Impianti per la distribuzione di fluidi)
(Causa T-547/19)
(2019/C 337/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Odle, avvocato e J. St Ville, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna), Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno controverso: Disegno comunitario n. 001431829-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2019 nel procedimento R 1002/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
riformare la decisione impugnata nel senso di: (i) accogliere il ricorso della ricorrente (ii) respingere integralmente le domande di dichiarazione di nullità ICD 102n92 e ICD 10689 delle richiedenti la dichiarazione di nullità del disegno comunitario registrato controverso; (iii) condannare le richiedenti la dichiarazione di nullità alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento; (iv) rinviare, in subordine, il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento affinché quest’ultima proceda all’esame di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e del considerando 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/21 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2019 – The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (articoli sportivi e per la ginnastica)
(Causa T-579/19)
(2019/C 337/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: J. Hellmann-Cordner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Disegno o modello controverso interessato: Domanda multipla di disegno o modello comunitario (articoli sportivi e per la ginnastica) – Domanda di registrazione n. 5807 179-0001-0012
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 573/2019-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione del convenuto del 16 gennaio 2019 nella misura in cui non è stata riconosciuta la priorità dei disegni o modelli comunitari n. 5807179-0001-0012; riconoscere la priorità rivendicata il 26 ottobre 2017 e procedere ad una rettifica della pubblicazione dei disegni o modelli comunitari indicando la priorità; |
— |
rimborsarle la tassa di ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
— |
in subordine, procedere ad un’udienza. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/22 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2019 – Novomatic/EUIPO - adp Gauselmann (Power Stars)
(Causa T-588/19)
(2019/C 337/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: M. Ringer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «Power Stars» – Marchio dell’Unione europea n. 8 435 695
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2019 nel procedimento R 2038/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso per quanto riguarda la decadenza dei prodotti coperti dalla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 435 695«Hardware, in particolare per casinò e sale per il gioco d'azzardo, per apparecchi automatici per il gioco d'azzardo, slot machine o apparecchi automatici per video-lotterie o giochi d'azzardo su Internet; giochi di casinò, apparecchi da gioco automatici e macchine da gioco, in particolare per uso commerciale all'interno di casinò e sale giochi, con o senza pagamento della vincita o giochi d'azzardo mediante Internet; slot-machine e/o apparecchi da gioco elettronici a denaro con o senza possibilità di vincita; apparecchi da gioco, apparecchi automatici e macchine per il gioco d'azzardo, slot machine, tutti questi apparecchi elettrici o elettronici funzionanti a monete, gettoni, banconote, biglietti o azionate da unità di memorizzazione elettroniche, magnetiche o biometriche, in particolare per l'uso professionale in casinò e sale per il gioco d'azzardo con o senza pagamento delle vincite; alloggiamenti per slot-machine, apparecchi per giochi d'azzardo, apparecchi da gioco automatici e macchine da gioco; apparecchi elettrici, elettronici o elettromeccanici per bingo, lotterie o giochi di video lottery e per ricevitorie di scommesse, connessi tra di loro o autonomi; macchine elettropneumatiche ed elettriche per estrazioni (macchine da gioco automatiche)» e modificarlo nel senso di respingere la domanda di annullamento delle altre parti e condannare l’altra parte a sostenere le spese dei procedimenti di ricorso e di annullamento. |
— |
in via subordinata: annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso per quanto riguarda la decadenza dei suddetti prodotti coperti dalla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 435 695, e rinviare il procedimento dinanzi all’EUIPO; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 337/23 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2019 – Gothe e Kunz/EUIPO – Aldi Einkauf (FAIR ZONE)
(Causa T-589/19)
(2019/C 337/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Oliver Gothe (Colonia, Germania), Martin Kunz (Londra, Regno Unito) (rappresentante: K. Kruse, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «FAIR ZONE» – Marchio dell’Unione europea n. 16 977 852
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 luglio 2019 nel procedimento R 2253/2018-4
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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respingere l’opposizione della Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |