ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
20 aprile 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 129/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Tribunale

2020/C 129/02

Causa T-874/19: Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

2

2020/C 129/03

Causa T-875/19: Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

3

2020/C 129/04

Causa T-72/20: Ricorso proposto il 5 febbraio 2020 — Satabank / BCE

3

2020/C 129/05

Causa T-77/20: Ricorso proposto il 10 febbraio 2020 — Ascenza Agro e Afrasa / Commissione

4

2020/C 129/06

Causa T-79/20: Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — AI / ECDC

6

2020/C 129/07

Causa T-95/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kazembe Musonda/Consiglio

7

2020/C 129/08

Causa T-97/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kande Mupompa/Consiglio

8

2020/C 129/09

Causa T-99/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear)

8

2020/C 129/10

Causa T-101/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

9

2020/C 129/11

Causa T-102/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kampete/Consiglio

10

2020/C 129/12

Causa T-103/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Mutondo/Consiglio

10

2020/C 129/13

Causa T-104/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ramazani Shadary/Consiglio

11

2020/C 129/14

Causa T-105/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ruhorimbere/Consiglio

11

2020/C 129/15

Causa T-106/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Amisi Kumba/Consiglio

12

2020/C 129/16

Causa T-107/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Boshab/Consiglio

13

2020/C 129/17

Causa T-108/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio

13

2020/C 129/18

Causa T-109/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Numbi/Consiglio

14

2020/C 129/19

Causa T-110/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kanyama/Consiglio

14

2020/C 129/20

Causa T-111/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione

15

2020/C 129/21

Causa T-113/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — BSEF / Commissione

16

2020/C 129/22

Causa T-114/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Alvargonzález Ramos/EUIPO — Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital)

17

2020/C 129/23

Causa T-115/20: Ricorso proposto il 20 Febbraio 2020 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

18

2020/C 129/24

Causa T-116/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione

19

2020/C 129/25

Causa T-117/20: Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — El Corte Inglés v EUIPO — MKR Design (Panthé)

20

2020/C 129/26

Causa T-118/20: Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — Voco/EUIPO (Forma di una confezione)

21

2020/C 129/27

Causa T-121/20: Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — IP / Commissione

21

2020/C 129/28

Causa T-122/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione

22

2020/C 129/29

Causa T-126/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione

23

2020/C 129/30

Causa T-128/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA)

24

2020/C 129/31

Causa T-129/20: Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (collibra)

25

2020/C 129/32

Causa T-138/20: Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione

26

2020/C 129/33

Causa T-143/20: Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione

27


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 129/01)

Ultima pubblicazione

GU C 114 del 6.4.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 103 del 30.3.2020

GU C 95 del 23.3.2020

GU C 87 del 16.3.2020

GU C 77 del 9.3.2020

GU C 68 del 2.3.2020

GU C 61 del 24.2.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Tribunale

20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/2


Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

(Causa T-874/19)

(2020/C 129/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Impera GmbH (Steinhaus, Austria) (rappresentante: C. Straberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Flaming Forties — Domanda di registrazione n. 16 729 154

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 nel procedimento R 2304/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere integralmente la domanda di marchio dell’Unione europea della ricorrente n. 16 729 154 o, in subordine, rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare la controinteressata dinanzi all’EUIPO, in caso di intervento, alle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare l’EUIPO, se la controinteressata dinanzi all’EUIPO non sarà condannata in tal senso, alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/3


Ricorso proposto il 23 dicembre 2019 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

(Causa T-875/19)

(2020/C 129/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Impera GmbH (Steinhaus, Austria) (rappresentante: C. Straberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Flaming Forties — Domanda di registrazione n. 16 761 769

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 nel procedimento R 2321/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere integralmente la domanda di marchio dell’Unione europea della ricorrente n. 16 761 769 o, in subordine, rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare la controinteressata dinanzi all’EUIPO, in caso di intervento, alle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare l’EUIPO, se la controinteressata dinanzi all’EUIPO non sarà condannata in tal senso, alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/3


Ricorso proposto il 5 febbraio 2020 — Satabank / BCE

(Causa T-72/20)

(2020/C 129/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Satabank plc (St. Julians, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 26 novembre 2019 tramite la quale quest’ultima ha negato l’accesso al suo fascicolo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha preso in considerazione il diritto basilare e sostanziale della ricorrente di accedere al suo fascicolo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE si basa su un’interpretazione indebitamente restrittiva dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (1).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della BCE ha violato il diritto della ricorrente a una decisione adeguatamente motivata.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di certezza del diritto.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio nemo auditur.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (GU 2014 L 141, pag. 1).


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/4


Ricorso proposto il 10 febbraio 2020 — Ascenza Agro e Afrasa / Commissione

(Causa T-77/20)

(2020/C 129/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ascenza Agro, S.A. (Setúbal, Portogallo) e Afrasa, S.A. (Paterna-Valencia, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e V. McElwee, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’atto impugnato (1); e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, poiché la convenuta non ha soddisfatto tutti i requisiti obbligatori stabiliti nel regolamento di esecuzione n. 844/2012 (2) della Commissione (articoli 12 e 13) e ha adottato l’atto impugnato sulla base di una valutazione del rischio incompleta. Ciò comporta che l’atto impugnato non è suffragato da basi scientifiche complete, come prescritto dalla normativa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza nei confronti della prima ricorrente, poiché in nessun momento, nel corso del processo di rinnovo, alla prima ricorrente sono pervenute indicazioni riguardo all’esistenza di preoccupazioni diverse da quelle che sono state oggetto di osservazioni durante il periodo di consultazione pubblica o che sono state evidenziate nella richiesta di informazioni supplementari dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto alla base dell’atto impugnato vi sono due dichiarazioni dell’EFSA, invece della normale relazione sulla revisione paritetica dell’EFSA, e in quanto la prima ricorrente non è stata in grado di presentare osservazioni scientifiche per poter fugare le preoccupazioni della convenuta.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di precauzione: l’atto impugnato si fonda sul principio di precauzione, il quale, nel caso della sostanza clorpirifos metile, è stato illegittimamente applicato, considerato che la prima ricorrente aveva presentato un insieme d’informazioni pertinenti che, una volta analizzate, avevano evidenziato risultati negativi, tali da soddisfare i requisiti del principio di precauzione. Il principio di precauzione, inoltre, può essere applicato soltanto una volta che la valutazione del rischio sia stata condotta e conclusa. Nel caso di specie, al contrario, la valutazione del rischio non è stata portata a termine e a fondamento delle conclusioni della valutazione del rischio è stato posto il principio di precauzione medesimo.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto, ai fini dell’adozione dell’atto impugnato, la convenuta ha tenuto conto di un fattore non pertinente. L’atto stesso è stato adottato in base alla procedura prevista dal comitato di regolamentazione, che prevede un voto a maggioranza qualificata in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. In vista dell’imminente uscita del Regno Unito dalla UE («Brexit»), il rappresentante del Regno Unito non ha partecipato alla riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del 6 dicembre 2019, conferendo invece una delega di voto alla Finlandia. Il rappresentante del Regno Unito non ha partecipato in quanto il governo britannico aveva annunciato, alla fine del mese di agosto 2019, l’introduzione di una nuova politica in merito alla partecipazione del paese alle riunioni dei comitati scientifici dell’Unione europea. Il fatto che la Finlandia, e per estensione la convenuta, abbia tenuto conto della politica motivata dalla Brexit comporta che nell’adottare l’atto impugnato è stato preso in considerazione un fattore non pertinente.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione: la convenuta e l’EFSA hanno ritenuto che il clorpirifos metile potesse essere fonte di preoccupazioni per la salute e, per tale motivo, hanno convocato una riunione tra esperti, al termine della quale allo Stato membro relatore è stato chiesto di effettuare un’ulteriore analisi della letteratura scientifica al fine di confermare la fondatezza di tali preoccupazioni. La ricerca in questione ha indotto a prendere una decisione sulla base di studi non conformi e senza offrire alla prima ricorrente la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la conclusione in merito alla genotossicità non è sostenibile in punto di diritto: la convenuta è giunta alla conclusione che il clorpirifos metile ha evidenziato una potenziale genotossicità in base a una illegittima ed errata applicazione del metodo del read-across e dell’approccio basato sul peso dell’evidenza.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la conclusione in merito alla neurotossicità nella fase di sviluppo non è sostenibile in punto di diritto: la convenuta ha individuato preoccupazioni legate alla neurotossicità nella fase di sviluppo del clorpirifos metile applicando il metodo del read-across, partendo dal clorpirifos etile e dagli organofosfati per arrivare al clorpirifos metile, senza fornire alcuna indicazione in merito alle modalità e alle ragioni per cui detto metodo sia da ritenersi adeguato sotto il profilo scientifico e giuridico.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione delle regole di classificazione come tossico per la riproduzione, categoria 1B: la convenuta, nell’indicare che sarebbe opportuno classificare il clorpirifos metile come tossico per la riproduzione di categoria 1B, ha violato le norme previste dal regolamento (CE) 1272/2008 (3). Detto parere era infatti basato sull’applicazione illegittima e non comprovata del metodo del read-across.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2020, L 7, pag. 11).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012, L 252, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008 L 353, pag. 1).


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/6


Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — AI / ECDC

(Causa T-79/20)

(2020/C 129/06)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 5 aprile 2019 recante rigetto della sua domanda di assistenza del 10 aprile 2018;

annullare, ove necessario, la decisione del 4 novembre 2019 che ha respinto il suo reclamo del 5 luglio 2019;

condannare a un risarcimento pecuniario che può essere stimato, ex aequo et bono, nella somma di EUR 75 000;

condannare al rimborso delle spese legali da esso sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/7


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kazembe Musonda/Consiglio

(Causa T-95/20)

(2020/C 129/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, inclusa la violazione dell’obbligo di motivazione che consente di giustificare le misure e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, nonché la violazione del diritto di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti dell’uomo nella Repubblica democratica del Congo.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto alla vita privata, della presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, riguardante l’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30), e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1). Al riguardo, il ricorrente sostiene che il criterio giuridico definito in tali articoli, su cui si basa l’inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, viola il principio di prevedibilità degli atti dell’Unione e il principio di proporzionalità, in quanto conferisce al Consiglio un potere discrezionale arbitrario.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/8


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-97/20)

(2020/C 129/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasha, Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/8


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear)

(Causa T-99/20)

(2020/C 129/09)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Golvabia Innovation (Anderstorp, Svezia) (rappresentante: D.Thorbjörnsson, advokaten)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea denominativo «MaxWear» — Domanda di registrazione n. 17 953 494

Decisione impugnata: Decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2019 nel procedimento R 888/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

concedere la registrazione del marchio «MaxWear» per i prodotti richiesti;

con condanna dell’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 1001/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/9


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

(Causa T-101/20)

(2020/C 129/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/10


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kampete/Consiglio

(Causa T-102/20)

(2020/C 129/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/10


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Mutondo/Consiglio

(Causa T-103/20)

(2020/C 129/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/11


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-104/20)

(2020/C 129/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/11


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-105/20)

(2020/C 129/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/12


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-106/20)

(2020/C 129/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/13


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Boshab/Consiglio

(Causa T-107/20)

(2020/C 129/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/13


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio

(Causa T-108/20)

(2020/C 129/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/14


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Numbi/Consiglio

(Causa T-109/20)

(2020/C 129/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/14


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-110/20)

(2020/C 129/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

constatare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono, in sostanza, identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-95/20, Kazembe Musonda/Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/15


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione

(Causa T-111/20)

(2020/C 129/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, (Medan, Indonesia) PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Utara, Indonesia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (1), per la parte in cui si applica alle ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nei presenti procedimenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i), dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), e sul manifesto errore di valutazione nel considerare che i pagamenti ricevuti dall’Oil Palm Plantation Fund costituissero una sovvenzione compensabile e nell’omesso adeguamento del beneficio asseritamente ottenuto dalle ricorrenti per gli sconti, come anche per i costi di trasporto e di credito sostenuti per beneficiare delle presunte sovvenzioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), iv), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, lettera d), e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, e sul manifesto errore di valutazione nel constatare l’esistenza di un sostegno statale alla fornitura di olio di palma grezzo per una remunerazione inferiore a quella adeguata.

3.

Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla convenuta e sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, nel constatare che l’industria dell’Unione è minacciata da pregiudizio materiale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base e sul manifesto errore di valutazione commesso nel constatare che le importazioni dall’Indonesia rischiavano di causare pregiudizio all’industria dell’Unione, e nell’ignorare l’impatto delle importazioni dall’Argentina.


(1)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/16


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — BSEF / Commissione

(Causa T-113/20)

(2020/C 129/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, nella parte in cui vieta i ritardanti di fiamma alogenati;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare il regolamento impugnato, ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), i), della direttiva «ecodesign» (1), ha agito ultra vires e oltrepassato i limiti della propria competenza, impedendo l’effetto utile di altre misure dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione, dei diritti della difesa della ricorrente, avendo vietato l’uso dei ritardanti di fiamma alogenati nei display elettronici mediante il regolamento impugnato.

3.

Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione e sull’omessa considerazione di tutte le informazioni, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «ecodesign», nonché sull’inadempimento dell’obbligo ad essa incombente di valutare adeguatamente l’impatto del divieto di uso dei ritardanti di fiamma alogenati nel regolamento impugnato.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato viola il principio della certezza del diritto per il fatto che la ricorrente è stata posta in una posizione inaccettabile d’insicurezza giuridica.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione operata mediante il regolamento impugnato del principio di proporzionalità in quanto il divieto di uso dei ritardanti di fiamma alogenati eccede i limiti di quanto è appropriato, non è necessario per il perseguimento degli obiettivi preposti e non è la misura meno onerosa alla quale avrebbe potuto fare ricorso la Commissione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione operata mediante il regolamento impugnato del principio di parità di trattamento in quanto il divieto di uso dei ritardanti di fiamma alogenati è discriminatorio rispetto ad altre categorie di prodotti e relativamente ad altre sostanze.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare il regolamento impugnato, ha violato l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva «ecodesign» e l’articolo 5a, paragrafi 1-4, e gli articoli 7 e 8 della decisione 199/468/CE (2) ed ha agito ultra vires.


(1)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(2)  Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23).


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/17


Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Alvargonzález Ramos/EUIPO — Ursus-3 Capital, A.V. (URSUS Kapital)

(Causa T-114/20)

(2020/C 129/22)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Pablo Erik Alvargonzález Ramos (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, abogada)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ursus-3 Capital, A.V., SA (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: il ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: il marchio figurativo URSUS Kapital — Marchio dell’Unione europea n. 5 641 303

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 10 dicembre 2019, nel procedimento R 711/2019-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

pronunciare una sentenza con la quale è modificata la decisione impugnata, è respinta la domanda di dichiarazione di nullità per assenza di uso presentata contro il marchio dell’Unione europea registrato n. 5 641 303 URSUS Kapital (figurativo), in relazione ai servizi di «affari finanziari» di cui alla classe 36, ed è dichiarato che il marchio n. 5 641 303 è stato effettivamente utilizzato per gli «affari finanziari»;

in subordine, pronunciare una sentenza con la quale, modificando la decisione impugnata, è respinta la respinta la domanda di dichiarazione di nullità per assenza di uso presentata contro il marchio dell’Unione europea registrato n. 5 641 303 URSUS Kapital (figurativo), in relazione ai servizi di «affari finanziari» di cui alla classe 36, ed è dichiarato che il marchio n. 5 641 303 è stato effettivamente utilizzato per, almeno, gli «affari finanziari, ossia servizi d’investimento, investimento di fondi, analisi di investimenti, gestione e amministrazione di investimenti, attività di consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento in beni immobili»;

in subordine, annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

La violazione degli articoli 18 e 58 del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/18


Ricorso proposto il 20 Febbraio 2020 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

(Causa T-115/20)

(2020/C 129/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio) Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, G. Boye, e S. Bekaert, avvocati e B.Emmerson, QC)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Presidente del Parlamento europeo, così come riportata nella sua lettera del 10 dicembre 2019, di non comunicare al Parlamento e deferire alla commissione competente la richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti, presentata per loro conto da Diana Riba i Giner in data 10 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 7 paragrafi 1 e 2 e dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che la decisione del Presidente del Parlamento europeo di non comunicare al Parlamento la richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti e deferirla alla commissione competente ha violato l’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo, in combinato disposto con l’articolo 343 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli articoli 9 e 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (1), gli articoli 6, 39 paragrafo 2, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 2 paragrafo 1 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (2) e l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento del Parlamento europeo.


(1)  GU 2012 C 326, p. 266.

(2)  Decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom), GU 2005, L 262, p.1.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/19


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione

(Causa T-116/20)

(2020/C 129/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italia), Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Roma, Italia), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italia) (rappresentanti: E. Scoccini e G. Scoccini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, limitatamente a: — allegato IV — Parti: A (sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto);

dichiarare l’invalidità del Reg. UE 2016/2031 relativamente all’art 36, all’allegato I sez 4 punto 3, e all’art. 37 par. 2.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che reca condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU 2019, L 319, pag. 1), limitatamente a: — allegato IV — Parti: A sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 36, lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2016/2031, del principio di proporzionalità, nonché sull’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione

Si fa valere a questo riguardo che la soglia della presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantene rilevanti per l’Unione (ORNQ) sulle piante da impianto autoctone pari allo 0 %, stabilita dalla Commissione nell’allegato IV al Reg. UE 2019/2072 è stata fissata senza l’opportuna verifica, richiesta dall’art 36, lettere e) e f) del Reg. UE 2016/2031, che la presenza degli ORNQ abbia un impatto economico insostenibile ed esistano misure realizzabili per impedirne la presenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato internazionale FAO sulle risorse vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione (ITPGRFA)

Si fa valere a questo riguardo che l’introduzione della soglia zero per gli ORNQ presenti sulle risorse vegetali autoctone configura una violazione dell’art. 9 del Trattato internazionale FAO sulle risorse vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione (ITPGRFA), sottoscritto dalla UE e dai singoli Paesi dell’Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 (GU 2018, L 150, pag. 1)

Si fa valere a questo riguardo che il processo di selezione e uniformazione delle varietà vegetali che deriverebbe dall’applicazione delle soglie per gli ORNQ viola espressamente le previsioni recate dal Reg. (UE) 2018/848.

4.

Quarto motivo, vertente sull’incompatibilità con la politica agricola dell’Unione europea

Si fa valere a questo riguardo che l’introduzione di soglie per gli ORNQ contrasta con la politica agricola dell’Unione europea ed in particolare con:

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7);

Regolamento (UE) n. 1151/12 del 21/11/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari (GU 2012, L 343, p. 1);

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487);

Art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’1 marzo integrativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale (GU 2014, L 227, pag. 1).


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/20


Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — El Corte Inglés v EUIPO — MKR Design (Panthé)

(Causa T-117/20)

(2020/C 129/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MKR Design Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «Panthé» — Domanda di registrazione n. 16 366 461

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 dicembre 2019 nel procedimento R 378/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’opponente o le opponenti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/21


Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — Voco/EUIPO (Forma di una confezione)

(Causa T-118/20)

(2020/C 129/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Voco GmbH (Cuxhaven, Germania) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una confezione) — Domanda di registrazione n. 17 959 421

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2019, nel procedimento R 978/2019- 5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/21


Ricorso proposto il 21 febbraio 2020 — IP / Commissione

(Causa T-121/20)

(2020/C 129/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IP (rappresentanti: L.Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e, pertanto,

annullare le decisioni impugnate;

condannare la convenuta al totale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione della Commissione del 21 agosto 2019 che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della risoluzione del contratto di lavoro senza preavviso, il ricorrente deduce tre motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente sottolinea a tal proposito, in particolare, di non aver ricevuto un trattamento equo dalla Commissione, la quale non ha rispettato l’obbligo di diligenza ed il dovere di sollecitudine cui è vincolata. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto informarsi sugli esiti del procedimento penale, terminato con un’archiviazione, e trasmetterli alla commissione disciplinare affinché la stessa ne tenesse conto nella sua decisione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’irregolarità degli atti preparatori della decisione impugnata e sui manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso. Il ricorrente ritiene in particolare che l’irregolarità dei due atti preparatori della decisione impugnata implichi l’irregolarità di quest’ultima.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato X dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto, da un lato, non sono state esaminate tutte le circostanze proprie del fascicolo del ricorrente, e, dall’altro, i criteri adottati per determinare la sanzione sono stati oggetto di una valutazione errata o di una ponderazione non proporzionata.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/22


Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Sciessent / Commissione

(Causa T-122/20)

(2020/C 129/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: K. Van Maldegem e P. Sellar, avvocati, e V. Mc Elwee, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione, del 26 novembre 2019, che non approva la zeloite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 (1);

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all’applicazione dei trattati e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 (2).

La convenuta, basandosi sui pareri del comitato sui biocidi (BPC) sull’approvazione del principio attivo zeloite di argento per i tipi di prodotto 2 e 7, è giunta alla conclusione per la quale tale principio attivo non poteva essere approvato in quanto non era stata dimostrata una sufficiente efficacia. Secondo la ricorrente, tuttavia, la valutazione dell’efficacia è stata erroneamente effettuata in relazione al prodotto in cui è utilizzata la zeloite di argento. L’efficacia di questo principio attivo, la zeloite di argento, è stata dimostrata dalla ricorrente nel rispetto del diritto applicabile. La convenuta, nella sua valutazione e nelle sue conclusioni relative all’efficacia del principio attivo, ha interpretato e applicato erroneamente la disciplina rilevante in materia.

2.

Secondo motivo, vertente sull’incompetenza — violazione dell’articolo 290 TFUE e degli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

La ragione della mancata approvazione della zeloite di argento nell’atto impugnato è la presunta insufficiente efficacia dell’articolo trattato in cui essa è usata. La ricorrente ritiene tuttavia che i soli criteri che la convenuta potrebbe legittimamente prendere in considerazione siano quelli elencati agli articoli 4 e 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. Tali criteri non includono l’efficacia dell’articolo trattato, la cui valutazione viene invece lasciata alla secondaria e successiva fase di approvazione del biocida, a livello di Stato membro. Alla luce del fatto che proprio tale valutazione è stata effettuata dalla convenuta al fine di giustificare la mancata approvazione della zeloite di argento, spingendosi così ben oltre ciò che è delegata a fare ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, la stessa ha violato l’articolo 290 dei trattati e gli articoli 4 e 19 del detto regolamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativa all’applicazione dei trattati — principio di non discriminazione.

Il principio attivo della ricorrente è stato trattato in maniera diversa rispetto ad altri principi attivi usati per gli stessi tipi di prodotto 2 e 7, senza che la convenuta giustificasse oggettivamente il motivo per cui la zeloite di argento dovrebbe essere trattata diversamente dagli altri principi attivi, tutti soggetti alle stesse norme di valutazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 (e della direttiva 98/8/CE (3)) per gli stessi tipi di prodotto.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica relativo all’applicazione dei trattati — principio della certezza del diritto.

La convenuta ha pubblicato una lettera aperta al presidente del comitato sui biocidi (BPC), al fine di definire chiaramente come la normativa sulla valutazione dell’efficacia e sugli articoli trattati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 dovesse essere interpretata e applicata. Sebbene la normativa fosse chiara, la lettera ha riconfermato che richiedere la dimostrazione dei benefici dei prodotti trattati esula dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012. La ricorrente ha fatto affidamento sul contenuto di tale lettera, che confermava la chiarezza della normativa, e ha riposto legittime aspettative nell’approvazione del principio attivo. Di conseguenza, l’atto impugnato risulta aver violato i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.


(1)  GU 2019, L 306, p.42

(2)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, p. 1)

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998 L 123, pag. 1).


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/23


Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Autoridad Portuaria de Bilbao / Commissione

(Causa T-126/20)

(2020/C 129/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autoridad Portuaria de Bilbao (Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e X. Codina García-Andrade, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare la nullità della decisione impugnata;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si propone avverso la decisione della Commissione europea dell’8 gennaio 2019 [C (2018) 8676 final], relativa alla tassazione dei porti in Spagna, nonché contro le decisioni della Commissione europea C (2019) 1765 final, del 7 marzo 2019, e C (2019) 8068 final, del 15 novembre 2019 (le «decisioni impugnate»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esenzione fiscale non costituisce un vantaggio.

A sostegno del primo motivo, si sostiene che le misure di esenzione fiscale oggetto delle decisioni impugnate non costituiscono un vantaggio economico, mentre la soppressione di tale esenzione impone un onere economico a carico dell’Autoridad Portuaria (autorità portuaria), poiché questa continua a essere tenuta a finanziare investimenti di interesse generale con le proprie risorse.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in relazione all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la Commissione, nell’analizzare la sussistenza di un vantaggio, non ha eseguito un’analisi completa dei dati disponibili.

A sostegno del secondo motivo, si sostiene che la Commissione europea, nel valutare se le misure di esenzione oggetto delle decisioni impugnate comportassero un vantaggio, non ha effettuato un’analisi completa dei dati forniti durante il procedimento dall’Autoritad Portuaria (autorità portuaria).

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esenzione fiscale non falsa né minaccia di falsare la concorrenza e non incide sugli scambi tra Stati membri.

A sostegno del terzo motivo, si sostiene che le misure di esenzione oggetto delle decisioni impugnate non migliorano la posizione concorrenziale delle autorità portuali e, pertanto, non è possibile che [l’esenzione] incida sugli scambi tra Stati membri. Per tale motivo, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’esenzione fiscale non è selettiva.

A sostegno del quarto motivo, si sostiene che le misure di esenzione oggetto delle decisioni impugnate non sono selettive, in quanto non costituiscono un’eccezione al sistema di riferimento, motivo per cui non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

5.

Quinto motivo di ricorso, enunciato in subordine, secondo cui le esenzioni fiscali in questione, anche nel caso in cui dovessero costituire un aiuto di Stato, sarebbero compatibili con il mercato interno.

A sostegno del quinto motivo, e in subordine, si ritiene che, anche nel caso in cui le misure di esenzione oggetto delle decisioni impugnate fossero considerate un aiuto di Stato, sarebbero aiuti compatibili con il mercato interno.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/24


Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA)

(Causa T-128/20)

(2020/C 129/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Collibra (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Renck, A. Bothe, avvocati, e I. Junkar, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hans Dietrich (Starnberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «COLLIBRA» — Domanda di registrazione n. 16 787 772

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 nel procedimento R 737/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese l’EUIPO e il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso qualora dovesse intervenire nel procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/25


Ricorso proposto il 27 febbraio 2020 — Collibra/EUIPO — Dietrich (collibra)

(Causa T-129/20)

(2020/C 129/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Collibra (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Renck, A. Bothe, avvocati e I. Junkar, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hans Dietrich (Starnberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «collibra» -Domanda di registrazione n. 16 787 889

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2019 nel procedimento R 738/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare alle spese l’EUIPO e il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, qualora dovesse intervenire nel procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/26


Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione

(Causa T-138/20)

(2020/C 129/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (West Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis e E. Rogiest, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 8, paragrafi 1e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), nel calcolare la sottoquotazione dei prezzi in quanto non ha esaminato tutte le prove rilevanti e non ha stabilito una sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo insieme.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione anche dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto ha fondato la sua analisi del nesso di causalità su un’errata determinazione di sottoquotazione dei prezzi.

3.

Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, per aver constatato, da un lato, che i pagamenti dell’Oil Palm Plantation Fund («OPPF») devono essere qualificati come sovvenzioni anziché come pagamenti per l'acquisto di biodiesel e, dall'altro, che i pagamenti OPPF conferiscono un vantaggio ai produttori di biodiesel, in quanto la Commissione: i) si è basata su un’analisi controfattuale manifestamente errata e ii) non ha riscontrato che il beneficio, qualora presente, è stato trasferito ai miscelatori di biodiesel.

4.

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione e la violazione dell’articolo 7 del regolamento di base dovuti al calcolo dell’importo del beneficio nell’ambito dello schema dell’OPPF.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento di base, per non aver fondato la determinazione della minaccia di pregiudizio su prove certe e su un esame oggettivo di tutti gli elementi pertinenti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente avendo incluso talune considerazioni essenziali relativamente all’analisi della sottoquotazione solo nel regolamento impugnato, impedendo in tal modo alla ricorrente di esprimersi su tali considerazioni.


20.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/27


Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri e PT Permata Hijau Palm Oleo / Commissione

(Causa T-143/20)

(2020/C 129/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PT Pelita Agung Agrindustri, (Medan, Indonesia), PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis E. Rogiest, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, nella misura in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») nel determinare la sottoquotazione dei prezzi, in quanto essa ha omesso di valutare tutti gli elementi di prova rilevanti e non ha stabilito la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto complessivamente considerato;

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base poiché ha fondato la propria analisi del nesso di causalità su conclusioni errate relativamente alla sottoquotazione dei prezzi;

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, in quanto ha ritenuto che il governo dell’Indonesia avesse incaricato od obbligato i fornitori di olio di palma greggio a fornire i propri prodotti per un corrispettivo inferiore rispetto a quello adeguato, che avesse concesso ai fornitori di olio di palma greggio un supporto ai prezzi o ai redditi e che dunque fosse stato conferito un vantaggio;

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione compiuto dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, in quanto essa ha ritenuto che, da un lato, i pagamenti da parte dell’ Oil Palm Plantation Fund («OPPF») potessero essere qualificati come sovvenzioni e non come pagamenti per l’acquisto di biodiesel, e dall’altro, che i pagamenti da parte dell’OPPF conferissero un vantaggio ai produttori di biodiesel, giacché la Commissione si è basata su un’ipotesi controfattuale manifestamente errata ed ha errato nel concludere che il vantaggio, se esistente, fosse stato trasferito alle imprese che effettuano la miscelazione del biodiesel;

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento di base nel calcolare l’importo del vantaggio derivante dal piano dell’OPPF;

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 8, paragrafo 1, e 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in quanto non ha basato il proprio accertamento della minaccia di pregiudizio su prove positive e su un esame obiettivo di tutti i fattori rilevanti;

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto di difesa delle ricorrenti, in quanto, includendo alcune considerazioni essenziali in merito all’analisi della sottoquotazione unicamente nel regolamento impugnato, ha così privato le ricorrenti della possibilità di esprimersi su tale questione.