ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 247/01 |
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Rettifiche |
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2020/C 247/67 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 247/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 31 ottobre 2019 — TN / WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
(Causa C-803/19)
(2020/C 247/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: TN
Resistente: WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit, VP
Interveniente: UO
La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Ottava sezione), con ordinanza del 28 maggio 2020, così ha deciso:
L’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, e l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con il successivo articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), devono essere interpretato nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di recesso del contraente dal contratto di assicurazione, l’imposta sulle assicurazioni dal medesimo dovuta, riscossa dall’assicuratore e versata allo Stato, è esclusa dai premi assicurativi restituiti dall’assicuratore al contraente, restando quest’ultimo conseguentemente costretto a chiedere la restituzione dell’imposta medesima allo Stato ovvero, eventualmente, all’assicuratore a titolo di risarcimento del danno, a condizione che le norme procedurali relative alla domanda di rimborso delle somme versate a titolo d’imposta sui premi, previste dalla normativa applicabile ai contratti di assicurazione, non siano tali da inficiare il diritto di recesso riconosciuto all’assicurato dal diritto dell’Unione, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/3 |
Impugnazione proposta il 30 gennaio 2020 dalla K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 novembre 2019, causa T-527/18, K.A. Schmersal Holding/EUIPO — Tecnium (tec.nicum)
(Causa C-52/20 P)
(2020/C 247/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (rappresentante: A. Haudan, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 28 maggio 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e che la K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/3 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2020 dalla Refan Bulgaria OOD avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 dicembre 2019, causa T-747/18, Refan Bulgaria/EUIPO (Forma di un fiore)
(Causa C-72/20 P)
(2020/C 247/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Refan Bulgaria OOD (rappresentante: A. Ivanova, адвокат)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 4 giugno 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/3 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2020 dalla Hästens Sängar AB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2019, causa T-658/18, Hästens Sängar/EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri)
(Causa C-74/20 P)
(2020/C 247/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (rappresentanti: M. Johansson, advokat, R. Wessman, advokat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 28 maggio 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e che la Hästens Sängar AB sopporterà le proprie spese.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 17 febbraio 2020 (regolarizzazione il 16 aprile 2020) — BPC Lux 2 Sàrl e a. / Banco de Portugal e a.
(Causa C-83/20)
(2020/C 247/06)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl, BPC UKI LP, Bennett Offshore Restructuring Fund Inc.,Bennett Restructuring Fund LP, Queen Street Limited, BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Master Fund LP, BTG Pactual Absolute Return II Master Fund LP, CSS LLC, Beltway Strategic Opportunities Fund LP, EJF Debt Opportunities Master Fund LP, TP Lux HoldCo Sàrl, VR Global Partners LP, CenturyLink Inc. Defined Benefit Master Trust, City of New York Group Trust, Dignity Health, GoldenTree Asset Management Lux Sàrl, GoldenTree High Yield Value Fund Offshore 110 Two Ltd, San Bernardino County Employees Retirement Association, EJF DO Fund (Cayman) LP, Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA
Resistenti: Banco de Portugal, Banco Espírito Santo SA, Novo Banco SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione, segnatamente l’art[icolo] 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e la direttiva 2014/59/UE (1) del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, i suoi articoli 36, 73 e 74, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui [al procedimento principale] e di cui l’azione di risoluzione consistente nella creazione di un ente-ponte e nello strumento della separazione delle attività costituisce applicazione, che, avendo trasposto parzialmente detta direttiva e durante tutto il periodo di trasposizione della medesima:
|
2) |
Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia risultante dalla sentenza del 18.12.1997, «Inter-Environnement Wallonie» [causa C-129/96 (2), successivamente riaffermata dalla Corte stessa], una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che costituisce trasposizione parziale della direttiva 2014/59/UE, possa, nel contesto dell’applicazione dell’azione di risoluzione, compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva e in particolare dai suoi articoli 36, 73 e 74. |
(2) EU:C:1997:628.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/5 |
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2020 dalla Société des produits Nestlé SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-40/19, Amigüitos pets & life/EUIPO — Société des produits Nestlé
(Causa C-97/20 P)
(2020/C 247/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, C. Elkemann e A. Lambrecht, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Amigüitos pets & life SA (rappresentante: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 4 giugno 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 27 febbraio 2020 — Regione Puglia / Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.
(Causa C-110/20)
(2020/C 247/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Regione Puglia
Appellati: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 (1) vada interpretata nel senso di ostare ad una legislazione nazionale quale quella descritta, che da un lato individua come ottimale ai fini del rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi un’area di una data estensione, concessa per un periodo di tempo determinato — nella specie un’area di 750 chilometri quadrati per sei anni — e dall’altro lato consente di superare tali limiti con il rilascio di più permessi di ricerca contigui allo stesso soggetto, purché rilasciati all’esito di distinti procedimenti amministrativi.
(1) Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU 1994, L 164, pag. 3).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 9 marzo 2020 — ZK, AL / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-131/20)
(2020/C 247/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Linz
Parti
Ricorrenti: ZK, AL
Convenuta: Deutsche Lufthansa AG
Con ordinanza della Corte del 14 maggio 2020, la causa è stata cancellata dal ruolo.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court (Irlanda) il 25 marzo 2020 — G.D. / The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General
(Causa C-140/20)
(2020/C 247/10)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: G.D.
Resistenti: The Commissioner of the Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Ressources, Attorney General
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un regime generale o universale di conservazione dei dati, anche soggetto a rigorose restrizioni in materia di conservazione e accesso, sia di per sé contrario alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE (1), per come interpretate alla luce della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea]. |
2) |
Se, nel valutare la concessione di una declaratoria di incompatibilità di una misura nazionale attuata ai sensi della direttiva 2006/24/CE (2) e che prevede un regime generale di conservazione dei dati (soggetti ai necessari rigorosi controlli in materia di conservazione e/o di accesso) e, in particolare, nel valutare la proporzionalità di tale regime, un giudice nazionale possa tener conto della circostanza che i dati possono essere legalmente conservati da prestatori di servizi per fini commerciali propri e potrebbe essere richiesta una loro conservazione per motivi di sicurezza nazionale esclusi dalle disposizioni della direttiva 2002/58/CE. |
3) |
Nel valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i diritti della Carta, di una misura nazionale di accesso ai dati conservati, quali criteri dovrebbe applicare un giudice nazionale per stabilire se un siffatto regime di accesso preveda il necessario controllo preventivo indipendente, come stabilito dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza. In tale contesto, se un giudice nazionale possa, nell’ambito di tale valutazione, tener conto dell’esistenza di un controllo ex post di natura giurisdizionale o indipendente. |
4) |
In ogni caso, se un giudice nazionale sia tenuto a dichiarare l’incompatibilità di una misura nazionale con le disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, qualora tale misura nazionale preveda un regime generale di conservazione dei dati ai fini della lotta contro reati gravi e laddove il giudice nazionale abbia concluso, sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, che tale conservazione sia al contempo indispensabile e strettamente necessaria al raggiungimento dell’obiettivo della lotta contro reati gravi. |
5) |
Qualora un giudice nazionale sia tenuto a dichiarare l’incompatibilità di una misura nazionale rispetto alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE, come interpretate alla luce della Carta, se tale giudice abbia il diritto di limitare gli effetti nel tempo di tale declaratoria, ove ritenga che, in caso contrario, ciò comporterebbe un «conseguente disordine e un danno all’interesse pubblico» (conformemente all’approccio adottato, ad esempio, nella sentenza R (National Council for Civil Liberties) / Secretary of State for Home Department e Secretary of State for Foreign Affairs [2018] EWHC 975, punto 46). |
6) |
Se un giudice nazionale, chiamato a dichiarare l’incompatibilità della legislazione nazionale con l’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE e/o a disapplicare tale legislazione e/o a dichiarare che l’applicazione di tale legislazione ha violato i diritti di un singolo, sia nell’ambito di un procedimento avviato al fine di agevolare un dibattito sull’ammissibilità delle prove nell’ambito di un procedimento penale che in altro ambito, possa essere autorizzato a rifiutare l’emissione di tale provvedimento in relazione ai dati conservati in applicazione della disposizione nazionale adottata nel rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 288 TFUE di introdurre fedelmente nel diritto nazionale le disposizioni di una direttiva, o a limitare l’efficacia di tale declaratoria al periodo successivo alla dichiarazione di invalidità della direttiva 2006/24/CE pronunciata dalla CGUE l’8 aprile 2014. |
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).
(2) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 16 aprile 2020 — AZ / Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Causa C-163/20)
(2020/C 247/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti
Ricorrente: AZ
Resistente: Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 18 e 45, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 (1), l’articolo 4, l’articolo 5, lettera b), l’articolo 7 e l’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), nonché l’articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 (3), debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una normativa nazionale che prevede che le prestazioni familiari per un figlio che non risiede effettivamente in modo permanente nello Stato membro che eroga tali prestazioni familiari, ma che risiede effettivamente in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo oppure in Svizzera, debbano essere adeguate sulla base dei livelli comparativi dei prezzi pubblicati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea per tale Stato in rapporto allo Stato membro che eroga le prestazioni familiari.
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).
Tribunale
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/8 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione
(Causa T-564/15 RENV) (1)
(«Assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) - Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 - Inviti a presentare proposte - Decisione che stabilisce l’elenco delle proposte selezionate - Rigetto della proposta - Errori manifesti di valutazione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»)
(2020/C 247/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi-Bassi) (rappresentanti: Y. de Vries e J. de Kok, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Kalėda e J. Samnadda, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 5274 final della Commissione, del 31 luglio 2015, che stabilisce l’elenco delle proposte ammesse a ricevere il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore dei trasporti, in seguito agli inviti a presentare proposte dell’11 settembre 2014 e fondati sul programma di lavoro pluriennale.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte nell’ambito della causa C-635/16 P, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa T- 564/15. |
3) |
La Spliethoff’s Bevrachtingskantoor è condannata alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa T-564/15 RENV. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/8 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Sammut / Parlamento
(Causa T-608/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Diritti e obblighi del funzionario - Pubblicazione di un documento il cui oggetto riguarda l’attività dell’Unione - Obbligo di informazione preventiva - Articolo 17 bis dello Statuto - Rapporto informativo - Responsabilità»)
(2020/C 247/13)
Lingua processuale: il maltese
Parti
Ricorrente: Mark Anthony Sammut (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: P. Borg Olivier, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentante: M. Sammut e I. Lázaro Betancor, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 gennaio 2018 nella parte in cui non ha accolto la richiesta del ricorrente di rimuovere una valutazione dal suo rapporto informativo per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mark Anthony Sammut è condannato alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/9 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — AL / Commissione
(Causa T-83/19) (1)
(«Funzione pubblica - Consulenti speciali - Nomina ad un posto di rappresentanza dell’Unione in un organismo internazionale di partenariato - Nomina di un’altra persona che rappresenti l’Unione - Legittimo affidamento - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine - Responsabilità»)
(2020/C 247/14)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AL (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier e I. Melo Sampaio, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria presentata dal ricorrente il 19 dicembre 2017 e della decisione di rigetto del suo reclamo del 12 novembre 2018 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente avrebbe asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
AL è condannato alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/10 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)
(Causa T-100/19) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un dispositivo di attacco per il collegamento di impianti di refrigerazione o di condizionamento d’aria ad un veicolo a motore - Capo di conclusioni unico a scopo di riforma - Domanda di annullamento implicita - Ricevibilità - Causa di nullità - Mancato rispetto dei requisiti per la protezione - Articoli da 4 a 9 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Portata dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso - Presa di posizione della commissione di ricorso nel corso del procedimento, riguardante il mancato rispetto di uno dei requisiti per la protezione - Conclusione divergente nella decisione impugnata - Obbligo di motivazione - Articolo 62 e articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002»)
(2020/C 247/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: L. Oliva Torras, S.A. (Manresa, Spagna) (rappresentanti: E. Sugrañes Coca e M. D. Caballero Pérez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mecánica del Frío, S.L. (Cornellá de Llobregat, Spagna) (rappresentante J. Torras Toll, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 (procedimento R 1397/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la L. Oliva Torras e la Mecánica del Frío.
Dispositivo
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 novembre 2018 (caso R 1397/2017-3) è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla L. Oliva Torras, S.A.. |
4) |
La Mecánica del Frío, S.L., sopporterà le proprie spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/10 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Oosterbosch / Parlamento
(Causa T-131/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Indennità per servizio continuo o a turni - Articolo 56 bis dello Statuto - Certezza del diritto - Principio di legalità - Nozione di lavoro notturno»)
(2020/C 247/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marc Oosterbosch (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch e C. González Argüelles, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei fogli paga del ricorrente dei mesi di marzo, aprile e giugno 2018.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Marc Oosterbosch è condannato alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/11 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — eSky Group IP/EUIPO — Gröpel (e)
(Causa T-646/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europeo figurativo e - Marchio internazionale figurativo anteriore e - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 247/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: eSky Group IP sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gerhard Gröpel (Passau, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimento R 223/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Gröpel e l’eSky Group IP.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’eSky Group IP sp. z o.o. è condannata alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/12 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — FF & GB / EUIPO (ONE OFF)
(Causa T-707/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ONE-OFF - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 247/18)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: FF&GB Srl (Mantova, Italia) (rappresentante: M. Locatelli, avvocato)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. L. Capostagno, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 (procedimento R 239/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ONE-OFF come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FF&GB Srl è condannata alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/12 |
Ordinanza del Tribunale del 12 maggio 2020 — Dragnea/Commissione
(Causa T-738/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Fondo europeo di sviluppo regionale - Programma operativo regionale rumeno 2007-2013 - Indagini esterne dell’OLAF - Rapporti finali e raccomandazioni dell’OLAF - Decisione nazionale che avvia un’indagine penale - Diniego dell’OLAF di avviare un’indagine sullo svolgimento delle indagini anteriori - Diniego d’accesso al fascicolo delle indagini dell’OLAF - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)
(2020/C 247/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Liviu Dragnea (Bucarest, Romania) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 1o ottobre 2018.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Liviu Dragnea è condannato alle spese. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/13 |
Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2020 — Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio
(Causa T-526/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Energia - Mercato interno del gas naturale - Direttiva (UE) 2019/692 - Applicazione della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti da e verso paesi terzi - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità - Produzione di documenti ottenuti in modo illecito»)
(2020/C 247/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream 2 AG (Zoug, Svizzera) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Penz-Evren, avocats, e M. Schonberg, solicitor-advocate)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Etienne e I. McDowell, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco, S. Boelaert e K. Pavlaki, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).
Dispositivo
1) |
I documenti prodotti dalla Nord Stream 2 AG come allegati A. 14 e O. 20 sono ritirati dal fascicolo e non si deve tenere conto dei passaggi dell’atto di ricorso e degli allegati nei quali siano riprodotti estratti di tali documenti. |
2) |
La domanda incidentale presentata dal Consiglio dell'Unione europea è respinta per il resto. |
3) |
I documenti prodotti dalla Nord Stream 2 come allegati M. 26 e M. 30 sono ritirati dal fascicolo. |
4) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
5) |
Non occorre statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione europea. |
6) |
La Nord Stream 2 è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ad eccezione di quelle relative alle istanze d'intervento. |
7) |
La Nord Stream 2, il Parlamento e il Consiglio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Commissione sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d'intervento. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/14 |
Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2020 — Nord Stream / Parlamento e Consiglio
(Causa T-530/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Energia - Mercato interno del gas naturale - Direttiva (UE) 2019/692 - Aggiunta alla direttiva 2009/73/CE dell’articolo 49 bis riguardante l’adozione di decisioni di deroga a determinate disposizioni della direttiva - Applicazione della direttiva 2009/73 ai gasdotti di trasporto da o verso paesi terzi - Contestazione del termine fissato al 24 maggio 2020 per la concessione di deroghe agli obblighi della direttiva 2009/73 - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2020/C 247/21)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream AG (Zugo, Svizzera) (rappresentanti: M. Raible, C. von Köckritz e J. von Andreae, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Etienne e I. McDowell, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU 2019, L 117, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Polonia e dalla Commissione europea. |
3) |
La Nord Stream AG è condannata alle spese sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento. |
4) |
La Nord Stream, il Parlamento e il Consiglio, nonché la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Commissione si faranno carico delle proprie spese relative alle domande di intervento. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 aprile 2020 — Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE
(Causa T-797/19 R-II)
(«Procedimento sommario - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Nuova domanda - Articolo 160 del regolamento di procedura»)
(2020/C 247/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienna, Austria), Belegging-Maatschappij «Far-East» BV (Velp, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Fischer, J. Willheim, M. Ketzer e O. H. Behrends, avvocati)
Resistente: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, E. Yoo e V. Hümpfner, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta all’esecuzione della decisione del 14 novembre 2019, rif. ECB-SSM-2019-AT-8, WHD-2019-0009, con la quale la Banca centrale europea ha revocato all’Anglo Austrian AAB Bank AG l’autorizzazione quale ente creditizio a decorrere dalla data di notifica della decisione.
Dispositivo
1) |
La domanda è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/15 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 maggio 2020 — Isopix / Parlamento
(Cause T-163/20 R e T-163/20 R II)
(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi fotografici - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Irricevibilità manifesta parziale del ricorso principale - Irricevibilità - Urgenza - Fumus boni juris - Ponderazione degli interessi»)
(2020/C 247/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Isopix SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: P. Van den Bulck e J. Fahner, avvocati)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Wójcik e E. Taneva, agenti)
Oggetto
Domande basate sugli articoli 278 e 279 TFUE e dirette, nella causa T-163/20 R, alla sospensione dell’esecuzione dell’atto del Parlamento del 24 marzo 2020 che informa la ricorrente che la sua offerta per l’appalto COMM/DG/AWD/2019/854 non è stata selezionata e che l’appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente nonché a che il Tribunale ingiunga al Parlamento di produrre la relazione di analisi delle offerte e, nella causa T-163/20 R II, alla sospensione dell’esecuzione dell’atto del Parlamento del 17 aprile 2020 che l’informa che la sua offerta per l’appalto COMM/DG/AWD/2019/854 è stata respinta in quanto essa non soddisfaceva i criteri di selezione relativi alla capacità finanziaria ed economica.
Dispositivo
1) |
È sospesa l’esecuzione della decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2020 che informa la Isopix SA che la sua offerta per l’appalto COMM/DG/AWD/2019/854 non è stata selezionata e che l’appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente. |
2) |
Si ingiunge al Parlamento di trasmettere all’Isopix la relazione di analisi delle offerte nella sua versione non riservata. |
3) |
La domanda di provvedimenti provvisori nella causa T-163/20 R II è respinta in quanto irricevibile. |
4) |
Le ordinanze del 3 aprile 2020, Isopix/Parlamento (T-163/20 R), e del 22 aprile 2020, Isopix/Parlamento (T-163/20 R II), sono revocate. |
5) |
Le spese sono riservate. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/16 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — FT e a. / Commissione
(Causa T-224/20)
(2020/C 247/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FT e altri 22 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti del mese di giugno 2019, nella misura in cui essa applica per la prima volta i nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o agosto 2018; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di parità di trattamento e su un errore manifesto di valutazione. I ricorrenti ritengono, a tale riguardo, che la Commissione non abbia fornito loro le informazioni necessarie al fine di comprendere non soltanto la riduzione del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, bensì anche l’applicazione con effetto retroattivo che determina un debito particolarmente significativo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, del principio della certezza del diritto e del dovere di diligenza. I ricorrenti sostengono che non potevano prevedere il calo straordinario del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, per il periodo di riferimento, con effetto retroattivo. Secondo i medesimi, poiché le condizioni previste all’articolo 85 dello Statuto non sono soddisfatte, la Commissione non può esigere da loro il rimborso di diversi mesi di retribuzione sulla base della modifica del coefficiente correttore con effetto retroattivo. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/17 |
Ricorso proposto il 17 aprile 2020 — FJ e a. / SEAE
(Causa T-225/20)
(2020/C 247/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FJ e altri 7 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti del mese di giugno 2019, nella misura in cui essa impiega per la prima volta i nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o agosto 2018; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo lo «Statuto»), del principio di parità di trattamento e su un errore manifesto di valutazione. I ricorrenti ritengono, a tale riguardo, che il convenuto non abbia fornito loro le informazioni necessarie al fine di comprendere non soltanto la riduzione del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, bensì anche l’applicazione con effetto retroattivo che determina un debito particolarmente significativo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, del principio della certezza del diritto e del dovere di diligenza. I ricorrenti sostengono che non potevano prevedere il calo straordinario del coefficiente correttore applicato alla loro retribuzione, per il periodo di riferimento, con effetto retroattivo. Secondo i medesimi, poiché le condizioni previste all’articolo 85 dello Statuto non sono soddisfatte, la Commissione non può esigere da loro il rimborso di vari mesi di retribuzione sulla base della modifica del coefficiente correttore con effetto retroattivo. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/17 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — KG / Parlamento
(Causa T-251/20)
(2020/C 247/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KG (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento del 4 febbraio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 29 novembre 2019; |
— |
annullare, se necessario, la decisione del Parlamento del 30 agosto 2019, recante rigetto della sua richiesta iniziale del 4 aprile 2019; |
— |
condannare il convenuto al risarcimento del danno morale dalla stessa subìto, stimato, ex æquo et bono, in EUR 5 000; |
— |
condannare il convenuto a rimborsarle le spese legali sostenute, compresi gli onorari del suo consulente legale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e sulla violazione del principio della continuità di servizio. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del dovere di diligenza. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/18 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione
(Causa T-255/20)
(2020/C 247/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, e J.Kenny, Barrister-at-law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della Commissione europea del 26 febbraio 2020, nel procedimento GESTDEM n. 2019/6819, recante diniego parziale della sua domanda di accesso a documenti; |
— |
statuire sulle spese e condannare la Commissione europea a pagare le spese sostenute dalla ricorrente e condannare ogni eventuale parte interveniente a sostenere le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione della tutela dell’eccezione relativa al processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001) (1) e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE), in quanto:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente previsto all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto basandosi sul regolamento interno tipo per i comitati, il quale è inapplicabile a norma dell’articolo 277 TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/19 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — JR/Commissione
(Causa T-265/20)
(2020/C 247/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: JR (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare le decisioni della Commissione recanti diniego di comunicare i dati personali riguardanti la ricorrente, adottate il 28 febbraio 2020 e il 9 aprile 2020; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sulla violazione del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), e, in particolare, del suo articolo 17. Infine, la ricorrente ritiene che le decisioni impugnate violino il diritto fondamentale di accesso ai dati personali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla violazione del regolamento n. 2018/1725, in particolare dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/19 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2020 — JS / SRB
(Causa T-270/20)
(2020/C 247/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la relazione di valutazione del 2018 comunicatagli il 12 giugno 2019; |
— |
annullare inoltre, se del caso, la decisione del 22 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 12 settembre 2019; |
— |
disporre il versamento di un risarcimento finanziario a titolo di danno morale, che può essere stimato, ex aequo et bono, in EUR 15 000; |
— |
disporre il risarcimento del suo danno materiale per un importo di EUR 2 322, causato dal congelamento delle retribuzioni al grado AD6/3 per un periodo di 12 mesi a partire dal mese di agosto del 2019; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo: errori manifesti di valutazione e accuse diffamatorie. |
2. |
Secondo motivo: assenza di obiettivi professionali e di una descrizione del lavoro adeguata. |
3. |
Terzo motivo: violazione del principio di imparzialità e violazione della decisione dell’SRB adottata in sessione plenaria del 25 marzo 2015 (1). |
4. |
Quarto motivo: violazione dell’articolo 5 della summenzionata decisione dell’SRB del 25 marzo 2015 e violazione del dovere di diligenza. Per quanto concerne la richiesta di risarcimento, il ricorrente invoca l’illecito commesso dal convenuto, il danno subito e il nesso tra l’illecito e il danno. |
(1) Decisione del Comitato di risoluzione unico del 25 marzo 2015, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello statuto e modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello statuto agli agenti temporanei.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/20 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — JS / SRB
(Causa T-271/20)
(2020/C 247/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: JS (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 14 giugno 2019, comunicata al ricorrente il 17 giugno 2019 e recante rigetto della sua domanda di assistenza del 2 maggio 2019; |
— |
annullare inoltre, se del caso, la decisione comunicata al ricorrente il 29 gennaio 2020, recante rigetto del suo reclamo del 14 settembre 2019; |
— |
disporre il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, che può essere stimato, ex aequo et bono, in EUR 20 000; |
— |
disporre inoltre il risarcimento del suo danno materiale quantificato e comprovato, stimato in EUR 77 408; |
— |
condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo: violazione dell’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 2.1 della politica dell’SRB adottata con decisione della sessione plenaria dell’SRB del 29 novembre 2017 (1). |
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 7.3 della summenzionata politica dell’SRB. |
3. |
Terzo motivo: violazione del dovere di diligenza. Per quanto concerne la domanda di risarcimento, il ricorrente invoca l’illecito commesso dal convenuto, il danno subito e il nesso tra l’illecito e il danno. |
(1) Politica relativa alla protezione della dignità della persona e alla prevenzione delle molestie sessuali e psicologiche.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/21 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — MHCS/EUIPO — Lidl Stiftung (Tonalità del colore arancione)
(Causa T-274/20)
(2020/C 247/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MHCS (Épernay, Francia) (rappresentante: O. Vrins, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Colore che consiste in alcune tonalità del colore arancione) — Marchio dell’Unione europea n. 747 949
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2020 nel procedimento R 2392/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le proprie spese; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario e/o della regola 1, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con la regola 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario; |
— |
violazione del principio generale della tutela del legittimo affidamento, del principio della certezza del diritto e del principio di buona amministrazione (incluso l’obbligo di motivazione); |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/22 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione
(Causa T-275/20)
(2020/C 247/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm) e Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: O. Duys e N. Tkatchenko, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la lettera della Commissione del 2 marzo 2020, con cui la direttrice generale aggiunta della Direzione Generale del Bilancio della Commissione ha intimato alla prima ricorrente il pagamento dell’importo di EUR 12 236 931,69 a favore della Commissione; |
— |
e, di conseguenza, accertare che la Commissione deve imputare i pagamenti effettuati dalla prima ricorrente a favore della Commissione nel periodo dal 29 giugno 2011 al 16 giugno 2015, per un importo pari a EUR 16 400 000 oltre a interessi compensativi maturati per una somma complessiva di EUR 1 420 610 — quindi per un importo totale di EUR 17 820 610 –, all’ammenda inflitta in maniera autonoma dal Tribunale nella causa Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T-393/10, EU:T:2015:515), con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015, e che, pertanto, con il versamento in data 17 ottobre 2019 della somma di EUR 18 149 636,24, detta ammenda è stata già interamente pagata; nonché |
— |
condannare la Commissione a versare alla prima ricorrente la somma di EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a partire dal 17 ottobre 2019 nonché interessi di mora al tasso medio applicato dalla BCE, nel periodo considerato, alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo pagamento dell’importo dovuto; |
— |
in subordine, condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al risarcimento dei danni a favore delle tre ricorrenti per un importo pari a EUR 12 236 931,69, disponendone la compensazione con l’importo il cui pagamento è stato intimato alla prima ricorrente con lettera della Commissione del 2 marzo 2020, nonché al pagamento a favore della prima ricorrente dell’importo versato in eccesso, pari a EUR 1 633 085,17, oltre interessi compensativi a decorrere dal 17 ottobre 2019 ed interessi di mora al tasso medio applicato dalla BCE, nel periodo considerato, alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali a partire dal 17 ottobre 2019 fino al completo pagamento dell’importo dovuto; |
— |
in ogni caso, condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE per aver la Commissione (persistentemente) applicato in maniera insufficiente le conseguenze giuridiche derivanti dall’annullamento dell’ammenda a causa della mancata osservanza della portata dell’annullamento pronunciato dal Tribunale con riferimento all’effetto retroattivo dell’ammenda. Il Tribunale non avrebbe né mantenuto né confermato l’ammenda annullata, ma avrebbe invece condannato le ricorrenti al pagamento di una nuova ed autonoma ammenda. |
2. |
Secondo motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE nonché dell’articolo 99, paragrafo 4, e dell’articolo 98, paragrafo 4, comma 1, lettera b), del regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per l’erronea accettazione di interessi di mora a decorrere dal 4 gennaio 2011, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di computare, a favore delle ricorrenti, i pagamenti indebitamente ricevuti (ex tunc) da parte della prima ricorrente fino alla pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, nonché gli interessi compensativi dovuti in relazione alla nuova ammenda inflitta dal Tribunale con effetto a decorrere dal 15 luglio 2015. |
3. |
Terzo motivo di ricorso: violazione del principio del ne bis in idem a causa dell’aggravio (di fatto) dell’ammenda inflitta dal Tribunale, in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente intimato alle ricorrenti il versamento degli interessi di mora con effetto retroattivo al 4 gennaio 2011. |
4. |
Quarto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 99, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2018/1046, per via del calcolo errato dell’importo massimo consentito degli interessi di mora dovuti a decorrere dal 15 ottobre 2015. |
5. |
Quinto motivo di ricorso: violazione dell’articolo 266, paragrafo 1, TFUE dovuta alla mancata osservanza dei principi e delle norme di buona amministrazione, in quanto la Commissione esigerebbe illegittimamente che le ricorrenti effettuino il pagamento di una somma (supplementare) che eccede l’importo dell’ammenda inflitta dal Tribunale (oltre ad interessi moratori). |
(1) Regolamento (EU, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18. luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/23 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2020 — Crevier/EUIPO (Apparecchio per la deodorizzazione dell’aria)
(Causa T-276/20)
(2020/C 247/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jeffrey Scott Crevier (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: M. Kime, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Disegno: Domanda di registrazione n. 5 652 872
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 2396/2019-3
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione dell’esaminatore avverso cui è stato proposto ricorso relativamente al rigetto della richiesta di restitutio in integrum nella sua integralità; |
— |
concedere la restitutio in integrum, in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO con le appropriate indicazioni; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione del titolo VIII, articoli da 62 a 78, del regolamento (CE) n. 6/2020 del Consiglio; |
— |
violazione dei capi da VII a XIX, articoli da 38 a 84, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione; |
— |
violazione del Trattato UE; |
— |
violazione di una norma giuridica. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/24 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2020 — MKB Multifunds/Commissione
(Causa T-277/20)
(2020/C 247/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: MKB Multifunds BV (Zierikzee, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van de Hel e R. Rampersad, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 27 febbraio 2020, relativa all’aiuto SA. 55704 (2019/FC) — Paesi Bassi — presunto aiuto di Stato a favore della Dutch Venture Initiative (DVI); |
— |
ordinare alla Commissione di riaprire il procedimento di esame; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha concluso a torto che gli investimenti della Dutch Venture Initiative -una struttura di fondo di fondi — in fondi di private equity sono conformi alle condizioni di mercato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha concluso a torto che la struttura tariffaria generale del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) corrisponde a quella di un gestore di fondi di fondi comparabile. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha concluso a torto che l’investimento effettuato dalle autorità olandesi nella struttura di fondo dei fondi della Dutch Venture Initiative è conforme alle condizioni di mercato. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/25 |
Ricorso proposto l’8 maggio 2020 — CX / Commissione
(Causa T-280/20)
(2020/C 247/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 28 giugno 2019, nel fascicolo CMS 12/042, recante il riferimento Ares (2019)4110741, di destituire il ricorrente ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto, senza riduzione dei suoi diritti alla pensione; |
— |
annullare la decisione del 30 gennaio 2020, recante il riferimento Ares (2020)577152, notificata il medesimo giorno, con cui l’APN respinge il reclamo del ricorrente, dallo stesso proposto il 28 settembre 2019, con il riferimento R/538/19, contro la decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insussistenza dei fatti contestati, sullo snaturamento di elementi di prova, su errori manifesti di valutazione, sull’insufficienza di motivazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene che vi è stato uno snaturamento dell’unico elemento di prova a suo carico, poiché l’APN deduce una presunta «negoziazione di prezzi non autorizzata» basata su un unico messaggio di posta elettronica, sebbene il testo stesso di quest’ultimo dimostri che il ricorrente si è limitato a trasmettere alla controparte contrattuale, in piena conformità con il contratto-quadro, un’indicazione chiara e non equivoca, lungi dall’essere una «negoziazione», per la quale sarebbe stata quantomeno necessaria una serie di discussioni in vista di un accordo con, eventualmente, una rinuncia di pretese da parte di entrambe le parti. Il ricorrente aggiunge che gli scambi intervenuti tra il medesimo e il contraente dimostrano unicamente il processo cooperativo e ripetuto di un lavoro volto a elaborare una versione finale del questionario e dei servizi connessi, e in nessun caso una «negoziazione». In tal modo, l’APN avrebbe tratto conclusioni da fatti non accertati e sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del termine ragionevole, sul carattere risalente nel tempo dei fatti contestati e sulla prescrizione della responsabilità disciplinare. Secondo il ricorrente, i fatti contestatigli risalgono, rispettivamente, al settembre 2001 ed al giugno 2003, ossia 18 e 16 anni prima della data della decisione impugnata. Il procedimento disciplinare sarebbe stato aperto il 7 febbraio 2013, a ormai, rispettivamente, 11 e 9 anni dalla data dei fatti contestati. Il ricorrente ritiene che il termine tra i fatti contestati e la decisione impugnata sia manifestamente irragionevole. Aggiunge che il carattere risalente nel tempo dei fatti avrebbe dovuto condurre l’APN a contemplare un’attenuazione della sua responsabilità disciplinare, o persino a dichiararne la prescrizione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e della parità delle armi. Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha dato corso alle sue molteplici richieste, presentate sin dall’inizio del procedimento nel 2013, di produrre i documenti dal medesimo ritenuti indispensabili per la propria difesa, ossia, in particolare, l’insieme dei suoi messaggi di posta elettronica relativi ai due addebiti contestatigli, il contratto-quadro, i questionari intermedi e finale del sondaggio in questione, nonché il relativo fascicolo finanziario. Sarebbero stati dunque violati i suoi diritti della difesa e la parità delle armi. |
4. |
Quarto motivo, vertente sui vizi di forma e di procedura e sulla violazione del dovere di svolgere indagini approfondite, a carico e a discarico. Il ricorrente afferma che il 16 aprile 2018, il tribunal correctionnel (Tribunale penale) di [riservato] (1) ha dichiarato che nessun fatto era stato accertato e ha assolto il ricorrente «dall’insieme delle accuse poste a suo carico», precisandosi che tale giudice ha statuito esattamente sui medesimi fatti sui quali si basa la decisione impugnata, e che li avrebbe dichiarati non accertati. Il ricorrente ritiene quindi che non trasmettendo al consiglio disciplinare un elemento così fondamentale come una decisione giudiziaria, divenuta definitiva, che assolveva da tutte le accuse il ricorrente, l’APN abbia violato il proprio obbligo di trasmettere al consiglio disciplinare tutti i documenti pertinenti e utili per la sua decisione, incorrendo così in un vizio di procedura. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza e dell’obbligo di imparzialità. Secondo il ricorrente, il segretario generale ha scritto ai vicepresidenti della Commissione, a due membri della Commissione, al direttore generale da cui dipende, alla direttrice generale delle risorse umane, nonché all’APN che l’indagine «ha confermato il conflitto d’interessi ed evidenziato diverse irregolarità in capo all’interessato», il che violerebbe la presunzione d’innocenza ed il dovere di imparzialità. |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’utilizzo di un documento che doveva essere considerato come giuridicamente inesistente, sull’inesistenza stessa del citato documento e sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione (in prosieguo: lo «Statuto»). Il ricorrente rileva di non essere mai stato ascoltato dall’OLAF sui fatti di cui trattasi tra il 3 maggio 2011 ed il 18 aprile del 2012, data d’invio della sua relazione, e che la violazione del suo obbligo di ascoltare il ricorrente prima di ultimare la sua relazione deve comportare l’inesistenza giuridica della stessa. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, del principio di certezza del diritto e del principio di proporzionalità, nonché del legittimo affidamento e su un errore manifesto di valutazione, per il motivo che la sanzione non sarebbe adeguata rispetto ai fatti contestati. Il ricorrente afferma al riguardo che la sanzione imposta dall’APN sarebbe manifestamente sproporzionata. Egli ritiene che i fatti contestatigli hanno un’importanza molto relativa, in quanto la somma controversa ammonterebbe a EUR 2000. In più, tali fatti sono alquanto risalenti nel tempo. Orbene, la sanzione imposta porterebbe a privare la famiglia del ricorrente di ogni risorsa e copertura sanitaria, il che sarebbe manifestamente sproporzionato. |
(1) Dati riservati occultati.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/26 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM)
(Causa T-289/20)
(2020/C 247/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Facegym Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo FACEGYM — Domanda di registrazione n. W1 466 456
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2020 nel procedimento R 70/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
in subordine,
— |
riformare la decisione impugnata in modo da ritenere che i prodotti e i servizi asseritamente controversi oggetto della registrazione internazionale di marchio non siano contrari all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c); |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso nonché alle spese sottoindicate. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/27 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Talleres de Escoriaza/EUIPO — Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE)
(Causa T-294/20)
(2020/C 247/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Talleres de Escoriaza, SA (Irún, Spagna) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Salto Systems, SL (Oiartzun, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo KAAS KEYS AS A SERVICE — Marchio dell’Unione europea n. 14 899 439
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 febbraio 2020 nel procedimento R 1363/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’obbligo di motivazione; |
— |
violazione del diritto di essere ascoltato; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/28 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2020 — Aquind e a. / Commissione
(Causa T-295/20)
(2020/C 247/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, solicitor, E. White, avvocato, C. Davis e J. Billie, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la misura impugnata, vale a dire il regolamento delegato, nella parte in cui rimuove l’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione; |
— |
in subordine, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (1).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione relativamente alla rimozione dell’interconnettore AQUIND dall’elenco dell’Unione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (2) (il «regolamento RTE-E») e in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di diritto dell’Unione di proporzionalità.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
|
(2) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/29 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Nosio/EUIPO — Tros del Beto (ACCUSÌ)
(Causa T-300/20)
(2020/C 247/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: J. Graffer, G. Rubino, A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tros del Beto, SLU (Marçà, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ACCUSÌ — Domanda di registrazione n. 16 014 921
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2020 nel procedimento R 871/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare che i segni sono dissimili; |
— |
ammettere alla registrazione la domanda oggetto di opposizione. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/30 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2020 — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione
(Causa T-301/20)
(2020/C 247/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egitto), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, nella parte in cui esso le riguarda (1); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il costo di produzione della Hengshi, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) ed i profitti ai fini del calcolo del valore normale costruito della stessa violerebbe l’articolo 2, paragrafo 5, nonché l’articolo 2, paragrafi 3, 6, 11 e 12, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per la determinazione dei margini di undercutting (applicazione di prezzi inferiori) e di underselling (vendita sottocosto) relativamente alle ricorrenti violerebbe l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/31 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Del Valle Ruiz e a./CRU
(Causa T-302/20)
(2020/C 247/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Antonio Del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e 36 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, S.A.; |
— |
condannare il convenuto e gli intervenienti a sostegno, totale o parziale, delle sue conclusioni al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
Primo motivo: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (in prosieguo: il «regolamento n. 806/2014»). Gli ex azionisti del Banco Popular non avrebbero dovuto subire, nel contesto della risoluzione, perdite maggiori di quelle che avrebbero subìto in caso di insolvenza ordinaria.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014. La decisione impugnata non ha valutato se gli ex azionisti del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore qualora l’ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione, poiché la procedura di insolvenza è stata equiparata alla liquidazione. Peraltro la valutazione non è stata eseguita da una persona indipendente.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «CDFUE»), essendo stato leso il diritto degli ex azionisti del Banco Popular di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale recante loro pregiudizio.
Quarto motivo: violazione dell’articolo 47 della CDFUE. È stato leso il diritto degli ex azionisti del Banco Popular a un ricorso effettivo, con conseguente impossibilità da parte loro di difendersi.
Quinto motivo: violazione dell’articolo 17 della CDFUE e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto gli azionisti sono stati privati del loro diritto di proprietà senza essere equamente indennizzati per tale perdita.
Sesto motivo: violazione dell’articolo 52 della CDFUE. Il CRU ha privato gli azionisti del loro diritto di proprietà senza rispettare i limiti di legge.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/32 |
Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Arias Mosquera e a./CRU
(Causa T-303/20)
(2020/C 247/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: José María Arias Mosquera (Madrid, Spagna) e 28 altri ricorrenti (rappresentanti: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín, A. Menéndez Menéndez e B. Fernández García, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (SRB/EES/2020/52) del Comitato di risoluzione unico del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, S.A.; |
— |
condannare il convenuto e gli intervenienti a sostegno, totale o parziale, delle sue conclusioni al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-302/20, Del Valle Ruiz e a./ Comitato di risoluzione unico.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/32 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2020 — Molina Fernández/CRU
(Causa T-304/20)
(2020/C 247/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laura Molina Fernández (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón e A. Gómez-Acebo Dennes, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
In primo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 non è stata redatta da un esperto realmente indipendente nel senso richiesto dall’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). |
2. |
In secondo luogo, la ricorrente avrebbe ragione di sostenere che la relazione di valutazione 3 è illegittima per un errore metodologico nell’analisi effettuata dalla Deloitte; l’applicazione di un criterio ingiustificato avrebbe portato quest’ultima a conclusioni altrettanto ingiustificate, foriere di gravi conseguenze per la ricorrente, la quale sarebbe stata indebitamente e ingiustamente privata dell’indennizzo di sua spettanza. |
3. |
In terzo luogo, la valutazione 3 si baserebbe su premesse errate quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/33 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2020 — Telefónica Germany/EUIPO — Google (LOOP)
(Causa T-305/20)
(2020/C 247/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo LOOP — Marchio dell’Unione europea n. 5 842 166
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2020 nel procedimento R 281/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, nel caso in cui quest’ultima intervenga nel procedimento, alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione degli articoli 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e 41, paragrafo 2, lettere a) e c), della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/34 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2020 — Hijos de Moisés Rodríguez González / EUIPO — Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943)
(Causa T-306/20)
(2020/C 247/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentante: J. García Domínguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Irlanda e Ornua Co-operative Ltd (Dublino, Irlanda)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo La Irlandesa 1943 — Marchio dell’Unione europea n. 12 043 436
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 2 marzo 2020 nel procedimento R 1499/2016-G
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare alle spese l’EUIPO e le altre controparti, se del caso. |
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
27.7.2020 |
IT |
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C 247/34 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2020 — Calatrava Real State 2015/CRU
(Causa T-307/20)
(2020/C 247/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calatrava Real State 2015, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: P. Rubio Escobar, R. Ruíz de la Torre Esporrín e B. Fernández García, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (SRB/EES/2020/52) del Comitato di risoluzione unico del 17 marzo 2020, che determina l’eventuale concessione di un indennizzo agli azionisti e ai creditori del Banco Popular Español, S.A.; |
— |
condannare il convenuto e gli intervenienti al pagamento integrale o parziale delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e i principali argomenti sono quelli invocati nelle cause T-302/20, Del Valle Ruiz e a./ Comitato di risoluzione unico, e T-303/20, Arias Mosquera e a./Comitato di risoluzione unico.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/35 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — EVH/Commissione
(Causa T-312/20)
(2020/C 247/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EVH GmbH (Halle [Saale], Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa sui seguenti motivi.
1. |
Primo motivo: la decisione di autorizzazione sarebbe inficiata da vizi di forma.
|
2. |
Secondo motivo: la convenuta non avrebbe sufficientemente valutato i fatti e, per una valutazione adeguata, avrebbe dovuto avviare la fase II del procedimento.
|
3. |
Terzo motivo: la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, anche a causa dell’inadeguatezza delle sue indagini, nel ritenere che la fusione fosse compatibile con la concorrenza.
|
27.7.2020 |
IT |
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C 247/36 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Stadtwerke Leipzig/Commissione
(Causa T-313/20)
(2020/C 247/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stadtwerke Leipzig GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/36 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — GWS Stadtwerke Hameln/Commissione
(Causa T-314/20)
(2020/C 247/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hameln, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/37 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — TEAG / Commissione
(Causa T-315/20)
(2020/C 247/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TEAG Thüringer Energie AG (Erfurt, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/37 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Naturstrom/Commissione
(Causa T-316/20)
(2020/C 247/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Naturstrom AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, che dichiara compatibile con il mercato interno la concentrazione «RWE/E.ON Assets», caso M.8871 (GU 2020, C 111, pag. 1); |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su tre motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-312/20, EVH/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/38 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Mainova/Commissione
(Causa T-320/20)
(2020/C 247/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mainova AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, caso M.8871; |
— |
conformemente all’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire il procedimento, per connessione sostanziale, con i ricorsi relativi alla stessa decisione M.8871, ai fini della decisione che definisce il giudizio; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa sui seguenti motivi.
1. |
Primo motivo: violazione delle forme sostanziali Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato, nella decisione impugnata, le forme sostanziali. Tra queste rientrerebbero tutte le norme procedurali che dovevano essere rispettate nell’adozione dell’atto giuridico in questione. In particolare, la convenuta, ostacolando i diritti di partecipazione della ricorrente, avrebbe violato i principi generali del diritto dell’Unione. Essa avrebbe, segnatamente, ostacolato le possibilità di tutela giurisdizionale della ricorrente e le avrebbe illegittimamente negato qualsiasi accesso agli atti del procedimento. |
2. |
Secondo motivo: violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la convenuta, separando artificialmente il progetto di concentrazione, avrebbe violato i Trattati dell’Unione europea e le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni. Essa avrebbe, in particolare, ignorato le norme procedurali relative al diritto in materia di fusioni e, di conseguenza, non avrebbe tenuto conto, o non avrebbe tenuto conto correttamente, di circostanze rilevanti ai fini della decisione. Tra queste rientrerebbero, segnatamente, l’omessa considerazione del nesso giuridico, economico e fattuale dell’intero progetto di concentrazione, l’erronea qualificazione dell’operazione come Asset Swap, l’omessa considerazione degli effetti concorrenziali del corrispettivo della partecipazione della RWE AG nella E.ON SE in misura pari al 16,67 % nonché l’erronea valutazione degli effetti concorrenziali dell’operazione. In particolare, la convenuta avrebbe omesso di procedere ad una definizione corretta del mercato. Inoltre, essa avrebbe applicato un margine di discrezionalità erroneo nel valutare gli effetti dell’operazione e avrebbe erroneamente valutato gli incentivi della RWE, derivanti dall’operazione, per trattenere deliberatamente le capacità di generazione. Al riguardo, la convenuta perverrebbe all’erronea conclusione secondo cui la concentrazione, da un lato, poteva essere esaminata separatamente e, dall’altro, non ha effetti pregiudizievoli sulla concorrenza a livello comunitario. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/39 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — enercity/Commissione
(Causa T-321/20)
(2020/C 247/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: enercity AG (Hannover, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, caso M.8871; |
— |
conformemente all’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire il procedimento, per connessione sostanziale, con i ricorsi relativi alla stessa decisione M.8871, ai fini della decisione che definisce il giudizio; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su due motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-320/20, Mainova/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/39 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione
(Causa T-322/20)
(2020/C 247/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: C. Schalast, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 26 febbraio 2019, caso M.8871; |
— |
conformemente all’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, riunire il procedimento, per connessione sostanziale, con i ricorsi relativi alla stessa decisione M.8871, ai fini della decisione che definisce il giudizio; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso si basa su due motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-320/20, Mainova/Commissione.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/40 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2020 –Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo))
(Causa T-324/20)
(2020/C 247/55)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd (Yongkang, Cina) (rappresentante: P. Pérot, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «kugoo» — Domanda di registrazione n. 17 007 741
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2020, nel procedimento R 65/2019-4;
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ed accogliere la domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea kugoo n. 17 007 741; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, unitamente alle tasse e a tutte le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO e al Tribunale. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/41 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglie per bevande)
(Causa T-326/20)
(2020/C 247/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bibita Group (Tirana, Albania) (rappresentante: C. Seyfert, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Benkomers OOD (Sofia, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 3 797 091-0001 (Bottiglie per bevande)
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 aprile 2020 nel procedimento R 1070/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario controverso, registrato con il numero 3 797 091-0001, sulla base di tutti i motivi formulati nel presente ricorso; |
— |
condannare il convenuto e la titolare alle spese processuali relative al procedimento dinanzi alla terza commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale; |
— |
condannare l’EUIPO e l’eventuale interveniente al pagamento integrale delle spese relative al presente procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/41 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — 4B Company/EUIPO — Deenz (Pendenti (gioielleria))
(Causa T-329/20)
(2020/C 247/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: 4B Company Srl (Montegiorgio, Italia) (rappresentante: G. Brogi, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deenz Holding Ltd (Dubai, Emirati Arabi Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello interessato: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario n. 2 100-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2020 nel procedimento R 2449/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ha accolto la domanda di mantenimento in forma modificata del modello comunitario n. 21 00-0001 e disposto l’iscrizione del modello in forma modificata nel registro e la sua pubblicazione nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, con conseguente conferma della decisione della divisione di annullamento del 15 ottobre 2018 nel procedimento ICD 10 654; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/42 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — Laboratorios Ern/EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel)
(Causa T-331/20)
(2020/C 247/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Le-Vel Brands LLC. (Frisco, Texas, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Le-Vel — Domanda di registrazione n. 15 229 974
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 marzo 2020 nel procedimento R 2113/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
respingere la domanda di marchio dell’Unione europea «Le-Vel», n. 15 229 974, per tutti i prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 35; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente (nel caso in cui la Le-Vel Brands, LLC. decida di intervenire nel presente procedimento) alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/43 |
Ricorso proposto il 29 maggio 2020 — KH / SEAE
(Causa T-334/20)
(2020/C 247/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 24 luglio 2019 di riassegnare la ricorrente in sede, considerandola in missione solo dal 1o settembre al 31 dicembre 2019; |
— |
annullare la decisione del 29 luglio 2019 recante rigetto della richiesta di assistenza registrata con il riferimento [riservato] che era stata presentata il 29 marzo precedente dalla ricorrente per via dell’esistenza di molestie di cui la sua superiore [riservato] (1) si è resa responsabile nei suoi confronti; |
— |
annullare il rapporto informativo 2019 (periodo 2018) del 3 ottobre 2019, che rileva la sussistenza di un’insufficienza; |
— |
annullare la decisione del 4 novembre 2019 di non applicare lo scatto automatico nel grado a causa del rapporto informativo giudicato insoddisfacente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre serie di motivi.
1. |
Avverso la decisione di riassegnazione, la ricorrente deduce tre motivi:
|
2. |
Avverso la decisione recante rigetto della sua richiesta di assistenza, la ricorrente deduce cinque motivi:
|
3. |
Avverso il rapporto informativo, la ricorrente deduce quattro motivi:
|
(1) Dati riservati occultati.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/44 |
Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — Repubblica ceca / Commissione
(Causa T-335/20)
(2020/C 247/60)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula e J. Vláčil, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione (EU), CCI 2014CZ06RDNP001, del 30 marzo 2020, che sospende i pagamenti intermedi connessi al Programma di sviluppo rurale della Repubblica ceca per il periodo 2014-2020 e riguardanti spese effettuate durante il periodo 16 ottobre 2018 — 31 dicembre 2018 [notificata con il numero C (2020) 1857 final]; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (1). La Commissione ha infatti erroneamente ritenuto che la sovvenzione alla quale si riferisce il pagamento in questione sia stata erogata in contrasto con le norme di diritto interno. Tuttavia non si è potuta verificare una violazione delle norme pertinenti di diritto interno poiché tali norme non riguardano affatto il tipo di sovvenzioni cui si riferiscono i pagamenti sospesi.
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/44 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — Galván Fernández-Guillén/CRU
(Causa T-340/20)
(2020/C 247/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José María Galván Fernández-Guillén (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2020/52, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español; |
— |
condannare il CRU alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo: violazione del diritto fondamentale alla proprietà privata, in quanto il Banco Popular aveva, al momento della risoluzione, un patrimonio netto positivo che non giustificava la privazione di titoli senza compensazione. |
2. |
Secondo motivo: violazione del diritto di proprietà per assenza di criteri chiari di valutazione al momento della risoluzione del Banco Popular, essendo stati applicati retroattivamente i nuovi criteri approvati dal regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (1), entrato in vigore solo il 29 marzo 2018, vale a dire otto mesi dopo la risoluzione del Banco Popular. |
3. |
Terzo motivo: mancanza di indipendenza di Deloitte nell’effettuare la valutazione 3, che è l’unica su cui si basa la decisione CRU/EES/2020/52, dato che la stessa società di revisione contabile aveva realizzato la valutazione 2 provvisoria. |
4. |
Quarto motivo: violazione del diritto della difesa, in quanto il CRU continua a mantenere riservate determinate informazioni e ad occultarle agli azionisti e ai creditori del Banco Popular, con il pretesto che «la loro divulgazione potrebbe violare il diritto della difesa dell’ente nei procedimenti contenziosi in corso». |
(1) Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (GU 2018, L 67, pag. 3).
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/45 |
Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Unión Detallistas Españoles (unit)
(Causa T-344/20)
(2020/C 247/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unión Detallistas Españoles S. Coop. Unide (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo unit — Domanda di registrazione n. 16 542 078
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 2005/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
La commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto non avendo considerato l’insufficienza, per mancanza o carenza, della prova dell’uso riguardante le vendite, nel periodo rilevante, dei marchi spagnoli 1795078 e 228907, soggetti a prova dell’uso, e, di conseguenza, avendo affermato che esisteva un rischio di confusione tra i marchi da parte dei consumatori. |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/46 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+)
(Causa T-345/20)
(2020/C 247/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: M. Zick, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MEN+ — Domanda di registrazione n. 17 985 949
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2020 nel procedimento R 1906/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte che arreca pregiudizio alla ricorrente; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare in combinato disposto con l’articolo 95 del regolamento medesimo. |
27.7.2020 |
IT |
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C 247/46 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)
(Causa T-348/20)
(2020/C 247/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Freistaat Bayern (Germania) (rappresentante: J. Altmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GEWÜRZSOMMELIER — Domanda di registrazione n. 18 020 504
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2020 nel procedimento R 2430/2019-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/47 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — St. Hippolyt/EUIPO — Raisioaqua (Vital like nature)
(Causa T-351/20)
(2020/C 247/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Raisioaqua Oy (Raisio, Finlandia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Vital like nature — Domanda di registrazione n. 17 165 002
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2020 nel procedimento R 1279/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/48 |
Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — St. Hippolyt/EUIPO — Elephant (Strong like nature)
(Causa T-352/20)
(2020/C 247/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elephant Co. Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu d.o.o. (Belgrado, Serbia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Strong like nature — Domanda di registrazione n. 17 494 071
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2020 nel procedimento R 1909/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Rettifiche
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/49 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-220/20
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 201 del 15 giugno 2020 )
(2020/C 247/67)
La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-220/20, JL/Commissione, va letta come segue:
«Ricorso proposto il 16 aprile 2020 — Kerstens/Commissione
(Causa T-220/20)
(2020/C 201/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (La Forclaz, Svizzera) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’11 luglio 2019 della Commissione europea (APN) con la quale si rivolge un ammonimento al ricorrente; |
— |
annullare la decisione del 27 marzo 2017 della Commissione europea (APN) di riprendere il caso [riservato] (1); |
— |
riconoscere al ricorrente un’indennità totale pari a EUR 30 000, a titolo di risarcimento speciale del danno morale, dovuto dalla Commissione europea; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura di questo Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, vale a dire su misure inadeguate di esecuzione della sentenza di annullamento emanata dal Tribunale, e di una violazione del principio del “ne bis in idem”. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare sull’obbligo di trattazione imparziale ed equa dei casi, sulla violazione del principio della presunzione d’innocenza e sulla violazione dei diritti della difesa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, di una violazione delle norme di procedura applicabili alle indagini amministrative e ai procedimenti disciplinari e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla domanda di risarcimento speciale a seguito delle succitate irregolarità.» |
(1) Dati riservati occultati.