ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 171/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 171/02 |
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2022/C 171/03 |
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2022/C 171/04 |
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2022/C 171/05 |
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2022/C 171/06 |
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2022/C 171/07 |
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2022/C 171/08 |
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2022/C 171/09 |
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2022/C 171/10 |
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2022/C 171/11 |
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2022/C 171/12 |
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2022/C 171/13 |
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2022/C 171/14 |
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2022/C 171/15 |
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2022/C 171/16 |
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2022/C 171/17 |
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2022/C 171/18 |
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2022/C 171/19 |
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2022/C 171/20 |
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2022/C 171/21 |
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2022/C 171/22 |
Causa C-69/22: Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — Commissione europea/Romania |
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2022/C 171/23 |
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2022/C 171/24 |
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2022/C 171/25 |
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2022/C 171/26 |
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2022/C 171/27 |
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2022/C 171/28 |
Causa C-197/22: Ricorso presentato l’11 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica italiana |
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Tribunale |
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2022/C 171/29 |
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2022/C 171/30 |
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2022/C 171/31 |
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2022/C 171/32 |
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2022/C 171/33 |
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2022/C 171/34 |
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2022/C 171/35 |
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2022/C 171/36 |
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2022/C 171/37 |
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2022/C 171/38 |
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2022/C 171/39 |
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2022/C 171/40 |
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2022/C 171/41 |
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2022/C 171/42 |
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2022/C 171/43 |
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2022/C 171/44 |
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2022/C 171/45 |
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2022/C 171/46 |
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2022/C 171/47 |
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2022/C 171/48 |
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2022/C 171/49 |
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2022/C 171/50 |
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2022/C 171/51 |
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2022/C 171/52 |
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2022/C 171/53 |
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2022/C 171/54 |
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2022/C 171/55 |
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2022/C 171/56 |
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2022/C 171/57 |
Causa T-115/22: Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Belshyna / Consiglio |
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2022/C 171/58 |
Causa T-116/22: Ricorso proposto il 3 marzo 2022 — Belavia / Consiglio |
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2022/C 171/59 |
Causa T-126/22: Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Coinbase / EUIPO — Coinbase Global (coinbase) |
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2022/C 171/60 |
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2022/C 171/61 |
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2022/C 171/62 |
Causa T-133/22: Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED) |
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2022/C 171/63 |
Causa T-695/20: Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — OG / BEI |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 171/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2022 — Commissione europea / Freistaat Bayern e a.
(Cause riunite C-167/19 P e C-171/19 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto a favore del settore lattiero tedesco - Finanziamento delle verifiche della qualità del latte - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Decisione di avvio del procedimento di indagine formale - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 6, paragrafo 1 - Obbligo, per la Commissione europea, di esporre sinteticamente in tale decisione gli elementi di fatto e di diritto pertinenti - Portata - Diritti delle parti interessate di essere coinvolte nel procedimento amministrativo - Violazione di forme sostanziali - Implicazioni sulla legittimità della decisione finale)
(2022/C 171/02)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, P. Němečková e T. Maxian Rusche, agenti)
Altre parti nel procedimento: Freistaat Bayern (Germania) (rappresentanti: U. Soltész e H. Weiß, Rechtsanwälte) (C-167/19 P), Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns eV, Genossenschaftsverband Bayern eV, Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft eV (rappresentanti: C. Bittner e N. Langhans, Rechtsanwälte) (C-171/19 P)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 marzo 2022 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-213/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 310, paragrafo 6, e articolo 325 TFUE - Risorse proprie - Dazi doganali - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Lotta contro le frodi - Principio di effettività - Obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione europea risorse proprie - Responsabilità finanziaria degli Stati membri in caso di perdite di risorse proprie - Importazioni di prodotti tessili e di calzature provenienti dalla Cina - Frode ampia e sistematica - Criminalità organizzata - Importatori inadempienti - Valore in dogana - Sottovalutazione - Base imponibile dell’IVA - Assenza di controlli doganali sistematici basati su un’analisi dei rischi ed effettuati prima dello svincolo delle merci di cui trattasi - Assenza di costituzione sistematica di garanzie - Metodo utilizzato per stimare l’importo delle perdite di risorse proprie tradizionali relative alle importazioni che presentano un rischio elevato di sottovalutazione - Metodo statistico basato su prezzi medi stabiliti a livello dell’Unione - Ammissibilità)
(2022/C 171/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente F. Shibli, S. Brandon, Z. Lavery e S. McCrory, poi F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da J. Eadie e I. Rogers, QC, nonché da S. Pritchard, T. Sebastian e R. Hill, barristers)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, P. Cottin e S. Baeyens, agenti), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica ellenica (rappresentante: M. Tassopoulou, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente K. Pommere, V. Soņeca e I. Kucina, poi K. Pommere, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: P. Barros da Costa, S. Jaulino, L. Inez Fernandes e P. Rocha, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo preso in considerazione gli importi corretti dei dazi doganali e non avendo messo a disposizione l’importo corretto delle risorse proprie tradizionali relative a talune importazioni di prodotti tessili e di calzature provenienti dalla Cina, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza degli articoli 2 e 8 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, degli articoli 2 e 8 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, degli articoli 2, 6, 9, 10, 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, degli articoli 2, 6, 9, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, in conseguenza della violazione degli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 325 TFUE, dell’articolo 46 del regolamento n. 952/2013, dell’articolo 13 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, dell’articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/1994 della Commissione, del 19 dicembre 1994, dell’articolo 244 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 952/2013, nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e degli articoli da 85 a 87 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009; inoltre il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non comunicando tutte le informazioni necessarie alla Commissione europea per determinare l’importo delle perdite di risorse proprie tradizionali e non fornendo, come richiesto, i motivi delle decisioni di annullamento delle obbligazioni doganali accertate, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare i quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea e sopporterà le proprie spese. |
4) |
La Commissione europea sopporterà un quinto delle proprie spese. |
5) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca sopporteranno le proprie spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2022 — WV/Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
(Causa C-162/20 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 60, primo comma - Assenza irregolare - Portata - Imputazione alla durata del congedo annuale - Trattenuta sulla retribuzione - Funzionario che non ha adempiuto agli obblighi a lui incombenti in forza degli articoli 21 e 55 dello Statuto)
(2022/C 171/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, abogado, e F.-M. Hislaire, avocat)
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 gennaio 2020, WV/SEAE (T-471/18, non pubblicata, EU:T:2020:26) è annullata. |
2) |
La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 27 novembre 2017, con cui è stata applicata una trattenuta sulla retribuzione corrispondente a 72 giorni di calendario, e la decisione del SEAE del 2 maggio 2018, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 3 gennaio 2018, sono annullate. |
3) |
Il SEAE è condannato a rimborsare alla ricorrente gli importi indebitamente trattenuti dalla sua retribuzione, corrispondenti a 71,5 giorni. Tali importi saranno maggiorati di interessi al tasso annuo del 5 % a decorrere dalla data in cui sono stati trattenuti. |
4) |
Il SEAE sopporta, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da WV sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/5 |
Sentenza della Corte del 3 marzo 2022 — WV / Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
(Causa C-171/20 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Domanda di assistenza - Domanda di risarcimento - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 24, commi 1 e 2 - Articolo 90, paragrafi 1 e 2 - Riesame di un atto amministrativo divenuto definitivo)
(2022/C 171/05)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, abogado, e F.-M. Hislaire, avocat)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
WV è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/5 |
Sentenza della Corte del 3 marzo 2022 — WV / Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
(Causa C-172/20 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Domanda di assistenza - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 90, paragrafi 1 e 2 - Data di presentazione della domanda - Decisione implicita di rigetto della domanda - Reclamo - Presentazione - Termine - Errore scusabile)
(2022/C 171/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, abogado, e F.-M. Hislaire, avocat)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
WV è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal
(Causa C-177/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Primato - Effetto diretto - Leale cooperazione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 63 TFUE - Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale - Interpretazione, da parte della Corte, in una sentenza pregiudiziale, di una norma del diritto dell’Unione - Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione - Obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte - Decisione amministrativa divenuta definitiva in assenza di un ricorso giurisdizionale - Principi di equivalenza e di effettività - Responsabilità dello Stato membro)
(2022/C 171/07)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione recante rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto estinti ex lege e cancellati dal registro fondiario in forza di una normativa nazionale incompatibile con l’articolo 63 TFUE, come interpretato dalla Corte in una sentenza pregiudiziale, è tenuto:
— |
a disapplicare tale normativa e |
— |
salvo ostacoli oggettivi e legittimi, segnatamente di ordine giuridico, a ingiungere all’autorità amministrativa competente di procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto, anche qualora la cancellazione di tali diritti non sia stata contestata in sede giurisdizionale entro i termini di legge e sia, di conseguenza, divenuta definitiva conformemente al diritto nazionale. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(Causa C-205/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 2014/67/UE - Articolo 20 - Sanzioni - Proporzionalità - Effetto diretto - Principio del primato del diritto dell’Unione)
(2022/C 171/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NE
Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
con l’intervento di: Finanzpolizei Team 91
Dispositivo
1) |
L’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»), laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto. |
2) |
Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone alle autorità nazionali l’obbligo di disapplicare una normativa nazionale, parte della quale è contraria al requisito di proporzionalità delle sanzioni previsto all’articolo 20 della direttiva 2014/67, nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Regno Unito] — VI / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-247/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Articolo 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16 - Minore cittadino di uno Stato membro che soggiorna in un altro Stato membro - Diritto di soggiorno derivato del genitore che ha l’effettivo affidamento di tale minore - Requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi - Minore titolare del diritto di soggiorno permanente per una parte dei periodi in questione)
(2022/C 171/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VI
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Dispositivo
1) |
L’articolo 21 TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che né il minore, cittadino dell’Unione, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente né il genitore che ne ha l’effettivo affidamento sono tenuti a disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, al fine di conservare il loro diritto di soggiorno nello Stato ospitante. |
2) |
L’articolo 21 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i periodi anteriori all’acquisizione, da parte di un minore, cittadino dell’Unione, del diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante, sia tale minore, qualora il diritto di soggiorno sia per lui invocato in base a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia il genitore che ne ha l’effettivo affidamento devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale direttiva. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2022 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-275/20) (1)
(Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2020/470 - Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra - Base giuridica procedurale - Articolo 218, paragrafo 7, TFUE - Procedura e regola di voto applicabili)
(2022/C 171/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. Afonso e D. Schaffrin, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García e B. Driessen, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: J.-L. Carré, T. Stehelin, E. de Moustier e A. Daniel, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. K. Bulterman, C. S. Schillemans e J. Langer, agenti)
Dispositivo
1) |
La decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione 2020/470 sono mantenuti in vigore fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito) — NB, AB / Secretary of State for the Home Department
(Causa C-349/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e immigrazione - Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) - Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2004/83/CE - Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA)
(2022/C 171/11)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: NB, AB
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
con l’intervento di: United Nations High Commissioner for Refugees (UK)
Dispositivo
1) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale, le circostanze pertinenti esistenti non solo al momento in cui detta persona ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA, ma anche al momento in cui le autorità amministrative competenti esaminano una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o in cui le autorità giudiziarie interessate si pronunciano sul ricorso proposto contro una decisione di diniego di riconoscimento di tale status. |
2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’analisi volta a stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione, qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta a lasciare la zona operativa dell’UNRWA per motivi che esulavano dal suo controllo e prescindevano dalla sua volontà, spetta allo Stato membro, laddove ritenga che detta persona sia oramai in grado di fare ritorno in tale zona e di beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza, dimostrare che così è nel caso di specie. |
3) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, ai sensi di tale disposizione, cosicché una persona che ha chiesto di beneficiare di una protezione internazionale sia stata costretta a lasciare la zona operativa di tale organismo, non è necessario dimostrare che l’UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggere un danno a tale persona o privarla di assistenza, mediante azione o omissione. Ai fini di tale disposizione è sufficiente dimostrare che l’assistenza o la protezione dell’UNRWA sia effettivamente cessata per un qualsiasi motivo, cosicché tale organismo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantire a quest’ultima condizioni di vita conformi alla missione di cui è investito. |
4) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 1 D della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, deve essere interpretato nel senso che nel valutare le condizioni richieste al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente) (UNRWA) sia cessata, cosicché a una persona è attribuibile ipso facto lo «status di rifugiato» ai sensi di tale disposizione della direttiva 2004/83, si deve tener conto dell’assistenza fornita a tale persona da attori della società civile, come le organizzazioni non governative, purché l’UNRWA mantenga con questi ultimi un rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell’ambito del quale gli stessi assistono l’UNRWA nell’adempimento del suo mandato. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 1 de Pontevedra — Spagna) — UN/Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
(Causa C-409/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, l’imposizione di un’ammenda accompagnata dall’obbligo di lasciare il territorio - Possibilità di regolarizzare il soggiorno entro un termine impartito - Articolo 7, paragrafi 1 e 2 - Termine per la partenza volontaria)
(2022/C 171/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UN
Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
Dispositivo
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare il suo articolo 6, paragrafo 1, e il suo articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di tale Stato membro, in assenza di circostanze aggravanti, in un primo tempo, con un’ammenda accompagnata da un obbligo di lasciare il territorio di tale Stato membro entro un termine impartito, a meno che, prima della scadenza di tale termine, il soggiorno di detto cittadino venga regolarizzato, e, in secondo luogo, in mancanza di una regolarizzazione del soggiorno di detto cittadino, con una decisione che ne disponga obbligatoriamente l’allontanamento, purché tale termine sia fissato in conformità con i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola.
25.4.2022 |
IT |
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C 171/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Acacia Srl / Bayerische Motoren Werke AG
(Causa C-421/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Disegni e modelli comunitari - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 82, paragrafo 5 - Azione avviata dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso - Domande accessorie all’azione per contraffazione - Diritto applicabile - Articolo 88, paragrafo 2 - Articolo 89, paragrafo 1, lettera d) - Regolamento (CE) n.o864/2007 - Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») - Articolo 8, paragrafo 2 - Paese in cui è stata commessa la violazione del diritto di proprietà intellettuale)
(2022/C 171/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Acacia Srl
Convenuta: Bayerische Motoren Werke AG
Dispositivo
L’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nonché l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un’azione per contraffazione, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un’azione proposta in forza di suddetto articolo 82, paragrafo 5, con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati.
25.4.2022 |
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C 171/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG
(Causa C-498/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Azione proposta da un curatore contro un terzo nell’interesse dei creditori - Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso - Articolo 8, punto 2 - Chiamata di terzo da parte di un rappresentante di interessi collettivi - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Ambito di applicazione - Norma generale)
(2022/C 171/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Midden-Nederland
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ZK, in qualità di successore di JM, curatore fallimentare della BMA Nederland BV
Convenuta: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG
con l’intervento di: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui è stabilita una società i cui debiti sono divenuti irrecuperabili, in quanto la società capogruppo di tale società ha violato il suo dovere di diligenza nei confronti dei creditori di quest’ultima, è competente a conoscere di un’azione collettiva per risarcimento danni rientrante nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, azione proposta dal curatore fallimentare di tale società, nell’ambito del suo compito legale di liquidazione della massa, per conto, ma non in nome, di tutti i creditori. |
2) |
La risposta alla prima questione pregiudiziale non è diversa se si tiene conto del fatto che, nel procedimento principale, una fondazione agisce per difendere gli interessi collettivi dei creditori e che l’azione proposta a tal fine non tiene conto delle circostanze individuali dei creditori. |
3) |
L’articolo 8, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, se il giudice adito della domanda principale torna sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere di tale domanda, esso perde con ciò automaticamente anche la propria competenza a conoscere delle domande proposte dall’interveniente. |
4) |
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un obbligo di risarcimento a titolo del dovere di diligenza della società capogruppo di una società dichiarata fallita è, in linea di principio, quella del paese in cui quest’ultima è stabilita, sebbene la preesistenza di una convenzione di finanziamento tra queste due società, convenzione che include una clausola di elezione del foro, sia una circostanza che può stabilire collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/12 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover — Germania) — K
(Causa C-519/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica di immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Trattenimento ai fini dell’allontanamento - Articolo 16, paragrafo 1 - Effetto diretto - Apposito centro di permanenza temporanea - Nozione - Trattenimento in un istituto penitenziario - Presupposti - Articolo 18 - Situazione di emergenza - Nozione - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Sindacato giurisdizionale effettivo)
(2022/C 171/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hannover
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: K
con l’intervento di: Landkreis Gifhorn
Dispositivo
1) |
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che una sezione specifica di un istituto penitenziario che, da una parte, pur disponendo di un proprio direttore, sia subordinata alla direzione di tale istituto e soggetta all’autorità del Ministro responsabile per gli istituti penitenziari e nella quale, dall’altra, cittadini di paesi terzi sono trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in specifici edifici dotati di proprie strutture e isolati dagli altri edifici di tale sezione in cui sono detenute persone condannate penalmente, può essere considerata un «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi di detta disposizione, purché le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino, quanto più possibile, che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché i diritti sanciti dall’articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall’articolo 17 di detta direttiva. |
2) |
L’articolo 18 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale chiamato, nell’ambito della sua competenza, a disporre il trattenimento o la proroga del trattenimento, in un istituto penitenziario, di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento deve poter verificare il rispetto delle condizioni alle quali tale articolo 18 subordina la possibilità, per uno Stato membro, di prevedere che detto cittadino sia sottoposto a trattenimento in un istituto penitenziario. |
3) |
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale deve disapplicare la normativa di uno Stato membro che consenta, in via temporanea, che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano trattenuti, ai fini dell’allontanamento, in istituti penitenziari, separati dai detenuti ordinari, qualora le condizioni alle quali l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva subordinano la conformità di siffatta normativa al diritto dell’Unione non siano, o non siano più, soddisfatte. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A
(Causa C-634/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Ambito di applicazione - Requisiti per il conseguimento del diritto all’esercizio autonomo della professione di medico nello Stato membro ospitante - Diploma rilasciato nello Stato membro d’origine - Limitazione del diritto all’esercizio della professione di medico a un triennio - Supervisione di un medico autorizzato e contestuale assolvimento della formazione specialistica triennale in medicina generale - Articoli 45 e 49 TFUE)
(2022/C 171/16)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Interveniente: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Dispositivo
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’autorità competente dello Stato membro ospitante conceda a una persona, sulla base della normativa nazionale, il diritto di esercitare la professione di medico limitatamente a un triennio e subordinatamente alla duplice condizione, da un lato, che l’interessato si sottoponga, nell’esercizio della sua attività, alla direzione e alla supervisione di un medico autorizzato e, dall’altro lato, che l’interessato completi con esito favorevole, nello stesso periodo, la formazione specifica triennale in medicina generale, per poter ottenere il riconoscimento del diritto di esercitare la professione di medico in forma autonoma nello Stato membro ospitante, tenendo conto del fatto che l’interessato, che ha assolto una formazione medica di base nello Stato membro d’origine, possiede il titolo di formazione, per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, previsto all’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, ma non il certificato ivi indicato, che attesta il compimento di un tirocinio professionale di un anno stabilito dallo Stato membro d’origine come requisito aggiuntivo ai fini dell’ottenimento delle qualifiche professionali.
25.4.2022 |
IT |
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C 171/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2022 — Commissione europea / Regno del Belgio
(Causa C-60/21) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 45 TFUE - Articolo 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo - Libera circolazione dei lavoratori - Fiscalità diretta - Imposta sul reddito - Deduzioni - Rendite alimentari - Parità di trattamento - Discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti)
(2022/C 171/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e V. Uher, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, P. Cottin e S. Baeyens, agenti)
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, rifiutando la deduzione, dal reddito imponibile, delle rendite alimentari o dei capitali sostitutivi di tali rendite e delle rendite complementari ai debitori di rendite non residenti in Belgio e che ivi percepiscono meno del 75 % dei loro redditi professionali che non possono beneficiare della stessa deduzione nel loro Stato membro di residenza in ragione dell’importo esiguo dei loro redditi imponibili in detto Stato, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 28 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/14 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG
(Causa C-183/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva (UE) 2015/2436 - Articolo 19 - Uso effettivo di un marchio - Onere della prova - Domanda di decadenza per mancato uso - Norma procedurale nazionale che impone al richiedente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’uso del marchio)
(2022/C 171/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Maxxus Group GmbH & Co. KG
Convenuta: Globus Holding GmbH & Co. KG
Dispositivo
L’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma procedurale di uno Stato membro che, in un procedimento avente ad oggetto una domanda di decadenza per mancato uso di un marchio, impone al ricorrente di effettuare una ricerca di mercato concernente l’eventuale uso di detto marchio da parte del suo titolare e di presentare al riguardo, nei limiti del possibile, osservazioni circostanziate a sostegno della sua domanda.
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (Spagna) il 24 dicembre 2021 — NM / Club La Costa (UK) PLC, filiale in Spagna, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD e European Resorts & Hotels SL
(Causa C-821/21)
(2022/C 171/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola
Parti
Attore: NM
Convenute: Club La Costa (UK) PLC, filiale in Spagna, CLC Resort Management LTD, Midmark 2 LTD, CLC Resort Development LTD e European Resorts & Hotels SL
Questioni pregiudiziali
Con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012:
|
Prima. Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, se sia conforme a tale regolamento interpretare l’espressione «l’altra parte del contratto» utilizzata in tale disposizione nel senso che essa comprende esclusivamente chi ha firmato il contratto, cosicché non può includere persone, fisiche o giuridiche, diverse da quelle che lo hanno effettivamente firmato. |
|
Seconda. Nel caso in cui l’espressione «l’altra parte del contratto» sia interpretata nel senso che comprende solo chi ha effettivamente firmato il contratto, qualora tanto il consumatore quanto «l’altra parte del contratto» siano domiciliate fuori dalla Spagna, se sia conforme all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, l’interpretazione secondo cui la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole non può essere determinata dal fatto che il gruppo di società a cui appartiene «l’altra parte del contratto» comprende società domiciliate in Spagna che non hanno partecipato alla firma del contratto o che hanno firmato contratti diversi da quello di cui si chiede l’annullamento. |
|
Terza. Qualora «l’altra parte del contratto» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I dimostri di essere domiciliata nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, dello stesso regolamento, se sia conforme alla disposizione in parola l’interpretazione secondo cui il domicilio così determinato limita la facoltà di scelta offerta dall’articolo 18, paragrafo 1. E, inoltre, se sia conforme a tale disposizione l’interpretazione secondo cui essa non si limita a stabilire una mera «presunzione di fatto», né che detta presunzione sia superata qualora «l’altra parte del contratto» svolge attività al di fuori della giurisdizione [in cui si trova il] suo domicilio, né che sia onere dell’«altra parte del contratto» dimostrare che il suo domicilio stabilito conformemente a suddetta disposizione corrisponde al luogo in cui svolge la sua attività. |
Con riferimento al regolamento (CE) n. 593/2008 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008:
|
Quarta. Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 3 di tale regolamento interpretare come valide ed applicabili le clausole sulla determinazione della legge applicabile che sono inserite nelle «condizioni generali» del contratto firmato dalle parti o che siano incluse in un documento separato al quale il contratto faccia espressamente rinvio e la cui avvenuta consegna al consumatore sia dimostrata. |
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Quinta. Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui tale articolo può essere invocato tanto dal consumatore quanto dall’altra parte del contratto. |
|
Sesta. Nel caso di contratti conclusi da consumatori ai quali si applica il regolamento Roma I, se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento l’interpretazione secondo cui, laddove siano soddisfatti i requisiti da esso previsti, la legge indicata in tale disposizione si applica in ogni caso in via prioritaria rispetto alla legge indicata all’articolo 6, paragrafo 3, anche se quest’ultima potrebbe essere più favorevole al consumatore nella fattispecie specifica. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1/32).
(2) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6/16).
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Málaga (Spagna) il 17 gennaio 2022 — CAJASUR Banco S.A. / JO e IM
(Causa C-35/22)
(2022/C 171/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Málaga
Parti
Ricorrente: CAJASUR Banco S.A.
Convenuti: JO e IM
Questioni pregiudiziali
1.o. |
Se sia contrario al diritto a un ricorso effettivo e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esigere che il consumatore metta in mora la controparte prima di avviare un procedimento giudiziale affinché la dichiarazione di nullità per abusività di una data condizione generale del contratto dia luogo a tutti gli effetti risarcitori (comprese le spese del procedimento giudiziale) inerenti a tale nullità, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1). |
2.o. |
Se sia conforme al diritto al pieno risarcimento e all’efficacia di cui al diritto dell’Unione e all’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva, determinare un criterio che imponga le spese processuali (comprese le spese legali) in funzione del fatto che il consumatore abbia previamente messo in mora l’istituto finanziario affinché la suddetta clausola venga rimossa. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 gennaio 2022 — Global, Companhia de Seguros SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-42/22)
(2022/C 171/21)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Global, Companhia de Seguros SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA (1) e, dunque, l’attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA (2) debbano essere interpretati nel senso che rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione e di riassicurazione», ai fini dell’esenzione dall’IVA, attività connesse o complementari come l’acquisto e la vendita di relitti; |
2. |
Se l’articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva IVA e, dunque, il successivo articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l’acquisto e la vendita di relitti si considerano destinati esclusivamente a un’attività esente, a condizione che tali beni non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell’IVA; |
3. |
Se l’esclusione dell’esenzione dall’IVA sulla vendita di relitti da parte delle compagnie di assicurazione sia contrari[a] al principio di neutralità dell’IVA, nei casi in cui non sussista un diritto alla detrazione dell’IVA. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1)
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/17 |
Ricorso proposto il 2 febbraio 2022 — Commissione europea/Romania
(Causa C-69/22)
(2022/C 171/22)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, M. Ioan, agenti)
Convenuta: Romania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Romania, non avendo adottato né trasmesso alla Commissione europea un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 14 dicembre 2016,] concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (1); |
— |
condannare la Romania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che, con la direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, sono stati stabiliti impegni di riduzione delle emissioni per cinque inquinanti atmosferici chiave per gli anni dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Ai fini del rispetto di tali impegni di riduzione delle emissioni e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, l’articolo 6, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di adottare un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284, la Romania doveva trasmettere alla Commissione il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico entro il 1o aprile 2019, e le azioni previste dalle autorità rumene avrebbero dovuto essere intraprese prima di tale data.
Pertanto, la Commissione sostiene che la Romania, non avendo adottato né trasmesso alla Commissione il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico prima della data del presente ricorso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 4 febbraio 2022 — M.A. / Valstybės sienos apsaugos tarnyba
(Causa C-72/22)
(2022/C 171/23)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parti
Ricorrente: M.A.
Altra parte nel procedimento: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale, come quelle applicabili nel caso di specie, che, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, non consentono in linea di principio allo straniero entrato e rimasto illegalmente nel territorio di uno Stato membro di presentare una domanda di protezione internazionale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale ai sensi delle quali, in caso di dichiarazione della legge marziale, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo fatto di essere entrato nel territorio della Repubblica di Lituania attraversandone illegalmente la frontiera di Stato. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 15 febbraio 2022 — Lännen MCE Oy / Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG
(Causa C-104/22)
(2022/C 171/24)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Markkinaoikeus
Parti
Ricorrenti: Lännen MCE Oy
Resistenti: Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
La società A è stabilita nello Stato membro X, dove ha la propria sede, e ha utilizzato su un sito Internet, nella pubblicità o come parola chiave, un segno identico a un marchio dell’Unione di cui è titolare la società B.
1) |
Se, nel caso suesposto, possa ritenersi che la pubblicità è rivolta a consumatori o professionisti nello Stato membro Y, in cui la società B ha la propria sede, e se un tribunale dei marchi dell’Unione europea nello Stato membro Y abbia competenza per l’esame di un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione conformemente all’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’UE (1) qualora, nella pubblicità divulgata per via elettronica oppure in un sito Internet di un inserzionista ad essa collegato, l’area geografica di consegna dei prodotti non sia quantomeno espressamente specificata oppure nessun singolo Stato membro sia esplicitamente escluso dall’area di consegna. A tal proposito, se possano essere presi in considerazione la natura dei prodotti oggetto di pubblicità e il fatto che il mercato di riferimento dei prodotti della società A ha una dimensione asseritamente globale, comprendendo pertanto l’intero territorio dell’Unione europea, incluso lo Stato membro Y. |
2) |
Se possa ritenersi che la suddetta pubblicità è rivolta a consumatori o professionisti dello Stato membro Y nel caso in cui la pubblicità venga visualizzata sul sito Internet di un motore di ricerca operante sotto il dominio nazionale di primo livello dello Stato membro Y. |
3) |
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: quali altre circostanze debbano essere eventualmente prese in considerazione al fine di stabilire se la pubblicità sia rivolta a consumatori o professionisti nello Stato membro Y. |
(1) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
25.4.2022 |
IT |
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C 171/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 17 febbraio 2022 — Teva BV e Teva Finland Oy / Merck Sharp & Dohme Corp.
(Causa C-119/22)
(2022/C 171/25)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Markkinaoikeus
Parti
Ricorrenti: Teva BV e Teva Finland Oy
Resistente: Merck Sharp & Dohme Corp.
Questioni pregiudiziali
1) |
Quali criteri debbano essere applicati per decidere quando un prodotto non sia già stato oggetto di un certificato protettivo complementare ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (regolamento CPCM). |
2) |
Se debba ritenersi che la valutazione della condizione prevista all’articolo 3, lettera c), del regolamento CPCM differisca da quella relativa alla condizione di cui all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento e, in caso affermativo, in qual modo. |
3) |
Se le considerazioni relative all’interpretazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento CPCM di cui alle sentenze della Corte C-121/17 (2) e C-650/17 (3) debbano essere ritenute pertinenti ai fini della valutazione della condizione prevista all’articolo 3, lettera c), di tale regolamento e, in caso affermativo, in qual modo. A tal proposito, si richiama, in particolare, quanto affermato in dette sentenze con riguardo all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento in merito ai seguenti aspetti:
|
4) |
Se le nozioni di «cuore dell’attività inventiva», «attività inventiva centrale» e/o «oggetto dell’invenzione» del brevetto di base siano pertinenti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, lettera c), del regolamento CPCM e, in caso di pertinenza di alcune o di tutte tali nozioni, in qual modo debbano essere intese ai fini dell’interpretazione della disposizione medesima. Se, con riguardo all’applicazione di tali nozioni, faccia una qualche differenza il fatto che il prodotto di cui trattasi sia costituito da un unico principio attivo (cosiddetto «prodotto monocomponente») oppure da una combinazione di principi attivi (cosiddetto «prodotto combinato») e, in caso affermativo, sotto quale profilo. Ci si chiede in qual modo debba essere valutata quest’ultima questione qualora il brevetto di base contenga, da un lato, una rivendicazione per un prodotto monocomponente e, dall’altro, una rivendicazione per un prodotto combinato, riguardando quest’ultima rivendicazione una combinazione di principi attivi composta dal principio attivo del prodotto monocomponente oltre a uno o più principi attivi secondo lo stato dell’arte conosciuto. |
(2) Sentenza del 25 luglio 2018, Teva UK Ltd e a. (C-121/17, EU:C:2018:585).
(3) Sentenza del 30 aprile 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C-650/17, EU:C:2020:327).
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/20 |
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2022 da Patrick Breyer avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-158/19, Breyer/Agenzia esecutiva europea per la ricerca
(Causa C-135/22 P)
(2022/C 171/26)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Patrick Breyer (rappresentante: J. Breyer, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per la ricerca
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 nella causa T-158/19, Breyer/REA, e la decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) del 17 gennaio 2019 (ARES [2019] 266593) nel suo complesso, nonché |
2. |
condannare l’altra parte del procedimento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In sintesi, il ricorrente afferma di aver diritto, ai sensi all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), all’accesso integrale ai documenti relativi all’attuazione del progetto di ricerca «iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System» nell’ambito del programma «Orizzonte 2020». L’interesse pubblico alla trasparenza in relazione allo sviluppo, finanziato con fondi pubblici, di sistemi di IA destinati ad essere utilizzati dalle autorità responsabili del controllo di frontiera come macchine della verità oppure al fine di valutare il rischio rappresentato dai viaggiatori prevarrebbe sugli interessi commerciali privati.
A causa delle implicazioni etiche e sociali, nonché relative ai diritti umani, della tecnologia ad alto rischio in questione, l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni sussisterebbe sin dall’avvio della fase di ricerca e non potrebbe essere legittimamente posticipato alla fase successiva alla finalizzazione del progetto di ricerca.
Il sistema di diffusione dei risultati previsto dal regolamento n. 1290/2013 (2) e dalla convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) non sarebbe idoneo a soddisfare l’interesse scientifico, l’interesse dei media nonché quello del grande pubblico al progetto.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81).
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/21 |
Impugnazione proposta il 25 febbraio 2022 dalla Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021, causa T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA
(Causa C-136/22 P)
(2022/C 171/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) (rappresentanti: N. Viguié, avocat, D. Krzisch, avocate)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021, causa T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA; |
di conseguenza:
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché l’Agenzia europea per i medicinali (in prosieguo: l’«EMA») presenti le proprie osservazioni sul merito e il Tribunale statuisca nel merito; |
nel caso in cui la Corte stabilisca che lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia e decida di non rinviare la causa al Tribunale:
— |
accogliere le domande presentate dalla ricorrente in primo grado; |
— |
annullare la decisione con cui l’EMA ha soppresso il gruppo consultivo scientifico «Scientific Advisory Group on Psychiatry» del Comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo il «CHMP»), rivelata dall’invito pubblico a manifestare interesse a far parte dei gruppi consultivi permanenti (in prosieguo: i «SAG») dell’EMA, rivolto agli esperti, del 5 maggio 2021 e dal comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021; |
in ogni caso,
— |
condannare l’EMA alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto statuire, senza incorrere in un errore di diritto e allo stesso tempo in un errore manifesto di valutazione, che la Debrégeas et associés Pharma (in prosieguo: la «D & A») non aveva interesse ad agire avverso la decisione impugnata, con la motivazione che un eventuale annullamento della decisione impugnata non le avrebbe procurato alcun beneficio, quando invece il pregiudizio alla situazione della D & A e in particolare ai suoi diritti procedurali è già certo, così come il beneficio che essa trarrebbe dall’annullamento della decisione impugnata, dal momento che:
— |
la D & A ha proposto ricorso avverso la decisione del 6 luglio 2020 che ha respinto la sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo l’«AIC»), deducendo in particolare l’irregolarità della procedura che aveva portato al parere del CHMP, a causa della mancata consultazione del SAG Psichiatria, nell’ambito della procedura di riesame (ricorso T-556/20); |
— |
la soppressione del SAG Psichiatria la priva di una garanzia procedurale, in quanto richiedente un’AIC per un medicinale psichiatrico. |
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale non avrebbe potuto statuire, senza incorrere in un errore di diritto e allo stesso tempo in un errore manifesto di valutazione, che l’interesse ad agire della D & A non era attuale e certo, ma soltanto futuro e ipotetico, quando invece la D & A ha proposto ricorso avverso la decisione del 6 luglio 2020 che aveva respinto la sua domanda di AIC, deducendo in particolare l’irregolarità della procedura che aveva portato al parere del CHMP, a causa della mancata consultazione del SAG Psichiatria, nell’ambito della procedura di riesame (ricorso T-556/20).
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/22 |
Ricorso presentato l’11 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-197/22)
(2022/C 171/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:
1) |
constatare che, non avendo adottato misure atte ad assicurare il rispetto dei valori indicati nella parte B dell’allegato I della direttiva 98/93/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (in GUCE L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE, |
2) |
e che, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma per quanto riguarda il livello di concentrazione di fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’art. 8, par. 2, della direttiva 98/83/CE; |
3) |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che, nel non aver assicurato il rispetto dei valori indicati nella parte B dell’allegato I della direttiva per l’arsenico e il fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo di cui al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I della direttiva 98/83/CE. Più precisamente, in merito al valore di concentrazione dell’arsenico tale violazione riguarda il Comune di Bagnoregio a partire dal 2018 in poi, il Comune di Civitella d’Agliano per il primo semestre del 2018, per il secondo semestre del 2019 e dal 2020 in poi salvo che nel secondo semestre del 2021, il Comune di Fabrica di Roma per il 2013 e dal 2015 in poi, il Comune di Farnese per il 2013 e in seguito dal 2018 in poi, il Comune di Ronciglione per il 2013 e in seguito per il primo semestre del 2018, per il primo semestre del 2019, e in seguito dal 2020 in poi, il Comune di Tuscania dal 2018 ad oggi salvo che nel primo semestre del 2019. Dette violazioni sono tuttora in corso. In merito al valore di concentrazione del fluoruro la violazione dell’obbligo di cui al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I della direttiva riguarda il Comune di Bagnoregio dal 2018 al primo semestre 2019 e il Comune di Fabrica di Roma per il 2018, per il primo semestre del 2019 e il secondo semestre del 2021.
Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che, non avendo adottato quanto prima i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque nei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania per quanto riguarda il livello di concentrazione dell’arsenico e nei Comuni di Bagnoregio e di Fabrica di Roma per quanto riguarda il livello di concentrazione di fluoruro, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo che le incombe in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.
Tribunale
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/24 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — United Parcel Service / Commissione
(Causa T-834/17) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Concorrenza - Mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi nel SEE - Concentrazione - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno - Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale - Diritti della difesa - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità»)
(2022/C 171/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, W. Knibbeler, A. Pliego Selie e F. Roscam Abbing, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, P. Berghe, M. Farley e R. Leupold Henning, agenti)
Oggetto
Ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE e diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6570 — UPS/ TNT Express).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla United Parcel Service, Inc. |
3) |
La United Parcel Service è condannata a sopportare due terzi delle proprie spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/24 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Ireland)/Commissione
(Causa T-540/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Concorrenza - Mercati dei servizi internazionali di distribuzione rapida di pacchi di piccole dimensioni nel SEE - Concentrazione - Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno - Annullamento della decisione da parte di una sentenza del Tribunale - Rinvio globale ad altri scritti - Motivi o censure sollevati da un terzo in un’altra causa - Elementi di prova presentati nella replica - Mancata giustificazione del ritardo - Irricevibilità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2022/C 171/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlanda), ASL Airlines (Irlanda) Ltd (Swords) (rappresentanti: N. Travers, SC, H. Kelly, K. McKenna e R. Scanlan, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, P. Berghe, M. Farley e R. Leupold Henning, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di aver subito in ragione dell’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ASL Aviation Holdings DAC et la ASL Airlines (Irlanda Ltd) sono condannate alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/25 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Chemours Netherlands/ECHA
(Causa T-636/19) (1)
(«REACH - Sostanze estremamente preoccupanti - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Decisione che identifica l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco - Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»)
(2022/C 171/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chemours Netherlands BV (Dordrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana e E. Mullier, avvocate)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere, N. Herbatschek e M. Heikkilä, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, J. Langer e C. Schillemans, agenti), ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio), ClientEarth (Londra, Regno Unito), CHEM Trust Europe eV (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Angelet, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 4 luglio 2019, ED/71/2019, entrata in vigore il 16 luglio 2019, nella parte in cui include l’acido 2,2,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propionico, i suoi sali e i suoi acidi alogenuri (che comprendono tutti i loro isomeri e le loro combinazioni) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Chemours Netherlands BV sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nonché dalla ClientEarth AISBL, dalla ClientEarth e dalla CHEM Trust Europe eV. |
3) |
Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/26 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Govern d’Andorra/EUIPO
(Causa T-806/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Andorra - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 171/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Govern d’Andorra (Andorra la Vella, Andorra) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Crawcour, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 agosto 2019 (procedimento R 737/2018-2), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo Andorra.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Govern d’Andorra è condannato alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/26 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Huhtamaki/Commissione
(Causa T-134/20) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un’indagine in materia di aiuti di Stato - Decisioni anticipate in materia fiscale - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di riservatezza - Assenza di carattere assoluto - Obbligo di motivazione»)
(2022/C 171/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Huhtamaki Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Struys e F. Pili, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e A. Spina, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 9417 final della Commissione, del 18 dicembre 2019, recante rigetto della domanda di conferma per l’acceso a documenti relativi a un’indagine in materia di aiuti di Stato presentata dalla ricorrente a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43)
Dispositivo
1) |
La decisione C(2019) 9417 final della Commissione europea, del 18 dicembre 2019, recante rigetto della domanda di conferma per l’accesso a documenti relativi a un’indagine in materia di aiuti di Stato presentata dalla Huhtamaki Sàrl a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2011, L 145, pag. 43), è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/27 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Pluscard Service / EUIPO (PLUSCARD)
(Causa T-669/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo PLUSCARD - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (Saarbrücken, Germania) (rappresentante: M. Dury, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Crespo Carrillo, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2020 (procedimento R 638/2020 4), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo PLUSCARD.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/28 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — OA/CESE
(Causa T-671/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Molestie psicologiche - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Ammonimento scritto - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Responsabilità»)
(2022/C 171/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OA (rappresentanti: M. Casado García Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e social europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal García Valdecasas e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da una parte, all’annullamento della decisione n. 293/19 del CESE, del 5 dicembre 2019, che infligge la sanzione di un ammonimento scritto al ricorrente e, dall’altra, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito.
Dispositivo
1) |
La decisione n. 293/19 del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 5 dicembre 2019, che infligge la sanzione di un ammonimento scritto a OA, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il CESE è condannato alle spese |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/28 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)
(Causa T-715/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Skinovea - Marchio nazionale denominativo anteriore SKINOREN - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Degode-Dermago Development GmbH (Strausberg, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Leo Pharma A/S (Ballerup, Danimarca)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2020 (procedimento R 337/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Leo Pharma e la Degode-Dermago Development.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Degode-Dermago Development GmbH è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/29 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Fabryki Mebli «Forte» / EUIPO — Bog-Fran (Meuble)
(Causa T-1/21) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un mobile - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Autorità di cosa giudicata»)
(2022/C 171/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fabryki Mebli «Forte» S.A. (Ostrów Mazowiecka, Polonia) (rappresentante: H. Basiński, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Mikosza ed E. Guissart, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2020 (procedimento R 595/2020-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bog-Fran e la Fabryki Mebli «Forte».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fabryki Mebli «Forte» S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/30 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Distintiva Solutions/EUIPO — Makeblock (Makeblock)
(Causa T-86/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Makeblock - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] - Assenza di marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001]»)
(2022/C 171/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña (Vitoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Makeblock Co. Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2020 (procedimento R 988/2020-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Distintiva Solutions e la Makeblock.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Distintiva Solutions S. Coop. Pequeña è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/30 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Banco de Investimento Global / EUIPO — Banco BIC Português (EUROBIC)
(Causa T-125/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EUROBIC - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori BiG, BANCO BiG e BiGlobal TRADE - Marchi nazionali denominativi anteriori BANCO BIG e figurativo anteriore BANCO BiG - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 171/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banco de Investimento Global, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: N. Lucas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Banco BIC Português, SA (Lisbona) (rappresentanti: P. Sousa e Silva, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2020 (procedimento R 607/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Banco de Investimento Global e la Banco BIC Português.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Banco de Investimento Global, SA è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/31 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — UGA Nutraceuticals/EUIPO — Vitae Health Innovation (VITADHA)
(Causa T-149/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo VITADHA - Marchio spagnolo denominativo anteriore VITANADH - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 171/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Italia) (rappresentanti: M. Riva, J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Vitae Health Innovation, SL (Montmeló, Spagna) (rappresentante: E. Torner Lasalle, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 gennaio 2021 (procedimento R 2719/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Vitae Health Innovation e la UGA Nutraceuticals.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La UGA Nutraceuticals Srl è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/32 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Ubisoft Entertainment/EUIPO — Huawei Technologies (FOR HONOR)
(Causa T-171/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FOR HONOR - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HONOR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 171/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ubisoft Entertainment (Carentoir, Francia) (rappresentante: J.-B. Bourgeois, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Huawei Technologies Co. Ltd (Shenzhen, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 gennaio 2021 (procedimento R 1297/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Huawei Technologies e la Ubisoft Entertainment.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ubisoft Entertainment è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/32 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяин)
(Causa T-184/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Хозяин - Marchio nazionale figurativo anteriore хозяюшка - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Walicka, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peter Schuju (Borchen, Germania) (rappresentante: K. Borstel, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2020 (procedimento R 2729/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Schuju e la Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/33 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO — Schuju (Хозяйка)
(Causa T-185/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Хозяйка - Marchio nazionale figurativo anteriore хозяюшка - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Walicka, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Peter Schuju (Borchen, Germania) (rappresentante: K. Borstel, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2020 (procedimento R 2717/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Schuju e la Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/34 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Beta Sports (META)
(Causa T-192/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo META - Marchio nazionale denominativo anteriore METALGIAL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Beta Sports LLC (Coconut Creek, Florida, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2021 (procedimento R 1152/2020-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la Beta Sports.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/34 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Ancor Group / EUIPO — Cody’s Drinks International (CODE-X)
(Causa T-198/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Marchio dell’Unione europea denominativo CODE-X - Marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori Cody’s - Marchio internazionale figurativo anteriore Cody’s - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 171/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ancor Group GmbH (Igersheim, Germania) (rappresentanti: J. Wachsmuth e W. Berlit, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, in qualità di agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Cody’s Drinks International GmbH (Brema, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2021 (procedimento R 208/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cody’s Drinks International e la Ancor Group.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 febbraio 2021 (procedimento R 208/2020-5) è annullata. |
2) |
L’opposizione proposta dalla Cody’s Drinks International GmbH è respinta. |
3) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/35 |
Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Ignacio Carrasco/EUIPO — Santos Carrasco Manzano (La Hoja del Carrasco)
(Causa T-209/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo La Hoja del Carrasco - Marchio nazionale figurativo anteriore CARRASCO, Guijuelo - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Elementi dominanti e distintivi dei marchi in conflitto»)
(2022/C 171/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ignacio Carrasco SL (Guijuelo, Spagna) (rappresentante: J. Donoso Romero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Santana Davies e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Santos Carrasco Manzano SA (Guijuelo) (rappresentante: F. Marín Riaño, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021 (procedimento R 175/2020-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Santos Carrasco Manzano e la Ignacio Carrasco.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ignacio Carrasco SL è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/36 |
Ordinanza del Tribunale del 22 febbraio 2022 — Brinkmann (Steel Trading) e a. / Commissione e BCE
(Causa T-161/15) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Competenza del Tribunale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2022/C 171/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Brinkmann (Steel Trading) Ltd (Londra, Regno Unito) e gli altri 18 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: R. Nowinski, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e S. Delaude, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a causa della decisione della Commissione e della BCE di subordinare a determinate condizioni la concessione di un dispositivo di assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Brinkmann (Steel Trading) Ltd e le altre parti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE). |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/36 |
Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2022 — eSlovensko/Commissione
(Causa T-295/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Disposizioni finanziarie - Programma dell’Unione per promuovere un uso più sicuro di Internet - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)
(2022/C 171/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: eSlovensko (Lučenec, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Romoli, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2021) 1955613 della Commissione, del 18 marzo 2021, concernente un ordine di recupero per il progetto SI-2010-SIC-1231002 («Safer Internet SK SIC»).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
eSlovensko sopporterà le sue proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/37 |
Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2022 — eSlovensko Bratislava / Commissione
(Causa T-304/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Disposizioni finanziarie - Programma dell’Unione per promuovere un uso più sicuro di Internet - Identificazione del convenuto - Irricevibilità»)
(2022/C 171/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Romoli, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2021) 1953853 della Commissione, del 30 marzo 2021, di porre fine alla convenzione di sovvenzione conclusa con la ricorrente per il progetto 2015-SK-IA-0038 («Slovak Safer Internet Centre IV»).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
eSlovensko Bratislava è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/37 |
Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2022 — eSlovensko Bratislava/Commissione
(Causa T-425/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Disposizioni finanziarie - Programma dell’Unione per promuovere un uso più sicuro di Internet - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)
(2022/C 171/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Romoli, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 7415 final della Commissione, del 21 ottobre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione C(2018) 6712 relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle telecomunicazioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
eSlovensko Bratislava è condannata alle spese. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/38 |
Ordinanza del Tribunale del 24 febbraio 2022 — Thomas e Julien / Consiglio
(Causa T-442/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra, da una parte, l’Unione e l’Euratom e, dall’altra, il Regno Unito - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)
(2022/C 171/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Rhiannon Thomas (Londra, Regno Unito), Michaël Julien (Weybridge, Regno Unito) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, J. Ciantar e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, cittadini del Regno Unito residenti nel Regno Unito, chiedono l’annullamento parziale, in primo luogo, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
3) |
La sig.ra Rhiannon Thomas e il sig. Michaël Julien sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, a eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
4) |
La sig.ra Thomas e il sig. Julien, il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/39 |
Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2022 — Lagardère, unité médico-sociale / Commissione
(Causa T-503/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) 2021/953 - Certificato COVID — 19 digitale dell’UE - Libera circolazione delle persone - Restrizioni - Erronea designazione della convenuta - Irricevibilità»)
(2022/C 171/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lagardère, unité médico-sociale (Ghlin, Belgio) (rappresentante: P. Vanlangendonck, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: E. Montaguti, agente)
Oggetto
Con il suo ricorso, espressamente proposto contro la Commissione europea e basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Lagardère, unité médico-sociale, è condannata alle spese. |
4) |
Il Parlamento e il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alla loro domanda d’intervento. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/39 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 febbraio 2022 — WO / Procura europea
(Causa T-603/21 R)
(«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea - Regolamento (UE) 2017/1939 - Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea - Nomina di uno dei candidati designati dalla Lituania - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»)
(2022/C 171/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WO (rappresentante: V. Vitkovskis, avvocato)
Convenuta: Procura europea
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione n. 28/2021 del collegio della Procura europea, del 21 aprile 2021, recante rigetto della candidatura del ricorrente alla funzione di procuratore europeo delegato.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.4.2022 |
IT |
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C 171/40 |
Ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2022 — Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF)
(Causa T-635/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2022/C 171/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carlings AS (Billingstad, Norvegia) (rappresentanti: V. Töbelmann e J. Haesemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Margarete Steiff GmbH (Giengen/Brenz, Germania) (rappresentante: U. Hildebrandt, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2021 (procedimento R 2024/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Margarete Steiff e la Carlings.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Carlings AS e la Margarete Steiff GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/40 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 marzo 2022 — Esedra/Parlamento
(Causa T-46/22 R)
(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Servizi per la prima infanzia - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2022/C 171/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Esedra SRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Vastmans, avvocata)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Pencheva e M. Kazek, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento, del 26 novembre 2021, di aggiudicare l’appalto pubblico di servizi per la «Gestione completa della struttura per l’accoglienza della prima infanzia, del Parlamento europeo a Bruxelles, sita in rue Wayenberg» ad un altro partecipante alla gara e di escludere l’offerta della ricorrente, e, dall’altro, ad ingiungere al Parlamento di adottare i provvedimenti necessari per sospendere gli effetti della decisione di aggiudicazione o del contratto concluso in seguito a tale decisione.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/41 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Interneto žiniasklaidos asociacija e a. / Commissione
(Causa T-72/22)
(2022/C 171/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Interneto žiniasklaidos asociacija (Vilnius, Lituania), All Media Lithuania UAB (Vilnius), All Media Radijas UAB (Vilnius) (rappresentante: K. Kačerauskas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare integralmente la Lettera impugnata; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sull’inadeguata valutazione delle informazioni fornite dalle ricorrenti e sull’omissione di condurre un’istruttoria con la dovuta diligenza in ordine alle circostanze descritte nella denuncia presentata il 21 giugno 2020 dalle ricorrenti alla Commissione in merito ad alcuni aiuti di Stato illegali concessi a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica lituana — VšĮ «Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija» –, che avrebbero determinato un’assoluta ignoranza della situazione di fatto ed errori di diritto nella Lettera adottata dalla Commissione. Tale omissione costituirebbe una violazione di una formalità sostanziale e delle disposizioni sostanziali che disciplinano il meccanismo di controllo degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del TFUE. In particolare, la valutazione inadeguata della Commissione sarebbe dimostrata dai seguenti errori che viziano la Lettera:
|
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/42 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Belshyna / Consiglio
(Causa T-115/22)
(2022/C 171/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Belshyna AAT (Bobruisk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2) (le «misure impugnate»), e |
— |
condannare il Consiglio alle spese relative al presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che includendo la ricorrente negli allegati delle misure impugnate, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione. In particolare, la ricorrente sostiene che le misure impugnate contengono una motivazione non corroborata, errata dal punto di vista fattuale e infondata a sostegno della sua designazione. Inoltre, la motivazione insufficiente fornita non dimostra un nesso materiale sufficiente con l’obiettivo delle misure. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le misure impugnate non soddisfano il livello probatorio richiesto al fine di adottare sanzioni individuali. Tentando di utilizzare misure individuali al fine di conseguire l’obiettivo di limitare le attività imprenditoriali e gli utili di una impresa straniera di proprietà statale, il Consiglio ha applicato un tipo di misura illegittimo. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/42 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2022 — Belavia / Consiglio
(Causa T-116/22)
(2022/C 171/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2) (le «misure impugnate»), e |
— |
condannare il Consiglio alle spese relative al presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che fondandosi sulla motivazione erronea dal punto di vista fattuale fornita nelle misure impugnate al fine di designare la ricorrente, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione. Tale circostanza è aggravata dal fatto che la ricorrente stessa ha infatti fornito al Consiglio, prima della sua designazione, informazioni dettagliate che contraddicono la motivazione a sostegno della sua designazione, non appena ha avuto conoscenza del fatto che erano state pubblicate notizie false contenenti informazioni di tal genere. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le misure impugnate non soddisfano il livello probatorio richiesto al fine di adottare sanzioni individuali. Tentando di utilizzare misure individuali al fine di conseguire l’obiettivo di limitare le attività imprenditoriali e gli utili di una impresa straniera di proprietà statale, il Consiglio ha applicato un tipo di misura illegittimo. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/43 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Coinbase / EUIPO — Coinbase Global (coinbase)
(Causa T-126/22)
(2022/C 171/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Coinbase, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coinbase Global OÜ (Tallinn, Estonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo coinbase — Domanda di registrazione n. 18 090 762
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 1097/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/44 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Simba Toys / EUIPO — Master Gift Import (BIMBA TOYS)
(Causa T-129/22)
(2022/C 171/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: O. Ruhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Master Gift Import, SLU (Ronda, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BIMBA TOYS — Domanda di registrazione n. 17 846 486
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 629/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/44 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — Biologische Heilmittel Heel/EUIPO — Esi (TRAUMGEL)
(Causa T-130/22)
(2022/C 171/61)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Biologische Heilmittel Heel GmbH (Baden-Baden, Germania) (rappresentante: J. Künzel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso Esi Srl (Albisola Superiore, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TRAUMGEL — Domanda di registrazione n. 16 289 712
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 813/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 813/2021-4; |
— |
riformare il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 813/2021-4; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 6 aprile 2021 al di là dei prodotti di cui al punto 1 del dispositivo, nella misura in cui l’opposizione è stata respinta per i prodotti della classe 3; |
— |
condannare la controinteressata dinanzi all’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/45 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Katjes Fassin/EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)
(Causa T-133/22)
(2022/C 171/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Germania) (rappresentanti: T. Schmitz e S. Stolzenburg-Wiemer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE FUTURE IS PLANT-BASED — Domanda di registrazione n. 18 310 582
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 dicembre 2021 nel procedimento R 1023/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
25.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 171/46 |
Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2022 — OG / BEI
(Causa T-695/20) (1)
(2022/C 171/63)
Lingua processuale: il francese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.