ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 191/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 191/02 |
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2022/C 191/03 |
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2022/C 191/04 |
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2022/C 191/05 |
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2022/C 191/06 |
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2022/C 191/07 |
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2022/C 191/08 |
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2022/C 191/09 |
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2022/C 191/10 |
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2022/C 191/11 |
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2022/C 191/12 |
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2022/C 191/13 |
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2022/C 191/14 |
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2022/C 191/15 |
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2022/C 191/16 |
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2022/C 191/17 |
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2022/C 191/18 |
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2022/C 191/19 |
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2022/C 191/20 |
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2022/C 191/21 |
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2022/C 191/22 |
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2022/C 191/23 |
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2022/C 191/24 |
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2022/C 191/25 |
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2022/C 191/26 |
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2022/C 191/27 |
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2022/C 191/28 |
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2022/C 191/29 |
Causa C-167/22: Ricorso proposto il 4 marzo 2022 — Commissione europea / Regno di Danimarca |
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2022/C 191/30 |
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2022/C 191/31 |
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2022/C 191/32 |
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2022/C 191/33 |
Causa C-214/22: Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo |
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Tribunale |
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2022/C 191/34 |
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2022/C 191/35 |
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2022/C 191/36 |
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2022/C 191/37 |
Causa T-99/22: Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Sberbank Europe / BCE |
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2022/C 191/38 |
Causa T-103/22: Ricorso proposto il 22 febbraio 2022 — ON / Commissione |
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2022/C 191/39 |
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2022/C 191/40 |
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2022/C 191/41 |
Causa T-118/22: Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — OM / Commissione |
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2022/C 191/42 |
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2022/C 191/43 |
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2022/C 191/44 |
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2022/C 191/45 |
Causa T-141/22: Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Sport1/EUIPO — SFR (SFR SPORT1) |
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2022/C 191/46 |
Causa T-143/22: Ricorso proposto l’11 marzo 2022 — OP / Parlamento |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 191/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — AllianzGI-Fonds AEVN / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-545/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Assoggettamento ad imposta dei dividendi versati agli organismi di investimento collettivo (OIC) - OIC residenti e non-residenti - Differenza di trattamento - Ritenuta alla fonte riguardante esclusivamente i dividendi versati agli OIC non residenti - Comparabilità delle situazioni - Valutazione - Presa in considerazione del regime fiscale dei detentori di quote di OIC e dell’assoggettamento degli organismi residenti a imposte diverse - Assenza)
(2022/C 191/02)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: AllianzGI-Fonds AEVN
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da società residenti a un organismo di investimento collettivo (OIC) non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un OIC residente sono esenti da una siffatta ritenuta.
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — NP/Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin
(Causa C-232/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Articolo 1, paragrafo 1 - Assegnazione conferita «temporaneamente» - Nozione - Occupazione di un posto permanente - Articolo 5, paragrafo 5 - Missioni successive - Articolo 10 - Sanzioni - Articolo 11 - Deroga ad opera delle parti sociali alla durata massima stabilita dal legislatore nazionale)
(2022/C 191/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NP
Convenuta: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev’essere interpretato nel senso che il termine «temporaneamente», utilizzato in tale disposizione, non osta alla messa a disposizione di un lavoratore, che ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, presso un’impresa utilizzatrice per coprire un posto permanente e che non è occupato a titolo di sostituzione. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2008/104 devono essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice per la durata di 55 mesi, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
3) |
La direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che stabilisce una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, ai fini del calcolo di tale durata, il computo dei periodi precedenti l’entrata in vigore di una siffatta normativa, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale al fine di determinare se tale messa a disposizione abbia avuto luogo «temporaneamente», ai sensi di tale direttiva, circostanza che spetta a detto giudice determinare. Un giudice nazionale, investito di una controversia esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare una siffatta disposizione transitoria contraria al diritto dell’Unione. |
4) |
L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di disposizioni di diritto nazionale dirette a sanzionare l’inosservanza di tale direttiva da parte di agenzie interinali o imprese utilizzatrici, il lavoratore tramite agenzia interinale non può trarre dal diritto dell’Unione un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice. |
5) |
La direttiva 2008/104 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che autorizzi le parti sociali a derogare, a livello della categoria delle imprese utilizzatrici, alla durata massima di messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale fissata da tale normativa. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — M. A / Autorité des marchés financiers (AMF)
(Causa-C-302/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercato unico dei servizi finanziari - Abuso di mercato - Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE - «Informazione privilegiata» - Nozione - Informazione avente «carattere preciso» - Informazione sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari - Carattere illecito della comunicazione di un’informazione privilegiata - Eccezioni - Regolamento (UE) n. 596/2014 - Articolo 10 - Comunicazione di un’informazione privilegiata durante il normale esercizio di una professione - Articolo 21 - Comunicazione di un’informazione privilegiata ai fini dell’attività giornalistica - Libertà di stampa e libertà di espressione - Comunicazione da parte di un giornalista ad una fonte abituale di un’informazione relativa all’imminente pubblicazione di un articolo di stampa)
(2022/C 191/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Paris
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Con l’intervento di: Autorité des marchés financiers
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che, ai fini della qualificazione come informazione privilegiata, può costituire un’informazione avente «carattere preciso», ai sensi di tale disposizione e dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari e che, ai fini della valutazione di detto carattere preciso, e sempreché siano stati comunicati prima della pubblicazione in questione, sono rilevanti il fatto che l’articolo di stampa in parola indicherà il prezzo al quale i titoli di tale emittente verrebbero acquistati nel contesto di un’eventuale offerta pubblica di acquisto nonché l’identità del giornalista che ha firmato tale articolo e dell’organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione. Quanto all’influenza effettiva della pubblicazione considerata sul prezzo dei titoli ai quali essa si riferisce, anche se può costituire una prova ex post del carattere preciso di detta informazione, essa non può essere sufficiente, di per sé, in assenza di un esame di altri elementi noti o comunicati prima di detta pubblicazione, a dimostrare un siffatto carattere preciso. |
2) |
L’articolo 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione da parte di un giornalista, ad una delle sue fonti d’informazione abituali, di un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa a sua firma che riporta una voce di mercato avviene «ai fini dell’attività giornalistica», ai sensi di detto articolo, qualora detta comunicazione sia necessaria per permettere lo svolgimento di un’attività giornalistica, la quale include i lavori d’inchiesta preparatori alla pubblicazione. |
3) |
Gli articoli 10 e 21 del regolamento n. 596/2014 devono essere interpretati nel senso che la comunicazione di un’informazione privilegiata da parte di un giornalista è lecita qualora essa debba considerarsi necessaria all’esercizio della sua professione e conforme al principio di proporzionalità. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 28 giugno 2021 — Bursa Română de Mărfuri SA / Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)
(Causa C-394/21)
(2022/C 191/05)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Bursa Română de Mărfuri SA
Resistente: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)
Interveniente: Federația Europeană a Comercianților de Energie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 3 dello stesso, tenuto conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (2), vieti dal momento della sua entrata in vigore che uno Stato membro continui ad assegnare una sola licenza per l’organizzazione e la gestione dei mercati centralizzati per l’energia. Se, a partire dalla data del 1o gennaio 2020, sussista un obbligo per lo Stato rumeno di bloccare un monopolio esistente in relazione alla gestione del mercato dell’energia elettrica. |
2) |
Se l’ambito di applicazione ratione personae dei principi di libera concorrenza del regolamento (UE) 2019/943, in particolare dell’articolo 1, lettere b) e c), e rispettivamente dell’articolo 3, includa il gestore di un mercato dell’energia elettrica come una borsa di merci. Se, ai fini di tale risposta, rilevi il fatto che, per la definizione del mercato dell’energia elettrica, l’articolo 2, punto 40, del regolamento (UE) 2019/943 rinvii alla definizione di mercati dell’energia elettrica presente all’articolo 2, punto 9, della direttiva 2019/944. |
3) |
Se si deve considerare che la concessione da parte di uno Stato membro di una singola licenza per la gestione del mercato dell’energia elettrica costituisca una restrizione della concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/6 |
Impugnazione proposta il 20 settembre 2021 dalla Svenska Metallkompaniet AB avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 luglio 2021, causa T-191/21, Svenska Metallkompaniet/EUIPO — Otlav (guarnizioni per finestre)
(Causa C-610/21 P)
(2022/C 191/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Svenska Metallkompaniet AB
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza dell’11 febbraio 2022, il vicepresidente della Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile e ha condannato la Svenska Metallkompaniet AB a farsi carico delle proprie spese.
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/6 |
Impugnazione proposta il 20 settembre 2021 da Lajos Bese avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 luglio 2021, causa T-128/21, Bese/EUIPO — Mixtec (rubyred CRANBERRY)
(Causa C-611/21 P)
(2022/C 191/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lajos Bese
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza dell’11 febbraio 2022, il vicepresidente della Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile e ha condannato il sig. Lajos Bese a farsi carico delle proprie spese.
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) l’11 ottobre 2021 — S.H. / Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
(Causa C-627/21)
(2022/C 191/08)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: S.H.
Resistenti: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Questione pregiudiziale
Se il principio di neutralità fiscale in materia di IVA, [nonché il considerando (30)] e gli articoli 16, 184, 186, 187, 188 e 192 della direttiva 112/2006/CE (1) possano essere interpretati nel senso che sono compatibili con le normative nazionali relative alla rettifica dell'imposta detraibile sui beni d'investimento [in particolare l'articolo 305, paragrafo 4, lettera a), della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il Codice tributario), il punto 79, paragrafo (14), lettera b) delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Modalità di applicazione della legge n. 227/2015 recante il Codice tributario), approvate con H.G. nr. 1/2016 (Decreto del governo n. 1/2016), date in applicazione delle previsioni dell’articolo 305, paragrafo 4, lettera a), del Codice tributario, in relazione all’articolo 316, paragrafo (11), lettera e) della legge n. 227/2015 recante il Codice tributario], nonché con la prassi dell’amministrazione tributaria che incide sulla detraibilità iniziale dell’IVA assolta per gli acquisti di beni d'investimento attraverso l’obbligo del contribuente alla rettifica negativa dell’IVA detraibile per il motivo che l’organo tributario ha annullato d’ufficio la sua registrazione ai fini dell’IVA per un certo periodo per il mancato svolgimento di attività economiche, relativamente al tempo in cui i beni d’investimento non hanno costituito oggetto di prestazioni di servizi o di cessioni di beni nel periodo compreso fra l’annullamento d’ufficio e la ri-registrazione ai fini dell’IVA.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 220, L 347, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 15 dicembre 2021 — Blue Air Aviation SA / UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
(Causa C-775/21)
(2022/C 191/09)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Appellante-convenuta: Blue Air Aviation SA
Resistente-attrice: UCMR — ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), debbano essere interpretate nel senso che la diffusione, all’interno di un aeromobile commerciale occupato da passeggeri, di un’opera musicale o di un frammento di opera musicale all’atto del decollo, dell’atterraggio o in un qualsiasi momento del volo, mediante l’impianto di diffusione sonora generale dell’aeromobile, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di detto articolo, in particolare (seppur non esclusivamente) sotto il profilo del criterio dello scopo di lucro della comunicazione. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se l’esistenza a bordo dell’aeromobile di un impianto di diffusione sonora imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aeromobile. In caso di risposta negativa a tale questione: |
3) |
Se la presenza a bordo dell’aeromobile di un impianto di diffusione sonora imposto dalla normativa in materia di sicurezza del traffico aereo e di un software che consente la comunicazione di fonogrammi (contenenti opere musicali protette) mediante detto impianto costituisca una base sufficiente per trarre una presunzione relativa di comunicazione al pubblico di opere musicali a bordo di tale aeromobile. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/8 |
Impugnazione proposta il 22 dicembre 2021 da YG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2021, causa T-599/20, YG/Commissione europea
(Causa C-818/21 P)
(2022/C 191/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: YG (rappresentanti: A. Champetier, avocate, S. Rodrigues, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata, dichiarare ricevibili e fondate le domande del ricorrente nella causa T-599/20 e, di conseguenza, |
— |
annullare le decisioni impugnate nel giudizio di primo grado, |
o, ove ciò non sia possibile,
— |
rinviare la causa al Tribunale per la decisione e, in ogni caso, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2021, recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente nella causa T-599/20, YG/Commissione europea.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi in diritto:
— |
sviamento di prove; |
— |
errata interpretazione dei motivi dedotti — Errori di ragionamento — Violazione dei diritti della difesa; |
— |
errori di diritto. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 22 dicembre 2021 — Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA
(Causa C-826/21)
(2022/C 191/11)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado e in appello: Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
Convenuta in primo grado e resistente in appello: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) «CFR Călători» SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un vettore ferroviario che utilizza vagoni ferroviari in cui sono installati impianti di sonorizzazione destinati alla comunicazione di informazioni ai viaggiatori realizzi in tal modo una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1). |
2) |
Se l’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, osti a una normativa nazionale che stabilisce una presunzione relativa di comunicazione al pubblico basata sull’esistenza di impianti di sonorizzazione, qualora questi ultimi siano imposti da altre disposizioni di legge che disciplinano l’attività del vettore. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 5 gennaio 2022 — EF, GH, IJ / KL
(Causa C-13/22)
(2022/C 191/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Piteşti.
Parti
Ricorrenti: EF, GH, IJ
Convenuto: KL
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione della Romania, nell’interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell’Unione europea. |
2) |
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 99, lettera ș), della legge rumena n. 303/2004, recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, che consente di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a riconoscere l’applicazione prioritaria del diritto dell’Unione europea rispetto ai considerando di una decisione della Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto giudice della facoltà di applicare una sentenza della CGUE che giudichi prioritaria. |
10.5.2022 |
IT |
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C 191/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio) il 20 gennaio 2022 — HK / Service fédéral des Pensions (SFP)
(Causa C-45/22)
(2022/C 191/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Parti
Attore: HK.
Convenuto: Service fédéral des Pensions (SFP).
Questioni pregiudiziali
Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba essere interpretata nel senso che essa impone di dividere i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.
Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba invece essere interpretata nel senso che essa impone di dividere non i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, ma piuttosto la parte dei redditi che supera un massimale di cumulo, come ad esempio stabilito dalla clausola nazionale in questione, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
10.5.2022 |
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C 191/10 |
Impugnazione proposta il 20 gennaio 2022 da Google LLC e Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 novembre 2021, causa T-612/17, Google e Alphabet / Commissione
(Causa C-48/22 P)
(2022/C 191/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Google LLC e Alphabet, Inc. (rappresentanti: T. Graf, Rechtsanwalt, R. Snelders, advocaat, C. Thomas, avocat, A. Bray, avocate, M. Pickford QC, e D. Gregory e H. Mostyn, barristers)
Altre parti nel procedimento: Computer & Communications Industry Association, Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Autorità di vigilanza EFTA, Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (UEUC), Infederation Ltd, Kelkoo, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Visual Meta GmbH, BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Twenga
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la Decisione (1) o in subordine rinviare la causa al Tribunale; |
— |
condannare la Commissione a sopportare i costi e le spese dei ricorrenti inerenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.
Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nel confermare la Decisione nonostante il mancato rispetto, da parte di quest’ultima, del criterio giuridico relativo all’obbligo di fornitura dell’accesso a servizi di acquisti comparativi.
— |
Il Tribunale si sarebbe indebitamente discostato dalla Decisione, ritenendo che le condizioni relative all’obbligo di fornitura fossero soddisfatte. |
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel concludere che le condizioni relative all’obbligo di fornitura non fossero applicabili. |
Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nel confermare la Decisione nonostante la mancata individuazione, da parte di quest’ultima, di un comportamento che si discostasse dalla concorrenza in base ai meriti.
— |
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le circostanze rilevanti rispetto ai probabili effetti del comportamento di Google fossero in grado di indicare se Google competesse sulla base dei propri meriti. |
— |
Il Tribunale avrebbe indebitamente riscritto la Decisione dichiarando ragioni supplementari per le quali il comportamento di Google si sarebbe presumibilmente discostato dalla concorrenza in base ai meriti. |
— |
Le ragioni supplementari dichiarate dal Tribunale per le quali Google non avrebbe fatto concorrenza sulla base dei propri meriti non sarebbero giuridicamente valide. |
Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore nella determinazione del nesso di causalità tra il presunto abuso e i probabili effetti.
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’onere di condurre un’analisi controfattuale gravasse su Google, piuttosto che sulla Commissione. |
— |
Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’analisi controfattuale di un abuso consistente nella combinazione di due pratiche legali richieda l’esclusione di entrambe le pratiche. |
— |
L’approccio adottato dal Tribunale inficerebbe la sua valutazione sia degli effetti che della giustificazione obiettiva. |
Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in errore ritenendo che la Commissione non fosse obbligata a valutare se il comportamento fosse atto a precludere il mercato a concorrenti altrettanto efficienti.
(1) Decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 — Google Search (Shopping)].
10.5.2022 |
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C 191/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 24 gennaio 2022 — Austrian Airlines AG / TW
(Causa C-49/22)
(2022/C 191/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti nel procedimento principale
Appellante: Austrian Airlines AG
Appellato: TW
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), debbano essere interpretati nel senso che deve essere considerato come un riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, che il vettore aereo operativo è tenuto ad offrire in caso di cancellazione, anche un volo di rimpatrio operato nell’ambito dell’attività di autorità pubblica di uno Stato, qualora il vettore aereo operativo, pur non potendo giustificare un diritto al trasporto del passeggero, poteva tuttavia registrare il passeggero a tal fine, sopportandone i costi e, in virtù di un accordo contrattuale con lo Stato, opera infine il volo con lo stesso aeromobile e gli stessi orari previsti per il volo originario. |
2) |
Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), debba essere interpretato nel senso che un passeggero che si registri esso stesso su un volo di rimpatrio di cui alla prima questione e che a tal fine versi un contributo obbligatorio alle spese allo Stato, vanta, nei confronti del vettore aereo, un diritto al rimborso di tali spese che deriva direttamente dal regolamento sui diritti dei passeggeri, anche se le spese non consistono esclusivamente nei meri costi del volo. |
10.5.2022 |
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C 191/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Paris (Francia) il 25 gennaio 2022 — SOGEFINANCEMENT / RW, UV
(Causa C-50/22)
(2022/C 191/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Paris
Parti
Ricorrente: SOGEFINANCEMENT
Resistente: RW, UV
Questioni pregiudiziali
1. |
Se, alla luce dei principi di certezza del diritto e di autonomia procedurale degli Stati, il principio di effettività della sanzione risultante dall’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE (1) osti a che il giudice possa sollevare d’ufficio una disposizione nazionale derivante dall’articolo 14 della suddetta direttiva e sanzionata nel diritto interno con la nullità del contratto una volta scaduto il termine quinquennale di prescrizione previsto per il consumatore per chiedere, mediante un’azione o un’eccezione, l’accertamento della nullità del contratto di credito. |
2. |
Se, alla luce dei principi di certezza del diritto e di autonomia procedurale degli Stati e del principio dispositivo, il principio di effettività della sanzione derivante dall’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE osti a che il giudice possa dichiarare la nullità del contratto di credito dopo aver sollevato d’ufficio una disposizione di diritto interno derivante dall’articolo 14 della suddetta direttiva, senza che il consumatore abbia chiesto un siffatto annullamento o vi abbia quantomeno dato acquiescenza. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
10.5.2022 |
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C 191/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) l’8 febbraio 2022 — Right to Know CLG / An Taoiseach
(Causa C-84/22)
(2022/C 191/17)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrente: Right to Know CLG
Resistente: An Taoiseach
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i verbali di riunioni formali del potere esecutivo di uno Stato membro, nel corso delle quali i membri del governo sono tenuti a riunirsi e ad agire in qualità di autorità collettiva, debbano essere qualificati, ai fini di una domanda di accesso all’informazione ambientale in essi contenuta, come «comunicazioni interne» o come «deliberazioni interne» di un’autorità pubblica nel significato attribuito a tali nozioni, rispettivamente, dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. |
2) |
Se il principio dell’autorità di cosa giudicata (come dibattuto nella causa Köbler, C-224/01 (2), e giurisprudenza successiva) si estenda oltre il dispositivo della sentenza precedente e includa, inoltre, constatazioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza precedente. In altri termini, se il principio dell’autorità di cosa giudicata sia limitato alla «cause of action estoppel» o si estenda all’«issue estoppel». |
3) |
Se, in un procedimento pendente tra le parti in merito all’asserita inosservanza della direttiva 2003/4/CE relativamente a una specifica richiesta di informazioni ambientali, qualora il ricorrente/richiedente abbia ottenuto l’annullamento di una decisione a seguito dell’accoglimento di determinati motivi di impugnazione fondati sul diritto dell’Unione e del rigetto di altri, il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività ostino a una norma nazionale sull’autorità di cosa giudicata fondata sull’«issue estoppel» che impone a un giudice nazionale, nell’ambito di un nuovo procedimento avente ad oggetto un’ulteriore decisione sulla medesima richiesta, di precludere a tale ricorrente/richiedente la possibilità di impugnare detta ulteriore decisione in base a motivi fondati sul diritto dell’Unione che siano stati precedentemente respinti ma che, in tali circostanze, non siano stati oggetto di appello dinanzi a un giudice di grado superiore. |
4) |
Se sulla risposta alla terza questione di cui sopra incidano i seguenti fatti: i) che non sia stato effettuato alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e ii) che nessuna delle parti abbia sottoposto al giudice nazionale la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. |
(2) Sentenza del 30 settembre 2003 (EU:C:2003:513).
10.5.2022 |
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C 191/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 9 febbraio 2022 — Fenice — Qualità per l’ambiente SpA / Ministero della Transizione Ecologica e a.
(Causa C-91/22)
(2022/C 191/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fenice — Qualità per l’ambiente SpA
Resistenti: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la deliberazione assunta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (1) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/331 (2) in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente. |
2) |
Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico direttamente leso dall’esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 sulla scorta dell’istruttoria condotta di concerto dalla Commissione europea e dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto impugnare la decisione assunta dalla Commissione europea di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331 innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. |
3) |
Se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, come risultante dalla sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 giugno 2019, nella causa C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione. |
4) |
Se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 9 febbraio 2022 — Fenice — Qualità per l’ambiente SpA / Ministero della Transizione Ecologica e a.
(Causa C-92/22)
(2022/C 191/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fenice — Qualità per l’ambiente SpA
Resistenti: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la deliberazione assunta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (1) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/331 (2) in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente. |
2) |
Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico direttamente leso dall’esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 sulla scorta dell’istruttoria condotta di concerto dalla Commissione europea e dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto impugnare la decisione assunta dalla Commissione europea di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331 innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. |
3) |
Se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, come risultante dalla sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 giugno 2019, nella causa C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione. |
4) |
Se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 9 febbraio 2022 — Fenice — Qualità per l’ambiente SpA / Ministero della Transizione Ecologica e a.
(Causa C-93/22)
(2022/C 191/20)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fenice — Qualità per l’ambiente SpA
Resistenti: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la deliberazione assunta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (1) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/331 (2) in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente. |
2) |
Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico direttamente leso dall’esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 sulla scorta dell’istruttoria condotta di concerto dalla Commissione europea e dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto impugnare la decisione assunta dalla Commissione europea di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331 innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. |
3) |
Se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, come risultante dalla sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 giugno 2019, nella causa C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca in minima parte energia elettrica cogenerativa, non ad alto rendimento, caratterizzandosi per una pluralità di fonti di energia termica diverse dalla cogenerazione aventi le caratteristiche per il riconoscimento delle quote gratuite di emissione. |
4) |
Se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove esclude totalmente un impianto connotato da una pluralità di fonti di energia, senza scorporazione dei valori di emissione riferiti alle fonti di calore diverse dalla cogenerazione aventi pieno titolo a ricevere i benefici previsti. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 9 febbraio 2022 — Gruppo Mauro Saviola Srl / Ministero della Transizione Ecologica, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
(Causa C-94/22)
(2022/C 191/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Gruppo Mauro Saviola Srl
Resistenti: Ministero della Transizione Ecologica, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la deliberazione assunta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE (1) e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, in considerazione della procedura di adozione e, in particolare, del meccanismo di interlocuzione con la Commissione europea previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/331 (2) in merito all’inclusione degli impianti all’interno dell’elenco per l’assegnazione di quote CO2 possa formare oggetto di autonoma impugnazione innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE laddove l’atto impugnato sia produttivo di effetti giuridici vincolanti e riguardi direttamente l’operatore economico ricorrente. |
2) |
Se, in caso contrario, possa il privato operatore economico direttamente leso dall’esclusione dalle assegnazioni di quote CO2 sulla scorta dell’istruttoria condotta di concerto dalla Commissione europea e dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto impugnare la decisione assunta dalla Commissione europea di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi dell’articolo 14 comma 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331 innanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263, comma 4, TFUE. |
3) |
Se la nozione di «impianto di produzione di elettricità» ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, come risultante dalla sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 giugno 2019, nella causa C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contro Bundesrepublik Deutschland, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 28 novembre 2017, ricomprenda anche situazioni in cui l’impianto produca energia che è interamente destinata all’autoconsumo, laddove se ne riversi nella rete pubblica in modo intermittente solo quando gli impianti destinati a ricevere l’energia sono interrotti a garanzia del funzionamento dell’impianto. |
4) |
Se una tale interpretazione della definizione di «impianto di produzione di elettricità» sia compatibile con i principi generali di diritto dell’Unione del rispetto delle condizioni concorrenziali tra operatori in caso di concessione di incentivi e di proporzionalità della misura laddove non incentiva l’autoconsumo di energia elettrica attraverso il riconoscimento di quote di emissione CO2 gratuite per quegli impianti che ne facciano utilizzo. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 59, pag. 8).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 14 febbraio 2022 — Kapniki A. Michailidis A.E. / Organismos Pliromon kai Elegchou Koinotikon Enischyseon Prosanatolismou kai Eggyiseon (OPEKEPE), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
(Causa C-99/22)
(2022/C 191/22)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Kapniki A. Michailidis A.E.
Resistenti: Organismos Pliromon kai Elegchou Koinotikon Enischyseon Prosanatolismou kai Eggyiseon (OPEKEPE), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (1), il quale stabilisce che, qualora il quantitativo di tabacco in foglia di minor qualità acquistato da un trasformatore superi, rispetto al totale degli acquisti della varietà di cui trattasi, la percentuale massima di cui all’allegato IV, il premio è ridotto del 30 % per il quantitativo che supera tale percentuale, violi il principio di irretroattività delle norme giuridiche e il principio di tutela del legittimo affidamento.
(1) Regolamento (CEE) n. 2062/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il raccolto 1992, i prezzi d’obiettivo, i prezzi d’intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d’intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento nonché le zone di produzione (GU 1992, L 215, pag. 22).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 febbraio 2022 — NG/Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR — Sofia
(Causa C-118/22)
(2022/C 191/23)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: NG
Resistente in cassazione: Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR — Sofia
Questione pregiudiziale
Se l’interpretazione dell’articolo 5 in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva (UE) 2016/680 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, ammetta misure legislative nazionali che comportano un diritto praticamente illimitato al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e/o lo svuotamento del diritto dell’interessato ad ottenere la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione dei propri dati.
10.5.2022 |
IT |
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C 191/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 22 febbraio 2022 — Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia
(Causa C-127/22)
(2022/C 191/24)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD
Resistente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio di un soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni collegate all’imposta sul valore aggiunto già assolta all’atto dell’acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoinost (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: lo «ZDDS») e che comporta pertanto l’obbligo di rettificare tale detrazione ove i beni eliminati siano stati poi venduti quali beni indicati nell’allegato 2, vendita questa che costituisce una cessione imponibile. |
2) |
Se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni, intesa quale storno dal bilancio del soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, in quanto da essi non ci si attende più alcuna utilità economica poiché, ad esempio, sono usurati, difettosi o non idonei o non possono essere utilizzati per gli scopi previsti, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni collegate all’imposta sul valore aggiunto già assolta all’atto dell’acquisto dei beni ai sensi di tale disposizione, modifica intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ai sensi dello ZDDS e che comporta pertanto l’obbligo di rettificare la detrazione ove i beni eliminati siano stati poi distrutti o smaltiti e questa circostanza sia stata debitamente provata o giustificata. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’eliminazione di beni alle condizioni sopra indicate rappresenta un’ipotesi di distruzione o di perdita di un bene debitamente provata o giustificata che non implica alcun obbligo di rettifica della detrazione collegata all’imposta sul valore aggiunto assolta all’atto dell’acquisto dei beni. |
4) |
Se l’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in ipotesi di distruzione o perdita di un bene debitamente provate o giustificate, non occorre procedere alla rettifica della detrazione soltanto se la distruzione o la perdita sono state causate da eventi indipendenti dalla volontà del soggetto passivo e non sono da quest’ultimo prevedibili, né tantomeno evitabili. |
5) |
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure a entrambe, se l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE osti a una disposizione nazionale come quella dell’articolo 79, paragrafo 3, dello ZDDS, nella versione vigente sino al 31 dicembre 2016 o dell’articolo 79, paragrafo 1, dello ZDDS, nella versione vigente dal 1o gennaio 2017, che — in caso di eliminazione di beni — prevede un obbligo di rettifica della detrazione anche quando i beni sono stati poi venduti a titolo di cessione imponibile di beni ai sensi dell’allegato 2 o sono stati distrutti o smaltiti e questa circostanza è stata debitamente provata o giustificata. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU.2006, L 347, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 febbraio 2022 — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG
(Causa C-131/22)
(2022/C 191/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Convenuta: Swiss International Air Lines AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1) qualora sopravvengano condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione di un volo, indipendentemente dalla loro forma concreta. |
2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il carattere eccezionale delle condizioni meteorologiche possa essere determinato sulla base della loro frequenza regionale e stagionale nel luogo e al momento della loro sopravvenienza. |
3. |
Se sussista una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 nel caso in cui una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in una data specifica provochi un ritardo prolungato, un ritardo fino al giorno successivo o la cancellazione di uno o più voli di detto aeromobile, indipendentemente dal motivo di tale decisione. |
4. |
In caso di risposta negativa alla terza questione, se la motivazione della decisione debba a sua volta essere eccezionale, per cui il suo verificarsi non è prevedibile. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
10.5.2022 |
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C 191/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di OE
(Causa C-142/22)
(2022/C 191/26)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parte nel procedimento penale principale
OE
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 27 della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato di esecuzione e lo Stato richiedente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l’assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati. |
2) |
Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all’interessato di fondarsi, nell’ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciata successivamente all’ordinanza di consegna. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 2 marzo 2022 — Merck Sharp & Dohme Corp/Clonmel Healthcare Limited
(Causa C-149/22)
(2022/C 191/27)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Appellante: Merck Sharp & Dohme Corp
Appellata: Clonmel Healthcare Limited
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
Se, in circostanze nelle quali, come nella presente causa, il brevetto è concesso per un particolare farmaco, l’ezetimibe, e le rivendicazioni del brevetto espongono che l’applicazione in medicina umana può consistere nell’uso di quel farmaco da solo o in composizione con un altro farmaco, in questo caso la simvastatina (che è un farmaco di pubblico dominio), un CPC ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento possa essere rilasciato solo per un prodotto che comprende l’ezetimibe, una monoterapia, o possa essere rilasciato un CPC anche per uno qualsiasi o per tutti i prodotti di associazione identificati nelle rivendicazioni del brevetto. |
3) |
Se, in circostanze nelle quali è stato rilasciato un CPC a una monoterapia, vale a dire il farmaco A (in questo caso l’ezetimibe), o nelle quali a qualsiasi terapia di associazione viene rilasciato in precedenza un CPC per i farmaci A e B come terapia di associazione, i quali farmaci fanno parte delle rivendicazioni del brevetto sebbene solo il farmaco A sia di per sé nuovo e quindi brevettato, mentre gli altri farmaci sono già noti o di pubblico dominio, il rilascio di un CPC sia limitato alla prima commercializzazione di quella monoterapia del farmaco A o di quella prima terapia di associazione per la quale è stato rilasciato un CPC (A+B), con la conseguenza che, dopo quel primo rilascio, non è consentito un secondo o un terzo rilascio di un CPC alla monoterapia o a qualsiasi terapia di associazione diversa dalla prima composizione alla quale è stato rilasciato un CPC. |
4) |
Se, laddove le rivendicazioni di un brevetto hanno ad oggetto sia una singola molecola nuova sia una composizione di tale molecola con un farmaco esistente e noto, eventualmente in pubblico dominio, o più siffatte rivendicazioni di una composizione, l’articolo 3, lettera c), del regolamento limiti il rilascio di un CPC:
E quale sia la motivazione per qualsiasi delle suesposte ipotesi. |
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/22 |
Impugnazione proposta il 3 marzo 2022 dalla Gmina Miasto Gdynia e dalla Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021, causa T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo / Commissione
(Causa C-163/22 P)
(2022/C 191/28)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (rappresentanti: K. Gruszecka-Spychała e P. K. Rosiak, radcy prawni)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Repubblica di Polonia
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021, causa T-263/15 RENV, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo/Commissione; |
— |
pronunciarsi definitivamente sulla controversia, accogliendo il primo, il quarto e il sesto motivo di ricorso nell’ambito della presente impugnazione e annullare la decisione impugnata, conformemente alle conclusioni del ricorso; |
— |
nella pronuncia di cui al precedente capo delle conclusioni, statuire sui costi relativi al procedimento in primo grado e a quello di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, vertente su un errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nell’interpretare l’articolo 107, paragrafo 1 TFUE in relazione all’analisi della prima parte del primo motivo di ricorso nell’ambito dell’impropria identificazione dei vantaggi e dell’erronea determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, dedotta nell’ambito del quarto motivo di ricorso.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto in cui è incorso il Tribunale, nel non aver tenuto conto, nell’ambito dell’esame della seconda censura del sesto motivo di ricorso, relativa all’illegittimità della revoca della decisione 2014/883/UE (1) e della sua sostituzione con la decisione impugnata, dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale effettiva, adottando un’interpretazione contraria al diritto che consente alla Commissione di revocare liberamente qualsiasi suo atto giuridico già impugnato dinanzi al Tribunale e di modificarne liberamente il contenuto, senza prendere in considerazione gli interessi e le aspettative della parte che ha impugnato tale atto giuridico.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto da parte del Tribunale nell’ambito dell’esame della terza censura del sesto motivo di ricorso, relativa alla violazione dei diritti procedurali dei ricorrenti nonché dei principi di buona amministrazione, di leale cooperazione e di tutela del legittimo affidamento — per non aver riconosciuto l’obbligo della Commissione di modificare la decisione di avvio del procedimento o di emettere una nuova decisione in tale ambito, nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per la rettifica o per l’ampliamento della decisione di avvio del procedimento indicate nella sentenza impugnata.
(1) Decisione 2014/883/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2014) 759]; GU. 2014, L 357, pag. 51.
10.5.2022 |
IT |
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C 191/23 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2022 — Commissione europea / Regno di Danimarca
(Causa C-167/22)
(2022/C 191/29)
Lingua processuale: il danese
Parter
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt e P. Messina, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Regno di Danimarca, nel limitare la durata massima di parcheggio nelle aree di sosta demaniali lungo la rete autostradale in Danimarca a 25 ore è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in relazione alle disposizioni riguardanti la libera prestazione dei servizi di trasporto, di cui agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la regola delle 25 ore, sebbene non costituisca una discriminazione diretta, rappresenta tuttavia un ostacolo alla libera prestazione di servizi, poiché tale regola non incide allo stesso modo sugli autotrasportatori danesi e su quelli non residenti. Gli autisti a servizio degli autotrasportatori non residenti avrebbero più difficoltà ad adempiere i loro obblighi relativi ai periodi di guida e ai periodi di riposo derivanti dal diritto dell’Unione, in particolare, dal regolamento (CE) 561/2006 (2), rispetto agli autisti a servizio degli autotrasportatori danesi, che hanno centri operativi in Danimarca ai quali essi possono rientrare e parcheggiare durante i periodi di riposo.
Ad avviso della Commissione la regola non può essere giustificata dagli obiettivi, addotti dalla Danimarca, di garantire una maggiore capacità per gli autisti di fare pause e riposi più brevi, di eliminare i parcheggi abusivi e pericolosi nelle aree di sosta autostradali, di garantire condizioni ordinate nelle aree di sosta contrastando gli effetti negativi determinati dalle soste di lunga durata e di migliorare le condizioni ambientali e di lavoro degli autisti, in quanto la regola non è idonea al raggiungimento di tali obiettivi e va comunque al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli stessi.
(1) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009 L 300, pag. 72).
(2) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006 L 102, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di EV
(Causa C-174/22)
(2022/C 191/30)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad
Parte nel procedimento principale
EV
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che specificano la norma in bianco di cui all’articolo 354a del Nakazatelen kodeks (codice penale, NP) in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, dello Zakon za kontrol varhu narkotichnite veshtestva i prekursorite (legge sul controllo degli stupefacenti e dei precursori di droghe), consentano che una persona sia giudicata colpevole di detenzione di una sostanza della categoria 3 dell’allegato I, in particolare di toluene, in una quantità di due litri.
(1) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU 2004, L 47, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK
(Causa C-175/22)
(2022/C 191/31)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento principale
BK
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 (1) osti a un’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali — l’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 287, paragrafo 1, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro) — secondo la quale il giudice può, nella sua sentenza, attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell’atto d’accusa, purché non si tratti di una qualificazione come reato punito più severamente, a ragione del fatto che l’imputato non è stato correttamente informato della nuova e diversa qualificazione giuridica prima della pronuncia della sentenza e non ha potuto difendersi in relazione ad essa.
In caso di riposta positiva, se l’articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l’imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l’iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero.
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK e ZhP
(Causa C-176/22)
(2022/C 191/32)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nel procedimento principale
BK, ZhP
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 23 dello statuto della Corte debba essere interpretato nel senso che esso obbliga il giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a sospendere il procedimento principale nel suo complesso o se sia sufficiente sospendere soltanto la parte di detto procedimento concernente la questione pregiudiziale.
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/25 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2022 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo
(Causa C-214/22)
(2022/C 191/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che il Lussemburgo, non avendo adottato, entro il 4 ottobre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 8, paragrafo 7, 9 e 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 12 di detta direttiva; |
— |
infliggere al Lussemburgo, in forza di quanto disposto dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di EUR 7 096,50 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per l’inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento degli articoli 8, paragrafo 7, 9 e 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/42/UE; |
— |
condannare il Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea consente agli Stati membri di recuperare più facilmente i proventi realizzati dai criminali attraverso la grande criminalità organizzata. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 4 ottobre 2016. La Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti del Lussemburgo nel novembre 2016 e gli ha poi inviato un parere motivato nel marzo 2019. Tuttavia, ad oggi, il Lussemburgo non ha notificato alla Commissione il recepimento integrale della direttiva nel proprio diritto nazionale.
Tribunale
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/26 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — VeriGraft / Eismea
(Causa T-688/19) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” - Risoluzione della convenzione - Errore professionale - Qualità di beneficiario della sovvenzione o di persona che agisce in nome o per conto del beneficiario»)
(2022/C 191/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VeriGraft AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Hansson e A. Johansson, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (rappresentanti: A. Galea, in qualità di agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare la nullità della risoluzione da parte dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) della convenzione di sovvenzione concernente il progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica-P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), conclusa nell’ambito dello strumento di sostegno all’innovazione nelle piccole e medie imprese del programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020).
Dispositivo
1) |
La risoluzione, da parte dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, della convenzione di sovvenzione concernente il progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica-P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), recante il riferimento 778620, è dichiarata nulla. |
2) |
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è condannata alle spese. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/26 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Mood Media Netherlands/EUIPO — Tailoradio (MOOD MEDIA)
(Causa T-615/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo MOOD MEDIA - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo»)
(2022/C 191/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mood Media Netherlands BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentante: A.-M. Pecoraro, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tailoradio Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi, A. Sobol, F. Santonocito e S. Bernardini, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2020 (procedimento R 1767/2019-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Tailoradio e la Mood Media Netherlands.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2020 (procedimento R 1767/2019-1) è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mood Media Netherlands BV. |
4) |
La Tailoradio Srl sopporterà le proprie spese. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/27 |
Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Apologistics/EUIPO — Kerckhoff (apo-discounter.de)
(Causa T-140/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo apo-discounter.de - Dichiarazione di decadenza parziale - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo»)
(2022/C 191/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentante: H. Hug, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Markus Kerckhoff (Bergisch Gladbach, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 dicembre 2020 (procedimento R 1439/2019-5), relativa a un procedimento di decadenza tra la il sig. Kerckhoff e l’Apologistics.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Apologistics GmbH è condannata alle spese. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/28 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2022 — Sberbank Europe / BCE
(Causa T-99/22)
(2022/C 191/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sberbank Europe AG (Vienna, Austria) (rappresentante: M. Fellner, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare), senza sostituzione, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»), del 21 dicembre 2021, emessa nei confronti della Sberbank (N. ECB-SSM-2021-ATSBE-12, ESA-2020-00000051 e, |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento di annullamento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattordici motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’imposizione da parte della BCE di interessi di recupero costituirebbe una doppia sanzione inammissibile ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione della BCE, del 21 dicembre 2021, violerebbe l’articolo 49 della Carta e l’articolo 7 della CEDU, in quanto avrebbe irrogato una sanzione di importo superiore ai limiti previsti dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (1). |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione della BCE che impone interessi di recupero alla Sberbank violerebbe l’articolo 17 della Carta e l’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. Il principio della res iudicata vieterebbe alla BCE di imporre interessi di recupero alla Sberbank per il superamento dei limiti alle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013 (2). |
5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di buona fede, in quanto la BCE avrebbe violato la Guida al criterio di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013. |
6. |
Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 6 della CEDU. |
7. |
Settimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato i limiti per l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013. |
8. |
Ottavo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 99e del Bankwesengesetz (legge bancaria austriaca; in prosieguo: il «BWG»). |
9. |
Nono motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’articolo 97 del BWG non sarebbe applicabile nel caso in cui non sussista alcun vantaggio o non sia evitata alcuna perdita. |
10. |
Decimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il potere della BCE di imporre interessi di recupero sarebbe prescritto ai sensi dell’articolo 130 del regolamento (UE) n. 468/2014 (3) e dell’articolo 22 del Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (legge austriaca sulle autorità di vigilanza dei mercati finanziari). |
11. |
Undicesimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevederebbe un solo limite per le grandi esposizioni, motivo per cui l’articolo 97, comma 1, n. 2, del BWG, sanziona una sola volta il superamento di tale limite. |
12. |
Dodicesimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Sberbank non avrebbe intenzionalmente superato il limite alle grandi esposizioni. |
13. |
Tredicesimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Sberbank non avrebbe conseguito alcun vantaggio né evitato alcuna perdita, relativamente ai quali si debba procedere al recupero. |
14. |
Quattordicesimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che, non concedendo la deroga prevista dall’articolo 396, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE avrebbe abusato del proprio potere discrezionale. |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (GU 2013, L 176, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/29 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2022 — ON / Commissione
(Causa T-103/22)
(2022/C 191/38)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: ON (rappresentante: D. Mimrová, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (1) per violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, e per violazione del principio di proporzionalità; |
— |
annullare il regolamento 2021/2288 per mancanza di base giuridica ai sensi dell’articolo 168 TFUE per quanto riguarda la protezione della salute e la reazione dell’Unione in risposta alla minaccia per la salute a carattere transfrontaliero della pandemia Covid-19; |
— |
condannare la ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi generali del diritto dell’Unione e con l’adozione del regolamento 2021/2288 avrebbe violato:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione nell’adottare il regolamento 2021/2288 è andata oltre le competenze delegatele, che sono state ad essa attribuite nell’articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) 2021/953 (2), in quanto, anziché una modifica «statica» del campo dei dati in reazione alla crescita del virus SARS-CoV-2 e alla situazione epidemiologica esistente, ha limitato la validità del certificato digitale e in tale contesto ha di fatto tracciato i limiti della reazione dell’Unione alla pandemia di Covid-19 quale minaccia transfrontaliera alla salute, senza che l’atto impugnato si fondasse su una base giuridica appropriata ai sensi dell’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per la tutela della salute. |
(2) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).
10.5.2022 |
IT |
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C 191/30 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2022 — Sopra Steria Benelux e Unisys Belgium / Commissione
(Causa T-108/22)
(2022/C 191/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Sopra Steria Benelux (Ixelles, Belgio), Unisys Belgium (Machelen, Belgio) (rappresentanti: L. Masson e G. Tilman, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dalla Commissione europea, nell’ambito di una gara d’appalto bandita con il riferimento TAXUD/2019/OP/0006 e intitolata «Evoluzione CCN — Modellazione, sviluppo, manutenzione e supporto di terzo livello delle piattaforme informatiche della DG Fiscalità e unione doganale — Lotto A: servizi di sviluppo per la piattaforma CCN/CSI» e comunicata il 20 dicembre 2021, con cui la Commissione conferma il rigetto dell’offerta del consorzio costituito dalle ricorrenti e l’aggiudicazione dell’appalto a un consorzio concorrente; |
— |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla nullità della decisione del 20 dicembre 2021. Le ricorrenti fanno valere, a questo riguardo, che la decisione impugnata deve essere considerata una decisione meramente confermativa di una precedente decisione, già annullata dal Tribunale. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul manifesto errore di valutazione, sulla violazione del capitolato d’oneri, sulla violazione dei principi di buona amministrazione, e, in particolare, del principio patere legem quam ipse fecisti, e del dovere di minuziosità. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe violato il suo proprio capitolato d’oneri giustificando la normalità del prezzo dell’offerta dell’aggiudicatario con il fatto che il 60 % delle prestazioni oggetto dell’appalto era subappaltato in Romania e in Grecia. La Commissione, inoltre, non avrebbe preso in considerazione l’inizio dell’esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicatario, il che sarebbe in contraddizione con la motivazione adottata nella decisione confermativa. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/31 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Svenska Bankföreningen e Länsförsäkringar Bank / Commissione
(Causa T-112/22)
(2022/C 191/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet (Stoccolma, Svezia), Länsförsäkringar Bank AB (Stoccolma) (rappresentanti: P. Hansson, M. Eriksson e M. Persson, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, del 24 novembre 2021, nel procedimento SA.56348(2021/N) — Svezia: imposta svedese sugli istituti di credito (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione europea avrebbe violato i loro diritti procedurali, in quanto sarebbe venuta meno all’obbligo di avviare un procedimento di indagine formale.
Esse asseriscono che la Commissione avrebbe obiettivamente incontrato gravi difficoltà durante l’esame preliminare della misura notificata e avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale. Ad esempio:
— |
Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che i parametri del sistema di riferimento individuati dalla Commissione chiaramente non erano coerenti con l’obiettivo dell’imposta sul rischio. |
— |
Le ricorrenti insistono inoltre sul fatto che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che gli istituti di credito che ricadono nell’ambito o fuori dell’ambito di applicazione dell’imposta sul rischio si trovano in una situazione paragonabile in fatto e in diritto, alla luce dell’obiettivo del sistema fiscale. |
— |
Esse asseriscono, per di più, che la Commissione ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia nel valutare la soglia della tassazione. |
— |
Le ricorrenti sostengono anche che la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che non sussisteva alcuna giustificazione della differenza di trattamento e che essa non era proporzionata sotto alcun profilo. |
— |
Da ultimo, le ricorrenti asseriscono che l’esame svolto dalla Commissione durante il procedimento di esame preliminare era insufficiente e incompleto. |
(1) COM(2021) 8637 final e v. pubblicazione in GU 2021 C 511, pag. 2.
10.5.2022 |
IT |
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C 191/32 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2022 — OM / Commissione
(Causa T-118/22)
(2022/C 191/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OM (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 29 aprile 2021 di non selezionare il ricorrente nell'ambito del procedimento di selezione COM/2020/10396 e di informarlo della nomina di un altro candidato |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 25 novembre 2021, registrata il 26 novembre 2021 con il numero Ares(2021)7297231; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'avviso di posto vacante COM/2020/10396 nella misura in cui le sue competenze e le sue capacità non sono state valutate in relazione alla griglia ivi prevista. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'ordine del giorno annunciato ai candidati in merito all'argomento sul quale sarebbero stati interrogati durante il colloquio di selezione, in quanto al ricorrente non è stata posta alcuna domanda sull'analisi principale che gli era stato chiesto di preparare, il che ha comportato anche una violazione del suo legittimo affidamento. |
3. |
Terzo motivo, relativo a una disparità di trattamento in quanto le domande che erano state previste dal comitato di selezione per essere poste ai candidati non gli sono state poste e altre domande che gli sono state poste non corrispondevano a tale lista predefinita. Il ricorrente sostiene, a questo proposito, che questo non consentirebbe di garantire se tali domande siano o non siano state poste anche agli altri candidati. Il ricorrente fa inoltre valere che il suo colloquio è durato meno del previsto, il che può averlo messo in una posizione di svantaggio rispetto agli altri candidati, e che non si può escludere che avrebbe potuto ottenere un risultato migliore se fosse stato sentito su tutti gli aspetti della prova orale. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il contenuto della griglia di valutazione è manifestamente errato e inadeguato rispetto alle risposte fornite dal ricorrente durante il colloquio. |
5. |
Quinto motivo, relativo alla mancanza di cooperazione da parte della Commissione e alla violazione del dovere di buona amministrazione. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/33 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Impossible Foods (IMPOSSIBLE BURGER)
(Causa T-131/22)
(2022/C 191/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, M. Goldmann e C. Elkemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impossible Foods Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «IMPOSSIBLE BURGER» — Marchio dell’Unione europea n. 17 968 798
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 dicembre 2021 nel procedimento R 973/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e l’interveniente alle spese sostenute dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con la terza frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/33 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Impossible Foods (IMPOSSIBLE SAUSAGE)
(Causa T-132/22)
(2022/C 191/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, M. Goldmann e C. Elkemann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impossible Foods Inc. (Redwood City, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «IMPOSSIBLE SAUSAGE» — Marchio dell’Unione europea n. 18 061 982
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 dicembre 2021 nel procedimento 972/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e l’interveniente alle spese sostenute dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con la terza frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/34 |
Ricorso proposto il 9 marzo 2022 — OO/BEI
(Causa T-134/22)
(2022/C 191/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OO (rappresentante: M. Velardo, avvocata)
Resistente: Banca europea per gli investimenti (BEI)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di rigetto del reclamo del 6 dicembre 2021, notificata alla ricorrente in pari data (ARES CS-PERS/S&G/ER1 W2021-00710/CO/ps); |
— |
annullare la decisione del 27 febbraio 2012 (rif: RH/OPR/2012-0251), mai notificata alla ricorrente; |
— |
annullare la decisione del 20 maggio 2021 (CS-PERS/HROPS/BAP/2021-0360), notificata all’avvocato della ricorrente in data 8 giugno 2021 insieme alla nota del 27 febbraio 2012; |
— |
condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione delle decisioni impugnate, sulla violazione dell’articolo 31 del regolamento interno della BEI, degli articoli 6 e 11 del protocollo n. 5 sullo statuto della BEI, sull’assenza di base giuridica e su un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del punto 2.1.1 delle disposizioni amministrative. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni che disciplinano ratione temporis il distacco del personale della BEI, su una modifica unilaterale del contratto contraria alle norme generali sull’uguaglianza delle parti nella relazione contrattuale nonché sulla violazione del dovere di sollecitudine. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/35 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Sport1/EUIPO — SFR (SFR SPORT1)
(Causa T-141/22)
(2022/C 191/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sport1 GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentanti: J. Krekel e C. Otto, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société française du radiotelephone — SFR (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo SFR SPORT1 in rosso, bianco e nero — Domanda di registrazione n. 16 161 317
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 dicembre 2022 nel procedimento R 2329/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/36 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2022 — OP / Parlamento
(Causa T-143/22)
(2022/C 191/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OP (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni del 7 giugno 2021 e del 10 gennaio 2022, o dichiararle nulle e prive di effetti; |
— |
riconoscere di conseguenza alla ricorrente il diritto di beneficiare di una pensione di reversibilità come definita dall’articolo 79, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
riconoscere di conseguenza al sig. [riservato] (1) il diritto di beneficiare di una pensione di orfano come definita dall’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto. Altrimenti, per quanto necessario, riconoscere al sig. [riservato] la pensione di orfano prevista dall’articolo 80, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
condannare comunque il Parlamento alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), derivante da una violazione del principio della parità di trattamento e da una discriminazione in base all’età. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione derivante dalla mancata presa in considerazione della situazione particolare della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto per discriminazione fondata su una disabilità. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto. |
6. |
Sesto motivo, sollevato in subordine e vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione. |
(1) Dati riservati occultati.