ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 368/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 368/02 |
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2022/C 368/03 |
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2022/C 368/04 |
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2022/C 368/05 |
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2022/C 368/06 |
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2022/C 368/07 |
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2022/C 368/08 |
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2022/C 368/09 |
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2022/C 368/10 |
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2022/C 368/11 |
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2022/C 368/12 |
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2022/C 368/13 |
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2022/C 368/14 |
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2022/C 368/15 |
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2022/C 368/16 |
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2022/C 368/17 |
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2022/C 368/18 |
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2022/C 368/19 |
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2022/C 368/20 |
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2022/C 368/21 |
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2022/C 368/22 |
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2022/C 368/23 |
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2022/C 368/24 |
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2022/C 368/25 |
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2022/C 368/26 |
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2022/C 368/27 |
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2022/C 368/28 |
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2022/C 368/29 |
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2022/C 368/30 |
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2022/C 368/31 |
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2022/C 368/32 |
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2022/C 368/33 |
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2022/C 368/34 |
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2022/C 368/35 |
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2022/C 368/36 |
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2022/C 368/37 |
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2022/C 368/38 |
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2022/C 368/39 |
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2022/C 368/40 |
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2022/C 368/41 |
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Tribunale |
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2022/C 368/42 |
Causa T-395/22: Ricorso proposto il 27 giugno 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU |
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2022/C 368/43 |
Causa T-406/22: Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Volkskreditbank/CRU |
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2022/C 368/44 |
Causa T-460/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QP / Commissione |
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2022/C 368/45 |
Causa T-461/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QQ / Commissione |
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2022/C 368/46 |
Causa T-464/22: Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QN / Commissione |
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2022/C 368/47 |
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2022/C 368/48 |
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2022/C 368/49 |
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2022/C 368/50 |
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2022/C 368/51 |
Causa T-494/22: Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — NSD / Consiglio |
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2022/C 368/52 |
Causa T-497/22: Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — Mordashova / Consiglio |
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2022/C 368/53 |
Causa T-498/22: Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — Melnichenko / Consiglio |
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2022/C 368/54 |
Causa T-499/22: Ricorso proposto il 15 agosto 2022 — Ungheria / Commissione |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 368/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — RM / Landespolizeidirektion Steiermark
(Causa C-508/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Messa a disposizione di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati - Sanzioni - Proporzionalità - Sanzioni pecuniarie con un importo minimo - Cumulo - Assenza di massimale - Pena detentiva sostitutiva - Contributo commisurato alle spese del procedimento - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 49, paragrafo 3)
(2022/C 368/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: RM
Resistente: Landespolizeidirektion Steiermark
Dispositivo
1) |
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento relativo all’imposizione di sanzioni per la violazione di un monopolio nel settore dei giochi d’azzardo, il giudice nazionale, investito della valutazione della legittimità di una sanzione imposta per una siffatta violazione, deve valutare specificamente la compatibilità con l’articolo 56 TFUE delle sanzioni previste dalla normativa applicabile, prendendo in considerazione le modalità concrete di determinazione di tali sanzioni. |
2) |
L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda tassativamente, in caso di messa a disposizione a fini commerciali di giochi con promessa di vincite patrimoniali vietati:
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26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di VD
(Causa C-654/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Patente di guida - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 49 - Principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene - Guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della patenta di guida - Sanzioni - Contesto di fatto della controversia nel procedimento principale - Ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Mancanza di precisazioni sufficienti - Irricevibilità manifesta)
(2022/C 368/03)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad — Sofia
Parte nel procedimento principale
VD
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Apelativen sad Sofia (Corte di appello di Sofia, Bulgaria), con decisione del 9 novembre 2020, è manifestamente irricevibile.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/3 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava I — Slovacchia) — Procedimento penale a carico di AM
(Causa C-710/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 51 - Procedura legislativa per l’adozione di una decisione di revoca di un’amnistia - Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale decisione alla Costituzione nazionale - Insussistente attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
(2022/C 368/04)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Bratislava I
Imputato nel procedimento penale principale
AM,
con l’intervento di: Krajská prokuratúra v Bratislave
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottopostele dall’Okresný súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale, Bratislava I, Slovacchia) con decisione del 12 dicembre 2018.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Megatherm-Csillaghegy Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-188/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’IVA - Modalità d'esercizio - Revoca e successivo ripristino del numero di identificazione fiscale di un soggetto passivo - Perdita del diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel corso del periodo precedente tale revoca - Principio di proporzionalità)
(2022/C 368/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Megatherm-Csillaghegy Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
Gli articoli 63, 167 e 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, così come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura nazionale in forza della quale un soggetto passivo dell'IVA il cui numero di identificazione fiscale è stato revocato in quanto quest’ultimo ha omesso di depositare e pubblicare i suoi bilanci, poi ripristinato, in seguito alla regolarizzazione dell’omissione, è privato del suo diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, nel periodo precedente tale revoca, sebbene siano soddisfatti i requisiti sostanziali che danno diritto a tale detrazione e detto soggetto passivo non abbia agito in modo fraudolento o abusivo per poter beneficiare di tale diritto.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/5 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 1 — Repubblica ceca) — Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), e České dráhy a.s. / Univerzita Pardubice e a. (C-222/21)
(Cause riunite C-221/21 e C-222/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Trasporti ferroviari - Direttiva 2012/34/UE - Decisioni dell’organismo di regolamentazione - Articolo 56, paragrafo 10 - Sindacato giurisdizionale - Diritto nazionale che prevede la competenza dei giudici civili - Modalità di ricorso - Compatibilità con la direttiva 2012/34 - Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)
(2022/C 368/06)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Obvodní soud pro Prahu 1
Parti nel procedimento principale
Attrici: Správa železnic, státní organizace (C-221/21), České dráhy a.s. (C-222/21)
Convenute: České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava s.r.o. (C-221/21), Univerzita Pardubice e a. (C-222/21)
Dispositivo
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunale del distretto di Praga 1, Repubblica ceca), con decisioni del 22 settembre 2020 e del 1o ottobre 2020, sono manifestamente irricevibili.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/5 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 20 maggio 2022 — Germann Avocats LLC / Commissione europea
(Causa C-233/21 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici dell’Unione europea - Procedura di gara - Aggiudicazione degli appalti - Decisione di respingere un’offerta e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Controllo di qualità - Snaturamento dei fatti e delle prove - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2022/C 368/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Germann Avocats LLC (rappresentante: N. Scandamis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Araujo Arce e J. Estrada de Solà, agenti)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
2. |
La Germann Avocats LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/6 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — ING Luxembourg SA / VX
(Causa C-346/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Articolo 8 - Informazione del destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di un atto giudiziario che non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto - Assenza di utilizzo del modulo standard - Conseguenze)
(2022/C 368/08)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ING Luxembourg SA
Convenuta: VX
Dispositivo
1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che richiede che il destinatario di un atto giudiziario da notificare o da comunicare in un altro Stato membro sia informato, in qualsiasi circostanza, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, anche quando quest’ultimo sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa da detto destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione. |
2) |
Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la nullità della notificazione di un atto giudiziario in un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultima sia stata effettuata senza che il destinatario di tale atto sia stato informato, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di detto atto qualora quest’ultimo non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, indipendentemente dalla questione se tale normativa nazionale fissi o meno un termine determinato affinché tale destinatario possa invocare detta nullità. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/7 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 18 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli — Italia) — UC/Ministero dell’Istruzione
(Causa C-450/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Indennità concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali)
(2022/C 368/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Vercelli
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UC
Convenuto: Ministero dell’Istruzione
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/8 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di W O, J L
(Causa C-480/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedura di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge - Carenze sistemiche o generalizzate - Esame in due fasi - Criteri di applicazione - Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge)
(2022/C 368/10)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: W O, J L
Con l’intervento di: Minister for Justice and Equality
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:
— |
nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constati che sussistono, nelle particolari circostanze del caso di specie, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto del suo procedimento penale o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e |
— |
nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la stessa autorità constati che sussistono, nelle particolari circostanze del caso di specie, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima è sottoposta a procedimento penale, al contesto di fatto in cui tale mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento a carico della persona in parola, quest’ultima corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/9 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 — Joëlle Mélin / Parlamento europeo
(Causa C-541/21 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Diritto delle istituzioni - Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo - Articolo 33, paragrafi 1 e 2 - Indennità di assistenza parlamentare - Ripetizione dell'indebito - Eccezione di illegittimità - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Valutazione delle prove - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2022/C 368/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joëlle Mélin (rappresentante: F. Wagner, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e T. Lazian, agenti)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
2. |
La sig.ra Joëlle Mélin è condannata alle spese. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/9 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 — Marie-Christine Arnautu / Parlamento europeo
(Causa C-573/21 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Diritto delle istituzioni - Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo - Articolo 33, paragrafi 1 e 2 - Indennità di assistenza parlamentare - Ripetizione dell'indebito - Eccezione di illegittimità - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Valutazione delle prove - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2022/C 368/12)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marie-Christine Arnautu (rappresentante: F. Wagner, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e T. Lazian, agenti)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
2. |
La sig.ra Marie-Christine Arnautu è condannata alle spese. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/10 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 9 giugno 2022 — Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-603/21 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto - Regolamento (UE) 2020/1055 - Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada - Cabotaggio - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Condizione secondo cui il ricorrente deve essere individualmente interessato - Associazione di categoria - Tutela giurisdizionale effettiva - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)
(2022/C 368/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (rappresentante: F. Vanden Bogaerde, advocaat)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e R. van de Westelaken, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Emmerechts, A. Norberg e L. Vétillard, agenti)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
2. |
La Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) è condannata alle spese. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/10 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione Sezione) del 2 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia -- Romania) — S.H. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
(Causa C-627/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte relativamente all’acquisto, alla costruzione e alla trasformazione di beni immobili - Annullamento d’ufficio dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo - Rettifica della detrazione inizialmente effettuata - Risposta alla questione pregiudiziale chiaramente desumibile dalla giurisprudenza)
(2022/C 368/14)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: S.H.
Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Dispositivo
Gli articoli 16, 184, da 186 a 188 e 192 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali che impongono ad un soggetto passivo, la cui identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata annullata per un determinato periodo a causa dell’assenza di menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, di procedere ad una rettifica dell’IVA detratta a monte relativamente all’acquisto di beni d’investimento senza che detto soggetto passivo sia autorizzato a fornire la prova che ricorrono le condizioni sostanziali per poter beneficiare del diritto a detrazione per il motivo che sussiste una presunzione assoluta secondo cui il soggetto passivo a utilizzato detti beni per fini estranei ad attività economiche.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Lehliu-Gară (Romania) il 29 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di KN, LY, OC, DW
(Causa C-230/22)
(2022/C 368/15)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Lehliu-Gară
Parti nel procedimento principale
Imputati: KN, LY, OC, DW
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (relativamente al rispetto dei principi dello Stato di diritto e al rispetto dei diritti dell’uomo), con riferimento all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente ai diritti della difesa, e all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente al principio della legalità dei reati e delle pene, osti alla qualificazione, a livello nazionale, come reato di un’azione con cui si compie un atto in violazione di una legge qualsiasi, senza indicazione espressa delle leggi o delle disposizioni di legge la cui violazione comporti la sussistenza della responsabilità penale.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 6 maggio 2022 — Procedimento penale a carico di C.J.
(Causa C-305/22)
(2022/C 368/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Persona oggetto del mandato d’arresto europeo
C.J.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI (1) debbano essere interpretate nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato [d’arresto] europeo, qualora intenda applicare l’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (2) ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna, è tenuta a chiedere la [trasmissione] della sentenza e del certificato emessi ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, nonché a ottenere il consenso dello Stato di condanna ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l’articolo 25 e con l’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, debbano essere interpretate nel senso che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, [comportano] la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena conformemente all’articolo 22, [paragrafo] 1, della decisione quadro 2008/909/GAI. |
3) |
Se l’articolo 8, [paragrafo] 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che una sentenza di condanna a una pena detentiva sulla base della quale sia stato emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione sia stata rifiutata ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, [della medesima decisione quadro], con riconoscimento della sentenza, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, perde il suo carattere esecutivo. |
4) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione (Stato membro UE), e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, costituisce una sentenza di «condanna per gli stessi fatti da un paese terzo». In caso di risposta affermativa alla quarta questione, |
5) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, con sospensione dell’esecuzione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, costituisce una «sentenza in corso di esecuzione» qualora la sorveglianza del condannato non sia stata ancora avviata. |
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
(2) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 25 maggio 2022 — Maersk A/S / Allianz Seguros y Reaseguros SA
(Causa C-345/22)
(2022/C 368/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Pontevedra
Parti nel procedimento principale
Appellante: Maersk A/S
Appellata: Allianz Seguros y Reaseguros SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la norma di cui all’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 (1), laddove prevede che la nullità ipso iure della clausola attributiva di competenza debba essere valutata in base alla legislazione dello Stato membro cui le parti hanno deferito la competenza giurisdizionale, comprenda anche, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la questione della validità dell’estensione [dell’efficacia] della clausola a un terzo che non è parte del contratto in cui è contenuta la clausola. |
2) |
In caso di girata della polizza di carico a un terzo, destinatario della merce, che non è intervenuto nel contratto tra il caricatore e il vettore contrattuale marittimo, se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che lo interpreta, una norma come l’articolo 251 della Ley de Navegación Marítima (legge sulla navigazione marittima), che richiede che, ai fini dell’opponibilità della clausola a tale terzo, la clausola attributiva di competenza debba essere stata oggetto di trattativa «individuale e separata» con tale terzo. |
3) |
Se, ai sensi del diritto dell’Unione, sia ammissibile che la legislazione degli Stati membri preveda condizioni aggiuntive di validità ai fini dell’efficacia nei confronti di terzi delle clausole attributive di competenza inserite nelle polizze di carico. |
4) |
Se una norma come quella di cui all’articolo 251 della Ley de Navegación Marítima (legge sulla navigazione marittima) spagnola, che prevede la surrogazione solo parziale del terzo portatore, escludendo le clausole di proroga di competenza, comporti l’introduzione di un requisito aggiuntivo di validità di tali clausole, in contrasto con l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 25 maggio 2022 — Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA / MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.
(Causa C-346/22)
(2022/C 368/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Pontevedra
Parti nel procedimento principale
Appellante: Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA
Appellata: MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.
Questioni pregiudiziali
La descrizione dei fatti e la motivazione sono sostanzialmente analoghe e le questioni pregiudiziali identiche a quelle della causa di riferimento (C-345/22).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 25 maggio 2022 — Maersk A/S / Allianz Seguros y Reaseguros SA
(Causa C-347/22)
(2022/C 368/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Pontevedra
Parti nel procedimento principale
Appellante: Maersk A/S
Appellata: Allianz Seguros y Reaseguros SA
Questioni pregiudiziali
La descrizione dei fatti e la motivazione sono sostanzialmente analoghe e le questioni pregiudiziali identiche a quelle della causa di riferimento (C-345/22).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 31 maggio 2022 — Neves 77 Solutions SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
(Causa C-351/22)
(2022/C 368/20)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bucureşti
Parti
Appellante: Neves 77 Solutions SRL
Appellata: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Antifraudă Fiscală
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la decisione 2014/512/PESC (1), in particolare gli articoli 5 e 7 della stessa, alla luce dei principi di certezza del diritto e nulla poena sine lege, possa essere interpretata nel senso che essa consente (a titolo di sanzione civile) una misura nazionale che autorizza la confisca integrale delle somme risultanti da un’operazione, come quella menzionata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC, nel caso in cui sia accertata la commissione di un fatto qualificato dalla legge nazionale come contravvenzione. |
2. |
Se l’articolo 5 della decisione 2014/512/PESC debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di adottare misure nazionali che prevedono la confisca automatica di ogni somma risultante dalla violazione dell’obbligo di notifica di un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC. |
3. |
Se il divieto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2014/512/PESC sia applicabile nel caso in cui i beni che costituiscono equipaggiamenti militari, che sono stati oggetto delle operazioni di intermediazione, non siano mai stati materialmente importati nel territorio dello Stato membro. |
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 giugno 2022 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) / Buongiorno Myalert SA
(Causa C-361/22)
(2022/C 368/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)
Resistente: Buongiorno Myalert SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/104/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la condotta più generale alla quale fa riferimento adesso l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436 (2) sia implicitamente inclusa nel limite al diritto dei marchi: uso «del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio».
(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 3 giugno 2022 — VS, TU, RW / Ryanair DAC
(Causa C-362/22)
(2022/C 368/22)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest)
Parti
Attori in primo grado e appellanti: VS, TU, RW.
Convenuta in primo grado e appellata: Ryanair DAC.
Questione pregiudiziale
(S)e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, spetta anche alle persone che viaggiano con la persona alla quale è stato negato l’imbarco e che, pur non essendosi viste a loro volta negare l’imbarco, non vogliono più oppure non sono più interessate ad effettuare il viaggio senza la persona alla quale è stato negato l’imbarco.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91(GU 2004, L 46, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
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C 368/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare (Romania) il 10 giugno 2022 — Nord Vest Pro Sani Pro SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
(Causa C-387/22)
(2022/C 368/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Satu Mare
Parti
Ricorrente: Nord Vest Pro Sani Pro SRL
Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni [del diritto dell’Unione europea] summenzionate debbano essere interpretate [nel senso] che esse ostano/non ostano a una disciplina giuridica come quella oggetto del caso di specie, in virtù della quale il legislatore rumeno può trattare in modo diverso, dal punto di vista fiscale, le società commerciali rumene che svolgono attività lucrative sul territorio dello Stato rumeno rispetto a quelle che le svolgono sul territorio di altri Stati [membri dell’Unione], così che la società ricorrente, la quale ha prestato servizi principalmente sul territorio dell'Austria e della Germania, non beneficia delle esenzioni fiscali di cui godono altre società del settore edile che esercitano la propria attività sul territorio dello Stato rumeno.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 20 giugno 2022 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / M.A.
(Causa C-402/22)
(2022/C 368/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Resistente: M.A.
Questioni pregiudiziali
Questione 1a
Quando un reato sia di tale «particolare gravità», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE (1), che uno Stato membro può rifiutare lo status di rifugiato a una persona bisognosa di protezione internazionale.
Questione 1b
Se i criteri applicabili per il «reato grave», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE, come enunciati al punto 56 della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2018, Ahmed, ECLI:EU:C:2018:713, siano rilevanti al fine di valutare se si configuri un «reato di particolare gravità». In tal caso, se esistano anche criteri aggiuntivi che rendono un reato di «particolare» gravità.
Questione 2
Se l’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso prevede che il pericolo per la società sia dimostrato per il solo fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità, oppure nel senso che esso prevede che la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società.
Questione 3
Nel caso in cui la mera condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità non sia sufficiente per dimostrare la sussistenza di un pericolo per la società, se l’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso esige che lo Stato membro dimostri che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società. Se lo Stato membro debba dimostrare che tale pericolo è reale e attuale o se sia sufficiente la sussistenza di un pericolo potenziale. Se l’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE, letto da solo o in combinato disposto con il principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso consente la revoca dello status di rifugiato soltanto qualora tale revoca sia proporzionata e il pericolo costituito dal beneficiario di tale status sia sufficientemente grave da giustificare detta revoca.
Questione 4
Nel caso in cui lo Stato membro non sia tenuto a dimostrare che il ricorrente, successivamente alla sua condanna, continui a costituire un pericolo per la società e che tale pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da giustificare la revoca dello status di rifugiato, se l’articolo 14, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che esso implica che il pericolo per la società è dimostrato, in linea di principio, dal fatto che il beneficiario dello status di rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, ma che quest’ultimo può dimostrare di non costituire o di non costituire più un simile pericolo.
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 6 luglio 2022 — Michael Schütte/Finanzamt Brilon
(Causa C-453/22)
(2022/C 368/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: Michael Schütte
Resistente: Finanzamt Brilon
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (1) — in particolare il principio di neutralità fiscale e il principio di effettività — impongano, nelle circostanze di cui al procedimento principale, che al ricorrente vada riconosciuta una pretesa diretta nei confronti dell’amministrazione finanziaria al rimborso dell’IVA versata in eccesso ai suoi fornitori, oltre interessi, benché sia sempre possibile che detti fornitori, sulla base di una rettifica delle fatture, agiscano successivamente nei confronti di quest’ultima, e che quindi — eventualmente — l’amministrazione finanziaria non possa rivalersi verso il ricorrente, con il conseguente rischio che essa sia tenuta a rimborsare due volte lo stesso importo dell’IVA.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2022 — EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
(Causa C-480/22)
(2022/C 368/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti in cassazione: EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva [2014/25/UE] (1), debba essere interpretato nel senso che sussiste una fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata «in un altro Stato membro» quando l’ente aggiudicatore — a prescindere dalla questione dell’attribuzione del controllo su tale ente — ha sede in uno Stato membro diverso da quello della centrale di committenza. |
2. |
In caso di risposta positiva alla prima questione: Se la norma di conflitto di cui all’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE che dispone che la «fornitura di attività di centralizzazione delle committenze» da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza, riguardi anche le norme giuridiche sulle procedure di ricorso e sulla competenza dell’organo di ricorso ai sensi della direttiva [92/13/CEE] (2). |
3. |
In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione: Se la direttiva 92/13/CEE, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, debba essere interpretata nel senso che la competenza di un organo nazionale di ricorso per il controllo delle decisioni degli enti aggiudicatori debba riguardare tutti gli enti aggiudicatori che hanno sede nello Stato membro dell’organo di ricorso, oppure se la competenza debba essere determinata a seconda che l’influenza dominante sull’ente aggiudicatore [ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), o dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE] sia esercitata da un ente pubblico territoriale o da un organismo di diritto pubblico collegato con lo Stato membro dell’organo di ricorso. |
(1) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).
(2) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 luglio 2022 — Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: CJ; altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
(Causa C-492/22)
(2022/C 368/27)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: CJ
Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, (1) in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente autorizzata ma è stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (…) per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo», nel corso del procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto di stato di detenzione in esecuzione del mandato d’arresto europeo. |
2) |
|
3) |
|
(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002 L 190, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — AZ / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln
(Causa C-163/20) (1)
(2022/C 368/28)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/19 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 18 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — F, A, G, H, I / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-579/20) (1)
(2022/C 368/29)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Quarta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra — Spagna) — Caixabank SA / ZN, SD, AH
(Causa C-657/20) (1)
(2022/C 368/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 31 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/ Verein für Konsumenteninformation
(Causa C-701/20) (1)
(2022/C 368/31)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — K.R., altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-637/21) (1)
(2022/C 368/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/20 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’8 giugno 2022 — Parlamento europeo / Commissione europea
(Causa C-657/21) (1)
(2022/C 368/33)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 1o giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Nokia Solutions and Networks Oy/ Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
(Causa C-809/21) (1)
(2022/C 368/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/20 |
Ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt — Germania) — HK/ Allianz Lebensversicherungs AG
(Causa C-2/22) (1)
(2022/C 368/35)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Prešov — Slovacchia) — UR / 365.bank a.s.
(Causa C-12/22) (1)
(2022/C 368/36)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/21 |
Ordinanza del presidente della Sesta della Corte del 2 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti — Romania) — EF, GH, IJ / KL
(Causa C-13/22) (1)
(2022/C 368/37)
Lingua processuale: il rumeno
Il presidente della Sesta della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 juin 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main — Germania) — IA / DER Touristik Deutschland GmbH
(Causa C-62/22) (1)
(2022/C 368/38)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/21 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Frankfurt am Main — Germania) — flightright GmbH / Swiss International Air Lines AG
(Causa C-131/22) (1)
(2022/C 368/39)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 20 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-208/22) (1)
(2022/C 368/40)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/22 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — flightright GmbH / Eurowings GmbH
(Causa C-228/22) (1)
(2022/C 368/41)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/23 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2022 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU
(Causa T-395/22)
(2022/C 368/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18) nonché i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo: violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione impugnata La decisione impugnata sarebbe stata notificata alla ricorrente in maniera non integrale in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, TUE, degli articoli 15, 296 e 298, TFUE, nonché degli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La conoscenza dei dati non comunicati, in quanto componente fondamentale della decisione, sarebbe necessaria per poter comprendere e controllare le modalità con le quali, per il calcolo dei contributi, è stata presa in considerazione la situazione individuale della ricorrente rispetto alla situazione di tutti gli altri istituti interessati. |
2. |
Secondo motivo: violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), degli articoli 69, paragrafi 1 e 2, e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché del principio di proporzionalità per scorretta fissazione del livello-obiettivo, avendo il convenuto fissato un livello-obiettivo eccessivo in contrasto con il contesto normativo dell’Unione. |
3. |
Terzo motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione impugnata. La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché sarebbero stati resi noti solo alcuni risultati parziali selezionati dei calcoli. Non sarebbero stati rispettati i requisiti stabiliti dalla Corte nella causa C-584/20 P (4) relativamente alla portata dell’obbligo di motivazione. Il convenuto non si sarebbe avvalso della possibilità di comunicare informazioni riservate in forma sommaria o aggregata conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. |
4. |
Quarto motivo: violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione dell’uso di discrezionalità essenziale. La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, nonché dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, poiché, con riguardo alla discrezionalità del convenuto, non consterebbe quali valutazioni sarebbero state da esso effettuate e sulla base di quali motivi. Un esercizio arbitrario del potere discrezionale da parte del convenuto non potrebbe pertanto essere escluso. |
5. |
Quinto motivo: violazione di forme sostanziali per mancata audizione e inosservanza del diritto di essere ascoltato. In violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, alla ricorrente non sarebbe stato accordato il diritto di essere ascoltata né prima dell’adozione della decisione impugnata né prima dell’emissione dell’avviso di pagamento del contributo su di essa fondato. Nemmeno la consultazione effettuata dal convenuto avrebbe consentito di formulare osservazioni in maniera effettiva e completa in merito al calcolo specifico dei contributi. |
6. |
Sesto motivo: illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 come fondamento normativo della decisione impugnata e illegittimità del metodo di adeguamento del rischio stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/63 e della discrezionalità concessa al CRU Gli articoli da 4 a 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, su cui si basa la decisione impugnata, istituirebbero un sistema non trasparente di determinazione dei contributi, che sarebbe contrario agli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe l’osservanza degli articoli 20 e 21 della Carta né il rispetto dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto. Il convenuto disporrebbe di un’ampia discrezionalità, il cui esercizio non sarebbe motivato in maniera chiara e verificabile. |
7. |
Settimo motivo: illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (5) come fondamento normativo della decisione impugnata. La decisione impugnata violerebbe i Trattati, in quanto l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti posti dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE e sia il regolamento di esecuzione sia il fondamento normativo sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. Tale illegittimità di ripercuoterebbe sulla decisione impugnata. |
8. |
Ottavo motivo: illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale fondamento normativo del regolamento delegato (UE) 2015/63, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e quindi della decisione impugnata. In subordine, viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che avrebbero imposto il sistema di contributi istituito con il regolamento delegato (UE) 2015/63 e avrebbero accordato al convenuto una discrezionalità troppo ampia. Dette disposizioni, nella misura in cui non possono essere interpretate in maniera conforme al diritto primario, sarebbero contrarie al principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, al principio della certezza del diritto nonché ai Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE, gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e alla Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta). |
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
(4) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/25 |
Ricorso proposto il 1o luglio 2022 — Volkskreditbank/CRU
(Causa T-406/22)
(2022/C 368/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkskreditbank AG (Linz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico dell’11 aprile 2022 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2022/18) nonché i relativi allegati e comunque nella parte concernente la ricorrente, nonché |
— |
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi che sono identici a quelli dedotti nell’ambito della causa T-395/22, Hypo Vorarlberg Bank/CRU.
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/25 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QP / Commissione
(Causa T-460/22)
(2022/C 368/44)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: QP (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata valutazione della soddisfazione dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera (in prosieguo: la «ZFM»), soprattutto per quanto riguarda l’origine dei profitti e la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul ritardo ingiustificato della Commissione nel modificare le successive versioni del regime della ZFM per quanto riguarda il criterio di calcolo del numero di posti di lavoro creati/mantenuti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione adottata è insufficientemente motivata con riguardo a ciò che deve intendersi per posti di lavoro della ZFM e con riguardo all’attività effettiva e realmente svolta a Madeira. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo e del principio della parità delle armi nel processo, a fronte del ritardo della Commissione nel correggere gli elementi del quadro giuridico della ZFM e del breve termine per l’esercizio dei diritti della difesa da parte della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, a causa del negligente ritardo nell’azione della Commissione e del tenore della decisione impugnata. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e della modifica del regime di aiuti di Stato in vigore per determinato periodo regolatore. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/26 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QQ / Commissione
(Causa T-461/22)
(2022/C 368/45)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: QQ (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata valutazione della soddisfazione dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera (in prosieguo: la «ZFM»), soprattutto per quanto riguarda l’origine dei profitti e la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul ritardo ingiustificato della Commissione nel modificare le successive versioni del regime della ZFM per quanto riguarda il criterio di calcolo del numero di posti di lavoro creati/mantenuti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione adottata è insufficientemente motivata con riguardo a ciò che deve intendersi per posti di lavoro della ZFM e con riguardo all’attività effettiva e realmente svolta a Madeira. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo e del principio della parità delle armi nel processo, a fronte del ritardo della Commissione nel correggere gli elementi del quadro giuridico della ZFM e del breve termine per l’esercizio dei diritti della difesa da parte della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e del tenore della decisione impugnata. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e della modifica del regime di aiuti di Stato in vigore per determinato periodo regolatore. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/27 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2022 — QN / Commissione
(Causa T-464/22)
(2022/C 368/46)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: QN (rappresentanti: S. Gemas Donário e S. Soares, avvocate)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C (2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata valutazione della soddisfazione dei requisiti ai fini della compatibilità del Regime III della Zona Franca di Madera (in prosieguo: la «ZFM»), soprattutto per quanto riguarda l’origine dei profitti e la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nella regione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul ritardo ingiustificato della Commissione nel modificare le successive versioni del regime della ZFM per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, il criterio di calcolo del numero di posti di lavoro creati/mantenuti e l’ubicazione geografica dei posti di lavoro. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la decisione adottata è insufficientemente motivata con riguardo a ciò che deve intendersi per posti di lavoro della ZFM e con riguardo all’attività effettiva e realmente svolta a Madeira. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo e del principio della parità delle armi nel processo, a fronte del ritardo della Commissione nel correggere gli elementi del quadro giuridico della ZFM e del breve termine per l’esercizio dei diritti della difesa da parte della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e del tenore della decisione impugnata. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, a causa del ritardo nell’azione della Commissione e della modifica del regime di aiuti di Stato in vigore per determinato periodo regolatore. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/27 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2022 — Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk/EUIPO — Kolios (HALLOUMAKI)
(Causa T-481/22)
(2022/C 368/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister-at-Law, e C. Milbradt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kolios AE Elliniki Viomichania Galaktos (Kilkis, Grecia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo contenente HALLOUMAKI — Domanda di registrazione n. 18 126 405
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2022 nel procedimento R 1941/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare EUIPO (e, se del caso, l’interveniente) a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla richiedente l’annullamento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/28 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2022 — Multiópticas/EUIPO — Nike Innovate (Raffigurazione di due forme geometriche nere)
(Causa T-487/22)
(2022/C 368/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Multiópticas, S. Coop. (Colmenar Viejo, Spagna) (rappresentanti: M. López Camba e A. Lyubomirova Geleva, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di due forme geometriche nere) — Domanda di registrazione n. 18 154 653
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2019 nel procedimento R 1762/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente; |
— |
condannare la Nike Innovate CV alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/29 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO — Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)
(Causa T-490/22)
(2022/C 368/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG (Leinfelden-Echterdingen, Germania) (rappresentanti: E. Stolz, U. Stelzenmüller, H. Meyerfeldt e J. Weiser, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bit Beauty, SL (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ayuna LESS IS BEAUTY — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 11 369 553
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno nel procedimento R 982/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione B 003088668 nella sua interezza e respingere la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 11 369 553; |
— |
condannare il convenuto e, se del caso, il titolare della registrazione internazionale, ossia il possibile interveniente, a sopportare le spese relative al presente procedimento e quelle sorte nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/30 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2022 — Cyprian Iwuć / EUIPO (Hangzhou XiangHui [scatole per imballaggi, calzini (set di calzini)]
(Causa T-492/22)
(2022/C 368/50)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Cyprian Iwuć (Sliema, Malta) (rappresentante: T. Kos, radca prawny)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hangzhou XiangHui International Trading Co., Ltd. (Hangzhou, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario «scatole per imballaggi, calzini (set di calzini)» — Disegno o modello comunitario n. 8 043 228-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2022 nel procedimento R 1672/2021-3
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, dichiarare nullo il disegno o modello controverso; in subordine, qualora non venga riconosciuta in toto l’assenza di novità del disegno o modello controverso, in forza dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 limitare la registrazione del disegno o modello controverso alle scatole per imballaggi; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e condannare l’EUIPO alla totalità delle spese relative al presente procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, lettere b) e v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002. |
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/30 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — NSD / Consiglio
(Causa T-494/22)
(2022/C 368/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NKO AO National Settlement Depository (NSD) (Mosca, Russia) (rappresentanti: N. Tuominen, M. Krestiyanova, J.-P. Fierens, C. Vangoidsenhoven e C. Gieskes, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), e la decisone (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2), nella loro interezza nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte degli atti impugnati, dell’obbligo di fornire una motivazione adeguata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che il ragionamento del Consiglio è inficiato da errori manifesti di valutazione. Il ricorrente sostiene che i fatti addotti dal Consiglio non sono suffragati, sono errati in fatto e infondati. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che gli effetti derivanti dagli atti impugnati costituiscono una limitazione sproporzionata dei diritti fondamentali del ricorrente, tutelati, in particolare, dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, poiché il Consiglio non ha soddisfatto il livello di prova richiesto, le sanzioni individuali nei confronti del ricorrente sono illegittime. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022 L 153, pag. 15).
(2) Decisone (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022 L 153, pag. 92).
26.9.2022 |
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C 368/31 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — Mordashova / Consiglio
(Causa T-497/22)
(2022/C 368/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marina Alexandrova Mordashova (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, D. Bogaert, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisone 2022/883/PESC del Consiglio, del 3 giugno 2022, nella parte in cui iscrive la ricorrente al n. 1156 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878, del 3 giugno 2022, nella parte in cui iscrive la ricorrente al n. 1156 dell’allegato I di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso diretto contro la decisione 2022/883/PESC (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 (2), nella parte in cui la riguardano, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione dell’amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardante la motivazione del Consiglio. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, con riferimento all’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente e all’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali della ricorrente garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio della certezza del diritto. |
(1) Decisone (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022 L 153, pag. 92).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022 L 153, pag. 15).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/32 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2022 — Melnichenko / Consiglio
(Causa T-498/22)
(2022/C 368/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aleksandra Melnichenko (St. Moritz, Svizzera) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisone (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la designazione della ricorrente lede illegittimamente i diritti della ricorrente tutelati dagli articoli 7, 17 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di essere ascoltata. |
(1) Decisone (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 92).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 153, pag. 15).
26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/33 |
Ricorso proposto il 15 agosto 2022 — Ungheria / Commissione
(Causa T-499/22)
(2022/C 368/54)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2002, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui esclude il finanziamento da parte dell’Unione, a causa della constatazione di carenze, delle spese nel quadro del contributo finanziario concesso all’Ungheria a titolo degli aiuti diretti disaccoppiati e del sostegno accoppiato facoltativo per gli esercizi finanziari 2017-2019, e a titolo delle misure soggette al SIGC e della gestione dei rischi (Sviluppo rurale FEASR) per gli esercizi finanziari 2017-2018, e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’esclusione è fondata su quattro motivi, di cui tre sono oggetto del ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata proposto dal governo ungherese.
Per quanto riguarda il primo fondamento giuridico dell’esclusione, il governo ungherese basa la propria argomentazione sul fatto che né un’interpretazione letterale né un’interpretazione teleologica dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1) giustificano l’interpretazione della Commissione nel senso che la nozione di agricoltore in attività ricomprenda anche le imprese collegate.
La nozione di gruppo di persone fisiche o giuridiche non può essere assimilata a quella di imprese collegate, e la prima non ricomprende nemmeno in sé stessa la seconda.
Tale interpretazione della Commissione è respinta da diversi Stati membri, e non si può considerare che la messa a disposizione del contenuto delle riunioni bilaterali di conciliazione con gli Stati membri mediante il sistema CircaBC possa consentire di generare certezza del diritto su una questione talmente importante.
Il secondo motivo di esclusione attiene alla posizione della Commissione secondo la quale l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 809/2014 (2), laddove prevede un aumento del tasso di controlli in loco, non stabilisce una distinzione tra di essi a seconda della fonte del livello di errore (selezione basata sul rischio/aleatoria). Secondo la Commissione, l’approccio adottato dalle autorità ungheresi, consistente nel prendere in considerazione soltanto determinati risultati derivanti da controlli in loco, selezionati in maniera aleatoria e pertinenti per il calcolo dell’aumento eventualmente necessario del tasso di controlli, non sarebbe conforme alle disposizioni normative.
Orbene, le disposizioni normative pertinenti non prevedono espressamente che sia necessario, per determinare l’aumento del tasso, prendere in considerazione anche gli errori accertati negli elementi del campione nell’ambito di un’analisi dei rischi. Di conseguenza, le disposizioni dell’Unione applicabili non precisano come si debba definire il campione di beneficiari da controllare. Infatti, nulla consente di concludere che l’«aumento a un livello adeguato» possa essere ottenuto soltanto — invece di utilizzare un campione aleatorio che rappresenti più fedelmente la popolazione di controllo — scegliendo di rendere tale campione «proporzionato» a un campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. L’inclusione nel tasso di errore globale dei risultati del campione selezionato sulla base di un’analisi dei rischi produce un risultato distorto.
Da ultimo, il terzo motivo di esclusione si basa sul fatto che le comunicazioni di eventi relativi agli animali sono state inserite nel registro degli animali senza che vi fosse traccia delle comunicazioni tardive. Il fatto che i controlli amministrativi incrociati non abbiano permesso di individuare le comunicazioni presentate tardivamente (una volta scaduti i termini massimi fissati dalla normativa settoriale, requisito necessario per il sostegno accoppiato facoltativo) osta alla riduzione dei pagamenti a titolo del sostegno accoppiato facoltativo e all’applicazione di sanzioni amministrative.
Orbene, ciò non significa che le autorità ungheresi non sanzionino le comunicazioni tardive, dato che esse sono sanzionate nell’ambito dei controlli di condizionalità. Di conseguenza, le condotte di questo tipo non restano impunite, ma la stessa condotta non viene sanzionata due volte.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).