ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
3 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio, del 26 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1276/2005 della Commissione, del 2 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione, del 2 agosto 2005, recante cinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

34

 

 

Regolamento (CE) n. 1279/2005 della Commissione, del 2 agosto 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 agosto 2005

36

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/593/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

39

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2005 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 771/98 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il dazio è stato reintrodotto con il regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (3).

B.   INCHIESTA ATTUALE

(2)

Mentre era in corso il riesame in previsione della scadenza di cui sopra, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame intermedio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata dalla European Association of Metals (Eurométaux) («il richiedente»), a nome di tre produttori che rappresentano globalmente una quota maggioritaria (oltre l’80 %), della produzione comunitaria totale di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso. Il richiedente sosteneva che era apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto che rientrava nell’ambito di applicazione delle misure in vigore sul carburo di tungsteno e sul carburo di tungsteno fuso. Il richiedente affermava che il nuovo tipo di prodotto presentava le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore. Pertanto, a detta del richiedente, il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto dovrebbero essere considerati un unico prodotto e le misure in vigore dovrebbero applicarsi anche alle importazioni del nuovo tipo di prodotto.

(3)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 31 marzo 2004 la Commissione ha avviato un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (4). L’inchiesta era limitata alla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore, al fine di valutare la necessità di modificare l’ambito di applicazione delle stesse.

(4)

Il periodo dell’inchiesta («PI») è compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2003.

(5)

La Commissione ha notificato l’apertura del riesame ai produttori comunitari richiedenti, a tutti gli importatori e utilizzatori comunitari noti e a tutti gli esportatori noti nella RPC.

(6)

La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti sopra indicate e alle altre parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre fornito alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(7)

Nessun importatore, operatore commerciale o esportatore ha risposto al questionario. Tuttavia, i cinque principali esportatori di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso hanno presentato osservazioni scritte.

(8)

Hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione le tre seguenti società dell’industria comunitaria:

H.C. Starck GmbH, Germania,

Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH, Austria,

Eurotungstène Poudres SA, Francia.

(9)

Hanno inoltre risposto al questionario le sette seguenti società utilizzatrici dell’UE:

Boart Longyear, GmbH & Co KG, Germania,

Ceratizit SARL, Lussemburgo,

Ceratizit GmbH, Germania,

F.I.L.M.S. SpA, Italia,

MISCELE Srl, Italia,

Harditalia Srl, Italia,

TRIBO Hartmetall GmbH, Germania.

C.   PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto in esame, definito nel regolamento che istituisce le misure in vigore, è costituito da carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della RPC, classificabili al codice NC 2849 90 30. Entrambi sono composti di carbonio e di tungsteno prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione). In entrambi i casi si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di componenti in metallo duro, tra cui utensili da taglio in carburo cementato e componenti di usura, rivestimenti resistenti all’abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l’estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

D.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Osservazioni preliminari

(11)

Gli esportatori hanno affermato nelle loro osservazioni scritte che l’apertura della presente inchiesta costituiva un’incongruenza giuridica e, quindi, non hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione. A detta loro, l’affermazione secondo la quale era apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto non poteva essere analizzata nell’ambito di un riesame limitato all’ambito di applicazione del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ma richiedeva piuttosto un’inchiesta antidumping completa ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Tuttavia, il vero obiettivo del presente riesame è quello di valutare se il nuovo tipo di prodotto e il prodotto oggetto delle misure esistenti debbano essere considerati come il prodotto in esame, ossia se entrambi presentino le stesse caratteristiche e utilizzazioni finali e possano quindi essere considerati come un unico prodotto. Questa valutazione può essere effettuata solo nell’ambito di un riesame delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. Si potrebbe prendere in considerazione un’inchiesta ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base solo nel caso di un prodotto diverso. Pertanto, l’argomentazione presentata dagli esportatori non è valida e deve essere respinta. Va osservato che, per via dell’omessa collaborazione degli esportatori interessati, sono mancate alcuni informazioni pertinenti e sono quindi state utilizzate le informazioni disponibili, in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

2.   Nuovo tipo di prodotto

(12)

Il nuovo tipo di prodotto è costituito principalmente dal prodotto oggetto delle misure in vigore mescolato ad una percentuale minima di un’altra polvere metallica (principalmente cobalto, ma anche altre polveri metalliche, ad esempio di nichel, cromo ed altri, possono essere mescolate con il prodotto in esame, a seconda delle proprietà specifiche richieste). Questo nuovo tipo di prodotto è attualmente classificato al codice NC 3824 30 00, una sottovoce descritta come «carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici», che comprende varie miscele nelle diverse fasi di trasformazione. Analogamente al prodotto oggetto delle misure in vigore (cfr. considerando 10), il nuovo tipo di prodotto è un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione di componenti in metallo duro.

3.   Confronto tra il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto

(13)

Al fine di valutare se il nuovo tipo di prodotto debba essere considerato come il prodotto in esame e rientrare quindi nell’ambito di applicazione delle misure in vigore, è stato valutato se le sue caratteristiche chimiche e fisiche e le sue utilizzazioni finali coincidano con quelle del prodotto oggetto delle misure in vigore. Si è inoltre esaminata la percezione degli utilizzatori comunitari nei confronti del nuovo tipo di prodotto.

a)   Caratteristiche fisiche e chimiche

(14)

Come indicato al considerando 12, il nuovo tipo di prodotto è un prodotto intermedio costituito dal prodotto oggetto delle misure in vigore, semplicemente mescolato ad un’altra polvere metallica.

(15)

L’inchiesta ha dimostrato che se si mescola semplicemente il prodotto oggetto delle misure in vigore con una polvere metallica, le sue caratteristiche non cambiano. Pur essendo vero che la struttura del nuovo tipo di prodotto è leggermente diversa dal prodotto oggetto delle misure per via dell’aggiunta di una piccola quantità di cobalto, è stato stabilito che entrambi i prodotti mantengono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e subiscono esattamente le stesse fasi di trasformazione che portano ad un’identica utilizzazione finale. Infatti, è solo nelle fasi successive di trasformazione (cfr. anche il considerando 18), che, ad esempio, il cobalto serve come legante, ossia per garantire l’adesione delle componenti aggiunte attentamente mescolate. Solo in quella fase si ottengono nuove caratteristiche fisiche e chimiche (cfr. anche il considerando 24). È stato stabilito inoltre che, analogamente all’aggiunta di cobalto, la semplice aggiunta di altre sostanze, ad esempio il nichel, il cromo e altre componenti, da sola, per effetto di tali sostanze, non cambia le proprietà del prodotto oggetto delle misure. L’aggiunta di queste altre sostanze nella fase di macinazione dipende dalle proprietà specifiche richieste (cfr. considerando 18).

(16)

Inoltre, è stato riscontrato che il nuovo tipo di prodotto non è fabbricato da nessun produttore comunitario.

(17)

Di conseguenza, non esistono differenze fisiche o chimiche di base tra il nuovo tipo di prodotto e il prodotto oggetto delle misure in vigore.

b)   Utilizzazioni finali

(18)

Sia il prodotto oggetto delle misure in vigore che il nuovo tipo di prodotto appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno. Analogamente al prodotto oggetto delle misure in vigore, il nuovo tipo di prodotto deve essere attentamente macinato (insieme ad altri additivi metallici o di carburi e leganti organici) e granulato sotto vuoto o con essiccazione a spruzzo (distribuzione omogenea delle particelle) prima di raggiungere lo stato di polvere pronta per la pressatura. Una polvere pronta per la pressatura è il precursore della produzione di componenti di metalli duri (prodotto finale ottenuto con pressatura e sinterizzazione, ossia stampaggio ad alta temperatura), nell’ambito della quale la polvere metallica aggiunta diventa finalmente attiva come matrice del legante. Sia il prodotto oggetto delle misure in vigore che il nuovo tipo di prodotto devono quindi essere trasformati, tramite un processo simile, in una polvere pronta per la pressatura. Quest’ultima deve soddisfare requisiti specifici di composizione stabiliti dai clienti, tra cui si trovano l’industria mineraria, quella per la forgiatura dei metalli e l’industria dei rivestimenti.

(19)

Ne consegue che il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto entrano ambedue esclusivamente nella stessa fase della catena di produzione e che la semplice aggiunta di una piccola quantità di cobalto o di qualsiasi altra sostanza indicata al considerando 15 non modifica le proprietà del prodotto oggetto delle misure in vigore. Entrambi presentano le stesse utilizzazioni finali, cioè devono essere ulteriormente trasformati.

c)   Percezione degli utilizzatori

(20)

Gli utilizzatori del prodotto in esame sono principalmente piccoli produttori di un’ampia gamma di componenti in metallo duro. I pochi utilizzatori che hanno collaborato hanno confermato le conclusioni di cui sopra, ossia che sia il prodotto oggetto delle misure in vigore sia il nuovo tipo di prodotto sono trasformati sul mercato dell’UE.

(21)

L’inchiesta ha anche dimostrato che un numero limitato di utilizzatori, dei quali solo uno ha collaborato, ha importato il nuovo tipo di prodotto dalla RPC. L’utilizzatore che ha collaborato ha affermato che il nuovo tipo di prodotto è stato utilizzato esattamente per gli stessi scopi del prodotto oggetto delle misure in vigore.

(22)

Alla luce delle conclusioni secondo cui il nuovo tipo di prodotto importato dalla RPC è applicato per lo stesso scopo del prodotto oggetto delle misure in vigore, si può ritenere che gli utilizzatori non vedano alcuna differenza tra i due prodotti.

d)   Distinzione tra il nuovo tipo di prodotto e gli altri prodotti del codice NC 3824 30 00

(23)

Il nuovo tipo di prodotto rientra nello stesso codice NC delle polveri pronte per la pressatura, ossia il codice NC 3824 30 00, che riguarda il prodotto ulteriormente trasformato.

(24)

Per distinguere il nuovo tipo di prodotto dalle polveri pronte per la pressatura all’interno del codice NC 3824 30 00, si possono applicare i seguenti criteri: aspetto macroscopico, dimensione delle particelle, composizione chimica e proprietà di flusso. Riguardo all’aspetto macroscopico, vi è una chiara differenza di visibilità. Le particelle del nuovo tipo di prodotto non sono visibili a occhio nudo mentre le particelle delle polveri pronte per la pressatura lo sono. Riguardo alla composizione chimica, diversamente dal nuovo tipo di prodotto, ogni particella delle polveri pronte per la pressatura è costituita da una dispersione ben definita e omogenea di tutte le componenti chimiche. Inoltre, la forma delle particelle del nuovo tipo di prodotto è irregolare, mentre quella delle particelle delle altre miscele è sferica. Infine, il nuovo tipo di prodotto presenta scarse proprietà di flusso mentre le polveri pronte per la pressatura scorrono liberamente e presentano una composizione omogenea. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l’apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.

e)   Conclusioni

(25)

L’inchiesta ha dimostrato che il presunto nuovo tipo di prodotto è fondamentalmente identico al prodotto oggetto delle misure in vigore. L’aggiunta di una polvere metallica come indicato al considerando 15 non modifica le sue proprietà o utilizzazioni.

(26)

Alla luce di questi risultati e, in particolare, dal momento che entrambi i prodotti presentano la stessa composizione fisica e chimica di base e sono destinati alle stesse applicazioni, percepite in modo identico dagli utilizzatori, si ritiene che il prodotto oggetto delle misure in vigore e il nuovo tipo di prodotto costituiscano un unico prodotto, ossia che il secondo prodotto costituisce un «prodotto simile» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

E.   MISURE

(27)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, si ritiene opportuno precisare che le misure antidumping in vigore per il prodotto in esame si applicano anche al nuovo tipo di prodotto, attualmente importato sotto il codice NC ex 3824 30 00,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2268/2004 è sostituito dal testo seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, classificabili ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (5) (codice TARIC 3824300010), originarie della Repubblica popolare cinese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56.

(4)  GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8.

(5)  Le particelle sono irregolari e non scorrono liberamente a differenza delle polveri pronte per la pressatura, che sono sferiche o di forma granulare, omogenee e in libero scorrimento. La mancanza di fluidità può essere misurata e determinata utilizzando un imbuto calibrato, quale l’apparecchio di Hall, conformemente alla norma ISO 4490.»


3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1276/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

73,5

096

39,7

999

56,6

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

67,4

388

65,6

524

97,8

528

68,0

999

74,7

0806 10 10

052

107,5

204

80,3

220

124,5

334

91,2

624

137,8

999

108,3

0808 10 80

388

78,3

400

53,0

508

68,1

512

59,7

528

72,9

720

67,2

804

73,8

999

67,6

0808 20 50

052

122,0

388

72,8

512

47,3

528

53,2

800

50,6

999

69,2

0809 20 95

052

305,3

400

254,5

404

264,7

999

274,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

125,4

999

125,4

0809 40 05

094

49,8

624

87,6

999

68,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 14, lettere a) e f),

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafi 1 e 3, l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, l’articolo 19 e l’articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (3), attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l’esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (4), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 111/2005. Occorre allineare le modalità di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 3769/92 con le nuove norme introdotte dal regolamento (CE) n. 111/2005. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3769/92 deve essere abrogato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe, che sostituisce la direttiva 92/109/CEE del Consiglio (5), armonizza le disposizioni riguardanti l’immissione sul mercato di determinate sostanze impiegate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nella Comunità. Al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda il commercio dei precursori di droghe, occorre armonizzare a livello comunitario le disposizioni relative alla richiesta, alla concessione, al rifiuto di concessione, alla sospensione o alla revoca di una licenza.

(3)

È indispensabile proteggere i locali commerciali in cui sono immagazzinate o utilizzate le sostanze della categoria 1 onde evitare la rimozione non autorizzata di tali sostanze.

(4)

Occorre definire con maggior precisione i tipi di operatori coinvolti nel commercio intracomunitario che possono usufruire di licenze e di registrazioni speciali. Occorre inoltre definire i casi in cui gli operatori coinvolti nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi possono essere esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione.

(5)

Le disposizioni riguardanti le condizioni per la concessione delle licenze e gli obblighi di notifica degli operatori coinvolti nel commercio intracomunitario e nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi devono essere per quanto possibile identiche.

(6)

Occorre introdurre disposizioni che consentano di verificare gli scopi leciti di tutte le spedizioni di precursori di droghe che entrano nel territorio doganale comunitario, comprese quelle in transito, i trasbordi e le aree sensibili quali le zone franche comunitarie.

(7)

Occorre definire procedure specifiche in materia di autorizzazioni di importazione per sorvegliare le singole importazioni di sostanze della categoria 1 onde prevenirne la diversione nelle fasi iniziali affrontando, in particolare, il problema sempre più preoccupante degli stimolanti amfetamino simili.

(8)

L’introduzione di norme dettagliate sulle notifiche preventive all’esportazione dovrebbe permettere di adeguare i trasferimenti di informazioni e il tipo di risposta necessario in funzione della sensibilità delle merci esportate. In linea di massima, per trarre il massimo vantaggio dal sistema delle notifiche preventive all’esportazione e delle autorizzazioni di esportazione, sarebbe opportuno concentrarsi sulle spedizioni ad alto rischio. L’introduzione di norme dettagliate sull’uso semplificato delle notifiche preventive all’esportazione e sul rilascio delle autorizzazioni di esportazione mediante procedura semplificata dovrebbe ridurre l’onere amministrativo per i prodotti chimici di massa con usi leciti comuni.

(9)

Ai fini di un controllo efficace degli scambi commerciali, gli Stati membri devono consentire alle autorità competenti di svolgere efficientemente i loro compiti e di scambiarsi informazioni.

(10)

Ai fini di un migliore coordinamento del controllo dei precursori di droghe, gli Stati membri devono informare periodicamente la Commissione sulle misure adottate per prevenire la diversione dei precursori stessi.

(11)

Il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei precursori di droghe,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento contiene modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 per quanto riguarda il funzionario competente, la licenza e la registrazione degli operatori, la trasmissione delle informazioni, le notifiche preventive all’esportazione e le autorizzazioni di esportazione e di importazione nel settore dei precursori di droghe.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l’edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.

CAPITOLO II

FUNZIONARIO COMPETENTE

Articolo 3

Gli operatori coinvolti nell’importazione, nell’esportazione o nelle attività di intermediazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005 concernenti sostanze classificate delle categorie 1 o 2 nominano un funzionario competente per il commercio delle sostanze classificate, comunicano alle autorità competenti il nome e i recapiti del funzionario in questione e le avvertono immediatamente di qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Articolo 4

Il funzionario competente di cui all’articolo 3 si accerta che l’importazione, l’esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità delle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato sia a rappresentare l’operatore sia a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

CAPITOLO III

LICENZA E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI

Articolo 5

1.   Per ottenere una licenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, l’operatore deve presentare una richiesta per iscritto.

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a)

nome e indirizzo completi del richiedente;

b)

nome completo del funzionario competente;

c)

carica e mansioni del funzionario competente;

d)

indirizzo completo dei locali commerciali;

e)

descrizione di tutti i locali in cui vengono immagazzinate, prodotte e trattate le sostanze classificate;

f)

informazioni da cui risulti che sono state prese misure adeguate contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate dai locali di cui alla lettera e);

g)

denominazione e codice NC delle sostanze classificate come indicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;

h)

nel caso di una miscela o di un prodotto naturale:

i)

nome della miscela o del prodotto naturale;

ii)

denominazione e codice NC delle sostanze classificate presenti nella miscela o nel prodotto naturale come figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;

iii)

percentuale massima delle sostanze classificate nella miscela o nel prodotto naturale;

i)

descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 273/2004;

j)

se del caso, copia autenticata del registro delle imprese o delle attività;

k)

secondo i casi, certificato di buona condotta del richiedente e del funzionario competente o documento da cui risulti che offrono le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni.

Su loro richiesta, il richiedente consente alle autorità competenti l’accesso alle informazioni e ai documenti supplementari pertinenti.

2.   Il paragrafo 1 si applica per quanto riguarda le licenze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la richiesta contiene una descrizione di tutti i locali di immagazzinamento, lavorazione e trasformazione, delle manipolazioni abituali e dell’uso delle sostanze classificate.

Ai fini del paragrafo 1, lettere g) e h), punto ii), vengono riportati la denominazione e il codice NC delle sostanze classificate come indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

Ai fini del paragrafo 1, lettera i), viene riportata una descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005.

Articolo 6

Gli operatori prendono le misure necessarie per proteggere i locali commerciali contro la rimozione non autorizzata delle sostanze classificate della categoria 1.

Articolo 7

1.   L’autorità competente prende una decisione in merito alla richiesta di licenza di cui all’articolo 5 entro 60 giorni lavorativi dalla data in cui riceve la richiesta.

In caso di rinnovo di una licenza, la decisione viene presa entro 30 giorni lavorativi.

2.   L’autorità competente può sospendere i periodi di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente di fornire le informazioni mancanti. In tal caso, la sospensione decorre dal giorno in cui l’autorità competente informa il richiedente della necessità di fornire informazioni complementari.

3.   La licenza può coprire le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005.

4.   Le autorità competenti rilasciano la licenza in base al modello di cui all’allegato I.

5.   Le autorità competenti possono rilasciare due tipi di licenze:

a)

una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per locale commerciale;

b)

una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per Stato membro.

Articolo 8

1.   Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti rifiutano la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

2.   Fermo restando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle richieste presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 9

In caso di scambi tra la Comunità e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l’obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere.

La validità delle licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 111/2005 rimane impregiudicata.

Articolo 10

1.   Le licenze non sono trasferibili.

2.   A norma dell’articolo 5, il titolare di una licenza può chiedere una nuova licenza, quando si preveda:

a)

di aggiungere una sostanza classificata;

b)

di avviare una nuova operazione;

c)

di cambiare i locali commerciali in cui vengono effettuate le operazioni.

In questi casi, la licenza esistente scade alla prima di queste date:

i)

data di scadenza della validità quando sia stato fissato un periodo di validità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento o ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 273/2004;

ii)

data d’inizio della validità della nuova licenza.

3.   In caso di modifica delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 5 diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare il nome del funzionario competente, il titolare della licenza informa le autorità competenti entro 10 giorni lavorativi dalla modifica.

Se le condizioni di cui all’articolo 5 sussistono anche dopo la modifica, le autorità competenti modificano opportunamente la licenza.

4.   I titolari delle licenze restituiscono alle autorità competenti le licenze che non sono più valide.

5.   Il paragrafo 2 si applica alle licenze rilasciate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005.

Articolo 11

1.   Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti possono sospendere o revocare una licenza quando:

a)

le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento non sono più soddisfatte;

b)

vi sono fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope;

c)

il titolare della licenza non l’ha usata per tre anni.

2.   Fermo restando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 12

1.   Gli articoli da 5 a 11 non si applicano alle licenze speciali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.

2.   Le autorità pubbliche di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 273/2004 comprendono le dogane, la polizia e i laboratori ufficiali delle autorità competenti.

Articolo 13

Le farmacie, gli ambulatori veterinari, le dogane, la polizia, i laboratori ufficiali delle autorità competenti e le forze armate sono esonerati dall’obbligo di licenza e di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 soltanto quando questi operatori utilizzano i precursori di droghe nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali.

Gli operatori menzionati al paragrafo 1 sono inoltre esonerati:

a)

dal fornire la documentazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 111/2005;

b)

dall’obbligo di nominare un funzionario competente di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 14

1.   Gli operatori coinvolti nell’esportazione delle sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento se i quantitativi totali delle loro esportazioni, nell’anno di calendario precedente (1o gennaio-31 dicembre), non superano i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione.

2.   Gli operatori coinvolti nell’esportazione di miscele contenenti sostanze classificate appartenenti alla categoria 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono esonerati dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento se il quantitativo di sostanze classificate contenuto nelle miscele non supera, nell’anno di calendario precedente, i quantitativi specificati nell’allegato II del presente regolamento.

In caso di superamento di questi quantitativi nell’anno di calendario in corso, l’operatore ottempera immediatamente all’obbligo di registrazione.

Articolo 15

Ai fini dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 273/2004, gli acquirenti comunicano ai rispettivi fornitori se tale articolo si applica o no nei loro confronti.

Articolo 16

Ogniqualvolta le autorità competenti chiedono, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005, che siano dimostrati gli scopi leciti della transazione, l’operatore presenta una dichiarazione scritta, redatta secondo il modello di cui all’allegato III del presente regolamento, attestante che la spedizione ha lasciato il paese di esportazione in conformità delle disposizioni nazionali in vigore, adottate a norma dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (di seguito «convenzione delle Nazioni Unite»).

L’operatore, tuttavia, può presentare anche l’autorizzazione di importazione di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 111/2005 o la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

CAPITOLO IV

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 17

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.

Il primo comma si applica alle sostanze classificate della categoria 3 solo su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 18

1.   Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori titolari di una licenza o di una registrazione segnalano alle autorità competenti:

a)

le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un’autorizzazione di esportazione;

b)

tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 che richiedono un’autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;

c)

tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.

Articolo 19

Le informazioni di cui agli articoli 17 e 18 vengono fornite una volta l’anno prima del 15 febbraio.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione, l’operatore ne informa le autorità competenti.

Le informazioni vengono considerate informazioni commerciali riservate.

CAPITOLO V

NOTIFICAZIONE PREVENTIVA ALL’ESPORTAZIONE

Articolo 20

Negli elenchi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 devono figurare perlomeno:

a)

i paesi con cui la Comunità ha concluso un accordo specifico sui precursori di droghe;

b)

i paesi terzi che hanno chiesto notificazioni preventive all’esportazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite.

Gli elenchi suddetti figurano all’allegato IV.

Articolo 21

1.   Nel caso delle esportazioni per le quali viene rilasciata un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005 e degli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento, le autorità competenti possono inviare una notificazione preventiva all’esportazione in forma semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

2.   Le autorità competenti forniscono le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e comunicano alle autorità competenti del paese terzo di destinazione che la notificazione preventiva all’esportazione copre diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi.

3.   Le autorità competenti inviano una notificazione preventiva all’esportazione al paese di destinazione utilizzando il modulo di «notifica chimica multilaterale» di cui all’allegato V.

CAPITOLO VI

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE

Articolo 22

I paesi di destinazione delle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 che richiedono autorizzazioni di esportazione sono indicati nell’allegato IV.

Articolo 23

1.   Per le autorizzazioni di esportazione e di importazione si devono utilizzare rispettivamente i moduli di cui all’allegato VI e all’allegato VII. La struttura dei moduli è vincolante.

Le autorizzazioni di esportazione o di importazione possono essere rilasciate anche in forma elettronica. In tal caso, gli Stati membri possono adeguare la casella relativa al numero di autorizzazione.

2.   Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.

L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano le sostanze classificate e vengono presentati all’ufficio doganale dove viene fatta la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, alle autorità competenti al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti al punto di uscita rinviano l’esemplare n. 2 all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all’autorità competente del paese di importazione.

L’esemplare n. 4 è conservato dall’esportatore.

3.   Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.

L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

L’esemplare n. 2 è inviato all’autorità competente del paese di esportazione dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali commerciali dell’importatore, il quale invia detto esemplare all’autorità di rilascio.

L’esemplare n. 4 è conservato dall’importatore.

4.   Le autorizzazioni di esportazione o di importazione vengono rilasciate al massimo per due sostanze classificate.

Articolo 24

1.   I moduli delle autorizzazioni sono stampati in una o più lingue ufficiali della Comunità.

2.   Il formato dei moduli è A4. I moduli hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3.   Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei moduli o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, ciascun modulo deve riportare un riferimento a tale autorizzazione. Ogni modulo reca inoltre il nome e l’indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l’identificazione.

Articolo 25

Su richiesta dell’operatore interessato, l’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica della categoria 3 che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nella Comunità e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi.

Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che:

a)

in occasione delle esportazioni precedenti l’operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente;

b)

l’autorità competente disponga di prove sufficienti degli scopi leciti delle esportazioni in questione.

Articolo 26

1.   Le richieste di autorizzazione di esportazione semplificata di cui all’articolo 25 contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

nome e indirizzo dell’esportatore, dell’importatore del paese terzo e del destinatario finale;

b)

nome delle sostanze classificate come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il loro nome e codice NC e il nome della o delle sostanze classificate che contengono, come indicato nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005;

c)

il quantitativo massimo della sostanza classificata destinata all’esportazione;

d)

il periodo specifico previsto per le esportazioni.

2.   L’autorità competente prende una decisione in merito a una richiesta di autorizzazione di esportazione con procedura semplificata entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui riceve le informazioni necessarie.

Articolo 27

1.   Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all’allegato VI.

L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.

Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall’esportatore.

L’esportatore indica, sul retro dell’esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L’esemplare n. 2 viene presentato all’ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L’ufficio doganale conferma i dati e restituisce l’esemplare all’esportatore.

2.   L’operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata».

Se l’ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono indicate sui documenti che accompagnano l’esportazione.

3.   L’esportatore rinvia l’esemplare n. 2 all’autorità di rilascio almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro funzioni di controllo, comprese le ispezioni volte a verificare l’idoneità dei locali commerciali.

2.   Gli Stati membri garantiscono lo scambio delle informazioni tra tutte le autorità competenti.

Articolo 29

1.   Nel mese successivo a ciascun trimestre, ogni Stato membro invia alla Commissione un elenco contenente informazioni sui casi in cui l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate è stata sospesa o le sostanze stesse sono state trattenute.

L’elenco deve indicare:

a)

il nome delle sostanze classificate; la loro origine, provenienza e destinazione, se note;

b)

la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

2.   Alla fine di ogni anno di calendario, la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.

Articolo 30

Il regolamento (CE) n. 3769/92 è abrogato a decorrere dal 18 agosto 2005.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 31

Le autorità competenti revocano entro il 31 dicembre 2005 le autorizzazioni di esportazione individuali aperte rilasciate a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/90. La revoca, tuttavia, non si applica alle sostanze classificate dichiarate per l’esportazione anteriormente al 1o gennaio 2006.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

(4)  GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5).

(5)  GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/101/CE (GU L 286 del 4.11.2003, pag. 14).


ALLEGATO I

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Note

1.

La struttura del modello non è vincolante.

2.

I numeri d’ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

3.

Indicazioni particolareggiate relative alle caselle.

 

Casella 1 (Titolare della licenza): possibilità di aggiungere il nome del funzionario competente.

 

Casella 3 (Validità/Fine): precisare la data di fine validità o indicare se gli operatori sono tenuti o meno a dimostrare, a intervalli non superiori a 3 anni, che sussistono ancora le condizioni in virtù delle quali è stata rilasciata la licenza.

 

Casella 4 (Sostanze classificate): nome della sostanza classificata come indicato nell’allegato oppure, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della o delle sostanze classificate che contengono, come indicato nell’allegato. Se del caso, indicare i sali.

 

Casella 4 (Codice NC): oltre al codice NC, può essere indicato anche il numero CAS.

 

Casella 4 (Operazione): precisare se si tratta di esportazione, importazione e/o attività di intermediazione. Nel caso delle importazioni, specificare se si tratta di immagazzinamento, lavorazione, trasformazione, uso, manipolazioni abituali e/o immissione in libera pratica. Per le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004, specificare se si tratta di immagazzinamento, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione e/o intermediazione.

 

Casella 4 (Locali commerciali): nel caso delle attività di intermediazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005, non occorre specificare i locali commerciali.

4.

Gli Stati membri possono includere caselle per scopi nazionali. Le caselle in questione sono contrassegnate da un numero d’ordine seguito da una maiuscola (es. 4A).


ALLEGATO II

Sostanza

Quantitativo

Acetone (1)

50 kg

Etere etilico (1)

20 kg

Metiletilchetone (1)

50 kg

Toluene (1)

50 kg

Acido solforico

100 kg

Cloruro di idrogeno (acido idroclorico)

100 kg


(1)  I sali di queste sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


ALLEGATO III

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Note

1.

La struttura del modello non è vincolante.

2.

I numeri d’ordine e il testo del modello sono vincolanti.


ALLEGATO IV

I.

Elenco dei paesi di cui all’articolo 20:

Sostanza

Destinazione

Anidride acetica

Permanganato di potassio

Qualsiasi paese terzo

Acido antronilico

 

Antigua e Barbuda

 

Benin

 

Bolivia

 

Brasile

 

Isole Cayman

 

Cile

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Repubblica dominicana

 

Ecuador

 

Etiopia

 

Haiti

 

India

 

Indonesia

 

Giordania

 

Kazakstan

 

Libano

 

Madagascar

 

Malaysia

 

Messico

 

Nigeria

 

Paraguay

 

Perù

 

Filippine

 

Repubblica moldova

 

Romania

 

Federazione russa

 

Arabia Saudita

 

Sudafrica

 

Tagikistan

 

Turchia

 

Emirati arabi uniti

 

Repubblica unita di Tanzania

 

Venezuela

Acido fenilacetico

Piperidina

 

Antigua e Barbuda

 

Benin

 

Bolivia

 

Brasile

 

Isole Cayman

 

Cile

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Repubblica dominicana

 

Ecuador

 

Etiopia

 

Haiti

 

India

 

Indonesia

 

Giordania

 

Kazakstan

 

Libano

 

Madagascar

 

Malaysia

 

Messico

 

Nigeria

 

Paraguay

 

Perù

 

Filippine

 

Repubblica moldova

 

Romania

 

Federazione russa

 

Arabia Saudita

 

Tagikistan

 

Turchia

 

Emirati arabi uniti

 

Repubblica unita di Tanzania

 

Stati Uniti d’America

 

Venezuela

II.

Elenco dei paesi di cui agli articoli 20 e 22:

Sostanza

Destinazione

Metiletilchetone (MEK)  (1)

Toluene  (1)

Acetone  (1)

Etere etilico  (1)

 

Antigua e Barbuda

 

Argentina

 

Benin

 

Bolivia

 

Brasile

 

Isole Cayman

 

Cile

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Repubblica dominicana

 

Ecuador

 

El Salvador

 

Egitto

 

Etiopia

 

Guatemala

 

Haiti

 

Honduras

 

India

 

Giordania

 

Panama

 

Kazakstan

 

Libano

 

Madagascar

 

Malaysia

 

Messico

 

Nigeria

 

Pakistan

 

Paraguay

 

Perù

 

Filippine

 

Repubblica moldova

 

Romania

 

Federazione russa

 

Arabia Saudita

 

Tagikistan

 

Turchia

 

Emirati arabi uniti

 

Repubblica unita di Tanzania

 

Uruguay

 

Venezuela

Cloruro di idrogeno (acido idroclorico)

Acido solforico

 

Bolivia

 

Cile

 

Colombia

 

Ecuador

 

Perù

 

Turchia

 

Venezuela


(1)  I sali di tali sostanze in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.


ALLEGATO V

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Note

1.

La struttura del modello non è vincolante.

2.

I numeri d’ordine e il testo del modello sono vincolanti. La compilazione delle caselle in grassetto è obbligatoria.

3.

Altre indicazioni particolareggiate relative alle caselle.

 

Casella «Parte A»: indicare se la notifica chimica multilaterale riguarda una o più esportazioni. Qualora si tratti di più esportazioni, indicare il termine previsto.

 

Casella 14 (Quantità e peso): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la quantità e il peso massimi.

 

Casella 18 (Data di partenza): se la notifica chimica multilaterale riguarda più esportazioni, indicare la data finale di partenza prevista.


ALLEGATO VI

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Note

I.

1.

L’autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità; se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2.

Le caselle 1, 3, 5, 7 e da 9 a 19 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 8, da 10 a 13 e 18 possono tuttavia essere fornite in una fase successiva qualora non siano note al momento della richiesta. In tal caso, le informazioni della casella 18 vanno comunicate al più tardi all’atto della dichiarazione di esportazione, mentre le informazioni delle caselle 7, 8 e da 10 a 13 vanno fornite alle dogane o a qualsivoglia altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità al più tardi prima della partenza fisica delle merci.

3.

Caselle 1, 5, 7 e 9: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile).

4.

Casella 5: indicare, se del caso, il numero di riferimento all’autorizzazione di importazione dell’importatore del paese terzo (ad esempio «lettera di non obiezione», permesso di importazione, altra dichiarazione del paese terzo di destinazione).

5.

Casella 7: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori coinvolti nell’operazione di esportazione quali vettori, intermediari o spedizionieri doganali.

6.

Casella 9: indicare nome e indirizzo completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) della persona o della società cui vengono consegnate le merci nel paese di destinazione (non necessariamente l’utilizzatore finale).

7.

Caselle 10: indicare, se del caso, lo Stato membro, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

8.

Casella 11: indicare, se del caso, il paese, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

9.

Casella 12: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.). Questa casella non va compilata se l’autorizzazione di esportazione copre più esportazioni.

10.

Casella 13: indicare, nella forma più dettagliata possibile, il percorso delle merci.

11.

Caselle 14a e 14b: indicare il nome della sostanza classificata come figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, il nome e il codice NC a 8 cifre della miscela o del prodotto naturale.

12.

Caselle 14a e 14b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.

13.

Caselle 15a e 15b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata come figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

14.

Casella 19:

Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l’applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:

all’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

all’autenticità dei documenti acclusi,

all’osservanza di tutti gli obblighi connessi con l’esportazione delle sostanze classificate elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.

II.   

(Autorizzazione di esportazione con procedura semplificata)

1.

Nel caso delle autorizzazioni di esportazione con procedura semplificata, non occorre compilare le caselle da 7 a 13 e 18.

2.

Per ogni esportazione, occorre compilare le caselle da 24 a 27 sul retro dell’esemplare n. 2.

3.

Casella 23: indicare la quantità e il peso netto massimi autorizzati.

Colonna 24: indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità parziale esportata nella parte 2.

Colonna 25: indicare la quantità parziale esportata in lettere.

Casella 26: numero di riferimento e data della dichiarazione doganale.


ALLEGATO VII

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Note

1.

L’autorizzazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se compilata a mano, deve essere scritta con inchiostro e a stampatello.

2.

Le caselle 1, 4, 6, 8 e da 11 a 16 devono essere compilate dal richiedente al momento della domanda; le informazioni delle caselle 7, 9, 10 e 15 possono tuttavia essere comunicate in una fase successiva. In tal caso, le informazioni in questione vanno fornite al più tardi all’ingresso delle merci nel territorio doganale della Comunità.

3.

Caselle 1 e 4: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile).

4.

Casella 6: indicare nomi e indirizzi completi (telefono, fax, e-mail se disponibile) degli altri operatori coinvolti nell’operazione di esportazione quali vettori, intermediari o agenti doganali.

5.

Casella 8: indicare il nome e l’indirizzo completo del destinatario finale. Il destinatario finale può essere identico all’importatore.

6.

Casella 7: indicare nome e indirizzo (telefono, fax, e-mail se disponibile) dell’autorità del paese terzo.

7.

Casella 9: indicare lo Stato membro, il porto, l’aeroporto o il valico di frontiera.

8.

Casella 10: specificare tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati (autocarro, nave, aereo, treno, ecc.).

9.

Caselle 11a e 11b: indicare il nome della sostanza classificata come figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 oppure, nel caso di una miscela o di un prodotto naturale, il nome e il codice NC a 8 cifre della miscela o del prodotto naturale.

10.

Caselle 11a e 11b: identificare con precisione confezioni e sostanze (esempio: 2 bidoni da 5 litri cadauno). Nel caso di una miscela, di un prodotto naturale o di un preparato, indicare la denominazione commerciale in questione.

11.

Caselle 12a e 12b: indicare il codice NC a 8 cifre della sostanza classificata come figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

12.

Casella 16:

Indicare in lettere maiuscole il nome del richiedente oppure, se del caso, il nome del suo rappresentante autorizzato che firma la domanda.

La firma da parte del richiedente o del suo rappresentante autorizzato, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro in questione, indica che la persona interessata dichiara che tutte le indicazioni riportate nella domanda sono complete ed esatte. Fatta salva l’applicazione di eventuali misure di carattere penale, la dichiarazione equivale ad assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, in merito:

all’esattezza delle informazioni,

all’autenticità dei documenti acclusi,

all’adempimento di tutti gli altri obblighi.

Le autorizzazioni rilasciate mediante procedura computerizzata non devono necessariamente contenere la firma del richiedente in questa casella se la relativa domanda contiene tale firma.


3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2005

recante cinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 29 luglio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Realzioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 29).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco delle «Persone fisiche»:

1)

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Indirizzo: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: codice fiscale italiano BGHFCL66R28Z352G.

2)

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italia. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LBHHMD63E31Z330M.

3)

Abdelkader Laagoub. Indirizzo: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LGBBLK66D23Z330U.


3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2005

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 3 agosto 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1150/2005 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1150/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1150/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2005.

Esso si applica a decorrere dal 3 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 3 agosto 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

37,12

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

61,60

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

61,60

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

42,11


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 29.7.2005-1.8.2005

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

120,54 (3)

75,83

173,01

163,01

143,01

94,14

Premio sul Golfo (EUR/t)

9,68

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

24,66

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 14,91 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 25,77 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

3.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/39


DECISIONE 2005/593/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1).

(2)

L’articolo 11, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo, ai sensi dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

(3)

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA).

(4)

L’accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA) è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’Unione europea di gestione della crisi in Bosnia-Erzegovina (Operazione ALTHEA)

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1575 (2004) del 22 novembre 2004 relativa alla costituzione dell’EUFOR,

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1),

dell’invito alla Repubblica del Cile a partecipare all’operazione diretta dall’UE,

del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica del Cile all’operazione diretta dall’UE,

della decisione BiH/1/2004 del comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004 (2), relativa all’accettazione del contributo della Repubblica del Cile all’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina,

della decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2004, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina (3),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La Repubblica del Cile aderisce all’azione comune 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica del Cile all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La Repubblica del Cile garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

4.   Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica del Cile che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo1.

5.   La Repubblica del Cile informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 2

Status delle forze

1.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi da parte della Repubblica del Cile è disciplinato dalle disposizioni di cui al punto 12 della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 novembre 2004.

2.   Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Bosnia-Erzegovina è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica del Cile.

3.   Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica del Cile esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

4.   La Repubblica del Cile è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica del Cile è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

5.   La Repubblica del Cile si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   L’Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo per la partecipazione della Repubblica del Cile all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Repubblica del Cile adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’Unione europea siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (4), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.

2.   Qualora l’UE e la Repubblica del Cile abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

Articolo 4

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE. Il comandante dell’operazione dell’UE può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica del Cile ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione della Repubblica del Cile, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica del Cile.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica del Cile per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica del Cile sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (5).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Repubblica del Cile, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica del Cile.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica del Cile all’operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 2005, in lingua inglese in quattro copie.

Per l’Unione europea

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Per la Repubblica del Cile

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(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

(4)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(5)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.


DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica del Cile per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica del Cile nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica del Cile, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica del Cile nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica del Cile:

«La Repubblica del Cile, nell’applicare l’azione comune dell’UE 2004/570/PESC, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»