ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
64° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2282 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2021
relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è un motore fondamentale della crescita economica e dell’innovazione nell’Unione ed è essenziale per il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute che le politiche sanitarie devono garantire, a vantaggio di tutti. Le tecnologie sanitarie costituiscono un settore economico innovativo e rientrano in un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10 % del prodotto interno lordo dell’Unione. Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e le procedure mediche, nonché le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie. |
(2) |
La valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) è un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di determinare l’efficacia relativa di tecnologie sanitarie nuove o esistenti. Tale valutazione è incentrata in particolare sul valore aggiunto di una tecnologia sanitaria rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti. |
(3) |
L’HTA può contribuire a promuovere l’innovazione, che offre i migliori risultati per i pazienti e la società in generale e rappresenta uno strumento importante per garantire l’introduzione e l’utilizzo adeguati delle tecnologie sanitarie. |
(4) |
L’HTA può comprendere gli aspetti sia clinici sia non clinici di una tecnologia sanitaria, a seconda del sistema sanitario. Le azioni congiunte in materia di HTA cofinanziate dall’Unione (azioni congiunte EUnetHTA) hanno individuato nove domini con riferimento ai quali sono valutate le tecnologie sanitarie. Di questi, quattro sono clinici e cinque non clinici. I quattro domini di valutazione clinici riguardano l’individuazione di un problema sanitario e della tecnologia sanitaria attuale, l’esame delle caratteristiche tecniche della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione, la sua sicurezza relativa e la sua efficacia clinica relativa. I cinque domini di valutazione non clinici riguardano il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e i suoi aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici. |
(5) |
L’HTA può migliorare l’evidenza scientifica utilizzata per indirizzare le decisioni cliniche e l’accesso a tecnologie sanitarie da parte dei pazienti, anche quando una tecnologia sanitaria diventa obsoleta. I risultati dell’HTA sono utilizzati per orientare le decisioni in materia di assegnazione delle risorse di bilancio nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i livelli di rimborso delle tecnologie sanitarie. L’HTA può quindi aiutare gli Stati membri a creare e gestire sistemi sanitari sostenibili e promuovere l’innovazione che porti a risultati migliori per i pazienti. |
(6) |
L’effettuazione di valutazioni parallele da parte di più Stati membri e l’esistenza di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative ai processi e alle metodologie di valutazione possono far sì che agli sviluppatori di tecnologie sanitarie siano rivolte molteplici e divergenti richieste di dati. Possono comportare anche duplicazioni e risultati difformi delle valutazioni, risultanti dallo specifico contesto sanitario nazionale. |
(7) |
Gli Stati membri hanno effettuato alcune valutazioni congiunte nel quadro delle azioni congiunte EUnetHTA, ma la cooperazione volontaria e la produzione di risultati sono state inefficienti, essendo fondate sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L’utilizzo a livello degli Stati membri dei risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, comprese le relative valutazioni cliniche congiunte, è rimasto limitato, il che significa che non è stato sufficientemente affrontato il problema della duplicazione delle valutazioni della stessa tecnologia da parte delle autorità e degli organismi HTA entro un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti. D’altro canto, nell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i principali risultati delle azioni congiunte dell’EUnetHTA, in particolare i risultati scientifici quali i documenti metodologici e di orientamento nonché gli strumenti informatici (IT) intesi ad archiviare e scambiare informazioni. |
(8) |
Nelle sue conclusioni del 1o dicembre 2014 sull’innovazione a beneficio dei pazienti (3), il Consiglio ha riconosciuto il ruolo fondamentale che l’HTA ha come strumento di politica sanitaria su cui sondare scelte corroborate da prove, sostenibili ed eque in materia di assistenza sanitaria e tecnologie sanitarie a beneficio dei pazienti. In tali conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a continuare a sostenere la cooperazione in modo sostenibile e ha chiesto di rafforzare i lavori comuni tra gli Stati membri in materia di HTA e di vagliare le opportunità di cooperazione sullo scambio di informazioni tra organismi competenti. Inoltre, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2015 su una medicina personalizzata per i pazienti (4), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le metodologie HTA applicabili alla medicina personalizzata, mentre nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell’equilibrio nei sistemi farmaceutici dell’Unione europea e degli Stati membri (5) il Consiglio ha confermato ulteriormente che gli Stati membri riconoscono un chiaro valore aggiunto alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie. A sua volta, la relazione comune della Direzione Generale degli Affari economici e finanziari e del comitato di politica economica, dell’ottobre 2016, ha chiesto un maggiore sviluppo della cooperazione europea in materia di HTA. Infine, nelle sue conclusioni del 15 giugno 2021 sull’accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un’UE più forte e resiliente (6), il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di istituire un piano d’azione dell’UE per la raccolta di dati dal mondo reale e la produzione di evidenze, che promuova una migliore collaborazione tra le iniziative nazionali e transfrontaliere in corso e che possa contribuire a ridurre le lacune in termini di evidenze nelle decisioni degli organismi di HTA e degli organismi pagatori. |
(9) |
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell’UE per un miglior accesso ai medicinali (7), ha invitato la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per l’HTA e ad armonizzare criteri trasparenti in materia di HTA per stabilire il valore aggiunto terapeutico delle tecnologie sanitarie e la relativa efficacia rispetto alla migliore alternativa disponibile, tenendo conto del livello d’innovazione e di beneficio per i pazienti. |
(10) |
Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», la Commissione ha dichiarato l’intenzione di introdurre un’iniziativa in merito all’HTA al fine di ottenere un maggiore coordinamento nell’intento di evitare molteplici valutazioni di un prodotto in Stati membri differenti e di migliorare il funzionamento del mercato unico delle tecnologie sanitarie. |
(11) |
Il presente regolamento mira a conseguire un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Al tempo stesso, istituisce un quadro volto a sostenere gli Stati membri nella cooperazione e le misure necessarie per la valutazione clinica delle tecnologie sanitarie. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e, sebbene siano indissolubilmente legati, l’uno non è secondario rispetto all’altro. Per quanto riguarda l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il presente regolamento stabilisce le procedure e le norme per lo svolgimento di attività congiunte e l’istituzione di un quadro a livello dell’Unione. Per quanto riguarda l’articolo 168 TFUE, pur mirando a fornire un livello elevato di protezione della salute, il presente regolamento consente la cooperazione tra gli Stati membri su taluni aspetti dell’HTA. |
(12) |
Le attività congiunte dovrebbero essere realizzate secondo il principio della buona prassi amministrativa e dovrebbero mirare a raggiungere il livello massimo di qualità, trasparenza e indipendenza. |
(13) |
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie spesso incontrano difficoltà nel presentare gli stessi dati, informazioni, analisi e altre evidenze a Stati membri diversi e anche in momenti diversi. La duplicazione delle trasmissioni e la considerazione di tempistiche di trasmissione diverse fra gli Stati membri può costituire un notevole onere amministrativo per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, in particolare per le imprese più piccole con risorse limitate, e potrebbe contribuire a creare ostacoli e distorsioni all’accesso al mercato, con conseguente mancanza di prevedibilità del contesto imprenditoriale, costi più elevati e, nel lungo periodo, effetti negativi sull’innovazione. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo che garantisca che informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta siano trasmessi una sola volta a livello dell’Unione dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. |
(14) |
A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, gli Stati membri sono responsabili della definizione della loro politica sanitaria e dell’organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Tali responsabilità includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e, in particolare, l’assegnazione delle risorse loro destinate. È necessario, pertanto, che l’azione dell’Unione sia limitata a quegli aspetti dell’HTA che riguardano la valutazione clinica congiunta di una tecnologia sanitaria e, in particolare, a garantire che non vi siano giudizi di valore nelle valutazioni cliniche congiunte al fine di rispettare le responsabilità degli Stati membri conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, TFUE. A tale riguardo, le valutazioni cliniche congiunte previste dal presente regolamento costituiscono un’analisi scientifica degli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, sulla base dell’ambito di valutazione. L’analisi scientifica comprenderà inoltre la considerazione del grado di certezza degli effetti relativi, prendendo in considerazione i punti di forza e i limiti delle evidenze disponibili. I risultati delle valutazioni cliniche congiunte non dovrebbero pertanto pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri nell’effettuare valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie sanitarie in questione né predeterminare successive decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la determinazione dei criteri per tali decisioni sulla fissazione dei prezzi e sul rimborso che potrebbero dipendere da considerazioni di ordine sia clinico sia non clinico, singolarmente o congiuntamente, e restano esclusivamente di competenza nazionale. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari, necessarie per il processo nazionale generale di HTA, sulle tecnologie sanitarie per le quali è disponibile una relazione sulla valutazione clinica congiunta. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari riguardanti, tra l’altro, gruppi di pazienti, comparatori o esiti di salute diversi da quelli inclusi nella relazione sulla valutazione clinica congiunta, o utilizzando una metodologia differente, qualora tale metodologia sia richiesta nel processo nazionale generale di HTA dello Stato membro interessato. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni, dati, analisi e altre evidenze ai fini di analisi cliniche complementari, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie di trasmettere tali informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari. Il presente regolamento non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto degli Stati membri di effettuare valutazioni non cliniche sulla stessa tecnologia sanitaria prima o nel corso della preparazione di una relazione sulla valutazione clinica congiunta o dopo la sua pubblicazione. |
(16) |
Al fine di garantire la massima qualità delle valutazioni cliniche congiunte, assicurare un ampio consenso e consentire la messa in comune delle competenze e delle risorse tra le autorità e gli organismi nazionali preposti all’HTA, è opportuno seguire un approccio graduale, iniziando con un numero ridotto di medicinali sottoposti a valutazione congiunta e solo in una fase successiva prevedere che siano effettuate valutazioni cliniche congiunte degli altri medicinali assoggettati alla procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e se tali medicinali sono successivamente autorizzati per una nuova indicazione terapeutica. |
(17) |
Dovrebbero essere effettuate valutazioni cliniche congiunte anche di alcuni dispositivi medici quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che rientrano nelle classi di maggior rischio e per i quali i pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, di tale regolamento, hanno espresso pareri o opinioni, nonché di dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(18) |
Tenuto conto della complessità di taluni dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, nonché delle competenze necessarie per valutarli, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, qualora osservino un valore aggiunto, di avviare una cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie su dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745 e su dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 che sono software e che non rientrano nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a norma del presente regolamento. |
(19) |
Al fine di garantire che le valutazioni cliniche congiunte effettuate sulle tecnologie sanitarie restino accurate e pertinenti, di elevata qualità e basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile in ciascun momento, è opportuno stabilire le condizioni per l’aggiornamento di tali valutazioni, in particolare nel caso in cui i dati aggiuntivi, che diventano disponibili dopo la valutazione iniziale, siano potenzialmente in grado di migliorare l’accuratezza e la qualità della valutazione. |
(20) |
Dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento degli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento») composto da rappresentanti degli Stati membri, in particolare provenienti da autorità e organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie, con il compito di monitorare l’effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte e delle altre attività congiunte che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire un approccio guidato dagli Stati membri alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, gli Stati membri dovrebbero designare i membri del gruppo di coordinamento. Tali membri dovrebbero essere designati allo scopo di garantire un livello elevato di competenze nel gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento dovrebbero designare le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in seno ai sottogruppi, che dovrebbero fornire competenze tecniche adeguate per svolgere valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte, tenendo conto della necessità di mettere a disposizione competenze nel campo dell’HTA per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. |
(21) |
Per rispecchiare la natura scientifica della cooperazione e fare in modo che le decisioni adottate dal gruppo di coordinamento rispondano agli obiettivi di garantire attività congiunte della massima qualità scientifica e imparzialità, il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi al meglio per raggiungere un consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire un meccanismo decisionale fluido in seno al gruppo di coordinamento, le decisioni di natura tecnica e scientifica dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice, con un voto per ogni Stato membro, indipendentemente dal numero di membri del gruppo di coordinamento di un determinato Stato membro. In via eccezionale, data la loro diversa natura, le decisioni relative all’adozione del programma di lavoro annuale, della relazione annuale e della direzione strategica per i lavori dei sottogruppi dovrebbero essere adottate a maggioranza qualificata. |
(22) |
La Commissione non dovrebbe partecipare alle votazioni sulle valutazioni cliniche congiunte né formulare osservazioni sul contenuto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte. |
(23) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe far sì che le attività scientifiche congiunte nonché le procedure e la metodologia per la preparazione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte garantiscano la massima qualità, siano predisposte tempestivamente e rispecchino lo stato dell’arte della scienza medica al momento della loro preparazione. |
(24) |
Le metodologie di esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere adattate per includere le specificità delle nuove tecnologie sanitarie per le quali alcuni dati potrebbero non essere facilmente disponibili, tra l’altro, nel caso dei medicinali orfani, dei vaccini e dei medicinali per terapie avanzate. |
(25) |
L’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte dovrebbe essere inclusivo e rispecchiare le esigenze di tutti gli Stati membri per quanto riguarda i dati e le analisi che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. |
(26) |
Laddove siano utilizzate per formulare successive decisioni amministrative a livello di Stato membro, le valutazioni cliniche congiunte costituiscono una delle diverse fasi preparatorie di una procedura in più fasi. Gli Stati membri restano le uniche entità responsabili dei processi nazionali di HTA, delle conclusioni sul valore di una tecnologia sanitaria e delle decisioni risultanti dalle valutazioni delle tecnologie sanitarie. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale fase del loro processo HTA, e da quale autorità od organismo, debbano essere prese in considerazione le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte. |
(27) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per approvare la relazione sulla valutazione clinica congiunta per consenso. Se un consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire il completamento delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte entro il termine stabilito, si dovrebbero includere nelle relazioni i pareri scientifici divergenti. Per garantire l’integrità del sistema delle valutazioni cliniche congiunte e l’obiettivo del consenso, l’inclusione dei pareri scientifici divergenti dovrebbe essere limitata ai pareri pienamente giustificati da motivi scientifici ed essere pertanto considerata una misura eccezionale. |
(28) |
Agli Stati membri dovrebbe restare la responsabilità di trarre conclusioni a livello nazionale sul valore aggiunto clinico di una tecnologia sanitaria, poiché tali conclusioni dipendono dallo specifico contesto sanitario di un determinato Stato membro e dalla pertinenza delle singole analisi contenute nella relazione sulla valutazione clinica congiunta (ad esempio, nella relazione sulla valutazione clinica congiunta potrebbero essere inclusi vari comparatori, di cui solo una selezione pertinente per un determinato Stato membro). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe contenere una descrizione degli effetti relativi osservati per gli esiti di salute analizzati, compresi i risultati numerici e gli intervalli di confidenza, come anche un’analisi dell’incertezza scientifica nonché dei punti di forza e dei limiti delle evidenze (ad esempio, la validità interna ed esterna). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe essere fattuale e non contenere alcun giudizio di valore, classificazione degli esiti di salute, conclusioni sul beneficio complessivo o sul valore clinico aggiunto della tecnologia sanitaria valutata, alcuna posizione sulla popolazione destinataria in cui la tecnologia sanitaria dovrebbe essere utilizzata, o alcuna posizione sul ruolo che la tecnologia sanitaria dovrebbe assumere nella strategia terapeutica, diagnostica o preventiva. |
(29) |
La trasparenza e la consapevolezza del pubblico in relazione al processo sono essenziali. In caso di dati riservati per motivi commerciali, i motivi della riservatezza devono essere chiaramente indicati e giustificati e i dati riservati chiaramente delimitati e protetti. |
(30) |
Quando effettuano valutazioni a livello nazionale o regionale di tecnologie sanitarie che sono state valutate a livello dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte elaborate a tale livello. A tale riguardo, considerando soprattutto le diverse tempistiche applicabili alle decisioni nazionali in materia di HTA, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di informazioni, dati, analisi e altre evidenze non inclusi nella valutazione clinica congiunta svolta a livello dell’Unione. La valutazione effettuata a livello nazionale o regionale su una tecnologia sanitaria che è stata valutata a livello dell’Unione dovrebbe essere messa a disposizione del gruppo di coordinamento. |
(31) |
Nel contesto del presente regolamento, l’espressione «tenere debitamente conto», ove applicata a una relazione sulla valutazione clinica congiunta, significa che la relazione dovrebbe rientrare nella documentazione delle autorità o degli organismi che partecipano alle attività di HTA a livello regionale o di Stato membro e dovrebbe essere presa in considerazione per qualsiasi valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro. Se è disponibile, la relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe far parte della documentazione a sostegno del processo nazionale di HTA. Tuttavia, il contenuto della relazione di valutazione clinica congiunta è di natura scientifica e non dovrebbe essere vincolante per tali autorità od organismi o per gli Stati membri. Qualora una relazione di valutazione clinica congiunta non sia disponibile al momento del completamento della valutazione nazionale, eventuali processi successivi a livello di Stato membro non dovrebbero subire ritardi. Una relazione sulla valutazione clinica congiunta non dovrebbe avere alcun impatto esterno sui richiedenti e altre parti diverse dagli Stati membri. |
(32) |
L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie riduce, laddove tali sviluppatori rispettino gli obblighi di trasmissione delle informazioni stabiliti a norma del presente regolamento, gli oneri amministrativi e finanziari a loro carico che deriverebbero dal dover soddisfare molteplici e divergenti richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze a livello di Stato membro. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia escludere la possibilità degli Stati membri di chiedere chiarimenti agli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle informazioni, ai dati, alle analisi o ad altre evidenze che sono stati trasmessi. |
(33) |
L’obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbe comprendere le richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze nell’ambito dei programmi di accesso precoce a livello di Stato membro. Tali programmi di accesso precoce a livello di Stato membro mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio. |
(34) |
Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbero presentare a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. In tal modo si assicura che gli Stati membri possano richiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie soltanto informazioni, dati, analisi e altre evidenze a livello di Stato membro che non sono già disponibili a livello dell’Unione. |
(35) |
Riguardo ai medicinali, quando si effettua una valutazione clinica congiunta, dovrebbero essere presi in considerazione in via preferenziale gli studi clinici di comparazione diretta, che sono randomizzati, in cieco e includono un gruppo di controllo, la cui metodologia è conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle evidenze. Tale approccio non dovrebbe tuttavia escludere di per sé gli studi osservazionali, compresi quelli basati su dati dal mondo reale, laddove tali studi siano accessibili. |
(36) |
La tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali dovrebbe essere fissata il più possibile con riferimento a quella applicabile al completamento della procedura centralizzata per l’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale coordinamento dovrebbe assicurare che le valutazioni cliniche congiunte possano effettivamente facilitare l’accesso al mercato e contribuire alla tempestiva disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti. Quando presentano le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richieste, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbero pertanto rispettare i termini stabiliti a norma del presente regolamento. |
(37) |
La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro dovrebbe tener conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata di tali dispositivi e della disponibilità di pertinenti evidenze comprovate necessarie per effettuare una valutazione clinica congiunta. Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che il dispositivo medico o il dispositivo medico-diagnostico in vitro è stato immesso sul mercato, e al fine di consentirne la selezione per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la loro immissione sul mercato. |
(38) |
In tutti i casi le attività congiunte realizzate ai sensi del presente regolamento, in particolare le valutazioni cliniche congiunte, dovrebbero mirare a produrre risultati tempestivi e di elevata qualità e a promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di HTA per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro e non dovrebbero ritardare o interferire con la marcatura CE dei dispositivi medici o dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, né ritardarne l’accesso al mercato. Tali attività dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle decisioni adottate conformemente a tali regolamenti. |
(39) |
Al fine di agevolare il processo di preparazione delle valutazioni cliniche congiunte, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbe essere data, ove opportuno, la possibilità di partecipare a consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento per ottenere orientamenti sulle informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che potrebbero essere richieste agli studi clinici. Gli studi clinici comprendono le sperimentazioni cliniche di medicinali, le indagini cliniche necessarie per la valutazione clinica dei dispositivi medici e gli studi delle prestazioni richiesti per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Data la natura preliminare della consultazione, qualsiasi orientamento fornito non dovrebbe essere giuridicamente vincolante né per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, né per le autorità o gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Tali orientamenti, tuttavia, dovrebbero rispecchiare lo stato dell’arte della scienza medica al momento della consultazione scientifica congiunta, in particolare nell’interesse dei pazienti. |
(40) |
Qualora le consultazioni scientifiche congiunte siano effettuate parallelamente alla preparazione della consulenza scientifica sui medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 o parallelamente alla consultazione sui dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745, tali processi paralleli, compreso lo scambio di informazioni tra i sottogruppi e l’Agenzia europea per i medicinali o i gruppi di esperti sui dispositivi medici, dovrebbero essere svolti al fine di garantire che la produzione di evidenze soddisfi le esigenze dei rispettivi quadri, pur preservando la separazione delle rispettive competenze. |
(41) |
Le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte richiedono la condivisione di informazioni riservate tra gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Al fine di garantire la protezione di tali informazioni, le informazioni fornite al gruppo di coordinamento nel quadro delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere divulgate a terzi solo previa stipulazione di un accordo di riservatezza. È necessario inoltre che qualunque informazione resa pubblica in merito ai risultati delle consultazioni scientifiche congiunte sia presentata in un formato reso anonimo, con la rimozione di tutte le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
(42) |
Al fine di garantire l’uso efficiente delle risorse disponibili, è opportuno prevedere un sistema di horizon scanning per consentire la tempestiva individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti che potrebbero avere un impatto significativo sui pazienti, sulla sanità pubblica e sui sistemi sanitari nonché per orientare la ricerca. Tale sistema di horizon scanning potrebbe essere utilizzato per sostenere il gruppo di coordinamento nella pianificazione dei suoi lavori, in particolare in relazione alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, e potrebbe altresì fornire informazioni ai fini di una pianificazione a lungo termine a livello sia dell’Unione che nazionale. |
(43) |
L’Unione dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in settori quali lo sviluppo e l’attuazione di programmi di vaccinazione e il rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di HTA. Tale cooperazione volontaria dovrebbe inoltre promuovere le sinergie con le iniziative nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale nei pertinenti settori digitali e basati sui dati dell’assistenza sanitaria con l’intento di fornire ulteriori evidenze dal mondo reale pertinenti per l’HTA. La cooperazione volontaria in materia di HTA può riguardare anche interventi come diagnosi complementari a cure, procedure chirurgiche, prevenzione e programmi di screening e di promozione della salute, strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e processi di assistenza integrata. I requisiti per valutare tecnologie sanitarie differenti variano a seconda delle loro caratteristiche specifiche e, pertanto, dovrebbe esserci un approccio in materia di HTA coerente e adeguato a tali differenti tecnologie sanitarie. |
(44) |
Al fine di garantire l’inclusività e la trasparenza delle attività congiunte, il gruppo di coordinamento dovrebbe coinvolgere e consultare ampiamente le organizzazioni di portatori di interessi nel settore della cooperazione dell’Unione in materia di HTA, comprese le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni degli operatori sanitari, le società cliniche e scientifiche, le associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie, le organizzazioni dei consumatori e altre pertinenti organizzazioni non governative in campo sanitario. Dovrebbe essere istituita una rete di portatori di interessi per facilitare il dialogo tra le organizzazioni dei portatori di interessi e il gruppo di coordinamento. |
(45) |
Al fine di garantire che le attività congiunte siano della massima qualità scientifica e rispecchino lo stato dell’arte, è auspicabile che esperti esterni dotati di opportune competenze specialistiche approfondite forniscano un contributo alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte. Nel novero di questo gruppo dovrebbero rientrare esperti clinici nel settore terapeutico interessato, pazienti affetti dalla malattia e altri pertinenti esperti per ciò che riguarda, ad esempio, il tipo di tecnologia sanitaria in questione o le questioni relative alla progettazione dello studio clinico. Le reti di riferimento europee potrebbero altresì essere utilizzate come fonte per individuare tali esperti e accedere alle necessarie conoscenze in settori terapeutici specifici. I pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti dovrebbero essere selezionati per le loro competenze specifiche e agire a titolo individuale anziché rappresentare una particolare organizzazione o istituzione o un determinato Stato membro. Al fine di preservare l’integrità scientifica delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte è opportuno elaborare norme per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti coinvolti ed evitare conflitti di interessi. |
(46) |
La cooperazione nel settore dell’HTA svolge un ruolo importante in tutto il ciclo della tecnologia sanitaria, nelle prime fasi di sviluppo, mediante il sistema di horizon scanning e la consultazione scientifica congiunta, e, successivamente, una volta che la tecnologia sanitaria è stata immessa sul mercato, attraverso la valutazione clinica congiunta e il suo aggiornamento. |
(47) |
Per garantire un approccio uniforme e guidato dagli Stati membri alle attività congiunte di cui al presente regolamento, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per le valutazioni cliniche congiunte, gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte. Se del caso, e tenendo conto dei risultati del lavoro svolto nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. |
(48) |
Il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare orientamenti metodologici sulle attività congiunte di cui al presente regolamento, sulla base delle norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze. Il processo di valutazione dovrebbe basarsi sulle evidenze cliniche pertinenti, aggiornate e di elevata qualità. Il gruppo di coordinamento dovrebbe altresì elaborare orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, comprese le competenze scientifiche necessarie per effettuare le attività congiunte di cui al presente regolamento. |
(49) |
Nell’intento di garantire un approccio uniforme alle attività congiunte previste dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di decidere che, ove siano soddisfatte determinate condizioni, altri medicinali debbano essere oggetto di valutazioni cliniche congiunte in una data precedente alla tale data stabilita nel presente regolamento, per selezionare determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro da sottoporre a valutazioni cliniche congiunte, e per definire norme procedurali dettagliate relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, norme procedurali generali relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte, e il formato e i modelli dei documenti da trasmettere. Se del caso, dovrebbero essere elaborate norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
(50) |
Nella preparazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il gruppo di coordinamento e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). |
(51) |
Al fine di garantire che siano disponibili risorse sufficienti per le attività congiunte di cui al presente regolamento, l’Unione dovrebbe cercare di finanziare in modo stabile e permanente le attività congiunte e la cooperazione volontaria, nonché la struttura di cornice finalizzata a supportare tali attività. Il finanziamento dovrebbe coprire in particolare i costi di produzione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e sulle consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero avere la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Commissione con il compito di supportare i lavori del segretariato del gruppo di coordinamento. |
(52) |
Al fine di facilitare le attività congiunte e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di HTA, è opportuno prevedere la creazione di una piattaforma informatica che contenga adeguate banche dati e canali di comunicazione sicuri. La Commissione dovrebbe servirsi delle banche dati e delle funzionalità sviluppate nell’ambito delle azioni congiunte EUnetHTA per lo scambio di informazioni ed evidenze e mirare a garantire una connessione tra la piattaforma informatica e altre infrastrutture di dati pertinenti ai fini dell’HTA, quali banche dati e registri relativi a dati dal mondo reale. Nel realizzare tale piattaforma informatica occorre inoltre valutare le opportunità offerte dal futuro spazio europeo di dati sanitari. |
(53) |
Al fine di assicurare una graduale introduzione ed effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione, nonché di salvaguardarne la qualità, è opportuno iniziare con un numero limitato di valutazioni cliniche congiunte. A decorrere da tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe verificarsi un progressivo incremento del numero di valutazioni cliniche congiunte. |
(54) |
Al fine di garantire che il quadro di sostegno continui ad essere quanto più possibile efficiente e a offrire un favorevole rapporto costi-benefici, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento al più tardi entro tre anni dalla sua data di applicazione. La relazione dovrebbe concentrarsi sull’esame del valore aggiunto delle attività congiunte per gli Stati membri. In particolare, dovrebbe valutare se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento, che garantirebbe l’indipendenza del gruppo di coordinamento, attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuiscano al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. La relazione dovrebbe inoltre esaminare l’effetto della non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, di agevolazione dell’accesso al mercato per i prodotti nuovi e innovativi e di riduzione dei costi. La relazione potrebbe avviare una valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l’accesso dei pazienti a tecnologie sanitarie innovative, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la capacità di HTA a livello degli Stati membri. |
(55) |
Entro due anni dall’inizio della valutazione dei medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione in merito all’applicazione del presente regolamento e, in particolare, alla loro valutazione del valore aggiunto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nei rispettivi processi nazionali HTA e del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. |
(56) |
Al fine di adeguare l’elenco delle informazioni che gli sviluppatori di tecnologie sanitarie devono presentare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE in vista della modifica degli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(57) |
La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce che l’Unione è tenuta a sostenere e a facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili per l’HTA designati dagli Stati membri. Poiché tali questioni sono disciplinate dal presente regolamento, la direttiva 2011/24/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
(58) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro per le valutazioni cliniche congiunte di tecnologie sanitarie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso a livello dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce:
a) |
un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione degli Stati membri in materia di tecnologie sanitarie a livello di Unione; |
b) |
un meccanismo che stabilisce che le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze necessarie per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie devono essere presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie una sola volta a livello di Unione; |
c) |
norme e metodologie comuni per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie. |
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di trarre conclusioni sull’efficacia relativa delle tecnologie sanitarie o di adottare decisioni sull’uso di una tecnologia sanitaria nel rispettivo contesto sanitario nazionale specifico. Non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri, comprese le competenze relative alle decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, né pregiudica qualsiasi altra competenza che riguardi la gestione e la fornitura, da parte degli Stati membri, di servizi sanitari o di assistenza medica o l’assegnazione delle risorse loro destinate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«medicinale»: un medicinale ai sensi dell’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
2) |
«dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745; |
3) |
«dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746; |
4) |
«tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria quale definita all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE; |
5) |
«valutazione delle tecnologie sanitarie» o «HTA»: un processo pluridisciplinare che sintetizza le informazioni sugli aspetti medici, sociali e relativi ai pazienti nonché sulle questioni economiche ed etiche connesse all’uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido; |
6) |
«valutazione clinica congiunta» di una tecnologia sanitaria: la raccolta scientifica e la descrizione di un’analisi comparativa delle evidenze cliniche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria rispetto a una o più altre tecnologie sanitarie o procedure esistenti, conformemente a un ambito di valutazione concordato ai sensi del presente regolamento e basato sugli aspetti scientifici dei domini clinici HTA della descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e l’attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale problema sanitario, la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, l’efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria; |
7) |
«valutazione non clinica»: la parte di una HTA basata sui seguenti domini non clinici HTA: il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo; |
8) |
«valutazione collaborativa»: una valutazione clinica di un dispositivo medico o di un dispositivo medico-diagnostico in vitro effettuata a livello dell’Unione da varie autorità e vari organismi HTA interessati, che partecipano su base volontaria; |
9) |
«ambito di valutazione»: l’insieme di parametri per la valutazione clinica congiunta in termini di popolazione di pazienti, intervento, comparatori ed esiti di salute richiesti congiuntamente dagli Stati membri. |
Articolo 3
Gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie
1. È istituito il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»).
2. Gli Stati membri designano i propri membri del gruppo di coordinamento e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. I membri del gruppo di coordinamento nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive.
3. I membri del gruppo di coordinamento designano i rispettivi organismi e autorità nazionali o regionali quali membri dei sottogruppi del gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento possono designare più di un membro in un sottogruppo, compreso il membro del gruppo di coordinamento, fatto salvo il principio secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto. I membri del sottogruppo nominano, ad hoc o in via permanente, i propri rappresentanti, che hanno un’adeguata competenza in materia di HTA, nei sottogruppi e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive. Qualora siano necessarie conoscenze specifiche, i membri del sottogruppo possono nominare più di un rappresentante.
4. Il gruppo di coordinamento delibera, in linea di principio, per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, l’adozione di una decisione richiede il sostegno dei membri che rappresentano la maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. I risultati delle votazioni sono registrati nei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento. In caso di votazione, i membri possono chiedere che i pareri divergenti siano iscritti nel verbale della riunione in cui si è svolta la votazione.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il gruppo di coordinamento adotta, a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE, il suo programma di lavoro annuale, la sua relazione annuale e la direzione strategica di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), del presente articolo.
6. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono presiedute e co-presiedute da due membri eletti del gruppo di coordinamento, provenienti da Stati membri differenti, per un periodo di tempo limitato da stabilire nel regolamento interno. Il presidente e il copresidente sono imparziali e indipendenti. La Commissione svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento e ne sostiene i lavori a norma dell’articolo 28.
7. Il gruppo di coordinamento:
a) |
adotta e, se necessario, aggiorna il proprio regolamento interno; |
b) |
adotta il suo programma di lavoro annuale e la sua relazione annuale a norma dell’articolo 6; |
c) |
fornisce una direzione strategica per il lavoro dei suoi sottogruppi; |
d) |
adotta orientamenti metodologici sulle attività congiunte sulla base di norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze; |
e) |
adotta l’iter procedurale dettagliato e la tempistica per le valutazioni cliniche congiunte e per gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte; |
f) |
adotta l’iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per lo svolgimento delle consultazioni scientifiche congiunte, compresa la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
g) |
adotta orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, nonché sulle competenze scientifiche richieste; |
h) |
coordina e approva il lavoro dei suoi sottogruppi; |
i) |
assicura la cooperazione con i pertinenti organismi a livello dell’Unione istituiti a norma dei regolamenti (CE) n. 726/2004, (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 al fine di facilitare la produzione di evidenze supplementari necessarie per le sue attività; |
j) |
garantisce un’adeguata partecipazione delle organizzazioni di portatori di interessi e degli esperti alle sue attività; |
k) |
istituisce sottogruppi, in particolare per:
|
8. Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi possono riunirsi con configurazioni differenti, in particolare per le categorie di tecnologie sanitarie seguenti: medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e altre tecnologie sanitarie.
Articolo 4
Garanzia della qualità
1. Il gruppo di coordinamento garantisce la massima qualità delle attività congiunte realizzate a norma degli articoli da 7 a 23, la loro conformità alle norme internazionali della medicina basata su evidenze e la loro attuazione tempestiva. A tal fine, il gruppo di coordinamento stabilisce procedure che sono oggetto di revisioni sistematiche. Nello sviluppare tali procedure, il gruppo di coordinamento tiene conto delle specificità della tecnologia sanitaria a cui si riferiscono le attività congiunte, vale a dire, fra gli altri, i farmaci orfani, i vaccini e i medicinali per terapie avanzate.
2. Il gruppo di coordinamento stabilisce ed esamina periodicamente le procedure operative standard che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
3. Il gruppo di coordinamento esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti metodologici e procedurali che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
4. Se del caso, e tenendo conto della metodologia già sviluppata dalle azioni congiunte dell’EUnetHTA, sono elaborati orientamenti metodologici e procedurali specifici per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 5
Trasparenza e conflitto di interessi
1. Il gruppo di coordinamento svolge le proprie attività in maniera indipendente, imparziale e trasparente.
2. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi, i pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti che partecipano ad attività congiunte non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.
3. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi dichiarano i propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano la relativa dichiarazione annualmente e ogniqualvolta necessario. Divulgano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.
4. I rappresentanti che partecipano alle riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi dichiarano, prima di ciascuna riunione, eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all’ordine del giorno. Se la Commissione decide che un interesse dichiarato costituisce un conflitto di interessi, il rappresentante in questione non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative a tale punto all’ordine del giorno. Tali dichiarazioni dei rappresentanti e la decisione della Commissione sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.
5. I pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti dichiarano eventuali interessi finanziari e di altro tipo che sono rilevanti per le attività congiunte a cui dovrebbero partecipare. Tali dichiarazioni ed eventuali azioni intraprese di conseguenza sono registrate nella sintesi del verbale della riunione e nei documenti finali delle attività congiunte in questione.
6. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti che partecipano alle attività di un sottogruppo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all’obbligo del segreto professionale.
7. La Commissione stabilisce le norme per l’attuazione del presente articolo conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in particolare le norme per la valutazione del conflitto di interessi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e le misure da adottare in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi.
Articolo 6
Programma di lavoro annuale e relazione annuale
1. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 30 novembre, un programma di lavoro annuale e, se necessario, lo modifica successivamente.
2. Il programma di lavoro annuale delinea le attività congiunte da realizzare nel corso dell’anno civile successivo alla sua adozione, specificando:
a) |
il numero e il tipo previsti di valutazioni cliniche congiunte e il numero previsto di aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 14; |
b) |
il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte; |
c) |
il numero previsto di valutazioni nel settore della cooperazione volontaria, tenuto conto del loro impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. |
3. Nell’elaborare o modificare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento:
a) |
tiene conto delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22; |
b) |
tiene conto delle informazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, che sono fornite dalla Commissione a norma dell’articolo 28, sullo stato delle domande già presentate e di quelle future per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali di cui all’articolo 7; man mano che si rendono disponibili nuovi dati normativi, la Commissione condivide tali informazioni con il gruppo di coordinamento affinché sia possibile modificare il programma di lavoro annuale; |
c) |
tiene conto delle informazioni fornite dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito a norma dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («gruppo di coordinamento per i dispositivi medici») o da altre fonti, e delle informazioni fornite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento sui lavori dei pertinenti gruppi di esperti di cui all’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti»); |
d) |
consulta la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e tiene conto delle loro osservazioni; |
e) |
tiene conto delle risorse a disposizione del gruppo di coordinamento per le attività congiunte; |
f) |
consulta la Commissione in merito al progetto di programma di lavoro annuale e tiene conto del suo parere. |
4. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 28 febbraio, la propria relazione annuale.
5. La relazione annuale fornisce informazioni sulle attività congiunte realizzate nell’anno civile precedente la sua adozione.
CAPO II
ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE A LIVELLO DELL’UNIONE
SEZIONE 1
Valutazioni cliniche congiunte
Articolo 7
Tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte
1. Le seguenti tecnologie sanitarie sono oggetto di valutazioni cliniche congiunte:
a) |
i medicinali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004, per i quali la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è presentata conformemente a tale regolamento dopo le pertinenti date stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo e per cui tale domanda è conforme all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE; |
b) |
i medicinali autorizzati nell’Unione per i quali è stata pubblicata una relazione di valutazione clinica congiunta, nei casi in cui un’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE per una variazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio esistente che corrisponde a una nuova indicazione terapeutica; |
c) |
i dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745, per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno fornito un parere scientifico nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; |
d) |
i dispositivi medico-diagnostici in vitro classificati nella classe D a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri nel quadro della procedura a norma dell’articolo 48, paragrafo 6, di detto regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. |
2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:
a) |
il 12 gennaio 2025, per i medicinali contenenti nuove sostanze attive in merito ai quali il richiedente dichiara nella sua domanda di autorizzazione presentata all’Agenzia europea per i medicinali che contengono una nuova sostanza attiva avente come indicazione terapeutica il trattamento del cancro e per i medicinali disciplinati come medicinali per terapie avanzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
b) |
il 13 gennaio 2028, per i medicinali qualificati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (16); |
c) |
il 13 gennaio 2030, per i medicinali di cui al paragrafo 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, su raccomandazione del gruppo di coordinamento, una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisca che i medicinali di cui a tale paragrafo siano sottoposti a una valutazione clinica congiunta a una data anteriore rispetto alle date di cui a tale paragrafo, a condizione che il medicinale, in particolare ai sensi dell’articolo 22, possa rispondere a un bisogno medico non soddisfatto o a una emergenza di sanità pubblica oppure abbia un impatto significativo sui sistemi sanitari.
4. Dopo il 12 gennaio 2025 e previa richiesta di raccomandazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione e almeno ogni due anni, che selezioni i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per la valutazione clinica congiunta sulla base di uno o più dei criteri seguenti:
a) |
bisogni medici non soddisfatti; |
b) |
capostipite della classe; |
c) |
potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari; |
d) |
presenza di software incorporati che utilizzano l’intelligenza artificiale, tecnologie di apprendimento automatico o algoritmi; |
e) |
dimensione transfrontaliera significativa; |
f) |
rilevante valore aggiunto a livello di Unione. |
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 8
Avvio delle valutazioni cliniche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie sulla base del suo programma di lavoro annuale.
2. Il gruppo di coordinamento avvia le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie designando il sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte affinché sovrintenda alla realizzazione della valutazione clinica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.
3. La valutazione clinica congiunta è effettuata secondo la procedura stabilita dal gruppo di coordinamento in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e agli articoli 4, 9, 10, 11 e 12, nonché dei requisiti da definire a norma degli articoli 15, 25 e 26.
4. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. Se la tecnologia sanitaria è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta conformemente agli articoli da 16 a 21, il valutatore e il co-valutatore sono diversi da quelli nominati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, per la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta.
5. In deroga al paragrafo 4, se in circostanze eccezionali non sono altrimenti disponibili le competenze specifiche necessarie, lo stesso valutatore o co-valutatore, o entrambi, che partecipa alla consultazione scientifica congiunta può essere nominato ai fini della valutazione clinica congiunta. Tale nomina è giustificata e sottoposta all’approvazione del gruppo di coordinamento ed è documentata nella relazione di valutazione clinica congiunta.
6. Il sottogruppo designato avvia un processo di definizione dell’ambito di valutazione, durante il quale individua i parametri pertinenti per l’ambito di valutazione. L’ambito di valutazione è inclusivo e tiene conto delle esigenze degli Stati membri per quanto riguarda i parametri nonché le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. L’ambito della valutazione comprende in particolare tutti i parametri pertinenti per la valutazione in base a:
a) |
popolazione di pazienti; |
b) |
intervento o interventi; |
c) |
comparatore o comparatori; |
d) |
esiti di salute. |
Il processo di definizione dell’ambito di valutazione tiene inoltre conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dei contributi ricevuti dai pazienti, dagli esperti clinici e dagli altri pertinenti esperti.
7. Il gruppo di coordinamento informa la Commissione dell’ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte.
Articolo 9
Relazioni di valutazione clinica congiunta e fascicolo dello sviluppatore di tecnologie sanitarie
1. Una valutazione clinica congiunta si conclude con una relazione di valutazione clinica congiunta corredata di una relazione di sintesi. Tali relazioni non contengono alcun giudizio di valore o conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione e si limitano a una descrizione dell’analisi scientifica degli aspetti seguenti:
a) |
gli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, che si basano sull’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
b) |
il grado di certezza degli effetti relativi in considerazione dei punti di forza e dei limiti delle evidenze disponibili. |
2. Le relazioni, di cui al paragrafo 1, si basano su un fascicolo contenente informazioni, dati, analisi e altre evidenze completi e aggiornati, presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie ai fini della valutazione dei parametri inclusi nell’ambito di valutazione.
3. Il fascicolo soddisfa i requisiti seguenti:
a) |
le evidenze trasmesse sono complete per quanto riguarda gli studi e i dati disponibili che potrebbero servire da base per la valutazione; |
b) |
i dati sono stati analizzati utilizzando metodi appropriati per rispondere a tutti i quesiti di ricerca della valutazione; |
c) |
la presentazione dei dati è ben strutturata e trasparente per consentire una valutazione adeguata entro i tempi limitati a disposizione; |
d) |
il fascicolo comprende la documentazione alla base in relazione alle informazioni presentate per consentire ai valutatori e ai co-valutatori di verificare l’accuratezza di tali informazioni. |
4. Il fascicolo per i medicinali comprende le informazioni di cui all’allegato I. Il fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprende le informazioni di cui all’allegato II.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato I per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i medicinali e per modificare l’allegato II per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 10
Obblighi degli sviluppatori di tecnologie sanitarie e conseguenze dell’inosservanza
1. La Commissione informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito all’ambito di valutazione e chiede la trasmissione del fascicolo (prima richiesta). Tale richiesta comprende il termine per la trasmissione nonché il modello di fascicolo di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e indica i requisiti del fascicolo conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Per i medicinali, il termine per la trasmissione è al più tardi 45 giorni prima della data prevista per il parere del Comitato per i medicinali per uso umano di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette il fascicolo alla Commissione in conformità della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1.
3. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non trasmette a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell’Unione. Tale requisito non riguarda le richieste di informazioni supplementari sui medicinali rientranti nell’ambito di applicazione dei programmi di accesso precoce a livello di Stati membri, che mirano a fornire ai pazienti l’accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un’autorizzazione centralizzata all’immissione in commercio.
4. Se conferma la tempestiva trasmissione del fascicolo a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione rende il fascicolo tempestivamente disponibile ai membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30 e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
5. Se rileva che il fascicolo non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione richiede le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze mancanti allo sviluppatore di tecnologie sanitarie (seconda richiesta). In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richiesti conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15.
6. Se, dopo la seconda richiesta di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ritiene che un fascicolo non sia stato trasmesso tempestivamente dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie o qualora attesti che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, il gruppo di coordinamento interrompe la valutazione clinica congiunta. Se la valutazione è interrotta, la Commissione fa una dichiarazione sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 con cui giustifica i motivi dell’interruzione e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. In caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, non si applica l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d).
7. Se la valutazione clinica congiunta è stata interrotta e il gruppo di coordinamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), riceve successivamente informazioni, dati, analisi e altre evidenze che facevano parte della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di coordinamento può riavviare una valutazione clinica congiunta conformemente alla procedura di cui alla presente sezione al più tardi sei mesi dopo il termine per la trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una volta che la Commissione avrà confermato che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.
8. Fatto salvo il paragrafo 7, se è riavviata una valutazione clinica congiunta, la Commissione può chiedere allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di trasmettere aggiornamenti delle informazioni, dei dati, delle analisi e di altre evidenze forniti in precedenza.
Articolo 11
Processo di valutazione per le valutazioni cliniche congiunte
1. Sulla base del fascicolo trasmesso dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dell’ambito di valutazione definito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara la bozza della valutazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi. Il gruppo di coordinamento approva i progetti di relazione secondo il calendario di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e). Tali scadenze devono essere:
a) |
per i medicinali, non superano i 30 giorni dall’adozione di una decisione della Commissione che rilascia un’autorizzazione all’immissione in commercio; |
b) |
per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, sono conformi alle procedure per le valutazioni cliniche congiunte adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b). |
2. Se, in qualsiasi momento durante la preparazione delle bozze delle relazioni, il valutatore, assistito dal co-valutatore, ritiene che per effettuare la valutazione siano necessarie ulteriori specifiche o delucidazioni oppure informazioni, dati, analisi o altre evidenze, la Commissione chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di fornire tali informazioni, dati, analisi o altre evidenze. Se lo ritengono necessario, i valutatori e i co-valutatori possono inoltre avvalersi di banche dati e di altre fonti di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti. Se durante il processo di valutazione divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato informa in maniera proattiva il gruppo di coordinamento.
3. I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni sulle bozze delle relazioni.
4. Il sottogruppo garantisce che i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti siano coinvolti nel processo di valutazione attraverso la possibilità di fornire contributi sui progetti di relazione. Tali contributi sono forniti nell’ambito di un quadro e secondo un calendario definito conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e la procedura adottata dal gruppo di coordinamento e sono resi tempestivamente disponibili al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Le bozze delle relazioni sono trasmesse allo sviluppatore di tecnologie sanitarie, il quale segnala eventuali imprecisioni di carattere puramente tecnico o fattuale conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell’articolo 15. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie segnala inoltre eventuali informazioni che considera riservate e ne motiva il carattere sensibile sul piano commerciale. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non presenta osservazioni sui risultati del progetto di valutazione.
6. Dopo aver ricevuto ed esaminato le osservazioni presentate a norma del presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara bozze rivedute di relazione e le trasmette al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
Articolo 12
Completamento della valutazione clinica congiunta
1. Non appena ricevute le bozza riveduta della relazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi, il gruppo di coordinamento procede al riesame di tali relazioni.
2. Secondo la tempistica di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), il gruppo di coordinamento si adopera per approvare le bozze rivedute delle relazioni per consenso. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, i pareri scientifici divergenti, comprese le ragioni scientifiche sulle quali si basano tali pareri, sono inseriti nelle relazioni e queste ultime si considerano approvate.
3. Il gruppo di coordinamento presenta alla Commissione le relazioni approvate per un riesame procedurale a norma dell’articolo 28, lettera d). Se, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni approvate, conclude che esse non sono conformi alle norme procedurali stabilite a norma del presente regolamento o che si discostano dalle prescrizioni adottate dal gruppo di coordinamento a norma del presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame delle relazioni. Il gruppo di coordinamento riesamina le relazioni da un punto di vista procedurale, prende le misure correttive eventualmente necessarie e approva nuovamente le relazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione pubblica tempestivamente le relazioni conformi alle procedure approvate o riapprovate dal gruppo di coordinamento nella sezione pubblica della pagina web della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
5. Se conclude che le relazioni riapprovate non sono ancora conformi alle norme procedurali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione mette tempestivamente a disposizione tali relazioni e il suo riesame procedurale sull’intranet sicuro della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), per l’esame da parte degli Stati membri e ne informa opportunamente lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il gruppo di coordinamento include le relazioni di sintesi di tali relazioni nella sua relazione annuale adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera g).
Articolo 13
Diritti e obblighi degli Stati membri
1. Quando effettuano una valutazione nazionale di una tecnologia sanitaria per la quale sono state pubblicate relazioni sulla valutazione clinica congiunta o è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri:
a) |
tengono debitamente conto, nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pubblicate e di tutte le altre informazioni disponibili sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, compresa la dichiarazione di interruzione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, relative alla valutazione; ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri a trarre conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo di una tecnologia sanitaria nel contesto del rispettivo sistema sanitario specifico e a considerare le parti di tali relazioni pertinenti in tale contesto; |
b) |
allegano il fascicolo presentato dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, alla documentazione relativa alla valutazione a livello di Stato membro; |
c) |
allegano la relazione di valutazione clinica congiunta pubblicata alla relazione di valutazione a livello di Stato membro; |
d) |
non richiedono a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello dell’Unione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1 o 5; |
e) |
condividono immediatamente con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni, dati, analisi e altre evidenze ricevuti dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello di Stato membro che fanno parte della richiesta di presentazione avanzata a norma dell’articolo 10, paragrafo 1. |
2. Gli Stati membri forniscono al gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, informazioni circa la valutazione della tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dalla data del suo completamento. In particolare, gli Stati membri forniscono informazioni sul modo in cui le relazioni delle valutazioni cliniche congiunte sono state prese in considerazione quando è stata effettuata l’HTA. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione sintetizza l’utilizzo delle relazioni di valutazione clinica congiunta nelle valutazioni a livello di Stato membro e, per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla fine di ogni anno pubblica, sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30, una relazione su tale panoramica.
Articolo 14
Aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte nel caso in cui la relazione sulla valutazione clinica congiunta iniziale indicava la necessità di un aggiornamento quando divengono disponibili evidenze supplementari per un’ulteriore valutazione.
2. Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri e qualora siano disponibili nuove evidenze cliniche. Nel preparare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento può valutare la necessità di aggiornare una valutazione clinica congiunta e decidere se tale aggiornamento è necessario.
3. Gli aggiornamenti sono effettuati conformemente agli stessi requisiti stabiliti a norma del presente regolamento per una valutazione clinica congiunta e alle norme procedurali stabilite ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono effettuare aggiornamenti nazionali delle valutazioni delle tecnologie sanitarie che sono state oggetto di una valutazione clinica congiunta. I membri del gruppo di coordinamento informano il gruppo di coordinamento prima che tali aggiornamenti siano avviati. Qualora la necessità dell’aggiornamento riguardi più di uno Stato membro, i membri interessati possono chiedere al gruppo di coordinamento di effettuare un aggiornamento congiunto ai sensi del paragrafo 2.
5. Una volta conclusi, gli aggiornamenti nazionali sono condivisi con i membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
Articolo 15
Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali dettagliate per:
a) |
la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con l’Agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali; |
b) |
la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e gli organismi notificati in merito alla preparazione e all’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
c) |
l’interazione, inclusa la tempistica, con e tra il gruppo di coordinamento, i suoi sottogruppi e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti, durante le valutazioni cliniche congiunte e gli aggiornamenti. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
SEZIONE 2
Consultazioni scientifiche congiunte
Articolo 16
Principi delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Il gruppo di coordinamento effettua consultazioni scientifiche congiunte al fine di scambiare informazioni con gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sui loro piani di sviluppo per una determinata tecnologia sanitaria. Tali consultazioni facilitano la produzione di evidenze che soddisfano i probabili requisiti in termini di evidenze di una successiva valutazione clinica congiunta di tale tecnologia sanitaria. La consultazione scientifica congiunta comprende una riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dà luogo a un documento finale che delinea la raccomandazione scientifica formulata. Le consultazioni scientifiche congiunte riguardano in particolare tutti gli aspetti pertinenti relativi all’impostazione degli studi clinici o delle indagini cliniche, compresi i comparatori, gli interventi, gli esiti di salute e le popolazioni di pazienti. Nell’effettuare consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali sono prese in considerazione le specificità di tali tecnologie.
2. Una tecnologia sanitaria è idonea alle consultazioni scientifiche congiunte a norma del paragrafo 1 del presente articolo se è probabile che sia oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e se gli studi clinici e le indagini cliniche sono ancora in fase di pianificazione.
3. Il documento finale risultante dalla consultazione scientifica congiunta non produce effetti giuridici per gli Stati membri, il gruppo di coordinamento o lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Le consultazioni scientifiche congiunte non pregiudicano la valutazione clinica congiunta che può essere effettuata sulla stessa tecnologia sanitaria.
4. Quando uno Stato membro effettua una consultazione scientifica nazionale su una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, per integrarla o per affrontare questioni legate al contesto specifico dell’HTA, il membro del gruppo di coordinamento interessato ne informa il gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Le consultazioni scientifiche congiunte su medicinali possono essere svolte parallelamente all’acquisizione del parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Tali consultazioni parallele presuppongono lo scambio di informazioni e un calendario sincronizzato, pur conservando la separazione delle rispettive competenze del gruppo di coordinamento e dell’Agenzia europea per i medicinali. Le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici possono essere svolte parallelamente alla consultazione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 17
Richieste di consultazioni scientifiche congiunte
1. Per le tecnologie sanitarie di cui all’articolo 16, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta.
2. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i medicinali possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali. In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta all’Agenzia europea per i medicinali la richiesta di consulenza scientifica al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i dispositivi medici possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti. In tal caso, al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può richiedere una consultazione con il gruppo di esperti, se del caso.
3. Il gruppo di coordinamento pubblica le date dei periodi di richiesta e indica il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte per ciascuno di tali periodi sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30. Al termine di ciascun periodo di richiesta, se il numero di richieste ammissibili supera il numero di consultazioni scientifiche congiunte programmate, il gruppo di coordinamento seleziona le tecnologie sanitarie che devono essere oggetto di consultazioni scientifiche congiunte garantendo la parità di trattamento delle richieste concernenti tecnologie sanitarie con indicazioni analoghe. I criteri di selezione delle richieste ammissibili per i medicinali e i dispositivi medici sono i seguenti:
a) |
bisogni medici non soddisfatti; |
b) |
capostipite della classe; |
c) |
potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari; |
d) |
dimensione transfrontaliera significativa; |
e) |
rilevante valore aggiunto a livello dell’Unione; oppure |
f) |
priorità cliniche della ricerca a livello di Unione. |
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e ne spiega i motivi, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.
Articolo 18
Preparazione del documento finale delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Successivamente all’accettazione di una richiesta di consultazione scientifica congiunta conformemente all’articolo 17, il gruppo di coordinamento avvia la consultazione scientifica congiunta designando un sottogruppo per la stessa. La consultazione scientifica congiunta è effettuata conformemente ai requisiti e alle procedure stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f), e degli articoli 20 e 21.
2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta la documentazione aggiornata contenente le informazioni necessarie per la consultazione scientifica congiunta, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 21, lettera b), secondo il calendario definito a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la consultazione scientifica congiunta. Per tali nomine tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la consultazione.
4. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta conformemente ai requisiti di cui al presente articolo e conformemente ai documenti di orientamento e alle norme procedurali di cui all’articolo 3, paragrafo 7, lettere d) e f), e all’articolo 20. Per i medicinali, in conformità delle norme internazionali della medicina basata su evidenze, sono consigliati studi clinici di comparazione diretta che siano randomizzati, in cieco e che includano un gruppo di controllo ogniqualvolta, se del caso.
5. I membri del sottogruppo designato hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta. I membri del sottogruppo designato possono, se del caso, formulare raccomandazioni supplementari specifiche per il loro Stato membro.
6. Il sottogruppo designato garantisce che ai pazienti, agli esperti clinici e agli altri pertinenti esperti sia data la possibilità di fornire contributi durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
7. Il sottogruppo designato organizza una riunione in presenza o virtuale per uno scambio di opinioni con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti.
8. Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente all’elaborazione di un parere scientifico formulato dall’Agenzia europea per i medicinali o alla consultazione di un gruppo di esperti, i rappresentanti dell’Agenzia europea per i medicinali o del gruppo di esperti, rispettivamente, sono invitati a partecipare alla riunione per facilitare il coordinamento, se del caso.
9. Dopo aver ricevuto ed esaminato eventuali osservazioni e contributi forniti conformemente al presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, finalizza il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
10. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, tiene conto delle osservazioni ricevute durante la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta e ne trasmette il progetto finale, comprese eventuali raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri, al gruppo di coordinamento.
Articolo 19
Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte
1. Il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta finalizzato è soggetto all’approvazione del gruppo di coordinamento entro il termine fissato a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
2. La Commissione invia il documento finale della consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua finalizzazione.
3. Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e presenta sulla pagina web pubblicamente accessibile della piattaforma informatica di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte, comprese le osservazioni ricevute durante la preparazione delle stesse.
Articolo 20
Adozione di norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte
1. Previa consultazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali dettagliate per:
a) |
la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
b) |
la selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito di una consultazione scientifica congiunta; |
c) |
la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali in merito a consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali nel caso in cui uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall’Agenzia europea per i medicinali; |
d) |
la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con i gruppi di esperti in materia di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici, qualora uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia svolta parallelamente alla consultazione di tali gruppi di esperti. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 21
Formati e modelli dei documenti da trasmettere e dei documenti finali per le consultazioni scientifiche congiunte
Il gruppo di coordinamento stabilisce, conformemente alle norme procedurali di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), il formato e i modelli:
a) |
delle richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie di consultazioni scientifiche congiunte; |
b) |
dei fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le consultazioni scientifiche congiunte; |
c) |
dei documenti finali della consultazione scientifica congiunta. |
SEZIONE 3
Tecnologie sanitarie emergenti
Articolo 22
Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti
1. Il gruppo di coordinamento assicura la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene possano avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. Tali relazioni vertono in particolare sull’impatto clinico stimato e le potenziali conseguenze organizzative e finanziarie delle tecnologie sanitarie emergenti per i sistemi sanitari nazionali.
2. La preparazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 si basa su iniziative o relazioni scientifiche esistenti in materia di tecnologie sanitarie emergenti e su informazioni provenienti da fonti pertinenti, compresi:
a) |
i registri di studi clinici e le relazioni scientifiche; |
b) |
l’Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all’immissione in commercio per i medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 1; |
c) |
il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici; |
d) |
gli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle tecnologie sanitarie che stanno sviluppando; |
e) |
i membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29. |
3. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni di portatori di interessi che non sono membri della rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29 e altri pertinenti esperti, se del caso.
SEZIONE 4
Cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie
Articolo 23
Cooperazione volontaria
1. La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a:
a) |
valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie; |
b) |
valutazioni collaborative dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
c) |
HTA diverse dai medicinali, dai dispositivi medici o dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; |
d) |
la presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere HTA, in particolare in relazione alle tecnologie sanitarie per uso compassionevole e alle tecnologie sanitarie obsolete; |
e) |
valutazioni cliniche delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7 per le quali non è ancora stata avviata una valutazione clinica congiunta e delle tecnologie sanitarie non menzionate in tale articolo, in particolare quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. |
2. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, e agli articoli 15 e 25 nonché utilizzando il formato e i modelli stabiliti conformemente all’articolo 26.
4. La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e presentati sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Tramite il loro membro designato in seno al gruppo di coordinamento, gli Stati membri possono condividere con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, relazioni sulle valutazioni nazionali di una tecnologia sanitaria non menzionata all’articolo 7, in particolare su quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.
6. Gli Stati membri possono utilizzare gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali.
CAPO III
NORME GENERALI PER LE VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
Articolo 24
Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali
Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all’articolo 7, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 30, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro30 giorni dopo il suo completamento.
Articolo 25
Norme procedurali generali
1. Previa consultazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme procedurali generali:
a) |
per garantire che i membri del gruppo di coordinamento e i relativi sottogruppi, nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti prendano parte alle valutazioni cliniche congiunte in maniera indipendente, trasparente e scevra da conflitti di interessi; |
b) |
sulla selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell’ambito delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell’Unione. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 26
Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni
1. La Commissione adotta, mediante gli atti di esecuzione, il formato e i modelli per quanto riguarda:
a) |
i fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere forniti dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche congiunte; |
b) |
le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte; |
c) |
le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte. |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
CAPO IV
QUADRO DI SOSTEGNO
Articolo 27
Finanziamento dell’Unione
1. L’Unione provvede al finanziamento dei lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e delle attività a supporto degli stessi, che comportano la cooperazione con la Commissione, con l’Agenzia europea per i medicinali, con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, con i gruppi di esperti e con la rete di portatori di interessi di cui all’articolo 29. Il contributo finanziario dell’Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende il finanziamento della partecipazione dei membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi designati dagli Stati membri a sostegno delle attività in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, compresa l’elaborazione di orientamenti metodologici, nonché l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti. I valutatori e i co-valutatori hanno diritto a un’indennità speciale per compensare il loro lavoro in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte conformemente alle norme interne della Commissione.
Articolo 28
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento
La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione:
a) |
ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi; |
b) |
decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’articolo 5 e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a); |
c) |
richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 10; |
d) |
supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure; |
e) |
fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico; |
f) |
predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’articolo 30; |
g) |
pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30 le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte; |
h) |
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate; |
i) |
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate. |
Articolo 29
Rete di portatori di interessi
1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi. Tale rete sostiene, su richiesta, i lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi.
2. La rete di portatori di interessi è istituita tramite un invito a presentare candidature rivolto a tutte le organizzazioni di portatori di interessi idonee, segnatamente le associazioni di pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative nel settore della sanità, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli operatori sanitari. I criteri di ammissibilità sono definiti nell’invito a presentare candidature e comprendono:
a) |
una prova dell’impegno, attuale o previsto, nello sviluppo dell’HTA; |
b) |
competenze professionali pertinenti per la rete dei portatori di interessi; |
c) |
copertura geografica di diversi Stati membri; |
d) |
capacità di comunicazione e divulgazione. |
3. Le organizzazioni che presentano domanda di adesione alla rete di portatori di interessi dichiarano la propria adesione e le rispettive fonti di finanziamento. I rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi che partecipano alle attività della rete di portatori di interessi dichiarano eventuali interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l’indipendenza o imparzialità.
4. L’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete, le dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle fonti di finanziamento e le dichiarazioni di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi sono resi pubblici sulla piattaforma informatica di cui all’articolo 30.
5. Il gruppo di coordinamento si riunisce con la rete di portatori di interessi almeno una volta all’anno al fine di:
a) |
aggiornare i portatori di interessi in merito alle attività congiunte del gruppo di coordinamento, compresi i suoi principali risultati; |
b) |
assicurare uno scambio di informazioni. |
6. Il gruppo di coordinamento può invitare i membri della rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.
Articolo 30
Piattaforma informatica
1. La Commissione predispone e mantiene una piattaforma informatica composta da:
a) |
una pagina web accessibile al pubblico; |
b) |
un’intranet sicura per lo scambio di informazioni tra i membri del gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi; |
c) |
un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi, da un lato, e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti che partecipano alle attività congiunte di cui al presente regolamento, nonché con l’Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, dall’altro; |
d) |
un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra i membri della rete di portatori di interessi. |
2. La Commissione garantisce adeguati livelli di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale.
3. La pagina web accessibile al pubblico contiene, in particolare:
a) |
un elenco aggiornato dei membri del gruppo di coordinamento e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte; |
b) |
un elenco aggiornato dei membri dei sottogruppi e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte; |
c) |
il regolamento interno del gruppo di coordinamento; |
d) |
l’intera documentazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5, e dell’articolo 11, paragrafo 1, al momento della pubblicazione della relazione di valutazione clinica congiunta, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, in caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, e a norma degli articoli 15, 25 e 26; |
e) |
gli ordini del giorno e le sintesi dei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento, compresi le decisioni adottate e i risultati delle votazioni; |
f) |
i criteri di ammissibilità per i portatori di interessi; |
g) |
i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali; |
h) |
informazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pianificate, in corso e completate, compresi gli aggiornamenti effettuati a norma dell’articolo 14; |
i) |
le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte considerate conformi alle procedure a norma dell’articolo 12 unitamente a tutte le osservazioni ricevute durante la loro preparazione; |
j) |
informazioni relative alle relazioni degli Stati membri sulle valutazioni cliniche nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, comprese informazioni fornite dagli Stati membri sul modo in cui le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte sono state considerate a livello nazionale, e all’articolo 24; |
k) |
informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte; |
l) |
gli studi per l’individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti; |
m) |
informazioni non riservate, aggregate e rese anonime contenute nelle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all’articolo 22; |
n) |
i risultati della cooperazione volontaria tra gli Stati membri intrapresa a norma dell’articolo 23; |
o) |
in caso di interruzione di una valutazione clinica congiunta, la dichiarazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, compreso un elenco delle informazioni, dei dati, delle analisi o di altre evidenze che non sono stati presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
p) |
il riesame procedurale della Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 3; |
q) |
procedure operative standard e orientamenti in materia di garanzia della qualità a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3; |
r) |
l’elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi, unitamente alle dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle loro fonti di finanziamento e alle dichiarazioni di interessi dei loro rappresentanti, a norma dell’articolo 29, paragrafo 4. |
Articolo 31
Valutazione e relazioni
1. Entro il 13 gennaio 2028, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento. La relazione è incentrata sull’esame degli elementi seguenti:
a) |
il valore aggiunto, per gli Stati membri, delle attività congiunte svolte a norma del capo II e, in particolare, se le tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell’articolo 7 e la qualità di tali valutazioni cliniche congiunte corrispondano alle esigenze degli Stati membri; |
b) |
la non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie; |
c) |
il funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo e, in particolare, se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuirebbero al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. |
2. Al più tardi entro il 13 gennaio 2027, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento e, in particolare, sulla considerazione delle attività congiunte a norma del capo II nei rispettivi processi nazionali HTA, compreso il modo in cui sono state considerate le relazioni di valutazione clinica congiunta quando è stata effettuata la valutazione a livello nazionale a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, nonché sulla considerazione del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. Gli Stati membri indicano inoltre se hanno preso in considerazione gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali di cui all’articolo 23, paragrafo 6.
3. Nell’elaborazione di tale relazione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento e utilizza:
a) |
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2; |
b) |
le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti predisposte conformemente all’articolo 22; |
c) |
le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 4. |
4. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa basata su tale relazione allo scopo di aggiornare il presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'11 gennaio 2022.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 33
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 34
Preparazione degli atti di esecuzione
1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli articoli 15, 20, 25 e 26 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento.
2. In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Articolo 35
Modifica alla direttiva 2011/24/UE
1. L’articolo 15 della direttiva 2011/24/UE è abrogato.
2. I riferimenti all’articolo abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 36
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
(1) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28 e GU C 286 del 16.7.2021, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (GU C 449 del 23.12.2020, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 novembre 2021 (GU C 493 dell'8.12.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.
(4) GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2.
(5) GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31.
(6) GU C 269 I del 7.7.2021, pag. 3.
(7) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.
(8) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(14) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(15) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate e che modifica la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
(16) Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
(17) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Specifiche del fascicolo per i medicinali
Per i medicinali, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:
a) |
i dati clinici relativi alla sicurezza e all’efficacia inclusi nel fascicolo di presentazione destinato all’Agenzia europea per i medicinali; |
b) |
tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure i rapporti di studio, i protocolli di studio e i piani di analisi degli studi sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi, in corso o interrotti, sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
c) |
le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta; |
d) |
informazioni sugli studi basati sui registri; |
e) |
qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, la spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie su eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate; |
f) |
la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario; |
g) |
la caratterizzazione del medicinale oggetto di valutazione; |
h) |
il quesito di ricerca approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
i) |
la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo; |
j) |
i risultati del reperimento di informazioni; |
k) |
le caratteristiche degli studi inclusi; |
l) |
i risultati relativi all’efficacia e alla sicurezza dell’intervento oggetto di valutazione e al comparatore; |
m) |
la pertinente documentazione di riferimento in relazione alle lettere da f) a l). |
ALLEGATO II
Specifiche del fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro
1.
Per i dispositivi medici, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento include:
a) |
la relazione di valutazione concernente la valutazione clinica; |
b) |
la documentazione sulla valutazione clinica del fabbricante presentata all’organismo notificato a norma del punto 6.1, lettere c) e d), dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/745; |
c) |
il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica; |
d) |
tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure le relazioni sugli studi, i protocolli di studi clinici e i piani di analisi degli studi clinici sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi clinici, in corso o interrotti, sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi clinici effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie; |
e) |
le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta, se del caso; |
f) |
i dati dei registri relativi al dispositivo medico e le informazioni sugli studi basati sui registri; |
g) |
qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, una spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito a eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate; |
h) |
la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario; |
i) |
la caratterizzazione del dispositivo medico oggetto di valutazione, comprese le istruzioni per l’uso; |
j) |
il quesito di ricerca, approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l’ambito di valutazione stabilito a norma dell’articolo 8, paragrafo 6; |
k) |
la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo; |
l) |
i risultati del reperimento di informazioni; |
m) |
le caratteristiche degli studi inclusi. |
2.
Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, il fascicolo di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento include:
a) |
il rapporto sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante; |
b) |
la documentazione relativa alla valutazione delle prestazioni del fabbricante di cui al punto 6.2, dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/746; |
c) |
il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell’ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione delle prestazioni; |
d) |
la relazione del laboratorio di riferimento dell’Unione. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/33 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2021
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La produzione dell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. L’approvvigionamento dell’Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell’Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione nell’Unione. |
(2) |
È necessario garantire a tutti gli importatori dell’Unione l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema. |
(4) |
I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingentale è fissato in un’altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) («nomenclatura combinata») non preveda un’unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l’unità supplementare del volume contingentale fissata per tali prodotti nel presente regolamento. |
(5) |
È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4) sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente. |
(7) |
In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell’Unione senza modificare l’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. |
(8) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).
2. Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.
Articolo 2
I contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell’allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l’unità supplementare stabilita nell’allegato.
Articolo 4
Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Aliquota di dazio contingentale |
||||||||||||||||||||
09.2637 |
ex 0710 40 00 ex 2005 80 00 |
20 30 |
Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2) (3) |
1.1.-31.12. |
550 tonnellate |
0 % (3) |
||||||||||||||||||||
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
10 % |
||||||||||||||||||||
09.2740 |
ex 2309 90 31 |
87 |
Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
destinato a essere usato nei mangimi animali (1) |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2586 |
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99 |
20 40 |
Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:
e con:
|
1.1.-30.6. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2578 |
ex 2811 19 80 |
50 |
Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8) |
1.1.-31.12. |
27 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2567 |
ex 2903 22 00 |
10 |
Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso |
1.1.-31.12. |
11 885 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2565 |
ex 2914 19 90 |
70 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 % |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
400 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
380 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
140 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2688 |
ex 2920 29 00 |
70 |
Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % |
1.1.-31.12. |
150 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2563 |
ex 2922 41 00 |
20 |
L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina |
1.1.-30.6. |
122 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2592 |
ex 2922 50 00 |
25 |
L-treonina (CAS RN 72-19-5) |
1.1.-31.12. |
166 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2575 |
ex 2923 90 00 |
87 |
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio |
1.1.-31.12. |
19 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (1) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
20 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3906 e 4002 (1) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2708 |
ex 2928 00 90 |
15 |
Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) % |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2581 |
ex 2929 10 00 |
25 |
Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 % |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1) |
1.1.-31.12. |
165 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Piperonale (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2880 |
ex 2933 59 95 |
39 |
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) |
1.1.-31.12. |
5 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2566 |
ex 2933 99 80 |
05 |
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 % |
1.1.-31.12. |
60 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2710 |
ex 2935 90 90 |
91 |
2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7) |
1.1.-31.12. |
5 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante |
1.1.-31.12. |
50 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.1.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
55 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Preparazione contenente en peso:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2650 |
ex 3824 99 92 |
87 |
Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 % |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2888 |
ex 3824 99 92 |
89 |
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
|
1.1.-30.6. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2829 |
ex 3824 99 93 |
43 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2568 |
ex 3824 99 96 |
91 |
Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:
di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511) |
1.1.-31.12. |
1 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2820 |
ex 3827 90 00 |
10 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2585 |
ex 3907 99 80 |
70 |
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||||||
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2573 |
ex 3913 10 00 |
20 |
Alginato di sodio estratto da alghe brune con
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
|
1.1.-31.12. |
300 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2572 |
ex 5205 26 00 ex 5205 27 00 |
10 10 |
Filati di cotone semplici, greggi, bianchi
|
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2576 |
ex 5208 12 16 |
20 |
Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:
Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm |
1.1.-31.12. |
1 500 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2577 |
ex 5208 12 96 |
20 |
Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:
Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm |
1.1.-31.12. |
2 300 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2866 |
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 |
06 26 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
per uso nell’industria aeronautica (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2628 |
ex 7019 66 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2734 |
ex 7409 19 00 |
20 |
Lastre o fogli costituiti di:
|
1.1.-31.12. |
7 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2736 |
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
75 77 78 79 |
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Polvere di magnesio:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2569 |
ex 8414 90 00 |
80 |
Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:
destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica (1) |
1.1.-31.12. |
4 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2570 |
ex 8482 91 90 |
10 |
Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,
destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2738 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere |
1.1.-31.12. |
50 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
40 30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 42 31 |
75 70 |
Circuito stampato con diodi LED:
destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (1) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2574 |
ex 8537 10 91 |
73 |
Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80 (1) |
1.1.-31.12. |
66 900 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2694 |
ex 8714 10 90 |
30 |
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette |
1.1.-31.12. |
1 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2564 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
25 35 77 |
Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
9 600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
09.2579 |
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 |
40 40 |
Cruscotto combinato con:
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
160 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(2) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(3) È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. |
(2) |
A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità. |
(3) |
Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse. |
(4) |
Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento. |
(6) |
Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri. |
(7) |
Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa. |
(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(9) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA
Articolo 1
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
a) |
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; |
b) |
segnalazioni annuali: 31 dicembre. |
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.
Articolo 2
Date d’invio per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito:
a) |
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; |
b) |
segnalazioni annuali: 11 febbraio. |
2. Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.
Articolo 3
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.
Articolo 4
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 5
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033
In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
a) |
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
b) |
i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
|
2. Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:
a) |
data e periodo di riferimento per le segnalazioni; |
b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
c) |
principio contabile; |
d) |
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; |
e) |
ambito del consolidamento. |
CAPO II
INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 9
Principi di informativa
1. Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
a) |
le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento; |
b) |
le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme; |
c) |
le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa; |
d) |
le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti. |
Articolo 10
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 11
Disposizioni generali in materia di informativa
1. Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:
a) |
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; |
b) |
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. |
2. Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:
a) |
data e periodo di riferimento dell’informativa; |
b) |
valuta utilizzata per l’informativa; |
c) |
nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa; |
d) |
se del caso, il principio contabile; |
e) |
se del caso, l’ambito del consolidamento. |
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO I
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
1 |
I 01.00 |
Fondi propri |
I1 |
2.1 |
I 02.01 |
Requisiti di fondi propri |
I2.1 |
2.2 |
I 02.02 |
Coefficienti di capitale |
I2.2 |
3 |
I 03.00 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3 |
4 |
I 04.00 |
Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali |
I4 |
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5 |
|
|
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI |
|
6.1 |
I 06.01 |
Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli |
I6.1 |
6.2 |
I 06.02 |
Valore medio delle AUM mensili totali |
I6.2 |
6.3 |
I 06.03 |
Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli |
I6.3 |
6.4 |
I 06.04 |
Valore medio dei CMH giornalieri totali |
I6.4 |
6.5 |
I 06.05 |
Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli |
I6.5 |
6.6 |
I 06.06 |
Valore medio delle ASA giornaliere totali |
I6.6 |
6.7 |
I 06.07 |
Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli |
I6.7 |
6.8 |
I 06.08 |
Valore medio dei COH giornalieri totali |
I6.8 |
6.9 |
I 06.09 |
Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli |
I6.9 |
6.10 |
I 06.10 |
Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli |
I6.10 |
6.11 |
I 06.11 |
Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli |
I6.11 |
6.12 |
I 06.12 |
Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli |
I6.12 |
6.13 |
I 06.13 |
Valore medio del DTF giornaliero totale |
I6.13 |
|
|
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE |
|
7 |
I 07.00 |
K-CON — Ulteriori dettagli |
I7 |
8.1 |
I 08.01 |
Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto |
I8.1 |
8.2 |
I 08.02 |
Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite |
I8.2 |
8.3 |
I 08.03 |
Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali |
I8.3 |
8.4 |
I 08.04 |
Livello del rischio di concentrazione — Utili totali |
I8.4 |
8.5 |
I 08.05 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
I8.5 |
8.6 |
I 08.06 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio |
I8.6 |
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
9 |
I 09.00 |
Requisiti di liquidità |
I9 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo |
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali |
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR |
|
|
Voci per memoria |
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi |
|
0130 |
Requisito di fondi propri totali |
|
IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa |
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)
|
|
Importo del fattore |
Requisito relativo ai fattori K |
Riga |
Voce |
0010 |
0020 |
0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI |
|
|
0020 |
Rischio per il cliente |
|
|
0030 |
Attività gestite |
|
|
0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
0060 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
|
|
0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
|
|
0090 |
Rischio per il mercato |
|
|
0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
|
|
0110 |
Margine di compensazione fornito |
|
|
0120 |
Rischio per l'impresa |
|
|
0130 |
Default della controparte della negoziazione |
|
|
0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
|
|
0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
|
|
0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
|
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 06.00 Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)
I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
AUM totali (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
I 06.02 Attività mensili gestite
|
|
Valori a fine mese |
|||||||||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
Mese t-11 |
Mese t-12 |
Mese t-13 |
Mese t-14 |
Mese t-15 |
Mese t-16 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0010 |
Attività mensili gestite totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
CMH — separato (importi medi) |
|
|
|
0020 |
CMH — non separato (importi medi) |
|
|
|
I 06.04 Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
ASA totali (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
I 06.06 Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite
|
|
Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
0040 |
COH — Derivati (importi medi) |
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
I 06.08 Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati
|
|
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati |
||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti |
|
|
|
|
|
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati |
|
|
|
|
|
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti |
|
|
|
|
|
I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli
|
|
Requisito relativo ai fattori K/importo |
|
0010 |
|
0010 |
Metodo standardizzato totale |
|
0020 |
Rischio di posizione |
|
0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale |
|
0040 |
Strumenti di debito |
|
0050 |
Di cui: cartolarizzazioni |
|
0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC |
|
0060 |
Rischio di cambio |
|
0070 |
Rischio di posizione in merci |
|
0080 |
Metodo dei modelli interni |
|
I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli
Partecipante diretto |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno |
||||
Nome |
Codice |
Tipo di codice |
dell'importo più elevato del margine totale |
del secondo importo più elevato del margine totale |
del terzo importo più elevato del margine totale |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli
|
|
Requisito relativo ai fattori K |
Valore di esposizione |
Costo di sostituzione (RC) |
Esposizione potenziale futura (PFE) |
Garanzie reali (C) |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione |
|||||
0010 |
Applicazione dell'IFR: K-TCD |
|
|
|
|
|
0020 |
Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR |
|
|
|
|
|
0030 |
SA-CCR |
|
|
|
|
|
0040 |
SA-CCR semplificato |
|
|
|
|
|
0050 |
Metodo dell'esposizione originaria |
|
|
|
|
|
0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR |
|
|
|
|
|
0070 |
Voce per memoria: componente CVA |
|
|
|
|
|
0080 |
Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR |
|
|
|
|
|
|
Scomposizione per tipo di controparte |
|||||
0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
|
|
|
|
|
0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
|
|
|
|
|
0110 |
Altre controparti |
|
|
|
|
|
I 06.12 Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli
|
|
Importo del fattore |
||
|
|
Mese t |
Mese t-1 |
Mese t-2 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) |
|
|
|
0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) |
|
|
|
I 06.13 Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali
|
|
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale |
|||||||
|
|
Mese t-3 |
Mese t-4 |
Mese t-5 |
Mese t-6 |
Mese t-7 |
Mese t-8 |
Mese t-9 |
Mese t-10 |
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti |
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati |
|
|
|
|
|
|
|
|
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
Identificativo della controparte |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR |
|||||||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Tipo di controparte |
Valore dell'esposizione (EV) |
Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri) |
Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR) |
Superamento del valore dell'esposizione (EVE) |
Durata del superamento (in giorni) |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8)
I 08.01 Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto
Enti |
Totale CMH alla data di riferimento |
|
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.02 Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite
Enti |
Totale ASA alla data di riferimento |
|
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente |
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.03 Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali
Ente |
Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni |
||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente |
Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente |
|
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
|
|
|
|
|
|
I 08.04 Livello del rischio di concentrazione — Utili totali
Cliente |
Utili — Prime 5 esposizioni |
|||||||||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Utili totali derivanti dal cliente |
Proventi da interessi e dividendi |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
||||
Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione |
Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente |
Importo |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente |
|||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Controparte |
Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione |
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
Controparte |
Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio) |
|||
Codice |
Tipo di codice |
Nome |
Gruppo/singolo |
Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
|
|
|
|
|
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito di liquidità |
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati |
|
0050 |
Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni |
|
0060 |
Attività di livello 1 |
|
0070 |
Monete e banconote |
|
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali |
|
0090 |
Attività delle banche centrali |
|
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali |
|
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali |
|
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico |
|
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili |
|
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) |
|
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali |
|
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima |
|
0170 |
Attività di livello 2A |
|
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) |
|
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) |
|
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) |
|
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) |
|
0230 |
Attività di livello 2B |
|
0240 |
Titoli garantiti da attività |
|
0250 |
Titoli di debito societario |
|
0260 |
Azioni (indice azionario principale) |
|
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali |
|
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) |
|
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo |
|
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili |
|
ALLEGATO II
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 68 |
1 |
Struttura e convenzioni | 68 |
1.1 |
Struttura | 68 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 68 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 68 |
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 68 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 69 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 69 |
1.1 |
Osservazioni generali | 69 |
1.2 |
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) | 69 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 69 |
1.3 |
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) | 76 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 76 |
1.4 |
I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) | 78 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
1.5 |
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) | 78 |
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 78 |
1.6 |
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) | 81 |
1.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 81 |
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 83 |
2.1 |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 83 |
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 83 |
3 |
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI | 86 |
3.2 |
I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) | 86 |
3.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 23 |
3.3 |
I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) | 86 |
3.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 87 |
3.4 |
I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) | 87 |
3.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 88 |
3.5 |
I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) | 89 |
3.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
3.6 |
I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) | 89 |
3.6.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 89 |
3.7 |
I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) | 90 |
3.7.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 90 |
3.8 |
I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) | 91 |
3.8.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
3.9 |
I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) | 93 |
3.9.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 91 |
3.10 |
I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) | 93 |
3.10.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 93 |
3.11 |
I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) | 94 |
3.11.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 94 |
3.12 |
I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) | 95 |
3.12.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 95 |
3.13 |
I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) | 96 |
3.13.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 96 |
3.14 |
I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) | 98 |
3.14.1 |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 98 |
4 |
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE | 98 |
4.1 |
Osservazioni generali | 98 |
4.2 |
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) | 99 |
4.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 99 |
4.3 |
I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) | 99 |
4.3.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 99 |
4.4 |
I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) | 101 |
4.4.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
4.5 |
I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) | 101 |
4.5.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 101 |
4.6 |
I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) | 102 |
4.6.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 102 |
4.7 |
I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) | 103 |
4.7.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 103 |
4.8 |
I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) | 104 |
4.8.1. |
Istruzioni relative alle specifiche colonne | 104 |
5 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 105 |
5.1 |
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) | 105 |
5.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 106 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
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0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
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0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
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0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
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0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
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0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0160 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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0170 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0260 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
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0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400. |
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0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0350 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0360 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0370 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0390 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0470 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0480 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0490 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0510 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040. |
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Requisito relativo ai fattori K totali Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 - 0100 |
Requisiti transitori di fondi propri |
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0100 |
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 - 0130 |
Voci per memoria |
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
0120 |
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. |
0130 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
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||||||||||||||
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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||||||||||||||
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0120 |
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. |
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente). |
1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)
1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Rischio per il cliente Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080. |
0030 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi. |
0040 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Rischio per il mercato Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110. |
0100 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Rischio per l’impresa Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160. |
0130 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0150 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0160 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente. |
0020 |
Requisito relativo ai fattori K È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033. |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
3.1 Osservazioni generali
12. |
Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate. |
13. |
La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
14. |
La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.
Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese. |
3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)
3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
AUM totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040. |
0020 |
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)
3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività mensili gestite totali Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040. |
0020 |
Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
0040 |
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0140 |
Valori a fine mese Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)
3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
CMH — separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
CMH — non separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)
3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)
3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
ASA totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)
3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. |
0030 |
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). |
0040 |
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)
3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
COH — Operazioni a pronti (importi medi) Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
COH — Derivati (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo del fattore — mese t Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo del fattore — mese t-1 Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo del fattore — mese t-2 Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)
3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
0030 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
0040 |
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. |
0060 |
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. |
3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)
3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Metodo standardizzato totale Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Rischio di posizione Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Strumenti rappresentativi di capitale Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
Strumenti di debito Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0050 |
Di cui: cartolarizzazioni Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0055 |
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. |
0060 |
Rischio di cambio Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Rischio di posizione in merci Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Metodo dei modelli interni Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)
15. |
In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa. |
3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0030 |
Partecipante diretto |
0010 |
Nome Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio. |
0020 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0030 |
Tipo di codice Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0040 - 0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni. Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto |
0050 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto |
0060 |
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto |
3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)
3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione |
0010 |
Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
SA-CCR Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
SA-CCR semplificato Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0050 |
Metodo dell’esposizione originaria Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0060 |
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Voce per memoria: componente CVA Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA. Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 - 0110 |
Scomposizione per tipo di controparte La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
0100 |
Enti creditizi e imprese di investimento |
0110 |
Altre controparti |
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito relativo ai fattori K Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Valore dell’esposizione Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Costo di sostituzione (RC) Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0040 |
Esposizione potenziale futura (PFE) Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Garanzie reali (C) Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)
3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Importo medio del fattore — mese t Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0020 |
Importo medio del fattore — mese t-1 Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
0030 |
Importo medio del fattore — mese t-2 Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. |
3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)
3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
4.1 Osservazioni generali
16. |
La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1. |
17. |
La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:
|
18. |
Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare. |
19. |
La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo. |
4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||
0010 - 0060 |
Identificativo della controparte L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
||||||
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
||||||
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
||||||
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
||||||
0050 |
Tipo di controparte L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:
|
||||||
0060 - 0110 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0060 |
Valore dell’esposizione (EV) Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||
0070 |
Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri) Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa. |
||||||
0080 |
Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR) Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente. |
||||||
0090 |
Superamento del valore dell’esposizione (EVE) Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
||||||
0100 |
Durata del superamento (in giorni) Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione. |
||||||
0110 |
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. |
4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)
4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Totale CMH Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Totale CMH alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)
4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Totale ASA Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Totale ASA alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). |
4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)
4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0060 |
Depositi totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento. |
0060 |
Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento. |
4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)
4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0080 |
Utili totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Utili totali derivanti dal cliente L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra. |
0060 - 0090 |
Proventi da interessi e dividendi |
0060 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione |
0080 |
Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio |
0090 |
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento. |
0100 - 0110 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi |
0100 |
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo |
0110 |
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento. |
4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)
4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri. |
4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)
4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 - 0050 |
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione. |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». |
0030 |
Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. |
0040 |
Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. |
0050 |
Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile. |
5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)
5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300. |
0040 |
Depositi a breve termine non vincolati Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 |
Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Attività di livello 1 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Somma delle righe da 0070 a 0160. |
0070 |
Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Importo totale del contante derivante da monete e banconote. |
0080 |
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0090 |
Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0100 |
Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0110 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0120 |
Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0130 |
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0140 |
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0150 |
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0160 |
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0170 |
Attività di livello 2 A Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0180 |
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0190 |
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0200 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0210 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0220 |
Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0230 |
Attività di livello 2B Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0240 |
Titoli garantiti da attività Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61. |
0250 |
Titoli di debito societario Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0260 |
Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0270 |
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0280 |
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. |
0290 |
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0300 |
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
ALLEGATO III
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo |
|
1 |
I 01.01 |
Fondi propri |
I1.1 |
2.3 |
I 02.03 |
Requisiti di fondi propri |
I2.3 |
2.4 |
I 02.04 |
Coefficienti di capitale |
I2.4 |
3.1 |
I 03.01 |
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali |
I3.1 |
|
|
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE |
|
5 |
I 05.00 |
Livello di attività — Revisione delle soglie |
I5.0 |
|
|
REQUISITI DI LIQUIDITÀ |
|
9.1 |
I 09.01 |
Requisiti di liquidità |
I9.1 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0285 |
(-) Altre deduzioni |
|
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
Requisito di fondi propri |
|
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente |
|
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
|
Requisiti transitori di fondi propri |
|
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR |
|
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali |
|
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale |
|
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione |
|
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi |
|
|
Voci per memoria |
|
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi |
|
0120 |
Requisito di fondi propri totali |
|
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 |
|
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 |
|
0030 |
Coefficiente di capitale di classe 1 |
|
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 |
|
0050 |
Coefficiente di fondi propri |
|
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale |
|
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali |
|
0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0030 |
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili |
|
0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento |
|
0050 |
(-) Totale deduzioni |
|
0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione |
|
0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci |
|
0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile |
|
0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise |
|
0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti |
|
0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati |
|
0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie |
|
0140 |
(-) Spese fiscali |
|
0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari |
|
0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti |
|
0170 |
(-) Spese per materie prime |
|
0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali |
|
0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri |
|
0200 |
Spese fisse generali previste dell'anno in corso |
|
0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) |
|
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Attività gestite (combinate) |
|
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti |
|
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati |
|
0040 |
Attività salvaguardate e gestite |
|
0050 |
Denaro dei clienti detenuto |
|
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati |
|
0070 |
Rischio di posizione netta |
|
0080 |
Margine di compensazione fornito |
|
0090 |
Default della controparte della negoziazione |
|
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio |
|
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati |
|
0120 |
Ricavi totali lordi annuali |
|
0130 |
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali |
|
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini |
|
0150 |
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini |
|
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio |
|
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio |
|
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti |
|
0190 |
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile |
|
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile |
|
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione |
|
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione |
|
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari |
|
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori |
|
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese |
|
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio |
|
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria |
|
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo |
|
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati |
|
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Requisito di liquidità |
|
0020 |
Garanzie per i clienti |
|
0030 |
Attività liquide totali |
|
ALLEGATO IV
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 114 |
1 |
Struttura e convenzioni | 114 |
1.1 |
Struttura | 114 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 115 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 115 |
1.4 |
Consolidamento prudenziale | 115 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 115 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 115 |
1.1 |
Osservazioni generali | 115 |
1.2 |
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) | 115 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 115 |
1.3 |
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) | 120 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 120 |
1.4 |
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) | 121 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 121 |
1.5 |
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) | 122 |
1.5.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 122 |
2 |
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE | 124 |
2.1. |
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) | 124 |
2.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 124 |
3 |
REQUISITI DI LIQUIDITÀ | 127 |
3.1 |
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) | 127 |
3.1.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 127 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4 Consolidamento prudenziale
9. |
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
||||||||||||
0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380. |
||||||||||||
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
||||||||||||
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290. |
||||||||||||
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||||||
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
||||||||||||
0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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0110 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285. |
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0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||||||
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0285 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra. |
||||||||||||
0290 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410. |
||||||||||||
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0330 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0410 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». |
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0450 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0520 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030. |
0020 |
Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0050 - 0090 |
Requisiti transitori di fondi propri |
0050 |
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0060 |
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0080 |
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0090 |
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 - 0130 |
Voci per memoria |
0110 |
Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
0120 |
Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. |
1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0020 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0030 |
Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0040 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
0050 |
Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. |
0060 |
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. |
1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200). |
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0020 |
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. |
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0030 |
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. |
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0040 |
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0050 |
(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
|
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0060 |
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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0070 |
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. |
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0080 |
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0090 |
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0100 |
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. |
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0110 |
(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0130 |
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0140 |
(-) Spese fiscali
|
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0150 |
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Significato sufficientemente chiaro. |
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0160 |
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. |
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0170 |
(-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. |
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0180 |
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0190 |
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. |
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0210 |
Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)] |
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0020 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0030 |
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0040 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0050 |
Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0060 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0070 |
Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0080 |
Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0090 |
Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. |
0100 |
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0110 |
Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130). |
0120 |
Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0150 |
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0160 |
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0170 |
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0180 |
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0190 |
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0200 |
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0210 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0220 |
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. |
0230 |
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0240 |
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0250 |
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0260 |
Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0270 |
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0280 |
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
0290 |
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. |
3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ
3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)
3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0020 |
Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0030 |
Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. |
ALLEGATO V
Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.
Il DPM risponde ai criteri seguenti:
a) |
fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII; |
b) |
indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX; |
c) |
fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
d) |
presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
e) |
prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno; |
f) |
riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi. |
Parte II: Regole di convalida
Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a) |
stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti; |
b) |
prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
c) |
verificano la coerenza dei dati segnalati; |
d) |
verificano l’esattezza dei dati segnalati; |
e) |
fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. |
ALLEGATO 6
INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI
INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome |
Riferimento normativo |
|
|
FONDI PROPRI |
|
1 |
I CC1 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera c) |
2 |
I CC2 |
RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera a) |
3 |
I CCA |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI |
Articolo 49, paragrafo 1, lettera b) |
Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 |
|
|
10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
11 |
Altri fondi |
|
|
12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
17 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
18 |
(-) Avviamento |
|
|
19 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
26 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
30 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente |
|
|
34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente |
|
|
35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente |
|
|
36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
38 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
42 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente |
|
|
46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente |
|
|
47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente |
|
|
48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo |
|
|
50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
8 |
Altre riserve |
|
|
9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
10 |
Altri fondi |
|
|
11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
12 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
13 |
(-) Avviamento |
|
|
14 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
18 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
21 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
22 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
29 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
|
|
a) |
b) |
|
|
Importi |
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile |
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve |
|||
1 |
FONDI PROPRI |
|
|
2 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
|
3 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
4 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
|
5 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
6 |
Utili non distribuiti |
|
|
7 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
|
8 |
Utile o perdita ammissibile |
|
|
9 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
|
10 |
Altre riserve |
|
|
11 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
|
12 |
Altri fondi |
|
|
13 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
|
14 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
|
15 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
|
16 |
(-) Avviamento |
|
|
17 |
(-) Altre attività immateriali |
|
|
18 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
|
19 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
|
20 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
|
21 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
22 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
|
23 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
24 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
25 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
27 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
28 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
|
29 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
|
30 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
31 |
(-) Altre deduzioni |
|
|
32 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
33 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
34 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
|
35 |
Sovrapprezzo azioni |
|
|
36 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
|
37 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
|
38 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo |
|
|
39 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
|
Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Modello flessibile.
Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.
Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).
|
|
a |
b |
c |
|
|
Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
Nel perimetro di consolidamento regolamentare |
Riferimento incrociato a EU IF CC1 |
|
|
Alla fine del periodo |
Alla fine del periodo |
|
Attività — Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale attività |
|
|
|
Passività — Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Totale passività |
|
|
|
Capitale proprio |
||||
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxx |
Capitale proprio totale |
|
|
|
Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa
|
|
a |
|
|
Testo libero |
1 |
Emittente |
|
2 |
Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) |
|
3 |
Collocamento pubblico o privato |
|
4 |
Legislazione applicabile allo strumento |
|
5 |
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) |
|
6 |
Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) |
|
7 |
Importo nominale dello strumento |
|
8 |
Prezzo di emissione |
|
9 |
Prezzo di rimborso |
|
10 |
Classificazione contabile |
|
11 |
Data di emissione originaria |
|
12 |
Irredimibile o a scadenza |
|
13 |
Data di scadenza originaria |
|
14 |
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza |
|
15 |
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso |
|
16 |
Date successive di rimborso anticipato, se del caso |
|
|
Cedole/dividendi |
|
17 |
Cedole/dividendi fissi o variabili |
|
18 |
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato |
|
19 |
Presenza di un "dividend stopper" |
|
20 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) |
|
21 |
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) |
|
22 |
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso |
|
23 |
Non cumulativo o cumulativo |
|
24 |
Convertibile o non convertibile |
|
25 |
Se convertibile, eventi che determinano la conversione |
|
26 |
Se convertibile, integralmente o parzialmente |
|
27 |
Se convertibile, tasso di conversione |
|
28 |
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa |
|
29 |
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile |
|
30 |
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito |
|
31 |
Meccanismi di svalutazione |
|
32 |
In caso di svalutazione, eventi che la determinano |
|
33 |
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale |
|
34 |
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea |
|
35 |
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione |
|
36 |
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie |
|
37 |
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi |
|
38 |
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) |
|
(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica |
ALLEGATO VII
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI
Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari
1. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033. |
2. |
Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2. |
3. |
Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa. |
4. |
Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI. |
5. |
Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI. |
Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|||||||||||||
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. Questa riga è la somma delle righe 2 e 40. |
||||||||||||
2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Questa riga è la somma delle righe 3 e 28. |
||||||||||||
3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27. |
||||||||||||
4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
||||||||||||
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||||||
9 |
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
||||||||||||
10 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
11 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
12 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26. |
||||||||||||
13 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||||||
14 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
15 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
||||||||||||
16 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
17 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
18 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
19 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||||||
20 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
21 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
22 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
23 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
24 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
25 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
26 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
27 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
28 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39. |
||||||||||||
29 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
30 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
31 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38. |
||||||||||||
32 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||||||
33 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
34 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
35 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
36 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
37 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
38 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra. |
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39 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
40 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50. |
||||||||||||
41 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
42 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
43 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
44 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
||||||||||||
45 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
46 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
47 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
48 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
49 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
||||||||||||
50 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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1 |
Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. È indicata la somma totale delle righe 2 e 25. |
||||||||||||
2 |
Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. È indicata la somma totale delle righe 3 e 20. |
||||||||||||
3 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19. |
||||||||||||
4 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
5 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
6 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
||||||||||||
7 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
8 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
||||||||||||
9 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
10 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
11 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18. |
||||||||||||
12 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
13 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
14 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
||||||||||||
15 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
16 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
17 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
||||||||||||
18 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
19 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
20 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24. |
||||||||||||
21 |
Capitale interamente versato, emesso direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
22 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
23 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
24 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
25 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29. |
||||||||||||
26 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
||||||||||||
27 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
||||||||||||
29 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||
30 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
6. |
I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.
|
Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
7. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
8. |
Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio. |
9. |
Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento. |
10. |
Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
|
11. |
Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:
|
Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa
12. |
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
13. |
Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2. |
14. |
Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.
|
ALLEGATO VIII
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO |
|||
Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
|
|
VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
|
11.1 |
I 11.01 |
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.1 |
11.2 |
I 11.02 |
STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO |
I11.2 |
11.3 |
I 11.03 |
INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI |
I11.3 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
Riga |
Voce |
Importo |
0010 |
||
0010 |
FONDI PROPRI |
|
0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 |
|
0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0040 |
Strumenti di capitale interamente versati |
|
0050 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0060 |
Utili non distribuiti |
|
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti |
|
0080 |
Utile ammissibile |
|
0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate |
|
0100 |
Altre riserve |
|
0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali |
|
0130 |
Altri fondi |
|
0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 |
|
0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 |
|
0190 |
(-) Perdite relative all'esercizio in corso |
|
0200 |
(-) Avviamento |
|
0210 |
(-) Altre attività immateriali |
|
0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali |
|
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri |
|
0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri |
|
0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite |
|
0280 |
(-) Altre deduzioni |
|
0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0320 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 |
|
0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 |
|
0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo |
|
0400 |
(-) Altre deduzioni |
|
0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente |
|
0440 |
Sovrapprezzo azioni |
|
0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 |
|
0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 |
|
0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo |
|
0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti |
|
I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
|
|
Importo |
Riga |
Voce |
0010 |
0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo |
|
0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento |
|
0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento |
|
0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento |
|
0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni |
|
I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)
Codice |
Tipo di codice |
Nome dell'impresa |
Impresa madre/filiazione |
Paese |
Investimenti dell'impresa madre |
Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto |
Requisiti di fondi propri totali |
|
||||||||||||||||||
Capitale primario di classe 1 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 |
Capitale di classe 2 |
Partecipazioni |
Crediti subordinati |
Capitale minimo permanente |
Requisito relativo ai fattori K |
Requisiti relativi alle spese fisse generali |
|||||||||||||||||||
|
Attività gestite |
Denaro dei clienti detenuto — separato |
Denaro dei clienti detenuto — non separato |
Attività salvaguardate e gestite |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K |
Margine di compensazione fornito |
Default della controparte della negoziazione |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K |
||||||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO IX
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
Indice
PARTE I: |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 162 |
1 |
Struttura e convenzioni | 162 |
1.1 |
Struttura | 162 |
1.2 |
Convenzione di numerazione | 162 |
1.3 |
Convenzione dei segni | 162 |
PARTE II: |
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI | 163 |
1 |
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO | 163 |
1.1 |
Osservazioni generali | 163 |
1.2 |
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) | 163 |
1.2.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 163 |
1.3 |
I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) | 169 |
1.3.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 169 |
1.4 |
IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) | 170 |
1.4.1. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 170 |
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1. |
La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:
|
2. |
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. |
1.2 Convenzione di numerazione
3. |
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. |
4. |
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. |
5. |
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. |
6. |
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. |
7. |
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. |
1.3 Convenzione dei segni
8. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10. |
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
|
11. |
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). |
1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
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0020 |
CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
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0030 |
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0040 |
Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0050 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0060 |
Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. |
||||||||
0070 |
Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
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0080 |
Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. |
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0090 |
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0100 |
Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
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0120 |
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0130 |
Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0145 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo. È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. |
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0150 |
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0190 |
(-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0200 |
(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0210 |
(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
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0220 |
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||
0230 |
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0240 |
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
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0250 |
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0270 |
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0280 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. |
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0295 |
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0310 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0320 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0335 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400. |
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0340 |
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0380 |
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0400 |
(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. |
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0415 |
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0420 |
CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525. |
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0430 |
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
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0440 |
Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
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0455 |
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. |
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0460 |
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
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0500 |
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. |
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0525 |
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0020 |
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0030 |
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0040 |
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0050 |
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0060 |
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0070 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)
10. |
In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso. |
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
0010 |
Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. |
0020 |
Tipo di codice Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. |
0030 |
Nome dell’impresa Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento. |
0040 |
Impresa madre/filiazione Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione. |
0050 |
Paese È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione. |
0060 - 0100 |
Investimenti dell’impresa madre Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo. |
0060 |
Capitale primario di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0070 |
Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0080 |
Capitale di classe 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
0090 |
Partecipazioni Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0100 |
Crediti subordinati Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. |
0110 |
Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0120 |
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0130 |
Capitale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0140 |
Requisito relativo ai fattori K Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0150 |
Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0160 |
Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0170 |
Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0180 |
Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0190 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0200 |
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0210 |
Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0220 |
Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. |
0230 |
Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0240 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0250 |
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
0260 |
Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033. |
0270 |
Requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. |
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/173 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nell’Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. |
(2) |
È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l’EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell’UE e dei focolai nel territorio dell’Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione. |
(3) |
Alcuni organismi nocivi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall’Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell’Unione, quindi non in riferimento all’intero continente europeo. |
(4) |
A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(5) |
Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell’Unione e che è opportuno siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, al fine di consentire l’adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(6) |
Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l’Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(7) |
La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(8) |
Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches’ broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell’Autorità. |
(9) |
Strawberry witches’ broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l’agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell’Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches’ broom phytoplasma nell’allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum. |
(10) |
Inoltre data l’assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell’Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell’Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l’inserimento in elenco dell’organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l’organismo nocivo dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L. |
(11) |
È pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches’ broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., poiché l’Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su Fragaria L. |
(12) |
L’organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) rientra nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l’Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l’eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell’elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e pertanto spostarlo nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(13) |
La Spagna ha effettuato nel 2015 un’analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro Euwallacea sp. e sui funghi Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae ad esso associati (21), e l’EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull’analisi del rischio fitosanitario, basata sull’analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae (22). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione. Euwallacea fornicatus sensu lato è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo Scolytidae spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. È opportuno regolamentare i simbionti Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae con i nomi scientifici Neocosmospora ambrosia e Neocosmospora euwallaceae conformemente alle modifiche della tassonomia. |
(14) |
L’EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), e Trirachys sartus Solsky (28). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e pertanto è opportuno inserirli nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. |
(15) |
In base a una metodologia sviluppata dall’EPPO (29) è stato concluso che Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione (30) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae. |
(17) |
Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(18) |
In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(19) |
In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(20) |
Sulla base delle misure di gestione del rischio contro Candidatus Phytoplasma pyri attuate dagli Stati membri dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l’organismo nocivo in questione. È opportuno stabilire nell’allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di Candidatus Phytoplasma pyri su specifiche piante da impianto. |
(21) |
Nell’allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione Bruchus pisorum (L.) dovrebbe essere sostituita da Bruchus pisorum (Linnaeus), mentre la denominazione Bruchus rufimanus L. dovrebbe essere sostituita da Bruchus rufimanus Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica. |
(22) |
I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. È pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell’allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione. |
(23) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (31) e alla pubblicazione da parte dell’EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario (32), l’introduzione nell’Unione di cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all’organismo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. |
(24) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità e alla pubblicazione da parte dall’EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(25) |
La decisione 2002/757/CE della Commissione (33) stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nell’Unione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld. |
(26) |
Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(27) |
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l’altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un’ispezione. L’esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi. |
(28) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, e Trirachys sartus Solsky. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(29) |
Data la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall’Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell’Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 (34) della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all’adozione di detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l’Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) di Agrilus planipennis Fairmaire pubblicata dall’Autorità (35), è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (Chionanthus virginicus L.) ai punti 36, 87, 88 e 89. |
(30) |
Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni. |
(31) |
Al fine di prevenire la presenza, l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell’Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell’Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell’allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell’Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. È altresì opportuno modificare l’allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell’Unione. |
(32) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’EPPO (36) (37), alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (38), alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall’Autorità (39) e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders). È pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(33) |
Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (40) è necessario stabilire nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da Eotetranychus lewisi (McGregor). |
(34) |
Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di Pantoea stewartii subsp. stewartii effettuata dall’Autorità (41) è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(35) |
Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione (42) per l’importazione nell’Unione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull’importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione. |
(36) |
È opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all’ultima modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 (43) della Commissione. |
(37) |
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (44), è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman e Toxoptera citricida (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell’Unione. Inoltre l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell’Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all’elenco di piante ospiti in questione. |
(38) |
La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth. È opportuno eliminare l’obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l’attuale limitata diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione. |
(39) |
A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (Pinales), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (Pinopsida). |
(40) |
È opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l’impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all’impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio. |
(41) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. |
(42) |
Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. È opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all’organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni. |
(43) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):
|
2) |
gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Abrogazioni
Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) Parere scientifico sulla classificazione degli Acleris spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.
(4) Parere scientifico sulla classificazione dei Choristoneura spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.
(5) Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.,5736.
(6) Classificazione delle Margarodidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.
(7) Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pagg. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020.617 6.
(8) Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal2017;15(10):5028, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.
(9) Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.
(10) Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).
(11) Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).
(12) Parere scientifico sulla classificazione di Nemorimyza maculosa quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.
(13) Parere scientifico sulla classificazione di Exomala orientalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.
(14) Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.
(15) Parere scientifico sulla classificazione di Helicoverpa zea quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.
(16) Parere scientifico sulla classificazione di Stagonosporopsis andigena quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.
(17) Parere scientifico sulla classificazione di Ripersiella hibisci quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.
(18) Parere scientifico sull’elenco delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;
Parere scientifico sulla classificazione delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 pagg. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.
(19) Parere scientifico sulla classificazione del Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.
(20) Parere scientifico sull’elenco dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;
Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.
(21) Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts, Spagna (2015).
(22) EPPO (2017), Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae.
(23) EPPO (2013), Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.
(24) EPPO (2017), Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris.
(25) EPPO (2018), Pest risk analysis for Massicus raddei.
(26) EPPO (2010), Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii.
(27) EPPO (2017), Pest risk analysis for Prodiplosis longifila.
(28) EPPO (2000), Pest risk analysis for Aeolesthes sarta.
(29) A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 9).
(31) Parere scientifico sull’analisi del rischio fitosanitario su Phytophthora ramorum elaborata nell’ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for Phytophthora ramorum) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.
(32) EPPO (2013), Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum.
(33) Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).
(34) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 20).
(35) Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Agrilus planipennis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.
(36) EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for Bactrocera invadens.
(37) EPPO (2017), Pest risk analysis for Bactrocera latifrons; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.
(38) 2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.
(39) Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera dorsalis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714.
Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera zonata. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.
(40) Parere scientifico sulla classificazione di Eotetranychus lewisi quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;
Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di Eotetranychus lewisi per il territorio dell’UE, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.
(41) Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all’ingresso di Pantoea stewartii subsp. stewartii presente sulle sementi di mais importate nell’UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.
(42) Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47).
(43) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).
(44) Parere scientifico sulla classificazione di Aleurocanthus spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;
Parere scientifico sulla classificazione di Popillia japonica quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.,5438;
Parere scientifico sulla classificazione di Toxoptera citricida quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:
1 |
all'allegato I, parte B, la prima colonna della tabella è così modificata:
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2 |
l'allegato II è sostituito dal seguente: "ALLEGATO II Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO INDICE Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione
Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione
PARTE A
PARTE B
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3 |
l'allegato IV è così modificato:
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4 |
l'allegato V è così modificato:
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5 |
l'allegato VI è così modificato:
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6 |
l'allegato VII è così modificato:
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7 |
l'allegato VIII è così modificato:
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8 |
l'allegato X è così modificato:
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9 |
l'allegato XI è così modificato:
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10 |
l'allegato XII è così modificato:
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11 |
l'allegato XIII è così modificato:
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12 |
l'allegato XIV è così modificato:
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(1) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(2) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
(4) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/284 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2286 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2021
che indica i dati da fornire per l’anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l’elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l’integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. |
(2) |
Per l’anno di riferimento 2023, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell’allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base. |
(3) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l’anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell’allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto». |
(4) |
Dopo l’adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (2) è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell’allegato I del presente regolamento.
2. L’elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo è stabilito nell’allegato II del presente regolamento.
3. La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all’interno di ciascun modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento è stabilita nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO I
Descrizione delle variabili figuranti nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 da usare per i dati strutturali di base
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Informazioni sull’indagine |
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CGNR 001 |
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Codice identificativo dell’azienda agricola Il codice identificativo unico dell’azienda agricola è un codice identificativo numerico unico per la trasmissione dei dati. |
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Ubicazione dell’azienda agricola L’azienda agricola è ubicata dove essa svolge la propria principale attività agricola. |
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CGNR 002 |
- |
Localizzazione geografica Codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire di 1 km per uso paneuropeo (1) corrispondente all’ubicazione dell’azienda agricola. Tale codice sarà utilizzato solo per la trasmissione. Per la diffusione delle informazioni, oltre ai normali meccanismi di controllo della divulgazione per i dati tabulari, si ricorre alla griglia da 1 km solo se nella griglia sono presenti più di 10 aziende agricole; si ricorre altrimenti a griglie annidate da 5 km, 10 km o più ampie. |
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CGNR 003 |
- |
Regione NUTS 3 Codice della regione a livello NUTS 3 (2) (in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) in cui è ubicata l’azienda. |
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CGNR 004 |
- |
L’azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali devono essere fornite conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o, se del caso, alla legislazione più recente.
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Personalità giuridica dell’azienda agricola La personalità giuridica dell’azienda agricola dipende dallo status del conduttore. |
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La responsabilità giuridica ed economica dell’azienda agricola è assunta da: |
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CGNR 005 |
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Una persona fisica che è unico conduttore di un’azienda agricola indipendente Un’unica persona fisica che è il conduttore unico di un’azienda agricola la quale non è collegata ad aziende agricole di altri conduttori da una gestione comune né da accordi simili. Le aziende agricole che soddisfano questa condizione sono definite aziende agricole individuali. |
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CGNR 006 |
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Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda? |
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CGNR 007 |
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Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore? |
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CGNR 008 |
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Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore? |
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CGNR 009 |
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Comproprietà Persone fisiche che sono i conduttori unici di un’azienda agricola non collegata ad aziende agricole di altri conduttori, e che condividono la proprietà e la gestione dell’azienda agricola. |
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CGNR 010 |
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Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l’azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono, affittano o comunque gestiscono insieme un’unica azienda agricola, oppure gestiscono in comune le loro aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto. |
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CGNR 011 |
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Persona giuridica Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria). |
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CGNR 012 |
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- |
Se sì, l’azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese? Un gruppo di imprese è un’associazione di imprese unite da legami giuridici e/o finanziari e controllate dalla capogruppo. L’«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un’unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un’impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un’impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. |
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CGNR 013 |
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L’azienda agricola è una proprietà collettiva Ai fini della rilevazione e della registrazione di dati, un’azienda agricola che è una «proprietà collettiva» consiste della superficie agricola utilizzata (SAU) usata in forza di diritti collettivi da altre aziende agricole. |
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CGNR 014 |
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Il conduttore è beneficiario di contributi dall’UE per i terreni o il bestiame dell’azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo Il conduttore è un agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o, se del caso, della legislazione più recente e la sua domanda di sostegno è stata accettata. |
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CGNR 015 |
- |
Il conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della politica agricola comune (PAC) nel corso degli ultimi tre anni Il sostegno economico può consistere in pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o, se del caso, della legislazione più recente. |
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Capo dell’azienda agricola Per capo dell’azienda agricola si intende la persona fisica responsabile delle normali attività quotidiane finanziarie e di produzione dell’azienda agricola. Per lavoro agricolo si intende qualsiasi tipo di lavoro svolto nell’azienda agricola che contribuisce:
Per tempo di lavoro agricolo nell’azienda si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente al lavoro agricolo per l’azienda agricola, esclusi i lavori domestici nell’abitazione del conduttore o del capo azienda. Per unità di lavoro annuale (ULA) si intende l’occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all’anno in impieghi a tempo pieno nel paese. Per tempo pieno si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi ultimi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore). |
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CGNR 016 |
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Anno di nascita Anno di nascita del capo dell’azienda agricola |
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CGNR 017 |
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Genere Genere del capo dell’azienda agricola
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CGNR 018 |
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Lavoro agricolo nell’azienda agricola (escluso il lavoro domestico) Fascia percentuale delle unità di lavoro annuali (6) di lavoro agricolo prestato dal capo dell’azienda agricola |
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CGNR 019 |
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Anno di insediamento nel ruolo di capo dell’azienda agricola Anno in cui il capo dell’azienda agricola ha assunto tale ruolo |
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CGNR 020 |
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Formazione agraria del capo azienda Formazione agraria più elevata conseguita dal capo azienda:
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CGNR 021 |
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Il capo azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi? Se il capo azienda ha intrapreso una formazione professionale, una misura o un’attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione che ha come scopo principale l’acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell’azienda o con attività direttamente collegate all’azienda agricola, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti. |
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Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore) Il sistema di conduzione dipende dalla situazione il giorno di riferimento dell’anno dell’indagine. |
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CGNR 022 |
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Coltivazione di terreni di proprietà Ettari di SAU dell’azienda agricola, detenuti dal conduttore a titolo di proprietario o da lui coltivati a titolo di usufruttuario, enfiteuta o altro titolo equivalente. |
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CGNR 023 |
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Coltivazione di terreni in affitto Ettari di SAU presa in affitto dall’azienda agricola sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. La SAU è imputata a una sola azienda agricola. Se nel corso dell’anno di riferimento una SAU è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all’azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell’indagine o a quella che l’ha utilizzata per il periodo di tempo più lungo durante l’anno di riferimento. |
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CGNR 024 |
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Mezzadria o altre forme di conduzione Ettari di SAU:
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CGNR 025 |
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Terreni appartenenti a una proprietà collettiva Ettari di SAU utilizzata dall’azienda agricola ma che non le appartiene direttamente, cioè alla quale si applicano diritti collettivi. |
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CGNR 026 |
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Agricoltura biologica L’azienda agricola realizza una produzione che rientra tra le pratiche agricole conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (7) o nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica. |
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CGNR 027 |
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SAU totale dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui il metodo di produzione applicato è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello di azienda agricola stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica. |
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CGNR 028 |
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SAU totale dell’azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione agricola biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell’Unione europea Ettari della SAU dell’azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») come stabilito i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica. |
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CGNR 029 |
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Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale L’azienda agricola partecipa a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all’articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all’allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla componente di inverdimento della PAC) o, se del caso, alla legislazione più recente e la domanda di sostegno è stata accettata. |
II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI La superficie totale dell’azienda agricola consiste della superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari) e altri terreni agricoli (superfici agricole non utilizzate, superfici boscate e altre superfici non classificate altrove). La superficie da rilevare per ogni voce è denominata superficie principale e si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dall’aver ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell’annata agraria. In caso di colture annuali la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture permanenti la superficie principale è la superficie impiantata totale; in caso di colture successive la superficie principale corrisponde alla superficie occupata dalla coltura principale dell’appezzamento nel corso dell’anno; in caso di colture simultanee corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta. La coltura principale è quella con il maggior valore economico. Quando non è possibile determinare la coltura principale in base al valore della produzione, la coltura principale è quella che occupa il suolo durante il periodo di tempo più lungo tra tutte le colture coltivate durante l’anno di riferimento. La superficie agricola utilizzata (SAU) è il totale delle superfici occupate da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari utilizzate dall’azienda agricola, indipendentemente dalla forma di conduzione. La rotazione delle colture consiste nell’avvicendare le colture nel corso di annate agrarie successive in un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente nello stesso appezzamento. Quando si applica la rotazione delle colture le colture solitamente si avvicendano a cadenza annuale, ma la rotazione delle colture può interessare anche colture pluriennali. Le coltivazioni di pieno campo e le superfici in serre o in ripari accessibili all’uomo devono essere rilevate separatamente. Per le variabili relative alle superfici, l’utilizzo del suolo è indicato in relazione all’anno di riferimento. |
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CLND 001 |
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SAU Ettari di SAU. |
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CLND 002 |
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Seminativi Ettari di superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture. |
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CLND 003 |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 004 |
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Frumento (grano) tenero e spelta Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L. |
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CLND 005 |
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Frumento (grano) duro Ettari di superficie destinata alla coltivazione di Triticum durum Desf. |
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CLND 006 |
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Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di segale (Secale cereale L.) seminata in qualsiasi stagione, di miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell’inverno o in inverno (frumento segalato). |
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CLND 007 |
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Orzo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di orzo (Hordeum vulgare L.). |
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CLND 008 |
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Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di avena (Avena sativa L.) e di altri cereali seminati in primavera, coltivati in miscugli e raccolti come granella secca e semi. |
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CLND 009 |
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Granturco e misto di granturco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di granturco (Zea mays L.) raccolto per la produzione di granella, di semente o di misto di granturco. |
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CLND 010 |
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Triticale Ettari di superficie destinata alla coltivazione di triticale (x Triticosecale Wittmack). |
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CLND 011 |
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Sorgo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di sorgo (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench o Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) |
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CLND 012 |
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Altri cereali non classificati altrove (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (Panicum miliaceum L.), grano saraceno (Fagopyrum esculentum Mill.), scagliola (Phalaris canariensis L.) e altri cereali non classificati altrove (n.c.a.). |
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CLND 013 |
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Riso Ettari di superficie destinata alla coltivazione di riso (Oryza sativa L.). |
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CLND 014 |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 015 |
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Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piselli da foraggio (Pisum sativum L. convar. sativum o Pisum sativum L. convar. arvense L. o convar. speciosum) raccolti secchi, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di fave e favette (Vicia faba L. (partim)] raccolte secche, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di lupini dolci (Lupinus sp.) raccolti secchi per la produzione di granella, comprese le sementi, indipendentemente dall’utilizzo. |
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CLND 016 |
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Piante da radice Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La definizione esclude radici, bulbi e tuberi quali le carote, le bietole o le rutabaga, tra le altre. |
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CLND 017 |
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Patate (incluse le patate da semina) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di patate (Solanum tuberosum L.). |
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CLND 018 |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris L.) destinate all’industria saccarifera e alla produzione di alcol. |
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CLND 019 |
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Altre piante da radice n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non classificate altrove. |
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CLND 020 |
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Colture industriali Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture industriali, abitualmente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell’utilizzazione finale. |
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CLND 021 |
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Semi oleosi Ettari di superficie destinati alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], semi di girasole (Helianthus annuus L.), soia (Glycine max (L.) Merril), semi di lino (Linum usitatissimum L.), senape (Sinapis alba L.), papavero domestico (Papaver somniferum L.), cartamo (Carthamus tinctorius L.), semi di sesamo (Sesamum indicum L.), mandorle di terra o zigolo dolce (Cyperus esculentus L.), arachidi (Arachis hypogea L.), zucche da olio (Cucurbita pepo var. styriaca) e canapa (Cannabis sativa L.) per la produzione di olio, raccolte secche per granella, esclusi i semi di cotone (Gossypium spp.). |
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CLND 022 |
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Semi di colza e di ravizzone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (Brassica napus L.) e ravizzone (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], raccolti secchi per granella, per la produzione di olio e proteine. |
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CLND 023 |
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Semi di girasole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di girasole (Helianthus annuus L.), raccolto secco per granella. |
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CLND 024 |
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Soia Ettari di superficie destinata alla coltivazione di soia (Glycine max L. Merril), raccolta secca per granella, per la produzione di olio e proteine. |
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CLND 025 |
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Semi di lino (lino da olio) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di semi di lino (Linum usitatissimum L.), principalmente per la produzione di olio e raccolto secco per granella. |
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CLND 026 |
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Altre piante da semi oleosi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture coltivate essenzialmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove (esclusi i semi di cotone). |
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CLND 027 |
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Colture tessili Ettari di superficie destinata alla coltivazione di lino da fibra (Linum usitatissimum L), canapa (Cannabis sativa L.), cotone (Gossypium spp.), iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) e sisal (Agave sisalana Perrine). |
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CLND 028 |
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Lino da fibra Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di lino da fibra (Linum usitatissimum L.), essenzialmente per la produzione di fibra. |
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CLND 029 |
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Canapa Ettari di superficie destinata alla coltivazione di canapa (Cannabis sativa L.) essenzialmente per la produzione di paglia. |
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CLND 030 |
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Cotone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cotone (Gossypium spp.) essenzialmente per produrre fibra e/o semi oleosi. |
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CLND 031 |
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Altre fibre tessili n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre piante, coltivate essenzialmente per il loro contenuto di fibre, non classificate altrove, quali iuta (Corchorus capsularis L.), abaca alias o manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), e kenaf (Hibiscus cannabinus L.). |
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CLND 032 |
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Tabacco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tabacco (Nicotiana tabacum L.) coltivato per le sue foglie. |
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CLND 033 |
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Luppolo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di luppolo (Humulus lupulus L.) coltivato per i suoi semi. |
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CLND 034 |
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Piante aromatiche, medicinali e da condimento Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o l’alimentazione umana. |
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CLND 035 |
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Colture energetiche n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture energetiche utilizzate esclusivamente per la produzione di energia, non classificate altrove e coltivate su seminativi. |
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CLND 036 |
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Altre piante industriali n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture industriali non classificate altrove. |
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CLND 037 |
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Piante raccolte allo stato verde da seminativi Ettari di seminativi destinati alla coltivazione di colture raccolte allo stato verde e per la produzione principalmente di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde. |
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CLND 038 |
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Prati e pascoli temporanei Ettari di superficie destinata alla coltivazione di graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte del normale avvicendamento delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un’annata agraria e solitamente inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio. |
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CLND 039 |
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Leguminose raccolte allo stato verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera) principalmente per foraggio o per la produzione di energia. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco. |
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CLND 040 |
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Mais verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l’insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolti per granella. |
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CLND 041 |
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Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa). |
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CLND 042 |
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Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture annuali o pluriennali (inferiori a 5 anni) essenzialmente per la produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono incluse le superfici con residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili). |
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CLND 043 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivati su seminativi all’aperto in avvicendamento con altre coltivazioni agricole o ortive. |
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CLND 044 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati su seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive. |
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CLND 045 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole. |
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CLND 046 |
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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri). |
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CLND 047 |
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Sementi e piantine Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tuberi-seme (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come semente), sementi e piantine di colture foraggere, di graminacee, di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e di ortaggi e fiori. |
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CLND 048 |
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Altri seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture su seminativo non classificate altrove. |
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CLND 049 |
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Terreni a riposo Ettari di superficie di seminativi compresi nell’avvicendamento delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA (9)), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell’annata agraria. La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell’essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell’annata agraria. I terreni a riposo possono essere:
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CLND 050 |
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Prati permanenti e pascoli Ettari di superficie di terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente 5 o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l’insilamento e la fienagione o per la produzione di energia rinnovabile. |
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CLND 051 |
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Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri Ettari di superficie di pascolo permanente su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo. |
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CLND 052 |
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Pascoli magri Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali. |
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CLND 053 |
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Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, che a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari. |
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CLND 054 |
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Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di alberi da frutta, agrumi, alberi da frutta a guscio, piantagioni di bacche, vigneti, olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d’India o il bambù). |
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CLND 055 |
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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, drupacee, piantagioni di bacche, alberi da frutta a guscio e frutta originaria di zone tropicali e subtropicali. |
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CLND 056 |
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Pomacee Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, quali meli (Malus spp.), peri (Pyrus spp.), cotogni (Cydonia oblonga Mill.) o nespoli (Mespilus germanica, L.). |
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CLND 057 |
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Drupacee Ettari di superficie adibita a frutteto con drupacee, quali peschi e alberi di nettarine (Prunus persica (L.) Batch), albicocchi (Prunus armeniaca L. e altri), ciliegi (ciliege dolci e amarene) (Prunus avium L., P. cerasus), susini (Prunus domestica L. e altri) e altre drupacee non classificate altrove quali prugnoli selvatici (Prunus spinosa L.) o nespoli (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.). |
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CLND 058 |
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Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali Ettari di superficie adibita a frutteto con alberi da frutto originari di zone tropicali e subtropicali, quali kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) o banani (Musa spp.). |
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CLND 059 |
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Bacche (escluse le fragole) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di bacche quali ribes nero (Ribes nigrum L.), ribes rosso (Ribes rubrum L.), lamponi (Rubus idaeus L.) o mirtilli (Vaccinium corymbosum L.). |
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CLND 060 |
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Frutta a guscio Ettari di superficie destinata alla coltivazione di frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne e altra frutta a guscio. |
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CLND 061 |
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Agrumi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di agrumi (Citrus spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi. |
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CLND 062 |
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Uve Ettari di superficie adibita a vigneto (Vitis vinifera L.). |
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CLND 063 |
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Uve da vino Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino. |
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CLND 064 |
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Uve per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta (DOP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a denominazione d’origine protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (10) o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali. |
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CLND 065 |
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Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali. |
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CLND 066 |
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Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP. |
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CLND 067 |
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Uve da tavola Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola. |
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CLND 068 |
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Uve per la produzione di uva passa Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva passa. |
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CLND 069 |
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Olivi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di olivi (Olea europea L.) per la produzione di olive. |
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CLND 070 |
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Vivai Ettari di superficie adibita a vivaio, dove sono coltivate all’aperto piantine lignee destinate ad essere trapiantate. |
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CLND 071 |
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Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano Ettari di superficie destinata a coltivazioni permanenti per consumo umano non classificate altrove e altri alberi piantati sulla SAU, quali alberi di Natale. |
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CLND 072 |
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Alberi di Natale Ettari di superficie per la coltivazione di alberi destinati ad essere commercializzati come alberi di Natale, esternamente alla superficie boscata, sulla SAU. Sono escluse le coltivazioni di alberi di Natale non più mantenute che appartengono alla superficie boscata. |
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CLND 073 |
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Orti familiari Ettari di superficie solitamente destinata alla coltivazione di ortaggi, piante da radice e piante permanenti, destinate tra l’altro all’autoconsumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separata dagli altri terreni agricoli e riconoscibile come orto familiare. |
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CLND 074 |
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Altre superfici aziendali Ettari di superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate, per ragioni economiche, sociali o di altro tipo e che non partecipano all’avvicendamento delle colture), superficie boscata e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc. |
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CLND 075 |
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Superfici agricole non utilizzate Ettari di superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola che nell’anno di riferimento dell’indagine non è più coltivata e non partecipa all’avvicendamento delle colture, vale a dire per la quale è esclusa un’utilizzazione agricola. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con mezzi normalmente disponibili in un’azienda agricola. |
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CLND 076 |
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Superficie boscata Ettari di superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi e di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda agricola, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.). |
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CLND 077 |
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Arboricoltura a ciclo breve Ettari di superficie boschiva destinata alla coltivazione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni. Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/impianto degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali attività di gestione quali il diradamento. |
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CLND 078 |
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Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive) Ettari di superficie che rientra nella superficie complessiva appartenente all’azienda agricola ma non costituisce SAU, né superficie agricola non utilizzata né superficie boscata, quali le superfici occupate da fabbricati (salvo se adibiti alla coltivazione di funghi), cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce. |
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Superfici aziendali agricole per usi particolari |
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CLND 079 |
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Funghi coltivati Ettari di superficie destinata alla coltivazione di funghi in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine. |
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CLND 080 |
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SAU in serre o in ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata a coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Tali superfici non devono essere incluse nelle variabili precedenti (le quali si riferiscono solo alle superfici all’aperto). |
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CLND 081 |
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Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 082 |
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Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri) in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 083 |
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Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di superfici destinate alle coltivazioni per seminativi non classificate altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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CLND 084 |
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Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo Ettari di coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all’uomo |
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CLND 085 |
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Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all’uomo n.c.a. Ettari di SAU non classificata altrove in serre o sotto ripari accessibili all’uomo. |
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Agricoltura biologica L’azienda agricola dispone di superfici dove sono applicati metodi di produzione biologica conformemente a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione. Le coltivazioni sono definite nella sezione II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI |
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CLND 086 |
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SAU all’aperto per l’agricoltura biologica (esclusi gli orti familiari) |
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CLND 087 |
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Seminativi per l’agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 088 |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 089 |
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Frumento (grano) tenero e spelta da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 090 |
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Frumento (grano) duro da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 091 |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 092 |
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Piante da radice da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 093 |
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Patate (incluse le patate da semina) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 094 |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 095 |
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Colture industriali da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 096 |
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Semi oleosi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 097 |
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Soia da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 098 |
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Piante raccolte allo stato verde su seminativi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 099 |
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Prati e pascoli temporanei da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 100 |
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Leguminose raccolte allo stato verde da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 101 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 102 |
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Sementi e piantine da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 103 |
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Prati permanenti e pascoli da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 104 |
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Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri, da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 105 |
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Pascoli magri da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 106 |
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Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 107 |
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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 108 |
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Agrumi da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 109 |
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Uve da vino da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 110 |
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Olive da agricoltura biologica all’aperto |
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CLND 111 |
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Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all’uomo, da agricoltura biologica |
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Irrigazione di superfici coltivate all’aperto |
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CLND 112 |
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Superficie irrigabile totale Ettari di SAU massima che potrebbe essere irrigata nel corso dell’anno di riferimento con gli impianti tecnici e la quantità d’acqua normalmente disponibili nell’azienda agricola. |
III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME Gli animali non sono necessariamente di proprietà del conduttore. Possono trovarsi all’interno dell’azienda agricola (su SAU o in ricoveri utilizzati dall’azienda agricola) o all’esterno di essa (su pascoli collettivi o in fase di transumanza ecc.). Per le variabili relative al bestiame ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell’anno di riferimento. |
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Bovini Per «bovini» si intendono i bovini (Bos taurus L.) e i bufali indiani (Bubalus bubalis L.), compresi gli ibridi come il beefalo. |
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CLVS 001 |
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Bovini di età inferiore a 1 anno Numero di capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a 1 anno. |
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CLVS 002 |
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Bovini da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni. |
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CLVS 003 |
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Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, maschi. |
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CLVS 004 |
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Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, femmine. |
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Bovini di 2 anni e più |
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CLVS 005 |
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Bovini di 2 anni e più, maschi Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, maschi. |
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CLVS 006 |
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Bovini di 2 anni e più, femmine Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine. |
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CLVS 007 |
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Giovenche di 2 anni e più Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che non hanno ancora partorito. |
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CLVS 008 |
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Vacche Numero di capi bovini (abitualmente di età uguale o superiore a 2 anni), femmine, che hanno partorito. |
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CLVS 009 |
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Vacche da latte Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. |
CLVS 010 |
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Altre vacche Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non è destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. |
CLVS 011 |
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Bufale Numero di capi di bufale (femmine della specie Bubalus bubalis, L.) che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni). |
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Ovini e caprini |
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CLVS 012 |
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Ovini (di tutte le età) Numero di capi domestici della specie Ovis aries L. |
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CLVS 013 |
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Fattrici ovine Numero di capi di pecore madri e agnelle montate, da latte e da carne indistintamente. |
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CLVS 014 |
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Altri ovini Numero di capi di tutti gli ovini diversi dalle fattrici ovine |
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CLVS 015 |
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Caprini (di tutte le età) Numero di capi domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus L. |
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CLVS 016 |
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Capre riproduttrici Numero di capi di capre aventi già figliato e capre montate. |
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CLVS 017 |
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Altri caprini Numero di capi di tutti i caprini diversi dalle capre riproduttrici. |
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Suini Per suini si intendono gli animali domestici della specie Sus scrofa domesticus Erxleben. |
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CLVS 018 |
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Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg Numero di capi di lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg. |
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CLVS 019 |
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Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg Numero di capi di scrofe da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito. |
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CLVS 020 |
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- |
Altri suini Numero di capi suini non specificati altrove. |
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Pollame Pollame e pulcini domestici (Gallus gallus L.), tacchini (Meleagris spp.), anatre (Anas spp. e Cairina moschata L.), oche (Anser anser domesticus L.), struzzi (Struthio camelus L.) e altro pollame non classificato altrove, come quaglie (Coturnix spp.), fagiani (Phasianus spp.), faraone (Numida meleagris domestica L.) e colombi (Columbinae spp.). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne o di uova. |
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CLVS 021 |
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Polli da carne Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. destinati alla produzione di carne. |
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CLVS 022 |
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Galline ovaiole Numero di capi domestici della specie Gallus gallus L. che hanno raggiunto l’età dell’entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova. |
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CLVS 023 |
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Altro pollame Numero di capi di pollame non menzionato come «Polli da carne» o «Galline ovaiole». Sono esclusi i pulcini. |
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CLVS 024 |
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Tacchini Numero di capi domestici del genere Meleagris. |
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CLVS 025 |
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Anatre Numero di capi domestici del genere Anas e della specie Cairina moschata L. |
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CLVS 026 |
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Oche Numero di capi domestici della specie Anser anser domesticus L. |
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CLVS 027 |
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Struzzi Numero di capi di struzzi (Struthio camelus L.). |
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CLVS 028 |
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Altro pollame n.c.a. Numero di capi di altro pollame non classificato altrove. |
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Conigli Animali domestici del genere Oryctolagus. |
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CLVS 029 |
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Coniglie riproduttrici Numero di capi di coniglie (Oryctolagus spp.) destinate alla produzione di conigli da ingrasso e che hanno già partorito. |
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CLVS 030 |
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Api Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera L.) destinate alla produzione di miele. |
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CLVS 031 |
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Cervidi Presenza di animali quali cervi (Cervus elaphus L.), cervi sika (Cervus nippon Temminck), renne (Rangifer tarandus L.) o daini (Dama dama L.) destinati alla produzione di carne. |
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CLVS 032 |
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Animali da pelliccia Presenza di animali quali visoni (Neovison vison Schreber), puzzole (Mustela putorius L.), volpi (Vulpes spp. e altri), cani procioni (Nyctereutes spp.) o cincillà (Chinchilla spp.) per la produzione di pellicce. |
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CLVS 033 |
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Bestiame n.c.a. Presenza di bestiame non classificato altrove in questa sezione. |
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Metodi di produzione biologica applicati all’allevamento di animali L’azienda agricola detiene animali per i quali sono applicati i metodi di allevamento biologico conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione. Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME |
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CLVS 034 |
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Capi bovini da allevamento biologico Numero di capi bovini da allevamento biologico |
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CLVS 035 |
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- |
Vacche da latte da allevamento biologico Numero di capi di vacche da latte da allevamento biologico |
CLVS 036 |
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Altre vacche da allevamento biologico Numero di capi di altre vacche da allevamento biologico |
CLVS 037 |
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- |
- |
Bufale da allevamento biologico Presenza di bufale da allevamento biologico |
CLVS 038 |
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Ovini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi ovini da allevamento biologico |
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CLVS 039 |
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Caprini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi caprini da allevamento biologico |
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CLVS 040 |
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Suini da allevamento biologico Numero di capi suini da allevamento biologico |
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CLVS 041 |
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Pollame da allevamento biologico Numero di capi di pollame da allevamento biologico |
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CLVS 042 |
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Polli da carne da allevamento biologico Numero di capi di polli da carne da allevamento biologico |
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CLVS 043 |
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Galline ovaiole da allevamento biologico Numero di capi di galline ovaiole da allevamento biologico |
(1) Allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11).
(2) NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.
(3) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(6) Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(7) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(9) Articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(10) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).
ALLEGATO II
Elenco delle variabili per modulo
MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE
Variabili |
Unità/categorie |
|||
Tematica: gestione dell’azienda agricola |
|
|||
|
Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere |
|
||
MLFO 001 |
- |
Genere del conduttore |
Maschio/femmina |
|
MLFO 002 |
- |
Anno di nascita |
Anno |
|
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
MLFO 003 |
- |
Lavoro agricolo del conduttore nell’azienda agricola |
Fascia percentuale ULA 1 (1) |
|
|
Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell’azienda agricola |
|
||
MLFO 004 |
- |
Piano di sicurezza dell’azienda agricola |
Sì/no |
|
Tematica: manodopera familiare |
|
|||
|
Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
|
||
MLFO 005 |
- |
Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
MLFO 006 |
- |
Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
Tematica: manodopera non familiare |
|
|||
|
Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
|
||
|
|
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
|
|
MLFO 007 |
- |
- |
Manodopera non familiare, di genere maschile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
MLFO 008 |
- |
- |
Manodopera non familiare, di genere femminile, occupata in forma continuativa nell’azienda agricola |
Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 (2) |
|
Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell’azienda agricola |
|
||
MLFO 009 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa maschi e femmine |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
|
|
Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi |
|
||
MLFO 010 |
- |
Persone non impiegate direttamente dall’azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti. |
Giornate di lavoro a tempo pieno |
|
Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola |
|
|||
|
Tematica dettagliata: tipi di attività |
|
||
MLFO 011 |
- |
Servizi sanitari, sociali o educativi |
Sì/no |
|
MLFO 012 |
- |
Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero |
Sì/no |
|
MLFO 013 |
- |
Artigianato |
Sì/no |
|
MLFO 014 |
- |
Lavorazione di prodotti agricoli |
Sì/no |
|
MLFO 015 |
- |
Produzione di energia rinnovabile |
Sì/no |
|
MLFO 016 |
- |
Trasformazione del legno |
Sì/no |
|
MLFO 017 |
- |
Acquacoltura |
Sì/no |
|
|
|
Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda agricola) |
|
|
MLFO 018 |
- |
- |
Lavori agricoli per conto terzi |
Sì/no |
MLFO 019 |
- |
- |
Lavori non agricoli per conto terzi |
Sì/no |
MLFO 020 |
- |
Silvicoltura |
Sì/no |
|
MLFO 021 |
- |
Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola n.c.a. |
Sì/no |
|
|
Tematica dettagliata: importanza per l’azienda agricola |
|
||
MLFO 022 |
- |
Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sulla produzione finale dell’azienda agricola |
Fasce percentuali (3) |
|
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
MLFO 023 |
- |
Conduttore con altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola). |
M/S/N (4) |
|
MLFO 024 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
MLFO 025 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
|
MLFO 026 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
MLFO 027 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
|
Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all’azienda agricola |
|
|||
|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
|
||
MLFO 028 |
- |
Il conduttore unico, il quale è anche il capo azienda in un’azienda agricola individuale, ha altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola). |
M/S/N (4) |
|
MLFO 029 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali le altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale. |
Numero di persone |
|
MLFO 030 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) occupati nell’azienda agricola per i quali altre le attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie. |
Numero di persone |
MODULO 2. SVILUPPO RURALE
Variabili |
Unità/categorie |
|||
Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale |
|
|||
MRDV 001 |
- |
Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell’azienda agricola |
Sì/no |
|
MRDV 002 |
- |
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
Sì/no |
|
MRDV 003 |
- |
Investimenti in beni materiali |
Sì/no |
|
MRDV 004 |
- |
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione |
Sì/no |
|
|
|
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese |
|
|
MRDV 005 |
- |
- |
Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori |
Sì/no |
MRDV 006 |
- |
- |
Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole |
Sì/no |
MRDV 007 |
- |
- |
Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia |
Sì/no |
MRDV 008 |
- |
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste |
Sì/no |
|
|
|
Pagamenti agro-climatico-ambientali |
|
|
MRDV 009 |
- |
- |
Sostegno di natura agro-climatico-ambientale |
Sì/no |
MRDV 010 |
- |
- |
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta |
Sì/no |
MRDV 011 |
- |
Agricoltura biologica |
Sì/no |
|
MRDV 012 |
- |
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque |
Sì/no |
|
MRDV 013 |
- |
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici |
Sì/no |
|
MRDV 014 |
- |
Benessere degli animali |
Sì/no |
|
MRDV 015 |
- |
Gestione del rischio |
Sì/no |
MODULO 3. IRRIGAZIONE
Variabili |
Unità/categorie |
||
Tematica: pratiche di irrigazione |
|
||
|
Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione |
|
|
MIRR 001 |
- |
SAU media all’aperto irrigata negli ultimi 3 anni |
Ettari |
MIRR 002 |
- |
SAU totale all’aperto irrigata |
Ettari |
MIRR 003 |
- |
Volume dell’acqua |
Metri cubi |
|
Tematica dettagliata: metodi di irrigazione |
|
|
MIRR 004 |
- |
Irrigazione per scorrimento superficiale |
Ettari |
MIRR 005 |
- |
Irrigazione per aspersione |
Ettari |
MIRR 006 |
- |
Irrigazione a goccia |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l’irrigazione |
|
|
MIRR 007 |
- |
Acque sotterranee all’interno dell’azienda |
Sì/no |
MIRR 008 |
- |
Acque superficiali all’interno e al di fuori dell’azienda |
Sì/no |
MIRR 009 |
- |
Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua |
Sì/no |
MIRR 010 |
|
Acque reflue trattate |
Sì/no |
MIRR 011 |
- |
Altre fonti |
Sì/no |
MIRR 012 |
|
Pagamento delle acque utilizzate per l’irrigazione |
Codice |
|
Tematica dettagliata: parametri tecnici dell’impianto di irrigazione |
|
|
MIRR 013 |
|
Serbatoi |
Sì/no |
MIRR 014 |
|
Stato di manutenzione dell’impianto di irrigazione |
Codice |
MIRR 015 |
|
Stazione di pompaggio |
Sì/no |
MIRR 016 |
- |
Sistema di misurazione del consumo idrico |
Codice |
MIRR 017 |
- |
Regolatore di irrigazione |
Codice |
MIRR 018 |
- |
Impianto di fertirrigazione |
Sì/no |
Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi |
|
||
|
Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella |
|
|
MIRR 019 |
- |
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso |
Ettari |
MIRR 020 |
- |
Granturco e misto di granturco |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella |
|
|
MIRR 021 |
- |
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: piante da radice |
|
|
MIRR 022 |
- |
Patate (incluse le patate da semina) |
Ettari |
MIRR 023 |
- |
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: colture industriali |
|
|
MIRR 024 |
- |
Semi di colza e di ravizzone |
Ettari |
MIRR 025 |
- |
Semi di girasole |
Ettari |
MIRR 026 |
- |
Colture tessili |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) |
|
|
MIRR 027 |
|
Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi |
|
|
MIRR 028 |
- |
Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) |
Ettari |
MIRR 029 |
- |
Altre coltivazioni per seminativi all’aperto irrigate |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli |
|
|
MIRR 030 |
- |
Prati permanenti e pascoli |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti |
|
|
MIRR 031 |
- |
Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) |
Ettari |
MIRR 032 |
- |
Agrumi |
Ettari |
MIRR 033 |
|
Olivi |
Ettari |
MIRR 034 |
|
Vigneti |
Ettari |
MODULO 4. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO
Variabili |
Unità/categorie |
||
Tematica: pratiche di gestione del suolo all’aperto |
|
||
MSMP 001 |
|
Drenaggio dell’azienda agricola |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno |
|
|
MSMP 002 |
- |
Lavorazione convenzionale |
Ettari |
MSMP 003 |
- |
Lavorazione conservativa |
Ettari |
MSMP 004 |
- |
Nessuna lavorazione del terreno |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: copertura del suolo in seminativi |
|
|
MSMP 005 |
- |
Copertura del suolo: normale coltura invernale |
Ettari |
MSMP 006 |
- |
Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermediaria o coltura di copertura su seminativi |
Ettari |
MSMP 007 |
- |
Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura |
Ettari |
MSMP 008 |
- |
Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi |
|
|
MSMP 009 |
- |
Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale |
Percentuale |
|
Tematica dettagliata: area di interesse ecologico |
|
|
MSMP 010 |
- |
Terrazze |
Ettari |
MSMP 011 |
- |
Margini dei campi o fasce tampone |
Ettari |
MSMP 012 |
- |
Elementi lineari: siepi e filari di alberi |
Ettari |
MSMP 013 |
- |
Elementi lineari: muri di pietra |
Ettari |
MSMP 014 |
- |
Sistema agroforestale |
Ettari |
MODULO 5. MACCHINARI E IMPIANTI
Variabili |
Unità/categorie |
||||
Tematica: macchinari |
|
||||
|
Tematica dettagliata: servizi Internet |
|
|||
MMEQ 001 |
- |
Accesso a Internet |
Sì/no |
||
MMEQ 002 |
- |
Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni |
Sì/no |
||
|
Tematica dettagliata: macchinari di base |
|
|||
|
|
Macchinari di proprietà |
|
||
MMEQ 003 |
- |
- |
Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
MMEQ 004 |
- |
- |
Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
MMEQ 005 |
- |
- |
Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
MMEQ 006 |
- |
- |
Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell’azienda |
Numero |
|
MMEQ 007 |
- |
- |
Macchinari per la lavorazione del terreno |
Sì/no |
|
MMEQ 008 |
- |
- |
Seminatrici e piantatrici |
Sì/no |
|
MMEQ 009 |
- |
- |
Distributori, polverizzatori o irroratrici per fertilizzanti |
Sì/no |
|
MMEQ 010 |
- |
- |
Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
MMEQ 011 |
- |
- |
- |
Le irroratrici a barra orizzontale e le irroratrici per frutteti, vigneti o altre colture permanenti utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio |
Codice |
MMEQ 012 |
- |
Mietitrebbiatrici |
Sì/no |
||
MMEQ 013 |
- |
Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata |
Sì/no |
||
|
|
|
|
||
|
|
Macchinari utilizzati da più aziende |
|||
MMEQ 014 |
- |
- |
Trattori |
Sì/no |
|
MMEQ 015 |
- |
- |
Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti |
Sì/no |
|
MMEQ 016 |
- |
- |
Mietitrebbiatrici |
Sì/no |
|
MMEQ 017 |
- |
- |
Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata |
Sì/no |
|
|
Tematica dettagliata: ricorso all’agricoltura di precisione |
|
|||
MMEQ 018 |
- |
Robotica |
Sì/no |
||
MMEQ 019 |
- |
- |
Robotica per l’applicazione dei prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
MMEQ 020 |
- |
- |
Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari |
Sì/no |
|
MMEQ 021 |
- |
Tecniche a dosaggio variabile |
Sì/no |
||
MMEQ 022 |
- |
Monitoraggio di precisione delle colture |
Sì/no |
||
MMEQ 023 |
- |
Analisi del suolo |
Sì/no |
||
|
Tematica dettagliata: macchinari per l’allevamento |
|
|||
MMEQ 024 |
- |
Monitoraggio del benessere e della salute degli animali |
Sì/no |
||
MMEQ 025 |
- |
Molino miscelatore per l’alimentazione degli animali |
Sì/no |
||
MMEQ 026 |
- |
Sistemi automatici di alimentazione |
Sì/no |
||
MMEQ 027 |
- |
Regolazione automatica del clima nella stalla |
Sì/no |
||
MMEQ 028 |
- |
Macchine mungitrici |
Sì/no |
||
|
Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli |
|
|||
MMEQ 029 |
- |
Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi) |
Metri cubi |
||
MMEQ 030 |
- |
Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi |
Sì/no |
||
MMEQ 031 |
- |
Stoccaggio degli ortaggi e della frutta |
Sì/no |
||
MMEQ 032 |
- |
Stoccaggio refrigerato |
Metri cubi |
||
Tematica: impianti |
|
||||
|
Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole |
|
|||
MMEQ 033 |
- |
Energia eolica |
Sì/no |
||
MMEQ 034 |
- |
Biomassa |
Sì/no |
||
MMEQ 035 |
- |
- |
Biogas a partire dalla biomassa |
Sì/no |
|
MMEQ 036 |
- |
Energia solare (termica) |
Sì/no |
||
MMEQ 037 |
- |
Energia solare (fotovoltaica) |
Sì/no |
||
MMEQ 038 |
- |
Energia idroelettrica |
Sì/no |
||
MMEQ 039 |
- |
Altre fonti |
Sì/no |
MODULO 6. ALBERI DA FRUTTO
Variabili |
Unità/categorie |
|||
Tematica: pomacee |
|
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell’impianto |
|
||
MORC 001 |
- |
Mele |
Ettari |
|
MORC 002 |
- |
- |
Mele per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 003 |
- |
- |
Mele per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 004 |
- |
- |
Mele per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 005 |
- |
- |
Mele per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi |
|
||
MORC 006 |
- |
- |
Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 007 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 008 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 009 |
- |
- |
Mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell’impianto |
|
||
MORC 010 |
- |
Pere |
Ettari |
|
MORC 011 |
- |
- |
Pere per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 012 |
- |
- |
Pere per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 013 |
- |
- |
Pere per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 014 |
- |
- |
Pere per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi |
|
||
MORC 015 |
- |
- |
Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 016 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 017 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 018 |
- |
- |
Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
Ettari |
Tematica: drupacee |
|
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell’impianto |
|
||
MORC 019 |
- |
Pesche |
Ettari |
|
MORC 020 |
- |
- |
Pesche per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 021 |
- |
- |
Pesche per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 022 |
- |
- |
Pesche per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi |
|
||
MORC 023 |
- |
- |
Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 024 |
- |
- |
Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 025 |
- |
- |
Pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell’impianto |
|
||
MORC 026 |
- |
Nettarine |
Ettari |
|
MORC 027 |
- |
- |
Nettarine per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 028 |
- |
- |
Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 029 |
- |
- |
Nettarine per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi |
|
||
MORC 030 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 031 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 032 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell’impianto |
|
||
MORC 033 |
- |
Albicocche |
Ettari |
|
MORC 034 |
- |
- |
Albicocche per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 035 |
- |
- |
Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 036 |
- |
- |
Albicocche per classe di età >= 15 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi |
|
||
MORC 037 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 038 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 039 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Ettari |
Tematica: agrumi |
|
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle arance per età dell’impianto |
|
||
MORC 040 |
- |
Arance navel |
Ettari |
|
MORC 041 |
- |
- |
Arance navel per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 042 |
- |
- |
Arance navel per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 043 |
- |
- |
Arance navel per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 044 |
- |
- |
Arance navel per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
MORC 045 |
- |
Arance bionde |
Ettari |
|
MORC 046 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 047 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 048 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 049 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
MORC 050 |
- |
Arance sanguigne |
Ettari |
|
MORC 051 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 052 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 053 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 054 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
MORC 055 |
- |
Altre arance n.c.a. |
Ettari |
|
MORC 056 |
- |
- |
Altre arance per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 057 |
- |
- |
Altre arance per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 058 |
- |
- |
Altre arance per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 059 |
- |
- |
Altre arance per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle arance per densità degli alberi |
|
||
|
|
Arance navel |
|
|
MORC 060 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 061 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 062 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 063 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Arance bionde |
|
|
MORC 064 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 065 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 066 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 067 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Arance sanguigne |
|
|
MORC 068 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 069 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 070 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 071 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Altre arance n.c.a. |
|
|
MORC 072 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 073 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 074 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 075 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per età dell’impianto |
|
||
MORC 076 |
- |
Satsuma |
Ettari |
|
MORC 077 |
- |
- |
Satsuma per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 078 |
- |
- |
Satsuma per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 079 |
- |
- |
Satsuma per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 080 |
- |
- |
Satsuma per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
MORC 081 |
- |
Clementine |
Ettari |
|
MORC 082 |
- |
- |
Clementine per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 083 |
- |
- |
Clementine per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 084 |
- |
- |
Clementine per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 085 |
- |
- |
Clementine per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
MORC 086 |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. |
Ettari |
|
MORC 087 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 088 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 089 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 090 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per densità degli alberi |
|
||
|
|
Satsuma |
|
|
MORC 091 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 092 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 093 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 094 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Clementine |
|
|
MORC 095 |
- |
- |
Clementine per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 096 |
- |
- |
Clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 097 |
- |
- |
Clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 098 |
- |
- |
Clementine per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. |
|
|
MORC 099 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 100 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 101 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 102 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per età dell’impianto |
|
||
MORC 103 |
- |
Limoni |
Ettari |
|
MORC 104 |
- |
- |
Limoni per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 105 |
- |
- |
Limoni per classe di età da 5 a 14 anni |
Ettari |
MORC 106 |
- |
- |
Limoni per classe di età da 15 a 24 anni |
Ettari |
MORC 107 |
- |
- |
Limoni per classe di età >= 25 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per densità degli alberi |
|
||
MORC 108 |
- |
- |
Limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 109 |
- |
- |
Limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 110 |
- |
- |
Limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 111 |
- |
- |
Limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Ettari |
Tematica: olive |
|
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle olive per età dell’impianto |
|
||
MORC 112 |
- |
Olive da tavola |
Ettari |
|
MORC 113 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 114 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni |
Ettari |
MORC 115 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni |
Ettari |
MORC 116 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età >= 50 anni |
Ettari |
MORC 117 |
- |
Olive da olio |
Ettari |
|
MORC 118 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età < 5 anni |
Ettari |
MORC 119 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni |
Ettari |
MORC 120 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni |
Ettari |
MORC 121 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età >= 50 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle olive per densità degli alberi |
|
||
|
|
Olive da tavola |
|
|
MORC 122 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 123 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 124 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità >= 400 alberi/ettaro |
Ettari |
|
|
Olive da olio |
|
|
MORC 125 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 126 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 127 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 128 |
|
|
Olive da olio per classe di densità da 700 a 1499 alberi/ettaro |
Ettari |
MORC 129 |
|
|
Olive da olio per classe di densità >= 1 500 alberi/ettaro |
Ettari |
Tematica: uve da tavola e per la produzione di uva passa |
|
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per età dell’impianto |
|
||
MORC 130 |
- |
Uve da tavola |
Ettari |
|
MORC 131 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età < 3 anni |
Ettari |
MORC 132 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni |
Ettari |
MORC 133 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni |
Ettari |
MORC 134 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni |
Ettari |
MORC 135 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età >= 50 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per densità delle viti |
|
||
MORC 136 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro |
Ettari |
MORC 137 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro |
Ettari |
MORC 138 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per età dell’impianto |
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MORC 139 |
- |
Uve per la produzione di uva passa |
Ettari |
|
MORC 140 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni |
Ettari |
MORC 141 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni |
Ettari |
MORC 142 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni |
Ettari |
MORC 143 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni |
Ettari |
MORC 144 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età >= 50 anni |
Ettari |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per densità delle viti |
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MORC 145 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità < 1 000 piante/ettaro |
Ettari |
MORC 146 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro |
Ettari |
MORC 147 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro |
Ettari |
(1) Fascia percentuale 1 delle unità di lavoro annuali (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(2) Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
(3) Fasce percentuali per la produzione finale dell’azienda: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).
(4) M — attività principale, S — attività secondaria, N — nessuna attività.
ALLEGATO III
Descrizione delle variabili figuranti nell’allegato II del presente regolamento da usare per i dati dei moduli
MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLA MANODOPERA |
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Per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell’anno di riferimento. |
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Conduttore Per conduttore si intende la persona fisica (o la persona fisica selezionata nel caso di un gruppo di aziende) per conto e in nome del quale l’azienda è gestita e che ha la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda. Se il conduttore è una persona giuridica non sono rilevati i dati afferenti al conduttore. Il lavoro agricolo è definito nell’allegato I, parte I. VARIABILI GENERALI |
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Tematica: gestione dell’azienda agricola |
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Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere |
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MLFO 001 |
- |
Genere del conduttore Genere del conduttore M — maschio F — femmina |
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MLFO 002 |
- |
Anno di nascita Anno di nascita del conduttore |
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|
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
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MLFO 003 |
- |
Lavoro agricolo del conduttore nell’azienda agricola Fascia percentuale di unità di lavoro annuali di lavoro agricolo nell’azienda agricola del conduttore, escluso il lavoro domestico. |
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|
Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell’azienda agricola |
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MLFO 004 |
- |
Piano di sicurezza dell’azienda agricola L’azienda agricola ha effettuato una valutazione dei rischi sul lavoro al fine di ridurre i pericoli collegati al lavoro, con la produzione di un documento scritto (quale un «piano di sicurezza dell’azienda agricola»). |
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Tematica: manodopera familiare |
|||||||||||||
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Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
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|
Numero dei familiari che svolgono lavoro agricolo Detta voce si applica solo alle aziende a conduttore unico, in quanto i gruppi di aziende e le persone giuridiche sono ritenuti non avere manodopera familiare. I familiari che svolgono lavoro agricolo (escluso il lavoro domestico) comprendono il coniuge o partner riconosciuto, i familiari ascendenti e discendenti e i fratelli e le sorelle del conduttore e del coniuge o partner riconosciuto del conduttore nelle aziende a conduttore unico. Ove pertinente, è compreso il capo azienda se è un membro della famiglia del conduttore. |
||||||||||||
MLFO 005 |
- |
Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo Numero di familiari maschi per fascia percentuale di unità di lavoro annuali |
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MLFO 006 |
- |
Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo Numero di familiari femmine per fascia percentuale di unità di lavoro annuali |
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Tematica: manodopera non familiare |
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Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere |
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Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola Per manodopera che lavora in forma continuativa nell’azienda agricola si intendono le persone diverse dal conduttore e dai familiari che hanno svolto lavoro agricolo ogni settimana nell’azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, a prescindere dalla lunghezza della settimana lavorativa e dal versamento di una remunerazione in qualsiasi forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura). Sono incluse anche le persone che non hanno potuto lavorare per l’intero periodo per motivi quali:
|
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MLFO 007 |
- |
- |
Numero dei non familiari maschi occupati in forma continuativa nell’azienda agricola Numero dei non familiari maschi occupati per fascia percentuale di unità di lavoro annuali. |
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MLFO 008 |
- |
- |
Numero dei non familiari femmine occupati in forma continuativa nell’azienda agricola Numero dei non familiari femmine occupati per fascia percentuale di unità di lavoro annuali. |
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|
Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell’azienda agricola |
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La manodopera non familiare occupata in forma non continuativa comprende le persone che non hanno lavorato ogni settimana nell’azienda nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine per un motivo diverso da quelli indicati alla voce«Manodopera non familiare occupata in forma continuativa». I giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma non continuativa sono i giorni lavorativi di durata tale da essere remunerati in qualsiasi forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura) come una giornata intera di lavoro, nei quali è svolto il lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non sono da considerarsi giornate di lavoro. |
|||||||||||
MLFO 009 |
- |
Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa: maschi e femmine Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno riferiti a persone occupate in forma non continuativa nell’azienda agricola. |
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Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi |
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MLFO 010 |
- |
Persone non impiegate direttamente dall’azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno prestati nell’azienda agricola da persone che non sono impiegate direttamente dall’azienda agricola (ad esempio subappaltatori impiegati da terzi). |
|||||||||||
Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola Sono rilevate informazioni su altre attività remunerative riferite a:
Non sono rilevate informazioni su altre attività remunerative per i conduttori che sono persone giuridiche. Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sono le altre attività remunerative:
Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sono le attività che comportano l’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola (superficie, edifici, macchinario ecc.) o dei suoi prodotti principali. Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende agricole. Sono esclusi gli investimenti di natura puramente finanziaria. È escluso anche l’affitto di terreni per attività diverse senza ulteriore partecipazione a tali attività. |
|||||||||||||
|
Tematica dettagliata: tipi di attività |
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MLFO 011 |
- |
Servizi sanitari, sociali o educativi Presenza di qualsiasi attività connessa alla prestazione di servizi sanitari, sociali o educativi e/o attività commerciali a carattere sociale, che comporta l’utilizzo delle risorse dell’azienda agricola o dei suoi prodotti primari |
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MLFO 012 |
- |
Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero Presenza di qualsiasi attività collegata a turismo, servizi ricettivi, visite guidate dell’azienda agricola per turisti o altri gruppi, attività sportive e ricreative ecc., che comportano l’utilizzo di superficie, edifici o altre risorse dell’azienda agricola. |
|||||||||||
MLFO 013 |
- |
Artigianato Presenza di produzione di articoli artigianali realizzati nell’azienda agricola dal conduttore o dai familiari, o dalla manodopera non familiare, indipendentemente dalla modalità di vendita dei prodotti. |
|||||||||||
MLFO 014 |
- |
Lavorazione di prodotti agricoli Presenza di qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo primario in un prodotto secondario lavorato nell’azienda agricola; è irrilevante se la materia prima viene prodotta dall’azienda agricola o acquistata da terzi. |
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MLFO 015 |
- |
Produzione di energia rinnovabile Presenza di produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita sul mercato, compresi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole. Non è compresa l’energia rinnovabile prodotta esclusivamente per l’autoconsumo dell’azienda agricola. |
|||||||||||
MLFO 016 |
- |
Trasformazione del legno Presenza di trasformazione di legname grezzo nell’azienda agricola per la vendita sul mercato (segatura di legname ecc.). |
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MLFO 017 |
- |
Acquacoltura Presenza di produzione di pesce, gamberi di fiume ecc. nell’azienda agricola. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca. |
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|
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Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell’azienda agricola) Lavori per conto terzi con i mezzi di produzione dell’azienda agricola, differenziando tra lavori compresi e non compresi nel settore agricolo. |
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MLFO 018 |
- |
- |
Lavori agricoli per conto terzi Presenza di lavori compresi nel settore agricolo. |
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MLFO 019 |
- |
- |
Lavori non agricoli per conto terzi Presenza di lavori non compresi nel settore agricolo (ad esempio sgombero della neve, trasporti, cura del paesaggio, servizi agricoli e ambientali ecc.). |
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MLFO 020 |
- |
Silvicoltura Presenza di attività di silvicoltura con l’utilizzo della manodopera, del macchinario e delle attrezzature dell’azienda agricola adibiti abitualmente ad attività agricole. |
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MLFO 021 |
- |
Altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola n.c.a. Presenza di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola non classificate altrove. |
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Tematica dettagliata: importanza per l’azienda agricola |
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MLFO 022 |
- |
Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sulla produzione finale dell’azienda agricola Fascia percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sulla produzione finale dell’azienda agricola. La quota delle altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sul risultato dell’azienda agricola è stimata pari all’incidenza del fatturato delle altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola sul fatturato complessivo dell’azienda agricola, compresi i pagamenti diretti da essa ricevuti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente.
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Tematica dettagliata: manodopera utilizzata Tale voce si riferisce:
Non sono rilevati dati per i conduttori che sono persone giuridiche. |
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MLFO 023 |
- |
Conduttore con altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) Il conduttore dell’azienda a conduttore unico o del gruppo di aziende ha altre attività remunerative direttamente collegale all’azienda agricola: M — attività principale S — attività secondaria N — nessuna attività Le attività possono essere svolte nell’azienda agricola (lavori non agricoli nell’azienda agricola) o esternamente all’azienda agricola. |
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MLFO 024 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività principale. |
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MLFO 025 |
- |
Familiari occupati nell’azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono attività secondarie Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria. |
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MLFO 026 |
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Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività principale Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività principale, nelle aziende a conduttore unico o in gruppi di aziende. |
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MLFO 027 |
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Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell’azienda agricola e per la quale altre attività remunerative (collegate all’azienda agricola) costituiscono l’attività secondaria Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative direttamente collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria, nelle aziende a conduttore unico o in gruppi di aziende. |
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Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all’azienda agricola Questa rubrica comprende il lavoro non agricolo nell’azienda agricola e il lavoro all’esterno dell’azienda agricola. È compresa qualsiasi attività esercitata dietro remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) ad eccezione:
Per altre attività remunerative non collegate all’azienda agricola si intendono altre attività remunerative:
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Tematica dettagliata: manodopera utilizzata |
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MLFO 028 |
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L’unico conduttore, che è anche il capo azienda di un’azienda agricola a conduttore unico, ha altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) Il conduttore ha attività remunerative non direttamente collegate all’azienda agricola: M — attività principale S — attività secondaria N — nessuna attività Le attività possono essere svolte nell’azienda agricola (lavori non agricoli nell’azienda agricola) o esternamente all’azienda agricola. |
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MLFO 029 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) che lavorano nell’azienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) come attività principale Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività principale. |
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MLFO 030 |
- |
Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell’azienda agricola) che lavorano nell’azienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all’azienda agricola) come attività secondaria Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all’azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria. |
MODULO 2. SVILUPPO RURALE
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE |
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Per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell’anno di riferimento. |
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Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale L’azienda agricola è considerata aver beneficiato negli ultimi 3 anni delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, conformemente agli standard e alle norme specificate nella legislazione più recente, a prescindere dall’effettiva erogazione del pagamento nel periodo di riferimento, se e in quanto è stata presa una decisione positiva in merito all’assegnazione di una di tali misure (ad esempio se è stata accettata una domanda di sostegno). |
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MRDV 001 |
- |
Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell’azienda agricola L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 002 |
- |
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 003 |
- |
Investimenti in beni materiali L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 004 |
- |
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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|
|
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Misure di sviluppo rurale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, nel caso della Croazia, anche a norma dell’articolo 40 di detto regolamento. |
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MRDV 005 |
- |
- |
Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MRDV 006 |
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Sostegno all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MRDV 007 |
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Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MRDV 008 |
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Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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Pagamenti agro-climatico-ambientali |
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MRDV 009 |
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Sostegno di natura agro-climatico-ambientale L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MRDV 010 |
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- |
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MRDV 011 |
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Agricoltura biologica L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 012 |
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Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 013 |
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Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 014 |
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Benessere degli animali L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
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MRDV 015 |
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Gestione del rischio L’azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013. |
MODULO 3. IRRIGAZIONE
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALL’IRRIGAZIONE |
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Per le variabili relative all’irrigazione, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l’anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione». |
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Tematica: pratiche di irrigazione |
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Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione |
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MIRR 001 |
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SAU media all’aperto irrigata negli ultimi 3 anni |
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MIRR 002 |
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SAU totale all’aperto irrigata Superficie delle coltivazioni che sono state effettivamente irrigate almeno una volta durante il periodo di riferimento. |
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MIRR 003 |
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Volume dell’acqua Metri cubi di acqua utilizzati per l’irrigazione durante il periodo di riferimento. |
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Tematica dettagliata: metodi di irrigazione |
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MIRR 004 |
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Irrigazione per scorrimento superficiale Ettari irrigati mediante irrigazione per scorrimento superficiale, un metodo in cui il terreno è completamente o parzialmente sommerso di acqua, a prescindere dal metodo di trasporto dell’acqua dalla fonte al campo (mediante gravità o pompaggio). Comprende l’irrigazione manuale con secchi o innaffiatoi. Comprende anche l’irrigazione parzialmente controllata (controllo delle acque alluvionali per irrigare le colture (irrigazione per sommersione) o le pianure attrezzate (metodi di controllo dell’acqua nelle zone umide e nei fondivalle, coltivazione a sommersione)]. |
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MIRR 005 |
- |
Irrigazione per aspersione Ettari irrigati con irroratori (metodo detto anche irrigazione a pioggia), in cui reti di tubi trasportano l’acqua ad alta pressione che è distribuita alla coltura mediante degli ugelli, simulando la pioggia. |
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MIRR 006 |
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Irrigazione a goccia Ettari irrigati con l’irrigazione a goccia, un metodo in cui l’acqua è erogata a bassa pressione mediante un sistema di tubi direttamente sulla zona della radice della pianta, seguendo un ordine prestabilito. Comprende l’irrigazione con microirroratori o con ugelli bubbler. |
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Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l’irrigazione Indicare tutte le fonti di irrigazione utilizzate nell’azienda. In caso di utilizzo di fonti intermedie, indicare solo la fonte primaria. Le acque sotterranee sono acque conservate nelle falde acquifere al di sotto della superficie del terreno, le quali sono generalmente pompate da pozzi. Le acque superficiali sono acque presenti sulla superficie terrestre, come fiumi, torrenti, stagni, zone umide o oceani. |
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MIRR 007 |
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Acque sotterranee all’interno dell’azienda Le fonti d’acqua sotterranea sono situate all’interno dell’azienda. |
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MIRR 008 |
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Acque superficiali all’interno e al di fuori dell’azienda Le fonti d’acqua sono acque superficiali a prescindere se situate all’interno o al di fuori dell’azienda. |
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MIRR 009 |
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Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell’acqua L’acqua è prelevata da reti di distribuzione pubbliche. |
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MIRR 010 |
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Acque reflue trattate Le acque reflue sono state sottoposte a trattamento. |
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MIRR 011 |
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Altre fonti Altre fonti utilizzate per l’irrigazione all’interno dell’azienda (come le acque piovane raccolte) n.c.a. |
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MIRR 012 |
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Pagamento delle acque utilizzate per l’irrigazione Scegliere solo una delle voci seguenti:
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Tematica dettagliata: parametri tecnici dell’impianto di irrigazione |
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MIRR 013 |
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Serbatoi L’azienda dispone di un serbatoio d’acqua che è stato utilizzato durante il periodo di riferimento. |
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MIRR 014 |
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Stato di manutenzione dell’impianto di irrigazione Negli ultimi tre anni, nell’azienda:
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MIRR 015 |
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Stazione di pompaggio L’azienda dispone di una stazione di pompaggio, a prescindere se si tratta di una pompa centrifuga (al di sopra del suolo), di una pompa centrifuga con diffusore per pozzi profondi, di una pompa verticale sommersa, pompa-elica o di altre pompe n.c.a. |
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MIRR 016 |
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Sistema di misurazione del consumo idrico Scegliere solo una delle voci seguenti:
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MIRR 017 |
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Regolatore di irrigazione Scegliere solo una delle voci seguenti:
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MIRR 018 |
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Impianto di fertirrigazione Presenza di un impianto di fertirrigazione nell’azienda per l’applicazione di fertilizzanti o ammendanti nel sistema di irrigazione. |
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Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi Superficie irrigata (all’aperto) nei 12 mesi precedenti. Si fa riferimento ai metodi di irrigazione di cui ai codici MIRR004, MIRR005 e MIRR006. |
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Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella |
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MIRR 019 |
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Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso Ettari di cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso irrigati |
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MIRR 020 |
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Granturco e misto di granturco Ettari di granturco (mais) e misto di granturco (mais) irrigati |
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Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella |
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MIRR 021 |
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Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Ettari di legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella irrigati (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi) |
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Tematica dettagliata: piante da radice |
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MIRR 022 |
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Patate (incluse le patate da semina) Ettari di patate irrigate (incluse le patate da semina) |
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MIRR 023 |
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Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Ettari di barbabietole da zucchero irrigate (escluse le sementi) |
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Tematica dettagliata: colture industriali |
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MIRR 024 |
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Semi di colza e di ravizzone Ettari di semi di colza e di ravizzone irrigati |
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MIRR 025 |
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Semi di girasole Ettari di semi di girasole irrigati |
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MIRR 026 |
- |
Colture tessili Ettari di colture tessili irrigate |
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Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) |
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MIRR 027 |
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Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggere avvicendate) Ettari di piante raccolte allo stato verde da seminativi irrigate |
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Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi |
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MIRR 028 |
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Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) Ettari di ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) irrigati |
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MIRR 029 |
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Altre coltivazioni per seminativi all’aperto irrigate Ettari di altre coltivazioni per seminativi all’aperto irrigate |
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Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli |
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MIRR 030 |
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Prati permanenti e pascoli Ettari di prati permanenti e pascoli irrigati |
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Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti |
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MIRR 031 |
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Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Ettari di frutta fresca, a bacche e a guscio irrigata (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) |
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MIRR 032 |
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Agrumi Ettari di agrumi irrigati |
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MIRR 033 |
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Olive Ettari di olive irrigate |
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MIRR 034 |
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Vigneti Ettari di vigneti irrigati |
MODULO 4. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLE PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO |
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Per le variabili relative alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l’anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi. |
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Tematica: pratiche di gestione del suolo all’aperto |
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MSMP 001 |
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Drenaggio dell’azienda agricola Ettari di SAU dell’azienda agricola sottoposti a drenaggio: rimozione artificiale delle acque superficiali o sotterranee in eccesso mediante condotti in superficie o nel sottosuolo, al fine di prevenire le inondazioni. Non comprende il drenaggio naturale delle acque in eccesso nei laghi, nelle paludi e nei fiumi. |
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Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno |
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MSMP 002 |
- |
Lavorazione convenzionale Ettari di seminativi lavorati in modo convenzionale mediante ribaltamento del terreno, con interramento dei residui colturali. |
MSMP 003 |
- |
Lavorazione conservativa Ettari di seminativi trattati con la lavorazione conservativa (ridotta), senza ribaltamento del terreno. Di norma una parte dei residui vegetali non è interrata. |
MSMP 004 |
- |
Nessuna lavorazione del terreno Ettari di seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina. |
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Tematica dettagliata: copertura del suolo in terreni agricoli |
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MSMP 005 |
- |
Copertura del suolo: normale coltura invernale Ettari di seminativi in cui le colture sono seminate in autunno e coltivate in estate. |
MSMP 006 |
- |
Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermediaria o coltura di copertura su seminativi Ettari di seminativi in cui le piante sono seminate appositamente per gestire l’erosione, la fertilità, la qualità del suolo, l’acqua, le erbe infestanti, i parassiti, le malattie, la biodiversità e la vita selvatica, tra la mietitura e la semina, durante l’inverno o in altri periodi in cui il suolo sarebbe altrimenti nudo. |
MSMP 007 |
- |
Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura Ettari di seminativi coperti in inverno da residui vegetali e stoppie dell’annata agraria precedente e/o coperti da pacciame (copertura con materiale naturale come strame, erba tagliata, paglia, fogliame, residui della potatura, corteccia o segatura o artificiale come carta o fibre sintetiche). |
MSMP 008 |
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Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale Ettari di seminativi che sono arati o altrimenti lavorati dopo la mietitura e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni di presemina o di semina. |
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Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi |
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MSMP 009 |
- |
Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale Percentuale di seminativi compresi nella rotazione colturale sul totale dei seminativi |
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Tematica dettagliata: area di interesse ecologico Si fa riferimento alle aree di interesse ecologico a norma delle disposizioni dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente. |
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MSMP 010 |
- |
Terrazze Ettari di terrazze |
MSMP 011 |
- |
Margini dei campi o fasce tampone Ettari di margini dei campi o fasce tampone |
MSMP 012 |
- |
Elementi lineari: siepi e filari di alberi Ettari di siepi e filari di alberi |
MSMP 013 |
- |
Elementi lineari: muri di pietra Ettari di muri di pietra |
MSMP 014 |
- |
Sistema agroforestale Ettari gestiti mediante sistema agroforestale |
MODULO 5. MACCHINARI E IMPIANTI
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE AI MACCHINARI E AGLI IMPIANTI |
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Per le variabili relative ai macchinari e agli impianti ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell’anno di riferimento. |
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Tematica: macchinari |
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Tematica dettagliata: servizi Internet |
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MMEQ 001 |
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Accesso a Internet L’azienda agricola dispone di un accesso a Internet. |
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MMEQ 002 |
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Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni L’azienda ricorre a sistemi per il trattamento delle informazioni come strumento di sostegno alle decisioni mediante un computer di proprietà o un sistema online. Sono compresi (ma non esclusivamente) strumenti quali un quaderno di campagna digitale o un libro genealogico digitale. |
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Tematica dettagliata: macchinari di base Si fa riferimento ai macchinari di proprietà del conduttore o dell’azienda, di una cooperativa agricola, noleggiati da appositi servizi o contoterzisti (con o senza macchinista). Sono esclusi i macchinari che non sono utilizzati nell’anno di riferimento. |
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Macchinari di proprietà Si fa riferimento ai macchinari di proprietà dell’agricoltore o dell’azienda utilizzati dall’azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine, i quali sono di proprietà esclusiva dell’azienda agricola il giorno di riferimento dell’indagine. Sono esclusi i macchinari concessi in affitto a breve termine quali noleggi orari o giornalieri, i macchinari di proprietà di cooperative agricole, noleggiati da appositi servizi o contoterzisti. |
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MMEQ 003 |
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Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell’azienda |
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MMEQ 004 |
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Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell’azienda |
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MMEQ 005 |
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Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell’azienda |
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MMEQ 006 |
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Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell’azienda |
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MMEQ 007 |
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Macchinari per la lavorazione del terreno L’azienda possiede macchinari per la lavorazione del terreno quali:
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MMEQ 008 |
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Seminatrici e piantatrici L’azienda possiede seminatrici e piantatrici quali:
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MMEQ 009 |
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- |
Distributori, polverizzatori o irroratrici per fertilizzanti L’azienda possiede distributori, polverizzatori o irroratrici (esclusi aeroplani e droni) per l’applicazione di effluenti o fertilizzanti, quali:
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MMEQ 010 |
- |
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Attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari L’azienda possiede una o più attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari (esclusi aeroplani e droni) quali:
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MMEQ 011 |
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- |
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Le irroratrici a barra orizzontale e le altre irroratrici per frutteti, vigneti e altre colture permanenti utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio?
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MMEQ 012 |
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- |
Mietitrebbiatrici L’azienda possiede mietitrebbiatrici. |
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MMEQ 013 |
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Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata L’azienda possiede altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata quali:
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Macchinari utilizzati da più aziende Si fa riferimento a veicoli a motore e macchinari utilizzati dall’azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell’indagine di proprietà di un’altra azienda agricola (ad esempio, aiuto reciproco o consorzi per il noleggio di macchinari agricoli), di proprietà di cooperative, acquistati in comune da due o più aziende agricole o nell’ambito di una cooperazione limitata all’uso del macchinario agricolo, oppure di proprietà di un’impresa di lavori agricoli. |
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MMEQ 014 |
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Trattori |
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MMEQ 015 |
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Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti |
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MMEQ 016 |
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- |
Mietitrebbiatrici |
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MMEQ 017 |
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- |
Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata |
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Tematica dettagliata: ricorso all’agricoltura di precisione |
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MMEQ 018 |
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Robotica L’azienda possiede, affitta o utilizza robot, quali:
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MMEQ 019 |
- |
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Robotica per l’applicazione dei prodotti fitosanitari L’azienda possiede, affitta o utilizza impianti dotati di sistemi di guida GPS per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. |
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MMEQ 020 |
- |
- |
Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari L’azienda possiede, affitta o utilizza attrezzature per l’irrorazione a bande di prodotti fitosanitari. |
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MMEQ 021 |
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Tecniche a dosaggio variabile L’azienda utilizza tecniche a dosaggio variabile per una o più delle attività seguenti:
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MMEQ 022 |
- |
Monitoraggio di precisione delle colture L’azienda monitora le colture con l’ausilio di una o più delle tecniche seguenti:
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MMEQ 023 |
- |
Analisi del suolo L’azienda ha prelevato campioni di suolo da analizzare nel periodo di riferimento. |
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Tematica dettagliata: macchinari per l’allevamento |
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MMEQ 024 |
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Monitoraggio del benessere e della salute degli animali L’azienda monitora gli animali con l’ausilio di una o più delle tecniche seguenti:
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MMEQ 025 |
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Molino miscelatore per l’alimentazione degli animali L’azienda possiede, affitta o utilizza molini miscelatori per l’alimentazione degli animali. |
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MMEQ 026 |
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Sistemi automatici di alimentazione L’azienda possiede, affitta o utilizza sistemi automatici di alimentazione per gli animali. |
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MMEQ 027 |
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Regolazione automatica del clima nella stalla L’azienda utilizza sistemi di regolazione automatica del clima nella stalla. |
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MMEQ 028 |
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Macchine mungitrici L’azienda possiede, affitta o utilizza macchine mungitrici. |
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Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli |
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MMEQ 029 |
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Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi) Metri cubi di stoccaggio di cereali, semi oleosi e legumi. |
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MMEQ 030 |
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Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi L’azienda possiede un deposito per le radici, i tuberi e i bulbi. |
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MMEQ 031 |
- |
Stoccaggio degli ortaggi e della frutta L’azienda possiede un deposito asciutto per la frutta e gli ortaggi (escluso lo stoccaggio refrigerato). |
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MMEQ 032 |
- |
Stoccaggio refrigerato Metri cubi di stoccaggio refrigerato (vegetali, frutta, fiori, carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari o uova). |
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Tematica: impianti |
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Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole |
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MMEQ 033 |
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Energia eolica L’azienda utilizza le turbine a vento per produrre energia. |
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MMEQ 034 |
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Biomassa L’azienda utilizza la biomassa per produrre energia. |
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MMEQ 035 |
- |
- |
Biogas a partire dalla biomassa L’azienda utilizza biogas a partire dalla biomassa per produrre energia. |
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MMEQ 036 |
- |
Energia solare (termica) L’azienda utilizza pannelli solari per produrre energia termica. |
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MMEQ 037 |
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Energia solare (fotovoltaica) L’azienda utilizza pannelli solari per produrre energia fotovoltaica. |
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MMEQ 038 |
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Energia idroelettrica L’azienda utilizza generatori idraulici per produrre energia. |
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MMEQ 039 |
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Altre fonti L’azienda produce energia rinnovabile da altre fonti n.c.a. |
MODULO 6. ALBERI DA FRUTTO
DESCRIZIONE DELLE VARIABILI DEGLI ALBERI DA FRUTTO |
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Per le variabili relative alle superfici, l’utilizzo del suolo è indicato in relazione all’anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l’utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l’anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione è seminata. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Alberi da frutto» nell’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1091 con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Alberi da frutto» per la coltura in questione. |
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Tematica: pomacee |
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Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell’impianto |
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MORC 001 |
- |
Mele Ettari di mele |
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MORC 002 |
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Mele per classe di età < 5 anni Ettari di mele per classe di età < 5 anni |
MORC 003 |
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Mele per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di mele per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 004 |
- |
- |
Mele per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di mele per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 005 |
- |
- |
Mele per classe di età >= 25 anni Ettari di mele per classe di età >= 25 anni |
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Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi |
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MORC 006 |
- |
- |
Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
MORC 007 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
MORC 008 |
- |
- |
Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
MORC 009 |
- |
- |
Mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
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Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell’impianto |
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MORC 010 |
- |
Pere Ettari di pere |
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MORC 011 |
- |
- |
Pere per classe di età < 5 anni Ettari di pere per classe di età < 5 anni |
MORC 012 |
- |
- |
Pere per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di pere per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 013 |
- |
- |
Pere per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di pere per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 014 |
- |
- |
Pere per classe di età >= 25 anni Ettari di pere per classe di età >= 25 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi |
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MORC 015 |
- |
- |
Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro |
MORC 016 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro |
MORC 017 |
- |
- |
Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro |
MORC 018 |
- |
- |
Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro |
Tematica: drupacee |
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Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell’impianto |
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MORC 019 |
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Pesche Ettari di pesche |
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MORC 020 |
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- |
Pesche per classe di età < 5 anni Ettari di pesche per classe di età < 5 anni |
MORC 021 |
- |
- |
Pesche per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di pesche per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 022 |
- |
- |
Pesche per classe di età >= 15 anni Ettari di pesche per classe di età >= 15 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi |
||
MORC 023 |
- |
- |
Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
MORC 024 |
- |
- |
Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
MORC 025 |
- |
- |
Pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell’impianto |
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MORC 026 |
- |
Nettarine Ettari di nettarine |
|
MORC 027 |
- |
- |
Nettarine per classe di età < 5 anni Ettari di nettarine per classe di età < 5 anni |
MORC 028 |
- |
- |
Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di nettarine per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 029 |
- |
- |
Nettarine per classe di età >= 15 anni Ettari di nettarine per classe di età >= 15 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi |
||
MORC 030 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
MORC 031 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
MORC 032 |
- |
- |
Nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell’impianto |
||
MORC 033 |
- |
Albicocche Ettari di albicocche |
|
MORC 034 |
- |
- |
Albicocche per classe di età < 5 anni Ettari di albicocche per classe di età < 5 anni |
MORC 035 |
- |
- |
Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di albicocche per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 036 |
- |
- |
Albicocche per classe di età >= 15 anni Ettari di albicocche per classe di età >= 15 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi |
||
MORC 037 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro |
MORC 038 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro |
MORC 039 |
- |
- |
Albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro |
Tematica: agrumi |
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle arance per età dell’impianto |
||
MORC 040 |
- |
Arance navel Ettari di arance navel |
|
MORC 041 |
- |
- |
Arance navel per classe di età < 5 anni Ettari di arance navel per classe di età < 5 anni |
MORC 042 |
- |
- |
Arance navel per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance navel per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 043 |
- |
- |
Arance navel per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance navel per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 044 |
- |
- |
Arance navel per classe di età >= 25 anni Ettari di arance navel per classe di età >= 25 anni |
MORC 045 |
- |
Arance bionde Ettari di arance bionde |
|
MORC 046 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età < 5 anni Ettari di arance bionde per classe di età < 5 anni |
MORC 047 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 048 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 049 |
- |
- |
Arance bionde per classe di età >= 25 anni Ettari di arance bionde per classe di età >= 25 anni |
MORC 050 |
- |
Arance sanguigne Ettari di arance sanguigne |
|
MORC 051 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età < 5 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età < 5 anni |
MORC 052 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 053 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 054 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di età >= 25 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età >= 25 anni |
MORC 055 |
- |
Altre arance n.c.a. Ettari di altre arance n.c.a. |
|
MORC 056 |
- |
- |
Altre arance per classe di età < 5 anni Ettari di altre arance per classe di età < 5 anni |
MORC 057 |
- |
- |
Altre arance per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di altre arance per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 058 |
- |
- |
Altre arance per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di altre arance per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 059 |
- |
- |
Altre arance per classe di età >= 25 anni Ettari di altre arance per classe di età >= 25 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle arance per densità degli alberi |
||
|
|
Arance navel |
|
MORC 060 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 061 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 062 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 063 |
- |
- |
Arance navel per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
|
Arance bionde |
|
MORC 064 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 065 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 066 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 067 |
- |
- |
Arance bionde per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
|
Arance sanguigne |
|
MORC 068 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 069 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 070 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 071 |
- |
- |
Arance sanguigne per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
|
Altre arance n.c.a. |
|
MORC 072 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 073 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 074 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 075 |
- |
- |
Altre arance per classe di densità >= 750 ettari Ettari di altre arance per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per età dell’impianto |
||
MORC 076 |
- |
Satsuma Ettari di satsuma |
|
MORC 077 |
- |
- |
Satsuma per classe di età < 5 anni Ettari di satsuma per classe di età < 5 anni |
MORC 078 |
- |
- |
Satsuma per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di satsuma per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 079 |
- |
- |
Satsuma per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di satsuma per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 080 |
- |
- |
Satsuma per classe di età >= 25 anni Ettari di satsuma per classe di età >= 25 anni |
MORC 081 |
- |
Clementine Ettari di clementine |
|
MORC 082 |
- |
- |
Clementine per classe di età < 5 anni Ettari di clementine per classe di età < 5 anni |
MORC 083 |
- |
- |
Clementine per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di clementine per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 084 |
- |
- |
Clementine per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di clementine per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 085 |
- |
- |
Clementine per classe di età >= 25 anni Ettari di clementine per classe di età >= 25 anni |
MORC 086 |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. |
|
MORC 087 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età < 5 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età < 5 anni |
MORC 088 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 089 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 090 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età >= 25 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età >= 25 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per densità degli alberi |
||
|
|
Satsuma |
|
MORC 091 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 092 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 093 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 094 |
- |
- |
Satsuma per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
|
Clementine |
|
MORC 095 |
- |
- |
Clementine per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 096 |
- |
- |
Clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 097 |
- |
- |
Clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 098 |
- |
- |
Clementine per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
|
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. |
|
MORC 099 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi, (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 100 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 101 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 102 |
- |
- |
Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
|
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per età dell’impianto |
||
MORC 103 |
- |
Limoni Ettari di limoni gialli e limette acide |
|
MORC 104 |
- |
- |
Limoni per classe di età < 5 anni Ettari di limoni per classe di età < 5 anni |
MORC 105 |
- |
- |
Limoni per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di limoni per classe di età da 5 a 14 anni |
MORC 106 |
- |
- |
Limoni per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di limoni per classe di età da 15 a 24 anni |
MORC 107 |
- |
- |
Limoni per classe di età >= 25 anni Ettari di limoni per classe di età >= 25 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per densità degli alberi |
||
MORC 108 |
- |
- |
Limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro |
MORC 109 |
- |
- |
Limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro |
MORC 110 |
- |
- |
Limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro |
MORC 111 |
- |
- |
Limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro |
Tematica: olive |
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle olive per età dell’impianto |
||
MORC 112 |
- |
Olive da tavola Ettari di olive da tavola |
|
MORC 113 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età < 5 anni Ettari di olive da tavola per classe di età < 5 anni |
MORC 114 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni Ettari di olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni |
MORC 115 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni Ettari di olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni |
MORC 116 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di età >= 50 anni Ettari di olive da tavola per classe di età >= 50 anni |
MORC 117 |
- |
Olive da olio Ettari di olive da olio |
|
MORC 118 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età < 5 anni Ettari di olive da olio per classe di età < 5 anni |
MORC 119 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni Ettari di olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni |
MORC 120 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni Ettari di olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni |
MORC 121 |
- |
- |
Olive da olio per classe di età >= 50 anni Ettari di olive da olio per classe di età >= 50 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle olive per densità degli alberi |
||
|
|
Olive da tavola |
|
MORC 122 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro |
MORC 123 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro |
MORC 124 |
- |
- |
Olive da tavola per classe di densità >= 400 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità >= 400 alberi/ettaro |
|
|
Olive da olio |
|
MORC 125 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro |
MORC 126 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro |
MORC 127 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro |
MORC 128 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità da 700 a 1 499 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 700 a 1 499 alberi/ettaro |
MORC 129 |
- |
- |
Olive da olio per classe di densità >= 1 500 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità >= 1 500 alberi/ettaro |
Tematica: uve da tavola e per la produzione di uva passa |
|||
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per età dell’impianto |
||
MORC 130 |
- |
Uve da tavola Ettari di uve da tavola |
|
MORC 131 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età < 3 anni Ettari di uve da tavola per classe di età < 3 anni |
MORC 132 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni |
MORC 133 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni |
MORC 134 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni |
MORC 135 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di età >= 50 anni Ettari di uve da tavola per classe di età >= 50 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per densità delle viti |
||
MORC 136 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro |
MORC 137 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro |
MORC 138 |
- |
- |
Uve da tavola per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per età dell’impianto |
||
MORC 139 |
- |
Uve per la produzione di uva passa Ettari di uve per la produzione di uva passa |
|
MORC 140 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni |
MORC 141 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni |
MORC 142 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni |
MORC 143 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni |
MORC 144 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di età >= 50 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età >= 50 anni |
|
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per densità delle viti |
||
MORC 145 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità < 1 000 piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità < 1 000 piante/ettaro |
MORC 146 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro |
MORC 147 |
- |
- |
Uve per la produzione di uva passa per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro |
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/344 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2287 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2021
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 4 dicembre 2020, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (2). |
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell’Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
(3) |
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (3) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 30 novembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. |
(4) |
Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («l’inchiesta antidumping distinta») (4). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione svolte nell’ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell’inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. |
1.1.1. Osservazioni in merito all’apertura
(5) |
Il governo della RPC ha sostenuto, prima e dopo l’apertura, che l’inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha ribadito che la denuncia, con riguardo a un certo numero di presunti regimi di sovvenzione, non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere ragionevolmente disponibili al denunciante, è sempre necessario che vi siano elementi di prova sufficienti in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione, al pregiudizio notevole e al nesso di causalità. Il governo della RPC ha inoltre ribadito tale argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
(6) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha altresì affermato che la nota della Commissione sulla sufficienza degli elementi di prova e i questionari antisovvenzioni andavano ben oltre le asserzioni riportate nella denuncia e che la Commissione vi aveva aggiunto ulteriori prove per giustificare l’apertura dell’inchiesta. Il governo della RPC ha sostenuto che, aggiungendo tali elementi, la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta. Più nello specifico, il governo della RPC ha asserito che aggiungendo riferimenti a documenti quali una relazione del 2018 sull’alluminio, una relazione sulla strategia «Made in China 2025», un documento statunitense del 2018 sui prodotti di alluminio, e aggiungendo la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») all’elenco degli istituti finanziari oggetto di inchiesta o chiedendo informazioni relative alla China Banking and Insurance Regulatory Commission (la «CBIRC»), la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta. |
(7) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione del governo della RPC concernente la sufficienza degli elementi di prova. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni. |
(8) |
La Commissione ha respinto anche l’argomentazione relativa all’ambito dell’inchiesta. La nota sulla sufficienza degli elementi di prova contiene un esame degli elementi di cui dispone la Commissione, compresi, ma non solo, quelli presentati dal denunciante. Gli elementi contenuti nella denuncia sono stati effettivamente analizzati insieme e confermati con altri fatti noti alla Commissione conformemente alla prassi consolidata. Come indicato nell’avviso di apertura, in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa ha aperto la presente inchiesta. L’ambito dell’inchiesta non si limita dunque agli elementi di prova e alle asserzioni riportate nella denuncia, ma può essere integrato da altre informazioni a disposizione della Commissione. Inoltre, durante l’inchiesta, la Commissione può esaminare tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. Ciò vale anche per gli istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati, come Sinosure, e gli organismi normativi pertinenti come la CBRC. |
(9) |
Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla sufficienza degli elementi di prova e alla portata dell’inchiesta anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova sostanziali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(10) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha asserito che il denunciante si è avvalso delle leggi cinesi in maniera selettiva e ha mal interpretato il loro legame con l’industria dei prodotti ACF. Il governo della RPC ha dichiarato che i documenti strategici, come i piani quinquennali dal decimo al tredicesimo, il repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (2005) e il piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020) sono solo documenti di orientamento non vincolanti. Il governo della RPC ha anche dichiarato che i piani quinquennali non fanno specifico riferimento ai prodotti ACF. |
(11) |
La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l’esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti per l’industria dei prodotti ACF. La Commissione ha altresì rilevato che il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che in diversi documenti del governo sono menzionate le industrie dei metalli non ferrosi, di cui fa parte l’industria dell’alluminio. Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l’inapplicabilità di tali documenti al prodotto in esame. |
(12) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che le imprese di proprietà dello Stato, le banche statali o Sinosure non possono essere considerate enti pubblici; ha altresì dichiarato che il denunciante si è ingiustamente basato su indizi formali di controllo quali la proprietà del governo della RPC e il presunto potere di nominare o designare i funzionari dell’amministrazione al fine di trarre la conclusione immotivata che tutte le imprese di proprietà dello stato/banche statali abbiano agito in qualità di enti pubblici. Il governo della RPC ha anche affermato che, nel valutare la natura delle funzioni esercitate dalle banche nonché la natura e la portata dei poteri pubblici a esse conferite, il denunciante si è basato su casi precedenti della Commissione o del ministero del Commercio statunitense. Il governo della RPC ha altresì asserito che le risultanze ottenute precedentemente dalla Commissione per le industrie indipendenti non potevano costituire elementi di prova sufficienti per la denuncia e inoltre, nell’inchiesta attuale, non dimostrano che le banche statali e Sinosure abbiano agito in qualità di enti pubblici. |
(13) |
La Commissione ha osservato che tale argomentazione del governo della RPC è connessa all’argomentazione già menzionata sopra e che la denuncia citava, tra l’altro, il codice bancario cinese, la cui appartenenza alla normativa cinese non è messa in discussione dal suddetto governo. La Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia, che avevano anche esaminato se le imprese di proprietà dello Stato/le banche statali agissero in qualità di enti pubblici, avevano concluso che quanto sopra era effettivamente accaduto (5). Il fatto che tali inchieste riguardassero settori indipendenti dall’industria ACF non inficia la qualifica di ente pubblico dei suddetti istituti. Inoltre si può ritenere che gli elementi di prova che convalidano la sussistenza della proprietà statale siano equivalenti agli elementi «che tendono a dimostrare o a indicare» che un’entità è un ente pubblico in grado di assegnare un contributo finanziario (6). |
(14) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha sostenuto inoltre che di recente il settore finanziario è stato interessato da cambiamenti e riforme profondi e che, di conseguenza, la denuncia non poteva basarsi su alcuna situazione preesistente. La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione. La Commissione rammenta inoltre che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova atti a confutare la prosecuzione di tali programmi. Pertanto, al momento dell’apertura, gli elementi di prova disponibili tendevano a indicare l’assenza di mutamenti di rilievo nei programmi di sovvenzione in esame. |
(15) |
Nelle stesse argomentazioni il governo della RPC asseriva altresì che alcuni dei documenti di orientamento, tra cui le disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. 40/2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40»), che facevano riferimento all’«undicesimo piano quinquennale», sono superati e non più applicabili durante il periodo dell’inchiesta. |
(16) |
Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. |
(17) |
Secondo quanto noto alla Commissione, l’ultima modifica del «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» è stata approvata mediante il decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29, del 27 agosto 2019, ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2020 (7). Tale nuovo «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019)» è stato adottato ed è entrato in vigore durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo dell’inchiesta era pertanto applicabile il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» di cui alla decisione n. 40. |
(18) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha ribadito che la Commissione aveva mal interpretato il ruolo dei piani e dei progetti del governo cinese e ha sostenuto che si tratta di semplici documenti di orientamento non giuridicamente vincolanti. Ha inoltre contestato il fatto di basarsi su fatti accertati in inchieste precedenti, nonché l’uso di riferimenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017 «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (8), che il governo della RPC considera inesatto e non obiettivo, poiché è stato scritto specificamente per agevolare l’apertura di inchieste in materia di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi rimangano applicabili, a meno che non sia dimostrato che sono stati abrogati o sostituiti. |
(19) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non ha presentato nuove e sostanziali argomentazioni o elementi di prova relativi al ruolo generale dei piani e dei progetti del governo cinese e alla loro natura vincolante. |
(20) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’uso delle informazioni contenute nella relazione sulla Cina, il fatto che il documento sia stato rilasciato tenendo conto del suo potenziale utilizzo nelle inchieste in materia di difesa commerciale non rende gli elementi di prova oggettivi ivi contenuti errati o imparziali in quanto tali, come sostenuto dal governo della RPC. La Commissione osserva inoltre di aver fatto riferimento a tale documento solo due volte nell’ambito della presente indagine, una volta come introduzione generale al sistema dei piani quinquennali e una volta nel contesto della creazione di un collegamento tra documenti di pianificazione e settori incentivati. Tali riferimenti sono stati utilizzati in combinazione con altri riferimenti, compresi i documenti rilasciati dallo stesso governo della RPC, e da essi corroborati. |
(21) |
In terzo luogo, la Commissione sostiene che si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi consolidati restino applicabili fino a quando non sia dimostrato che essi sono stati abrogati o sostituiti. Nell’ambito dell’inchiesta la Commissione ha inviato al governo della RPC un elenco di documenti di riferimento riguardanti il quadro giuridico generale, le norme e le procedure applicabili nella RPC, nonché alcuni documenti specifici riguardanti l’industria interessata. Il governo della RPC è stato invitato a riesaminare la completezza e la validità di tali documenti e ad aggiornarli o integrarli, se del caso. Dopo aver ricevuto dal governo della RPC una risposta circostanziata e documenti di riferimento aggiornati, la Commissione ha ritenuto di poter ragionevolmente presumere che tali documenti non fossero abrogati o sostituiti e quindi ancora applicabili. |
(22) |
Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(23) |
In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l’applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai diritti di uso dei terreni. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che le argomentazioni contenute nella denuncia sono sostenute da inchieste antisovvenzioni recentemente condotte dall’UE, le quali concludono al riguardo che sono necessari parametri di riferimento esterni adeguati alle condizioni vigenti nella RPC (9). |
(24) |
Inoltre il governo della RPC ha affermato che i vari regimi di sovvenzione asseriti dal denunciante non potevano essere considerati sovvenzioni poiché la denuncia non forniva elementi di prova dettagliati sull’esistenza, sull’importo e sulla natura di tali sovvenzioni o su un rapporto diretto tra la sovvenzione e il prodotto in esame. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito prove in merito al vantaggio e alla specificità. |
(25) |
La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti dell’esistenza, dell’importo, del vantaggio e della specificità nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. Inoltre la Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia avevano esaminato anche il vantaggio e la specificità dei medesimi ed erano giunte a conclusioni diverse in merito a tali questioni9. In ogni caso, la Commissione ha esaminato gli elementi di prova presenti nella denuncia e ha reso disponibile la propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, inserita nel fascicolo pubblico al momento dell’apertura. In seguito all’apertura il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova ulteriore. |
(26) |
Pertanto la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti nella denuncia erano sufficienti a dimostrare l’esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC. |
(27) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale che prevedeva riduzioni dell’aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese era cessato. La Commissione ha preso atto di tale osservazione, sottolineando tuttavia che i regimi fiscali relativi alle riduzioni dell’aliquota IVA o alle esenzioni dai dazi doganali e dall’IVA sulle apparecchiature importate potrebbero continuare ancora a produrre vantaggi quali l’ammortamento durante il ciclo di vita delle apparecchiature pertinenti, eventualmente interessando il periodo dell’inchiesta. |
(28) |
In seguito all’apertura, il governo della RPC ha anche argomentato che erroneamente i denuncianti non hanno tenuto in considerazione il fatto che nell’Unione l’industria dei prodotti ACF beneficia di diverse sovvenzioni dirette e indirette, di sostegni e incentivi sotto varie forme da parte dell’UE e delle autorità degli Stati membri e che la Commissione non dovrebbe applicare due pesi e due misure. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni anche il governo della RPC ha ribadito tale argomentazione. |
(29) |
Tale affermazione relativa alle sovvenzioni nell’UE non ha avuto alcun peso sulla valutazione della Commissione alla base dell’apertura del presente caso, poiché esse non rientrano tra i fattori considerati a tal fine. |
1.2. Registrazione delle importazioni, mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(30) |
L’industria dell’Unione non ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(31) |
Il 6 agosto 2021, a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure compensative provvisorie e di proseguire l’inchiesta. Poiché tali misure non sono state istituite, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. |
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(32) |
L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
(33) |
Il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antisovvenzioni che per l’inchiesta antidumping distinta di cui al considerando 4. |
1.4. Parti interessate
(34) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(35) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(36) |
Diverse parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito hanno avuto la possibilità di essere sentite. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. ha richiesto un intervento del consigliere-auditore e l’audizione si è tenuta l’8 aprile 2021. |
1.5. Campionamento
1.5.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(37) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata e il 40 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.5.2. Campionamento degli importatori
(38) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(39) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato l’esiguo numero di risposte, il campionamento degli importatori indipendenti non è stato necessario. |
1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori in Cina
(40) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
(41) |
Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Queste società rappresentavano oltre il 90 % delle importazioni totali stimate dell’Unione del prodotto in esame. |
(42) |
In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(43) |
Il campione di gruppi di produttori esportatori è il seguente:
|
1.6. Esame individuale
(44) |
Quattro dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l’esame individuale a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia nessuna delle società ha risposto al questionario. Di conseguenza, non è stato possibile condurre esami individuali. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
(45) |
La Commissione ha inviato un questionario al denunciante; i questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della Cina sono stati resi disponibili online il giorno dell’apertura (10). |
(46) |
La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC, che comprendeva questionari specifici per Sinosure, le banche e gli altri istituti finanziari che concedevano finanziamenti o crediti all’esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione, e per i primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC è stato altresì invitato, per motivi di praticità amministrativa, a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e produttori o distributori di fattori produttivi e a inviarle direttamente alla Commissione. |
(47) |
Quest’ultima ha ricevuto una risposta al questionario dal governo della RPC, che comprendeva una risposta al questionario trasmessa da Export-Import Bank of China («banca EXIM») e da Sinosure. Tuttavia non è stata ricevuta alcuna risposta dalle altre banche, dagli altri istituti finanziari o dai principali produttori e distributori di fattori produttivi. |
(48) |
Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario anche da tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da nove utilizzatori e da un importatore indipendente. |
(49) |
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tramite controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (11) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi del governo della RPC, delle società incluse nel campione e degli importatori e utilizzatori che hanno collaborato. Per contro la Commissione ha eseguito un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal governo della RPC, al quale hanno partecipato funzionari dei ministeri pertinenti e di altre autorità pubbliche. La Commissione ha altresì effettuato controlli incrociati a distanza delle seguenti società in videoconferenza:
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(50) |
Il controllo incrociato a distanza in programma con Manreal non ha potuto concludersi a causa della sua insufficiente cooperazione. Manreal ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che la cessazione del controllo incrociato a distanza non ha violato i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta di Manreal al questionario non è stata presa in considerazione nelle risultanze definitive. Tuttavia ciò non ha influito sulle conclusioni in merito all’interesse dell’Unione. Nonostante la cessazione del controllo incrociato a distanza, detta società è stata ancora considerata parte interessata e l’inchiesta ha tenuto conto delle sue osservazioni. |
1.8. Divulgazione finale delle informazioni
(51) |
Il 3 novembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»). |
(52) |
A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(53) |
Nel presente regolamento la Commissione ha esaminato le osservazioni formulate nel corso del procedimento antisovvenzioni. Le osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(54) |
Il prodotto in esame è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»). |
(55) |
Sono esclusi i seguenti prodotti:
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2.2. Prodotto simile
(56) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(57) |
In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(58) |
Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»). |
2.3.1. ACF di spessore inferiore a 6 micron
(59) |
Diversi utilizzatori, Walki, Gascogne e Alupol, hanno affermato che i produttori dell’Unione non offrono ACF < 6. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che i produttori dell’Unione non promuovono tali prodotti sulle loro pagine web e brochure e dal loro rifiuto degli ordini relativi a tali prodotti. Né i produttori dell’Unione sono interessati a offrire ACF < 6, poiché la loro capacità produttiva è impegnata in altri ordini di prodotti, tenendo anche conto della prevista domanda di fogli per batterie per auto. I produttori dell’Unione non sono in grado di fornire la qualità «commerciale» richiesta, soprattutto per quanto riguarda la porosità/permeabilità, misurata come numero massimo di fori per metro quadrato. L’uso di ACF più sottili è inoltre più rispettoso dell’ambiente e anche per questo motivo dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta. |
(60) |
Huhtamäki ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione ha un’offerta limitata di ACF più sottili. |
(61) |
La Commissione ha chiesto a tutti i nove utilizzatori che collaborano all’inchiesta di specificare la loro attuale domanda e le loro fonti di ACF < 6. Solo uno di essi ha confermato di aver acquistato durante il PI una quantità di ACF < 6 che superava la soglia di qualità per la produzione commerciale, da un unico produttore cinese. Tuttavia anche per questo utilizzatore gli ACF < 6 rappresentano una parte esigua del suo consumo di ACF. Altri utilizzatori hanno indicato unicamente le richieste dei loro rispettivi acquirenti relative a prodotti che includevano ACF < 6, che hanno determinato ordini di prova sia all’industria ACF dell’Unione sia ai produttori cinesi dopo il PI. |
(62) |
Le risposte hanno indicato che la domanda di ACF < 6 è iniziata solo di recente e con una tendenza all’aumento. Vi è stata una certa, limitata, domanda negli ultimi dieci anni, ma senza una chiara configurazione. Questo aspetto è coerente con le spiegazioni dei produttori dell’Unione, secondo i quali anche in passato c’è stato un passaggio graduale agli ACF di spessore inferiore, dalla gamma di 7-8 micron, che un tempo era la gamma più bassa, a 6 e 6,35 micron, che è diventata lo standard attuale per molte applicazioni. |
(63) |
Sebbene un’indagine tra i produttori dell’Unione abbia dimostrato che, a parte le trattative dirette, nessuno di loro attualmente commercializza attivamente ACF < 6, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione sono in grado di produrre ACF < 6. Dopo il PI, per esempio, sono state condotte prove di produzione di laminati che, secondo la documentazione, hanno soddisfatto le richieste tecniche dell’acquirente. Inoltre la Commissione ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell’Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il PI. La Commissione ha inoltre notato l’esistenza di investimenti nel controllo della qualità. La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione può fornire una qualità adatta alla domanda del mercato. |
(64) |
In secondo luogo, la capacità di produrre ACF < 6 è limitata dall’ultima fase, cioè dai laminatoi. La Commissione ha pertanto analizzato la capacità di vari produttori dell’Unione in quest’ultima fase, tenendo conto anche della domanda di altri prodotti nelle varie fasi di produzione. Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno una capacità libera sufficiente per consentire loro di fornire ACF < 6, anche in caso di aumento della domanda di fogli per batterie per auto. La Commissione non ha quindi potuto confermare il rischio di una carenza di offerta per un futuro aumento della domanda di ACF < 6. |
(65) |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’uso di ACF più sottili è più rispettoso dell’ambiente, la Commissione ha ricordato che l’effetto voluto delle misure di difesa commerciale sotto forma di dazi non è quello di impedire le importazioni di un determinato prodotto, ma di garantire che tali importazioni avvengano a prezzi non pregiudizievoli. La Commissione ha inoltre ricordato la capacità dei produttori dell’Unione di fabbricare ACF < 6. |
(66) |
Infine, per quanto riguarda l’argomentazione di Huhtamäki relativa all’offerta limitata, l’inchiesta ha rivelato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione di ACF < 6 è notevolmente superiore alla domanda. |
(67) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF < 6 dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(68) |
Gascogne ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nella procedura antidumping distinta incentrata sullo stesso prodotto originario della RPC fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni ai considerando da 25 a 28 del regolamento (UE) 2021/2170. |
(69) |
Anche Walki ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. A tale riguardo la Commissione rimanda alle sue conclusioni di cui ai considerando da 29 a 32 del regolamento (UE) 2021/2170. |
(70) |
Inoltre, nel corso della sua audizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Walki ha spiegato che, dopo il periodo dell’inchiesta, nell’ottobre 2021, i produttori europei non effettuavano ancora vendite attive di ACF < 6 sul libero mercato né li commercializzavano. Walki ha fornito elementi di prova del fatto che, dopo il periodo dell’inchiesta, non ha ricevuto una risposta positiva alle sue richieste di preventivo per ACF < 6 e ha spiegato che solo un produttore dell’Unione sarebbe stato in grado di accettare ordini di ACF < 6 in quantità commerciale. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni al considerando 28 del regolamento (UE) 2021/2170. |
2.3.2. ACF per batterie per auto
(71) |
Una parte interessata, Xiamen, ha richiesto l’esclusione dei fogli di alluminio per batterie per auto per i seguenti motivi:
|
(72) |
Per risposta, la Commissione ha innanzitutto osservato che tutte le leghe citate dalla parte interessata condividono la stessa caratteristica in quanto contengono tutte più del 98 % di alluminio e la denuncia non è limitata a una lega specifica. L’uso di leghe diverse per diverse varianti di prodotto non è insolito e non può costituire un criterio di esclusione. |
(73) |
In secondo luogo, la superficie lucida/opaca è una conseguenza della laminazione di due strati di ACF insieme nell’ultimo laminatoio, dove i lati di ACF contrapposti durante la laminazione diventano opachi. Questo metodo di produzione rientrava nella denuncia, che dichiarava esplicitamente che entrambe le superfici di ACF possono essere lucide se specificato dall’acquirente. L’uso previsto degli ACF per le batterie per auto non può quindi giustificare alcuna esclusione dalla definizione del prodotto in quanto le caratteristiche fisiche sono le stesse. Lo stesso vale per il costo più elevato dovuto alla laminazione a strato singolo. |
(74) |
In terzo luogo, la produzione di batterie per auto nell’Unione è ancora nella sua fase iniziale. La Commissione ha raccolto elementi di prova che dimostrano che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di questo segmento di mercato emergente. Inoltre l’argomentazione è contraria all’affermazione di Walki relativa all’esclusione degli ACF < 6, secondo cui l’industria dell’Unione potrebbe concentrarsi talmente tanto sui fogli per batterie per auto da non essere potenzialmente interessata a dedicare una capacità produttiva sufficiente agli ACF < 6. |
(75) |
In quarto luogo, l’attuale mancanza di consistenti esportazioni dalla RPC riflette il fatto che la produzione di batterie per auto elettriche nell’UE è ancora agli inizi e pertanto non è un’argomentazione valida per l’esclusione. |
(76) |
Dall’analisi è emerso che gli ACF per batterie per auto elettriche sono tecnicamente gli ACF inclusi nell’ambito definito dell’inchiesta. |
(77) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(78) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che i quattro argomenti della Commissione a sostegno del rigetto dell’esclusione sono errati, non rispondono agli argomenti sollevati da Xiamen Xiashun e non forniscono i dati sostanziali in base ai quali la Commissione è giunta a tali conclusioni. Nelle sue osservazioni e nell’audizione del 23 febbraio la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova concreto in risposta alla richiesta di esclusione della Xiamen Xiashun. Il rifiuto di indicare su quali elementi la Commissione ha basato la sua decisione di rigetto viola i diritti di difesa della Xiamen Xiashun. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la presentazione tardiva di elementi di prova da parte del denunciante in relazione alla richiesta di esclusione dei fogli per batterie nel procedimento antidumping solleva dubbi in merito a quali elementi di prova siano stati effettivamente presi in considerazione dalla Commissione nell’inchiesta antisovvenzioni. Xiamen Xiashun ha argomentato che le osservazioni del denunciante del 19 luglio 2021 sono state presentate dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni nella fase provvisoria dell’inchiesta antidumping e non dovrebbero essere prese in considerazione. Inoltre l’eccessiva riservatezza delle osservazioni renderebbe impossibile per la Xiamen Xiashun rispondere in modo significativo. |
(79) |
Le osservazioni presentate dai denuncianti il 19 luglio 2021 sono state una reazione alle osservazioni della Xiamen Xiashun del 5 luglio 2021, in cui Xiamen Xiashun ha presentato argomentazioni a favore dell’esclusione dal campo di applicazione degli ACF per le batterie per auto elettriche. La versione consultabile di tali osservazioni non è stata espunta in modo eccessivo. L’espunzione del nome della società, che ha preparato i dettagli tecnici delle osservazioni nonché l’occultamento di dettagli sulla sua produzione tecnica erano necessari per non rivelare informazioni riservate sulle attività della società. La Commissione respinge pertanto l’argomento secondo cui essa avrebbe violato i diritti della Xiamen Xiashun esaminando tali osservazioni. Inoltre la Commissione respinge l’affermazione secondo cui essa non avrebbe specificato quali elementi di prova ha preso in considerazione. La Commissione ha necessariamente tenuto conto di tutti gli elementi di prova del fascicolo. |
(80) |
Xiamen Xiashun ha sostenuto che, a causa del diverso utilizzo e delle diverse caratteristiche tecniche, i fogli di alluminio per le batterie per automobili elettriche sarebbero un nuovo prodotto per l’industria, anche se si tratta di fogli di alluminio. La Commissione aveva tuttavia risposto a tutti queste argomentazioni, affermando chiaramente che anche gli ACF per le batterie delle automobili elettriche hanno le stesse caratteristiche tecniche e fasi di produzione. Le differenze tecniche su cui la Xiamen Xiashun aveva elaborato mostravano soltanto una distinzione rispetto ad altri tipi di ACF, ma non dimostravano che gli ACF per le batterie per automobili elettrici non hanno le caratteristiche definite nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre risposto all’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di produrre ACF per batterie per automobili elettriche. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
(81) |
Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non ha esaminato con tutta la dovuta diligenza e imparzialità gli elementi di prova forniti e non ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti nel formulare le proprie constatazioni, non fornendo una sintesi significativa dei piani dei produttori dell’Unione per aumentare la loro capacità di soddisfare la domanda di fogli per batterie e ignorando le prove fornite da Xiamen Xiashun in relazione alla domanda prevista di fogli per batterie. |
(82) |
A parere di Xiamen Xiashun, l’affermazione della Commissione secondo cui «la notevole capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie» sarebbe in contraddizione con la sua affermazione in base alla quale «i dati attestanti che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati». |
(83) |
Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha respinto la sua panoramica completa della domanda prevista sulla base del fatto che la realizzazione di diversi progetti nel settore delle batterie avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Xiamen Xiashun ha affermato che si tratta di un aspetto inerente ai dati relativi ai progetti previsti. |
(84) |
L’affermazione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie si riferisce alla capacità inutilizzata complessiva nei laminatoi. I dati attestanti che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie si riferiscono agli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione per essere in grado di produrre in base alle caratteristiche specifiche richieste dai produttori di batterie. Fornendo una sintesi di tali sforzi, la Commissione rivelerebbe le strategie commerciali dei produttori dell’Unione. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra le suddette affermazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(85) |
Nel valutare la panoramica della domanda futura prevista che Xiamen Xiashun ha fornito in base a una fonte pubblicamente accessibile, la Commissione ha operato una distinzione tra i progetti in fase di pianificazione con un calendario specifico e i progetti attesi per i quali non vi è alcuna indicazione dell’anno in cui diventeranno operativi. Non sono stati ignorati gli elementi di prova forniti da Xiamen Xiashun, bensì è stata effettuata un’analisi approfondita della domanda effettiva prevedibile. Di fatto, la valutazione della capacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda futura prevista si è correttamente basata su progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione è prevista in un determinato anno in futuro. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.4. Recesso del Regno Unito dall’UE
(86) |
Il presente procedimento è stato avviato nel periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall’UE. Durante tale periodo di transizione il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell’Unione. Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. In conclusione, poiché il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell’Unione, le risultanze sulla sovvenzione e sul pregiudizio si basano sui dati di mercato dell’UE-27. |
3. SOVVENZIONE
3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell’amministrazione pubblica
(87) |
Prima di analizzare il sovvenzionamento presunto sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti all’analisi dei programmi di sovvenzione esaminati. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l’industria dei prodotti ACF, per i motivi esposti in appresso. |
(88) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (12). |
(89) |
Come si evince dai documenti strategici e dagli elenchi pubblici, il governo della RPC considera gli ACF prodotti chiave. Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore (13). Gli ACF rientrano anche tra i nuovi materiali nella strategia «Made in China 2025» (14), sono inclusi in innumerevoli piani, direttive e altri documenti emanati a livello nazionale, regionale e comunale e sono interconnessi tra loro. Esempi di tali documenti strategici chiave comprendono i seguenti piani e progetti nonché altri documenti. |
(90) |
Il «decimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale (2001-2005)» indica che l’accelerazione della ristrutturazione e riorganizzazione industriale sarebbe stata intrapresa con l’obiettivo di sviluppare prodotti industriali, compreso il settore delle materie prime, e più nello specifico l’allumina (15). |
(91) |
L’«undicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2006-2010)» prevede lo sviluppo della lavorazione dell’alluminio e il miglioramento del «livello di utilizzazione globale delle risorse industriali di alluminio» (16). |
(92) |
Il «dodicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2011-2015)» indica che la ristrutturazione dei settori chiave dovrebbe comprendere nuovi progressi nelle attività di R&S, lo sfruttamento integrato delle risorse, la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni da parte delle industrie della fusione e dei materiali da costruzione (17). |
(93) |
Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione di settori chiave. Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea l’intenzione del governo della RPC di rafforzare lo sviluppo delle alte tecnologie strategiche, dimostrando come tale governo favorisca le industrie «chiave», che vanno promosse e potenziate. Tale piano individua l’industria dei metalli non ferrosi, di cui fa parte il settore dei fogli di alluminio, come una delle industrie «chiave» per le quali dovrebbe essere perfezionato il regime di sostegno ai servizi, tra cui finanza, fiscalità, assicurazione e piattaforme d’investimento (18). |
(94) |
La «decisione del Consiglio di Stato sull’emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale ai fini dell’attuazione (Guo Fa (2005) n. 40)» («decisione n. 40») stabilisce che il «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale» costituisce una base importante per gli orientamenti in materia di investimenti e l’amministrazione statale delle linee politiche quali finanze pubbliche, fiscalità e credito. La decisione n. 40 stabilisce inoltre che i progetti nelle industrie «incentivate» ricevano un sostegno creditizio in conformità ai principi di concessione del credito» (19). |
(95) |
Il «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale» comprende nello specifico l’alluminio e lo sviluppo della tecnologia di produzione al suo interno, tra i settori incentivati (20). Ciò è confermato dal repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019) in base al quale la laminazione dell’alluminio, l’alluminatura sotto vuoto degli imballaggi e la lavorazione delle leghe di alluminio sono tutti settori incoraggiati. |
(96) |
Il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» definisce il settore dei metalli non ferrosi come un importante fondamento dell’industria manifatturiera e un sostegno al «concretarsi della potenza manifatturiera.» Stabilisce inoltre una priorità per lo sviluppo dei fogli di alluminio (21). |
(97) |
La «comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio (2006)» stabilisce che «l’alluminio è una materia prima importante per lo sviluppo dell’economia nazionale» (22). Tale documento menziona un sostegno finanziario mirato al settore dell’alluminio: «In base alle politiche nazionali industriali e di macrocontrollo e ai requisiti di credito, gli istituti finanziari provvedono a un’assegnazione congrua di fondi di credito. È previsto che le imprese produttrici di allumina e di alluminio elettrolitico che sono conformi alle politiche industriali nazionali, alle condizioni di accesso al mercato e ai principi di concessione del credito continuino a ricevere sostegno creditizio; le imprese non conformi alle politiche industriali nazionali e alle condizioni di accesso al mercato, che dispongono di tecnologia arretrata e sono riportate negli elenchi di articoli proibiti o eliminati, non ricevono alcuna forma di sostegno creditizio» (23). |
(98) |
Il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle dogane suddivide in categorie 1 900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione delineate dal governo della RPC. Una delle categorie è quella dei cosiddetti «nuovi materiali», che comprende i prodotti ACF (24). |
(99) |
L’industria ACF, essendo un settore incentivato nella strategia «Made in China 2025», può beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. A sostegno dell’iniziativa «Made in China 2025» (25) e quindi dell’industria ACF (26) è stata creata una serie di fondi. |
(100) |
Inoltre la tabella di marcia di «Made in China 2025» (27) elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa include nel settore 9 la voce «nuovi materiali» e delinea gli obiettivi di «sviluppare attivamente nuovi materiali speciali per uso sia militare sia civile, accelerare il trasferimento nei due sensi e la trasformazione delle tecnologie, promuovere lo sviluppo integrato militare e civile dell’industria dei nuovi materiali, nonché accelerare il miglioramento dei materiali di base» (28). I prodotti ACF, rientranti nei nuovi materiali, figurano tra le priorità di sviluppo di questo settore. I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato. |
(101) |
Ulteriori informazioni sull’approccio del governo della RPC che definisce repertori per settore e prodotto incentivati al fine di assegnare le opportune risorse in base all’importanza strategica o politica attribuita agli stessi dal suddetto governo, nonché per attuare e monitorare i piani a ogni livello amministrativo, sono disponibili esaminando il repertorio dei prodotti e servizi strategici ed emergenti della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») del 2016 (29). Gli ACF rientrano tra i nuovi materiali. |
(102) |
Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell’articolo XVII della decisione, se «il progetto d’investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d’investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell’importo totale dell’investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all’importazione e dal pagamento dell’IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali». |
(103) |
Di conseguenza la decisione n. 40, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incoraggiati. |
(104) |
Tenuto conto dei piani e dei programmi di cui sopra, l’industria dei prodotti ACF è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche. Sulla base dei documenti strategici citati nella presente sezione, la Commissione ha concluso che il governo della RPC interviene nell’industria dei prodotti ACF per attuare le relative politiche e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore ACF, in particolare promuovendo e sostenendo tale settore con varie modalità. |
(105) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i documenti citati in questa sezione non forniscono alcuna base per un sostegno o un incentivo specifico per l’industria degli ACF. Secondo il governo della RPC, non vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare che l’industria degli ACF sia un’industria incentivata; inoltre i documenti che fanno riferimento ai metalli non ferrosi, all’industria dell’alluminio e/o ai nuovi materiali non riguardano gli ACF. |
(106) |
La Commissione ha espresso il proprio disaccordo. In primo luogo, essa sostiene che si può ragionevolmente presumere che la descrizione di prodotti quali i nuovi materiali, i metalli non ferrosi e l’industria dell’alluminio comprenda anche i fogli di alluminio. In secondo luogo, alcuni dei documenti sopra elencati, come il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» di cui al considerando 96 e repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia di cui al considerando 98, menzionano esplicitamente anche i fogli di alluminio in quanto tali. In terzo luogo, l’inchiesta ha stabilito che i produttori esportatori che hanno collaborato avevano beneficiato di sovvenzioni disponibili solo ai settori incentivati, come stabilito nella decisione n. 40 e analizzato in dettaglio nelle sezioni pertinenti di seguito. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
(107) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha formulato alcune osservazioni generali in merito alla decisione della Commissione di applicare le disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati, all’assicurazione dei crediti all’esportazione e ai fattori produttivi. |
(108) |
Il governo della RPC ha sostenuto che erano irragionevoli tutte le richieste di informazioni della Commissione alle quali il governo della RPC non ha potuto fornire risposte, in quanto tali richieste presupponevano l’esistenza di poteri giuridici di cui il governo della RPC non disponeva. |
(109) |
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha valutato correttamente i fatti a sua disposizione e non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui i dati disponibili hanno sostituito ragionevolmente le informazioni necessarie mancanti. |
(110) |
Come indicato al considerando 118, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC avesse il potere giuridico di ottenere le informazioni richieste, in quanto azionista o autorità responsabile delle entità per le quali la Commissione ha richiesto le informazioni. Nella sua comunicazione al governo della RPC, ribadita nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.3, la Commissione ha effettivamente indicato i motivi per cui ha dovuto basarsi sui dati disponibili. La Commissione ha ritenuto che le informazioni pubblicamente disponibili fossero una valida sostituzione delle informazioni che non sono state fornite dal governo della RPC. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati
(111) |
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a qualsiasi istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. |
(112) |
Inizialmente solo la banca EXIM e Sinosure hanno inviato una risposta. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta della Commissione di trasmettere questionari a tutti gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. Pertanto, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la sua richiesta relativa agli istituti finanziari al fine di massimizzare il loro coinvolgimento nell’inchiesta tramite l’invio delle informazioni che occorrevano alla Commissione per ricavare risultanze sull’esistenza e sull’entità della sovvenzione presunta. |
(113) |
In seguito alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha risposto di non essere autorizzato a chiedere informazioni alle banche commerciali. La Commissione non concorda con questo punto di vista. In primo luogo essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Inoltre il governo della RPC dispone dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato poiché rientrano tutti nella giurisdizione della CBIRC. |
(114) |
In conclusione, la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria, la governance e l’assetto proprietario solo dalla banca EXIM, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre nessuna banca o nessun istituto finanziario ha trasmesso alla Commissione informazioni societarie specifiche verificabili. |
(115) |
Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione, la Commissione ritiene di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell’inchiesta. |
(116) |
La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e l’entità delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. |
(117) |
Nella risposta il governo della RPC ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha sostenuto di non essere tenuto a fornire le informazioni richieste, affermando che le domande dovrebbero essere poste direttamente alle entità interessate anziché al governo della RPC nella sua veste di investitore o azionista, e che le informazioni richieste non costituiscono informazioni necessarie. |
(118) |
La Commissione concorda sul fatto che le risposte debbano essere ricevute dalle entità direttamente interessate. Tuttavia, per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a tutti gli istituti finanziari pertinenti, cosa che non ha fatto. Inoltre, come indicato al considerando 113, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il governo della RPC, in qualità di ente normativo, è l’autorità competente che deve chiedere risposte a domande specifiche agli istituti finanziari che hanno concesso finanziamenti ai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(119) |
Infine la Commissione ha ritenuto che le informazioni richieste fossero fondamentali per accertare il controllo del governo della RPC sulla condotta degli istituti finanziari per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all’industria dei prodotti ACF. |
(120) |
La Commissione ha quindi concluso di doversi basare in parte sui dati disponibili nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite prestiti agevolati. |
3.2.2. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all’assicurazione del credito all’esportazione
(121) |
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico a Sinosure. |
(122) |
Sebbene sia pervenuta risposta al questionario, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. Inoltre il governo della RPC e Sinosure non hanno fornito informazioni specifiche sull’assicurazione del credito all’esportazione fornita all’industria dei prodotti ACF, né hanno indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività di tale ramo assicurativo. |
(123) |
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti a questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l’assicurazione del credito all’esportazione. |
(124) |
Nella sua risposta e in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha mantenuto la sua posizione secondo cui Sinosure non ha concesso sovvenzioni specifiche all’industria degli ACF e che per condurre le attività assicurative pertinenti essa segue il principio dell’orientamento al mercato e non riserva alcun trattamento preferenziale specifico all’industria degli ACF. Inoltre l’assicurazione del credito all’esportazione non era inclusa nella denuncia, quindi le informazioni richieste non erano necessarie o fondamentali per le decisioni della Commissione. |
(125) |
Come indicato al considerando 8, durante l’inchiesta la Commissione ha la facoltà di esaminare attentamente tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. La Commissione osserva inoltre che, più in generale, nella denuncia e nell’avviso di apertura erano inclusi regimi relativi a finanziamenti agevolati e al trasferimento diretto di fondi, comprendenti anche l’assicurazione del credito all’esportazione. La Commissione ha altresì ritenuto che le informazioni fornite dal governo della RPC in merito a Sinosure fossero incomplete e non le abbiano quindi permesso di trarre conclusioni su parti cruciali dell’inchiesta riguardanti l’assicurazione del credito all’esportazione, in particolare di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero basati sul mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(126) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative all’assicurazione del credito all’esportazione. |
3.2.3. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai fattori produttivi
(127) |
La Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico ai primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di ACF nonché a qualsiasi altro fornitore dei fattori in questione che abbia fornito gli stessi alle società incluse nel campione. Nella risposta al questionario il governo della RPC ha affermato di non avere alcuna autorità sui fornitori di fattori produttivi affinché forniscano le informazioni riservate richieste nel questionario, sostenendo che per il suddetto governo sarebbe un onere eccessivo coordinare la procedura dato il numero molto elevato di fornitori di fattori produttivi delle società incluse nel campione. |
(128) |
Il governo della RPC non ha fornito una visione d’insieme con i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, sostenendo che si trattasse di informazioni riservate. Inoltre il suddetto governo non ha fornito informazioni dettagliate sulla maggior parte delle caratteristiche del mercato interno in Cina per i fattori produttivi per gli ACF, tra cui: la quota percentuale di imprese di proprietà dello Stato nella produzione nazionale e nel consumo interno, le dimensioni del mercato interno, le politiche dei prezzi dello Stato e/o delle imprese di sua proprietà, i prezzi reali dei fattori produttivi nel mercato interno e le statistiche. |
(129) |
Poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni dal governo della RPC in merito a tutti gli elementi succitati, tra cui la struttura del mercato interno, i meccanismi di fissazione dei prezzi e i prezzi stessi, nonché la partecipazione azionaria delle società, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti all’inchiesta. |
(130) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative ai fattori produttivi. |
3.2.4. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a Yongxin
(131) |
In base al questionario antisovvenzioni, le società collegate che forniscono beni e fattori produttivi per il processo di produzione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono tenute a rispondere alle sezioni A ed E del questionario. Tuttavia Yongxin, fornitore di fattori produttivi collegato a Xiamen Xiashun, produttore esportatore incluso nel campione, inizialmente non ha fornito alcuna risposta. Xiamen Xiashun ha dichiarato che, a causa della natura del rapporto, non aveva modo di obbligare Yongxin a rispondere a un questionario e che la mancata collaborazione da parte di Yongxin non dovrebbe avere alcun impatto sulla presente inchiesta. |
(132) |
La Commissione ha osservato che Xiamen Xiashun e Yongxin avevano costituito una joint venture, Yongshun, per cui tali società erano collegate ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (30). Inoltre la joint venture Yongshun era un importante fornitore di materie prime per la produzione di ACF da parte di Xiamen Xiashun. Pertanto, dovrebbe fornire una risposta al questionario antisovvenzioni, in base alle istruzioni per la compilazione del questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 19 febbraio 2021. |
(133) |
Per quanto riguarda il mancato impatto sull’inchiesta, la Commissione ha rilevato numerose operazioni intersocietarie tra Yongxin e Yongshun, relative a terreni, materie prime e finanziamenti. La Commissione ha ritenuto pertanto che, in assenza di una risposta da parte di Yongxin, fosse impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo. |
(134) |
Il 15 marzo 2021 la Commissione ha pertanto informato Xiamen Xiashun che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite Yongxin. Nella sua risposta alla lettera della Commissione, Xiamen Xiashun ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore il 23 marzo 2021. Il consigliere-auditore ha suggerito che Xiamen Xiashun compia un ulteriore sforzo affinché Yongxin fornisca le informazioni richieste. Alla fine il 7 maggio 2021 Yongxin ha fornito risposta alle domande specifiche della Commissione e i dati ricevuti sono stati verificati durante un controllo incrociato a distanza effettuato il 2 giugno 2021. |
3.2.5. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al gruppo Nanshan
(135) |
In base al questionario antisovvenzioni, è stato chiesto alle società incluse nel campione, nonché alle loro società collegate, di fornire dati e documenti giustificativi in merito agli acquisti di diritti di uso dei terreni, compresi i certificati relativi a tali diritti e i contratti di acquisto concernenti le operazioni iniziali con l’amministrazione fondiaria, specificando le condizioni alle quali tali diritti sono stati ottenuti. Tuttavia le società del gruppo Nanshan non avevano fornito la documentazione richiesta, per cui la Commissione non ha potuto verificare le condizioni, compreso il prezzo di acquisto, dei diritti di uso dei terreni. |
(136) |
Inoltre alcune società del gruppo Nanshan non avevano compilato le tabelle richieste riguardanti i macchinari importati e di origine nazionale e quindi non avevano fornito le dovute informazioni in merito agli acquisti di tali macchinari nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate. |
(137) |
Infine, la collaborazione della società madre del gruppo Nanshan, vale a dire Nanshan Group Co., Ltd., è stata limitata in termini di i) disponibilità del suo personale a rispondere alle domande della Commissione e ii) documenti forniti. Ad esempio, la documentazione relativa all’acquisto di terreni e all’assegnazione di un certo numero di sussidi e prestiti era incompleta o del tutto assente. Tale limitazione ha ostacolato notevolmente l’inchiesta, soprattutto perché molte società del gruppo Nanshan avevano ricevuto i diritti di uso dei terreni e i finanziamenti tramite Nanshan Group Co., Ltd. |
(138) |
Con lettera del 3 settembre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo Nanshan che, per quanto riguarda le informazioni mancanti, essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, come indicato ai considerando da 135 a 137. |
(139) |
Nelle osservazioni presentate in merito alla suddetta lettera di cui all’articolo 28, il gruppo Nanshan ha reso diverse dichiarazioni, come descritto di seguito. |
(140) |
Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, il gruppo Nanshan ha affermato che, poiché le altre società del gruppo hanno dichiarato gli acquisti effettuati presso Nanshan Group Co. Ltd., dovrebbe essere utilizzato il prezzo di tali operazioni intersocietarie per determinare il prezzo di acquisto dei diritti acquisiti da Nanshan Group Co. Ltd. presso terzi. Esso ha altresì affermato che i prezzi dei trasferimenti intersocietari di terreni sono stati stabiliti in base al valore fondiario riportato nella relazione di estimo fondiario redatta da un valutatore indipendente. Il gruppo Nanshan ha anche sostenuto che, in alternativa, al fine di determinare il prezzo delle operazioni di Nanshan Group Co., Ltd. si potevano utilizzare in via sostitutiva altre operazioni relative all’uso dei terreni effettuate da altre società del gruppo. |
(141) |
Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate, il gruppo Nanshan ha affermato di aver fornito il registro delle attività immobilizzate per la maggior parte delle società. Ha inoltre affermato che il regime di esenzione IVA era già cessato nel 2009 e che qualsiasi vantaggio potenzialmente ricevuto in tale contesto sarebbe stato completamente ammortizzato prima dell’inizio del periodo dell’inchiesta. |
(142) |
Per quanto riguarda la solo limitata collaborazione di Nanshan Group Co., Ltd., il gruppo Nanshan ha argomentato di aver agito con la massima diligenza e che la mancata collaborazione era dovuta alle tempistiche del controllo incrociato a distanza e ad altre condizioni di difficoltà. Il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione non dovrebbe scartare tutte le informazioni fornite da Nanshan Group Co., Ltd. e dovrebbe integrare tali dati con quelli ottenuti da operazioni fondiarie e di prestito comparabili effettuate dalla società o da altre società del gruppo. La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni sui diritti di uso dei terreni. A determinare l’importo della sovvenzione al gruppo è il prezzo dell’operazione iniziale con l’amministrazione fondiaria, non i trasferimenti intersocietari di terreni e, in mancanza della necessaria documentazione da parte della società che ha partecipato all’operazione iniziale di acquisto, ossia Nanshan Group Co., Ltd., era impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo.. |
(143) |
Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle relative esenzioni IVA e riduzioni dei dazi all’importazione, la Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni presentate dal gruppo Nanshan. In primo luogo il gruppo Nanshan, pur avendo fornito il registro delle attività immobilizzate per alcune società del gruppo, non ha presentato dati completi sulle esenzioni IVA e sugli sgravi dei dazi all’importazione che la Commissione aveva richiesto. In secondo luogo, la Commissione ha individuato esenzioni dall’IVA e dai dazi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta per le società incluse nel campione, tra cui esenzioni per apparecchiature acquistate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell’inchiesta. Pertanto la Commissione ha stabilito che le società incluse nel campione usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime. |
(144) |
Infine l’argomentazione secondo la quale altre operazioni di Nanshan Group Co., Ltd., o di altre società del gruppo Nanshan, possano essere utilizzate in via sostitutiva per le operazioni relative ai diritti di uso dei terreni o alle apparecchiature, laddove non fossero stati forniti dati sufficienti, non era comprovata poiché nessuna delle società del gruppo ha fornito tutte le informazioni richieste. |
3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta
(145) |
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione sono state esaminate le seguenti sovvenzioni erogate dal governo della RPC:
|
3.4. Finanziamenti agevolati
3.4.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
(146) |
In base alle informazioni fornite dai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 48 istituti finanziari ubicati all’interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 48 istituti finanziari, 47 erano di proprietà dello Stato. Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata. Tuttavia solo una banca statale ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. |
3.4.1.1.
(147) |
La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un’impresa statale è un ente pubblico è la seguente (31): «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L’attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici.» |
(148) |
La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati. |
(149) |
Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni ricevute dalle banche statali che avevano compilato il questionario specifico. |
3.4.1.2.
(150) |
Solo una banca statale, nello specifico la banca EXIM, ha risposto al questionario. |
3.4.1.3.
(151) |
Sulla base delle informazioni raccolte nella risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di tale istituto finanziario. |
(152) |
Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulla banca statale che ha collaborato, la Commissione ha definito tale banca un «importante istituto finanziario statale». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» (32) dispone nello specifico: «nel presente regolamento per«importanti istituti finanziari statali«si intendono le banche statali demandate all’attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione e altre (in appresso«istituti finanziari statali») a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti». |
(153) |
Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato. |
(154) |
In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha rilevato quanto di seguito descritto per quanto riguarda la banca EXIM. La banca EXIM è stata costituita e opera in conformità all’«avviso di istituzione dell’Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto della banca EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza della banca EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato. |
(155) |
Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito della banca EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che la banca EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario. |
(156) |
Lo statuto afferma inoltre che la banca EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell’iniziativa «Nuova via della seta», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione» dello Stato, quali il credito all’esportazione e all’importazione, prestiti contratti all’estero relativi a progetti d’ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all’estero da parte del governo cinese e prestiti all’esportazione per gli acquirenti. |
(157) |
Inoltre, nella sua relazione annuale del 2019, la banca EXIM ha dichiarato di aver attuato pienamente tutte le principali politiche e tutte le decisioni prese dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato. |
(158) |
La Commissione ha inoltre rilevato che nel 2017 gli istituti finanziari statali, compresa la banca EXIM, hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche (33). |
(159) |
In base a questi nuovi statuti:
|
(160) |
Tali elementi di prova dimostrano il controllo significativo esercitato dal governo della RPC sulla condotta di tali istituti. |
(161) |
La Commissione ha inoltre raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca EXIM per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nel caso in cui concedesse prestiti all’industria degli ACF. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
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(162) |
Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha rilevato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che impone loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell’adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito. |
(163) |
Per quanto concerne la banca EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell’avviso di istituzione della banca EXIM e nel suo statuto. |
(164) |
A titolo generale l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato». Benché l’articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica», dall’inchiesta è emerso che è applicato l’articolo 4 del codice bancario, fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. |
(165) |
Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». |
(166) |
Analogamente la decisione n. 40 ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, e più nello specifico al considerando 94, i progetti dell’industria degli ACF rientrano nella categoria dei progetti «incentivati». La decisione n. 40 conferma quindi la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. |
(167) |
La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali (36):
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(168) |
Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L’obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella precedente sezione 3.1. L’obbligatorietà dei testi normativi della CBIRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L’obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. |
(169) |
La decisione n. 40 del Consiglio di Stato ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». In base a tali presupposti le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio all’industria dei prodotti ACF. |
(170) |
Inoltre anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Infatti uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali nelle società. A questo proposito il piano d’azione triennale della CBIRC per il periodo 2020-2022 indica la necessità di «implementare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nel governo societario […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere state discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o degli alti dirigenti». |
(171) |
Di recente il governo della RPC ha altresì stabilito che anche gli azionisti degli istituti finanziari debbano facilitare l’esercizio del suo controllo attraverso il quadro di governo societario dell’istituto come segue: «I grandi azionisti degli istituti bancari e assicurativi sostengono tali istituti creando una struttura solida e indipendente di governo societario con un effettivo bilanciamento dei poteri nonché incoraggiano e sostengono banche e istituti assicurativi al fine di garantire l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario» (37). |
(172) |
Infine i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali stabiliti dalla CBIRC, in particolare, ora prendono in considerazione come gli istituti finanziari «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale» e soprattutto come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (38). |
(173) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si dovevano attenere i dirigenti e i revisori dei conti della banca statale che ha collaborato, i quali sono nominati dal governo della RPC e rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa erogava prestiti all’industria dei prodotti ACF. |
(174) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti erogati ai produttori esportatori inclusi nel campione. Nella sua risposta al questionario, la banca statale che ha collaborato ha dichiarato di utilizzare politiche e modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito (sistema di rating) per la concessione dei prestiti in esame. Inoltre la banca EXIM ha spiegato che non vi è differenza nelle politiche per quanto riguarda il settore in cui opera il mutuatario, la situazione creditizia e patrimoniale ecc.; tuttavia tali fattori incidono sulla valutazione del rating del credito e sui costi del rischio del mutuatario. Nel concedere prestiti essa può basarsi su piani e politiche pertinenti; tuttavia, per determinare i singoli progetti di finanziamento, applica una valutazione basata sul mercato. |
(175) |
Tuttavia la banca statale che ha collaborato si è rifiutata di fornire esempi concreti di valutazione del rischio di credito relativi alle società incluse nel campione, poiché le informazioni richieste sono interne e comprendono informazioni commerciali riservate che non è consentito divulgare, benché la Commissione disponesse di un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza. |
(176) |
In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 161 a 169, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Dall’inchiesta è emerso che tale condotta era in contrasto con la posizione ufficiale della banca, poiché quest’ultima in pratica non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato. |
(177) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 (39), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Pertanto tali prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(178) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all’industria dei prodotti ACF. |
(179) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che la banca statale che ha collaborato, ossia la banca EXIM, sia un ente pubblico e che il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM. Il governo della RPC ha sostenuto che i legami formali non sono sufficienti a dimostrare un controllo significativo da parte del governo e l’esistenza di un ente pubblico. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato la mancanza di indipendenza della gestione della banca EXIM, sostenendo che il governo della RPC esercita un controllo sulla banca EXIM solo nella supervisione della nomina della dirigenza della banca e del suo consiglio di amministrazione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione si è basata eccessivamente sull’articolo 34 della legge bancaria cinese, che considera solo un documento guida privo di specificità, non sufficiente per dedurre che l’EXIM o altri istituti finanziari siano investiti di pubblici poteri. |
(180) |
Inoltre il governo della RPC ha affermato di non aver esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM od ottenuto l’autorità governativa. Il governo della RPC ha sostenuto che, sebbene l’articolo 34 del codice bancario cinese preveda che le banche commerciali agiscano «sotto la guida delle politiche industriali» del governo della RPC, tale disposizione dovrebbe essere considerata un principio guida per le banche cinesi. Inoltre ha affermato che anche l’articolo 15 delle norme generali sui prestiti e la decisione n. 40 non sono obbligatori, ma hanno solo carattere orientativo. Infine, il governo della RPC ha contestato l’affermazione secondo cui la banca EXIM «ha concesso prestiti a tassi di riferimento inferiori o prossimi ai pertinenti tassi di riferimento» e ha sostenuto che la Commissione non ha fornito i dati a sostegno di tale affermazione. |
(181) |
La Commissione non ha accolto le affermazioni del governo della RPC. La Commissione non si è basata solo sui «legami formali» per qualificare come ente pubblico la banca EXIM di proprietà statale che ha collaborato all’inchiesta, ma ha anche dimostrato che il governo della RPC esercitava un controllo significativo sulla banca per i seguenti motivi. |
(182) |
Come spiegato al considerando 168, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 siano di natura obbligatoria. Inoltre le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso regime di sovvenzione) non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell’adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori beneficiavano di prestiti agevolati a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. |
(183) |
Dall’inchiesta è emerso che l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti è stato di fatto applicato nella pratica, mentre gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario erano applicabili fatto salvo l’articolo 34 del codice bancario, ossia: laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. Mentre gli articoli 4 e 5 del codice bancario fanno parte del capo I, che stabilisce le disposizioni generali, l’articolo 34 fa parte del capo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. La dicitura dell’articolo 34: «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato», dimostra che tale disposizione non ha carattere orientativo ma ha piuttosto carattere obbligatorio e fornisce alle banche chiare istruzioni di tenere conto delle politiche industriali dello Stato nell’esercizio della loro attività creditizia. La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». Benché l’articolo 17 della medesima decisione prescriva alle banche di rispettare i principi di concessione del credito, durante l’inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che questo sia avvenuto in pratica. Al contrario, sono stati concessi prestiti ai produttori esportatori indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. |
(184) |
Inoltre, per quanto riguarda specificamente l’EXIM Bank, è incontestabile che si tratta di una banca che persegue direttamente le politiche governative per sua stessa ammissione. Come spiegato sul suo sito web (40), EXIM è una banca finanziata dallo Stato e di proprietà statale direttamente sotto la guida del Consiglio di Stato e dedicata, tra l’altro, al sostegno del commercio estero cinese e all’attuazione della strategia «going global». Il consiglio di amministrazione (41), il collegio dei revisori (42) e gli alti dirigenti (43) dell’EXIM Bank comprendono membri di alto livello nel CCP e/o che rappresentano un ministero. |
(185) |
Su tale base la Commissione mantiene la sua posizione che il governo della RPC si è avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all’industria degli ACF, conformemente al considerando 173. Ciò è esemplificato al considerando 170, che indica chiaramente che il governo della RPC interviene in tutte le principali decisioni adottate dai dirigenti della banca. Ciò dimostra che il quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra ai dirigenti e ai revisori della banca per quanto riguarda l’opportunità o meno di seguire tale quadro rispetto ai produttori esportatori inclusi nel campione, collocando in tal modo i dirigenti di tale banca in una posizione di dipendenza. |
(186) |
Infine, come indicato al considerando 177, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, considerando il profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione descritto nella sezione 3.4.2.3 e che, secondo l’analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, i produttori esportatori avrebbero dovuto ricevere un rating di credito inferiore e quindi avrebbero dovuto pagare tassi di interesse significativamente superiori al tasso privo di rischio, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione erano stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato. Data la natura sensibile dei dati, le informazioni dettagliate su tali prestiti possono essere comunicate solo ai rispettivi produttori esportatori. |
(187) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all’industria degli ACF. |
3.4.1.4.
(188) |
La Commissione ha appurato che la banca statale che ha collaborato ha applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti ACF. Agiva pertanto come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. |
3.4.1.5.
(189) |
Come indicato al considerando 146, nessuno degli altri istituti finanziari che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. Il governo della RPC ha fornito alcune informazioni sull’assetto proprietario di un certo numero di banche ma non sulla struttura di governance e sulla valutazione del rischio, né ha fornito esempi relativi a prestiti specifici all’industria dei prodotti ACF. |
(190) |
La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui alla sezione 3.2.1, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari statali possano essere considerati enti pubblici. |
(191) |
Nell’ambito di precedenti inchieste (44), la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che avevano erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nell’inchiesta in oggetto erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co., Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. e Zheshang Bank. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta. |
(192) |
Secondo le informazioni disponibili al pubblico, come quelle contenute in siti web e relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha rilevato che i seguenti istituti finanziari che avevano erogato prestiti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:
|
(193) |
La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari in esame, che l’assetto proprietario e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.3. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che i dirigenti e i revisori dei conti degli istituti finanziari statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano a quest’ultimo nello stesso modo della banca statale che ha collaborato. |
(194) |
In relazione all’esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha rilevato che le risultanze concernenti l’istituto finanziario statale che ha collaborato possano essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica loro in eguale misura. In mancanza di indicazioni contrarie e sulla base dei dati disponibili, l’assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato. |
(195) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che le argomentazioni della Commissione erano insufficienti, concludendo che tutti gli istituti finanziari statali costituivano anche enti pubblici. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione si è basata su precedenti procedimenti antisovvenzioni e sulle proprie conclusioni per quanto riguarda gli istituti finanziari statali e non ha effettuato un’analisi caso per caso che attribuisse particolare rilevanza alle circostanze specifiche di ciascun caso e in relazione a ciascuno degli istituti finanziari. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per determinare l’esistenza di un controllo significativo sugli istituti finanziari statali e si è basata unicamente su legami formali che costituiscono la proprietà e il controllo. |
(196) |
A tale riguardo la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle altre banche statali diverse da EXIM, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Come già indicato nei suoi questionari e in assenza di nuove informazioni da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel presente caso le informazioni derivanti da inchieste precedenti, unitamente agli indizi formali di un controllo e alle risultanze ulteriori della presente inchiesta in relazione a EXIM e all’effettiva condotta delle banche nei confronti dei produttori esportatori, rappresentavano i migliori dati disponibili. In ogni caso il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica a tutte le banche in eguale misura. Inoltre il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione secondo cui le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione. |
3.4.1.6.
(197) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato finanziamenti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(198) |
Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla successiva sezione 3.5.1.2. La loro condotta sarebbe pertanto attribuibile in ogni caso al governo della RPC. |
3.4.1.7.
(199) |
Overseas-Chinese Banking Corporation, Limited è stata considerata di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni (45) e integrate dalle informazioni disponibili al pubblico. La Commissione ha verificato se questo istituto finanziario avesse ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore dei prodotti ACF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
(200) |
Secondo l’organo d’appello dell’OMC, si è in presenza di un «incarico» quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato, mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita i suoi poteri su un organismo privato (46). In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo» (47). L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» (48) o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» (49). L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» (50). |
(201) |
La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria summenzionata, richiamato ai considerando da 161 a 168, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi quelli privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della CBIRC. |
(202) |
Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito stipulati con istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe ai contratti conclusi con le banche statali e i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli concessi dagli istituti finanziari statali. |
(203) |
In assenza di informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, ed erogano all’industria degli ACF prestiti a tasso agevolato. |
(204) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato un incarico o un ordine da parte del governo della RPC, in particolare un legame tra il governo e la condotta specifica di tutti gli istituti finanziari. Il governo della RPC sostiene che il fatto di esercitare i propri poteri normativi generali fornendo semplici orientamenti o incentivi non è sufficiente a dimostrare l’incarico e l’ordine. Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità. |
(205) |
La Commissione non concorda con questo punto di vista. Poiché il quadro normativo illustrato ai considerando da 161 a 173, che si applica a tutte le banche in Cina di proprietà pubblica o privata, è giuridicamente vincolante, come ulteriormente confermato ai considerando 182 e 183, esso non costituisce un mero incoraggiamento o orientamento da parte del governo. La Commissione ha già stabilito al considerando 169 che la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, sebbene l’articolo 17 della medesima decisione chieda anche alla banca di rispettare i principi di concessione del credito. Inoltre la Commissione ha stabilito al considerando 185 che il governo della RPC si è basato su tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sugli istituti finanziari, senza lasciare loro alcun margine di manovra in merito alla sua attuazione. Esiste pertanto un chiaro legame tra il governo della RPC e la condotta specifica delle banche private, che dimostra l’incarico e l’ordine da parte del governo della RPC. |
(206) |
Inoltre la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle banche private, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Poiché vi è stata una collaborazione parziale solo da parte di una banca statale, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili per questa banca, che è stata dimostrata essere ente pubblico, e le ha confrontate con le condizioni di prestito offerte dalle banche private che non hanno collaborato. In aggiunta, dai controlli incrociati a distanza presso le società incluse nel campione non sono emerse differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Il fatto che vi fosse una corrispondenza a livello di tariffe dimostra che anche le banche private erogavano prestiti a condizioni inferiori a quelle di mercato conformemente al quadro normativo indicato sopra. Di conseguenza l’argomentazione del governo della RPC che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità è infondata. |
(207) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che, poiché gli istituti finanziari variavano i tassi, le condizioni e i tipi di prodotti a seconda della società alla quale concedevano il finanziamento, ciò indicava che lo Stato non aveva affidato loro l’incarico e l’ordine di offrire condizioni di prestito specifiche o preferenziali, ma che esse concedevano finanziamenti secondo le condizioni di mercato e la posizione finanziaria del loro cliente. |
(208) |
Il fatto che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di diversi tipi di prestiti durante il periodo dell’inchiesta, con differenze rispetto ai tassi e ad altre condizioni, non significa necessariamente che tali prestiti siano stati ricevuti a condizioni di mercato. In effetti, come già indicato al considerando 177, la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 (51), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, i prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato e l’argomentazione è respinta. |
(209) |
Di conseguenza, la Commissione ha confermato la sua conclusione che, per quanto riguarda l’industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina hanno ricevuto l’incarico o l’ordine dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire le politiche pubbliche e di erogare presiti a tasso agevolato all’industria degli ACF. |
3.4.1.8.
(210) |
In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionali assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale (52) che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell’inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l’FMI, le agenzie di rating locali valutano oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi da AA ad AAA, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’Unione o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori alti della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente diversi (53). Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg (54), cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden Credit Rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Tuttavia molti emittenti hanno ricevuto da «S&P» (Standard and Poor’s) un rating globale dell’emittente più basso, ossia A e BBB (55). |
(211) |
Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero (56). |
(212) |
La Commissione ha inoltre reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC, nel periodo dell’inchiesta sul mercato obbligazionario cinese operavano 12 agenzie nazionali di rating del credito, la maggioranza delle quali statali. In totale il 60 % di tutte le obbligazioni valutate in Cina era stato valutato da un’agenzia di rating di proprietà statale (57). |
(213) |
In secondo luogo non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People’s Bank of China («PBoC») prima di potere iniziare l’attività (58). A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate a effettuare valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. La Commissione ha anche riscontrato che, nel periodo dell’inchiesta, sul mercato cinese operavano due agenzie di rating di proprietà estera e altre due che erano joint venture sino-estere. Tuttavia, come sopra illustrato, tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali. |
(214) |
Infine uno studio condotto nel 2017 dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che «se il livello degli investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli» (59). |
(215) |
Alla luce della situazione descritta ai considerando da 210 a 214, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. In base a tali presupposti, benché alcune società incluse nel campione abbiano ricevuto un buon rating del credito da un’agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono attendibili. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l’industria dei prodotti ACF. |
(216) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato che le condizioni di prestiti e finanziamenti siano sempre collegate ai rating del credito e ha sostenuto che rating più affidabili, ossia meno favorevoli, non significherebbero che il prestito sarebbe stato emesso a tassi di interesse più elevati. Il governo della RPC ha inoltre contestato il riferimento della Commissione al documento di lavoro n. 2017/5 della PBOC di cui al considerando 214, che confermava la differenza tra il rating interno medio e i rating internazionali. Il governo della RPC ha argomentato che non si tratta di un documento di lavoro pubblicato dalla PBoC, bensì di un documento accademico alla cui redazione ha partecipato un membro del personale della PBoC e quindi non rappresenta il punto di vista di quest’ultima. |
(217) |
Inoltre, secondo il governo della RPC, il documento cerca di spiegare che vi è una differenza nei livelli di rating del credito di una società cinese tra il sistema nazionale e il sistema internazionale, a causa del fatto che il primo si basa sul livello di rischio della società tra le società nazionali cinesi, mentre il secondo si basa sul livello di rischio della stessa società tra tutte le società del mondo. Infine il governo della RPC ha argomentato che diverse società cinesi avevano ricevuto rating di credito più elevati da agenzie internazionali. |
(218) |
La Commissione ha osservato in primo luogo che l’affermazione secondo cui la differenza di rating del credito non inciderebbe sul prezzo dei prestiti non gode di alcun sostegno nella letteratura finanziaria. In effetti, la logica di base dei rating del credito è quella di aiutare gli operatori finanziari a fissare correttamente il prezzo del rischio di credito nelle loro decisioni di prestito. L’assenza di correlazione tra il rating del credito e il prezzo (tasso di interesse) dei prestiti indicherebbe infatti che il mercato è distorto e che gli istituti finanziari hanno l’incarico o l’ordine di erogare prestiti alle società a prescindere dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. |
(219) |
In secondo luogo, il fatto che alcune società abbiano ricevuto rating di credito più elevati da parte di agenzie internazionali non mette in discussione la valutazione complessiva della Commissione in quanto tale. Come indicato al considerando 211, di norma quando le agenzie rating straniere valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero, esse applicano una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica della società per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite. |
(220) |
Per quanto riguarda il documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, la Commissione ha osservato che era stato reperito nella sezione dedicata alla ricerca del sito web della PBoC, che indica quanto segue: «I documenti di lavoro sono corredati di documenti accademici del personale della PBC. Le opinioni espresse nei documenti sono quelle degli autori e potrebbero non rappresentare quelle della loro organizzazione. Le relazioni e le relativi citazioni dovrebbero indicare la fonte come‘documento di lavoro della PBC’ (60).» Di conseguenza, anche se non rappresenta la posizione ufficiale della PBoC, è corretto fare riferimento ad esso come documento di lavoro della PBoC. Inoltre, poiché tali documenti sono pubblicati sul sito web ufficiale dell’organizzazione, si può ragionevolmente presumere che la PBoC ritenga almeno che tali documenti soddisfino i criteri di una valida ricerca accademica. |
(221) |
La Commissione non concorda inoltre con l’ipotesi secondo cui vi sia una differenza nei livelli dovuti al fatto che il rating nazionale si basa su una classificazione del rischio tra le società nazionali cinesi, mentre il rating estero si basa su una classifica di rischio tra tutte le società del mondo. Sulla base di tale ipotesi, e tenuto conto del fatto che circa il 90 % delle obbligazioni all’interno della Cina ha un rating AAA, ciò porterebbe a concludere che quasi tutte le società in Cina sono classificate allo stesso modo in termini di rischio, in quanto tutte presentano risultati eccezionalmente positivi rispetto alle altre, il che sembra altamente improbabile in termini di realtà economica. |
(222) |
In ogni caso, la Commissione ha osservato che, poiché nessuna delle banche che hanno concesso i prestiti ai produttori esportatori ha collaborato all’inchiesta, non ha potuto verificare se e in che modo si tenga conto della valutazione del rischio e del rating del credito. Essa ha dovuto pertanto basarsi sui dati disponibili, i quali hanno confermato che i tassi di interesse per i prestiti erogati erano ben al di sotto dei tassi di mercato e che pertanto tali politiche del governo e il documento di lavoro hanno svolto un ruolo nella fissazione dei tassi di interesse in quanto non collegati al rischio reale sottostante. |
(223) |
Infine, la Commissione ha ricordato che la sua valutazione del rating del credito adeguato non si basa su un approccio meccanico, ma che la Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione al fine di riflettere le loro specificità, come descritto al considerando 237. |
3.4.2. Finanziamenti agevolati: prestiti
3.4.2.1.
1) Prestiti a breve e lungo termine
(224) |
La Commissione ha stabilito che le società di tutti e tre i gruppi inclusi nel campione si sono avvalse di vari prestiti a breve e lungo termine al fine di finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per l’operatività quotidiana, le esigenze in termini di capitale di esercizio, progetti speciali, investimenti o per sostituire altri prestiti. Ciascun gruppo si è anche avvalso di crediti all’esportazione a breve e lungo termine. |
2) Prestiti con l’obiettivo specifico di sostituire altri prestiti
(225) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato che tutti i gruppi inclusi nel campione hanno contratto prestiti con l’obiettivo specifico di sostituirli a quelli di altre banche. La Commissione ha appurato che, tramite tale pratica, alcune società potevano riorganizzare le loro passività e ottenere fondi senza i quali non sarebbero state in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso, evidenziando di conseguenza le difficoltà nel rimborsare i debiti. |
(226) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i prestiti rotativi non sono necessariamente indice di problemi di liquidità. Esso ha sostenuto che tali operazioni sono comuni a tutte le società commerciali, comprese quelle nell’Unione. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che vi sono varie ragioni per tali rifinanziamenti e che nulla indica che le società che si avvalgono di tali operazioni non sarebbero in grado di rimborsare il debito. |
(227) |
La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione del governo della RPC. Secondo le autorità cinesi stesse i prestiti rotativi costituiscono un fattore di rischio di credito aggiuntivo. Come indicato negli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, i prestiti rotativi dovrebbero essere segnalati quanto meno come prestiti «preoccupanti» (61). Un prestito rientrante in questa categoria implica che anche qualora un debitore possa in questo momento rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, vi sono dei fattori che possono influenzare negativamente tale rimborso. |
(228) |
Gli strumenti di credito rotativi esistono certamente in Europa, ma le loro modalità e condizioni sono molto diverse da quelle dei prestiti rotativi cinesi. Gli strumenti di credito rotativi nell’Unione sono essenzialmente linee di credito con un importo massimo predeterminato che può essere ritirato e rimborsato in varie occasioni nel corso di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, tali linee di credito comportano un costo aggiuntivo, sia esso un margine contrattuale oltre i normali tassi di mercato a breve termine o una commissione di gestione. |
(229) |
I prestiti rotativi individuati presso le società cinesi incluse nel campione non avevano invece condizioni diverse da quelle di altri prestiti a breve termine. Non erano classificati come linee di credito o strumenti di credito rotativo e non vi erano commissioni o margini supplementari ad essi collegati. A prima vista sembravano normali prestiti a breve termine. Tuttavia, la finalità del prestito alle volte faceva riferimento al «rimborso di prestiti». Inoltre, verificando il rimborso di tali prestiti nel corso dei controlli incrociati a distanza è emerso chiaramente che il capitale era di fatto rimborsato mediante nuovi prestiti ottenuti dalla stessa banca per lo stesso importo entro una settimana prima o dopo la data di scadenza del prestito iniziale. La Commissione ha poi esteso l’analisi agli altri prestiti nelle tabelle di prestito e rinvenuto nella maggior parte dei casi altri esempi con le stesse identiche caratteristiche. Per tutte queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione sui prestiti rotativi. |
3.4.2.2.
(230) |
Come dimostrato ai considerando da 161 a 168, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore ordinano agli istituti finanziari di concedere prestiti a tassi agevolati all’industria degli ACF. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento all’industria dei prodotti ACF sia sufficientemente chiaro poiché che tale industria è identificata dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene. |
(231) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la risultanza della Commissione sulla specificità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il governo della RPC ha ribadito che il quadro giuridico in base al quale gli istituti finanziari sono incaricati o ordinati di erogare prestiti ai settori incoraggiati è solo di natura non vincolante e che l’industria degli ACF non è incentivato. |
(232) |
In primo luogo, il carattere vincolante del quadro giuridico è già confermato ai considerando 182 e 183. In secondo luogo, il fatto che l’industria degli ACF sia incentivata è già stato ampiamente discusso e confermato nella sezione 3.1. |
(233) |
La Commissione ha quindi mantenuto la sua conclusione che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente a tutti i settori, ma sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. |
3.4.2.3.
(234) |
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile basandosi sul vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo prestito commerciale ottenibile sul mercato. |
(235) |
Come esposto nelle sezioni 3.4.1 e 3.4.2 di cui sopra, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. |
(236) |
I gruppi di società inclusi nel campione presentavano situazioni finanziarie generali diverse. Nel periodo dell’inchiesta ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti con differenze nelle scadenze, nelle garanzie, nelle garanzie reali e in altre condizioni. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso d’interesse medio basato sull’insieme dei prestiti ricevuti. |
(237) |
La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti stabilito nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, come anche nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC e su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC (62), come spiegato ai considerando che seguono. La Commissione ha quindi calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell’erogazione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame. |
(238) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna analisi per stabilire se un metodo di calcolo utilizzato nelle inchieste antisovvenzioni relative agli pneumatici originari della RPC e ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC (63) fosse giuridicamente e di fatto adeguato per essere applicato alla presente inchiesta. Inoltre nulla indicava che la metodologia di calcolo fosse la stessa. |
(239) |
L’analisi dei finanziamenti agevolati di cui ai considerando da 224 a 236 è stata confrontata con l’analisi effettuata nei casi precedenti (64) di cui al considerando 237. La metodologia di calcolo ha seguito gli stessi principi, mentre il vantaggio derivante dalle pratiche di finanziamento agevolato mediante prestiti per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione è stato realizzato su base individuale, come spiegato al considerando 237 e comunicato a tali produttori. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
a) Gruppo Nanshan
(240) |
La Commissione ha osservato che nel periodo in esame Donghai Foil, produttore esportatore del gruppo Nanshan, non ha ricevuto un rating del credito. Altre società del gruppo Nanshan hanno ottenuto dalle agenzie di rating cinesi un rating del credito compreso tra AA+ e AAA-. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi di cui alla sezione 3.4.1.8, la Commissione ha concluso che questi rating non sono attendibili. |
(241) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, nella presente inchiesta gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Nanshan fossero a livello di mercato. |
(242) |
Donghai Foil si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie con margini di profitto compresi tra lo 0,5 % e il 7,2 % secondo la sua stessa contabilità finanziaria, sebbene negli ultimi anni tali margini fossero diminuiti, attestandosi nel 2018 sotto l’1 %. Per finanziare le sue attività tale società si è avvalsa soltanto di debiti a breve termine. La Commissione ha valutato la situazione di liquidità a breve termine della società. |
(243) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali l’indice di disponibilità, il quick ratio, l’indice di liquidità e l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. Durante il PI la società presentava un indice medio di disponibilità pari a 1,6. Benché tale indice sia superiore a 1, le attività correnti della società sono appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine, il che non basta per giustificare un rating elevato del credito, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. L’indice di liquidità immediata della società era 1,3 nel 2019 e 1,2 nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. Durante il PI l’indice di liquidità della società era in media 0,01; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. Inoltre presentava un flusso di cassa operativo («CFO») negativo nel 2016, 2017 e 2019. L’indice del flusso di cassa operativo era estremamente basso: - 0,02 nel 2019 e - 0,04 nel 2020. Un indice del flusso di cassa operativo inferiore a 1 significa che la società non genera abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(244) |
Considerando gli indicatori di liquidità descritti al considerando 243, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(245) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali gli indici d’indebitamento e di copertura. Gli indici di solvibilità misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(246) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,54, il che significa che il 54 % delle attività societarie è finanziato dal debito a breve termine. Inoltre nel corso degli anni tale indice ha fatto registrare un deciso aumento. Anche il rapporto indebitamento/capitale netto è aumentato costantemente, passando da 0,3 nel 2016 a 1,2 nel 2020, il che indica che la società finanzia sempre più la sua attività principalmente attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(247) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. Poiché nella maggior parte degli esercizi la società ha registrato un flusso di cassa operativo negativo, durante il PI il suo rapporto flussi di cassa operativi/debito era anch’esso negativo. Ciò significa che la società non sarebbe in grado di rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato. I dati del 2020 presentano una situazione in lieve miglioramento. Tuttavia alla società occorrerebbero ancora 25 anni per rimborsare il debito, il che indica che essa ha gravi problemi a generare liquidità sufficiente a rimborsare i debiti. |
(248) |
Pertanto, considerando gli indicatori di liquidità e solvibilità di cui ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha concluso che la società presentava una situazione finanziaria fragile e un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori. Data la precaria situazione di tesoreria del produttore esportatore, non sorprende che non disponeva di alcun finanziamento esterno, ma si finanziava esclusivamente tramite prestiti intersocietari. |
(249) |
La Commissione ha quindi esaminato anche la situazione finanziaria delle due società madri del gruppo, Nanshan Group e Shandong Nanshan. Sebbene a prima vista la loro situazione finanziaria apparisse migliore, con dati di redditività più elevati (circa l’8-10 %) e rapporti d’indebitamento più bassi (con un indice di indebitamento di circa il 25 % per entrambe), si potevano osservare problemi di liquidità analoghi. Infatti durante il PI i rapporti di cassa delle società madri sono rimasti costantemente inferiori a 1 e si aggiravano in media su 0,6. Pertanto non avevano disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il loro debito a breve termine. Durante il PI le società presentavano anche un rapporto flussi di cassa operativi/debito costantemente basso, pari a 0,4, il che significa che non hanno generato liquidità sufficiente a coprire le passività correnti. |
(250) |
Inoltre alcune società del gruppo avevano contratto prestiti e obbligazioni per rimborsare prestiti precedenti o di altre banche. Questa tipologia di prestito è considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. Infine la Commissione ha accertato che in passato Shandong Nanshan era stata sottoposta a ristrutturazione del debito e aveva beneficiato di un accordo per la capitalizzazione del debito, come illustrato più avanti alla sezione 358. |
(251) |
Tenendo conto dei gravi problemi di liquidità e solvibilità evidenziati dall’analisi finanziaria delle società del gruppo Nanshan, descritta ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Nanshan corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». Con il termine «investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che secondo le agenzie di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento e in cui le banche possono investire. |
(252) |
Sulla base dei dati disponibili al pubblico forniti da Bloomberg, per stabilire il tasso di mercato la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB, applicato al tasso di prestito di riferimento della PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso di base annunciato dal NIFC (65). |
(253) |
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso d’interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, alla data di concessione del prestito (66) e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al gruppo di società. |
(254) |
Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti sono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse nel periodo dell’inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. |
(255) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto ai considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(256) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente ignorato il rating del credito dei produttori esportatori che hanno collaborato e ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per stabilire un valore di riferimento, che dovrebbe basarsi sulla ricerca di un valore di riferimento comparabile sul mercato interno invece di applicare «rating del credito al di fuori del paese». La Commissione avrebbe dovuto invece ricorrere a prestiti analoghi non interessati dalle distorsioni del mercato nel paese interessato. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che la Commissione sia giunta a una conclusione arbitraria quando afferma che la maggior parte degli esportatori cinesi inclusi nel campione dovrebbe corrispondere a un rating BB. |
(257) |
Il governo della RPC ha inoltre contestato l’utilizzo del differenziale relativo tra le obbligazioni con rating AA e BB come maggiorazione e la sua aggiunta ai tassi della PBOC. Secondo il governo della RPC, il metodo del differenziale relativo è errato in quanto il livello dell’adeguamento al rialzo dipende in primo luogo dal livello dei tassi di interesse correnti e i tassi di riferimento della PBoC nella RPC negli anni pertinenti sono stati molto più elevati del tasso di riferimento negli Stati Uniti. Inoltre l’utilizzo di un differenziale relativo comporta che maggiorazione diventi una cifra variabile. |
(258) |
In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha osservato quanto segue: |
(259) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’uso di un valore di riferimento al di fuori del paese, come spiegato sopra, i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi sono stati considerati distorti dagli obiettivi politici del governo della RPC volti a incoraggiare le principali industrie strategiche e quindi inaffidabili. Di conseguenza la Commissione ha dovuto cercare un parametro di riferimento basato su rating del credito esenti da distorsioni, reperibili solo al di fuori del paese. |
(260) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il rating BB applicato alle società, la Commissione ricorda che non ha preso una decisione arbitraria, ma ha effettuato un’analisi finanziaria individuale di tutte le società interessate, che indicava una situazione finanziaria corrispondente a un rating BB. |
(261) |
In terzo luogo, l’uso del differenziale relativo era già stato spiegato in inchieste precedenti (67). Effettivamente il differenziale relativo coglie le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell’1 %) e l’1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l’entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base. (332) In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse. |
(262) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha contestato anche il rating BB stabilito dalla Commissione per le società del gruppo, sostenendo che i rating del credito avrebbero dovuto essere esaminati separatamente per ciascuna società, che l’analisi fosse stata erroneamente limitata al PI e che non vi sono elementi di prova che Nanshan sia effettivamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi finanziari. |
(263) |
Inoltre l’analisi dei benefici della Commissione è carente anche perché il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione: A) non rispecchia le condizioni di mercato prevalenti in Cina; B) contraddice le affermazioni della Commissione secondo cui i mercati finanziari in Cina sono distorti (perché il punto di partenza è il tasso di riferimento della PBoC); e C) si basa su due strumenti di finanziamento distinti (prestiti e obbligazioni), un valore di riferimento ibrido irrealistico che non riflette le normali prassi di mercato. |
(264) |
Nanshan Group ha inoltre fornito un elenco ottenuto da Bloomberg di obbligazioni a maggioranza di RMB emesse sul mercato di Hong Kong per investitori stranieri, sostenendo che un parametro di riferimento basato su Hong Kong (basato esclusivamente sui tassi di rendimento obbligazionari) rispecchierebbe più da vicino le condizioni di mercato in Cina rispetto a un modello ipotetico costruito di prestiti/obbligazioni statunitensi e cinesi. |
(265) |
Per quanto riguarda i rating del credito del gruppo Nanshan, la Commissione ha osservato di aver effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell’ambito dell’inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota più elevata di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre intermedia e la società madre capogruppo, come evidenziato ai considerando 242 e da 249 a 250. Contrariamente a quanto affermato dalla società, la Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione degli indicatori finanziari nell’intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI). La Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società. Inoltre non ha riscontrato differenze significative nei tassi di interesse. Il fatto che Nanshan abbia ottemperato ai propri obblighi finanziari non è di per sé in contraddizione con le conclusioni sulla situazione finanziaria complessiva del gruppo Nanshan. La Commissione ha pertanto mantenuto invariate le sue conclusioni a proposito del rating del credito. |
(266) |
Per quanto riguarda il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio, la Commissione desidera sottolineare che l’utilizzo del tasso di riferimento della PBoC come punto di partenza per stabilire il valore di riferimento è esattamente il modo in cui il valore di riferimento è adeguato alle condizioni di mercato prevalenti in Cina, in quanto rappresenta il tasso privo di rischio in Cina, che è specifico per paese, come già indicato al considerando 261. Non vi è pertanto alcuna contraddizione. Inoltre la Commissione non vede alcun problema con la combinazione del tasso sui prestiti privi di rischio e l’utilizzo di un differenziale relativo basato sulle obbligazioni. La Commissione non si limita a sommare il tasso di prestito della PBoC e il tasso di rendimento delle obbligazioni BB in USD. Calcola invece un differenziale obbligazioni con rating AA e BB, che corrisponde a un fattore di rischio da applicare al tasso privo di rischio. |
(267) |
Inoltre i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un’obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un’obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Si può pertanto ragionevolmente presumere che il fattore di rischio tra le società con rating AA e BB rimanga lo stesso, sia che si tratti dell’emissione di prestiti o di obbligazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(268) |
La Commissione ha anche esaminato il parametro alternativo proposto dal gruppo Nanshan. Tuttavia le obbligazioni in RMB emesse a Hong Kong riguardavano quasi esclusivamente obbligazioni emesse dal governo cinese o da istituti finanziari, e pertanto non sono comparabili alle obbligazioni societarie. Per la maggior parte delle obbligazioni emesse non è stata indicato alcun rating del credito. La Commissione ha pertanto ritenuto che ciò non potesse essere utilizzato come alternativa ragionevole per il valore di riferimento attualmente utilizzato. |
(269) |
Infine, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione ha commesso alcuni errori di calcolo per diverse società del gruppo a causa della formattazione delle celle, della duplicazione dei prestiti, dell’importo iniziale errato dei prestiti nelle tabelle presentate o di errori individuati nelle formule. La Commissione ha effettivamente notato di aver commesso alcuni errori e il calcolo del vantaggio derivante dai prestiti è stato quindi adeguato di conseguenza. |
b) Gruppo Wanshun
(270) |
La Commissione ha osservato che nel 2018 il gruppo Wanshun ha ricevuto un rating AA+ da un’agenzia cinese di rating del credito. |
(271) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Di conseguenza, per determinare il vantaggio la Commissione ha dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Wanshun fossero a livello di mercato. |
(272) |
Il produttore esportatore del gruppo Wanshun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. |
(273) |
Per finanziare le sue attività il produttore esportatore si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società. |
(274) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l’indice di disponibilità, b) l’indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. |
(275) |
L’indice di disponibilità della società era 1,04 nel 2018, è sceso a 0,96 nel 2019 per poi aumentare nuovamente a 0,98 nel 2020. Nonostante il rating AA+ assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti non erano quindi sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non giustifica un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. |
(276) |
L’indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. |
(277) |
L’indice di liquidità immediata della società era 0,11 nel 2018 e 0,14 nel 2019 e nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. |
(278) |
Dal 2017 la società presenta un flusso di cassa operativo positivo; dopo il raddoppio registrato del 2018, è continuato a scendere del 90 % fino al 2020. L’indice di liquidità era 0,25 nel 2018, 0,04 nel 2019 e 0,02 alla fine del 2020. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(279) |
Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(280) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l’indice d’indebitamento e b) l’indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(281) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,5, il che significa che il 50 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 0,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(282) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito, che mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Durante il PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell’esportatore era 0,03. Ciò significa che alla società occorrerebbero 33 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni che la società incontra gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito. |
(283) |
Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 303, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori. |
(284) |
Inoltre la società ha contratto prestiti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. |
(285) |
In seguito a quanto sopra esposto e alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nella sezione 3.5.2, la Commissione ha concluso che il rating AA+ assegnato al gruppo Wanshun non è attendibile. |
(286) |
La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». |
(287) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il metodo descritto ai considerando da 252 a 255 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(288) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha chiesto alla Commissione di chiarire la base fattuale dell’affermazione secondo cui la società del gruppo «ha contratto prestiti allo scopo di rimborsare i prestiti di altre banche». La parte ha inoltre sostenuto che:
|
(289) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha confermato che gli indicatori menzionati nella presente sezione si basano sui bilanci di Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. Come già spiegato al considerando 265, la Commissione ha effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell’ambito dell’inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota maggiore di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre. Questo approccio sembra ragionevole, in quanto i prestiti sono concessi a entità giuridiche e non al gruppo in quanto tale. La Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione degli indicatori finanziari nell’intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI). |
(290) |
In ogni caso, la Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società del gruppo. Anche tenendo conto dei dati consolidati forniti dalla società stessa al momento della divulgazione delle informazioni, si ravvisa ancora una situazione di liquidità fragile, con un basso indice di liquidità e un basso indice del flusso di cassa. Anche l’indice di indebitamento è molto simile a quello dell’unico produttore esportatore. La Commissione non ha inoltre riscontrato differenze significative nei tassi di interesse dei prestiti concessi alle varie società del gruppo. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(291) |
La Commissione non ha accettato l’argomentazione presentata al secondo punto, poiché la data proposta dalla società è successiva alla data di inizio del prestito, mentre la Commissione ha utilizzato il valore di riferimento per la data immediatamente precedente la data di inizio del prestito e che era quindi ancora applicabile a tale data di inizio. |
(292) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione presentata al terzo punto e ha adeguato di conseguenza i calcoli. |
c) Gruppo Daching
(293) |
La Commissione ha osservato che nel 2019 il gruppo Daching ha ricevuto un rating AAA- da un’agenzia cinese di rating del credito. |
(294) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Daching fossero a livello di mercato. |
(295) |
Il produttore esportatore Xiamen Xiashun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. |
(296) |
Per finanziare le sue attività Xiamen Xiashun si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società. |
(297) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l’indice di disponibilità, b) l’indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. |
(298) |
L’indice di disponibilità della società era 0,9 nel 2018, è aumentato a 1,0 nel 2019 per poi scendere nuovamente a 0,9 alla fine del PI (prima metà del 2020). Nonostante il rating AAA- assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti erano quindi appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non basta per giustificare un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. |
(299) |
L’indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. |
(300) |
L’indice di liquidità immediata della società era 0,4 nel periodo 2017-2018 e 0,5 nel periodo compreso tra il 2019 e la fine del PI, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. |
(301) |
La società presentava un flusso di cassa operativo positivo, che tuttavia dal 2016 al 2019 e alla fine del PI è diminuito di quasi la metà. Nel 2019 e alla fine del PI l’indice di liquidità era pari a 0,2. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(302) |
Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(303) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l’indice d’indebitamento e b) l’indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(304) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,6, il che significa che il 60 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 1,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(305) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito. Il tasso di copertura degli interessi mostra la capacità della società di finanziare gli interessi passivi. Nel PI l’esportatore presentava un indice di circa 1,2. Un indice inferiore a 1,5 indica che la società ha difficoltà a pagare gli interessi passivi. Il rapporto flusso di cassa operativo/debito mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Nel PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell’esportatore era in media 0,1. Ciò significa che alla società occorrerebbero 10 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni di gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito. |
(306) |
Inoltre la società ha contratto prestiti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. |
(307) |
Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 276, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori. |
(308) |
Tenendo conto dei dati relativi alla liquidità e solvibilità del produttore esportatore, descritti ai considerando da 297 a 305, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Daching corrisponde a un rating B/BB (in cui il rating B è stato applicato ai prestiti contratti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche), che rappresenta la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». |
(309) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto ai considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(310) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha asserito che:
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(311) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’osservazione sull’uso del tasso di interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o del tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC come punto di partenza nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione ha sottolineato che tali tassi sono considerati tassi privi di rischio che, secondo un approccio prudente, sarebbero applicati alle società con un rating AA. Come rilevato dalla Commissione nella presente inchiesta, il tasso di riferimento dei prestiti della PBoC e il tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC si applicano ai migliori clienti di tali banche, e quindi alle società che hanno ottenuto il rating più elevato. In effetti, come indicato nella documentazione presentata dal governo della RPC nel corso dell’inchiesta, «ogni LPR è stato citato da ciascuna banca di riferimento in base ai tassi di prestito concessi ai loro clienti migliori (grassetto aggiunto) il 20° giorno di ogni mese» (69). La Commissione ha inoltre osservato che il rating delle società del gruppo negli ultimi quattro anni, rivalutato dalla parte utilizzando il metodo Bloomberg, non era classificato come «investment grade». |
(312) |
In secondo luogo, la metodologia di rating del credito utilizzata dalla Commissione ha comportato una serie di coefficienti che misurano l’attuale capacità dell’impresa di pagare le obbligazioni a breve termine, che si sono dimostrati insufficienti anche vendendo le attività correnti (indice di disponibilità), utilizzando la liquidità disponibile (indice di liquidità), o utilizzando il flusso di cassa (indice di liquidità). Tutti questi indici hanno dimostrato problemi di liquidità a breve termine del produttore esportatore, che si sono tradotti in un profilo di debitore di rischio elevato, come spiegato ai considerando da 296 a 302. Allo stesso tempo, la parte non ha dimostrato perché tali indici avrebbero dovuto essere trattati in altro modo specifico per l’industria degli ACF. Inoltre tali indici indicano la capacità «attuale» della società di pagare le obbligazioni a breve termine e sono utilizzati ai fini della valutazione del rischio del debitore solo ai fini della presente inchiesta. Tale valutazione è distinta e può differire dall’ipotesi della direzione nel processo di preparazione del bilancio, che valuta la capacità di continuità operativa della società. |
(313) |
In terzo luogo, le garanzie per i prestiti sono state fornite da parti collegate del gruppo, alle quali si applica lo stesso rating del credito. Ciò non dovrebbe pertanto avere alcun impatto sulla valutazione della Commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
(314) |
Il gruppo Daching ha inoltre sostenuto che per due prestiti la Commissione aveva utilizzato un saldo del capitale errato nel calcolo del vantaggio degli interessi sui prestiti per il gruppo. In particolare, per i primi due prestiti, il capitale è stato parzialmente rimborsato e il capitale sottoposto al pagamento degli interessi avrebbe dovuto essere inferiore all’importo iniziale. Inoltre l’effettivo pagamento degli interessi per altri due prestiti è stato eseguito dopo il PI e la Commissione non avrebbe dovuto considerare il pagamento degli interessi pari a zero nel calcolo. La Commissione ha riesaminato il calcolo e lo ha corretto in relazione a tali argomentazioni. |
3.4.2.4.
(315) |
La Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto finanziamenti agevolati sotto di forma di prestiti. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti come una sovvenzione compensabile. |
(316) |
I tassi di sovvenzione determinati per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontavano a: Finanziamenti agevolati: prestiti
|
3.5. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.5.1. Linee di credito
3.5.1.1.
(317) |
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, quali prestiti a breve termine, effetti bancari ecc., dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito. |
3.5.1.2.
(318) |
La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a ciascuno dei gruppi inclusi nel campione unitamente all’erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria e altre forme di finanziamento al commercio entro un certo massimale. |
(319) |
Come indicato al considerando 317, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso nello stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale. |
(320) |
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia la Commissione ha rilevato che ogni società inclusa nel campione ha beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. Pertanto ai gruppi di società oggetto dell’inchiesta è stato conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. |
3.5.1.3.
(321) |
Come indicato al considerando 99, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati. |
(322) |
La Commissione ha ritenuto che le linee di credito fossero una forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Come esposto nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. |
(323) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che le linee di credito che sarebbero state concesse all’industria degli ACF non procurano alcun vantaggio e che non sono specifiche. Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non è riuscito a dimostrare che anche le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l’industria degli ACF. Inoltre, poiché le linee di credito sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, l’analisi degli enti pubblici e l’analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2 per i prestiti sono applicabili anche alle linee di credito. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.5.1.4.
(324) |
A norma dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l’importo da essi pagato a titolo di commissione per l’apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni. |
(325) |
I parametri di riferimento appropriati per le commissioni di accordo e di rinnovo sono stati stabiliti rispettivamente all’1,5 % e all’1,25 %, facendo riferimento ai dati disponibili al pubblico (70) e ai parametri di riferimento utilizzati nelle inchieste precedenti (71). |
(326) |
In linea di principio, la commissione di accordo e quella di rinnovo sono somme forfettarie dovute rispettivamente al momento dell’apertura di una nuova linea di credito o del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell’inchiesta ma a disposizione dei gruppi inclusi nel campione in tale periodo nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell’inchiesta. Successivamente la Commissione ha calcolato il vantaggio basandosi sull’intervallo di tempo compreso nel periodo dell’inchiesta in cui la linea di credito era disponibile. |
(327) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione ai accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Daching, in quanto:
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(328) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che le stesse banche cinesi hanno fornito finanziamenti agevolati a Daching Enterprises Ltd., come indicato nell’analisi di cui alla sezione 3.4.1.5. Essa ha pertanto ritenuto che tali finanziamenti agevolati mediante prestiti costituissero una sovvenzione compensabile. In secondo luogo, la Commissione ha anche osservato che tutto il fatturato delle esportazioni della Daching Enterprises Ltd proveniva dalla Xiamen Xiashun, per cui l’importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato della Xiamen Xiashun ed era legato alla valutazione della solvibilità di Xiamen Xiashun. In terzo luogo, l’assenza di una commissione di accordo, come spiegato al considerando 320, è stata considerata il vantaggio concesso ai beneficiari. Non sono stati raccolti elementi di prova durante l’inchiesta né sono stati forniti dalla parte che ha sostenuto che una banca non subisca costi o rischi all’apertura di una linea di credito e non imponga pertanto alcuna commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
(329) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione agli accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Nanshan, in quanto:
|
(330) |
il tasso di rinnovo dell’1,25 % e il tasso di accordo dell’1,5 % citati nel listino prezzi di Barclays utilizzato dalla Commissione si applicano alle linee di credito superiori a 15 000 GBP. Tuttavia, le condizioni applicabili alle linee di credito di 40 000 GBP o addirittura di 100 000 GBP non sono paragonabili alle condizioni che si applicherebbero alle linee di credito che vanno da decine a centinaia di milioni di USD sottoscritti dal gruppo Nanshan. È pertanto evidente che le commissioni descritte nel listino prezzi della Commissione per le piccole imprese sarebbero state annullate al fine di ottenere un accordo di finanziamento di tali dimensioni. Anche la seconda fonte di riferimento fornita dalla Commissione di cui all’allegato 2.2 (HSBC UK) è fuorviante in quanto non contiene commissioni. In alternativa, Nanshan Group ha proposto di utilizzare le commissioni applicate dalla PNC Bank negli Stati Uniti, che non applica una commissione di accordo e applica solo una commissione annuale di rinnovo dello 0,25 % per una linea di credito compresa tra 100 001 e 3 milioni di USD. |
(331) |
Per quanto riguarda i primi due punti la Commissione ha osservato che, anche se le commissioni individuali dei clienti possono variare, la parte non ha fornito alcuna prova del fatto che una banca non subisca alcun costo o rischio all’apertura di una linea di credito e, pertanto, non applichi alcuna commissione. |
(332) |
Per quanto riguarda il terzo punto relativo alle commissioni di riferimento utilizzate dalla Commissione, come indicato al considerando 325, la Commissione ha utilizzato le risultanze di precedenti procedimenti antisovvenzioni e dati pubblicamente disponibili per concludere che era ragionevole l’applicazione di un parametro di riferimento per la commissione di accordo dell’1,5 % e di una commissione di riferimento per il rinnovo dell’1,25 %. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che, ad esempio, Barclays Bank applica una commissione di avvio pari all’1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell’1,5 % per gli scoperti superiori a GBP 15 000. In questo caso, il parametro di riferimento della commissione di rinnovo utilizzato dalla Commissione è inferiore. Da un’ulteriore ricerca è emerso anche che Barkley applica commissioni di scoperto più elevate, comprese tra l’1,6 % e il 2,5 % dei limiti per le fasce commerciali di GBP 15 001 - £20 000 e £20 001 - £25 000. Infine, la Commissione ha osservato che il valore di riferimento alternativo proposto dal gruppo Nanshan riguardava specificamente i piccoli clienti, che non sono pertinenti secondo le dichiarazioni della società stessa, e le linee di credito garantite, ossia linee di credito a basso rischio in quanto garantite da determinate garanzie. La Commissione ha quindi ribadito la propria conclusione secondo cui le commissioni di riferimento utilizzate sono ragionevoli e basate su dati di mercato disponibili e ha respinto l’argomentazione. |
(333) |
Infine, Nanshan ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe calcolare un vantaggio della linea di credito per Nanshan Finance, in quanto tutti i prestiti a breve termine ottenuti da Nanshan Finance erano collegati a titoli scontati senza cedola (re-discounted notes), che non garantiscono una linea di credito. La Commissione ha accolto tale argomentazione perché titoli scontati senza cedola sono stati forniti mediante prestiti interbancari e ha adeguato di conseguenza i calcoli. |
3.5.2. Cambiali di accettazione bancaria
3.5.2.1.
(334) |
Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. È una forma di finanziamento a breve termine che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l’efficienza del capitale» del traente (74). Inoltre, come si legge sul sito web della PBoC, «la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l’esecuzione del contratto tra l’acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l’intervento del credito della Bank of China» (75). Inoltre sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti» (76). |
(335) |
In un’inchiesta precedente la Commissione aveva già stabilito che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente (77). Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette al traente di posticipare di sei mesi o un anno il termine di pagamento, poiché il pagamento effettivo in contanti dell’operazione avviene alla scadenza della cambiali di accettazione bancaria anziché nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con le cambiali di accettazione bancaria, per un periodo compreso fra tre mesi e un anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo. |
(336) |
In condizioni normali di mercato, le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall’inchiesta è emerso che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell’inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Tuttavia, posticipando il pagamento in contanti dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società incluse nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell’inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo. |
(337) |
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto ai considerando da 354 a 356, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base. |
(338) |
In un’inchiesta precedente la Commissione ha stabilito (78) che le cambiali di accettazione bancaria hanno, di fatto, la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine poiché sono utilizzati dalle società per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. |
(339) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria sono in realtà crediti concessi dal fornitore (ossia il portatore della cambiale) all’acquirente (il traente) e non da una banca al venditore. Ciò è dovuto al fatto che le condizioni di pagamento del contratto indicano chiaramente che il fornitore accetta il pagamento mediante una cambiale di accettazione bancaria. Pertanto, firmando tale contratto, il fornitore aveva già anticipato che il pagamento non sarebbe stato effettuato a vista, ma in un determinato periodo di tempo (a seconda della scadenza della cambiale di accettazione bancaria). Eventuali costi supplementari connessi al ritardo di pagamento dovrebbero già essere inclusi nel costo di acquisto. Di conseguenza l’accettazione della banca si limita a facilitare le transazioni tra parti non conosciute. Il ruolo della banca consiste nel fornire una garanzia, per la quale essa applica una determinata commissione all’apertura della cambiale di accettazione bancaria. Tuttavia, in ultima analisi, per pagare l’operazione per la quale è stata emessa la cambiale di accettazione bancaria, sarà utilizzato il denaro sul conto bancario della società. La banca pagherà soltanto nel caso in cui la società non adempia all’obbligo di disporre di fondi sufficienti sul proprio conto bancario per il pagamento. |
(340) |
La Commissione ha osservato che di fatto la cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento, riconosciuto nei contratti di vendita, e il pagamento effettuato mediante cambiale di accettazione bancaria solleva il traente dal suo obbligo di pagamento nei confronti del fornitore. Il pagamento del traente a favore del fornitore avviene nel momento in cui viene apposta la firma sulla cambiale di accettazione bancaria, mentre alla data di scadenza il traente adempie il suo obbligo di pagamento nei confronti della banca. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso governo della RPC, il fornitore ha la possibilità di trasferire la cambiale ad altre parti e quindi di utilizzare immediatamente la cambiale di accettazione bancaria come mezzo di pagamento per i propri acquisti. La cambiale di accettazione bancaria non può essere classificata come credito del fornitore o come garanzia aggiuntiva di un pagamento futuro da parte della banca. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.5.2.2.
(341) |
Quanto alla specificità, come indicato al considerando 102, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati. |
(342) |
La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria fossero un’altra forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Di fatto, come esposto nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Poiché sono una forma di finanziamento, le cambiali di accettazione bancaria fanno parte del regime di sostegno finanziario agevolato che gli istituti finanziari offrono ai settori incoraggiati, quale l’industria dei prodotti ACF. |
(343) |
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria alle stesse condizioni agevolate. |
(344) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC, Wanshun Group e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria non sono fornite specificamente all’industria degli ACF, in quanto sono disponibili per qualsiasi società in Cina e sono ampiamente utilizzate. Inoltre, il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici. |
(345) |
A tale riguardo la Commissione ha osservato che il governo della RPC e Nanshan Group non hanno dimostrato che tutte le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l’industria degli ACF. Inoltre, analogamente alle linee di credito, le cambiali di accettazione bancaria sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, sono ugualmente applicabili l’analisi degli enti pubblici e l’analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2. Inoltre, anche se una forma di finanziamento potrebbe, in linea di principio, essere disponibile alle società di altri settori, le condizioni reali a cui tale finanziamento è offerto alle società di un certo settore, quali la remunerazione e il volume del finanziamento, possono renderlo specifico. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da comprovare che i finanziamenti agevolati concessi alle società dell’industria dell’alluminio mediante cambiali di accettazione bancaria siano basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(346) |
Secondo il gruppo Wanshun e il gruppo Nanshan, anche se la Commissione dovesse mantenere la sua decisione di considerare la cambiale di accettazione bancaria come una sovvenzione, andrebbero fatte le seguenti modifiche nel calcolo del vantaggio:
|
(347) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha già stabilito al considerando 338 che le cambiali di accettazione bancaria hanno la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. La parte non ha ulteriormente dimostrato perché il parametro di riferimento per la cambiale di accettazione bancaria dovrebbe essere lo stesso della linea di credito. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(348) |
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha già indicato al considerando che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell’inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Di fatto tale commissione, pagata per il trattamento della cambiale di accettazione bancaria da parte della banca, è un elemento distinto dal finanziamento concesso dalla banca, per cui i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno sostenuto alcun costo. Tale commissione è dovuta a titolo di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla banca per il trattamento delle cambiali di accettazione bancaria. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(349) |
Per quanto riguarda il terzo punto, come concluso dalla Commissione nell’ambito di inchieste precedenti (79), occorre anzitutto osservare che è prassi comune per le banche richiedere garanzie e garanzie reali ai propri clienti al momento della concessione di finanziamenti. Inoltre è opportuno sottolineare che tali garanzie vengono impiegate per assicurare che il produttore esportatore si assuma la propria responsabilità finanziaria nei confronti della banca e non del fornitore. L’inchiesta ha altresì rivelato che tali garanzie non sono richieste sistematicamente dalle banche cinesi e non sono sempre connesse con cambiali di accettazione bancaria specifiche. A tale riguardo i presunti depositi non equivalgono a un pagamento anticipato da parte del traente a favore delle banche, bensì a una semplice ulteriore garanzia che è a volte richiesta dalle banche e che non influisce sulla decisione della banca di emettere le cambiali di accettazione bancaria senza applicare ulteriori interessi passivi a carico del traente. Essi possono inoltre assumere varie forme, tra cui depositi a termine e pegni. I depositi sono fruttiferi di interessi a favore del traente e, di conseguenza, non rappresentano un costo per il traente della cambiale di accettazione bancaria. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. |
(350) |
Per quanto riguarda l’ultimo punto, la Commissione rammenta che, come indicato in precedenza, una cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento e, di conseguenza, non comporta alcuna estensione del termine di pagamento concordato con il fornitore, bensì deferisce il pagamento in denaro. In quanto strumento di pagamento, la cambiale di accettazione bancaria può essere sottoscritta dal beneficiario (fornitore) per saldare le passività da lui maturate nei confronti di terzi. Pertanto le parti collegate destinatarie della cambiale di accettazione non subiscono alcuna riduzione equivalente in termini di liquidità. Non vi è neppure un doppio conteggio, in quanto le cambiali di accettazione bancaria ricevute come mezzo di pagamento non sono state compensate per alcuna società. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(351) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche il gruppo Nanshan ha chiesto una correzione degli errori di calcolo dovuti a errori materiali. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato i calcoli di conseguenza. |
3.5.2.3.
(352) |
Per il calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. |
(353) |
Come indicato ai considerando 334 e 335, la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza corrispondere alcun corrispettivo. |
(354) |
La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero corrispondere un corrispettivo per il periodo del finanziamento. La Commissione ha ritenuto che il periodo di finanziamento sia iniziato alla data di emissione della cambiale di accettazione bancaria e sia terminato alla data di scadenza della stessa. Per quanto riguarda le cambiali di accettazione bancaria emesse prima del periodo dell’inchiesta e quelle con una data di scadenza posteriore al termine di tale periodo, la Commissione ha calcolato il vantaggio solo per il periodo di finanziamento compreso nel periodo dell’inchiesta. |
(355) |
A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, considerando che le cambiali di accettazione bancaria costituiscono una forma di finanziamento a breve termine e che hanno di fatto la stessa finalità dei prestiti di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l’importo dovuto in virtù del tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine. |
(356) |
La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. La Commissione ha pertanto ritenuto, come stabilito nelle inchieste precedenti (80), che le cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito a breve termine. Di conseguenza, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in RMB, di cui alla sezione 3.4.2. |
3.6. Obbligazioni societarie convertibili
(357) |
Le società di due gruppi inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell’inchiesta. In particolare, una società dei gruppi inclusi nel campione (Shantou Wanshun) ha emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell’inchiesta, parzialmente convertite in capitale durante il periodo dell’inchiesta. Tali obbligazioni convertibili hanno tassi d’interesse a struttura progressiva molto bassi, compresi tra lo 0,4 % e il 2 %, ben al di sotto del tasso d’interesse di riferimento/tasso d’interesse di base fissato dal governo della RPC. |
(358) |
Un’altra società (Shandong Nanshan) aveva emesso obbligazioni convertibili prima del periodo dell’inchiesta, convertite in capitale nel 2015 nell’ambito di un’operazione di capitalizzazione dei debiti. I detentori delle obbligazioni di entrambe le società erano principalmente istituti finanziari statali. La Commissione ha altresì appurato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni al momento della conversione. |
(359) |
La Commissione ha stabilito che le due società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili. |
3.6.1.1.
— |
Legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari») (81) |
— |
Misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate (versione del 2008) (82) |
— |
Misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli (versione del 2008) (83) |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli (versione del 2018) |
— |
Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011 |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015 |
— |
Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People’s Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People’s Bank of China, 9 aprile 2008 |
(360) |
Il regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie e le misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie stabiliscono il quadro giuridico generale applicabile alle obbligazioni societarie. Esiste tuttavia un insieme di leggi specifiche applicabili alle obbligazioni societarie convertibili, ossia le misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, le misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli e le misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli. |
(361) |
L’articolo 14 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate definisce le «obbligazioni societarie convertibili» come «obbligazioni societarie emesse da una società emittente a norma di legge che in un determinato periodo possono essere convertite in azioni alle condizioni pattuite». |
(362) |
A norma dell’articolo 11 della legge sugli strumenti finanziari, applicabile al momento dell’emissione delle obbligazioni convertibili da parte delle società incluse nel campione, dell’articolo 45 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate e dell’articolo 2 delle misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli, le società che intendono emettere obbligazioni societarie convertibili devono richiedere i servizi di un promotore di titoli che agisce in qualità di sottoscrittore. Il promotore organizza l’emissione di obbligazioni, raccomanda l’emittente, presenta il fascicolo di domanda alla CSRC ai fini dell’approvazione, negozia i tassi d’interesse a cui l’obbligazione sarà presentata agli investitori ed è incaricato di individuare investitori che accettino le condizioni concordate di emissione dell’obbligazione, compreso il tasso d’interesse. |
(363) |
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni convertibili non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata dalla CSRC. A norma dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari «le società quotate che emettono obbligazioni societarie convertibili […] soddisfano i requisiti stabiliti nella presente legge per l’offerta pubblica di azioni e ottengono l’approvazione delle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari del Consiglio di Stato». A norma dell’articolo 3 delle misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli, applicabile alle obbligazioni convertibili, «la CSRC supervisiona e gestisce l’offerta e la sottoscrizione di titoli in conformità alla legge». Inoltre, in base all’articolo 10 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di tali titoli. |
(364) |
Ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, l’emissione pubblica di titoli obbligazionari dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato» e «i proventi di un’offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Inoltre l’articolo 10, paragrafo 2, delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, una lex specialis applicabile alle obbligazioni convertibili, prevede che «le finalità di utilizzo dei fondi raccolti sono in linea con le politiche industriali dello Stato». |
(365) |
Come illustrato al considerando 100, la decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» e prevede che se «il progetto d’investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d’investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito». Ne consegue che l’emissione di obbligazioni societarie convertibili che, come si è visto, è necessariamente rivolta a un settore incoraggiato, corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari. |
(366) |
Inoltre i tassi d’interesse delle obbligazioni societarie sono rigorosamente regolamentati. L’articolo 16 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate prevede che «il tasso d’interesse di un’obbligazione societaria convertibile è determinato dalla società emittente e dal principale sottoscrittore mediante negoziazione, ma deve osservare le disposizioni pertinenti dello Stato». A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, applicabile in generale a tutte le obbligazioni, fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d’interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d’interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza». |
(367) |
In base all’articolo 17 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, «ai fini dell’emissione pubblica di obbligazioni societarie convertibili una società deve incaricare un’agenzia qualificata di rating del credito affinché effettui valutazioni del credito, comprese quelle successive». Inoltre l’articolo 18 delle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, applicabili in generale, prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. |
3.6.1.2.
(368) |
Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg, le obbligazioni quotate sul mercato obbligazionario interbancario rappresentano l’88 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari (84). Dallo stesso studio emerge che la maggior parte degli investitori è di carattere istituzionale, categoria che comprende gli istituti finanziari. In particolare, le banche commerciali statali rappresentano il 57 % degli investitori mentre le banche demandate all’attuazione delle politiche del governo costituiscono il 3 % degli stessi (85). Inoltre la Commissione ha rilevato che tutti gli investitori in azioni convertibili emesse da una delle società incluse nel campione sono istituzionali, una categoria di investitori che comprende gli istituti finanziari. |
(369) |
Inoltre, in quanto settore incoraggiato di cui al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», in base alla decisione n. 40 l’industria dei prodotti ACF ha diritto a ottenere sostegno creditizio dagli istituti finanziari. Il fatto che le obbligazioni convertibili, come quelle emesse dalle società incluse nel campione, fruttino un basso tasso d’interesse indica chiaramente che gli istituti finanziari, i principali investitori in tali obbligazioni, sono tenuti a fornire «sostegno creditizio» a dette società e, nell’adottare la decisione di investimento o di finanziamento, devono tenere conto di considerazioni diverse da quelle di ordine commerciale, come gli obiettivi delle politiche pubbliche. Di fatto un investitore che operi alle condizioni di mercato sarebbe più sensibile alla redditività dell’investimento e molto probabilmente non investirebbe in obbligazioni convertibili con tassi d’interesse molto bassi. Inoltre le conclusioni tratte dalla Commissione sulla situazione finanziaria di entrambi i gruppi di produttori esportatori nella precedente sezione 3.4.2.3 in termini di profili di liquidità e solvibilità indicano ulteriormente che gli investitori operanti alle condizioni di mercato non investirebbero in strumenti finanziari come le obbligazioni convertibili, che offrono una bassa redditività, mentre l’emittente presenta elevati rischi di liquidità e solvibilità. Pertanto la Commissione è del parere che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell’investimento, come l’adempimento dell’obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, farebbero un tale investimento. |
(370) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è rappresentata da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. |
(371) |
Inoltre, come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti è applicabile anche alle obbligazioni convertibili. |
(372) |
Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo. |
(373) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni convertibili. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 360 a 367, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta. |
(374) |
La Commissione ha riscontrato che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni convertibili a tassi d’interesse simili e molto bassi, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. Pertanto, anche quando le obbligazioni venivano convertite in azioni, il tasso di redditività rimaneva sotto il valore di mercato. |
(375) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi, i principali investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione, hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40 erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incoraggiato e quindi essi hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dello stesso regolamento. |
(376) |
Gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione poiché hanno accettato di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di redditività molto basso, a prescindere dal profilo di rischio dell’emittente, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 387, e poiché hanno acconsentito a convertire le obbligazioni in azioni a un prezzo molto più elevato del loro valore di mercato corrente. |
(377) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni societarie convertibili è una pratica commerciale corrente che avviene in tutte le principali giurisdizioni, tra cui l’Unione europea e gli Stati Uniti. Secondo il governo della RPC, la situazione è simile a quella nell’UE poiché molti degli investitori in obbligazioni sono investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari. Il governo della RPC ha sostenuto che, in ogni caso, anche se le cifre fornite nella divulgazione delle informazioni fossero accettate, in modo tale che il 57 % degli investitori sarebbe costituito da banche commerciali di proprietà dello Stato e il 3 % da banche politiche, ciò lascerebbe comunque una quota di mercato del 40 %, che non dovrebbe essere ignorata. |
(378) |
Secondo il governo della RPC, la Commissione non ha inoltre effettuato un’analisi separata dei ruoli svolti dagli istituti finanziari nel mercato cinese delle obbligazioni convertibili, in quanto si tratta di tipi diversi di strumenti rispetto ai prestiti e i ruoli svolti dagli istituti finanziari che investono sono sostanzialmente diversi. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(379) |
La Commissione ha contestato l’affermazione del governo della RPC secondo cui non ha effettuato una valutazione specifica della condotta degli istituti finanziari in quanto enti pubblici per la funzione di acquisto di obbligazioni. Oltre alle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella sezione 3.4.1, la Commissione ha anche cercato di dimostrare concretamente l’esercizio del controllo in modo significativo sulla base delle emissioni concrete di obbligazioni convertibili ed ha effettuato una valutazione specifica ai considerando 373 e 374. La Commissione, pur concordando con il governo della RPC sul fatto che l’acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili può costituire, in linea di principio, una normale pratica commerciale in tutte le principali giurisdizioni, ha sottolineato che l’acquisto di obbligazioni societarie da parte di istituti finanziari cinesi è caratterizzato da un’ingerenza dello Stato, come dimostrato al considerando 375. |
3.6.1.3.
(380) |
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse senza l’approvazione della CSRC, la quale verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni normative per la loro emissione. Come illustrato al considerando 364, in base alla legge sugli strumenti finanziari e alle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili nello specifico alle obbligazioni convertibili, l’emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Al considerando 366 la Commissione ha osservato che l’espressione «in linea con le politiche industriali dello Stato» significa che il progetto d’investimento rientra nei contenuti «relativi all’incoraggiamento» citati nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale in cui ricade l’industria degli ACF. |
(381) |
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle obbligazioni convertibili alle stesse condizioni agevolate. |
(382) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria e non politica. Il governo della RPC ha contestato la posizione secondo cui l’emissione di obbligazioni convertibili deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato e ha ribadito che l’industria degli ACF non è un settore incentivato. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(383) |
A tale riguardo, sebbene la Commissione concordi che i mercati obbligazionari sono regolamentati in ogni paese e che la maggior parte dei criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria, essa non concorda con l’affermazione del governo della RPC secondo cui l’emissione di obbligazioni convertibili non è orientata alle politiche in Cina. In primo luogo, la Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui il settore degli ACF è un’industria incentivata. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che fosse sufficientemente chiara la dicitura della legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione del 2014) e delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili specificamente alle obbligazioni convertibili, secondo cui l’emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Infine la Commissione ha stabilito al considerando 376 che accettando di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di rendimento molto basso, indipendentemente dal profilo di rischio dell’emittente, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
3.6.1.4.
(384) |
Le obbligazioni convertibili sono uno strumento di debito ibrido che ha le caratteristiche di un’obbligazione, per esempio la corresponsione di interessi, ma che offre al contempo la possibilità di convertire l’importo investito in azioni a determinate condizioni. |
(385) |
La Commissione ha rilevato che nel PI il tasso d’interesse delle obbligazioni societarie convertibili emesse dalle società incluse nel campione era così basso che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell’investimento, come l’adempimento dell’obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, investirebbero in questi strumenti. Ciò era testimoniato dal fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari statali. |
(386) |
La Commissione ha appurato che la parte delle obbligazioni convertibili di entrambe le società incluse nel campione che non è stata convertita in azioni ha offerto agli investitori un rendimento sotto forma di interesse analogamente ai prestiti o alle obbligazioni standard. Poiché il metodo di calcolo adottato per i prestiti descritto al considerando 248 si basa sulle obbligazioni, la Commissione ha deciso di attenersi allo stesso metodo (86). Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica ai tassi d’interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC (87) per stabilire un tasso d’interesse basato sul mercato per le obbligazioni. |
(387) |
Il vantaggio è rappresentato dalla differenza tra l’importo dell’interesse che la società avrebbe dovuto pagare applicando il tasso d’interesse basato sul mercato citato al considerando 419 e l’interesse effettivamente corrisposto dalla società. |
(388) |
La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni. Essa ha rilevato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. In questo caso la Commissione ha considerato il debito convertito in azioni un conferimento di capitale compensabile. Il vantaggio di tale conferimento di capitale è stato considerato come differenza tra il corso delle azioni al momento della conversione e il sovrappremio corrisposto dagli obbligazionisti. Tale vantaggio è stato imputato al PI utilizzando il periodo medio di ammortamento delle attività delle società. |
(389) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun Group hanno contestato l’uso dello stesso parametro di riferimento per le obbligazioni e le obbligazioni convertibili applicato ai prestiti, in quanto la convertibilità di un’obbligazione ne costituisce un elemento essenziale, che lo rende anche uno strumento di prestito sostanzialmente diverso. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che non vi è alcuna base perché la Commissione utilizzi il parametro di riferimento della PBoC come punto iniziale e poi aggiunga una maggiorazione. Secondo il governo della RPC, anche i produttori europei di ACF con rating BB hanno emesso obbligazioni con scadenza analoga a tassi significativamente inferiori al tasso di riferimento calcolato nello stesso periodo. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(390) |
Inoltre Wanshun ha sottolineato che le obbligazioni sono altamente negoziabili sul mercato (una persona che detiene l’obbligazione può venderla sul mercato senza aspettarne la scadenza). Per contro, un prestito è un accordo tra due parti, in cui una parte prende in prestito denaro dall’altra. Generalmente i prestiti non sono negoziabili sul mercato. Inoltre l’obbligazione di Shantou Wanshun potrebbe essere convertita in azioni, conferendo così un ulteriore vantaggio al possessore delle obbligazioni. Di conseguenza, i tassi di interesse per le obbligazioni convertibili sarebbero logicamente inferiori a quelli dei prestiti, nonché di altri tipi di obbligazioni (gli investitori sarebbero disposti ad accettare una cedola inferiore per un’obbligazione convertibile a causa della sua convertibilità). In alternativa, Wanshun ha proposto di utilizzare un parametro di riferimento basato su Hong Kong che si basa sui tassi di rendimento obbligazionari, ossia lo stesso parametro di riferimento proposto dal gruppo Nanshan per i prestiti di cui al considerando 264. |
(391) |
La Commissione ha indicato che i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un’obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un’obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Inoltre nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che le obbligazioni societarie emesse dai produttori esportatori che hanno collaborato avevano cedole e scopi molto simili ai tassi di interesse e alle finalità dei prestiti con durata simile e che pertanto potevano essere considerati intercambiabili dal punto di vista del produttore, giustificando in tal modo l’applicazione dello stesso parametro di riferimento per entrambi gli strumenti nelle circostanze specifiche del caso di specie. |
(392) |
La Commissione ha inoltre ritenuto infondate le osservazioni del governo della RPC relative ai tassi di interesse applicabili alle società con rating BB nell’Unione europea, in quanto il tasso privo di rischio nell’Unione europea non è lo stesso del tasso privo di rischio nella RPC e di conseguenza non è possibile confrontare i tassi di interesse in termini assoluti. |
(393) |
La Commissione ha convenuto che le obbligazioni societarie convertibili sono uno strumento di debito ibrido che offre anche l’opportunità di convertire l’importo investito in azioni a determinate condizioni e in quanto tale è in linea di principio diverso dalle obbligazioni societarie. La Commissione ha esaminato la possibilità di quantificare questo elemento di convertibilità. Tuttavia, il parametro di riferimento proposto da Wanshun non teneva conto di tale convertibilità. Inoltre non era un parametro di riferimento appropriato in generale per le obbligazioni per i motivi già esposti al considerando 268. Non sono stati presentati altri parametri di riferimento e non erano disponibili ulteriori informazioni pubbliche per fornire un parametro di riferimento più accurato per le obbligazioni convertibili (ad esempio indici per il premio sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating AA e sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating BB) o per l’aspetto di convertibilità di tali obbligazioni. Inoltre il parametro di riferimento utilizzato come base per la conversione era in ogni caso un tasso privo di rischio. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(394) |
Per quanto riguarda le obbligazioni societarie convertibili, il gruppo Wanshun ha sostenuto che:
|
(395) |
La Commissione osserva che Wanshun non ha fornito prove sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui la maggioranza degli investitori detentori di obbligazioni convertibili Shantou Wanshun erano persone fisiche che operavano sul mercato azionario di Shenzhen. La fonte di tale argomentazione non ha potuto essere verificata, il documento giustificativo non forniva una definizione chiara di ciò che s’intende con investitori privati e statali e non conteneva neppure i nomi individuali degli investitori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(396) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione di Wanshun relativa alla detrazione dei pagamenti delle cedole dai pagamenti di interessi di riferimento e ha detratto il pagamento della cedola relativo al periodo dell’inchiesta dai pagamenti di interessi di riferimento. |
(397) |
Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel compensare il conferimento di capitale (la conversione di alcune obbligazioni di Shantou Wanshun in azioni), in quanto:
|
(398) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni relative al prezzo di conversione iniziale fissato nel luglio 2018. Essa ha osservato che, nel caso in cui il prezzo di mercato azionario di una determinata azione al momento della conversione fosse notevolmente inferiore al suo prezzo di mercato, un investitore razionale si asterrebbe dal convertire le obbligazioni in azioni e continuerebbe invece a mantenere le obbligazioni. L’investitore razionale cercherebbe pertanto di ridurre al minimo il rischio di un’evoluzione sfavorevole dei prezzi. |
(399) |
La Commissione ha anche espresso disaccordo con l’osservazione relativa al prezzo di conversione errato. In base alle informazioni presentate alla Commissione risulta che la modifica dei prezzi dichiarata dal gruppo Wanshun si è effettivamente verificata solo dopo la conversione delle azioni. La Commissione ha pertanto affermato di aver utilizzato il prezzo di conversione corretto nel calcolo del vantaggio. |
3.6.2. Obbligazioni societarie
(400) |
Uno dei gruppi incluso nel campione ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni societarie. |
3.6.2.1.
— |
Legge sugli strumenti finanziari |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015 |
— |
Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011 |
— |
Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People’s Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People’s Bank of China, 9 aprile 2008. |
(401) |
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre, in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di questi titoli. |
(402) |
In aggiunta, ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari applicabile durante il PI, l’offerta pubblica di obbligazioni societarie dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato […]» e «i proventi di un’offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come illustrato ai considerando 364 e 365, l’emissione di obbligazioni societarie a tali condizioni è rivolta a un settore incentivato quale l’industria degli ACF e corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari. |
(403) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d’interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d’interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza». |
(404) |
Inoltre l’articolo 18 delle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati, unicamente a discrezione dell’emittente. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. Ne consegue che la maggior parte delle obbligazioni societarie viene emessa a investitori qualificati che sono stati approvati dalla CSRC e che sono investitori istituzionali cinesi. |
3.6.2.2.
(405) |
Come illustrato ai considerando 369 e 370, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Lo stesso ragionamento e la medesima conclusione si applicano anche alle obbligazioni societarie poiché le condizioni di emissione sono molto simili, in particolare la condizione di rispettare i requisiti delle leggi, dei regolamenti e delle politiche nazionali nonché della politica industriale dello Stato. |
(406) |
Come descritto al considerando 403, l’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari e l’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie prevede che l’offerta pubblica di tali obbligazioni sia conforme alle politiche industriali dello Stato. Ne consegue che le obbligazioni societarie possono essere emesse solo per finalità in linea con gli obiettivi della pianificazione del governo della RPC riguardante i settori incentivati, come illustrato ai considerando 357 e 359. Gli investitori istituzionali che, come indicato al considerando 368, sono in larga misura banche commerciali e banche demandate all’attuazione delle politiche del governo, devono seguire gli orientamenti strategici enunciati nella decisione n. 40, la quale, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incentivati, come l’industria degli ACF. Il trattamento preferenziale riservato a uno dei gruppi inclusi nel campione ha comportato la decisione di investire in obbligazioni societarie emesse a un tasso d’interesse che non riflette i criteri di mercato. |
(407) |
Come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti finanziari è applicabile anche alle obbligazioni societarie. |
(408) |
Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo. |
(409) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni societarie. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 402 a 405, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta. |
(410) |
La Commissione ha rilevato che le obbligazioni societarie sono state emesse a un tasso d’interesse inferiore al livello che si sarebbe dovuto attendere data la situazione finanziaria e il rischio di credito delle società, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 419. |
(411) |
In pratica, i tassi d’interesse sulle obbligazioni societarie sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia al considerando 215 la Commissione ha concluso che il mercato locale dei rating del credito è distorto e i rating sono inattendibili. |
(412) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40, erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incentivato e che pertanto hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dello stesso regolamento. |
(413) |
Inoltre gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio al produttore esportatore incluso nel campione, poiché hanno organizzato l’emissione di obbligazioni societarie a un tasso d’interesse inferiore rispetto al tasso di mercato corrispondente al profilo di rischio effettivo dell’emittente e hanno accettato di investire in tali obbligazioni. |
3.6.2.3.
(414) |
Come descritto al considerando 380, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l’approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC afferma che l’emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già affermato al considerando 104, l’industria degli ACF è considerata un settore incentivato nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale. |
3.6.2.4.
(415) |
Poiché le obbligazioni sono in sostanza un altro tipo di strumento di debito, in via di principio analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto nella sezione 3.4.2.3. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica al tasso d’interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC per stabilire un tasso d’interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso d’interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio. |
(416) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto argomentato dal gruppo Wanshun e dal gruppo Nanshan la Commissione ha erroneamente ritenuto che tutti gli obbligazionisti siano istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici. Poiché dalla relazione Bloomberg, cui fa riferimento la stessa Commissione, emerge che le banche di proprietà dello Stato rappresentano il 57 % degli investitori e le banche demandate all’attuazione delle politiche del governo rappresentano il 3 % dei detentori di obbligazioni societarie convertibili in Cina, solo il 60 % (57 % + 3 %) delle obbligazioni degli investitori istituzionali è compensabile. |
(417) |
La Commissione ha segnalato che esiste un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori nelle obbligazioni emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Inoltre la Commissione intende evidenziare quanto segue: la relazione Bloomberg indica anche che il 27 % delle obbligazioni sono detenute da «prodotti di fondi», essenzialmente assimilabili a fondi gestiti dagli stessi istituti finanziari. Tenuto conto del 3 % rappresentato da «altri» istituti finanziari, la percentuale complessiva degli istituti finanziari che investono in obbligazioni è di fatto del 90 %. Data l’elevata percentuale di investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari, la Commissione ha ritenuto che essi abbiano determinato le caratteristiche delle obbligazioni societarie in questione, in particolare il ridotto tasso della cedola, e che gli altri investitori, quali gli investitori privati, abbiano unicamente aderito a tali condizioni. Infine la Commissione ha reputato che il sistema di vigilanza finanziaria cinese per quanto riguarda le obbligazioni societarie e le obbligazioni convertibili rappresenti solo un elemento che, congiuntamente al quadro normativo che disciplina i finanziamenti da parte degli istituti finanziari come descritto nella sezione 3.4.1 e al comportamento concreto degli istituti finanziari, segnalava l’interferenza da parte del governo della RPC. Pertanto queste argomentazioni sono state respinte. |
(418) |
Infine il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non aveva detratto dal suo calcolo i pagamenti delle cedole effettuati da Nanshan Group Co., Ltd. La Commissione non ha accettato questo punto, in quanto le tabelle presentate dalla società non fornivano informazioni relative ai pagamenti delle cedole, né prima né durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ricorda inoltre che tali informazioni rientrano fra le informazioni mancanti per le quali è stato applicato l’articolo 28. In ogni caso, in questa fase dell’inchiesta è impossibile verificare le informazioni aggiuntive fornite in allegato alle osservazioni pervenute riguardo alla divulgazione delle informazioni. |
3.6.3. Conclusione sui finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
(419) |
La Commissione ha appurato che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni convertibili e societarie. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile. |
(420) |
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a: Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
|
3.6.4. Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all’esportazione
(421) |
La Commissione ha rilevato che Sinosure ha fornito assicurazioni del credito all’esportazione ai gruppi di società inclusi nel campione. Sul suo sito web Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di merci, soprattutto l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l’industria degli ACF, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione del credito all’esportazione totale fornita da Sinosure (88). Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l’innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che «si internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale (89). |
3.6.4.1.
— |
Comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure |
— |
Cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 |
— |
Comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull’accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato, e relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011) |
— |
Comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina del Dipartimento nazionale di scienza e tecnologia (2006). |
3.6.4.2.
(422) |
Durante il periodo dell’inchiesta i tre gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure. |
(423) |
Come indicato al considerando 122, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. |
(424) |
Inoltre Sinosure non ha fornito ulteriori informazioni specifiche sull’assicurazione dei crediti all’esportazione concessa all’industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione dei crediti all’esportazione. |
(425) |
La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili. |
(426) |
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni (90), e in base al sito web di Sinosure (91), quest’ultima è una compagnia assicurativa di carattere politico, istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo della RPC ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo. |
(427) |
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all’industria degli ACF. |
(428) |
In base alla comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina «i prodotti inclusi nell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione possono beneficiare di politiche preferenziali concesse dallo Stato per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia». Tale repertorio cita specificamente i fogli di alluminio (92). |
(429) |
Inoltre, in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione (93), Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, compresi i «nuovi materiali». Dovrebbe trattare industrie ad alta e nuova tecnologia, come l’industria degli ACF, elencate nel repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina, poiché la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Come indicato ai considerando 89 e 98, l’industria degli ACF rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali». Inoltre nella relazione annuale 2019 di Sinosure si legge che Sinosure ha «sostenuto lo sviluppo costante di settori chiave» e «accelerato la crescita di industrie strategiche emergenti» (94). |
(430) |
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere i dirigenti e i revisori dei conti di Sinosure nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. |
(431) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda il settore degli ACF o le società incluse nel campione. |
(432) |
In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all’assicurazione fornita alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la posizione ufficiale di Sinosure, dato che quest’ultima non operava secondo i principi di mercato. |
(433) |
Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2019 di Sinosure (95) la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,33 % dell’importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi. |
(434) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito che Sinosure non è un ente pubblico e che nelle sue attività commerciali segue i principi di mercato. Nel valutare la possibilità di concedere l’assicurazione del credito all’esportazione, Sinosure prende in considerazione, in modo globale, fattori quali i rischi nazionali, i rischi industriali, i rischi di credito dell’importatore. Il governo della RPC ha inoltre nuovamente osservato che la Commissione avrebbe dovuto avvalersi di un parametro di riferimento interno al paese. |
(435) |
Poiché il governo della RPC non ha presentato alcun nuovo elemento di prova riguardante l’operato di Sinosure in qualità di ente pubblico, la Commissione ha mantenuto invariate le sue conclusioni a tale proposito. Inoltre, dato che nel periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato, come evidenziato nella sezione 3.6.4.3. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(436) |
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore degli ACF. Sinosure ha agito come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l’assicurazione è stata fornita a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi. |
(437) |
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni erogate nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche, in quanto non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni; sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
3.6.4.3.
(438) |
Poiché nel periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE. |
(439) |
La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo che hanno effettivamente pagato a titolo di premio assicurativo e l’importo che avrebbero dovuto pagare applicando il tasso di premio di riferimento esterno citato al considerando 438. |
(440) |
Per quanto riguarda l’assicurazione del credito all’esportazione, il gruppo Wanshun ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i tassi di premio addebitati fossero adeguati a coprire i costi operativi e le perdite dell’assicuratore. La parte ha fornito informazioni secondo cui i premi annuali riscossi da Sinosure durante questi anni erano adeguati a coprire i suoi costi operativi e le sue perdite a lungo termine. |
(441) |
Wanshun ha inoltre asserito che la Commissione non avrebbe dovuto considerare solo l’importo assicurato e i rimborsi pagati per calcolare un tasso di premio fisso adeguato, bensì avrebbe dovuto tenere conto anche dei recuperi dei rimborsi. In aggiunta, la parte ha chiesto alla Commissione di divulgare il suo calcolo esatto. Essa ha altresì sottolineato che non tutte le società hanno versato premi assicurativi a tasso fisso. |
(442) |
Ha inoltre argomentato che, qualora mantenga la sua decisione di trattare l’assicurazione del credito all’esportazione indicata da Sinosure come sovvenzione compensabile, la Commissione dovrebbe rivedere il tasso di premio eccessivamente elevato. Dato che la Commissione non ha fornito analisi né spiegazioni per quanto riguarda la congruità del parametro di riferimento selezionato, la parte ha quindi invitato la Commissione ad illustrare almeno su quale base ritenga che i tassi EXIM degli USA siano più appropriati. |
(443) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni di Wanshun riguardanti l’assicurazione del credito all’esportazione. Sinosure non ha collaborato all’inchiesta e non ha fornito informazioni specifiche circa l’assicurazione del credito all’esportazione concessa all’industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione del credito all’esportazione. Pertanto non è stato possibile effettuare un confronto tra i tassi di premio addebitati da Sinosure e i costi operativi e le perdite dell’assicuratore a livello di qualsiasi settore, né tantomeno a livello di produttori esportatori. Non è stato quindi possibile valutare eventuali sovvenzioni incrociate tra industrie e società. Inoltre, a motivo della omessa collaborazione da parte di Sinosure, il confronto tra rimborsi e recuperi, come suggerito da Wanshun, è risultato impossibile. Infine, Wanshun non ha fornito alcun elemento di prova né argomentazioni motivate a sostegno della sua affermazione secondo cui il parametro di riferimento esterno, vale a dire i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America a istituti non finanziari per le esportazioni verso i paesi OCSE, come illustrato al considerando 438, fosse eccessivo o palesemente errato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(444) |
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a: Finanziamenti agevolati: assicurazione del credito all’esportazione
|
3.7. Regimi di concessione di sussidi
(445) |
La Commissione ha riscontrato che i gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di svariati regimi di sussidi come quelli per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo, contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti e sussidi a sostegno delle esportazioni. I sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo costituivano una parte significativa dei sussidi dichiarati dai gruppi di società inclusi nel campione. La Commissione ha quindi suddiviso i sussidi in due categorie: i) sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo e ii) altri sussidi. |
3.7.1. Sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo
(446) |
Nel periodo dell’inchiesta tutti i gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto sussidi per le attività di ricerca e sviluppo («R&S»), l’industrializzazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione. |
3.7.1.1.
— |
Tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica |
— |
Pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa (2012) n. 44 |
— |
Piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico, NDRC, MIIT, 2015 |
— |
Fondi di sostegno all’industria e fondi speciali per le attività R&S e l’industrializzazione, Dong Ban Fa (2018) n. 62 |
— |
Programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863), Misure di gestione |
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Comunicazione sulla pubblicazione del primo gruppo di indicatori dei fondi speciali provinciali per la trasformazione e la riqualificazione industriale e dell’industria dell’informazione nel 2019 |
— |
Comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica e fondi speciali per lo sviluppo industriale |
3.7.1.2.
(447) |
La Commissione ha riscontrato che i sussidi riguardavano sia l’aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie per il processo di produzione sia le attività di ricerca e sviluppo di alte e nuove tecnologie «avanzate». |
(448) |
In base ai pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, le amministrazioni centrali e locali sono invitate ad aumentare ulteriormente l’importo del sostegno finanziario nonché gli investimenti orientati alla trasformazione industriale e al potenziamento negli ambiti chiave e negli aspetti critici del rinnovamento tecnologico. Inoltre le autorità dovrebbero costantemente innovare e migliorare i metodi di gestione dei fondi, attuare in modo flessibile svariati tipi di sostegno e incrementare l’efficienza di utilizzo dei fondi provenienti dal gettito fiscale. |
(449) |
Il piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico traduce in pratica i pareri orientativi summenzionati attraverso l’istituzione di fondi speciali per promuovere il progresso tecnologico e i progetti di trasformazione tecnologica. Tali fondi includono sussidi all’investimento e sconti sugli interessi dei prestiti. Il loro utilizzo deve essere conforme alle politiche macroeconomiche nazionali, alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo regionale. |
(450) |
I regimi di concessione di sussidi di cui hanno beneficiato i gruppi di società inclusi nel campione sono in larga misura analoghi in termini di concezione. A seconda della finalità si stabiliscono criteri in base ai quali le imprese possono presentare domanda e, se i criteri sono rispettati, viene concesso il sostegno finanziario. |
(451) |
Ad esempio, la base giuridica di alcuni sussidi concessi alle società incluse nel campione è costituita dal programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia che, come descritto al considerando 88, illustra ancora una volta come funziona la pianificazione statale nella RPC. L’articolo 2 stabilisce che «Il piano nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863) è un programma scientifico e tecnologico con chiari obiettivi nazionali, sostenuto da dotazioni finanziarie a livello centrale». L’articolo 29 dello stesso documento stabilisce la procedura di approvazione dei progetti ammissibili, la quale rispecchia il meccanismo sopra descritto: in seguito a una domanda, all’accettazione e alla valutazione della stessa, un gruppo di esperti trasmette le proposte e le stime di finanziamento del progetto e alla fine un ufficio congiunto approva e firma il sussidio. |
3.7.1.3.
(452) |
I sussidi relativi alla tecnologia, all’innovazione e allo sviluppo, compresi quelli per i progetti di R&S sopra descritti, costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. Come indicato al considerando 445, questi fondi sono iscritti nel bilancio dei produttori esportatori inclusi nel campione come sovvenzioni pubbliche. |
(453) |
Tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne, e quello degli ACF è uno dei settori ammissibili. In ogni caso, i sussidi dichiarati dalle società, su cui la Commissione ha effettuato controlli incrociati, sono specifici per le società. |
(454) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse dimostrato che i sussidi per le attività di R&S in questione sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto l’assegnazione di sussidi R&S è comune in tutto il mondo e non limitata a determinate imprese. |
(455) |
La Commissione ha già dimostrato la specificità dei sussidi, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi sono ammissibili a beneficiarne. Inoltre i produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito documenti concernenti i sussidi, quali documenti giuridici e avvisi di concessione, a dimostrazione che i sussidi sono stati erogati a società appartenenti a taluni settori o industrie specifici e/o impegnate in determinati progetti industriali incentivati dallo Stato. La Commissione ha pertanto ribadito la sua conclusione secondo cui tali sussidi sono disponibili solo per una serie chiaramente specificata di determinate imprese e/o determinati settori dell’economia. Inoltre la Commissione ha constatato che le condizioni di ammissibilità di tali sussidi non erano chiare e oggettive e non si applicavano automaticamente; di conseguenza, essi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
3.7.1.4.
(456) |
Al fine di stabilire il vantaggio conferito nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha preso in esame i sussidi ricevuti in tale periodo e anteriormente ad esso, ma per i quali il periodo di ammortamento era ancora in corso durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda i sussidi non ammortizzati, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dall’importo ricevuto nel periodo dell’inchiesta. Quanto ai sussidi relativi ai progetti e ai contributi in conto capitale, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dalla parte dell’importo totale del sussidio ammortizzato nel periodo dell’inchiesta. |
(457) |
La Commissione ha valutato se applicare un tasso d’interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione (96). Tuttavia un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno imputare gli importi al periodo dell’inchiesta in base ai tassi di ammortamento dei progetti di R&S e delle relative attività, in linea con il metodo di calcolo utilizzato in casi precedenti (97). |
3.7.2. Altri sussidi
(458) |
La Commissione ha riscontrato che i tre gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto anche altri sussidi quali contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti, sussidi a sostegno delle esportazioni e altri sussidi una tantum o ricorrenti concessi da autorità pubbliche a vari livelli. |
3.7.2.1.
(459) |
Tali sussidi sono stati concessi alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di posizione geografica o di tipo di settore. Le informazioni riguardanti la base giuridica in virtù della quale sono stati concessi tali sussidi non sono state divulgate da tutte le società incluse nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto da alcune società una copia dei documenti rilasciati da un’autorità pubblica che ha concesso i fondi («la comunicazione»). |
3.7.2.2.
(460) |
Esempi di tali altri sussidi sono contributi in conto capitale, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d’impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per l’incremento della qualità e il miglioramento dell’efficienza dell’industria, fondi comunali di sostegno al commercio, fondi per lo sviluppo dell’economia e del commercio esteri e premi per la sicurezza della produzione. |
(461) |
In considerazione dell’elevato numero di sussidi che la Commissione ha riscontrato nei libri contabili dei gruppi di società inclusi nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Inizialmente le tre società incluse nel campione hanno fornito elementi di prova dell’esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da autorità pubbliche a vari livelli. Nei loro documenti specifici di divulgazione delle informazioni vengono fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi. |
(462) |
Tali altri sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, poiché ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo ai gruppi di società inclusi nel campione ed è stato pertanto conferito un vantaggio. |
(463) |
I gruppi di società inclusi nel campione hanno fornito informazioni in merito all’importo dei sussidi e all’ente che ha concesso ed erogato ciascun sussidio. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. La Commissione ha ritenuto che le informazioni su tali sussidi rappresentino un elemento di prova a convalida di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio. |
(464) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non abbia fornito sufficienti informazioni particolareggiate in merito a quali sussidi si riferisce, in quanto non ha evidenziato sussidi specifici o fonti giuridiche. Come indicato ai considerando 459 e 461, i sussidi cui si fa riferimento in questa sezione erano costituiti da numerosi importi di scarsa entità, erogati a vari livelli di governo e per i quali in molti casi non è stato fornito alcun documento giustificativo dalle società incluse nel campione, fatta eccezione per alcune designazioni ad alto livello. Pertanto la Commissione non è in grado di fornire al governo della RPC una base giuridica precisa. Tuttavia, come indicato al considerando 461, risultanze dettagliate in merito a questi sussidi sono state fornite alle singole società nella loro documentazione informativa specifica. |
3.7.2.3.
(465) |
Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base poiché, come emerge dalla documentazione fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, appaiono limitati a determinate società e industrie, come quella degli ACF, o a progetti specifici in regioni specifiche. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
(466) |
Tali sussidi non rispettano altresì le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione delle imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. |
(467) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito, per quanto riguarda i sussidi, che:
|
(468) |
La Commissione ha osservato che le sovvenzioni non ammortizzabili di cui al considerando 467 sono riferite ad attività immobilizzate. Di conseguenza, la Commissione ha attribuito il vantaggio allo stesso periodo in cui le attività immobilizzate sono ammortizzate. L’osservazione è pertanto respinta. |
(469) |
A seguito delle osservazioni presentate dal gruppo Nanshan, la Commissione ha sottoposto a revisione i periodi di ammortamento utilizzati nei calcoli. Nei casi in cui era stato utilizzato un periodo non corretto, il calcolo è stato rettificato. |
(470) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolare il vantaggio derivante da un sussidio erogato a una delle società appartenenti al gruppo. Più nello specifico, ha sostenuto che uno dei progetti destinatari del sussidio è stato avviato solo a partire dal terzo trimestre del 2019 e che pertanto non era corretto attribuire un quindicesimo del valore (corrispondente al periodo di ammortamento di 15 anni) al periodo dell’inchiesta. |
(471) |
La Commissione osserva che, conformemente alla prassi consolidata, i sussidi relativi a periodo dell’inchiesta sono attribuiti utilizzando come base per il calcolo il numero degli anni di calendario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.7.2.4.
(472) |
La Commissione ha calcolato il vantaggio secondo il metodo descritto al considerando 457. |
(473) |
I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell’inchiesta ammontavano a: Sussidi
|
3.8. Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte
3.8.1. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette
3.8.1.1.
3.8.1.2.
(474) |
La base giuridica di questo regime comprende l’articolo 28 della legge EIT (98) e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (99), nonché:
|
(475) |
il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV, stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L’articolo 28 della legge EIT stabilisce che «l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %» . |
(476) |
L’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: « le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato, di cui all’articolo 28, clausola 2, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese, sono le imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
|
(477) |
Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata alle «imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato» e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di «rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». |
(478) |
A norma dell’articolo 11 delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, per essere riconosciuta come tale un’impresa deve soddisfare contemporaneamente determinate condizioni tra cui: «avere ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali, attraverso attività di ricerca indipendenti, trasferimenti, concessioni, fusioni e acquisizioni ecc.» e «la tecnologia che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali rientra nella serie predeterminata degli ambiti ad alta tecnologia oggetto di sostegno da parte dello Stato». |
(479) |
Gli ambiti chiave ad alta tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016. Alla voce «nuovi materiali»/«materiali metallici» esso cita chiaramente i fogli di alluminio tra i prodotti ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato. |
3.8.1.3.
(480) |
La Commissione ha rilevato che nel periodo dell’inchiesta le società rientranti nei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano considerate imprese ad alta tecnologia e hanno quindi beneficiato di un’aliquota ridotta sul reddito delle imprese pari al 15 %. |
(481) |
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. |
(482) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, come dimostrato ai considerando da 477 a 479. Come sottolineato al considerando 479, l’industria degli ACF è un settore prioritario ad alto contenuto tecnologico. |
3.8.1.4.
(483) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta. |
(484) |
Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,55 % per il gruppo Nanshan, allo 0,43 % per il gruppo Wanshun e allo 0,47 % per il gruppo Daching. |
3.8.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo
(485) |
Il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. |
(486) |
Più nello specifico, le spese relative alle attività di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e nelle perdite dell’esercizio corrente sono soggette a una detrazione ulteriore del 75 %, dopo essere state detratte integralmente alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 175 % dei costi delle attività immateriali. Dal gennaio 2021 la detrazione supplementare al lordo delle imposte per le spese di R&S è aumentata al 100 % (101). |
3.8.2.1.
(487) |
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e dall’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
|
(488) |
Nel corso di inchieste precedenti (102), la Commissione ha stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato. Come indicato al considerando 480, gli ambiti chiave ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016. |
(489) |
Come enunciato al considerando 479, il capo IV della legge EIT, in particolare l’articolo 25, contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, che fa parte dello stesso capo IV, stabilisce che «le spese relative a ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche» possono essere oggetto di un’ulteriore detrazione al momento di calcolare il reddito imponibile. L’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che cosa si intende per «spese relative ad attività di R&S sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT. |
(490) |
In base alla circolare sull’innalzamento della percentuale di super-detrazione al lordo delle imposte per le spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018], n. 99), «per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo (R&S) effettivamente sostenute da un’impresa per le sue attività di R&S, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è fiscalmente detraibile un ulteriore 75 % dell’importo effettivo delle spese al lordo delle imposte, in aggiunta ad altre detrazioni effettive, a condizione che dette spese non siano convertite in attività immateriali e iscritte nei profitti e nelle perdite correnti di tale impresa; tuttavia, qualora le suddette spese siano state convertite in attività immateriali, tali spese possono essere ammortizzate a un’aliquota del 175 % dei costi delle attività immateriali al lordo delle imposte nel summenzionato periodo». |
3.8.2.2.
(491) |
La Commissione ha riscontrato che le società rientranti nei gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di «un’ulteriore detrazione per le spese di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche». |
(492) |
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. |
(493) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore degli ACF. |
3.8.2.3.
(494) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 75 % delle spese effettive imputabili alle attività di R&S. |
(495) |
L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari all’1,24 % per il gruppo Nanshan, allo 0,14 % per il gruppo Wanshun e allo 0,37 % per il gruppo Daching. |
3.8.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate
(496) |
La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili. |
3.8.3.1.
(497) |
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese. |
(498) |
L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L’articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. |
3.8.3.2.
(499) |
La Commissione ha riscontrato che una società rientrante in uno dei gruppi inclusi nel campione ha ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate. |
(500) |
La Commissione ha ritenuto che tale regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale. |
(501) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato, come l’industria degli ACF. |
(502) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nashan ha sostenuto che l’esenzione dall’imposta sui dividendi tra imprese residenti non corrisponde a una sovvenzione compensabile, in quanto non è specifica, è applicabile a tutte le imprese e mira unicamente ad evitare la doppia imposizione. |
(503) |
Sebbene la Commissione abbia convenuto che l’eliminazione della doppia imposizione costituisca una pratica fiscale legittima, l’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT fa parte del capo IV «Agevolazioni fiscali», in cui si prevede una serie di trattamenti fiscali preferenziali che si configurano come esenzioni dalle norme generali di imposizione. Inoltre, come illustrato al considerando 491, l’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». Inoltre l’articolo 26, paragrafo 2, precisa che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale politica fiscale agevolata sia limitata ad alcune industrie, specificamente sostenute e incentivate dallo Stato, come l’industria degli ACF, ed è quindi specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui tale regime corrisponde a una sovvenzione compensabile. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.8.3.3.
(504) |
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione applicando l’aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile. |
(505) |
L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo Nanshan è stato pari allo 0,15 %. |
3.8.4. Esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni
(506) |
Un’organizzazione o un singolo individuo che utilizza terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versa di norma un’imposta sull’uso dei terreni urbani. L’imposta sull’uso dei terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi e i siti storici e panoramici pubblici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall’imposta sull’uso di terreni. |
3.8.4.1.
(507) |
La base giuridica di questo regime comprende:
|
3.8.4.2.
(508) |
Una società di uno dei gruppi inclusi nel campione ha beneficiato di una riduzione del 50 % dell’importo dell’imposta sull’uso dei terreni in base a una politica speciale applicabile alle società ad alta tecnologia della provincia di Shandong ai sensi della «comunicazione del governo popolare della provincia di Shandong sull’emanazione di diverse politiche di sostegno allo sviluppo di alta qualità dell’economia reale». |
(509) |
La società in esame non rientrava in nessuna delle categorie esenti stabilite dall’articolo 6 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull’uso dei terreni urbani (riveduti nel 2019). |
3.8.4.3.
(510) |
La Commissione ha ritenuto che la riduzione dell’imposta sull’uso dei terreni per le società ad alta tecnologia sopra descritte si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell’imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l’imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alla società interessata. La sovvenzione è specifica poiché rivolta unicamente alle società ad alto contenuto tecnologico nella provincia di Shandong. |
(511) |
Il vantaggio per i beneficiari è pari all’importo rimborsato/al risparmio fiscale. |
(512) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che:
|
(513) |
La Commissione non concorda con la prima argomentazione. Wanshun non ha fornito alcuna documentazione né ulteriori motivazioni a sostegno della sua affermazione secondo cui la categoria dei terreni ha subito un cambiamento di classe. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(514) |
Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, la Commissione le ha accettate e ha rettificato il calcolo del vantaggio. |
3.8.4.4.
(515) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta. Si è ritenuto che tale vantaggio fosse l’importo ridotto nel periodo dell’inchiesta. L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,06 % per il gruppo Nanshan e allo 0,01 % per il gruppo Wanshun. |
3.8.5. Regimi di esenzione dalle imposte indirette e sgravi dei dazi doganali
3.8.5.1.
(516) |
Questo regime prevede l’esenzione dell’IVA e dei dazi doganali sulle importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell’esenzione le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l’impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. |
3.8.5.2.
(517) |
La base giuridica di questo regime comprende:
|
3.8.5.3.
(518) |
Le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica intesa ad incentivare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell’IVA e/o dei dazi all’importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano a una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione doganale. |
(519) |
Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’esenzione fiscale è stata applicata solo ai dazi all’importazione, mentre è stata riscossa l’IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale. |
(520) |
Sono state tuttavia individuate esenzioni dall’IVA e dai dazi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta per le società incluse nel campione, fra le quali esenzioni per apparecchiature importate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell’inchiesta. Sebbene non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione dell’operatività di tale esenzione nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito, in base ai riscontri raccolti sulle società incluse nel campione, che queste ultime usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime in quel periodo. |
(521) |
Questo regime assicura pertanto un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle società beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(522) |
Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. La legislazione secondo cui opera l’autorità concedente ne limita l’accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria ristretta B del repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia, o compresi nel repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l’ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per dedurre che la spettanza sia automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(523) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd non abbia beneficiato del regime di esenzione dall’IVA, in quanto tale regime è terminato il 31 dicembre 2008, mentre i macchinari di Maximum sono stati acquistati nel 2020. Inoltre la differenza tra l’IVA effettivamente versata dalla società e l’importo dell’IVA dovuta, calcolata dalla Commissione, risulta dal fatto che i prezzi d’acquisto presi in considerazione dalla Commissione comprendono altre spese. |
(524) |
La Commissione ha accolto le argomentazioni presentate da Wanshun e ha adattato i calcoli di conseguenza. |
(525) |
Il gruppo Nanshan ha inoltre affermato che, nello stabilire il vantaggio derivante dalle esenzioni dai dazi all’importazione sui macchinari, la Commissione ha commesso tre errori, illustrati di seguito dal gruppo Nanshan. |
(526) |
La Commissione ha erroneamente imputato un vantaggio al periodo dell’inchiesta per alcune attrezzature acquistate molto prima di tale periodo e quindi completamente ammortizzate. |
(527) |
Per una delle società del gruppo Nanshan la Commissione ha utilizzato il registro delle attività immobilizzate per l’intera società, che comprende vari macchinari e dispositivi impiegati da unità operative diverse da quelle correlate agli ACF. La Commissione dovrebbe pertanto escludere le esenzioni dai dazi all’importazione riguardanti le attrezzature non utilizzate per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(528) |
Inoltre la Commissione non ha correttamente classificato le attrezzature effettuando una ripartizione fra quelle importate e quelle acquistate sul mercato interno. |
(529) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione riguardante le attrezzature completamente ammortizzate prima del periodo dell’inchiesta e ha rettificato il calcolo di conseguenza. Tuttavia la Commissione osserva che il gruppo Nanshan non aveva compilato la parte pertinente del questionario antisovvenzioni relativa ai suoi macchinari e quindi detto gruppo non poteva dimostrare quale unità operativa utilizzasse determinati macchinari né era in grado di fornire elementi di prova sufficienti circa la ripartizione fra macchinari importati e acquistati sul mercato nazionale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.8.5.4.
(530) |
L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo dell’IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l’importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell’inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull’arco del periodo di utilizzo utile dell’apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali. |
(531) |
Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,47 % per il gruppo Nanshan, allo 0,12 % per il gruppo Wanshun e allo 0,21 % per il gruppo Daching. |
3.8.6. Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
(532) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che tutti i summenzionati regimi fiscali contengono criteri oggettivi che disciplinano l’ammissibilità per l’accesso ai vantaggi che ne derivano. Una volta soddisfatti questi criteri, l’attribuzione del vantaggio è automatica. Tuttavia, come illustrato separatamente per ogni programma nelle sezioni precedenti, tali regimi si applicano solo alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico o a imprese incentivate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(533) |
Il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia commesso un errore materiale includendo erroneamente un’esenzione fiscale per una delle società del gruppo. Tale argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati aggiornati di conseguenza. |
(534) |
Il tasso totale di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte nel periodo dell’inchiesta è stato pari a quanto segue: Esenzioni e riduzioni delle imposte
|
3.9. Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.9.1. Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato
(535) |
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, cui un titolo, legale o equitativo, di proprietà o possesso del terreno spetta prima che possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbanizzate appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città. |
(536) |
A norma della Costituzione della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. |
(537) |
Secondo il governo della RPC, l’articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, gara d’appalto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico.» Inoltre il governo della RPC fa riferimento all’articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane. Tale articolo stabilisce che «qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all’interno o all’esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità delle disposizioni del presente regolamento». |
(538) |
Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un’impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato. |
3.9.1.1.
(539) |
In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
|
3.9.1.2.
(540) |
Secondo l’articolo 10 delle disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta, le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato ogni tre anni, e alla politica industriale del governo. |
(541) |
Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato rilevato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale tali autorità, nel fissare il prezzo dei terreni industriali, devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale. |
(542) |
L’attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Per esempio, la Commissione ha riscontrato che la maggior parte delle società incluse nel campione hanno ottenuto i propri diritti di uso dei terreni dalle autorità locali e non attraverso una procedura di gara. |
(543) |
Per i lotti di terreno concessi mediante gara d’appalto, la Commissione ha appurato che, in ogni caso, vi era un solo offerente per il terreno e il prezzo pagato corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara. In assenza di ulteriori informazioni dettagliate sul procedimento d’asta effettivo, non era chiaro se il prezzo iniziale fosse stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti di uso dei terreni. |
(544) |
Inoltre la Commissione ha rilevato che alcune società hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti di uso dei terreni. Alcuni dei diritti di uso dei terreni ottenuti prevedevano inoltre un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l’utilizzo dei terreni. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni di proprietà delle società del gruppo Nanshan, come indicato ai considerando da 135 a 137, non è stato possibile fornire alcun elemento di prova sull’eventuale procedura d’acquisto per la maggior parte dei lotti di terreno facenti capo al gruppo. |
(545) |
I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo determinato dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato. Anzi, dalle risultanze della presente inchiesta emerge che l’acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non era trasparente e che le autorità hanno fissato i prezzi arbitrariamente. |
(546) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che alle società incluse nel campione non era stato conferito alcun vantaggio mediante la concessione di diritti di uso dei terreni, in quanto nella RPC esiste un libero mercato fondiario. A tale proposito, il governo della RPC ha fatto riferimento all’articolo 347 del Codice civile della RPC, che recita: «Ove i terreni siano utilizzati per scopi industriali, commerciali, turistici, di intrattenimento, residenziali o per altri scopi a fini di lucro, o qualora due o più persone intendano utilizzare lo stesso appezzamento di terreno, il diritto di uso dei terreni edificabili viene assegnato mediante gara d’appalto, asta o altre procedure di gara aperte. Il prezzo dei terreni è stabilito mediante la concorrenza di mercato». |
(547) |
La Commissione ha tuttavia ritenuto che, sebbene esistano disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara, tali disposizioni sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato. Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l’attuazione dei piani economici. In ogni caso, come indicato al considerando 543, nei rari casi in cui i terreni sono stati concessi mediante procedura d’asta, le informazioni fornite erano insufficienti per concludere che i prezzi erano stati fissati in modo indipendente e corrispondevano al valore di mercato dei terreni. |
(548) |
Di conseguenza, la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando da 541 a 545, non esiste un mercato fondiario correttamente funzionante nella RPC e l’uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. considerando da 551 a 554) dimostra che l’importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato. |
3.9.1.3.
(549) |
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 541. Nell’ambito di tale politica industriale, l’industria degli ACF figura tra i settori incentivati (103). Inoltre la decisione n. 40 impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incentivati. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso l’industria degli ACF, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti. |
(550) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha espresso disaccordo con il parere della Commissione secondo cui le misure sono specifiche; tuttavia non ha fornito ulteriori elementi di prova in tal senso. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni. |
3.9.1.4.
(551) |
Come in inchieste precedenti (104) e in conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese») (105). Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l’importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell’importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni all’importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al parametro di riferimento del Taipei cinese. |
(552) |
Per i lotti di terreno del gruppo Nanshan per i quali non è stato possibile fornire alcun elemento di prova, il prezzo effettivamente pagato è stato considerato pari a 0. |
(553) |
La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
|
(554) |
Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti (106), la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del terreno al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti di uso dei terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell’ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan (107). I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d’inflazione e dell’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall’FMI per il 2015. |
(555) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un parametro di riferimento interno per i terreni. Tuttavia il governo della RPC ha omesso di fornire statistiche o dati che potessero essere utilizzati a tale scopo. |
(556) |
Il governo della RPC ha inoltre ribadito che i prezzi praticati nel Taipei cinese non sono affatto comparabili a quelli della Cina continentale, per motivi demografici e geografici, ma anche perché i terreni in Cina sono in locazione, non di proprietà, mentre il mercato fondiario del Taipei cinese è soggetto a diritti di acquisto. Pertanto il governo della RPC ha sostenuto che è necessario un adeguamento per riflettere tali fattori. |
(557) |
Inoltre sia il gruppo Wanshun sia il gruppo Nanshan hanno affermato che il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni fosse eccessivamente elevato e non riflettesse le condizioni di mercato prevalenti in Cina. Ciò era dovuto al fatto che Taiwan negli ultimi anni stava affrontando una situazione eccezionale, inesistente in Cina, di penuria di terreni e incetta di aree industriali. Pertanto un parametro di riferimento così elevato ha aumentato in modo artificiale e sleale il vantaggio per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni e l’intero importo della sovvenzione determinato per il gruppo. I due gruppi hanno aggiunto che Taiwan non disponeva di molti terreni da adibire a uso industriale e che il suo livello economico era diverso rispetto a quello della Cina. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, quale parametro di riferimento appropriato dovrebbero invece essere utilizzati i prezzi praticati in Thailandia. |
(558) |
A tale proposito la Commissione ha osservato che la selezione del Taipei cinese quale parametro di riferimento era basata sull’esame di diversi fattori elencati al considerando 553. Sebbene sussistano determinate differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti di uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, queste differenze non sono di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento ragionevole. Inoltre da un’analisi più approfondita della densità di popolazione nei luoghi in cui hanno effettivamente sede i produttori esportatori emerge che, in media, i dati sulla densità di popolazione sono simili rispetto al Taipei cinese. Ad esempio, nel 2020 la densità di popolazione di Jiangyin era pari a 1 600 persone per m2 (108), mentre la densità di Xiamen era di 3 036 persone per m2 (109). La Commissione inoltre non ritiene che la crisi fondiaria abbia inciso sull’evoluzione dei prezzi di riferimento. Sebbene nel periodo 2015-2016 si sia verificata un’impennata dei prezzi, negli ultimi anni i prezzi sono rimasti piuttosto stabili. In ogni caso, la maggior parte degli appezzamenti di terreno sono stati acquistati dalle società incluse nel campione molto prima di allora e pertanto gli eventi recenti non hanno esercitato alcuna influenza. La Commissione non ha ritenuto pertanto che un adeguamento fosse giustificato. |
(559) |
L’importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo ai diritti di uso dei terreni nel periodo dell’inchiesta ammonta a: Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato
|
3.9.2. Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
3.9.2.1.
— |
Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018 |
— |
Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9) |
— |
Comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme [2019] n. 1105) |
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Norme sullo scambio di energia elettrica per le transazioni a medio e lungo termine nella provincia di Jiangsu |
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Comunicazione dell’ufficio dei prezzi della provincia di Jiangsu che adegua opportunamente la struttura dei prezzi dell’energia elettrica, Su Jia Gong [2017] n. 124 e |
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Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme sulla riduzione dei costi dell’energia elettrica delle imprese a un prezzo teso a sostenere la ripresa delle attività nonché lo sviluppo e la riforma della produzione [2020] n. 258 |
3.9.2.2.
(560) |
Due dei gruppi di società inclusi nel campione hanno acquistato energia elettrica. Inoltre il gruppo Nanshan ha prodotto energia elettrica nella propria centrale a carbone. |
(561) |
La Commissione ha riscontrato che le società oggetto dell’inchiesta appartenenti a questi due gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di riduzioni o rimborsi/adeguamenti di una parte del costo dell’energia elettrica da esse sostenuto poiché tali società hanno partecipato al programma pilota per le transazioni energetiche orientate al mercato. |
(562) |
La Commissione ha rilevato altresì che determinate società oggetto dell’inchiesta sono autorizzate ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori sottoscrivendo contratti di acquisto diretto, anziché acquistare dalla rete. Tali contratti prevedono una determinata quantità di energia elettrica a un determinato prezzo, più basso rispetto ai prezzi ufficiali fissati a livello provinciale per i grandi utilizzatori industriali. |
(563) |
Attualmente la possibilità di stipulare tali contratti diretti non è concessa a tutti i grandi utilizzatori industriali. A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, quanto segue: «le imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette» (110). Gli stessi pareri prevedono anche che «dopo aver determinato i requisiti di accesso, dovremmo anche aggiornare i repertori delle imprese locali produttrici di energia elettrica e dei rivenditori locali di elettricità rispondenti ai requisiti pubblicizzati ogni anno dai governi e attuare una regolamentazione dinamica del repertorio degli utilizzatori. Le imprese produttrici di energia elettrica, i rivenditori di elettricità e gli utilizzatori inclusi nel repertorio possono registrarsi volontariamente presso gli istituti di commercio al fine di diventare operatori del mercato». Pertanto, al fine di partecipare al sistema di scambio diretto, una società dovrebbe soddisfare determinati requisiti ed essere inclusa nel «repertorio degli utilizzatori». |
(564) |
In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene effettuato dalle province. Le società devono richiedere l’approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l’acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di gara o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell’ambito di contratti diretti non si basano sull’offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utilizzatori di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; nei loro confronti sono previste restrizioni sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall’amministrazione locale. Inoltre, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utilizzatori di energia o attraverso società di servizi intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Infine, tutti i contratti di acquisto diretti che vengono sottoscritti devono essere registrati presso l’amministrazione locale. |
(565) |
Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio. Nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie ad alta tecnologia come quella degli ACF, quali settori oggetto di sostegno e traenti vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In particolare, la sezione III. «Apertura all’ingresso di utilizzatori rispondenti ai requisiti», punto 2), precisa di «sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico». |
(566) |
Inoltre la comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali, volto a liberalizzare ulteriormente il mercato dell’elettricità, prevede che «gli utilizzatori commerciali di energia elettrica che non si conformano alle politiche industriali nazionali non partecipano in via provvisoria alle transazioni orientate al mercato, mentre gli utilizzatori di energia elettrica i cui prodotti e processi rientrano nelle categorie eliminate e limitate del«repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria»applicano rigorosamente l’attuale politica dei prezzi differenziati per l’elettricità«. |
(567) |
La normativa prevede quindi un’applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica limitata ad alcuni settori, come quelli che si conformano alle politiche industriali nazionali, con un’attenzione particolare alle industrie ad alta tecnologia. Pertanto queste industrie pagano prezzi più bassi per l’energia elettrica. |
(568) |
La Commissione ha quindi ritenuto che la tariffa ridotta per l’energia elettrica e i rimborsi/gli adeguamenti derivanti dallo scambio diretto di energia elettrica si configurino come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuiscono un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sui costi energetici, attraverso prezzi ridotti dell’elettricità o tramite rimborsi/adeguamenti, poiché l’energia elettrica è stata erogata a un prezzo inferiore a quello normale di rete corrisposto da altri grandi utilizzatori industriali che non potevano beneficiare della fornitura diretta o che non partecipavano al progetto pilota di fornitura diretta. |
(569) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la mera presenza di imprese di proprietà dello Stato nell’ambito della produzione di energia elettrica non costituisca una prova sufficiente della concessione di sovvenzioni e che anche i produttori europei di ACF ricevono sovvenzioni dai rispettivi Stati membri dell’UE. Il governo della RPC ha inoltre sottolineato che negli ultimi anni la Cina ha proattivamente promosso la riforma del mercato dell’energia elettrica. I principali aspetti della riforma comprendono l’accelerata creazione di una struttura e di un sistema efficaci e competitivi per il mercato dell’elettricità nonché l’istituzione di meccanismi di fissazione dei prezzi, tra cui i contratti di acquisto diretti. Per le centrali elettriche che vendono l’elettricità direttamente all’industria e ad altri utilizzatori, il prezzo è stabilito mediante la negoziazione e un processo di presentazione delle offerte tra fornitori e utenti. |
(570) |
Il governo della RPC ha fatto riferimento a svariati documenti giuridici su cui fonda le sue argomentazioni. Tuttavia la maggior parte di questi documenti riguardavano la formazione del prezzo di rete in Cina, che non è in discussione in questa sede. Analogamente, anche le eventuali sovvenzioni percepite dalle società europee non rientrano nell’ambito di applicazione della presente inchiesta. L’unico documento che si riferisce più nello specifico alle operazioni di transazione diretta di energia elettrica conteneva solo un’affermazione generica riguardante una «formazione dei prezzi ragionevole». Come evidenziato ai considerando da 561 a 567, tale affermazione generica non corrisponde a quanto riscontrato in pratica dalla Commissione. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.9.2.3.
(571) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi sono ritenuti ammissibili. |
(572) |
Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto nel periodo dell’inchiesta e che è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. |
3.9.2.4.
(573) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto in base al prezzo standard e il prezzo complessivo dell’energia elettrica pagato dai gruppi di società inclusi nel campione con la tariffa ridotta e/o detraendo varie forme di rimborsi/adeguamenti. |
(574) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che l’adeguamento relativo al fattore «energia elettrica», quale meccanismo di valutazione per incentivare gli utenti a utilizzare l’energia elettrica in modo più efficiente, non avrebbe dovuto essere considerato come una sovvenzione. La Commissione ha confermato che, in effetti, come da divulgazione finale delle informazioni al gruppo in questione, è stato detratto dal vantaggio calcolato. |
(575) |
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime nel periodo dell’inchiesta ammonta a: Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
|
3.9.3. Fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato
(576) |
Come indicato nella sezione 3.2, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l’assenza di risposte al questionario da parte dei fornitori dei fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, ossia alluminio primario e carbone da vapore, si sarebbe dovuta avvalere dei dati disponibili per elaborare le sue risultanze sulle informazioni relative ai fornitori dei fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se le società incluse nel campione avessero ricevuto fattori produttivi per produrre ACF a prezzi sovvenzionati dal governo della RPC. |
3.9.3.1.
(577) |
Nella denuncia i denuncianti hanno fornito elementi di prova secondo i quali i produttori cinesi di ACF operano in un settore incentivato ed è ragionevole concludere che le sovvenzioni concesse ai produttori di alluminio primario utilizzato nella fabbricazione di ACF vadano in ultima analisi a favore dei produttori di ACF. I produttori di ACF riceverebbero tale vantaggio direttamente nella misura in cui siano integrati verticalmente, e indirettamente nella misura in cui sul mercato interno cinese tali sovvenzioni determinino prezzi dei fattori produttivi più bassi rispetto a quelli che altrimenti si otterrebbero. |
(578) |
Poiché i gruppi di società oggetto dell’inchiesta erano integrati verticalmente, la Commissione ha incluso nell’ambito dell’inchiesta i fornitori collegati di fattori produttivi, e le sovvenzioni ricevute al livello di tali fornitori collegati sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzione. La Commissione ha altresì rilevato che, poiché i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano integrati verticalmente, i fornitori indipendenti acquistavano solo quantità minime di alluminio primario (lingotti e placche di alluminio). Inoltre nell’inchiesta antidumping distinta (111) la Commissione ha riscontrato che le società incluse nel campione avevano acquistato alluminio primario a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali. |
(579) |
In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l’inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni. |
3.9.3.2.
(580) |
La denuncia conteneva asserzioni sulla fornitura di carbone da vapore a un prezzo inferiore al valore adeguato. Infatti quasi tutte le fonderie cinesi, compresi i produttori di ACF, utilizzano il carbone per produrre almeno una parte dell’energia elettrica di cui hanno bisogno nelle loro centrali elettriche per uso vincolato. Gli elementi di prova riportati nella denuncia hanno dimostrato che le imprese cinesi di proprietà dello Stato avevano fornito carbone da vapore ai produttori di ACF a prezzi inferiori al valore adeguato, ossia a prezzi tesi a conferire un vantaggio comparato ai produttori di alluminio a valle, come l’industria degli ACF. |
(581) |
Come illustrato nella precedente sezione 3.2.3, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere il questionario specifico per i fornitori di carbone da vapore a noti fornitori cinesi. Il governo della RPC non lo ha fatto. Inoltre la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornire dati sui prezzi e sui relativi meccanismi di fissazione nonché i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di carbone da vapore. Tuttavia il governo della RPC non ha fornito nessuna delle informazioni richieste. In base a tali presupposti la Commissione non ha potuto accertare le modalità di fissazione dei prezzi, quali produttori cinesi erano di proprietà dello Stato e quale quota della produzione cinese essi rappresentavano. |
(582) |
Solo uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha acquistato carbone da vapore da fornitori indipendenti. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che, data la depressione globale dei prezzi nel mercato del carbone provocata dalla pandemia di COVID durante il PI, le società incluse nel campione avevano acquistato carbone da vapore a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali. In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l’inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni. |
3.10. Conclusione sulla sovvenzione
(583) |
In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per le società incluse nel campione in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ogni sovvenzione o regime di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore nel periodo dell’inchiesta. Per determinare l’ammontare complessivo della sovvenzione, la Commissione ne ha innanzitutto calcolato la percentuale, ossia l’importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Successivamente è stato calcolato l’importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, e i margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata. |
(584) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che, quale denominatore per calcolare l’importo della sovvenzione, avrebbe dovuto essere utilizzato il fatturato consolidato del produttore esportatore Xiamen Xiashun e della sua società correlata Daching Enterprises Ltd. La Commissione ha osservato che Daching Enterprises Ltd. fungeva da esportatore collegato per il gruppo e che l’intero fatturato all’esportazione di Daching Enterprises Ltd. derivava da Xiamen Xiashun. La Commissione ha pertanto ritenuto che tutte le sovvenzioni riscontrate in relazione a Daching Enterprises Ltd. riguardassero le merci esportate dal produttore esportatore. Pertanto l’importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato all’esportazione di Xiamen Xiashun. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
(585) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che il fatturato totale del produttore esportatore Jiangsu Zhongji utilizzato dalla Commissione era errato, in quanto non comprendeva la maggiorazione percepita da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., che ha rivenduto il prodotto della società Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. ai mercati esteri. In effetti, i dazi compensativi sono riscossi in base al valore cif all’esportazione (che comprende la maggiorazione di Zhongji HK). |
(586) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni connesse alle esportazioni, la Commissione ha effettivamente utilizzato il fatturato all’esportazione dell’operatore commerciale collegato. Tuttavia per le sovvenzioni non connesse alle esportazioni la Commissione, conformemente alla sua prassi consolidata, utilizza il fatturato totale del produttore esportatore. La Commissione tenta di stabilire il vantaggio a livello del produttore esportatore. Il fatturato del produttore esportatore costituisce pertanto il punto di riferimento pertinente per stabilire il vantaggio derivante dalle sovvenzioni a livello del produttore esportatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(587) |
Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione avesse automaticamente e senza ulteriori analisi aggiunto l’importo della sovvenzione per ciascuna società del gruppo, segnatamente:
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(588) |
Il finanziamento in questione è stato infatti concesso tramite una banca di Singapore (OCBC), con sede a Singapore. Tuttavia i contratti di prestito stabilivano altresì che il prestito era garantito da una lettera di credito emessa dalla Bank of Ningbo (con sede nella Cina continentale), di proprietà dello Stato, e che «la banca deve ricevere la pertinente lettera di credito standby prima di erogare un anticipo consistente proposto per il prelievo». In più, il contratto prevedeva specificamente la condivisione con la Bank of Ningbo di informazioni relative al mutuatario, ai conti del mutuatario presso la OCBC, alla sua affidabilità creditizia e alla posizione finanziaria, nonché alle agevolazioni concesse a tale entità. Il prestito è stato quindi erogato grazie all’intervento di una banca cinese soggetta allo stesso quadro normativo di qualsiasi altra banca nella RPC. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(589) |
In merito al secondo punto, la Commissione ha riscontrato che Shantou Wanshun aveva ricevuto finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell’esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Shantou Wanshun fungeva inoltre da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo e concedeva anche prestiti intersocietari. Queste operazioni, come pure vari altri flussi intersocietari, dimostrano che vi è un chiaro nesso tra le sovvenzioni ricevute da Shantou Wanshun e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Il fatto che alcune delle sovvenzioni percepite da Shantou Wanshun fossero riferite ai terreni o ai sussidi è irrilevante a tale proposito. Il punto principale è che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni hanno potuto agevolmente confluire nelle compagnie collegate del gruppo, dato che il denaro è fungibile. In tali circostanze, tenuto conto della stretta vicinanza tra le entità del gruppo, la giurisprudenza pertinente dell’OMC afferma che il trasferimento del vantaggio tra entità collegate è presumibile, il che è chiaramente quanto accade nel caso di specie. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
(590) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione:
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(591) |
In merito al primo punto, la Commissione ha osservato che, durante il corso dell’inchiesta, la società ha presentato il fatturato della società e i flussi di vendita alle società collegate in base ai comparti e non a livello dell’intera società. La Commissione ha ritenuto che i comparti da A1 ad A4 rappresentassero tutti di dati relativi alla società A. Tuttavia ora pare che non tutte le informazioni pertinenti siano state presentate dalla società durante il corso dell’inchiesta. In effetti, la Commissione non può prendere in considerazione il fatturato dei comparti mancanti, che fabbricano altri prodotti, in quanto la società non ha fornito le corrispondenti informazioni sulle vendite alle parti collegate che hanno origine da tali comparti mancanti, né tanto meno è in grado di verificarlo, sebbene si tratti di un elemento fondamentale per determinare il criterio di ripartizione. Pertanto, in assenza di tutte le informazioni pertinenti presentate dalla società, la Commissione ha dovuto mantenere inalterato il calcolo. |
(592) |
In merito al secondo punto, la Commissione ha espresso il proprio disaccordo riguardo all’affermazione secondo cui non sono state effettuate operazioni finanziarie o di altro tipo tra la società madre e le sue controllate. Infatti, nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha riscontrato che Nanshan Group Co. Ltd. aveva in origine ottenuto quasi tutti i titoli relativi ai terreni che le società collegate stavano utilizzando e che aveva quindi distribuito questi appezzamenti di terreno tra le sue controllate mediante trasferimenti intersocietari. Va aggiunto che anche Nanshan Group Co. Ltd. aveva percepito finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell’esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Nanshan Group Co. Ltd. fungeva altresì da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo. Infine, gran parte dei finanziamenti a favore del gruppo sono stati erogati tramite la banca interna, Nanshan Finance. Si tratta di un’entità finanziata principalmente mediante depositi delle società del gruppo, di cui Nanshan Group Co. Ltd. costituisce una parte significativa. Per il tramite di questo veicolo interno, i finanziamenti esterni possono essere trasferiti alle sue controllate. Poiché delle sovvenzioni di Nanshan Group Co. Ltd. hanno beneficiato tutte le società controllate del gruppo, la Commissione ha ritenuto che calcolare le sovvenzioni come percentuale del fatturato consolidato fosse l’approccio maggiormente adeguato. Contrariamente a quanto asserito dalla società, questo metodo è identico a quello utilizzato nel caso relativo ai prodotti GFF, in cui le sovvenzioni ricevute dalla società capogruppo del gruppo CNBM, che si trovava allo stesso livello di Nanshan Group Co. Ltd. per quanto riguarda la struttura organizzativa del gruppo, sono state anche divise per il fatturato consolidato e quindi attribuite al produttore esportatore. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(593) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell’importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell’importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare equamente l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’adozione di tale approccio (114). |
(594) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha fissato l’importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione.
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(595) |
Come indicato al considerando 86, il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall’UE è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell’UE-27. Di conseguenza gli indicatori seguenti, così come i margini di undercutting e di underselling, sono stati calcolati esclusivamente sulla base dei dati dell’UE-27. |
(596) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(597) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 209 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base a tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, come i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. I dati sono stati incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l’attendibilità e la completezza. Come indicato al considerando 37, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(598) |
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. |
(599) |
In tal modo e per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli ACF e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato. |
(600) |
La Commissione ha rilevato che una parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato, come indicato nella tabella 1. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato pur rimanendo a un livello relativamente basso, intorno al 15 % del consumo durante il PI. Tuttavia la Commissione non dispone di elementi di prova inoppugnabili per stabilire se le società che utilizzano ACF per la produzione a valle abbiano o meno la libertà di scelta del fornitore, poiché le informazioni sulle vendite vincolate e sulla produzione si basano su dati raccolti presso società non incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto che potrebbe esservi concorrenza tra loro, e di conseguenza tutte le quote di mercato sono calcolate sulla base del consumo totale dell’UE. In questa fase, si tratta dell’approccio più prudente e che, in ogni caso, non altera le risultanze sul pregiudizio. |
(601) |
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione esclusivamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, la crescita, il volume e i prezzi delle esportazioni, la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. |
(602) |
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo con riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Essi sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Tali indicatori dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato. |
4.3. Consumo dell’Unione
(603) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione e delle importazioni basate sui dati Eurostat. |
(604) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(605) |
Durante il periodo in esame, il consumo è dapprima aumentato leggermente meno dell’1 % nel 2018 per poi scendere del 5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel PI. Di conseguenza il consumo è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. La diminuzione è almeno parzialmente causata dagli orientamenti generali per un’economia circolare annunciati dall’UE nel 2019, che includono obiettivi di riciclabilità per materiali di base come alluminio, acciaio, vetro ecc. I laminati per i quali si usano fogli leggeri in combinazione con altri materiali di base come pellicole di plastica, carta ecc. sono oggetto di una rigida sorveglianza poiché difficilmente possono essere riciclati con le tecnologie esistenti. Questo ha avuto un effetto negativo sulla domanda di fogli di alluminio leggeri. |
(606) |
Sembra che la pandemia di COVID-19 non abbia inciso sul consumo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, la costituzione di scorte di prodotti alimentari all’inizio della pandemia ha in realtà determinato un aumento iniziale del consumo ma, poiché tali prodotti sono poi stati consumati nei mesi successivi, le vendite degli imballaggi per alimenti hanno subito una leggera diminuzione. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(607) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di due codici TARIC (115) ricavati dalla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell’Unione indicato nella tabella 2. |
(608) |
Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(609) |
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 21 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata di 5 punti percentuali, raggiungendo il 23 % nel PI. Prima della pandemia, cioè nel 2019, la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva addirittura il 24 %. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(610) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici TARIC indicati al considerando 607. |
(611) |
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)
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(612) |
Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 3 %, da 2 869 a 2 782 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, come illustrato nella tabella 7. |
(613) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(614) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava margini di undercutting compresi tra il 3,9 % e il 14,2 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. La media ponderata dell’undercutting riscontrata era del 10,8 %. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(615) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(616) |
Come indicato al considerando 37, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
(617) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori inclusi e non inclusi nel campione, incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(618) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. |
(619) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(620) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(621) |
Tra il 2017 e il 2018 il volume di produzione è rimasto pressoché invariato, per poi scendere nel 2019 e poi ancora nel PI. Nel periodo in esame il volume di produzione complessivo è diminuito del 13 %. Tenuto conto della situazione del libero mercato e della diminuzione delle vendite (cfr. tabella 5), per mantenere la produzione e diluire i costi fissi i produttori dell’Unione hanno aumentato sia le vendite vincolate (cfr. tabella 5), sia le esportazioni (cfr. tabella 12). Nonostante tali sforzi, il volume di produzione è comunque diminuito. |
(622) |
Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita del 6 %. Si è trattato di una risposta avveduta volta a limitare il pregiudizio di fronte al calo delle vendite sul libero mercato che ha determinato un calo della produzione durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita più bruscamente della capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti è sceso del 7 %, raggiungendo il 75 % nel PI. |
c) Volume delle vendite e quota di mercato
(623) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
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(624) |
Le vendite totali nell’UE hanno seguito una tendenza al ribasso nel periodo in esame, registrando un -11 %. Tra il 2018 e il 2019 il calo è stato molto significativo (-10 %), seguito da un leggero aumento del 2 %, che ha coinciso con le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale dovute all’insorgere della pandemia di COVID-19 nella RPC. |
(625) |
Come indicato al considerando 600, una parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato. Tale parte rappresentava il 15 % del consumo dell’Unione durante il PI ed è aumentata del 12 % nel periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2018 e il 2019 e nel PI. |
(626) |
Le vendite totali dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % nel periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 63 % nel 2017 al 57 % nel periodo dell’inchiesta. Dopo un calo di 5 punti percentuali nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1 punto percentuale entro la fine del PI. |
4.5.2.2.
(627) |
In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’UE, l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato, come dimostrato al considerando 623. |
4.5.2.3.
(628) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
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(629) |
L’occupazione è diminuita del 10 % nel periodo in esame, mentre l’industria dell’Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno. |
(630) |
La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 108 a 112 tonnellate/ETP, per poi subire un calo in seguito alla riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è quindi ridotta del 3 %. Questo perché nel 2018 l’occupazione è stata ridotta mentre la produzione è rimasta relativamente stabile. Dal 2019 alla fine del PI la produzione è tuttavia scesa più rapidamente dell’occupazione a causa delle minori vendite, con un corrispondente calo della produttività. |
4.5.2.4.
(631) |
Tutti i margini di sovvenzione erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di sovvenzione effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione. |
(632) |
Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti sovvenzioni. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
(633) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione
|
(634) |
I prezzi di vendita sul libero mercato sono dapprima saliti da 3 396 a 3 557 EUR/tonnellata nel 2018, per poi scendere a 3 408 nel 2019 e quindi a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. |
(635) |
Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato del 6 % nel 2018 e poi di un altro 3 % nel 2019 (da 3 423 EUR/tonnellata ha raggiunto 3 733 EUR/tonnellata). Questa cifra è rimasta all’incirca stabile durante il PI. Uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha sostenuto costi relativi alla ristrutturazione (principalmente pacchetti di esubero) che hanno avuto un’incidenza sul costo di produzione nel PI. Tuttavia, anche in assenza di tali costi, il costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sarebbe stato del 3 % più alto nel PI rispetto al 2017. |
(636) |
L’aumento complessivo del costo unitario di produzione nel periodo in esame è stato causato principalmente dal calo del volume di produzione pari al 13 % (15 % per i produttori dell’Unione inclusi nel campione). Costi di ristrutturazione straordinari a parte, ciò è particolarmente evidente nel 2019, dove tali costi sono stati limitati, ma si è registrato un calo della produzione molto significativo per i produttori dell’Unione inclusi nel campione (-19 %). In seguito tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno iniziato ad adattarsi, per cui i volumi delle vendite e della produzione nel PI sono migliorati leggermente, anche per effetto delle minori importazioni dalla RPC a seguito dell’insorgere della pandemia. L’eliminazione e la diluizione di alcuni costi fissi hanno comportato un abbassamento del costo unitario di produzione nel PI (se non si prendono in considerazione i costi di ristrutturazione). |
4.5.3.2.
(637) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(638) |
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel 2018, per poi diminuire del 7 % nel 2019. È poi aumentato del 26 % nel PI, essendo una componente dei costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore dell’Unione. Se si escludono tali costi straordinari, la cifra nel PI sarebbe di [77 000 – 81 000], pari a un aumento del [2 – 7] % rispetto al 2017. |
4.5.3.3.
(639) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(640) |
Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l’industria degli ACF in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un’importanza minore nell’analisi generale del pregiudizio. |
(641) |
La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia una leggera flessione nel 2019 e un lieve aumento nel PI. Non si tratta tuttavia di variazioni straordinarie delle scorte. |
4.5.3.4.
(642) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(643) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. |
(644) |
Le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, che nel 2017 erano in perdita, nel 2018 hanno leggermente recuperato, per poi tornare in decisa perdita nel 2019 e peggiorare nel PI (-9,6 %). È opportuno notare che uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ha avviato una ristrutturazione il cui costo, comprensivo delle indennità di licenziamento, ha avuto un’incidenza negativa sulla seconda parte del PI. Tuttavia, anche senza queste spese straordinarie, i produttori inclusi nel campione sarebbero comunque in perdita a un tasso pari a -5,6 % nel PI. |
(645) |
È chiaro che già nel 2017 l’industria dell’Unione subiva un pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi (18 % nel 2017), a prezzi non solo inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ma anche ai suoi costi di produzione. I costi dei produttori dell’Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, per tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7), limitando gli aumenti dei prezzi. Tale situazione ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività, che sono proseguiti durante il PI. Di fatto, dopo un leggero aumento dell’1 % nel 2018, i prezzi cinesi sono diminuiti del 3 % nel 2019 e poi dello 0,7 % nel PI, rimanendo molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall’industria dell’Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 614. |
(646) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l’andamento della redditività. |
(647) |
Nel periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 23 %. I piani d’investimento più ambiziosi sono stati congelati a causa dell’insufficiente redditività e sono stati sostituiti da piani meno ambiziosi. |
(648) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo da -2 % nel 2017 a -24 % nel PI. Un simile andamento segue il calo di redditività dell’industria dell’Unione. |
(649) |
Come emerge dagli indicatori di cui al considerando 642, è sempre più difficile per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ottenere capitali per gli investimenti. Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è ancora più a rischio. |
4.6. Conclusione sul pregiudizio
(650) |
Nel periodo in esame le importazioni di ACF dalla RPC, che già nel 2017 erano significative, sono aumentate in misura notevole sia in termini assoluti (+ 21 %) sia in termini relativi (+ 5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell’UE è diminuito del 6 %. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 10,8 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame (cfr. tabelle 3 e 7). L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). |
(651) |
Già all’inizio del periodo in esame l’industria dell’Unione mostrava segni di pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 18 % nel 2017 e i loro prezzi significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7). |
(652) |
Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell’UE, quota di mercato, occupazione e produttività, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, praticamente tutti gli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell’UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Anche l’andamento degli stessi indicatori di pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. Per molti indicatori la situazione nel PI era migliore rispetto al 2019. Ciò è dovuto principalmente al livello inferiore delle importazioni dalla RPC, ascrivibile all’insorgere della pandemia alla fine del 2019 e all’inizio del 2020. Questo aspetto sottolinea ulteriormente l’incidenza di tali importazioni sulla situazione generale dell’industria dell’Unione. |
(653) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(654) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e ha garantito che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: consumo; pandemia di COVID-19; asserita mancanza di investimenti; ristrutturazione dell’industria dell’Unione; elevati costi di produzione nell’Unione; importazioni da paesi terzi; andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(655) |
Il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Come indicato al considerando 614, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 10,8 %. |
(656) |
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato (come illustrato nella tabella 2), passando da 36 660 tonnellate nel 2017 a circa 44 276 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 21 %. La quota di mercato è a sua volta aumentata del 29 %, passando dal 18 % al 23 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 5), le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % e la sua quota di mercato sul libero mercato è scesa dal 63 % al 57 %, con un calo del 10 %. |
(657) |
La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono aumentate del 27 % (da 36 660 tonnellate a 46 595 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 24 %, mentre la quota dell’industria dell’Unione sul libero mercato era scesa al 56 % (un calo del 12 %). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione. |
(658) |
I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 3), passando da 2 869 EUR/tonnellata a 2 781 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti solo dell’1 % nello stesso periodo, passando da 3 396 EUR/tonnellata nel 2017 a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (-88 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (-37 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Inoltre nel periodo 2017-2019 il calo dei prezzi cinesi è stato del 2 %, a fronte di un aumento inferiore all’1 % (12 EUR/tonnellata) dei prezzi dell’industria dell’Unione. |
(659) |
La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni ha causato in tal modo una significativa contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). Infatti il grado di tale pressione al ribasso risulta quantomeno evidente dal fatto che durante tutto il periodo in esame i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi e ai costi di produzione dell’industria dell’Unione, limitando così la possibilità di aumentare i prezzi (cfr. considerando 614). Ciò ha determinato un calo della redditività dell’industria dell’Unione. |
(660) |
La differenza tra il 2019 e il PI è particolarmente indicativa in termini di nesso tra le importazioni dalla RPC e la situazione dell’industria dell’Unione. Quando le importazioni sono diminuite in seguito alle perturbazioni della produzione e delle esportazioni nella RPC a causa della pandemia, la produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, le vendite, il costo unitario di produzione e la redditività dell’industria dell’Unione sono leggermente migliorati (senza tener conto dei costi di ristrutturazione straordinari). |
(661) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume sia di prezzi. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Consumo
(662) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che la sostituzione degli ACF con altri prodotti in alcuni segmenti potrebbe essere la fonte del pregiudizio dell’industria dell’Unione. |
(663) |
Di fatto, come indicato al considerando 605, il consumo dell’Unione si è ridotto nel 2019 e nel PI. Le importazioni dalla RPC sono tuttavia aumentate durante tutto il periodo in esame, mentre il consumo è diminuito. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell’Unione) in considerazione della vicinanza tra produttori e acquirenti nazionali. Eppure per tutto il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019) mentre le vendite dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % (16 % nel 2019). Inoltre il leggero miglioramento di alcuni indicatori illustrati al considerando 630 ha coinciso con il perdurare della contrazione del consumo, come si vede nella tabella 2. L’unica differenza significativa tra questi due periodi sono stati i livelli più bassi di importazioni a basso costo dalla RPC a causa della pandemia. |
(664) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha argomentato che la contrazione del mercato dovrebbe essere considerata una causa di pregiudizio, in quanto durante il periodo in esame la quota di mercato è diminuita del 6 %. La Commissione aveva già tenuto conto della contrazione del mercato e il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova per confutare le conclusioni della Commissione di cui al precedente considerando. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
5.2.2. Pandemia di COVID-19
(665) |
La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell’UE. Come indicato al considerando 605, non ha inciso sul consumo complessivo, mentre si è registrata una leggera diminuzione delle importazioni dalla RPC. |
(666) |
Come spiegato al considerando 657, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 27 % fino all’insorgere della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di sovvenzioni si era già concretizzato, come risulta dall’andamento negativo di tutti gli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, prima che entrasse in gioco la pandemia di COVID-19. Inoltre, come discusso al considerando 636, il minore volume delle importazioni dalla RPC a causa della pandemia all’inizio del 2020 ha avuto un’incidenza positiva su alcuni degli indicatori di pregiudizio. Questo esemplifica ulteriormente il forte nesso tra le importazioni e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(667) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la pandemia di COVID-19 non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(668) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha asserito che la Commissione avesse esaminato in modo insufficiente gli effetti della pandemia di COVID-19. Il governo della RPC ha argomentato che la pandemia ha causato una crisi dal lato della domanda, che sarebbe evidenziata anche dalla diminuzione del 6 % del PIL dell’Unione nel 2020. Le previsioni della stessa Commissione in termini di prevista ripresa dell’economia dimostrerebbero l’effetto temporaneo della pandemia. |
(669) |
Facendo riferimento al considerando 666, in cui presenta una sintesi dell’impatto esercitato dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
5.2.3. Mancanza di investimenti
(670) |
Un produttore esportatore e due utilizzatori hanno sostenuto che uno dei motivi del pregiudizio è la mancanza di investimenti dell’industria dell’Unione nei loro impianti di produzione. |
(671) |
Come affermato al considerando 647, è vero che alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, non la sua causa. Nonostante la gravissima situazione dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, l’inchiesta ha evidenziato investimenti in meccanismi di controllo della qualità sulla linea di produzione e altri miglioramenti del parco macchine esistente. Inoltre diverse società hanno investito in R&S per produrre ACF più sottili e ACF per la produzione di batterie per auto elettriche. Questo dimostra che l’industria dell’Unione si è adattata alle esigenze del mercato, nei limiti delle sue possibilità finanziarie. |
(672) |
Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell’industria dell’Unione e l’evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(673) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(674) |
Il consorzio di importatori ha chiesto che le osservazioni formulate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta vengano integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni e ha inoltre presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni nel presente procedimento. Secondo quanto sostenuto dal consorzio di importatori, la Commissione ha ribadito le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio senza fornire elementi di prova in grado di confutare l’argomentazione del consorzio, secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a una mancanza di investimenti, che ha determinato l’incapacità di fornire fogli sottili. Il consorzio ha affermato di aver fornito tutti gli elementi di prova che poteva ragionevolmente reperire e che spettava alla Commissione verificare l’esattezza di tali affermazioni e, se necessario, esaminare ulteriormente dette questioni chiedendo informazioni aggiuntive ai produttori dell’Unione. La mancanza di investimenti nei nuovi macchinari e nelle nuove tecnologie ha fatto sì che le linee di produzione dei produttori dell’Unione diventassero obsolete, dato che la stragrande maggioranza degli impianti di produzione di fogli di alluminio nell’UE ha più di 20 anni. |
(675) |
Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, la Commissione ha verificato risultati delle prove di qualità specificamente per gli ACF < 6 durante i controlli incrociati a distanza concernenti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, poiché il consorzio aveva asserito che i fogli più sottili presentavano problemi di qualità. Pur riconoscendo che alcuni investimenti sono stati congelati, la Commissione ha anche verificato gli investimenti effettuati nei parchi macchine esistenti e le conseguenti prove di qualità. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui non avrebbe compiuto gli sforzi necessari per valutare le affermazioni del consorzio a seguito della presentazione degli elementi di prova. |
5.2.4. Ristrutturazione dell’industria dell’Unione
(676) |
Un utilizzatore ha indicato l’uscita dal mercato e la ristrutturazione dei produttori dell’Unione come motivo della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(677) |
La maggior parte delle uscite dal mercato rilevate dall’utilizzatore è avvenuta prima del periodo in esame e nulla faceva presupporre che si sarebbero verificate in condizioni di mercato eque. Semmai, analogamente alla situazione relativa agli investimenti, le chiusure di impianti di produzione e di imprese sono una conseguenza della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, non la sua causa. Nell’ambito della ristrutturazione e dell’adattamento, tali chiusure di solito alleviano, non peggiorano il pregiudizio. |
(678) |
Corrisponde al vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nella seconda metà del PI può aver avuto un’incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame, compreso il PI. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(679) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la ristrutturazione dell’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(680) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha argomentato che occorre tenere conto della ristrutturazione dell’industria dell’Unione e della cessazione della produzione da parte di Novelis Lüdenscheid. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la divulgazione finale delle informazioni non specificava in che modo si tenesse conto dei costi di ristrutturazione e che la Commissione non abbia fornito motivazioni più esplicite. |
(681) |
In opposizione a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, la Commissione ha chiaramente indicato in che modo avesse valutato la ristrutturazione dell’industria dell’Unione nel calcolo degli indicatori di pregiudizio. Come descritto nella divulgazione finale delle informazioni, al considerando 510 di tale divulgazione la Commissione ha spiegato che aveva in primo luogo considerato la ristrutturazione come parte dell’adeguamento in conseguenza del pregiudizio e che in linea di massima aveva incluso la ristrutturazione nel suo calcolo. Al considerando 511 della divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha inoltre spiegato di aver effettuato un calcolo parallelo ignorando completamente i costi di ristrutturazione di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ed esaminando se ciò avrebbe avuto un impatto, come ribadito al considerando 678. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Xiamen Xiashun, in quanto non solo aveva descritto il metodo applicato, ma aveva anche sostenuto che, pur escludendo tali costi, le conclusioni sui fattori di pregiudizio e sul nesso di causalità non sarebbero cambiate. |
5.2.5. Salari elevati, costi dell’energia e mancanza di integrazione verticale
(682) |
Un utilizzatore ha sostenuto che i salari elevati e i prezzi dell’energia sono le ragioni della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(683) |
Dal 2017 al PI, i produttori dell’Unione, per continuare a essere competitivi con una quota di mercato minore, hanno ridotto il numero di dipendenti nella produzione e nell’amministrazione e hanno pertanto diminuito sostanzialmente il loro costo complessivo del lavoro. Come dimostrato nella tabella 8, durante il PI il costo medio per dipendente è aumentato, ma ciò è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. A prescindere da queste spese straordinarie, il costo medio per dipendente è rimasto relativamente stabile durante tutto il periodo in esame, mentre i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano ancora in perdita. |
(684) |
Per quanto riguarda i costi dell’energia, essi rappresentano una parte relativamente bassa del costo di produzione (circa il 3 %) e pertanto non hanno un’incidenza significativa sull’aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7. Il costo dell’energia per tonnellata di ACF prodotta dai produttori dell’Unione inclusi nel campione è effettivamente aumentato del 12 % durante il periodo in esame; tuttavia tale situazione deriva in parte dalla diminuzione del volume di produzione e in ogni caso, data la sua incidenza sul costo di produzione, il costo dell’energia non può essere responsabile dell’aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7. |
(685) |
Un utilizzatore ha sostenuto che la mancanza di integrazione verticale è una fonte di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. |
(686) |
La Commissione ha rilevato che la mancanza di integrazione verticale non interrompe la catena di causalità, poiché questo fattore non è cambiato durante il periodo in esame. Inoltre non tutti i produttori esportatori cinesi sono integrati verticalmente. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(687) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i salari, i costi dell’energia e la mancanza di integrazione verticale non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(688) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse sufficientemente tenuto conto del costo del lavoro, che dal 2019 alla fine del PI è aumentato del 25 %. |
(689) |
Contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione ha analizzato gli effetti dell’aumento del costo del lavoro e ha concluso che questo elemento doveva essere considerato congiuntamente alla diminuzione del personale impiegato presso i produttori dell’Unione, da cui sono scaturiti costi straordinari. A prescindere dalle spese straordinarie affrontate per l’adeguamento, il costo per dipendente è rimasto relativamente stabile, come già indicato al considerando 683. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
5.2.6. Importazioni dai paesi terzi
(690) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni dai paesi terzi
|
(691) |
Le importazioni dai paesi terzi sono state relativamente limitate, con prezzi medi costantemente superiori a quelli cinesi in tutto il periodo in esame. I prezzi sono stati solo leggermente inferiori a quelli dell’Unione nel 2017 e nel 2018, per poi superarli nel 2019 e nel PI. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti (-21 %). Tenendo conto della contrazione del consumo, la quota di mercato delle importazioni è rimasta intorno al 5 % in tutto il periodo in esame. I loro prezzi sono aumentati del 12 % nel periodo in esame. |
(692) |
Su questa base, la Commissione ha concluso che l’evoluzione delle importazioni da altri paesi nel periodo in esame non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.7. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(693) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione
|
(694) |
Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate del 7 % nel periodo in esame, passando da 57 356 tonnellate nel 2017 a circa 61 811 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. |
(695) |
Il prezzo medio di queste esportazioni, che dapprima è aumentato del 4 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (-3 %) nel PI, si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell’UE. |
(696) |
Considerati i livelli dei prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi, la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
(697) |
Esiste un chiaro nesso tra il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni dalla RPC. |
(698) |
La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nessuno dei fattori ha contribuito, da solo o in combinazione, all’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio osservato nel periodo in esame. |
(699) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione e dei fornitori
(700) |
Nell’Unione sono presenti 11 gruppi noti di società produttrici di ACF. L’industria dell’Unione impiega direttamente oltre 2 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l’Unione. |
(701) |
Con tutta probabilità l’assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore contrazione dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività. Le misure consentirebbero all’industria dell’Unione di raggiungere il proprio potenziale sul mercato dell’Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali. |
(702) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei suoi fornitori a monte. |
6.2. Interesse degli utilizzatori
(703) |
Hanno risposto al questionario nove utilizzatori che rappresentano l’industria degli imballaggi flessibili e l’industria dei materiali da costruzione. Durante il PI le nove società rappresentavano circa il 27 % delle importazioni cinesi. Altri tre utilizzatori hanno presentato osservazioni, ma non hanno risposto al questionario. Sulla base di tali risposte, la Commissione non ha riscontrato una dipendenza significativa dagli ACF importati dalla RPC. Per la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato, gli ACF provenienti dalla RPC rappresentavano tra lo zero e il 7 % dei costi di produzione sostenuti per i prodotti che impiegavano ACF. Fanno eccezione due utilizzatori (uno nel settore delle costruzioni e un altro in quello degli imballaggi), che importano il [80 - 95] % e il [85 - 100] % dei loro ACF dalla RPC, pari, rispettivamente, al [15 - 25] % e al [20 - 30] % del loro costo di produzione. |
(704) |
Sei utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non potevano fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti in nuovi macchinari e attrezzature di controllo della qualità sulla linea di produzione. Sebbene sia vero che i produttori dell’Unione in generale dispongono di un parco macchine più vetusto rispetto ai produttori cinesi, è vero anche che questi stessi produttori hanno investito e applicano strumenti di controllo della qualità sulla linea di produzione. Come dimostrano i dati sulle esportazioni dell’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione sono inoltre in grado di competere con successo sui mercati dei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che il loro prodotto non è generalmente inferiore rispetto allo standard globale. Benché alcuni leader di mercato cinesi dispongano di impianti in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità, l’analisi della qualità fornita da un utilizzatore ha evidenziato che questo non è vero per tutta l’industria degli ACF nella RPC e per tutti i suoi produttori esportatori. |
(705) |
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non fornirebbero prodotti di grande larghezza o almeno avrebbero un’offerta limitata per quanto riguarda dimensioni specifiche. Dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione sono in grado di fornire tutte le larghezze richieste dal mercato. Determinate larghezze potrebbero essere più convenienti di altre, a seconda della larghezza massima del laminatoio, il che si riflette poi nelle trattative sui prezzi, ma questa è una normale pratica commerciale. |
(706) |
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di fornire ACF di qualità con uno spessore inferiore a 6 micron. Come spiegato al considerando 63, la Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione non solo dispone di capacità esistenti e ha effettuato vendite commerciali in questo segmento, ma investe anche nella produzione di spessori inferiori a 6 micron, un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il PI. |
(707) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento. Mentre i picchi di domanda in situazioni specifiche possono causare tempi di consegna più lunghi e i produttori cinesi possono avere una maggiore flessibilità finanziaria per la costituzione di scorte di materie prime, è importante notare che possono verificarsi anche interruzioni nella catena di approvvigionamento dalla RPC, come è successo a causa della pandemia di COVID-19, il che rende la sopravvivenza dei produttori dell’Unione un fattore importante per l’equilibrio dell’approvvigionamento in Europa. In ogni caso, come indicato nella tabella 4, nell’Unione esiste una notevole capacità produttiva inutilizzata a disposizione degli utilizzatori. |
(708) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi metterebbero a rischio la competitività dell’industria della trasformazione sul mercato dell’Unione, in concorrenza con i produttori di paesi esterni all’Unione, poiché gli aumenti dei costi non potrebbero essere trasferiti ai loro acquirenti. I trasformatori europei potrebbero quindi spostare la produzione al di fuori dell’Unione. Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova specifici sull’incapacità di trasferire i costi aggiuntivi ai trasformatori. |
(709) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi sarebbero in contrasto con l’obiettivo europeo di sostenibilità, dato che l’uso di ACF più sottili contribuirebbe al raggiungimento di tale obiettivo. Tuttavia, se da un lato la Commissione ha già concluso in precedenza (cfr. considerando 63) che l’industria dell’Unione è perfettamente in grado di produrre ACF più sottili, dall’altro è opportuno osservare che l’Unione europea non può costruire una politica verde sostenibile, che comprende materiali isolanti più ecologici utilizzati nel settore dell’edilizia, basandosi su importazioni dalla Cina pregiudizievoli e pesantemente oggetto di sovvenzioni. |
(710) |
Un utilizzatore ha sostenuto che i dazi avrebbero un effetto distorsivo del mercato poiché due dei maggiori produttori di ACF, che sono anche trasformatori, avrebbero un consumo vincolato superiore al 70 % della loro produzione. Visto il numero di produttori dell’Unione, è molto improbabile che il consumo vincolato di due produttori integrati di ACF, che sono anche trasformatori, abbia un effetto distorsivo del mercato. Inoltre esiste una significativa capacità inutilizzata relativa agli ACF nell’UE. Infine, non imporre misure antisovvenzioni per questo motivo significherebbe favorire un modello commerciale (produzione non integrata) rispetto all’altro. |
(711) |
Un utilizzatore ha sostenuto che, invece di imporre dazi, si potrebbero offrire aiuti di Stato all’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato che l’aiuto finanziario non è comunque lo strumento giusto per contrastare sovvenzioni pregiudizievoli. |
(712) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l’istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono opposti all’imposizione delle misure potrebbero subire alcune conseguenze negative. |
(713) |
Manreal ha asserito che i produttori dell’Unione non trarrebbero vantaggio dalle misure. Ne beneficerebbero invece i produttori di ACF di Turchia, Thailandia, Brasile o Russia, in quanto gli utilizzatori acquisterebbero da questi paesi invece che dai produttori dell’Unione. |
(714) |
Manreal tuttavia non ha illustrato i motivi per cui i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di competere con i produttori di altri paesi in condizioni eque. |
(715) |
Manreal ha altresì affermato che, se gli utilizzatori trasferissero il costo ai loro acquirenti, ne comprometterebbero la redditività. Tuttavia, a parte questa considerazione di carattere generale, la società non ha fornito prove a sostegno di tale argomentazione. |
(716) |
Manreal ha inoltre affermato che, al considerando 354 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha indicato che avrebbe istituito misure a favore dei produttori integrati. Ha chiesto alla Commissione di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell’UE». |
(717) |
Tale interpretazione del regolamento (UE) 2021/983 non è corretta, in quanto la Commissione ha semplicemente affermato che la mancata istituzione di misure andrebbe a favore degli utilizzatori non integrati, che in assenza di misure possono acquistare ACF oggetto di dumping, mentre gli utilizzatori integrati che producono ACF nell’Unione non godrebbero di questo vantaggio sleale. Per quanto riguarda la richiesta di Manreal di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell’UE», la Commissione desume che Manreal ritenga che i dazi costituirebbero un vantaggio concorrenziale sleale per i produttori integrati dell’Unione rispetto alle attività non integrate. La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, per valutare l’interesse dell’Unione la Commissione prende in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. |
(718) |
Manreal ha inoltre affermato che la Commissione abbia violato i suoi diritti di difesa, in quanto non gli ha consentito di accedere all’analisi di cui al considerando 704. |
(719) |
La Commissione è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate delle parti, bilanciando, da un lato, l’accesso a tali informazioni e, dall’altro, l’interesse delle altre parti ad esercitare i propri diritti. Un’analisi dettagliata sulla qualità dei prodotti di diversi fornitori della RPC e dell’Unione nell’arco di più anni può essere considerata a buon diritto un segreto commerciale da non condividere con i concorrenti. Pertanto la non condivisione di segreti commerciali non ha costituito una violazione dei diritti di difesa di Manreal. |
(720) |
Due società, Gascogne e Manreal, hanno sostenuto che l’affermazione della Commissione di cui al considerando 712, secondo cui non esisterebbe un interesse uniforme degli utilizzatori in contrasto con le misure, sarebbe errata, in quanto tutte le osservazioni presentate dagli utilizzatori erano contrarie a tali misure. |
(721) |
Ai fini della valutazione, la Commissione può basarsi anche sulle informazioni riservate contenute nelle risposte dei questionari degli utilizzatori. Dai dati emerge che vi sono due utilizzatori che acquistano un’alta percentuale dei loro ACF dalla Cina e per i quali gli ACF provenienti dalla Cina rappresentano una quota molto elevata dei costi delle materie prime, mentre gli altri utilizzatori acquistano ACF principalmente dai produttori dell’Unione e non risentirebbero nello stesso modo delle misure. La divulgazione dei dettagli riguardanti la percentuale di acquisto dei singoli utilizzatori dai vari produttori di ACF rivelerebbe la loro catena di approvvigionamento. Le parti possono tuttavia già formulare le proprie argomentazioni in base all’informazione secondo cui gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC. |
(722) |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma la propria valutazione sull’assenza di un interesse uniforme degli utilizzatori, a favore o contro l’istituzione di misure, anche se gli utilizzatori che si sono opposti all’imposizione delle misure, in particolare i due utilizzatori per i quali gli ACF rappresentano un’alta percentuale del costo di produzione, potrebbero subire alcune conseguenze negative. |
(723) |
Walki ha sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non descriveva l’interesse degli utilizzatori in modo corretto o equo. Walki ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione sull’assenza di un «interesse uniforme» degli utilizzatori in base al fatto che «gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC» rappresenta un’analisi fuorviante e discriminatoria nei confronti degli utilizzatori. |
(724) |
La Commissione ha concluso che non esisteva un interesse uniforme degli utilizzatori a causa della misura molto diversa in cui gli utilizzatori ricorrono agli ACF originari della RPC. Con tale affermazione la Commissione non ha negato che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si siano opposti all’istituzione di dazi antidumping. |
(725) |
Walki ha altresì sostenuto che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di un’analisi più adeguatamente motivata riguardo ad elementi cruciali dell’interesse dell’Unione. Walki ha chiesto una correzione dell’affermazione della Commissione circa il riferimento alle argomentazioni degli utilizzatori sul fatto che l’industria dell’Unione non potesse fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti. Walki ha sostenuto che sei utilizzatori hanno presentato una dichiarazione comune in cui affermavano che «i produttori richiedenti non hanno l’abilità produttiva per fornire alcune specifiche importanti degli ACF. La loro incapacità di fornire commercialmente tali specifiche agli utilizzatori dell’Unione è attribuita molto chiaramente all’annosa assenza di investimenti dei richiedenti nelle apparecchiature e nelle tecnologie di produzione necessarie per ampliare la gamma di produzione di ACF esistente al fine di fornire le specifiche più sottili richieste dagli utilizzatori in questione.» |
(726) |
Oltre ai quattro utilizzatori che avevano già adotto tale argomentazione individualmente, sei utilizzatori hanno effettivamente presentato una dichiarazione comune in cui sostenevano che l’industria dell’Unione non aveva effettuato investimenti. La Commissione aveva però già esaminato nel merito questa contestazione nelle sezioni 5.2.3 e 6.2 del regolamento (UE) 2021/983. In questa fase nessun utilizzatore ha fornito nuove informazioni fattuali: è stata semplicemente ribadita la stessa argomentazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni. |
(727) |
Walki ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che i prodotti dell’Unione non sono inferiori basandosi sulla capacità generale dei produttori dell’Unione di esportare e competere con successo sui mercati dei paesi terzi. Walki ha affermato che tale constatazione si applicherebbe solo all’abilità di produrre fogli di qualità di spessore superiore a 20 micron. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha indicato che ciò riguarderebbe anche tutti i fogli più sottili, che sono al centro della questione dell’offerta limitata dell’Unione. |
(728) |
Walki ha inoltre sostenuto che l’affermazione secondo cui non tutti i produttori cinesi sono in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità non incide sull’argomentazione degli utilizzatori secondo cui l’industria dell’Unione non è in grado di produrre in modo efficiente fogli più sottili di alta qualità. |
(729) |
La Commissione ha effettuato controlli incrociati sui dati relativi alle vendite dei produttori dell’Unione in questione, dai quali è risultato che vi sono esportazioni di ACF inferiori a 20 micron verso paesi terzi. L’argomentazione di Walki secondo cui i produttori dell’Unione sarebbero competitivi solo per quanto riguarda gli ACF superiori a 20 micron non è pertanto fondata. |
(730) |
Walki ha inoltre sostenuto che la valutazione della capacità produttiva inutilizzata effettuata dalla Commissione non implica l’abilità di produrre in quantità ACF sottili di qualità. |
(731) |
La Commissione ha debitamente analizzato la capacità di produrre fogli più sottili, che è limitata in funzione dei macchinari in grado di effettuare l’ultima fase di laminazione. Alcuni produttori dell’Unione hanno presentato i risultati delle prove, indicanti che la produzione di laminati di prova per gli ACF < 6 rispondeva alle esigenze del rispettivo acquirente. La Commissione ricorda inoltre la sua valutazione, secondo cui quello degli ACF < 6 è un mercato nuovo in via di sviluppo, con una domanda molto modesta durante il periodo dell’inchiesta, per cui è naturale che non tutti i fabbricanti dell’Unione abbiano già adattato il proprio parco macchine a questo segmento di mercato. |
(732) |
Walki ha inoltre affermato che fondamentali elementi di prova positivi da esso presentati nel corso dell’ultima fase dell’inchiesta sono stati completamente ignorati o rappresentati erroneamente. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione inesatta. La Commissione ha preso in considerazione tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova, ma per motivi di riservatezza alcune informazioni molto specifiche non hanno potuto essere divulgate nel regolamento. |
(733) |
Manreal ha sostenuto che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione. Secondo quanto sostenuto da Manreal, la Commissione non ha tenuto conto, senza motivo, delle sue argomentazioni e, sottolineando come Manreal non abbia sufficientemente suffragato le sue affermazioni, ha utilizzato una tecnica di confutazione sleale. |
(734) |
Contrariamente a quanto affermato da Manreal, la Commissione ha adempiuto al proprio obbligo di valutare se ciascuna delle osservazioni di Manreal fosse accompagnata da sufficienti elementi di prova e ai considerando citati da Manreal ha spiegato, in ciascun caso, i motivi per cui non lo era. Il regolamento di base non prevede l’obbligo per la Commissione di esaminare ulteriormente le osservazioni non suffragate da sufficienti elementi di prova. |
(735) |
La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
6.3. Richiesta di esenzione per l’uso finale
(736) |
Nell’inchiesta antidumping distinta Effegidi ha chiesto un’esenzione per l’uso finale di ACF utilizzati nella produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule delle bottiglie di vino. Effegidi ha esteso tale richiesta al presente procedimento. |
(737) |
La richiesta si basa sulla percentuale dei costi rappresentata dagli ACF nei costi di produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche e sull’impatto che le misure avrebbero sulla società. Secondo Effegidi, i film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche sono mercati di nicchia e pertanto il loro consumo di ACF è altrettanto trascurabile, quindi un’esenzione dai dazi per l’uso finale non comprometterebbe l’efficacia complessiva del dazio antidumping. |
(738) |
Dall’inchiesta è emerso tuttavia che Effegidi non produce solo i due prodotti per i quali ha chiesto l’esenzione per l’uso finale, bensì il suo portafoglio comprende vari altri prodotti, come film per cavi che non contengono ACF, nonché altri imballaggi per prodotti alimentari e non alimentari, alcuni dei quali contengono ACF. La Commissione non è stata quindi in grado di determinare l’impatto globale dei dazi antidumping sulla redditività della società sulla base delle informazioni fornite da Effegidi. Di conseguenza, nella divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione per l’uso finale. |
(739) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Effegidi ha fornito alla Commissione i propri bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 e per il primo semestre del 2021. Effegidi ha inoltre chiesto indicazioni alla Commissione sugli ulteriori documenti da fornire per poter beneficiare dell’esenzione per l’uso finale. |
(740) |
La Commissione ha constatato che le informazioni trasmesse dopo la divulgazione finale delle informazioni non erano sufficienti per consentirle di valutare l’impatto complessivo di un’eventuale esenzione sull’efficacia del dazio. Effegidi non ha fornito alcuna informazione sull’industria delle schermature dei cavi e delle capsule enologiche. |
(741) |
La Commissione non ha pertanto potuto valutare se l’esenzione per l’uso finale sia nell’interesse dell’Unione e ha quindi confermato il suo rifiuto della richiesta di esenzione di Effegidi. |
6.4. Interesse degli importatori
(742) |
Un consorzio di cinque importatori indipendenti ha fornito osservazioni sull’apertura. Tuttavia solo un importatore indipendente, che rappresenta il [15 - 25 %] delle importazioni dalla RPC, ha risposto al questionario degli importatori. |
(743) |
Il consorzio ha sostenuto che i produttori dell’Unione non sono in grado di fabbricare l’intera gamma di ACF nella qualità e nel volume richiesti a causa di limiti tecnici derivanti dalla mancanza di integrazione verticale nella maggior parte dei produttori dell’Unione. Questa situazione causerebbe costi di produzione più alti, qualità inferiore, dipendenza dal mercato delle materie prime (bobine di fogli di alluminio) e tempi di consegna più lunghi dovuti a una catena di approvvigionamento più lunga. Il consorzio ha inoltre affermato che la mancanza di investimenti, specialmente nei sistemi di controllo sulla linea di produzione, ha generato problemi relativi alla qualità. Il consorzio si aspetta quindi una carenza di offerta, soprattutto per gli ACF di spessore sottile, se fossero imposte delle misure. Questa situazione, insieme ai prezzi più alti, minerebbe la competitività dei trasformatori (utilizzatori) dell’Unione. |
(744) |
Come discusso nella sezione 4.5.2.1, l’industria dell’Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente, anche tenendo conto dell’alto livello di uso vincolato di due grandi produttori dell’Unione. Contrariamente a quanto affermato dal consorzio di importatori, sono stati fatti investimenti nel controllo di qualità sulla linea di produzione e i dati non dimostrano sistematicamente una maggiore qualità degli ACF cinesi. |
(745) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell’interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 4.4). |
(746) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha ribadito che i produttori dell’Unione non sono in grado di soddisfare l’attuale domanda di ACF, specialmente nel segmento di mercato degli ACF di spessore sottile, nel quale attualmente importano dalla RPC per soddisfare la domanda. Il consorzio ha sostenuto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace ed operativa la produzione di ACF di spessore sottile e che i produttori dell’Unione non sembrano soddisfare gli standard qualitativi richiesti per sostituire le attuali importazioni dalla Cina in questo segmento di mercato. |
(747) |
A parte il fatto che il consorzio non ha precisato il motivo per cui sarebbero necessari due anni per rendere operativa la produzione di ACF di spessore sottile, nella sezione 4.5.2.1 del regolamento (UE) 2021/983 la Commissione ha già concluso che l’industria dell’Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente. Inoltre l’industria dell’Unione ha dimostrato attraverso vendite e prove di produzione di laminati di essere in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti, come descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento (UE) 2021/983. |
(748) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui l’istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell’interesse degli importatori. Tuttavia la Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4). |
(749) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio ha asserito che la Commissione abbia completamente ignorato il fatto che il graduale passaggio della domanda a spessori più sottili di ACF ha comportato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron. La Commissione ha inoltre sottovalutato il fatto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile nell’UE. |
(750) |
Il consorzio ha altresì sostenuto che la Commissione non abbia fornito chiarimenti sul modo in cui la notevole capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione possa soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. |
(751) |
Il consorzio ha inoltre ribadito che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi per gli ACF di spessore sottile in termini di porosità e scorrimento, sottolineando che i laminatoi adibiti alla produzione di ACF sono gli stessi anche per l’industria delle batterie per auto, il che riduce ulteriormente la capacità per gli ACF. Ha affermato che il non aver considerato tali aspetti abbia indotto la Commissione a concludere erroneamente che l’istituzione di dazi sia nell’interesse dell’Unione. |
(752) |
Come spiegato al considerando 51 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha valutato la capacità dell’industria dell’Unione di produrre ACF più sottili, in particolare ACF < 6, valutando la capacità dell’ultima fase di laminazione, necessaria per ottenere tale spessore sottile. Nelle fasi di laminazione precedenti è stata accertata una capacità inutilizzata sufficiente. Di conseguenza la strozzatura per la produzione di ACF < 6 si trova nell’ultima fase di laminazione. La Commissione ha chiarito in che modo l’industria dell’Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. L’argomentazione secondo cui sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile si applica solo alle nuove capacità che l’industria dell’Unione installerebbe a seguito del ripristino di una concorrenza leale sui prezzi e di un ulteriore aumento della domanda. Poiché le capacità esistenti possono già soddisfare la domanda prevista nel prossimo futuro, nel calcolo della Commissione non sono state prese in considerazione potenziali capacità future supplementari. Il fatto che nuove capacità richiedano un periodo di tempo prima di diventare operative non è pertinente. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
6.5. Bilanciamento degli interessi contrastanti
(753) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. |
(754) |
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi, dall’inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell’Unione in media del 10,8 % e che la contrazione dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato, in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell’Unione. Come già affermato nella sezione 4.5.2.1, l’industria dell’Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche gli effetti negativi sugli utilizzatori quindi rimarrebbero limitati. Nessuna delle argomentazioni specifiche sollevate dagli utilizzatori e dagli importatori e discusse nelle sezioni 6.2 e 6.4 modifica questa conclusione. |
(755) |
Nel valutare l’entità degli effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era relativamente basso poiché solo uno dei cinque importatori che hanno collaborato ha fornito dati. |
(756) |
Manreal ha affermato che l’analisi del mercato e dell’interesse dell’Unione effettuata nel regolamento (UE) 2021/983 non era più valida, a causa del drastico aumento dei prezzi e delle speculazioni nel mercato delle materie prime, provocati dall’inchiesta e dalla pandemia di COVID-19. Il settore della trasformazione per imballaggi è stato duramente colpito, non solo da un aumento del 40 % del prezzo dell’alluminio, ma anche da un aumento del 40 % del prezzo della carta kraft, nonché dai costi del trasporto con container, che sono aumentati del 400 %. I tempi medi di approvvigionamento per le forniture di carta sono passati da 3-4 settimane a 4 mesi. In alcuni contratti, i fornitori hanno invocato la causa di forza maggiore e hanno consegnato con un ritardo di 6 mesi, applicando prezzi del 20 % superiori a quelli in vigore al momento dell’ordine. |
(757) |
A sostegno dell’argomentazione di Manreal, anche Walki, Gascogne ed Effegidi hanno rilevato che dopo il PI la situazione del mercato è cambiata in maniera significativa, con carenze di offerta non solo per quanto riguarda gli ACF, ma anche per le altre materie prime da loro utilizzate. Gascogne ha affermato che il prezzo dell’alluminio presso la borsa londinese dei metalli è aumentato del 30 % da ottobre 2020 a maggio 2021. Inoltre nella situazione attuale solo uno dei principali produttori dell’Unione sembra essere in grado di soddisfare nuovi ordini senza tempi di consegna di diversi mesi. Effegidi ha sostenuto che, in base ai preventivi ricevuti dai produttori dell’Unione a luglio 2021, non saranno disponibili forniture di ACF per la sua produzione prima del 2022. |
(758) |
Un altro utilizzatore, Alupol, ha dichiarato di avere notato, a partire da dicembre 2020, uno scarso interesse per i contratti da parte dei produttori dell’Unione e persino un contratto di fornitura della durata di due anni stipulato con uno dei produttori dell’Unione era stato risolto dal produttore dopo sei mesi; un segno, questo, di limiti di capacità. Walki ha fornito ulteriori elementi di prova riguardanti richieste di ACF di 6,35 micron, che dimostravano il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel 2021. |
(759) |
Anche il consorzio di importatori ha affermato che dall’inizio del periodo dell’inchiesta i prezzi degli ACF sono aumentati del 25 % e i tempi di consegna sono passati da una media di 2 mesi a 4 mesi. Inoltre l’attuale situazione di carenza di offerta spinge le società integrate ad approvvigionare a titolo preferenziale le proprie entità collegate, lasciando una capacità minore per il libero mercato. Il consorzio prevede che i dazi causino perturbazioni alle catene di approvvigionamento e una carenza di offerta per l’intera gamma di ACF, ma in particolare per gli spessori inferiori a 6 micron. |
(760) |
Anche se tali cambiamenti del mercato effettivamente incidono sui diversi interessi di produttori, utilizzatori e importatori, essi sono dovuti alla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e alla successiva forte ripresa economica, che hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Di conseguenza, il mercato potrebbe necessitare di diverso tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, anche nel settore degli ACF. |
(761) |
Manreal ha inoltre affermato che, a norma dell’articolo 11 TFUE, la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni dovrebbe essere bilanciata con gli altri obiettivi dell’Unione, quali la tutela dell’ambiente, e ha concluso che l’istituzione di misure avrebbe un impatto molto negativo sull’ambiente. Manreal ha sostenuto che, a prescindere dai possibili effetti negativi sull’occupazione o sulla politica industriale, la scomparsa dei produttori dell’Unione, più inquinanti, sarebbe positiva per l’ambiente nell’Unione. Manreal ha pertanto chiesto alla Commissione di includere nell’inchiesta gli effetti probabili delle misure sull’ambiente. |
(762) |
La Commissione ha innanzitutto osservato che Manreal non ha dimostrato in che modo i produttori dell’Unione sarebbero più inquinanti dei produttori cinesi. Inoltre, sebbene l’Unione imponga ai propri produttori il rispetto di severe norme ambientali, il fine dell’articolo 11 TFUE non è impedire l’attività economica, bensì integrare le esigenze connesse alla tutela dell’ambiente con la politica che guida l’attività economica. Il suggerimento di Manreal di ridurre le emissioni nell’Unione consentendo che l’industria dell’Unione sia spazzata via dalla concorrenza sleale non solo è incompatibile con gli obiettivi ambientali dell’UE, ma sarebbe in contrasto anche con numerose altre politiche. Di conseguenza, la richiesta di Manreal di valutare l’impatto ambientale di tale scenario è stata respinta. |
(763) |
Manreal ha fatto inoltre riferimento al considerando 355 del regolamento provvisorio nel procedimento antidumping, in cui la Commissione, in risposta alla sua precedente argomentazione secondo cui gli aiuti di Stato potrebbero essere una misura più idonea dell’istituzione di dazi, ha dichiarato che l’aiuto finanziario non è lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole. Secondo Manreal si tratta di una scelta politica che non dovrebbe essere adottata senza consultare la direzione generale della Concorrenza («DG COMP»). Manreal ha inoltre sostenuto che l’argomentazione della Commissione sarebbe basata sul presupposto che la DG COMP non autorizzerebbe eventuali aiuti concessi ai produttori dell’Unione. |
(764) |
La Commissione ha ricordato che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento, la Commissione istituisce un dazio compensativo definitivo. Di fatto, la Commissione non può astenersi dal contrastare, attraverso gli strumenti giuridici di cui dispone, pratiche di sovvenzione accertate arrecanti pregiudizio, poste in essere dagli esportatori cinesi, semplicemente perché anche i produttori dell’Unione potrebbero beneficiare di aiuti di Stato. Oltretutto gli aiuti di Stato sono concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione. |
(765) |
Ne consegue che nessuna delle argomentazioni che scaturiscono dal regolamento (UE) 2021/983, addotte dagli utilizzatori e dagli importatori anche nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni, hanno modificato le conclusioni della Commissione. |
(766) |
Varie parti hanno suggerito che la Commissione, congiuntamente alle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, valutasse una potenziale sospensione dei dazi a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. La potenziale sospensione dei dazi potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione a tempo debito, come previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(767) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’economia globale e quella dell’UE stanno ancora affrontando gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento. Alla luce della situazione attuale, non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire misure in questo momento. Il governo della RPC ha inoltre chiesto alla Commissione di valutare la sospensione di potenziali dazi. |
(768) |
Come illustrato al considerando 760, la pandemia di COVID-19 ha esplicato effetti negativi sulle catene di approvvigionamento. Trattandosi tuttavia di una situazione temporanea, la Commissione non ritiene che costituisca un interesse primario permanente in contrasto con l’istituzione di misure. |
(769) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha argomentato che l’istituzione di dazi compensativi definitivi in aggiunta ai dazi antidumping vada chiaramente contro l’interesse degli importatori e degli utilizzatori nell’UE, in quanto si è registrato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron; l’aumento della produzione di fogli per batterie ridurrebbe pertanto la capacità disponibile per altri ACF e provocherebbe una delocalizzazione delle capacità di produzione dell’industria della trasformazione al di fuori dell’UE. |
(770) |
La Commissione aveva già concluso che le capacità inutilizzate dei produttori dell’Unione consentirebbero di soddisfare nei prossimi anni la domanda di ACF per gli spessori più sottili e per i fogli destinati alle batterie per auto. I dazi antidumping non sono calcolati in modo da porre automaticamente rimedio alla sovvenzione delle importazioni. In particolare, esportatori diversi possono essere coinvolti in modo differente nelle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui sarebbe in contrasto con l’interesse dell’Unione istituire dazi compensativi, in caso di istituzione di dazi antidumping. |
(771) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che sarebbe nell’interesse dell’Unione escludere dall’ambito di applicazione i fogli per batterie destinate alle automobili elettriche, in quanto i produttori dell’Unione non disporrebbero delle capacità per soddisfare la domanda nel breve e medio termine. |
(772) |
Poiché Xiamen Xiashun non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno di questa affermazione e avendo già analizzato la capacità dei produttori dell’Unione alla luce della domanda nel breve e medio termine, la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
6.6. Conclusione sull’interesse dell’Unione
(773) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure compensative definitive sulle importazioni di ACF originari della Cina. |
7. OFFERTA DI IMPEGNO SUI PREZZI
(774) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., insieme al suo operatore commerciale collegato Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited. |
(775) |
A norma dell’articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l’offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi generali di seguito descritti. |
(776) |
In primo luogo, la società produce e vende vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. L’ispezione fisica non consente di distinguere facilmente tra i tipi di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. Sarebbe in particolare molto difficile valutare lo spessore solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato. |
(777) |
In secondo luogo, l’alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch’essi soggetti all’impegno. Ciò rende l’impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. In terzo luogo, Zhongji presenta un numero elevato di società collegate coinvolte direttamente nella produzione o nelle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre Zhongji vende il prodotto sia direttamente che indirettamente. Una struttura di gruppo così complessa comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell’impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l’accettazione dell’offerta provocherebbe difficoltà. |
(778) |
La Commissione ha inoltre valutato i particolari impegni insiti nell’offerta di impegno proposta da Zhongji per affrontare le questioni principali precedentemente descritte. Per quanto riguarda i vari tipi di prodotti, la società si era offerta di esportare solo i tipi di prodotto appartenenti a cinque NCP. Inoltre, per quanto riguarda la struttura complessa del gruppo, Zhongji si è offerto di impegnarsi a vendere nell’Unione solo direttamente tramite Zhongji Lamination Materials Co., Ltd e di non vendere nessun altro prodotto agli stessi acquirenti nell’Unione a cui è venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(779) |
La Commissione ha ritenuto che anche questi impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabili. |
(780) |
Anche se ridurrebbe, senza eliminare, il rischio di compensazione incrociata, l’impegno di Zhongji di esportare solo cinque NCP sarebbe estremamente difficoltoso da applicare. Le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato solo mediante un controllo fisico, senza strumenti di misurazione specifici. |
(781) |
Per lo stesso motivo sarebbe estremamente difficile assicurare il rispetto dell’impegno di Zhongji di non vendere alcun prodotto diverso dal prodotto oggetto dell’inchiesta agli stessi acquirenti nell’UE. Inoltre le società collegate di Zhongji esportano nell’UE altri prodotti in alluminio che sono anch’essi oggetto di misure antidumping e sono in vigore misure sui prodotti in alluminio classificati con lo stesso codice NC del prodotto oggetto dell’inchiesta (116). Infine, lo stesso prodotto in esame è oggetto di misure antidumping nell’inchiesta antidumping distinta e un’offerta di impegno presentata dalla stessa società in quella causa è già stata respinta. |
(782) |
La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell’offerta di impegno. |
(783) |
Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all’interno del fascicolo. |
(784) |
Zhongji ha ribadito le argomentazioni presentate nell’offerta di impegno, sostenendo che gli impegni particolari illustrati al considerando 778 sarebbero sufficienti per rendere praticabile l’offerta di impegno. Inoltre Zhongji non ha tenuto in considerazione il fatto che distinguere uno dall’altro tipi di prodotti diversi mediante un controllo fisico sarebbe difficile, o che il meccanismo di adeguamento dei prezzi proposto risulterebbe complesso. |
(785) |
La Commissione non è d’accordo. Come illustrato ai considerando da 779 a 781, gli impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi fondamentali che rendono l’offerta di impegno inapplicabile. |
(786) |
La Commissione ha pertanto ritenuto l’offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, quindi l’ha respinta. |
8. Misure compensative definitive
(787) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e in conformità dell’articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo. |
8.1. Livello delle misure compensative definitive
(788) |
L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato. |
(789) |
L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione». |
(790) |
Alla Commissione non è stata presentata alcuna informazione di questo tipo e pertanto il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma. |
(791) |
In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(792) |
L’inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo a un’inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di pregiudizio. La Commissione ha garantito che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(793) |
Nell’inchiesta antidumping distinta, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l’importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base. Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione dal margine di dumping era superiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha limitato il dazio antidumping al margine di pregiudizio. Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione dal margine di dumping era inferiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha fissato il livello del dazio antidumping in base all’importo più basso. |
(794) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta. |
(795) |
Come indicato al considerando 594, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell’importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell’importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’adozione di tale approccio. |
(796) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissate come segue:
|
(797) |
L’aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione rilevata durante l’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(798) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento di modifica che sostituisce il nome precedente con quello nuovo sarà adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(799) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società». |
(800) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale. |
(801) |
Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà, fra l’altro, esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
(802) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l’aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
(803) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun e Gascogne hanno sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non stabilirebbe in che modo la Commissione eviterebbe la doppia contabilizzazione come previsto dal regolamento di base. Xiamen Xiashun ha fatto riferimento al regolamento della Commissione sui prodotti GFF, in cui il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione, mentre il dazio antidumping definitivo è stato stabilito al livello del margine di dumping definitivo ridotto dell’importo del dazio compensativo definitivo, ove il pertinente margine di dumping ridotto dell’importo del dazio compensativo è inferiore rispetto al livello di eliminazione del pregiudizio. Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di divulgare il metodo che applicherà per il calcolo dei dazi combinati. |
(804) |
Come riconosciuto da Xiamen Xiashun, il considerando 555 del documento generale di divulgazione stabilisce che, qualora vengano istituiti dazi antidumping, la Commissione si assicurerebbe che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comporti la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»). Come descritto al considerando 793, la Commissione ha seguito lo stesso approccio cui ha fatto riferimento Xiamen Xiashun, utilizzato per il caso relativo ai prodotti GFF. Si tratta della prassi standard della Commissione in caso di inchieste antisovvenzioni e antidumping riguardanti lo stesso prodotto. Al momento della divulgazione finale delle informazioni in merito a questo caso, non erano ancora stati istituiti dazi definitivi nella procedura antidumping. Pertanto la Commissione non poteva formulare osservazioni riguardanti la modifica di dazi istituiti, dato che in quel momento non vi erano dazi formalmente in vigore. Tuttavia Xiamen Xiashun e Gascogne hanno avuto la piena possibilità di presentare osservazioni sulle modalità per evitare la doppia contabilizzazione in risposta alla divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso, le parti hanno la possibilità in questa fase di formulare osservazioni su una potenziale doppia contabilizzazione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta relativa a un’ulteriore divulgazione delle informazioni. |
(805) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e Nanshan hanno chiesto alla Commissione di applicare la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e di limitare i dazi antidumping e compensativi al livello del margine di pregiudizio; a tal proposito hanno osservato che il fascicolo conteneva informazioni di ampia portata indicanti che l’istituzione di dazi compensativi in aggiunta ai dazi antidumping causerebbe perturbazioni al mercato degli ACF dell’Unione. |
(806) |
In via preliminare, la Commissione ricorda che la ratio della norma di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni è esposta in particolare al considerando 10 del regolamento (UE) 2018/825 (117), ove si stabilisce che «[l]e sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno […] un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi» e che, pertanto, «non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore». In linea di principio, nell’ambito dei procedimenti in materia di dazi compensativi la regola del dazio inferiore non si applica, a meno che non sia dimostrato con chiarezza che è nell’interesse dell’Unione applicarla. La norma relativa agli elementi di prova per giungere a questa conclusione è sostanziale e dovrebbe dimostrare in modo specifico e positivo che è nell’interesse dell’Unione applicare un livello di dazio inferiore all’importo della sovvenzione riscontrata. |
(807) |
Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto conto di tutte le argomentazioni formulate dalle parti in merito all’interesse dell’Unione, comprese quelle presentate dal consorzio di importatori e da Nanshan, di cui alla sezione 6. La Commissione ha ritenuto che non vi siano ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure compensative definitive che fissano il dazio all’importo delle sovvenzioni compensabili accertate. Il consorzio di importatori e Nanshan non hanno fornito elementi di prova positivi e specifici atti a consentire alla Commissione di concludere che non è chiaramente nell’interesse dell’Unione fissare il dazio a tale livello e che invece il dazio dovrebbe essere fissato al livello inferiore limitato al margine di pregiudizio. Pertanto la norma relativa agli elementi di prova di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, non è soddisfatta e l’argomentazione presentata da tali parti è stata respinta. |
9. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(808) |
Il 3 novembre 2021 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ACF originari della RPC. Alle parti interessate è stata concessa l’opportunità di presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(809) |
Nove parti hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Inoltre varie parti interessate avevano espresso il loro intento di integrare nella presente inchiesta antisovvenzioni le osservazioni presentate nel contesto della procedura antidumping distinta. Su richiesta, si sono tenute audizioni con il consorzio di importatori, il gruppo Nanshan e il gruppo Wanshun. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
(810) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (118), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(811) |
Come illustrato ai considerando da 788 a 793, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell’importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un’abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(812) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (119), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Sono esclusi i seguenti prodotti:
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no. |
3. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società |
Dazio compensativo definitivo |
Codice addizionale TARIC |
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. |
10,1 % |
C687 |
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. |
18,2 % |
C688 |
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. |
8,6 % |
C686 |
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I |
12,3 % |
Cfr. l’allegato I |
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II |
18,2 % |
Cfr. l’allegato II |
Tutte le altre società |
18,2 % |
C999 |
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
|
2) |
all’articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 6: «6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I e II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.»; |
3) |
all’articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»; |
4) |
l’allegato è sostituito dagli allegati I e II. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU C 419 del 4.12.2020, pag. 32.
(3) Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(4) GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici») e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («caso sulle biciclette elettriche»), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33) («caso sui prodotti GFF»).
(6) Cfr. la relazione del panel, «United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China», WT/DS437/R, adottata il 16 gennaio 2015, punto 7.152.
(7) http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf.
(8) Commission Staff Working Document, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2 (la «relazione sulla Cina»).
(9) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(10) Disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
(11) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(12) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People’ s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (la «relazione») – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(13) Relazione – capitolo 2, pag. 17.
(14) Tabella di marcia di «Made in China 2025» – capitolo 9.
(15) Cfr. il decimo piano quinquennale, pag. 11.
(16) Cfr. l’undicesimo piano quinquennale, pag. 16.
(17) Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pag. 10.
(18) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pag. 1.
(19) Cfr. la decisione del Consiglio di Stato sull’emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale del 2 dicembre 2005, capo III, articoli 12, 13, 14 e 17.
(20) Cfr. il repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (versione del 2005)», VIII.7.
(21) Cfr. il piano di sviluppo per l’industria dei metalli non ferrosi (per il periodo 2016-2020), pagg. 1 e 34.
(22) Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio, pag. 1.
(23) Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio, pag. 4.
(24) Cfr. il repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia (2006).
(25) Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.
(26) https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, ultimaconsultazione il 21 settembre 2021.
(27) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, ultima consultazione il 28 giugno 2021.
(28) Comunicazione del Consiglio di Stato sulla promulgazione del piano «Made in China 2025», settore 9, nuovi materiali.
(29) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, ultimo consultazione il 21 settembre 2021.
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(31) WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US — Carbon Steel (India)], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(32) Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (n. 283).
(33) https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN, ultima consultazione il 13 agosto 2021.
(34) Documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC») del 28 agosto 2020: Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione il 3 aprile 2021)
(35) China Banking and Insurance Regulatory Commission (cbirc.gov.cn), ultima consultazione il 21 ottobre 2021.
(36) In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC (2013) n. 3).
(37) Articolo 13 della comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, (2021) n. 43).
(38) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali della CBIRC del 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/ gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm, (ultima consultazione il 12 aprile 2021).
(39) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, ultima consultazione il 3 agosto 2021.
(40) Cfr.http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(41) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOD/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(42) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOS/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021, che conferma altresì che il collegio dei revisori riferisce direttamente al Consiglio di Stato.
(43) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/ExecutiveM/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(44) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(45) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(46) WT/DS/296 (DS296 United States - Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea), relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116.
(47) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116.
(48) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(49) Relazione dell’organo di appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.
(50) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(51) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, ultima consultazione il 3 agosto 2021.
(52) Documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(53) Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). «Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry», in: Journal of Banking & Finance, pag. 24.
(54) «China Bond Market Insight 2021», https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf, ultima consultazione l’8 agosto 2021.
(55) «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 31.
(56) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). «Chinàs broken promises: why it is not a market-economy», Wiley Rein LLP, pag. 68.
(57) Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (2016). « Bonded to the State: A Network Perspective on Chinàs Corporate Debt Market», Columbia Law and Economics Working Paper n. 543, pag. 20; Livingstone, ibid, pag. 9
(58) Cfr. i progetti di misure per l’amministrazione dell’attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission (2007) del 24 agosto 2007; l’avviso della People’s Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell’attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997, e l’annuncio n. 14 (2018) della People’s Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l’attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.
(59) Documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.
(60) Working_Paper (pbc.gov.cn), (ultima consultazione il 28 novembre 2021)
(61) Articolo X, punto II degli orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio della CBRC.
(62) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(63) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(64) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(65) Cfr. il considerando 177.
(66) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente durante il PI.
(67) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 175 a 187) e il caso sugli pneumatici (considerando 256).
(68) La società continuerà la sua attività nel prossimo futuro.
(69) «Promoting LPR Reform Orderly», pubblicato dal Monetary Policy Analysis» Group of the People’s Bank of China, 15 settembre 2020, http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4048269/4094018/2020091518070233600.pdf, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(70) Cfr. https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, ultimo consultazione il 18 agosto 2021, commissioni sugli scoperti di conto concessi ai funzionari - « sugli scoperti di conto superiori a 15 000 sterline gravano una commissione di attivazione pari all’1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell’1,5 %» .
(71) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5 (considerando 354 e 355).
(72) GDD, nota 55.
(73) GDD, nota 55.
(74) Cfr. il sito web della People’s Bank of China:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.
(75) Ibidem.
(76) Cfr. il sito web di DBS Bank: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.
(77) Per una descrizione più dettagliata del modo in cui si utilizzano generalmente le cambiali di accettazione bancaria, cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando da 359 a 370.
(78) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 385.
(79) Cfr. il caso E-bike, considerando 316, e il caso GFF, considerando 407, entrambi citati alla nota 5.
(80) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 399.
(81) Da ultimo modificata il 28 dicembre 2019 con decreto presidenziale n. 37 con efficacia a decorrere dal 1o marzo 2020.
(82) Da ultimo modificate il 14 febbraio 2020 in base alla decisione sulla revisione delle «Misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate» della China Securities Regulatory Commission con efficacia a decorrere dal 14 febbraio 2020.
(83) Sostituite dalle «Misure amministrative per il servizio di promozione dell’emissione e della quotazione di titoli», decreto n. 170 della China Securities Regulatory Commission, del 12 giugno 2020, con efficacia a decorrere dal 12 giugno 2020.
(84) Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.
(85) Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.
(86) Poiché non erano disponibili al pubblico dati specifici per le obbligazioni societarie convertibili, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili relativi alle obbligazioni societarie, che dovrebbero comprendere anche quelle convertibili.
(87) Cfr. il considerando 177.
(88) Studio dell’OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(89) Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(90) Cfr. il caso relativo agli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429.
(91) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(92) Repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina, n. 417.
(93) http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html, ultima consultazione: 12 agosto 2021.
(94) Relazione annuale 2019 di Sinosure, pag. 11, https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2019.
(95) Ibidem, pag. 38.
(96) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.
(97) Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18), (carta fine patinata), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 dell’11.3.2013, pag. 16), (prodotti d’acciaio a rivestimento organico), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1), (pannelli solari), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22), (fibra di vetro a filamento), e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918 (GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65), (fibre di poliesteri in fiocco).
(98) http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471133.htm.
(99) Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (rivista nel 2019) - ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.
(100) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(101) Comunicazione [2021] n. 13 del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sugli ulteriori miglioramenti apportati alla politica di detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo.
(102) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, agli pneumatici e ai prodotti GFF di cui alla nota 5, rispettivamente ai considerando 330, 521 e 560.
(103) Cfr. la sezione 3.1.
(104) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all’acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.
(105) Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, sentenza dell’11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.
(106) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all’acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.
(107) https://idbpark.moeaidb.gov.tw/, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(108) Jiangyin - Wikipedia.
(109) Xiamen - Wikipedia.
(110) Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9), sezione III, punto 4.
(111) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142, considerando 382).
(112) Relazione dell’organo d’appello, US – Softwood Lumber IV, punti 142-143.
(113) Relazione dell’organo di appello, Stati Uniti – Misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea (WT/DS464/AB/R), 7 settembre 2016, punto 5 298.
(114) Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, US – Zeroing (articolo 21, paragrafo 5, DSU), relazione dell’organo di appello del 14 maggio 2009, punto 453.
(115) Codici TARIC 7607111960 e 7607111993 (indicato con il numero 7607111995 fino al 17 febbraio 2017).
(116) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
(117) GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1.
(118) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(119) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd. |
C689 |
Repubblica popolare cinese |
Kunshan Aluminium Co., Ltd. |
C690 |
Repubblica popolare cinese |
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. |
C692 |
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. |
C693 |
Repubblica popolare cinese |
Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd. |
C694 |
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Suntown Technology Group Corporation Limited |
C691 |
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/459 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2288 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. |
(2) |
Il quadro del certificato digitale COVID dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 consente il rilascio, la verifica transfrontaliera e l'accettazione di tre tipi di certificati COVID-19. Uno di questi è il certificato di vaccinazione, ossia un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) 2021/953, ciascuno Stato membro rilascia il certificato di vaccinazione alle persone cui è stato somministrato un vaccino anti COVID-19, automaticamente o su richiesta delle persone interessate. Per quanto riguarda le categorie di dati personali, il certificato di vaccinazione deve contenere l'identità del titolare, le informazioni sul vaccino anti COVID-19 e il numero di dosi somministrate al titolare nonché i metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato. Tali dati sono inseriti nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2021/953 non erano disponibili dati sufficienti sulla durata della protezione derivante dal completamento del ciclo di vaccinazione primario anti COVID-19. Di conseguenza, i campi di dati da inserire nei certificati di vaccinazione conformemente all'allegato del regolamento (UE) 2021/953 non includono dati relativi a un periodo di accettazione, a differenza dei campi di dati da inserire nei certificati di guarigione. |
(5) |
Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che per Comirnaty si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 25 ottobre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo di Spikevax almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 15 dicembre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo del vaccino anti COVID-19 Janssen almeno due mesi dopo la prima dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni e che il medesimo vaccino può essere somministrato anche dopo due dosi di Comirnaty o di Spikevax. |
(6) |
In tale contesto, il 24 novembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi contenente una valutazione dell'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda il SARS-CoV-2, le proiezioni per le festività di fine anno e le strategie di risposta nell'UE/SEE (2), in cui ha rilevato che i dati emergenti indicavano un aumento significativo della protezione dall'infezione e dalla malattia severa a seguito di una dose di richiamo in tutte le fasce di età nel breve termine. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene che gli Stati membri dell'Unione e i paesi SEE debbano prendere urgentemente in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo alle persone di età pari o superiore a 40 anni, destinate ai più vulnerabili e agli anziani, e che possano altresì prendere in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo a tutti gli adulti di età pari o superiore a 18 anni almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario, al fine di aumentare la protezione contro la trasmissione del virus dovuta a un calo dell'immunità. Ciò potrebbe ridurre la trasmissione tra la popolazione e prevenire ulteriori ricoveri e decessi. |
(7) |
Nella sua valutazione rapida dei rischi del 15 dicembre 2021 (3), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha osservato che, in base ai dati attualmente disponibili, le dosi di richiamo aumenteranno la protezione contro gli esiti gravi causati dalla variante che desta preoccupazione «Delta» e che le valutazioni preliminari indicano inoltre che le dosi di richiamo potrebbero aumentare la protezione contro la variante che desta preoccupazione «Omicron»; l'effetto previsto sulla popolazione è più elevato se la dose di richiamo sarà somministrata entro un breve periodo di tempo alla maggior parte della popolazione adulta. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dati attualmente disponibili indicano che la dose di richiamo può essere somministrata in modo sicuro ed efficace già tre mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. |
(8) |
Per quanto riguarda la somministrazione di dosi di richiamo, sempre più Stati membri stanno adottando norme per stabilire la durata della validità dei certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, tenendo conto che risulta che la protezione dall'infezione da COVID-19 fornita dalla vaccinazione si riduca nel tempo. Tali norme possono applicarsi esclusivamente ai casi di uso nazionale oppure anche all'accettazione dei certificati di vaccinazione a fini di viaggio. |
(9) |
L'adozione di misure unilaterali in questo settore potrebbe causare gravi perturbazioni ponendo le imprese e i cittadini dell'Unione di fronte a un'ampia gamma di misure divergenti. In assenza di un approccio uniforme a livello dell'Unione, i cittadini sarebbero tenuti a verificare le norme di ciascuno Stato membro per stabilire se i loro certificati di vaccinazione continuano ad essere accettati. Questa incertezza comporta anche il rischio di minare la fiducia nel certificato digitale COVID dell'UE e di compromettere il rispetto delle necessarie misure di sanità pubblica. Norme particolarmente rigorose in uno Stato membro potrebbero rendere impossibile per i cittadini provenienti da un altro Stato membro beneficiare della revoca delle restrizioni per i viaggiatori vaccinati, in quanto essi potrebbero non essere ancora in grado di ottenere la dose di richiamo necessaria prima di viaggiare. Tali rischi sono particolarmente dannosi in una situazione in cui l'economia dell'Unione è già stata duramente colpita dal virus. |
(10) |
Onde evitare misure divergenti e destabilizzanti, è quindi necessario stabilire, ai fini del viaggio, un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Questo termine tiene conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario e prevede un periodo aggiuntivo di tre mesi per consentire un adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alla somministrazione delle dosi di richiamo. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. Allo stesso tempo, e al fine di garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di accettazione inferiore a 270 giorni. Durante tale periodo standard di accettazione, i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbero continuare a essere accettati da uno Stato membro anche se quest'ultimo sta già somministrando dosi di richiamo. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per garantire che i vaccini siano disponibili e che possano accedervi i gruppi della popolazione i cui certificati di vaccinazione precedentemente rilasciati sono prossimi al termine del periodo standard di accettazione, nel pieno rispetto delle decisioni nazionali volte a stabilire un ordine di priorità per i diversi gruppi della popolazione coinvolti nella campagna di vaccinazione, alla luce della politica nazionale e della situazione epidemiologica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i cittadini in merito al periodo standard di accettazione e alla necessità di ottenere dosi di richiamo. |
(12) |
Il periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Esso dovrebbe applicarsi a tutti i certificati di vaccinazione, vale a dire indipendentemente dal vaccino anti COVID-19 ivi indicato. |
(13) |
Come rilevato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, negli studi disponibili il periodo di monitoraggio successivo alla somministrazione della dose di richiamo è breve e occorre monitorare ulteriormente i dati per determinare la durata dell'immunità, nei confronti dell'infezione, della malattia lieve e di quella severa, successiva alla somministrazione della dose di richiamo. A tutt'oggi non esistono studi che analizzino espressamente l'efficacia dei richiami per quanto riguarda la trasmissione del SARS-CoV-2 e per il momento non è quindi possibile stabilire un periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione delle dosi di richiamo. Tuttavia, i dati emergenti sull'efficacia delle dosi di richiamo nel ripristinare un'elevata protezione contro l'infezione indicano che è probabile che esse incidano notevolmente anche sulla limitazione della trasmissione. Si può ragionevolmente prevedere che la protezione fornita dalla somministrazione di dosi di richiamo possa durare più a lungo rispetto a quella risultante dal ciclo di vaccinazione primario. Di conseguenza, in questa fase non dovrebbe applicarsi alcun periodo di accettazione ai certificanti comprovanti la somministrazione di una dose di richiamo, indipendentemente dal fatto che la dose di richiamo sia stata somministrata durante il periodo di accettazione di 270 giorni valido per i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario oppure successivamente. |
(14) |
Inoltre non dovrebbe essere stabilito alcun periodo di accettazione per le dosi addizionali somministrate per proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. La necessità di distinguere tra tali dosi addizionali e le dosi di richiamo comporterebbe il rischio che le condizioni di salute di tali gruppi vulnerabili siano rivelate inavvertitamente. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali. |
(15) |
Occorre sorvegliare e riesaminare periodicamente l'approccio relativo al periodo di accettazione per valutare l'eventuale necessità di adeguamenti sulla base di nuove evidenze scientifiche emergenti, anche in relazione al periodo di accettazione dei certificati comprovanti la somministrazione di una dose di richiamo. Poiché ad oggi l'Agenzia europea per i medicinali non ha raccomandato di somministrare dosi di richiamo a persone di età inferiore ai 18 anni, il riesame dovrebbe valutare anche se per questa fascia di età possano essere giustificate deroghe al periodo standard di accettazione. |
(16) |
Il periodo standard di accettazione non dovrebbe essere incluso come nuovo campo di dati nel certificato di vaccinazione, ma dovrebbe essere applicato a livello di verifica, adattando le applicazioni mobili utilizzate per verificare i certificati COVID digitali dell'UE. Se al verificatore viene presentato un certificato di vaccinazione che indica una data di vaccinazione anteriore al periodo di accettazione di 270 giorni, l'applicazione mobile utilizzata per la verifica deve indicare che il certificato è scaduto. L'applicazione del periodo standard di accettazione a livello di verifica consente di seguire più facilmente l'evoluzione delle evidenze scientifiche rispetto a una data di scadenza stabilita nei certificati. Per applicare il periodo standard di accettazione a livello di verifica, è opportuno modificare il campo di dati relativo alla data della vaccinazione. Ciò è preferibile all'aggiunta di un nuovo campo di dati specifico relativo alla data di scadenza di un certificato di vaccinazione. L'aggiunta di un nuovo campo di dati comporterebbe la necessità di rilasciare nuovamente certificati di vaccinazione già rilasciati o di istituire sistemi tecnici in grado di interpretare, allo stesso tempo, i certificati di vaccinazione già rilasciati senza una data di scadenza e i certificati di vaccinazione di nuova emissione recanti una data di scadenza. Al fine di garantirne l'applicazione uniforme, il periodo standard di accettazione dei certificati di vaccinazione dovrebbe essere integrato nelle applicazioni utilizzate per la verifica da tutti gli Stati membri. |
(17) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, i certificati di vaccinazione oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma di tali disposizioni devono essere accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali dell'UE. Di conseguenza, tali certificati non dovrebbero essere accettati se indicano il completamento del ciclo di vaccinazione primario e se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/953. |
(19) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/953, qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13 di tale regolamento. |
(20) |
Alla luce delle già evidenti divergenze di risposta degli Stati membri ai nuovi dati scientifici sulla durata della protezione derivante dal completamento del ciclo di vaccinazione primario di un vaccino anti COVID-19, motivi imperativi d'urgenza richiedono il ricorso alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/953. Ritardare l'azione rischierebbe di aggravare tali divergenze e minerebbe la fiducia nel certificato COVID digitale dell'UE. Inoltre i cittadini si troverebbero di fronte a un periodo prolungato di norme unilaterali per quanto riguarda l'accettazione dei loro certificati di vaccinazione. |
(21) |
Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere tempo sufficiente per l'attuazione tecnica del periodo standard di accettazione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o febbraio 2022. |
(22) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) |
data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta (i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario sono accettati solo se non sono trascorsi più di 270 giorni dalla data dell'ultima dose di tale ciclo);». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-november-2021
(3) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-assessment-further-emergence-omicron-18th-risk-assessment
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/463 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 117 e l’articolo 150, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire i piani strategici della PAC in conformità di tale regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR. È opportuno stabilire norme per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC, basate in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli da 107 a 115 di tale regolamento. |
(2) |
Al fine di consentire una valutazione coerente e completa da parte della Commissione del contenuto dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere allegati aggiuntivi non richiesti come previsto dall’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115 e non soggetti ad approvazione in conformità degli articoli 118 e 119 del regolamento. |
(3) |
L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisca un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. È necessario prevedere norme per il funzionamento di tale sistema, e in particolare in merito alla ripartizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri al riguardo. Tali norme dovrebbero applicarsi alle informazioni da presentare in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 oppure degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma di tale regolamento. |
(4) |
Poiché gli Stati membri necessitano di norme sulla presentazione degli elementi dei piani strategici della PAC e sulla trasmissione di tali piani quando li presentano alla Commissione per approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto dei piani strategici della PAC
Gli Stati membri presentano il contenuto dei piani strategici della PAC di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Allegati aggiuntivi al piano strategico della PAC
Gli Stati membri possono presentare informazioni supplementari come allegati separati dei rispettivi piani strategici della PAC, in aggiunta a quelli previsti nell’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115.
L’approvazione del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e l’approvazione di una modifica del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119, paragrafo 10, del medesimo regolamento non si applicherà a tali allegati aggiuntivi.
Articolo 3
Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni
Gli Stati membri eseguono scambi di informazioni da effettuarsi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 o in conformità degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del medesimo regolamento mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono determinate nell’allegato II di tale regolamento.
In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che devono essere inviate dagli Stati membri in conformità dell’atto di esecuzione da adottare sulla base dell’articolo 143, paragrafo 4, del medesimo regolamento saranno trasmesse in conformità delle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) e mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione che la Commissione mette a disposizione ai sensi di detto regolamento di esecuzione.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
ALLEGATO I
Presentazione del contenuto del piano strategico della PAC
1. Dichiarazione strategica
La panoramica del piano strategico della PAC delinea gli obiettivi che la PAC si propone di conseguire nel territorio dello Stato membro. Essa pone l’accento sui principali risultati e interventi previsti, inclusi gli elementi pertinenti dell’architettura verde, alla luce delle esigenze individuate, e riassume le scelte fondamentali riguardanti la dotazione finanziaria. Essa dimostra le modalità di correlazione tra questi aspetti. Possono essere forniti punti salienti in merito al modo in cui sono stati trattati gli elementi principali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC.
2. Valutazione delle esigenze, strategia di intervento, indicatori di contesto e piano dei target
2.1. Valutazione delle esigenze
Per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione del piano strategico della PAC contiene:
a) |
una sintesi dell’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT»), in quattro parti (punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi); |
b) |
l’identificazione e la descrizione di ciascuna esigenza, indipendentemente dal fatto che sia affrontata negli interventi del piano strategico della PAC. Ciò include quanto segue:
|
Questa sottosezione definisce a livello di piano strategico della PAC:
a) |
la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate e del metodo e dei criteri utilizzati; |
b) |
se del caso, una spiegazione dei motivi per cui alcune delle esigenze non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC; |
c) |
se del caso, una valutazione delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari. |
2.2. Strategia di intervento
Questa sottosezione contiene, per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115:
a) |
una descrizione della strategia di intervento che illustra il modo in cui la combinazione di interventi e altri elementi chiave pertinenti del piano strategico della PAC dovrebbe funzionare al fine di affrontare le esigenze, compresi gli aspetti territoriali, il modo in cui gli interventi contribuiscono in modo diretto e significativo all’obiettivo specifico e le modalità in cui essi si combinano con altri strumenti pertinenti al di fuori del piano strategico della PAC; |
b) |
una selezione degli indicatori di risultato sulla base della valutazione delle esigenze, compresa una giustificazione dei target finali e dei relativi target intermedi pertinenti per l’intero piano strategico della PAC, sulla base dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. I collegamenti tra indicatori di risultato e obiettivi sono coerenti sia con la valutazione dei bisogni che con la logica di intervento e tengono conto dei collegamenti tra gli interventi e gli indicatori di risultato. Gli Stati membri fissano un valore target per ogni indicatore di risultato per l’intero periodo del piano strategico della PAC. Se l’obiettivo è un rapporto, gli Stati membri forniscono il numeratore e il denominatore. I valori dei target finali e intermedi annuali sono coerenti e compatibili con le esigenze e anche con i valori degli output previsti degli interventi collegati ai corrispondenti indicatori di risultato e includono, se del caso, i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
c) |
una spiegazione del modo in cui gli interventi consentono di conseguire i target finali e le modalità in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili; |
d) |
una motivazione del fatto che le dotazioni finanziarie per gli interventi sono adeguate per raggiungere i target finali prefissati e che sono coerenti con il piano finanziario; |
e) |
se del caso, una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC. Questa sottosezione include inoltre una spiegazione del contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità, al fine di consentire alla Commissione di valutare la coerenza e il contributo del piano strategico della PAC proposto alla legislazione dell’Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti, in particolare, ai pertinenti obiettivi dell’Unione. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori informazioni in un allegato aggiuntivo al piano strategico della PAC di cui all’articolo 2 del presente regolamento. |
2.3. Indicatori di contesto
Questa sottosezione riporta, per gli indicatori di contesto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato, il valore di riferimento e l’anno, utilizzando i dati più recenti disponibili.
2.4. Piano dei target
Questa sottosezione presenta in una tabella riepilogativa, per ciascun indicatore di risultato selezionato per la logica di intervento conformemente alla sottosezione 2.2, lettera b), il valore del target finale e i target intermedi annuali.
3. Coerenza della strategia
Per ciascuna sottosezione questa sezione presenta una panoramica delle sinergie e delle complementarità derivanti da una combinazione di interventi e condizioni stabilite nel piano strategico della PAC.
Questa sezione contiene le sottosezioni elencate di seguito.
3.1. Una panoramica dell’architettura ambientale e climatica
Questa sottosezione include una descrizione concernente:
a) |
il contributo complessivo della condizionalità agli specifici obiettivi in materia di ambiente e clima; |
b) |
la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all’articolo 31, paragrafo 5, e all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità e i diversi interventi rivolti a obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del medesimo regolamento; |
c) |
il modo in cui si prevede di conseguire il maggiore livello di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/2115; |
d) |
una spiegazione il modo in cui l’architettura ambientale e climatica contribuisce ed è conforme ai target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115; |
e) |
per ciascuna norma BCAA, una descrizione il modo in cui è attuata la norma dell’Unione, compresi i seguenti elementi: una sintesi delle pratiche in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all’obiettivo principale di conseguire la norma BCAA; Questa descrizione include le seguenti informazioni:
|
f) |
laddove gli Stati membri fissino ulteriori norme BCAA rispetto a quelle di cui all’allegato III relativamente agli obiettivi principali di detto allegato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione delle pratiche in azienda, dell’ambito di applicazione territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma e una descrizione del modo in cui la norma contribuisce al conseguimento dell’obiettivo; |
g) |
se del caso, una spiegazione del contributo della PAC per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
3.2. Panoramica degli interventi e delle condizioni pertinenti per i giovani agricoltori
Questa sottosezione fornisce gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e, se del caso, una spiegazione del contributo della PAC in relazione alla mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3.3. Panoramica del rapporto tra il sostegno accoppiato al reddito e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.4. Panoramica per quanto riguarda l’obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.5. Panoramica degli interventi relativi al settore
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115. Inoltre la panoramica per settore include, se del caso, la complementarità con gli elementi della condizionalità.
3.6. Panoramica degli interventi che contribuiscono ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio
Questa sottosezione spiega la combinazione di interventi, compresa, se del caso, l’opzione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, che mira ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio.
3.7. Interazione tra interventi ed elementi nazionali e regionali
Questa sottosezione include:
a) |
se del caso, una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo; |
b) |
qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, una spiegazione del modo in cui la strategia di intervento assicura che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli del piano strategico della PAC stabiliti a livello nazionale. |
3.8. Panoramica del contributo all’obiettivo di migliorare il benessere degli animali e di contrastare le resistenze antimicrobiche, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.9. Una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi
Questa spiegazione include in particolare le misure adottate nell’attuazione della PAC attraverso tecnologie e dati che contribuiscono a semplificare la gestione e l’amministrazione della PAC e attraverso la semplificazione della progettazione degli interventi nel piano strategico della PAC.
4. Elementi comuni a più interventi
4.1. Definizioni e requisiti minimi
Questa sottosezione include quanto segue:
a) attività agricola
Per quanto riguarda la definizione di produzione agricola, gli Stati membri forniscono informazioni solo se modificano la definizione rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Per quanto riguarda la definizione di mantenimento della superficie agricola, questa definizione è fornita per tutti i tipi di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti). Occorre specificare se gli Stati membri definiscono requisiti distinti per i terreni lasciati a riposo;
b) superficie agricola
Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
In particolare, sono fornite informazioni sui seguenti elementi, se del caso:
i) |
elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti o mantenuti sulla superficie agricola, specificando questi elementi per ciascun tipo di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti); |
ii) |
la definizione di vivai; |
iii) |
la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida che include almeno il ciclo di raccolta, l’elenco delle specie o categorie di piante e la densità di impianto; |
iv) |
per i prati permanenti, una descrizione di ogni singolo elemento utilizzato per la loro definizione, come la lavorazione del terreno, l’aratura, la risemina con diversi tipi di erba o le pratiche locali tradizionali; |
c) ettaro ammissibile
Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per quanto riguarda:
i) |
criteri per stabilire la predominanza dell’attività agricola nel caso in cui i terreni siano utilizzati anche per attività non agricole; |
ii) |
criteri atti a garantire che il terreno sia a disposizione dell’agricoltore; |
iii) |
periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di «ettaro ammissibile»; |
iv) |
se le superfici possono essere utilizzate per attività agricole solo ogni due anni, la motivazione di tale decisione sulla base di ragioni ambientali connesse alla biodiversità e al clima; |
v) |
se possono essere inclusi elementi caratteristici del paesaggio non protetti dalle BCAA, una descrizione di tali elementi, quali le dimensioni massime e la quota massima della parcella che tali elementi caratteristici del paesaggio possono occupare, se del caso; |
vi) |
se ai prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili sono applicati coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile, una descrizione dei principi applicati dietro i coefficienti di riduzione; |
vii) |
qualora si decida di mantenere l’ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di «ettaro ammissibile» di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito dell’attuazione di regimi nazionali, una descrizione di tali regimi nazionali comprendente:
|
d) agricoltore in attività
Per quanto riguarda la definizione di agricoltore in attività, sono fornite le informazioni seguenti:
i) |
i criteri per identificare gli agricoltori che hanno un livello minimo di attività agricola; |
ii) |
se, come strumento complementare, viene utilizzato un elenco negativo di attività non agricole, la sua descrizione; |
iii) |
se del caso, l’importo e la giustificazione di un importo di pagamenti diretti (non superiore a 5 000 EUR) al di sotto del quale gli agricoltori sono in ogni caso da considerarsi «agricoltori in attività»; |
e) giovane agricoltore
Per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:
i) |
limite massimo di età; |
ii) |
le condizioni per essere «capo dell’azienda»; |
iii) |
gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti; |
f) nuovo agricoltore
Per quanto riguarda la definizione di nuovo agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:
i) |
le condizioni per essere «capo dell’azienda» per la prima volta; |
ii) |
gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti; |
g) requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti
Per quanto riguarda i requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti, vengono fornite una descrizione e una giustificazione della o delle soglie; tali soglie sono fornite, se del caso, in ettari con due decimali e/o in euro con due decimali;
h) zona rurale
Sono incluse la definizione o le definizioni di zone rurali e l’applicabilità in tutto il piano strategico della PAC;
i) altre definizioni per il piano strategico della PAC
Se sono utilizzate altre definizioni applicabili ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale o al sostegno settoriale nel piano strategico della PAC, esse sono descritte, includendo anche l’ambito di applicazione specifico della loro applicabilità.
4.2. Elementi relativi agli interventi sotto forma di pagamenti diretti
Questa sottosezione include:
a) territorializzazione
Se del caso, una descrizione di ciascun gruppo di territori, compresa la spiegazione delle condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe;
b) diritti all’aiuto
Se applicabile, per quanto riguarda la descrizione del sistema dei diritti all’aiuto e il funzionamento della riserva, l’indicazione del primo anno senza diritti se è prevista una loro soppressione graduale;
c) sistema di convergenza interna
Per ciascun gruppo di territori, se del caso, e a meno che non si utilizzi un tasso forfettario a partire dal primo anno, una descrizione del metodo di convergenza interna, compresi i seguenti elementi:
i) |
l’anno-obiettivo per il livello massimo del valore dei diritti all’aiuto e il livello massimo del valore dei singoli diritti all’aiuto di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; |
ii) |
le fasi di convergenza di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; |
iii) |
se del caso, il valore forfettario raggiunto nell’anno-obiettivo di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; |
iv) |
l’anno-obiettivo per la percentuale minima di convergenza e il valore unitario minimo in percentuale dell’importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità per l’anno-obiettivo, di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
v) |
il finanziamento della convergenza di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115; |
vi) |
se del caso, una descrizione della riduzione di solo una parte dei diritti all’aiuto che superano l’importo unitario medio previsto, di cui all’articolo 24, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115; |
vii) |
se del caso, la percentuale di diminuzione massima del valore unitario del diritto, di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115; |
d) funzionamento della riserva
Per ciascun gruppo di territori, se pertinente, è spiegato il funzionamento della riserva, specificando in particolare i seguenti elementi:
i) |
una descrizione del sistema di costituzione della riserva; |
ii) |
una descrizione delle diverse categorie di agricoltori ammissibili, del loro accesso alla riserva, dell’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto o dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto esistenti e del loro ordine di priorità; |
iii) |
le norme sull’alimentazione della riserva; |
iv) |
le norme sulla scadenza dei diritti all’aiuto e sul loro riversamento alla riserva; |
e) le norme relative ai trasferimenti dei diritti all’aiuto
Se del caso, le norme relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto;
f) riduzione dei pagamenti diretti
Se del caso, una descrizione della riduzione dei pagamenti e del limite massimo, includendo in particolare:
i) |
le tranche, le percentuali di riduzione e la relativa spiegazione; |
ii) |
se del caso, il metodo per sottrarre il costo del lavoro; |
iii) |
il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti e il limite massimo per ogni anno, e la rispettiva dotazione prevista; |
g) applicazione di soglie o limiti a livello di membro delle persone giuridiche, gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppi di soggetti giuridici affiliati
Le decisioni e le giustificazioni delle soglie o dei limiti stabiliti a livello di membri delle persone giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppo di soggetti giuridici affiliati a norma dell’articolo 110, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2115, per tutti i tipi di interventi se del caso, con l’indicazione di quali interventi sono interessati;
h) contributo agli strumenti di gestione del rischio
Se del caso, una descrizione dell’attuazione prevista dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, compresa la decisione relativa alla percentuale dei pagamenti diretti da assegnare a tal fine.
4.3. Assistenza tecnica
Questa sottosezione sulla descrizione dell’uso dell’assistenza tecnica include in particolare:
a) |
gli obiettivi; |
b) |
il suo ambito di applicazione e la pianificazione indicativa delle attività; |
c) |
i beneficiari dell’assistenza tecnica; |
d) |
la percentuale del contributo totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al piano strategico della PAC da utilizzare per finanziare le azioni di assistenza tecnica, come percentuale unica nel periodo coperto dal piano strategico della PAC, con due decimali. |
4.4. Rete della PAC
Questa sottosezione relativa alla descrizione della rete della PAC include in particolare:
a) |
una panoramica sintetica e gli obiettivi della rete nazionale della PAC, inclusa una descrizione delle attività a sostegno del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) e i flussi di conoscenze all’interno dell’AKIS e le attività in rete dei gruppi di azione locale nell’ambito dello sviluppo Leader/locale di tipo partecipativo; |
b) |
struttura, governance e funzionamento della rete nazionale della PAC, inclusa l’eventuale presenza di componenti a livello regionale; la quota indicativa di finanziamento per l’assistenza tecnica assegnato alla rete e il bilancio indicativo per il periodo e il calendario indicativo per l’attivazione della rete nazionale della PAC. |
4.5. Coordinamento, distinzione e complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali
Questa sottosezione include una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarietà tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali, inclusa una descrizione della coerenza complessiva del sostegno nelle aree rurali fornito dai fondi dell’Unione, evidenziando in che modo il loro uso sia ottimizzato e spiegando i meccanismi di distinzione e coordinamento.
4.6. Strumenti finanziari
Questa sottosezione fornisce una descrizione generale degli strumenti finanziari e, se del caso, la giustificazione del loro utilizzo, tra cui:
a) |
tipo di attuazione, compresa la governance; |
b) |
potenziale gestore del Fondo; |
c) |
tipo di prodotti finanziari offerti (prestito, garanzia, azione); |
d) |
benefici offerti dallo strumento finanziario ai destinatari finali; |
e) |
copertura territoriale, se del caso; |
f) |
altre norme tecniche comuni a tutti gli interventi, come gli aspetti della combinazione. |
4.7. Elementi comuni per gli interventi di sviluppo rurale o per gli interventi in taluni settori
Questa sottosezione include:
a) |
le scelte relative al tasso di partecipazione del FEASR applicabile a livello nazionale o regionale, a seconda dei tipi di regioni di cui all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e per determinate categorie di interventi di cui all’articolo 91, paragrafo 3, del medesimo regolamento; |
b) |
l’elenco generale degli investimenti non ammissibili, oltre a quelli di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, se del caso; |
c) |
altri elementi pertinenti per l’attuazione di diversi interventi per lo sviluppo rurale o interventi in taluni settori che non rientrano nella descrizione degli interventi, se del caso. |
5. Descrizione degli interventi
Questa sezione sugli interventi precisato nella strategia di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) 2021/2115, compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, include le seguenti informazioni:
a) |
l’identificazione dell’intervento:
|
b) |
il contributo alla strategia:
|
c) |
la descrizione e condizioni di ammissibilità:
|
d) |
informazioni finanziarie:
|
e) |
sostegno ai beneficiari:
|
f) |
informazioni supplementari specifiche per taluni tipi di intervento:
|
g) |
Conformità OMC, tra cui:
|
6. Piano finanziario
Questa sezione include quanto riportato di seguito.
6.1. Tabella riassuntiva
Gli Stati membri presentano gli elementi di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli Stati membri che desiderano avvalersi della possibilità di trasferire le dotazioni tra i fondi di cui all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 forniscono queste informazioni per ogni anno del periodo del piano strategico della PAC per il quale intendono avvalersi di tale flessibilità. Nel 2025 gli Stati membri possono riesaminare la propria decisione per quanto riguarda le dotazioni per l’esercizio finanziario 2027.
Le informazioni fornite nella tabella riassuntiva consentono di verificare che le dotazioni necessarie per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 siano state adeguatamente riservate.
Tali informazioni servono da base per calcolare i massimali finanziari risultanti dalla detrazione degli importi riservati dagli Stati membri per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 (massimali inversi).
Gli importi minimi e massimi di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) 2021/2115 sono sempre calcolati sulla base delle dotazioni degli Stati membri di cui agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115 dopo eventuali trasferimenti.
Se tuttavia gli Stati membri decidono di destinare fondi a InvestEU, LIFE e/o Erasmus, i rispettivi importi annuali sono indicati nella tabella riassuntiva. L’allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 non sarà modificato e tutti gli obblighi relativi alle dotazioni minime saranno verificati sulla base degli importi di cui all’allegato XI di tale regolamento, che non escluderà tali assegnazioni specifiche.
Poiché il requisito della dotazione finanziaria minima per i giovani agricoltori può essere soddisfatto sia dal FEAGA che dal FEASR, gli Stati membri che decidono di assegnare un importo superiore al minimo stabilito nell’allegato XII del regolamento (UE) 2021/2115 indicano gli importi da utilizzare, nell’ambito di ciascuno dei fondi, per soddisfare il requisito di dotazione minima. Questo servirà da base per calcolare i massimali inversi.
6.2. Informazioni finanziarie dettagliate e ripartizione per intervento e pianificazione degli output
Il piano finanziario dettagliato di cui all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 fornisce una panoramica del livello atteso indicativo dei pagamenti delle dotazioni degli Stati membri durante il periodo di attuazione del piano strategico della PAC e informazioni sui tassi di cofinanziamento del FEASR.
7. Sistemi di governance e di coordinamento
7.1. Identificazione degli organismi di governance, della o delle autorità di gestione e di altri organismi
Questa sottosezione include:
a) |
per ciascun tipo di organismo (autorità competente, autorità di gestione, organismi pagatore, organismi di coordinamento, se del caso, e organismi di certificazione) un’indicazione del fondo o dei fondi di cui sono responsabili, nonché il nome e i dati di contatto della persona o delle persone responsabili; le stesse informazioni sono fornite per altri organismi, quali i comitati di monitoraggio, gli organismi delegati e gli organismi intermedi, se del caso, nonché le strutture di coordinamento pertinenti per l’AKIS, per il responsabile della comunicazione del piano PAC, di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2021/1060 e per la rete della PAC. Il ruolo degli organismi delegati e intermedi è inoltre specificato; |
b) |
una breve descrizione della configurazione e dell’organizzazione dell’autorità competente; |
c) |
quando l’attuazione degli strumenti finanziari è delegata ad autorità regionali, una descrizione dei dispositivi di governance per l’operazione di strumenti finanziari (delega dei compiti dell’autorità di gestione e dell’organismo pagatore, quali la selezione del beneficiario, relazioni, pagamenti, controllo). |
7.2. Descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione
Breve descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione istituiti per registrare, conservare, gestire e trasmettere le informazioni necessarie per valutare l’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, compreso il sistema di rendicontazione istituito ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
7.3. Informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni
a) SIGC
Le informazioni relative al SIGC includono:
i) |
precisazioni sull’ambito di applicazione, in particolare se è utilizzato per il settore vitivinicolo come previsto all’articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2115 e per la condizionalità; |
ii) |
una definizione di parcella agricola, compresa, se del caso, terreno agricolo; |
iii) |
una conferma del funzionamento del SIGC a decorrere dal 1o gennaio 2023 e del rispetto dei requisiti di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
iv) |
le informazioni sui sistemi di identificazione e di registrazione degli animali di cui all’articolo 65, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 66, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2116; |
v) |
l’eventuale applicazione di un sistema di domanda automatica; |
vi) |
una descrizione del sistema o dei sistemi di controllo e sanzioni, spiegando in particolare se il sistema prevede controlli sistematici che riguardano anche i settori in cui il rischio di errori è più elevato, e in che modo il livello dei controlli garantisce una gestione efficiente dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda le sanzioni, le informazioni spiegano le sanzioni previste in caso di inosservanze dei criteri di ammissibilità per gli interventi definiti nel piano strategico della PAC. Se vengono applicati sistemi di controllo e sanzioni differenti per interventi diversi, vengono fornite informazioni su ciascuno di tali sistemi. |
Possono essere fornite informazioni supplementari sul sistema di identificazione delle particelle agricole, sul sistema di domanda geospaziale e sul sistema basato sugli animali e sul sistema di monitoraggio delle superfici, qualora lo Stato membro lo ritenga importante.
b) Sistema di controllo e sanzioni per gli interventi non contemplati dal SIGC
Per gli interventi del FEAGA e del FEASR non contemplati dal SIGC, le informazioni includono:
i) |
una breve descrizione del sistema di sanzioni in linea con i principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo; |
ii) |
una breve descrizione del sistema o dei sistemi di controllo, comprese le specificità degli strumenti finanziari, se del caso; |
iii) |
una breve spiegazione del modo in cui sono rispettate le norme sugli appalti pubblici. |
c) Il sistema di controllo e sanzioni della condizionalità
Questa sottosezione include:
i) |
una descrizione del sistema di controllo della condizionalità; |
ii) |
l’indicazione dei tipi di controlli per ciascun CGO e ciascuna BCAA; |
iii) |
una descrizione del sistema di sanzioni; |
iv) |
la definizione e l’applicazione dei principi della ripetizione e intenzionalità; |
v) |
l’indicazione su come applicare un sistema di controllo semplificato per i piccoli agricoltori; |
vi) |
informazioni sugli organismi di controllo competenti responsabili del controllo delle norme di condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori; |
d) Condizionalità sociale
Questa sottosezione include:
i) |
una descrizione del sistema di controllo della condizionalità sociale; |
ii) |
una descrizione del sistema di sanzioni della condizionalità sociale. Se la condizionalità sociale è applicata a partire dal 2024 o dal 2025, la descrizione di cui ai punti i) e ii) è fornita al più tardi nella modifica del piano strategico della PAC approvata dalla Commissione in conformità dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 prima del primo anno di applicazione della condizionalità sociale. |
8. Modernizzazione: AKIS e digitalizzazione
8.1. Struttura organizzativa generale dell’AKIS
Questa sottosezione include una spiegazione dell’approccio strategico AKIS complessivo basato sull’analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze e illustra in che modo gli interventi e le azioni contribuiranno congiuntamente all’obiettivo trasversale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
8.2. Descrizione del modo in cui i servizi di consulenza, la ricerca, le reti della PAC e gli interventi lavoreranno insieme nel quadro dell’AKIS
Questa sottosezione include una spiegazione dell’organizzazione della collaborazione tra consulenti, ricercatori e reti della PAC. Viene indicato se le azioni previste sono combinate con altre misure o strumenti pertinenti nell’ambito del piano strategico della PAC e al di fuori di esso.
8.3. Descrizione dell’organizzazione dei consulenti aziendali
Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui è organizzata la prestazione di consulenza, integrando tutti i consulenti e comprendo tutti gli elementi di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/2115, rispettando anche i requisiti di imparzialità previsti dall’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
8.4. Descrizione delle modalità di erogazione del sostegno all’innovazione
Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui sono organizzati il sostegno all’innovazione e i flussi di conoscenze all’interno dell’AKIS.
8.5. Strategia di digitalizzazione
Questa sottosezione include una spiegazione dell’approccio strategico per promuovere la digitalizzazione, compresa una descrizione del modo in cui le misure nell’ambito della strategia di digitalizzazione sono adattate per evitare o attenuare i divari digitali tra regioni, tipi di imprese e gruppi di popolazione.
9. Allegati del piano strategico della PAC
9.1. Allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)
L’allegato I del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 contiene una sintesi dei risultati della valutazione ex ante e le principali raccomandazioni della valutazione ex ante e della VAS.
In base agli elementi del piano strategico della PAC da esaminare in tale valutazione ex ante, le raccomandazioni sono classificate come segue:
— |
analisi SWOT e valutazione dei i bisogni; |
— |
logica d’intervento/contributo agli obiettivi; |
— |
coerenza esterna/interna; |
— |
assegnazione delle risorse di bilancio; |
— |
output, risultati e definizione dei target intermedi e finali; |
— |
misure volte a ridurre l’onere amministrativo; |
— |
strumenti finanziari; |
— |
raccomandazioni specifiche della VAS; |
— |
altro. |
Si indica chiaramente come le raccomandazioni sono state prese in considerazione o si illustrano le ragioni per cui non lo sono state.
Vengono forniti collegamenti alle relazioni complete della valutazione ex ante e della VAS.
9.2. Allegato II sull’analisi SWOT della situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC
L’allegato II del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 spiega nell’analisi SWOT gli elementi previsti in tale disposizione per ciascun obiettivo in conformità dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. L’analisi SWOT è articolata in quattro elementi chiave: punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi e indica le fonti dei dati utilizzati diversi dagli indicatori di contesto.
9.3. Allegato III sulla consultazione con i partner
L’allegato III del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i risultati della consultazione con i partner, e in particolare con le pertinenti autorità a livello regionale e locale, nonché una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.
9.4. Allegato IV sugli interventi per il pagamento specifico per il cotone
L’allegato IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, contiene gli elementi seguenti:
Condizioni di ammissibilità per garantire la coerenza con l’analisi SWOT/la valutazione dei bisogni e altri interventi, in particolare:
|
testo |
||||||
Complementarità tra il pagamento specifico per coltura per l’intervento per il cotone e gli altri interventi del piano strategico della PAC. |
testo |
9.5. Allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi
Nell’allegato V del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 le seguenti informazioni sono compilate per ciascun intervento di sviluppo rurale per il quale sono concessi finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, lettere a), b) e c), e all’articolo 146, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115:
L’articolo del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 a norma del quale il finanziamento è concesso |
testo |
||||||
La base giuridica nazionale per la concessione del finanziamento |
testo |
||||||
L’intervento nel piano strategico della PAC per il quale il finanziamento è concesso |
testo |
||||||
Bilancio totale del finanziamento (in EUR) |
numero |
||||||
Indicazione della conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2021/2115 |
S/N |
||||||
Complementarità:
|
Indicare le voci pertinenti e fornire eventualmente informazioni supplementari |
||||||
Coperta dall’articolo 42 del TFUE |
S/N (se NO, indicare lo strumento di autorizzazione dell’aiuto di Stato) |
Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, le seguenti informazioni sono fornite per l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115:
L’importo annuo stimato dell’aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli per regione interessata e il totale per Stato membro. |
testo |
9.6. Allegato VI sugli aiuti nazionali transitori (se del caso)
L’allegato VI del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 include gli elementi previsti da tale disposizione per ogni singolo aiuto nazionale transitorio per settore, se del caso:
a) |
la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;
|
b) |
se del caso, per ciascun settore, l’aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo, rispettando l’aliquota unitaria massima;
|
c) |
se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell’articolo 147, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
|
d) |
una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC. |
(1) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(2) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(5) Mappa di tutte le zone designate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(7) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(8) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 26.
(9) Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(10) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
ALLEGATO II
Responsabilità della Commissione e degli Stati membri con riferimento a SFC2021
1. Responsabilità della Commissione
1.1. |
Garantire l’operatività di un sistema elettronico per lo scambio ufficiale e sicuro di dati tra lo Stato membro e la Commissione, di seguito indicato come SFC2021. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/2115. |
1.2. |
Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:
|
1.3. |
Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell’informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità delle norme pertinenti dell’Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (2). |
1.4. |
Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021. |
2. Responsabilità degli Stati membri
2.1. |
Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente al titolo VI del regolamento (UE) 2021/2115, nonché gli organismi identificati per l’esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili. |
2.2. |
Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. |
2.3. |
Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro collegati automaticamente con SFC2021. |
2.4. |
Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:
|
2.5. |
Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, in conformità della direttiva 2002/58/CE (3) e ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.6. |
Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all’accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:
|
2.7. |
Rendere disponibile la documentazione contente le politiche di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta. |
2.8. |
Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l’applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4. |
3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri
3.1. |
Garantire accessibilità in modo diretto mediante un’interfaccia utente interattiva (un’applicazione web) o tramite un’interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021. |
3.2. |
Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione. |
3.3. |
Garantire che i dati ufficiali siano scambiati tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 («dati strutturati») non siano sostituite da dati non strutturati e che, in caso di incongruenze, i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.
In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancanza di collegamento con SFC2021, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, alle condizioni stabilite dalla Commissione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021. |
3.4. |
Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all’uso dell’interfaccia tecnica nell’ambito dei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro di cui al punto 2.3. |
3.5. |
Attuare e garantire l’efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021. |
3.6. |
Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. |
(1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).
(3) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/486 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Tale regolamento fissa gli obiettivi dell’Unione per la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono redigere tali piani strategici della PAC e presentare le proprie proposte alla Commissione entro il 1o gennaio 2022. |
(2) |
A norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere istituito un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. A tal fine nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano gli indicatori comuni di output e di risultato che costituiscono la base per i meccanismi di verifica e di esame dell’efficacia dell’attuazione nonché per il monitoraggio e la valutazione della PAC. È necessario stabilire norme chiare e comuni sui metodi di calcolo di tali indicatori. |
(3) |
Poiché gli Stati membri devono disporre di norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato nell’elaborazione dei loro progetti di piani strategici della PAC da presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
METODI DI CALCOLO DEGLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115
INDICATORI DI OUTPUT
Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione
1. |
Nel calcolare gli indicatori ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:
|
Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione
2. |
Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prima della realizzazione dell’intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l’anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l’esercizio agricolo in cui l’output è pagato integralmente. |
Rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e dei valori degli indicatori di output O.3 e O.34 da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
3. |
Nella rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e di altri valori di output si applica quanto segue:
|
Metodi di calcolo per i valori aggregati degli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
4. |
Nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output, gli output sono conteggiati nel modo seguente:
|
Finanziamenti nazionali integrativi per gli indicatori di output
5. |
Se il sostegno è erogato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi») si applica quanto segue:
|
Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
6. |
Al fine di calcolare i valori aggregati degli indicatori di output senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:
|
INDICATORI DI RISULTATO
Collegamento tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi
7. |
Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri individuano i collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi secondo le modalità seguenti:
|
Metodi di calcolo dettagliati per gli indicatori di risultato
8. |
Nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per la pianificazione e la rendicontazione degli indicatori di risultato sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
|
Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato
9. |
Al fine di calcolare gli indicatori di risultato senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:
|
Denominatori degli indicatori di risultato
10. |
Ai denominatori si applica quanto segue:
|
Ripartizione degli indicatori di risultato per la rendicontazione
11. |
Gli Stati membri rendicontano un solo valore per ciascun indicatore di risultato pertinente. In deroga alla prima frase, sono necessarie le ripartizioni seguenti:
|
Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame
12. |
All’uso dei coefficienti di conversione si applica quanto segue:
|
(1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/494 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2291 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra), ed è stato confermato il 30 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), in prossimità di Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire (Inghilterra) e in prossimità di Leominster, North Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 2 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia), in prossimità di Crickhowell, Powys (Galles) e in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 3 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Newent, Forest of Dean, Gloucestershire (Inghilterra) e in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 5 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra), ed è stato confermato il 6 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra) e in prossimità di Pocklington, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 7 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Sudbury, Babergh, South Suffolk (Inghilterra) e in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati l'8 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia) ed è stato confermato il 9 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Moffatt, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia), in prossimità di Highworth, Swindon, Wiltshire (Inghilterra) e in prossimità di Clifford, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 10 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(14) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire (Inghilterra), ed è stato confermato l'11 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(15) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 12 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(16) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 13 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(17) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia. |
(18) |
Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(20) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
2) |
nell'allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.39 sono inserite le seguenti zone da GB-2.40 a GB-2.60:
|
DECISIONI
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/512 |
DECISIONE (UE) 2021/2292 DEL CONSIGLIO
del 30 aprile 2021
relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di decisione dell’organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell’Unione in vista della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in detta sessione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo del 1999 per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, come modificato il 4 maggio 2012 («protocollo di Göteborg modificato») è stato approvato dall’Unione con decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2019. |
(2) |
Nella 36a sessione dell’organo esecutivo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») le parti della convenzione hanno invitato l’Unione e i suoi Stati membri a proporre una metodologia per adeguare i limiti di emissione dell’Unione di cui alla tabella 1 dell’allegato II del protocollo di Göteborg originario adottato nel 1999 in considerazione della mutata composizione dell’Unione europea. |
(3) |
Nella 37a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, è stata adottata, con decisione 2017/3 dell’organo esecutivo, una decisione proposta dall’Unione europea e dai suoi Stati membri. |
(4) |
La metodologia da applicare per l’aggiornamento dei valori riferiti all’Unione di cui alle tabelle da 2 a 6 dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle in considerazione di una mutata composizione dell’Unione, è necessaria affinché tali modifiche siano correttamente rispecchiate in vista della verifica della conformità dell’Unione agli obblighi derivanti dal protocollo di Göteborg modificato. Ciò non comporta alcun adeguamento dei limiti nazionali di emissione né degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni indicati nelle tabelle dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato. |
(5) |
Una volta che l’organo esecutivo della convenzione avrà adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti, la Commissione dovrebbe, a nome dell’Unione, presentare al segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite gli aggiornamenti calcolati applicandola che risultano necessari in considerazione della mutata composizione dell’Unione rispetto a quella esistente alla data di adozione del protocollo di Göteborg modificato. La Commissione dovrebbe anche presentare gli aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di successivi mutamenti nella composizione dell’Unione. |
(6) |
È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell’Unione europea nell’organo esecutivo della convenzione, poiché la decisione di tale organo vincolerà l’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nella 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, l’Unione persegue l’obiettivo di stabilire la metodologia da applicare per l’aggiornamento dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni riferiti all’Unione nelle tabelle da 2 a 6 dell’allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle, affinché i valori riferiti all’Unione europea in tali tabelle possano essere aggiornati per rispecchiare correttamente la somma totale dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni dei suoi Stati membri in considerazione di una mutata composizione dell’Unione.
2. In vista della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione e al fine di conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1, l’Unione presenta la proposta relativa alla necessaria metodologia (2).
3. La Commissione comunica, a nome dell’Unione, detta proposta al segretariato della convenzione.
Articolo 2
1. L’Unione può sostenere le modifiche proposte da altre parti della convenzione se concorrono a conseguire gli obiettivi che si è fissata, di cui all’articolo 1.
2. Qualora altre parti della convenzione propongano che la decisione dell’organo esecutivo usi come base giuridica l’articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Göteborg, l’Unione può accettare tale proposta e avviare negoziati al riguardo.
3. Qualora altre parti della convenzione chiedano che la procedura di presentazione dei valori aggiornati per l’Unione sia allineata alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafi 4 e 5, del protocollo di Göteborg, l’Unione può proporre una procedura semplificata.
Articolo 3
Alla luce dell’andamento della 41a sessione dell’organo esecutivo della convenzione, i rappresentanti dell’Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Una volta che l’organo esecutivo della convenzione ha adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione presenta, a nome dell’Unione i necessari aggiornamenti risultanti dall’applicazione di tale metodologia.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all’accettazione, a nome dell’Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3).
(2) Cfr. Documento ST 7683/21 su http://register.consilium.europa.eu.
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/514 |
DECISIONE (UE) 2021/2293 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («TCA») stabilisce le norme in base alle quali l’autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione («PNR») per i voli tra l’Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie. |
(2) |
La parte terza, titolo III, del TCA stabilisce le norme in base alle quali l’autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati PNR per i voli tra l’Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie. |
(3) |
L’articolo 552, paragrafo 4, del TCA prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. |
(4) |
L’articolo 552, paragrafo 11, del TCA prevede che il Regno Unito possa derogare all’articolo 552, paragrafo 4, su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l’autorità competente del Regno Unito impedisce l’uso dei dati PNR da cancellare a norma dell’articolo 552, paragrafo 4, delTCA, applicando le garanzie supplementari di cui all’articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), del TCA. |
(5) |
L’articolo 552, paragrafo 10, del TCA prevede che il paragrafo 11 di tale articolo del TCA si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell’Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA. |
(6) |
L’articolo 552, paragrafo 13, del TCA stabilisce che, nell’eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA. |
(7) |
La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (3) si applica all’interno dell’Unione in conformità dei trattati. |
(8) |
Il 1o ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dal TCA la valutazione di cui all’articolo 552, paragrafo 12, lettera b), del TCA. |
(9) |
Nella sua valutazione, il Regno Unito ha concluso che le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA persistono, riferendosi alla situazione specifica del Regno Unito di dover adeguare dei sistemi di trattamento dei dati PNR, configurati per essere conformi al diritto dell’Unione applicabile agli Stati membri, a sistemi configurati per essere conformi alle disposizioni del TCA in merito al trasferimento internazionale dei dati PNR dall’Unione a paesi terzi. Il Regno Unito ha descritto gli sforzi messi in atto per trasformare i propri sistemi di trattamento dei dati in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA. Il Regno Unito ha fatto osservare che stava svolgendo un’analisi dei requisiti giuridici, tecnici e operativi, includendo i requisiti funzionali e non funzionali, al fine di garantire la conformità dei propri sistemi di trattamento dei dati PNR all’articolo 552, paragrafo 4, del TCA. In conformità dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021. |
(10) |
A norma dell’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione, il 1o ottobre 2021 il Regno Unito ha inoltre trasmesso al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie la relazione dell’organo amministrativo indipendente di cui all’articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del TCA, compreso un allegato dell’autorità di controllo del Regno Unito, di cui all’articolo 525, paragrafo 3, di tale accordo, in merito all’effettiva applicazione delle garanzie di cui all’articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo. |
(11) |
In conformità dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021. In tale occasione, il Regno Unito ha dichiarato che intendeva integrare l’allegato di tale relazione e che ciò sarebbe avvenuto nel novembre 2021, prima dell’adozione, da parte del consiglio di partenariato, della decisione sulla proroga del periodo transitorio a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA. |
(12) |
Si ritiene pertanto che persistano le circostanze particolari di cui all’articolo 552, paragrafo 10, del TCA e che, a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il consiglio di partenariato debba prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio di cui all’articolo 552, paragrafo 11, del TCA. |
(13) |
Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 TFUE. |
(14) |
La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dalla parte III del TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione che attua il TCA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA è di acconsentire a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati PNR dopo la partenza dal Regno Unito.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/517 |
DECISIONE (UE) 2021/2294 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2021
relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo neerlandese,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Andy DRITTY. |
(4) |
Il governo neerlandese ha proposto il sig. Henk STAGHOUWER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, gedeputeerde provincie Groningen (membro della giunta provinciale della Groninga), quale membro del Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023. |
(5) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diverrà vacante in seguito alla nomina del sig. Henk STAGHOUWER a membro del Comitato delle regioni. |
(6) |
Il governo neerlandese ha proposto il sig. Maarten VAN GAANS-GIJBELS, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, gedeputeerde provincie Limburg (membro della giunta provinciale del Limburgo), quale supplente del Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023 i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta:
a) |
quale membro:
|
e
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/519 |
DECISIONE (UE) 2021/2295 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 21 dicembre 2021
relativa alla nomina di giudici del Tribunale
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati di ventisei giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2022. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2028. |
(2) |
Le candidature del sig. Lauri MADISE, del sig. Iko NÕMM, della sig.ra Anna MARCOULLI, del sig. Savvas S. PAPASAVVAS, della sig.ra Tuula PYNNÄ e del sig. Heikki KANNINEN sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice del Tribunale. |
(3) |
Inoltre, l’articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019. L’articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento prevede che il mandato di cinque dei nove giudici supplementari da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019 termini il 31 agosto 2025. |
(4) |
La candidatura del sig. Damjan KUKOVEC è stata proposta per il posto di giudice supplementare del Tribunale. |
(5) |
Inoltre, a norma dell’articolo 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e a seguito della nomina del sig. Anthony COLLINS ad avvocato generale della Corte di giustizia, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Anthony COLLINS, vale a dire fino al 31 agosto 2025. |
(6) |
La candidatura della sig.ra Suzanne KINGSTON è stata proposta per il posto resosi vacante. |
(7) |
A norma dell’articolo 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e a seguito della nomina del sig. Dimitrios GRATSIAS a giudice della Corte di giustizia, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Dimitrios GRATSIAS, vale a dire fino al 31 agosto 2022. |
(8) |
La candidatura del sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS è stata proposta per il posto resosi vacante. |
(9) |
Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2022 e il 31 agosto 2028:
— |
sig. Lauri MADISE, |
— |
sig. Iko NÕMM, |
— |
sig.ra Anna MARCOULLI, |
— |
sig. Savvas S. PAPASAVVAS, |
— |
sig.ra Tuula PYNNÄ, |
— |
sig. Heikki KANNINEN. |
Articolo 2
Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione e fino al 31 agosto 2025:
— |
sig. Damjan KUKOVEC, |
— |
sig.ra Suzanne KINGSTON. |
Articolo 3
Il sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS è nominato giudice del Tribunale per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione e fino al 31 agosto 2022:
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Il presidente
I. JARC
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/521 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2296 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 1o novembre 2021 la Repubblica tunisina ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «EVAX». La Repubblica tunisina ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica tunisina ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
La Repubblica tunisina ha inoltre informato la Commissione di accettare i certificati di vaccinazione e i certificati di test di amplificazione dell’acido nucleico rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 7 dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica tunisina, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina sono conformi a un sistema, «EVAX», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» contengono i dati necessari. |
(6) |
La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il vaccino anti COVID-19 Janssen, CoronaVac, BBIBP-CorV, Sputnik V e Hayat-Vax. |
(7) |
La Repubblica tunisina ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili né per i test di amplificazione dell’acido nucleico né per i test antigenici rapidi. |
(8) |
La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
(9) |
La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica tunisina dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Repubblica tunisina al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Repubblica tunisina è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/524 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2297 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 31 agosto 2021 il Montenegro ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "SafeGO MNE". Il Montenegro ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo il Montenegro ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
Il Montenegro ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 14 dicembre 2021, in seguito a una richiesta del Montenegro, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro sono conformi a un sistema, il "SafeGO MNE", che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" contengono i dati necessari. |
(6) |
Il Montenegro ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, BBIBP-CorV e Sputnik V. |
(7) |
Il Montenegro ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4). |
(8) |
Il Montenegro ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. |
(9) |
Il Montenegro ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, il Montenegro dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima il Montenegro al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
Il Montenegro è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(3) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/527 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2298 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
L’8 ottobre 2021 la Repubblica orientale dell’Uruguay ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Plataforma Nacional Coronavirus Uy». La Repubblica orientale dell’Uruguay ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica orientale dell’Uruguay ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
La Repubblica orientale dell’Uruguay ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell’acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 14 dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica orientale dell’Uruguay, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay sono conformi a un sistema, «Plataforma Nacional Coronavirus Uy», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati necessari. |
(6) |
La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen, Covishield, BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V e Convidecia. |
(7) |
La Repubblica orientale dell’Uruguay ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi. |
(8) |
La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. |
(9) |
La Repubblica orientale dell’Uruguay ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica orientale dell’Uruguay dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Repubblica orientale dell’Uruguay al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell’Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Repubblica orientale dell’Uruguay è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/530 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2299 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 4 novembre 2021 la Tailandia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «MOHPROMT» (o «Mor Prom»). La Tailandia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Tailandia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
La Tailandia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità al regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 24 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Tailandia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Tailandia in conformità a un sistema, il «MOHPROMT» (o «Mor Prom»), che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati necessari. |
(6) |
La Tailandia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il vaccino anti COVID-19 Janssen, BBIBP-CorV e CoronaVac. |
(7) |
La Tailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (4). |
(8) |
La Tailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo. |
(9) |
La Tailandia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Tailandia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Tailandia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Tailandia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
(3) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/533 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2300 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan (*1) ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
(3) |
Il 17 novembre 2021 Taiwan ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System». Taiwan ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo Taiwan ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
(4) |
Taiwan ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell'acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(5) |
Il 10 dicembre 2021, in seguito a una richiesta di Taiwan, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan sono conformi a un sistema, il «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati necessari. |
(6) |
Taiwan ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria e il vaccino anti COVID-19 di MVC. |
(7) |
Taiwan ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi. |
(8) |
Taiwan ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
(9) |
Taiwan ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
(11) |
I certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, Taiwan dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
(14) |
Al fine di collegare quanto prima Taiwan al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
Taiwan è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(*1) La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell'Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/536 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2301 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 o un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei titolari. |
(2) |
Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 (2), che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile. |
(3) |
Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 (3) che stabilisce norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati a seguito della somministrazione di dosi di richiamo di un vaccino anti COVID-19. |
(4) |
Come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione (4), un periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Non dovrebbe invece essere stabilito alcun periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione di dosi di richiamo o di dosi addizionali destinate a proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali. |
(5) |
Per poter distinguere, in tutti i casi, tra i certificati rilasciati sulla base del completamento del ciclo di vaccinazione primario e quelli rilasciati sulla base della somministrazione di una dose di richiamo, è opportuno adeguare le norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero rilasciare nuovamente i certificati che seguono norme diverse per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo, al fine di evitare che ad essi sia applicato il periodo standard di accettazione di 270 giorni. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1073. |
(8) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021. |
(9) |
Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (cfr. pag. 459 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
La sezione 5.2 dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è sostituita dalla seguente:
«5.2. Dosi di richiamo
Se la persona riceve dosi di richiamo successivamente al ciclo di vaccinazione primario, tali dosi sono indicate nei certificati corrispondenti come segue:
— |
2/1 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose, o la somministrazione di una dose di richiamo dopo il completamento di un ciclo di vaccinazione primario consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con (2 + X)/(1) > 1 (ad esempio 3/1); |
— |
3/3 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario bidose. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con (3 + X)/(3 + X) = 1 (ad esempio 4/4). |
Gli Stati membri applicano le regole di codifica di cui alla presente sezione entro il 1o febbraio 2022.
Gli Stati membri rilasciano nuovamente, automaticamente o su richiesta delle persone interessate, i certificati in cui la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose sia codificata in modo tale da non poter essere distinta dal completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Ai fini del presente allegato, i riferimenti alle “dosi di richiamo” riguardano anche le dosi addizionali somministrate per proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard. Nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono adottare misure per affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili che possono ricevere dosi addizionali in via prioritaria. Ad esempio, se uno Stato membro decide di somministrare dosi addizionali solo a sottogruppi specifici della popolazione, può scegliere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, di rilasciare certificati di vaccinazione comprovanti la somministrazione di tali dosi addizionali solo su richiesta e non automaticamente. Nel caso in cui vengano adottate tali misure, gli Stati membri informano gli interessati al riguardo e del fatto che possono continuare ad utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard.».
Rettifiche
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/539 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117 del 6 aprile 2021 )
Alla pagina 169, allegato XIII, parte 2, sezione L, punto 3.2, lettera c),
anziché:
«c) |
deve essere tirato verso l’alto agendo sul telaio, in modo da sollevare la massa sospesa di 80 mm rispetto all’asse motore. Il veicolo va poi lasciato cadere di colpo, quindi si analizza l’oscillazione;», |
leggasi:
«c) |
deve essere tirato verso l’alto agendo sul telaio, in modo da sollevare la massa sospesa di 80 mm rispetto all’asse motore. Il veicolo va poi lasciato cadere di colpo, quindi si analizza l’oscillazione; oppure». |
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/540 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385 del 29 ottobre 2021 )
Alla pagina 483 della GU L 385 del 29 ottobre 2021, allegato che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, sezione XIII, capitolo 70, tabella, sotto la riga corrispondente al codice NC 7019 69 90, come rettificato alla pagina 483 della GU L 414 del 19 novembre 2021,
anziché:
« – Stoffe legate meccanicamente: »,
leggasi:
« – Stoffe legate chimicamente: ».