ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
31 agosto 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1668 della Commissione, del 25 maggio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione, del 24 agosto 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciliegia di Lari (IGP)]

94

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1672 della Commissione, del 30 agosto 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2023 fino al 29 settembre 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ( 1 )

95

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 004/23/COL, dell'8 febbraio 2023, che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga [2023/1673]

177

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo ( GU L 272 del 20.8.2004 )

228

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1668 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2023

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la misurazione dei rischi o degli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio e le metriche qualitative indicative per gli importi dei fondi propri aggiuntivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’applicazione armonizzata del requisito di fondi propri aggiuntivi in tutta l’Unione, è necessario definire un approccio uniforme per la misurazione dei rischi e degli elementi di rischio su cui poggi la determinazione del livello di capitale adeguato per far fronte a tutti i rischi sostanziali cui potrebbero essere esposte le imprese di investimento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto assicurare che le imprese di investimento detengano fondi propri aggiuntivi adeguati per coprire ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per l’impresa e rischio per il mercato) nonché qualsiasi altro rischio sostanziale.

(2)

Affinché le autorità competenti siano in grado di monitorare adeguatamente il profilo di rischio delle imprese di investimento e di individuare, valutare e quantificare i rischi sostanziali, è necessario definire una metodologia dettagliata ed esaustiva proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, basata su tutte le fonti di informazione disponibili, comprese le informazioni raccolte ai fini dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

(3)

Il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi è ritenuto adeguato quando riduce la probabilità di fallimento dell’impresa di investimento e limita il rischio di liquidazioni disordinate che costituirebbero una minaccia per i clienti dell’impresa di investimento e per il mercato in generale, compresi altri enti finanziari, infrastrutture di mercato o il mercato nel suo complesso. A causa di questo duplice obiettivo del requisito di fondi propri aggiuntivi e in linea con la struttura dei requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dovrebbero considerare separatamente i rischi connessi alle attività in corso delle imprese di investimento e il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di tali imprese.

(4)

Affinché tutti i rischi o gli elementi di rischio cui è esposta un’impresa di investimento o che questa pone ad altri siano debitamente coperti, l’impresa di investimento dovrebbe detenere fondi propri sufficienti, tenendo conto del modello imprenditoriale, dell’ampiezza e della complessità delle attività da essa svolte, per far fronte alle spese operative aggiuntive connesse a un processo di liquidazione ordinata. Onde garantire l’adeguatezza di tali fondi propri in particolari circostanze economiche, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione diversi scenari economici plausibili durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034. In particolare, la continuità operativa, la protezione degli investitori e l’integrità del mercato non devono essere compromesse durante il processo di liquidazione. A tal fine l’impresa di investimento dovrebbe essere in grado, anche durante tale processo, di assorbire i costi e le perdite non compensati da un volume sufficiente di profitti. Nel fissare il requisito aggiuntivo di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della notevole variabilità del processo di liquidazione dovuta a circostanze specifiche. Inoltre, data la potenziale diversità delle forme giuridiche assunte dalle imprese di investimento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle norme nazionali applicabili del diritto fallimentare, societario e commerciale, che potrebbero incidere sulla durata dei processi di liquidazione, nonché sui costi e i rischi associati.

(5)

Per determinare in modo proporzionale il requisito di fondi propri aggiuntivi, i rischi e gli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere misurati solo per le imprese di investimento soggette al requisito relativo ai fattori K di cui al suddetto articolo, e non per le imprese piccole e non interconnesse che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento. Le imprese di investimento sono esposte anche ad altri rischi non affatto coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, compresi i rischi esplicitamente esclusi da tali requisiti di fondi propri. È pertanto necessario specificare che tali rischi sono valutati e misurati dalle autorità competenti sulla base delle dimensioni e del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento, nonché sulla base della portata, della natura e della complessità delle sue attività.

(6)

Ai fini della corretta misurazione e copertura di tutti i rischi di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, ma non integralmente o adeguatamente coperti da tali requisiti, è opportuno misurare tali rischi separatamente per ciascuna categoria di rischio (rischio per il cliente, rischio per il mercato e rischio per l’impresa). Per lo stesso motivo, i rischi non coperti nelle parti tre e quattro di tale regolamento, compresi quelli esplicitamente esclusi da tali requisiti, dovrebbero essere misurati in funzione di ogni singolo rischio. Tuttavia se la misurazione per categoria di rischio o per singolo rischio risulta essere eccessivamente onerosa o non fattibile nel caso di imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, la misurazione dei rischi dovrebbe essere effettuata a livello aggregato, tenendo conto del principio di proporzionalità.

(7)

Per trovare il giusto equilibrio tra considerazioni prudenziali e applicazione proporzionale, la misurazione dei rischi a livello aggregato non dovrebbe riguardare le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Per le imprese di investimento soggette a requisiti relativi al capitale iniziale più elevati, il rischio dovrebbe essere misurato per categoria di rischio e per singolo rischio.

(8)

Per garantire una misurazione coerente dei rischi sostanziali che le imprese di investimento potrebbero porre ad altri o cui potrebbero essere loro stesse esposte, le autorità competenti dovrebbero basarsi su una serie armonizzata di metriche qualitative indicative minime. Poiché i rischi si evolvono nel corso dell’intero ciclo economico di un’impresa, le autorità competenti dovrebbero effettuare non solo una valutazione statica, ma anche un’analisi storica delle tendenze di tali metriche. Onde coprire correttamente tutti i rischi pertinenti, è opportuno differenziare le metriche utilizzate per le imprese di investimento con attività e modelli imprenditoriali diversi. Al fine di coprire correttamente tutti i rischi pertinenti dell’impresa di investimento, tenendo conto del modello imprenditoriale o dell’attività specifici, della particolare forma giuridica e della disponibilità di dati affidabili, le autorità competenti dovrebbero, a determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda le specificità del modello imprenditoriale o della qualità dei dati dell’impresa, adeguare le metriche per poi utilizzarle o, qualora ciò non fosse possibile, utilizzare metriche alternative che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento e che assicurino un’adeguata valutazione dei rischi.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.

(10)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rischio di liquidazione disordinata

1.   Durante il processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti, tenendo conto della forma giuridica, del modello imprenditoriale, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività di un’impresa di investimento, misurano il rischio di liquidazione disordinata dell’attività dell’impresa di investimento determinando l’importo del capitale che sarebbe ritenuto adeguato per la liquidazione ordinata dell’impresa in scenari plausibili.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è proporzionata alla complessità, al profilo di rischio e al campo di attività dell’impresa di investimento, nonché all’impatto potenziale che la sua liquidazione eserciterebbe sui clienti e sui mercati, e comprende quanto segue:

a)

una stima degli orizzonti temporali realistici di liquidazione dell’impresa di investimento;

b)

una valutazione dei compiti operativi e delle funzioni giuridiche dell’impresa di investimento durante il processo di liquidazione su un orizzonte temporale realistico;

c)

l’individuazione e la valutazione dei costi fissi e variabili significativi;

d)

l’individuazione e la valutazione dei rischi o degli elementi di rischio sostanziali che potrebbero materializzarsi durante il processo di liquidazione;

e)

qualsiasi altro aspetto pertinente per il processo di liquidazione.

3.   Ove si applichi la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità competenti tengono conto delle informazioni disponibili sulle azioni di risanamento e sui dispositivi di governance nel piano di risanamento o nel piano di risanamento di gruppo dell’impresa di investimento ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), se le autorità competenti ritengono tali informazioni sufficientemente credibili e affidabili.

4.   Per le imprese di investimento soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti includono nella misurazione gli elementi seguenti:

a)

i costi di chiusura, comprese le spese di contenzioso ai fini del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo;

b)

la perdita di entrate e la perdita del valore netto di realizzo delle attività attese per effetto del processo di liquidazione ai fini del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

5.   Le autorità competenti individuano e quantificano i costi significativi e i rischi o gli elementi di rischio sostanziali e determinano il capitale ritenuto adeguato per assorbirli conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto.

6.   Il capitale ritenuto adeguato a coprire il rischio di liquidazione disordinata dell’attività di un’impresa di investimento misurato conformemente al presente articolo è almeno pari al requisito relativo alle spese fisse generali di tale impresa di investimento calcolato conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 2

Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti o non integralmente coperti dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante le revisioni e i riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante dalle attività in corso di tale impresa di investimento, che essa pone per se stessa, per i clienti e per il mercato, e che non è coperto o non è integralmente coperto dal requisito relativo ai fattori K di cui alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033.

Le autorità competenti determinano il capitale che sarebbe ritenuto adeguato a coprire i rischi pertinenti connessi al requisito relativo ai fattori K.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio definita come «rischio per il cliente» (RtC), «rischio per il mercato» (RtM) e «rischio per l’impresa» (RtF) all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.

In deroga al primo comma, per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.

3.   La misurazione di cui al paragrafo 2 individua e quantifica i rischi o gli elementi di rischio sostanziali per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi derivanti dall’uso del metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, sulla base delle metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento e sulla base del giudizio esperto che le autorità competenti devono esprimere.

4.   Le autorità competenti assicurano che il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi sostanziali connessi al requisito relativo ai fattori K non sia inferiore al requisito complessivo relativo ai fattori K.

Articolo 3

Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante da una qualsiasi delle attività in corso di tale impresa di investimento, diverso da quelli di cui all’articolo 2 del presente regolamento e non già coperto dai requisiti di fondi propri di detta impresa di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, determinando per singolo rischio il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione, la valutazione e, se del caso, la quantificazione degli ambiti di rischio seguenti:

a)

i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell’impresa di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;

b)

il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito derivanti da attività esterne al portafoglio di negoziazione.

Per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.

3.   Nell’effettuare la misurazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’articolo 6, paragrafo 5, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto.

Articolo 4

Rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033

1.   Le autorità competenti calcolano l’importo totale del capitale aggiuntivo ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali posti dalle attività in corso dell’impresa di investimento come la somma del capitale ritenuto adeguato calcolato conformemente agli articoli 2 e 3.

2.   Le autorità competenti misurano il rischio sostanziale totale non coperto o non integralmente coperto dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 determinando il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti come la differenza tra il più elevato degli importi calcolati conformemente all’articolo 1 o al paragrafo 1 del presente articolo e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5

Metriche qualitative generali per determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi

1.   Nel determinare l’importo dei requisiti di fondi propri aggiuntivi ai fini degli articoli 1, 2 e 3, le autorità competenti tengono conto di quanto segue:

a)

gli esiti del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno e del processo di valutazione del rischio interno da parte dell’impresa di investimento di cui all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034;

b)

i dati segnalati conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033;

c)

l’esito delle revisioni e dei riesami effettuati a norma degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

i risultati di qualsiasi altra attività di vigilanza;

e)

altri input rilevanti, compreso il giudizio di vigilanza.

2.   Le autorità competenti assicurano la comparabilità della quantificazione del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto a tutte le imprese di investimento rientranti nell’ambito del loro mandato di vigilanza.

Articolo 6

Metriche qualitative indicative

1.   Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

il numero di agenti collegati rispetto al totale dell’organico;

b)

la durata media di una liquidazione nella giurisdizione interessata, tenendo conto della complessità dell’attività dell’impresa di investimento;

c)

la quota di contratti non risolvibili e la loro durata residua;

d)

l’individuazione dei mercati in cui l’impresa di investimento è il principale prestatore di servizi;

e)

il valore e la liquidità delle immobilizzazioni che l’impresa di investimento dovrebbe cedere in caso di liquidazione;

f)

la media delle indennità e dei trattamenti di fine rapporto dovuti in caso di liquidazione, tenendo conto della legislazione sul lavoro e dei contratti dei dipendenti.

2.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtC, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

l’importo del denaro dei clienti detenuto nei cinque anni precedenti;

b)

l’importo delle attività gestite nei cinque anni precedenti;

c)

l’importo delle attività custodite e gestite per i clienti nei cinque anni precedenti;

d)

l’importo delle perdite o dei danni subiti dall’impresa di investimento per effetto della violazione dei propri obblighi giuridici o contrattuali almeno nei cinque anni precedenti, comprese le perdite derivanti da:

i)

consulenza inadeguata prestata agli investitori e conseguente indennizzo degli stessi;

ii)

mancata istituzione, attuazione e mantenimento di procedure adeguate per prevenire le violazioni;

iii)

errori di negoziazione o di valutazione;

iv)

perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi;

v)

un’azione degli agenti collegati o dei rappresentanti designati la cui responsabilità ricade sull’impresa di investimento;

e)

nello specifico per le imprese di investimento che detengono denaro dei clienti, l’eventuale incapacità dell’impresa di investimento di restituire tempestivamente il denaro dei clienti, ove richiesto, e le relative conseguenze finanziarie nei cinque anni precedenti.

3.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtM, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

la variabilità del valore delle posizioni, anche a causa della mutabilità delle condizioni di mercato;

b)

la quota di prodotti complessi e illiquidi nel portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, in termini di volume e di reddito netto;

c)

nello specifico per le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni, la disponibilità di test retrospettivi periodici dei modelli utilizzati a fini regolamentari.

4.   Ai fini dell’articolo 2, per quanto riguarda la misurazione dell’RtF, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

il flusso di negoziazione giornaliero e il flusso di negoziazione giornaliero medio nei cinque anni precedenti;

b)

qualsiasi evento operativo significativo relativo al flusso di negoziazione giornaliero e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti, compresi gli errori di elaborazione;

c)

la variabilità del reddito e dei ricavi dell’impresa di investimento nei cinque anni precedenti;

d)

eventuali perdite subite a causa di variazioni di posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nei cinque anni precedenti;

e)

il tasso di default dei clienti o delle controparti e le perdite associate nei cinque anni precedenti;

f)

eventuali perdite dovute a modifiche significative del valore contabile delle attività, anche a causa di mutamenti delle condizioni di mercato e del merito di credito delle controparti;

g)

gli importi e la variabilità dei pagamenti o dei contributi nell’ambito di un regime pensionistico a prestazioni definite nei cinque anni precedenti;

h)

qualsiasi concentrazione delle attività dell’impresa di investimento, compresa la concentrazione di clienti e controparti, nonché quella settoriale e geografica;

i)

la quota dell’esposizione fuori bilancio rispetto alle attività totali di investimento e al relativo rischio di credito.

5.   Ai fini dell’articolo 3, le metriche qualitative indicative sono le seguenti:

a)

qualsiasi indicazione di rischi finanziari significativi non coperti dai requisiti di fondi propri di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare:

i)

la media delle perdite totali da rischio operativo rispetto al reddito lordo nei cinque anni precedenti;

ii)

qualsiasi evento operativo significativo e perdite finanziarie associate nei cinque anni precedenti;

iii)

la quota del reddito netto dell’impresa di investimento derivante da servizi o attività non elencati nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)

qualsiasi indicazione di rischio significativo nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nel seguito «TIC»), in particolare:

i)

la complessità generale dell’architettura delle TIC, compresa la quota di servizi TIC esternalizzati;

ii)

il numero di modifiche significative dell’ambiente TIC nei cinque anni precedenti;

iii)

eventuali perdite dovute a perturbazioni causate da incidenti che hanno colpito servizi TIC critici nei cinque anni precedenti;

iv)

il numero di attacchi informatici e le relative perdite nei cinque anni precedenti;

c)

qualsiasi indicazione di un rischio significativo di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione, in particolare:

i)

il volume delle operazioni basate su tassi di interesse o altrimenti da questi dipendenti, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento;

ii)

la politica di copertura dell’impresa di investimento e i potenziali disallineamenti tra la posizione e la copertura, al di fuori del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento.

6.   Le autorità competenti possono ampliare l’elenco delle metriche qualitative indicative di cui ai paragrafi da 1 a 5, garantendo nel contempo che le metriche aggiuntive siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.

7.   Le autorità competenti adeguano le metriche di cui ai paragrafi da 1 a 5 ai fini del loro utilizzo se si applica una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

la metrica non è appropriata considerando la forma giuridica, i cambiamenti strutturali, il modello imprenditoriale e il modello operativo specifici dell’impresa di investimento;

b)

la stima della metrica è eccessivamente onerosa, date le dimensioni e la complessità delle attività dell’impresa di investimento;

c)

la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati affidabili, qualora tali dati non rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2019/2033 o dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2034;

d)

la stima della metrica non è fattibile a causa della mancanza di dati storici affidabili, il che rende irrilevante il periodo di analisi storica. In tali casi le autorità competenti limitano il periodo di analisi storica al tempo trascorso dall’ultimo processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.

Qualora non possano adeguare le metriche di cui al primo comma, le autorità competenti utilizzano, se del caso, metriche alternative e garantiscono nel contempo che siano proporzionate alle dimensioni, alla complessità, al modello imprenditoriale e al modello operativo dell’impresa di investimento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1669 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2023

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichettatura di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse.

(2)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici di telefoni cellulari, smartphone e tablet. Lo studio è stato realizzato in stretta collaborazione con le parti interessate e i portatori di interessi dell’Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3)

Lo studio preparatorio ha concluso che il margine di riduzione del consumo energetico degli smartphone e dei tablet è notevole. Inoltre ha concluso che è possibile migliorare in modo significativo la durata di vita della batteria e, di conseguenza, la durata di vita di prodotti come smartphone e tablet grazie a un sistema di etichettatura energetica. I requisiti di etichettatura energetica dovrebbero quindi riguardare anche gli smartphone e i tablet. Attualmente tuttavia un’etichetta energetica non è ritenuta appropriata per i telefoni cordless e i feature phone, data la scarsa disomogeneità in termini di efficienza energetica dei prodotti disponibili sul mercato.

(4)

Nel 2020 gli smartphone e i tablet hanno consumato complessivamente 36,1 TWh di energia primaria, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita. Dallo studio preparatorio è emerso che, in assenza di provvedimenti normativi, tali valori sono destinati ad aumentare fino a 36,5 TWh di energia primaria nel 2030. L’effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/1670 (2) dovrebbe limitare a 23,3 TWh il consumo energetico di smartphone e tablet nel 2030, il che equivale a un risparmio del 35 % del consumo di energia primaria rispetto ai valori che si registrerebbero in assenza di misure.

(5)

Gli smartphone e i tablet esposti alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.

(6)

I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dei metodi di misurazione più avanzati riconosciuti, e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

L’indice di efficienza energetica di uno smartphone o di un tablet dovrebbe essere calcolato con la versione del sistema operativo installata sul modello di prodotto alla data di immissione sul mercato. Fino alla data di fine immissione sul mercato, se sullo stesso modello di prodotto è installata una versione aggiornata del sistema operativo, l’indice di efficienza energetica dovrebbe essere ricalcolato e, ove applicabile, il valore di qualsiasi altro parametro dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere rivalutato. Qualsiasi modifica dell’indice di efficienza energetica o, se del caso, di qualsiasi altra parte del valore dei parametri dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere considerata pertinente in relazione all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, in particolare quando tale modifica va a scapito degli utenti finali.

(8)

Per facilitare i controlli di conformità, il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI dovrebbe essere sufficiente a consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dei parametri misurati e calcolati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.

(9)

In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso i fornitori di piattaforme online, quali definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativo a un mercato unico dei servizi digitali, anziché direttamente tramite i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che tali fornitori di piattaforme online dovrebbero consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni sull’etichettatura del prodotto in questione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel contesto del presente regolamento le «informazioni relative all’etichettatura e alla marcatura» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero essere intese come relative sia all’etichetta energetica che alla scheda informativa del prodotto. In linea con l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online non sono responsabili dei prodotti venduti attraverso le loro interfacce, a condizione che non siano effettivamente a conoscenza dell’illegalità di tali prodotti e che, una volta venuti a conoscenza dell’illegalità dei prodotti, agiscano immediatamente per rimuoverli dalle loro interfacce. Il fornitore che vende direttamente agli utenti finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.

(10)

Al fine di garantire la coerenza con le norme industriali esistenti, i riferimenti contenuti nel presente regolamento relativi a elementi di fissaggio e connettori, strumenti, ambiente di lavoro e livello di competenza, nel contesto del calcolo dell’indice di riparabilità, sono coerenti con la terminologia utilizzata nella norma EN 45554, che fornisce metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi all’energia.

(11)

I requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero applicarsi dopo 21 mesi dalla sua entrata in vigore.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369, e dagli esperti degli Stati membri in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1369,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli smartphone e dei tablet e la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto per gli smartphone e i tablet.

Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a)

telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;

b)

smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;

b)

è progettato per essere utilizzato in modalità batteria e il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;

c)

non è progettato per essere indossato al polso;

2)

«smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall’uso mobile dei servizi Internet, da un sistema operativo ottimizzato per l’uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;

b)

è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);

c)

se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;

3)

«smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è accreditato o altrimenti approvato dall’autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;

b)

è destinato esclusivamente agli utenti professionali;

c)

è in grado di rilevare intrusioni fisiche all’hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un’unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;

4)

«utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l’uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;

5)

«tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);

b)

nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;

c)

dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;

d)

è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e

e)

è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;

6)

«punto vendita»: il luogo in cui le unità smartphone o tablet sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.

2.   Ai fini degli allegati da II a IX si applicano le definizioni di cui all’allegato I.

Articolo 3

Obblighi dei fornitori

1.   I fornitori provvedono affinché:

a)

ogni smartphone o tablet sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;

b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;

c)

su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato cartaceo;

d)

il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;

e)

i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di smartphone o tablet riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

f)

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.

g)

un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet;

h)

una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet.

2.   La classe di efficienza energetica e la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di cui all’allegato II sono calcolate in conformità all’allegato IV.

Articolo 4

Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a)

nei punti vendita, comprese le fiere, ogni smartphone e tablet rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in prossimità del prodotto o appesa ad esso o posta in modo tale da essere chiaramente visibile e univocamente associata allo specifico modello;

b)

per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità agli allegati VII e VIII;

c)

i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di smartphone o tablet, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII;

d)

il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.

Articolo 6

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.

Articolo 7

Riesame

Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369.

Il riesame valuta in particolare l’opportunità di:

a)

rivedere i metodi di prova per riflettere i cambiamenti nel comportamento tipico degli utenti finali e le nuove funzionalità;

b)

aggiungere sull’etichetta le informazioni relative all’impronta ambientale;

c)

rivedere le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato IX;

d)

rivedere l’indice di riparabilità, compresi gli aspetti aggiuntivi e i prezzi dei pezzi di ricambio.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 2023/1670 della Commissione, del 16.6.2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati

1)   

«Valori dichiarati»: i valori comunicati dal fornitore per i parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica, calcolati o misurati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

2)   

«durata della batteria per ciclo»: il tempo in cui uno smartphone o un tablet può funzionare eseguendo uno scenario di prova definito, con una batteria inizialmente completamente carica, prima che il dispositivo si spenga automaticamente a causa della batteria scarica, espressa in ore (h);

3)   

«capacità nominale»: la quantità di energia elettrica dichiarata dal fabbricante che una batteria è in grado di erogare per un periodo di 5 ore se misurata in condizioni specifiche, espressa in milliampere/ora (mAh);

4)   

«capacità residua»: capacità della batteria di mantenere le prestazioni di picco normali, misurata rispetto a quando il prodotto era nuovo;

5)   

«durata della batteria in cicli»: il numero di cicli di carica/scarica che una batteria può sopportare prima che la sua capacità elettrica utilizzabile raggiunga l’80 % della capacità nominale, espressa in cicli;

6)   

«ENDdevice [h]»: la durata della batteria per ciclo calcolata come valore ponderato basato sulla durata misurata per funzioni definite, compresa la funzione «stand-by», espressa in ore;

7)   

«C»: la misura della velocità di ricarica di una batteria rispetto alla sua capacità, definita come la corrente di carica divisa per la capacità, espressa in 1/h;

8)   

«tensione nominale»: la tensione di una batteria misurata nel punto intermedio tra la carica completa e la scarica completa, in base a un tasso di scarica di 0,2 C;

9)   

«tensione finale per la prova di durata della batteria in cicli»: tensione specificata a circuito chiuso alla quale, durante la prova, termina la scarica della batteria;

10)   

«indice di efficienza energetica»: il rapporto tra la durata della batteria per ciclo (ENDdevice) e la tensione nominale della batteria moltiplicata per la capacità nominale della batteria;

11)   

«grado di protezione da agenti esterni»: il livello di protezione fornito da un involucro contro l’ingresso di corpi solidi estranei e/o di acqua, misurato secondo metodi di prova standardizzati ed espresso con un sistema di codifica per indicare il grado di tale protezione;

12)   

«stato completamente esteso»: lo stato del dispositivo in cui le parti mobili destinate all’uso, come i display e le tastiere, sono distese, aperte o altrimenti estese in modo tale da massimizzare l’area proiettata ottenuta moltiplicando la lunghezza per la larghezza;

13)   

«garanzia»: l’impegno del dettagliante o del fornitore nei confronti del consumatore di:

a)

rimborsare il prezzo pagato;

b)

sostituire lo smartphone o il tablet, ripararlo o intervenire diversamente qualora non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

14)   

«pezzo di ricambio»: una parte distinta che può sostituire una parte dello smartphone o tablet avente la stessa funzione o funzione analoga. La funzionalità dello smartphone o del tablet è ripristinata o potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. I pezzi di ricambio possono essere parti usate;

15)   

«smontaggio»: un processo per mezzo del quale un prodotto viene scomposto nei suoi diversi componenti e/o parti in modo tale da poter essere successivamente rimontato e messo in funzione;

16)   

«elemento di fissaggio»: un dispositivo hardware o una sostanza che collega o fissa meccanicamente, magneticamente o con altri mezzi due o più oggetti, parti o pezzi. Un dispositivo hardware che ha, in aggiunta, una funzione elettrica è anch’esso considerato un elemento di fissaggio;

17)   

«elemento di fissaggio riutilizzabile»: un elemento di fissaggio che può essere completamente riutilizzato in seguito a rimontaggio per lo stesso scopo e che non provoca danni né a sé stesso né al prodotto durante il processo di smontaggio o rimontaggio che impediscano di riutilizzare l’elemento di fissaggio più volte;

18)   

«elemento di fissaggio fornito nuovamente»: un elemento di fissaggio rimovibile fornito senza costi aggiuntivi insieme al pezzo di ricambio che è destinato a collegare o a fissare; Gli adesivi sono considerati elementi di fissaggio forniti nuovamente se vengono forniti insieme al pezzo di ricambio in una quantità sufficiente per il rimontaggio, senza costi aggiuntivi;

19)   

«elemento di fissaggio rimovibile»: un elemento di fissaggio che non è un elemento di fissaggio riutilizzabile, ma la cui rimozione non provoca danni al prodotto o né lascia residui che impediscono il rimontaggio;

20)   

«fase»: l’operazione che termina con la rimozione di una parte (o insieme di parti) o con un cambio di attrezzo; è altresì considerata rimozione qualsiasi disposizione di una parte in una posizione diversa da quella iniziale, anche se ciò ne comporta una disconnessione o uno scollegamento parziale;

21)   

«aggiornamento di sicurezza»: un aggiornamento del sistema operativo, comprese le patch di sicurezza, se pertinenti per un determinato dispositivo, il cui scopo principale è migliorare la sicurezza del dispositivo;

22)   

«aggiornamento correttivo»: un aggiornamento del sistema operativo, comprese le patch correttive, il cui scopo è correggere bug, errori o malfunzionamenti del sistema operativo;

23)   

«aggiornamento delle funzionalità»: un aggiornamento del sistema operativo il cui scopo principale è l’implementazione di nuove funzionalità;

24)   

«batteria»: qualsiasi parte costituita da uno o più elementi di batteria, inclusi, in base al modello del prodotto, circuiteria elettronica con sensori relativi alla batteria per la gestione della stessa, alloggiamento/i, contenitore della batteria, supporti, schermature, materiali di interfaccia termica e collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

25)   

«copertura posteriore» o «gruppo di copertura posteriore»: l’alloggiamento posteriore principale, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto, uno o più degli elementi seguenti: il telaio, uno strato di copertura posteriore attaccato al corpo principale della copertura posteriore, le coperture dell’obiettivo della fotocamera posteriore, le antenne stampate, i supporti, le schermature, le guarnizioni e i materiali di interfaccia termica;

26)   

«microfono ausiliario»: un microfono che non è essenziale per i segnali vocali dell’utente, ma che fornisce funzioni secondarie, come, tra l’altro, la riduzione del rumore ambientale;

27)   

«gruppo fotocamera frontale»: qualsiasi parte costituita da una o più fotocamere orientate verso l’utente del dispositivo, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto:

a)

i componenti della fotocamera e i relativi sensori;

b)

i componenti del flash;

c)

i componenti ottici;

d)

i componenti meccanici necessari per funzioni come la stabilizzazione dell’immagine e la messa a fuoco;

e)

l’alloggiamento o gli alloggiamenti del modulo;

f)

i supporti;

g)

le schermature;

h)

le luci di segnalazione;

i)

i microfoni ausiliari;

j)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

28)   

«gruppo fotocamera posteriore»: qualsiasi parte costituita da una o più fotocamere orientate verso la parte posteriore del dispositivo, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto:

a)

i componenti della fotocamera e i relativi sensori;

b)

i componenti del flash;

c)

i componenti ottici;

d)

i componenti meccanici necessari per funzioni come la stabilizzazione dell’immagine e la messa a fuoco;

e)

l’alloggiamento o gli alloggiamenti del modulo;

f)

i supporti;

g)

le schermature;

h)

i microfoni ausiliari;

i)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

29)   

«connettore audio esterno»: un connettore per i segnali audio che consente di collegare una cuffia o altoparlanti esterni o un dispositivo audio analogo, inclusi, in base al modello del prodotto, i supporti, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

30)   

«porta di ricarica esterna»: una porta per la ricarica della batteria con cavo, eventualmente utilizzata anche per lo scambio di dati e la ricarica inversa di un altro dispositivo, composta da una presa USB-C e da un relativo alloggiamento e comprendente, in base al modello del prodotto, supporti, guarnizioni e collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

31)   

«pulsante meccanico»: un interruttore meccanico o un gruppo di interruttori meccanici che possono essere premuti o un pulsante a scorrimento che può essere spostato meccanicamente per attivare o disattivare funzioni come il volume, l’attivazione della fotocamera o l’accensione o lo spegnimento del dispositivo e che include, in base al modello del prodotto, i supporti, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

32)   

«microfono/i principale/i»: il microfono o i microfoni destinati ai segnali vocali dell’utente, compresi, in base al modello del prodotto, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

33)   

«altoparlante»: tutti gli altoparlanti e le parti meccaniche che generano il suono, compresi, in base al modello del prodotto, gli alloggiamenti dei moduli, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

34)   

«gruppo cerniera»: una parte che consente di ripiegare un dispositivo preservandone l’integrità operativa, compresi, se del caso, gli alloggiamenti del modulo;

35)   

«meccanismo di ripiegamento meccanico del display»: una parte che consente di ripiegare un dispositivo, compreso il suo display, preservandone l’integrità operativa;

36)   

«caricabatteria»: un alimentatore esterno che carica la batteria e fornisce energia elettrica a un telefono cellulare, un telefono cordless o un tablet alimentati a batteria;

37)   

«gruppo display»: il gruppo dell’unità display e, se del caso, del digitalizzatore del pannello frontale, compresi, in base al modello del prodotto:

a)

la piastra posteriore;

b)

la schermatura;

c)

la cornice del display;

d)

le unità di retroilluminazione;

e)

la circuiteria elettronica tra cui:

i)

il driver del display, ad esclusione della funzionalità principale dell’unità di elaborazione grafica;

ii)

i controller di riga e colonna;

iii)

la circuiteria del segnale tattile;

iv)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

38)   

«riparatore professionista»: un operatore o un’impresa che esegue la riparazione e la manutenzione professionale di smartphone o tablet, come servizio o in vista della successiva rivendita del dispositivo riparato;

39)   

«informazioni sulla riparazione e la manutenzione»: le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui all’allegato II, sezione B, punto 1.1.(2), lettera e), del regolamento (UE) 2023/1670, per gli smartphone, e di cui all’allegato II, sezione D, punto 1.1.(2), lettera e), del regolamento (UE) 2023/1670, per i tablet, a cui i fabbricanti, gli importatori o i mandatari sono tenuti a fornire l’accesso in relazione al prodotto pertinente;

40)   

«data di immissione sul mercato»: la data in cui è immessa sul mercato la prima unità di un modello del prodotto;

41)   

«data di fine immissione sul mercato»: la data in cui è immessa sul mercato l’ultima unità di un modello del prodotto;

42)   

«attrezzo proprietario»: un attrezzo che non è disponibile per l’acquisto da parte del pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto applicabile cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

43)   

«attrezzi di base»: un cacciavite a testa piatta, un cacciavite a croce, un cacciavite esalobato, una chiave a brugola, una chiave combinata, una pinza universale, una pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, una pinza a becchi mezzotondi, una pinza diagonale, una pinza a pappagallo, una pinza autobloccante, una leva di sollevamento, pinzette, una lente d’ingrandimento, uno strumento di apertura piatto (spudger) e un plettro;

44)   

«attrezzo disponibile in commercio»: un attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

45)   

«custodia protettiva separata»: una custodia protettiva che può essere fornita con uno smartphone o un tablet, ma che non rappresenta una parte necessaria dell’alloggiamento e non è considerata parte integrante del prodotto.


ALLEGATO II

Classi di efficienza energetica

A.

La classe di efficienza energetica di uno smartphone o di un tablet è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE), come indicato alla tabella 1 per gli smartphone e alla tabella 2 per i tablet. L’IEE di uno smartphone o di un tablet è determinato conformemente all’allegato IV, punto 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli smartphone

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A (efficienza massima)

IEE > 2,70

B

2,30 < IEE ≤ 2,70

C

1,95 < IEE ≤ 2,30

D

1,66 < IEE ≤ 1,95

E

1,41 < IEE ≤ 1,66

F

1,20 < IEE ≤ 1,41

G (efficienza minima)

IEE ≤ 1,20


Tabella 2

Classi di efficienza energetica dei tablet

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A (efficienza massima)

IEE > 7,90

B

6,32 < IEE ≤ 7,90

C

5,06 < IEE ≤ 6,32

D

4,04 < IEE ≤ 5,06

E

3,24 < IEE ≤ 4,04

F

2,59 < IEE ≤ 3,24

G (efficienza minima)

IEE ≤ 2,59

B.

La classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di uno smartphone o di un tablet è determinata in base al numero di cadute senza riportare difetti come indicato alla tabella 3. Il numero di cadute senza riportare difetti è determinato conformemente all’allegato IV, punto 4.

Tabella 3

Classi di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di smartphone e tablet

 

Cadute senza riportare difetti

Classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta

Smartphone non pieghevole

Tablet non pieghevole

Smartphone pieghevole

Tablet pieghevole

A (robustezza massima)

n ≥ 270

n ≥ 208

n ≥ 210 (in stato non esteso) e

n ≥ 45 (in stato completamente esteso)

n ≥ 182 (in stato non esteso) e

n ≥ 20 (in stato completamente esteso)

B

180 ≤ n < 270

156 ≤ n < 208

140 ≤ n < 210 (in stato non esteso) e

35 ≤ n < 45 (in stato completamente esteso)

130 ≤ n < 182 (in stato non esteso) e

15 ≤ n < 20 (in stato completamente esteso)

C

90 ≤ n < 180

104 ≤ n < 156

70 ≤ n < 140 (in stato non esteso) e 25 ≤ n < 35 (in stato completamente esteso)

78 ≤ n < 130 (in stato non esteso) e 10 ≤ n < 15 (in stato completamente esteso)

D

45 ≤ n < 90

52 ≤ n < 104

35 ≤ n < 70 (in stato non esteso) e

15 ≤ n < 25 (in stato completamente esteso)

52 ≤ n < 78 (in stato non esteso) e

5 ≤ n < 10 (in stato completamente esteso)

E (robustezza minima)

-

n < 52

-

n < 52 (in stato non esteso) e

n < 5 (in stato completamente esteso)

C.

La classe di riparabilità di uno smartphone o di un tablet è determinata in base all’indice di riparabilità, come indicato alla tabella 4. L’indice di riparabilità è determinato conformemente all’allegato IV, punto 5.

Tabella 4

Classi di riparabilità di smartphone e tablet

Classe di riparabilità

Indice di riparabilità (R)

A (riparabililità massima)

R ≥ 4,00

B

4,00 > R ≥ 3,35

C

3,35 > R ≥ 2,55

D

2,55 > R ≥ 1,75

E (riparabilità minima)

1,75 > R ≥ 1,00


ALLEGATO III

Etichetta di smartphone e tablet

1.   ETICHETTA DI SMARTPHONE E TABLET

Etichetta:

Image 1

L’etichetta di smartphone e tablet contiene le seguenti informazioni:

I)

un codice QR;

II)

il marchio;

III)

l’identificativo del modello del fornitore;

IV)

la scala delle classi di efficienza energetica da A a G;

V)

la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II;

VI)

la durata della batteria per ciclo (ENDDevice), in ore e minuti per carica completa della batteria, conformemente all’allegato IV, punto 1;

VII)

la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta, determinata conformemente all’allegato II;

VIII)

la classe di riparabilità, determinata conformemente all’allegato II;

IX)

la durata della batteria in cicli, nei cicli, conformemente all’allegato IV, punto 2;

X)

il grado di protezione da agenti esterni conformemente all’allegato IV, punto 3;

XI)

il numero del presente regolamento, ossia « 2023/1669».

2.   STRUTTURA DELL’ETICHETTA DI SMARTPHONE E TABLET

2.1.

La struttura dell’etichetta di smartphone e tablet è conforme alla figura riportata di seguito.

Image 2

2.2.

L’etichetta di smartphone e tablet rispetta le seguenti specifiche:

a)

l’etichetta è larga almeno 68 mm e alta 136 mm. Se l’etichetta è stampata in formato più grande, il contenuto rimane comunque proporzionato a quanto sopra specificato. Se necessario per inserirla nell’imballaggio del prodotto, l’etichetta può essere stampata in scala ridotta, ma non inferiore al 70 % della larghezza e dell’altezza di cui sopra; il contenuto è però proporzionato a quanto sopra specificato, il codice QR è comunque leggibile con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in uno smartphone;

b)

lo sfondo dell’etichetta è di colore 100 % bianco;

c)

il carattere tipografico è Verdana;

d)

le dimensioni e le specifiche degli elementi dell’etichetta sono indicate nella struttura dell’etichetta;

e)

si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — come indicato di seguito: 0,70,100,0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

f)

l’etichetta è conforme a tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alle figure riportate sopra):

 

Image 3
i colori del logo dell’UE sono i seguenti:

sfondo: 100,80,0,0;

stelle: 0,0,100,0;

 

Image 4
il colore del logo dell’energia è: 100,80,0,0;

 

Image 5
il codice QR è di colore 100 % nero;

 

Image 6
il marchio è di colore 100 % nero e in grassetto, 7 pt;

 

Image 7
l’identificativo del modello è di colore 100 % nero e in tondo, 7 pt;

 

Image 8
per quanto riguarda la scala da A a G:

le lettere della scala di efficienza energetica sono di colore 100 % bianco e in grassetto, 11 pt; le lettere sono centrate lungo un asse a 4 mm dal lato sinistro delle frecce;

per quanto riguarda i colori delle frecce della scala da A a G:

classe A: 100,0,100,0;

classe B: 70,0,100,0;

classe C: 30,0,100,0;

classe D: 0,0,100,0;

classe E: 0,30,100,0;

classe F: 0,70,100,0;

classe G: 0,100,100,0;

 

Image 9
le linee divisorie hanno uno spessore di 0,5 pt e sono di colore 100 % nero;

 

Image 10
la lettera che indica la classe di efficienza energetica è di colore 100 % bianco e in grassetto, 20 pt. La freccia della classe di efficienza energetica e la corrispondente freccia nella scala da A a G sono disposte in modo che le loro punte risultino allineate. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia, che è di colore 100 % nero;

 

Image 11
il numero di ore corrispondente al valore della durata della batteria per ciclo è in grassetto, 20 pt; «h» è in tondo, 13 pt; il numero di minuti corrispondente al valore della durata della batteria per ciclo è in grassetto, 13 pt; «min» è in tondo, 9 pt; il testo è centrato e il colore è 100 % nero;

 

Image 12
i pittogrammi corrispondono a quanto indicato nella struttura delle etichette e hanno le seguenti caratteristiche:

le linee dei pittogrammi hanno uno spessore di 1 pt; le linee e il testo (numeri e unità) sono di colore 100 % nero;

pittogramma della classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta: la gamma delle classi di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta (da A ad E per i tablet, da A a D per gli smartphone) è allineata su un asse verticale sul lato sinistro dell’icona, con la lettera della classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle classi di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta in tondo 8 pt;

pittogramma della classe di riparabilità: la gamma delle classi di riparabilità (da A ad E) è allineata su un asse verticale sul lato sinistro dell’icona, con la lettera della classe di riparabilità applicabile in grassetto 12 pt e le altre lettere delle classi di riparabilità in tondo 8 pt;

pittogramma della durata della batteria in cicli: il valore della durata della batteria in cicli è in grassetto, 12 pt; «x» è in tondo, 10 pt; il testo è centrato sotto il pittogramma;

pittogramma del grado di protezione da agenti esterni: il testo sotto il pittogramma è in grassetto, 12 pt, ed è centrato sotto il pittogramma;

 

Image 13
il numero del regolamento è di colore 100 % nero e in tondo, 5 pt.


ALLEGATO IV

Metodi di misurazione e di calcolo

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e sono in linea con le disposizioni seguenti.

Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato IV bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

Se un parametro è dichiarato a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 9, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.

1.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Gli smartphone e i tablet sono sottoposti a prova per verificare la durata della batteria per ciclo con le seguenti impostazioni di prova e con la batteria completamente carica all’inizio della prova.

1.1.   Impostazioni e configurazione generali del dispositivo

Sul dispositivo è installata un’applicazione che incorpora lo scenario di prova e i contenuti necessari utilizzati nel corso della prova;

tutte le applicazioni sono chiuse (ad eccezione delle applicazioni di sistema necessarie);

non è necessario alcun account utente specifico (ad esempio, Google o Apple ID) per eseguire la prova;

il browser web utilizzato durante la prova è il browser nativo del sistema operativo del dispositivo;

le funzioni di risparmio energetico sono disattivate prima di iniziare la prova;

nessun accessorio è collegato al dispositivo;

per i dispositivi Dual-SIM, è inserita solo una carta SIM; per i dispositivi Dual-SIM con eSIM, la eSIM è disattivata; per i dispositivi con solo eSIM, è utilizzata la eSIM;

la luminosità è impostata a 200 cd/m2 utilizzando un’apparecchiatura esterna per verificare tale impostazione;

la luminosità automatica è disattivata e la frequenza di aggiornamento è impostata sul valore predefinito;

la modalità scura è disattivata;

tutti i volumi audio (chiamate e media) sono impostati a 75 dBa a una distanza definita, utilizzando un’apparecchiatura esterna per verificare tale impostazione. Il volume audio è impostato utilizzando un fonometro a 20 cm dalla parte anteriore (schermo) del dispositivo;

durante il video si utilizza l’altoparlante impostato nella configurazione predefinita del dispositivo;

durante la chiamata, l’applicazione garantisce che lo schermo sia spento, non è necessaria una simulazione specifica del sensore di prossimità;

è possibile utilizzare qualsiasi simulatore di rete, se in grado di supportare le impostazioni richieste; i contenuti specifici (video, pagine web, file) sono caricati sul simulatore.

1.2.   Sequenza di prova

1.2.1.   Sequenza di prova per gli smartphone

Dal livello di carica della batteria al 100 % fino allo spegnimento: ripetere un ciclo di:

chiamata (4 min);

inattività (30 min);

navigazione in rete (9 min);

inattività (30 min);

streaming video (4 min);

utilizzo di giochi (1 min);

inattività (30 min);

trasferimento di dati: upload e download in http (8 min);

inattività (30 min);

riproduzione video (4 min);

quando il dispositivo si spegne: concludere la prova.

1.2.2.   Sequenza di prova per i tablet

Dal livello di carica della batteria al 100 % fino allo spegnimento: ripetere un ciclo di:

utilizzo di giochi (5 min);

inattività (66 min);

navigazione in rete (11 min);

inattività (66 min);

streaming video (6 min);

inattività (66 min);

trasferimento di dati: upload e download in http (2 min);

inattività (66 min);

riproduzione video (6 min);

inattività (66 min);

quando il dispositivo si spegne: concludere la prova.

1.3.   Calcolo

La durata della batteria (ENDdevice) in ore equivale al tempo di esecuzione della sequenza di prova specificata:

ENDdevice = ENDtest

in cui ENDtest è la durata di esecuzione della prova in ore, arrotondata a due cifre decimali.

L’indice di efficienza energetica (IEE) di uno smartphone o tablet si calcola con la seguente equazione, arrotondando il risultato a due cifre decimali:

IEE =

Formula

dove:

IEE è l’indice di efficienza energetica in 1/W;

Unom è la tensione nominale in V;

Crated è la capacità nominale della batteria in mAh.

L’IEE è calcolato con la versione del sistema operativo installata sul modello di prodotto alla data di immissione sul mercato.

2.   MISURAZIONE DELLA DURATA DELLA BATTERIA IN CICLI

Le batterie degli smartphone e dei tablet sono sottoposte a prove di durata della batteria in cicli, fino a quando la batteria in stato di carica completa ha una capacità residua pari almeno all’80 % della sua capacità nominale; la batteria è sottoposta a prova in base agli algoritmi di carica predefiniti implementati dal fabbricante.

Il numero di cicli risultante deve essere arrotondato per difetto alle centinaia intere come «≥ x00» e dichiarato in intervalli come ≥ 800, ≥ 900, ≥ 1 000, ≥ 1 100, ≥ 1 200, ≥ 1 300, ≥ 1 400.

La durata della batteria in cicli è calcolata con la versione del sistema operativo installata sul modello di prodotto alla data di immissione sul mercato.

3.   MISURAZIONE DELLA PROTEZIONE DA AGENTI ESTERNI

La protezione contro l’ingresso di particelle e umidità è indicata con codice IP, corrispondente ai livelli elencati nella tabella 5. Le prove sono eseguite senza custodia protettiva.

Tabella 5

Gradi di protezione da agenti esterni

Grado di protezione

Ingresso di corpi solidi estranei

Ingresso di acqua con effetti dannosi

 

Dimensioni del corpo solido

Protezione contro

0

nessuna protezione

nessuna protezione

1

≥ 50  mm

caduta verticale di gocce d’acqua

2

protezione contro il contatto delle dita e ≥ 12  mm

gocce d’acqua fino a 15° dalla verticale

3

≥ 2,5  mm

gocce d’acqua fino a 60° dalla verticale

4

≥ 1  mm

gli spruzzi d’acqua

5

protetto contro le polveri

i getti d’acqua

6

a tenuta di polvere

i getti d’acqua potenti

7

n.d.

gli effetti dell’immersione temporanea, profondità di 1 m

8

n.d.

gli effetti dell’immersione permanente, profondità di 1 m o più

4.   RESISTENZA ALLE CADUTE ACCIDENTALI O AFFIDABILITÀ IN CASO DI CADUTA LIBERA RIPETUTA

La resistenza alle cadute accidentali o l’affidabilità in caso di caduta libera ripetuta è misurata mediante il numero di cadute senza riportare difetti nella prova di caduta libera ripetuta. Le prove di caduta libera ripetuta sono eseguite con cinque unità di ciascun modello per ognuno dei casi di prova applicabili. La resistenza alle cadute accidentali corrisponde al numero di cadute che sono state superate da almeno quattro delle cinque unità sottoposte a prova. Il numero di cadute per unità è determinato alle seguenti condizioni di prova:

a)

senza pellicole protettive ed eventuali custodie protettive separate per dispositivi non pieghevoli;

b)

con una pellicola protettiva sul display per dispositivi pieghevoli, prima nello stato non esteso e poi nello stato completamente esteso sulla stessa unità sottoposta a prova in linea con le tabelle 6 e 7;

c)

altezza di caduta 1 m;

d)

dopo un dato numero di cadute corrispondente agli intervalli specificati nelle tabelle 6 e 7, l’unità sottoposta a prova deve essere funzionante e senza difetti, con particolare riferimento alle seguenti funzionalità, ove applicabili:

i)

integrità dello schermo;

ii)

display con meno di 10 pixel difettosi o malfunzionamenti analoghi;

iii)

tutte le fotocamere, sottoposte a prove per le foto e i video;

iv)

comunicazione mobile;

v)

connettività Bluetooth;

vi)

connettività Wi-Fi;

vii)

carica della batteria: con e senza cavo;

viii)

sensibilità al tatto del display;

ix)

pulsanti e interruttori reattivi;

x)

vibrazione;

xi)

microfono/i principale/i;

xii)

altoparlante;

xiii)

audio delle cuffie;

e)

eventuali incrinature del telaio o della parte posteriore non sono considerate un difetto, purché sia garantita la piena funzionalità e l’uso sicuro dell’unità sottoposta a prova;

f)

eventuali incrinature del display tattile o di qualsiasi altro strato di copertura del display non sono considerate un difetto, purché sia garantita la piena funzionalità e l’uso sicuro dell’unità sottoposta a prova;

g)

in assenza di difetti accertati, si prosegue la prova;

h)

in caso di difetti accertati e in ogni caso dopo il numero massimo di cadute specificato nelle tabelle 6 e 7, la prova dell’unità si conclude.

Tabella 6

Intervalli di prova per determinare se l’unità smartphone presenta difetti

Cadute per unità

Dispositivo non pieghevole

Dispositivo pieghevole

45

1° controllo dei difetti

non applicabile

35 stato non esteso + 15 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

1° controllo dei difetti

90

2° controllo dei difetti

non applicabile

70 stato non esteso + 25 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

2° controllo dei difetti

180

3° controllo dei difetti

non applicabile

140 stato non esteso + 35 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

3° controllo dei difetti

270

4° controllo dei difetti

non applicabile

210 stato non esteso + 45 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

4° controllo dei difetti

Tabella 7

Intervalli di prova per determinare se l’unità tablet presenta difetti

Cadute per unità

Dispositivo non pieghevole

Dispositivo pieghevole

52

1° controllo dei difetti

non applicabile

52 stato non esteso + 5 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

1° controllo dei difetti

104

2° controllo dei difetti

non applicabile

78 stato non esteso + 10 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

2° controllo dei difetti

156

3° controllo dei difetti

non applicabile

130 stato non esteso + 15 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

3° controllo dei difetti

208

4° controllo dei difetti

non applicabile

182 stato non esteso + 20 ulteriori cadute nello stato completamente esteso

non applicabile

4° controllo dei difetti

5.   METODO PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI RIPARABILITÀ DI SMARTPHONE E TABLET

L’indice di riparabilità corrisponde a un punteggio aggregato e normalizzato, pari al valore calcolato ricavato da sei parametri di punteggio, dove:

SDD è il punteggio assegnato alla profondità di smontaggio;

S F è il punteggio assegnato al tipo di elementi di fissaggio;

ST è il punteggio assegnato al tipo di attrezzi;

SSP è il punteggio assegnato ai pezzi di ricambio;

SSU è il punteggio assegnato alla durata degli aggiornamenti software;

SRI è il punteggio assegnato alle informazioni sulla riparazione.

La stessa metodologia di attribuzione dei punteggi si applica sia agli smartphone che ai tablet. L’indice di riparabilità (R) si calcola come segue:

R = (SDD*0,25)+(SF*0,15)+ (ST*0,15)+ (SSP*0,15)+(SSU*0,15)+(SRI*0,15)

I punteggi assegnati alla profondità di smontaggio (SDD), al tipo di elementi di fissaggio (SF) e al tipo di attrezzi (ST) sono basati sull’aggregazione dei punteggi a livello delle seguenti parti prioritarie:

BAT è la batteria;

DA è il gruppo display;

BC è la copertura posteriore o il gruppo di copertura posteriore;

FFC è il gruppo fotocamera frontale;

RFC è il gruppo fotocamera posteriore;

EC è la porta di ricarica esterna;

BUT è il pulsante meccanico;

MIC è il microfono o i microfoni principali;

SPK è l’altoparlante;

FM è il gruppo cerniera o il meccanismo di ripiegamento meccanico del display.

Se una qualsiasi delle parti prioritarie elencate precedentemente è presente nel prodotto più di una volta, solo quella con il punteggio più basso è presa in considerazione nel calcolo dei punteggi relativi alla profondità di smontaggio (SDD), al tipo di elementi di fissaggio (SF) e al tipo di attrezzi (ST). Se una parte prioritaria non è presente nel prodotto, per tale parte si prende in considerazione il livello di punti più elevato per ciascun punteggio.

Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD) è calcolato come segue:

a)

se nel prodotto non è presente il gruppo cerniera o il meccanismo di ripiegamento meccanico del display, si utilizza la formula seguente:

SDD = (DDBAT*0,30)+(DDDA*0,30)+(DDBC*0,10)+(DDFFC*0,05)+(DDRFC*0,05)+(DDEC *0,05)+(DDBUT*0,05)+(DDMIC*0,05)+(DDSPK*0,05)

b)

se nel prodotto è presente il gruppo cerniera o il meccanismo di ripiegamento meccanico del display, si utilizza la formula seguente:

SDD = (DDBAT*0,25)+(DDDA*0,25)+(DDBC*0,09)+(DDFFC*0,04)+(DDRFC*0,04)+(DDEC *0,04)+(DDBUT*0,04)+(DDMIC*0,04)+(DDSPK*0,04)+(DDFM*0,17).

Valutazione della profondità di smontaggio (DD) a livello di parte

Il punteggio relativo alla profondità di smontaggio (DDi) per ogni parte prioritaria i (DDBAT; DDDA, DDBC, DDFFC, DDRFC, DDEC, DDBUT, DDMIC, DDSPK, DDFM) si calcola in base al numero di fasi necessarie per rimuovere una parte dal prodotto, senza danneggiarlo. Il conteggio delle fasi per ciascuna parte inizia dal prodotto completamente assemblato, con il caricabatteria scollegato e una qualsiasi scheda SIM installata. I punti, da 1 a 5, sono assegnati nel modo seguente:

DDi ≤ 2 fasi = 5 punti;

5 fasi ≥ DDi > 2 fasi = 4 punti;

10 fasi ≥ DDi > 5 fasi = 3 punti;

15 fasi ≥ DDi > 10 fasi = 2 punti;

DDi > 15 fasi = 1 punto.

Per il calcolo delle fasi di smontaggio, si applicano le seguenti regole:

il conteggio della profondità di smontaggio è completato quando la parte in questione risulta separata e accessibile individualmente;

quando è necessario utilizzare più attrezzi contemporaneamente, l’uso di ciascuno di essi conta come fase separata;

le operazioni relative alla pulizia, alla rimozione delle tracce o al riscaldamento sono conteggiate come fasi;

la profondità di smontaggio è calcolata sulla base delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e della descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria, fornita nella documentazione tecnica;

quando è necessaria la comunicazione o l’autorizzazione a distanza dei numeri di serie per la piena funzionalità del pezzo di ricambio e del dispositivo, ciascuna di queste azioni è conteggiata come cinque fasi di smontaggio aggiuntive.

Il punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF) è calcolato come segue:

a)

per gli smartphone e i tablet, ad eccezione di quelli pieghevoli, si utilizza la formula seguente:

SF=(FBAT*0,30)+ (FDA*0,30)+ (FBC*0,10)+(FFFC*0,05)+(FRFC *0,05)+(FEC *0,05)+(FBUT*0,05)+(FMIC*0,05)+(FSPK*0,05)

b)

per gli smartphone o i tablet pieghevoli si utilizza la formula seguente:

SF=(FBAT*0,25)+ (FDA*0,25)+ (FBC*0,09)+(FFFC*0,04)+(FRFC *0,04)+(FEC *0,04)+(FBUT*0,04)+(FMIC*0,04)+(FSPK*0,04)+(FFM*0,17)

Valutazione del tipo di elementi di fissaggio (F) a livello di parte

I punteggi relativi al tipo di elementi di fissaggio (Fi) per ogni parte prioritaria i (FBAT, FDA, FBC, FFFC, FRFC, FEC, FBUT, FMIC, FSPK, FFM) sono assegnati in base al livello di rimovibilità e riusabilità degli elementi di fissaggio utilizzati nell’insieme del dispositivo. I punti, da 1 a 5, sono assegnati nel modo seguente:

elementi di fissaggio riutilizzabili = 5 punti;

elementi di fissaggio forniti nuovamente = 3 punti;

elementi di fissaggio rimovibili = 1 punto.

La valutazione del tipo di elementi di fissaggio si basa sul processo di smontaggio per rimuovere la parte prioritaria specifica, partendo dalla parte prioritaria precedente già rimossa in base alla sequenza di smontaggio.

Se nello smontaggio di una parte prioritaria si incontrano diversi tipi di elementi di fissaggio, si prende in considerazione il punteggio peggiore.

La profondità di smontaggio Fi è calcolata sulla base delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e della descrizione degli elementi di fissaggio per ciascuna parte prioritaria, fornita nella documentazione tecnica.

Il punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST) è calcolato come segue:

a)

per gli smartphone e i tablet, ad eccezione di quelli pieghevoli, si utilizza la formula seguente:

ST=(TBAT*0,30)+(TSCR*0,30)+(TBC*0,10)+(TFFC*0,05)+(TRFC*0,05)+(TEC*0,05)+(TBUT*0,05)+(TMIC*0,05)+(TSPK*0,05)

b)

per gli smartphone o i tablet pieghevoli si utilizza la formula seguente:

ST=(TBAT*0,25)+(TSCR*0,25)+(TBC*0,09)+(TFFC*0,04)+(TRFC*0,04)+(TEC*0,04)+(TBUT*0,04)+(TMIC*0,04)+(TSPK*0,04)+(TFM*0,17)

Valutazione del tipo di attrezzi (T) a livello di parte

I punteggi relativi al tipo di attrezzi (Ti) per ogni parte prioritaria i (TBAT, TDA, TBC, TFFC, TRFC, TEC, TBUT, TMIC, TSPK e TFM) sono assegnati in base alla complessità e alla disponibilità degli attrezzi necessari per la sua sostituzione. I punti, da 1 a 5, sono assegnati nel modo seguente:

nessun attrezzo = 5 punti;

attrezzi di base = 4 punti;

un kit di attrezzi fornito (o offerto senza costi aggiuntivi) con il pezzo di ricambio = 3 punti;

un kit di attrezzi fornito (o offerto senza costi aggiuntivi) con il prodotto = 2 punti;

attrezzi disponibili in commercio = 1 punto.

La valutazione del tipo di attrezzi si basa sul processo di smontaggio per rimuovere la parte prioritaria specifica, partendo dalla parte prioritaria precedente già rimossa in base alla sequenza di smontaggio.

Se nello smontaggio di una parte prioritaria servono diversi tipi di attrezzi, si prende in considerazione il punteggio inferiore.

La profondità di smontaggio Ti è calcolata sulla base delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione e della descrizione degli attrezzi per ciascuna parte prioritaria, fornita nella documentazione tecnica.

Pezzi di ricambio

Il punteggio relativo ai pezzi di ricambio (SSP) è calcolato a livello di prodotto come segue:

per gli utenti finali e i riparatori professionisti sono disponibili pezzi di ricambio per tutte le parti prioritarie = 5 punti;

per gli utenti finali e i riparatori professionisti sono disponibili pezzi di ricambio per il gruppo display, la batteria, la copertura posteriore (o il gruppo di copertura posteriore) e le fotocamere; per tutte le altre parti, i pezzi di ricambio sono disponibili per i riparatori professionisti = 4 punti;

per gli utenti finali e i riparatori professionisti sono disponibili pezzi di ricambio per il gruppo display, la batteria e la copertura posteriore (o il gruppo di copertura posteriore); per tutte le altre parti, i pezzi di ricambio sono disponibili per i riparatori professionisti = 3 punti;

per gli utenti finali e i riparatori professionisti sono disponibili pezzi di ricambio per il gruppo display e la batteria; per tutte le altre parti, i pezzi di ricambio sono disponibili per i riparatori professionisti = 2 punti;

per gli utenti finali e i riparatori professionisti sono disponibili pezzi di ricambio per il gruppo display; per tutte le altre parti, i pezzi di ricambio sono disponibili per i riparatori professionisti = 1 punto;

i pezzi di ricambio per il gruppo cerniera e il meccanismo di ripiegamento meccanico del display devono essere disponibili solo nel caso di smartphone pieghevoli.

Durata degli aggiornamenti software

Il punteggio relativo alla durata degli aggiornamenti software (SSU) è calcolato a livello di prodotto come segue:

disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo per almeno 7 anni = 5 punti;

disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo per 6 anni = 3 punti;

disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo per 5 anni = 1 punto.

Le durate di cui sopra si riferiscono agli anni a partire dalla data di fine immissione sul mercato del modello di prodotto.

Informazioni sulla riparazione

Il punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI) è calcolato a livello di prodotto come segue:

disponibilità pubblica di informazioni sulla riparazione e la manutenzione, ad eccezione dei diagrammi delle schede elettroniche, senza alcun costo per gli utenti finali e disponibilità di informazioni relative sulla riparazione e la manutenzione, compresi i diagrammi delle schede elettroniche, senza alcun costo per i riparatori professionisti = 5 punti;

disponibilità di informazioni sulla riparazione e la manutenzione senza alcun costo per i riparatori professionisti = 3 punti;

disponibilità di informazioni sulla riparazione e la manutenzione a una tariffa ragionevole e proporzionata per i riparatori professionisti = 1 punto;

la tariffa è considerata ragionevole se non scoraggia l’accesso non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni.


ALLEGATO IV bis

Metodi provvisori

Riferimenti e precisazioni per gli smartphone e i tablet

Parametro

Fonte

Metodo di prova di riferimento/Titolo

Note

 

 

 

 

Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF) e punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST)

CEN

EN 45554:2020

Elementi di fissaggio e connettori: fare riferimento alla tabella A.1 della norma, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.

Attrezzi: fare riferimento alla tabella A.2 della norma, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.

IEE

Commissione europea

Specifiche di prova IEE

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50214

Protezione contro acqua e particelle

IEC

IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019

A tenuta di polvere e protetto contro gli effetti dell’immersione in acqua fino a 1 m di profondità: IP67;

protetto contro l’ingresso di corpi solidi estranei di dimensioni superiori a 1 mm e gli spruzzi d’acqua: IP44.

Capacità nominale e durata della batteria in cicli

Cenelec

IEC EN 61960-3:2017

La durata della batteria in cicli è misurata con la seguente sequenza di prova:

1)

un ciclo a un tasso di scarica di 0,2 C e misurazione della capacità;

2)

cicli da 2 a 499 a un tasso di scarica di 0,5 C;

3)

ripetere la fase 1.

Per determinare il numero di cicli oltre i 500, si prosegue con la fase 4;

4)

99 cicli a un tasso di scarica di 0,5 C;

5)

ripetere la fase 1;

6)

ripetere le fasi 4 e 5 fino a quando la capacità misurata è inferiore all’80 %.

Le prove sono eseguite con una fonte di alimentazione esterna che non limiti l’assorbimento di energia della batteria e che lasci all’algoritmo di carica predefinito specificato il compito di regolare la velocità di carica.

Durezza superficiale

CEN

EN 15771:2010

La durezza superficiale è sottoposta a prova sull’area visibile del display, senza copertura protettiva sullo stesso.

Condizioni ambientali della prova di durata della batteria

ECMA

ECMA 383

Temperatura ambiente (23 ± 5) °C, umidità relativa dal 10 % all’80 %, luce ambiente (250 ± 50) Lux

Resistenza alle cadute accidentali o affidabilità in caso di caduta libera ripetuta

IEC

IEC 60068-2-31, Caduta libera ripetuta – Procedura 2

Gli smartphone sono sottoposti a prove di resistenza alle cadute accidentali, altezza di caduta 1 metro; la prova è effettuata con 5 unità consecutivamente e viene superata se almeno 4 unità la superano.

La prova di caduta libera è interrotta, come indicato nella tabella 6, per verificare se il dispositivo è ancora completamente funzionante.

In assenza di difetti accertati, si prosegue la prova posizionando l’unità sottoposta a prova, nel caso degli smartphone, nel tamburo rotante con lo stesso orientamento in cui si trovava il dispositivo al momento dell’interruzione della prova.

Il numero di prove di caduta superate da almeno 4 unità su 5 è il valore da indicare nella scheda informativa del prodotto, come indicato nell’allegato V.

IEC 60068-2-31, Caduta libera – Procedura 1

I tablet sono sottoposti a prove di resistenza alle cadute accidentali, altezza di caduta 1 metro su una lastra di acciaio da 3 mm sostenuta da legno duro di 10-19 mm di spessore (deviazione dalla procedura 1); 26 orientamenti controllati, con caduta su ogni faccia, bordo e angolo, come specificato nella seguente sequenza di prova; la prova è effettuata con 5 unità consecutivamente e viene superata se almeno 4 unità la superano.

In uno stato completamente esteso, far cadere il tablet consecutivamente e con gli orientamenti seguenti, fino a raggiungere il numero richiesto di cadute. I bordi, gli angoli e le facce sono individuati tenendo il display più grande rivolto in avanti, in orizzontale, con la fotocamera frontale accanto al bordo superiore o, se ciò non consente una designazione univoca, con la fotocamera frontale accanto al bordo sinistro, approssimando il dispositivo con una geometria cuboide. Far cadere:

1)

sulla faccia del display

2)

sull’angolo anteriore in basso a sinistra

3)

sul bordo posteriore inferiore

4)

sul bordo anteriore destro

5)

sulla faccia sinistra

6)

sull’angolo posteriore in basso a destra

7)

sull’angolo anteriore in basso a destra

8)

sulla faccia inferiore

9)

sulla faccia posteriore

10)

sul bordo anteriore sinistro

11)

sull’angolo posteriore in alto a sinistra

12)

sul bordo posteriore destro

13)

sull’angolo anteriore in alto a destra

14)

sul bordo inferiore sinistro

15)

sul bordo superiore destro

16)

sull’angolo anteriore in alto a sinistra

17)

sul bordo inferiore destro

18)

sulla faccia superiore

19)

sul bordo inferiore anteriore

20)

sull’angolo posteriore in basso a sinistra

21)

sul bordo superiore sinistro

22)

sul bordo superiore anteriore

23)

sull’angolo posteriore in alto a destra

24)

sul bordo posteriore sinistro

25)

sulla faccia destra

26)

sul bordo superiore posteriore.

Dopo un certo numero di cadute, come indicato nella tabella 7, si verifica la piena funzionalità del dispositivo.

In assenza di difetti accertati, si prosegue la prova;

i.

in caso di tablet non pieghevoli con prove di caduta libera in tutti i 26 orientamenti per due volte;

ii.

in caso di tablet pieghevoli con prove di caduta libera:

1)

dopo il primo controllo dei difetti, inizialmente in tutti i 26 orientamenti, per una volta in stato non esteso, successivamente negli orientamenti da n. 6 a n. 10 in stato completamente esteso;

2)

dopo il secondo controllo dei difetti, inizialmente in tutti i 26 orientamenti, per due volte in stato non esteso, successivamente negli orientamenti da n. 11 a n. 15 in stato completamente esteso;

3)

dopo il terzo controllo dei difetti, inizialmente in tutti i 26 orientamenti, per due volte in stato non esteso, successivamente negli orientamenti da n. 16 a n. 20 in stato completamente esteso.

Il numero di prove di caduta superate da almeno 4 unità su 5 è il valore da indicare nella scheda informativa del prodotto, come indicato nell’allegato V.


ALLEGATO V

Scheda informativa del prodotto

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui alla tabella 8.

Il manuale d’uso o altra documentazione fornita con il prodotto indica chiaramente il rimando - indirizzo URL leggibile dall’uomo o codice QR - al modello nella banca dati dei prodotti o fornisce il numero di registrazione del prodotto.

Tabella 8

Scheda informativa del prodotto

1.

Marchio  (1)  (2)

2.

Identificativo del modello  (2):

3.

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

4.

Tipo di dispositivo

[smartphone/tablet]

5.

Sistema operativo

[Android/iOS/altro]

6.

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G]b

7.

Batteria sostituibile da parte dell’utente (3)

[sì/no]

8.

Durata della batteria per ciclo (ENDdevice [h])

x

9.

Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite [cicli]

≥ x00

10.

Capacità nominale della batteria (Crated [mAh])

x

11.

Commercializzato con custodia protettiva

[sì/no]

12.

Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti [n]

[≥ x]

13.

Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti, prova effettuata in stato completamente esteso [n]

[≥ x/n.d.]

14.

Classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta

[A/B/C/D/E]b

15.

Grado di protezione da agenti esterni

IPxx

16.

Profondità di immersione in acqua specificata, in caso di IPx8 [m]

[x,xx/n.d.]

17.

Resistenza ai graffi dello schermo sulla scala di Mohs

x

18.

Caricabatteria

Potenza di uscita richiesta [W]

x

Tipo di presa (all’estremità del dispositivo)

[USB-A/USB-Micro B/USB-C/altro]

Informazioni sulla riparabilità

19.

Disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo (1)  (2) (anni)

x

20.

Classe di riparabilità (in base all’indice riportato di seguito)

[A/B/C/D/E]b

21.

Indice di riparabilità (2)

x,xx/5

21a.

Punteggio relativo alla profondità di smontaggio (SDD) (2)

x,xx/5

21b.

Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF) (2)

x,xx/5

21c.

Punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST) (2)

x,xx/5

21d.

Punteggio relativo ai pezzi di ricambio (SSP) (2)

x,xx/5

21e.

Punteggio relativo alla durata degli aggiornamenti software (SSU) (2)

x,xx/5

21f.

Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI) (2)

x,xx/5

22.

Link alle informazioni sulla disponibilità di pezzi di ricambio per riparatori professionisti e utenti finali (1)  (2)  (4)

https://xxx

23.

Link alle istruzioni sulla riparazione per gli utenti finali (1)  (2)  (5)

https://xxx

24.

Link ai prezzi indicativi ante imposte (1)  (2)  (6)

https://xxx

Informazioni supplementari:

25.

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (1)  (2) [mesi]

x

Indirizzo del fornitore  (1)  (2)  (7)

 


(1)  Le modifiche a queste voci non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Il processo di sostituzione della batteria soddisfa i seguenti criteri:

gli elementi di fissaggio sono forniti nuovamente o riutilizzabili;

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d’uso;

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.

(4)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve tuttavia essere concesso secondo i termini e le disposizioni di cui all’allegato II, sezione B, punto 1.1.(1), lettera d), del regolamento (UE) 2023/1670, per gli smartphone, e di cui all’allegato II, sezione D, punto 1.1.(1), lettera d), del regolamento (UE) 2023/1670, per i tablet.

(5)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve tuttavia essere concesso secondo i termini e le disposizioni di cui all’allegato II, sezione B, punto 1.1.(2), ultimo comma, del regolamento (UE) 2023/1670, per gli smartphone, e di cui all’allegato II, sezione D, punto 1.1.(2), ultimo comma, del regolamento (UE) 2023/1670, per i tablet.

(6)  I fornitori hanno l’obbligo di includere il link al sito web in cui saranno disponibili le informazioni pertinenti. L’accesso effettivo al sito web deve tuttavia essere concesso secondo i termini e le disposizioni di cui all’allegato II, sezione B, punto 1.1.(4), del regolamento (UE) 2023/1670, per gli smartphone, e di cui all’allegato II, sezione D, punto 1.1.(4), del regolamento (UE) 2023/1670, per i tablet.

(7)  Il fornitore non inserisce queste informazioni per ogni modello se ottenute automaticamente dalla banca dati.


ALLEGATO VI

Documentazione tecnica

1.   

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

b)

i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;

c)

una descrizione delle fasi di smontaggio per ciascuna parte prioritaria di cui all’allegato IV, punto 5, compresi gli strumenti e gli elementi di fissaggio necessari in ciascuna fase, se del caso;

d)

precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione o della manutenzione dell’apparecchio, o quando viene sottoposto a prova;

e)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 9; questi valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

f)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

g)

le condizioni di prova o di misurazione, se non sufficientemente descritte alla lettera b), compresi gli algoritmi di carica della batteria per la procedura di ricarica predefinita, se applicabile;

h)

i parametri della procedura di prova iniziale per l’indice di efficienza energetica, se non sufficientemente descritti nelle impostazioni di cui all’allegato IV, punto 1, e all’allegato IV bis.

2.   

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 9

Parametri tecnici del modello e valori dichiarati

 

Parametro

Valore e precisione del parametro

Unità

1

Marchio

 

TESTO

2

Identificativo del modello

 

TESTO

3

Durata della batteria per ciclo (ENDdevice)

x,xx

[h]

4

Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite

≥ x00

[centinaia di cicli]

5

Capacità nominale della batteria (Crated)

x

[mAh]

6

Tensione nominale

x,xx

[V]

7

Tensione finale per la prova di durata della batteria in cicli [V]

x,xx

[V]

8

Indice di efficienza energetica (IEE)

x,xx

[n]

9

Commercializzato con custodia protettiva

[sì/no]

-

10

Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti

[≥ x/n.d.]

[n]

11

Prova di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta – cadute senza riportare difetti, prova effettuata in stato completamente esteso

[≥ x/n.d.]

[n]

12

Grado di protezione da agenti esterni

IPxx

 

13

Profondità di immersione in acqua specificata, in caso di IPx8

[x,x/n.d.]

[m]

14

resistenza ai graffi dello schermo

x

scala di Mohs

15

Disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi e aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo

x

[anni]

16

Classe di riparabilità

[A/B/C/D/E]

[A/B/C/D/E]

17

Indice di riparabilità (calcolato sulla base dei valori riportati di seguito)

x,xx

[n]

18

Profondità di smontaggio (SDD)

x,xx

[n]

19

Punteggio relativo al tipo di elementi di fissaggio (SF)

x,xx

[n]

20

Punteggio relativo al tipo di attrezzi (ST)

x,xx

[n]

21

Punteggio relativo ai pezzi di ricambio (SSP)

x,xx

[n]

22

Punteggio relativo alla durata degli aggiornamenti software (SSU)

x,xx

[n]

23

Punteggio relativo alle informazioni sulla riparazione (SRI)

x,xx

[n]

24

Sistema operativo

[Android/iOS/altro]

-

25

Versione del sistema operativo

 

TESTO

3.   

Qualora le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un modello di smartphone o tablet siano state ottenute mediante uno dei metodi seguenti o entrambi:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fornitore, oppure

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fornitore;

la documentazione tecnica contiene i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione di identità tra i modelli di fornitori differenti.


ALLEGATO VII

Informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza, ad eccezione delle vendite a distanza su Internet

1.   

Al fine di garantire la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i messaggi pubblicitari visivi riportano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

2.   

Al fine di assicurare la conformità agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), il materiale tecnico-promozionale riporta la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente al punto 4 del presente allegato.

3.   

Nelle vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea, sono indicate la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta conformemente al punto 4 del presente allegato.

4.   

Nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3, la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica sono indicate, come illustrato nella figura 1, conformemente alle seguenti specifiche:

a)

è utilizzata una freccia contenente la lettera della classe di efficienza energetica, di colore 100 % bianco, in carattere Calibri grassetto di dimensioni almeno equivalenti a quelle del prezzo (se riportato);

b)

il colore della freccia corrisponde a quello della classe di efficienza energetica;

c)

la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili è di colore 100 % nero;

d)

le dimensioni sono tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo di 0,5 pt di spessore e di colore 100 % nero.

In deroga a quanto precede, nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale o per le vendite a distanza sulla base di documentazione cartacea che sono stampati in monocromia anche la freccia può essere in monocromia.

Image 14

Figura 1: Freccia a colori/in monocromia rivolta a sinistra, con indicazione della gamma di classi energetiche

5.   

In caso di vendita a distanza tramite televendita, il cliente deve essere specificamente informato della classe di efficienza energetica del prodotto e della gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, nonché della possibilità di consultare l’etichetta completa e la scheda informativa del prodotto tramite un sito web ad accesso libero o richiedendone una copia stampata.

6.   

In tutti i casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 5, il cliente può ottenere, su richiesta, una copia stampata dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto.


ALLEGATO VIII

Informazioni da fornire in caso di vendita a distanza su Internet

1.   

L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile, e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine utilizzata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.

2.   

In caso di visualizzazione annidata, l’immagine, indicata nella figura 2, usata per accedere all’etichetta:

a)

consiste in una freccia del colore corrispondente alla classe di efficienza energetica figurante sull’etichetta del prodotto;

b)

indica nella freccia la classe di efficienza energetica del prodotto, di colore 100 % bianco, in carattere Calibri grassetto di dimensioni equivalenti a quelle del prezzo;

c)

riporta la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, di colore 100 % nero;

d)

ha il formato seguente, di dimensioni tali da rendere la freccia chiaramente visibile e leggibile. La lettera contenuta nella freccia della classe di efficienza energetica è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia; la freccia e la lettera della classe di efficienza energetica sono contornate da un bordo visibile di colore 100 % nero:

Image 15

Figura 2: Freccia a colori rivolta a sinistra, con indicazione della gamma di classi energetiche

3.   

In caso di visualizzazione annidata, la sequenza di visualizzazione dell’etichetta è la seguente:

a)

l’immagine di cui al punto 2 del presente allegato appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto;

b)

l’immagine è collegata all’etichetta illustrata nell’allegato III;

c)

l’etichetta è visualizzata con un click del mouse o un movimento del cursore del mouse o espandendo l’immagine su schermo tattile;

d)

l’etichetta è visualizzata in una finestra a comparsa, in una nuova scheda, in una nuova pagina, o a schermo sovrapposto;

e)

in caso di ingrandimento dell’etichetta su schermo tattile, si applicano le pertinenti convenzioni per i dispositivi in questione;

f)

l’etichetta scompare mediante un’opzione di chiusura o un altro meccanismo di chiusura standard;

g)

il testo alternativo all’immagine, che deve apparire qualora non sia possibile visualizzare l’etichetta, è costituito dalla classe di efficienza energetica del prodotto in un carattere di dimensioni equivalenti a quello del prezzo.

4.   

L’opportuna scheda informativa del prodotto messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere la scheda informativa del prodotto chiaramente visibile e leggibile. La scheda informativa del prodotto può essere esposta mediante una visualizzazione annidata o un collegamento alla banca dati dei prodotti, nel qual caso il link indica in modo chiaro e leggibile «Scheda informativa del prodotto». Se si ricorre alla visualizzazione annidata, la scheda informativa del prodotto appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.


ALLEGATO IX

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

L’IEE, la durata della batteria in cicli e la durata della batteria per ciclo ai fini della verifica della conformità sono calcolati con la versione del sistema operativo installata sulla o sulle unità alla data della loro immissione sul mercato.

Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto ai requisiti del presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura descritta di seguito.

1)

Le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello conformemente al punto 2, lettere a), b) e c), ad eccezione delle prove di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta, per le quali sono sottoposte a verifica cinque unità del modello conformemente al punto 2, lettera d), e ad eccezione delle prove di durata della batteria in cicli, per le quali sono sottoposte a prova cinque unità del modello conformemente al punto 2, lettera e).

2)

Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nelle relazioni di prova;

b)

i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica, la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta e la classe di riparabilità indicate non sono più favorevoli per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati;

c)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l’unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 10;

d)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova cinque unità del modello per l’affidabilità in caso di caduta libera ripetuta, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nel rispettivo tasso di superamento di cui alla tabella 11;

e)

quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova cinque unità del modello per la durata della batteria in cicli, la media aritmetica dei valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 10.

3)

Se non si ottengono i risultati indicati al punto 2, lettere a), b) ed e), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

4)

Se non si ottiene il risultato indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello, eccetto che per il risultato dell’indice di riparabilità. In alternativa le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. Per quanto riguarda l’indice di riparabilità, se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera c), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova un’unità supplementare dello stesso modello.

5)

Se non si ottiene il risultato indicato al punto 2, lettera d), le autorità dello Stato membro selezionano e sottopongono a prova cinque unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le cinque unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.

6)

Il modello si considera conforme ai requisiti applicabili se per le tre unità sottoposte a prova a norma del punto 4, ove applicabile, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze riportate nella tabella 10, eccetto che per il risultato dell’indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se il valore determinato rientra nella rispettiva tolleranza di cui alla tabella 10.

7)

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per le cinque unità sottoposte a prova conformemente al punto 5, ove applicabile, il tasso di superamento è conforme ai rispettivi valori di cui alla tabella 11.

8)

Se non si ottengono i risultati di cui ai punti 6 o 7, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento, eccetto che per il risultato dell’indice di riparabilità, per il quale il modello è considerato non conforme al presente regolamento.

9)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 8 o del secondo comma del presente allegato.

Le autorità dello Stato membro usano i metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.

Le autorità dello Stato membro applicano esclusivamente le tolleranze ai fini della verifica stabilite nella tabella 10 e i tassi di superamento stabiliti nella tabella 11 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai punti da 1 a 9 per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 10 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 10

Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Durata della batteria per ciclo (ENDdevice [h])

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 3 % al valore dichiarato.

Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite [cicli]

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 20 cicli al valore dichiarato.

Capacità nominale della batteria (Crated [mAh])

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Tensione nominale [V]

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 2 % rispetto al valore dichiarato.

Tensione finale per la prova di durata della batteria in cicli [V]

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 2 % rispetto al valore dichiarato.

Indice di riparabilità (R)

Il valore determinato non è inferiore di oltre il 4 % rispetto al valore dichiarato.


Tabella 11

Tassi di superamento per la resistenza alle cadute accidentali

Parametri

Tolleranze ammesse per i tassi di superamento

Resistenza alle cadute accidentali

Il valore determinato, corrispondente al valore dichiarato, è ottenuto da almeno l’80 % dei dispositivi sottoposti a prova.


(1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, terzo comma, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.


31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/47


REGOLAMENTO (UE) 2023/1670 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2023

che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.

(2)

La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei telefoni cellulari, dei telefoni cordless e dei tablet. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

(3)

Il forte aumento della domanda di smartphone e tablet, unito alla loro maggiore funzionalità, ha comportato un aumento della domanda di energia e di materiali necessari per la loro fabbricazione sul mercato dell'UE, accompagnato da un aumento dell'impatto ambientale associato. Spesso inoltre gli utenti sostituiscono i dispositivi prematuramente e, al termine della loro vita utile, questi non sono sufficientemente riutilizzati o riciclati, con conseguente spreco di risorse. In tale contesto, lo studio preparatorio ha individuato gli aspetti ambientali da affrontare nel presente regolamento. Questi aspetti riguardano principalmente l'efficienza delle risorse e comprendono la prevenzione dell'obsolescenza precoce, la riparabilità, l'affidabilità dei prodotti e dei loro componenti chiave, come batterie e display, la riutilizzabilità e la riciclabilità.

(4)

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi all'efficienza delle risorse per i telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet in tutta l'Unione affinché il mercato interno funzioni meglio e siano migliorate le prestazioni ambientali di tali prodotti. Alla luce di tale obiettivo e degli aspetti ambientali da affrontare, dallo studio preparatorio è emerso che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero riguardare la progettazione per l'affidabilità, compresa la resistenza alle cadute accidentali, la resistenza ai graffi, la protezione da polvere e acqua e la longevità della batteria, la possibilità di smontare e riparare il prodotto in questione, la disponibilità di aggiornamenti della versione del sistema operativo, la cancellazione dei dati e il trasferimento delle funzionalità dopo l'uso, la fornitura di informazioni appropriate per gli utenti, i riparatori e i riciclatori, nonché la durata della batteria.

(5)

Al fine di garantire che i dispositivi possano essere riparati efficacemente, una serie di pezzi di ricambio dovrebbe essere a messa disposizione dei riparatori professionisti o degli utenti finali. Tali pezzi di ricambio, a prescindere dal fatto che siano nuovi o usati, dovrebbero consentire di migliorare o ripristinare la funzionalità del dispositivo in cui sono installati.

(6)

Al fine di garantire che i dispositivi possano essere riparati efficacemente, il prezzo dei pezzi di ricambio dovrebbe essere ragionevole e non dovrebbe scoraggiare la riparazione. Al fine di garantire la trasparenza e incentivare la fissazione di prezzi ragionevoli, il prezzo indicativo ante imposte per i pezzi di ricambio previsto a norma del presente regolamento dovrebbe essere disponibile su un sito web ad accesso libero.

(7)

Attualmente non è possibile, o è estremamente difficile, per i proprietari di telefoni cellulari, compresi gli smartphone, e di tablet modificare il sistema operativo del loro dispositivo, che è scelto e mantenuto aggiornato dal fabbricante mediante aggiornamenti periodici. Tali aggiornamenti portano generalmente alla definizione di una serie di versioni principali e minori. Gli aggiornamenti possono essere utilizzati per garantire il mantenimento della sicurezza di un dispositivo, per correggere errori nel sistema operativo o per offrire nuove funzionalità agli utenti. Gli aggiornamenti possono essere offerti su base volontaria o in seguito a un obbligo previsto dal diritto dell'Unione. Al fine di migliorare l'affidabilità dei dispositivi, occorre pertanto garantire che gli utenti continuino a ricevere tali aggiornamenti senza costi e per un periodo di tempo minimo, anche successivo alla cessazione della vendita da parte del fabbricante del modello del prodotto in questione. Tali aggiornamenti dovrebbero essere offerti o come aggiornamenti dell'ultima versione disponibile del sistema operativo che deve poter essere installabile sul dispositivo, oppure come aggiornamenti della versione del sistema operativo installata sul modello del prodotto al momento della fine dell'immissione sul mercato o delle versioni successive.

(8)

Il requisito relativo alla funzionalità di cancellazione sicura della chiave crittografica potrebbe essere implementato da soluzioni tecniche quali, tra l'altro, una funzionalità implementata nel firmware, in genere nel bootloader, in un software incluso in un ambiente di avvio autonomo, o in un software installabile nei sistemi operativi supportati forniti con il prodotto.

(9)

Il consumo totale di energia primaria della base installata nell'UE-27 di telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet nel 2020 nel corso del loro ciclo di vita è stato di 39,5 TWh (di cui 28,5 TWh per gli smartphone, 1,6 TWh per i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, 1,8 TWh per i telefoni cordless e 7,6 TWh per i tablet), che include una quota importante di consumo di energia primaria nella produzione al di fuori dell'UE-27. Di questi 39,5 TWh, la quota attribuita al consumo di energia elettrica (sia per la produzione che per l'utilizzo) è di 26,6 TWh (19,2 TWh, 0,9 TWh, 1,1 TWh e 5,4 TWh, rispettivamente per smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet). In assenza di misure normative, tali valori dovrebbero diminuire leggermente, arrivando a 39,3 TWh (29,3 TWh, 1,5 TWh, 1,4 TWh e 7,3 TWh, rispettivamente, per smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet) di energia primaria nel 2030. L'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione (2) dovrebbe limitare il valore del 2030 a 25,4 TWh (18,2 TWh, 1,0 TWh, 1,1 TWh e 5,2 TWh, rispettivamente, per gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni cordless e i tablet), con un risparmio pari a circa il 33 % sul consumo di energia primaria di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet rispetto a quanto accadrebbe in assenza di misure.

(10)

I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dei metodi di misurazione più avanzati riconosciuti, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(12)

Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti ai requisiti definiti nel presente regolamento.

(13)

Ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dovrebbero poter fare riferimento alla banca dati dei prodotti se la documentazione tecnica di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1669 contiene le stesse informazioni.

(14)

Al fine di proteggere i consumatori ed evitare che le norme stabilite dal presente regolamento siano aggirate, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di migliorare i parametri dichiarati.

(15)

Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili per far sì che le informazioni sulla prestazione ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili, conformemente all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.

(16)

Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle sue disposizioni ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. I tempi del riesame dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dell'attuazione, o meno, di tutte le disposizioni e del loro eventuale effetto sul mercato.

(17)

Il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (4) dovrebbe essere modificato al fine di escludere i telefoni cordless dal suo ambito di applicazione per evitare sovrapposizioni con gli stessi prodotti oggetto del presente regolamento.

(18)

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero iniziare a essere applicate 21 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di dare ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare i loro prodotti soggetti al presente regolamento.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet.

2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a)

telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;

b)

smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;

b)

è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;

c)

non è progettato per essere indossato al polso;

2)

«smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall'uso mobile dei servizi internet, da un sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;

b)

è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);

c)

se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;

3)

«smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è accreditato o altrimenti approvato dall'autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;

b)

è destinato esclusivamente agli utenti professionali;

c)

è in grado di rilevare intrusioni fisiche all'hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un'unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;

4)

«utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l'uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;

5)

«telefono cordless»: un dispositivo elettronico portatile senza filo che è dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni fissa;

b)

è collegato a una stazione base attraverso un'interfaccia radio;

c)

è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno serve principalmente per la ricarica della batteria;

6)

«stazione base»: un dispositivo che funge da ponte tra la connessione di rete (telefonica o internet) e uno o più ricevitori di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di router per altri dispositivi. Una stazione base di solito include anche una base di ricarica integrata per ricaricare il ricevitore;

7)

«base di ricarica»: un dispositivo che funge da unità di ricarica per un singolo ricevitore di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di connessione alla rete;

8)

«tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:

a)

è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);

b)

nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;

c)

dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;

d)

è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria;

e)

è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;

9)

«identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello del prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;

10)

«banca dati dei prodotti»: una raccolta di dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369;

11)

«modello equivalente»: un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo di modello diverso.

2.   Ai fini degli allegati da II a V si applicano anche le definizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.

Articolo 4

Valutazione della conformità

1.   La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione stabilito nell'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione stabilito nell'allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato II del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III del presente regolamento.

3.   Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:

a)

da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure

b)

dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,

la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di costruttori diversi.

La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.

4.   La documentazione tecnica comprende inoltre le informazioni indicate nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669 nell'ordine ivi previsto. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1669.

Articolo 5

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Elusione

1.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà durante le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

Sono compresi, tra l'altro, i prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e di conseguenza alterare automaticamente il loro comportamento o le loro proprietà e i prodotti preimpostati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà al momento della prova.

2.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non prescrivono istruzioni di prova, specifiche per le prove effettuate dalle autorità degli Stati membri incaricate dei controlli sulla conformità dei prodotti, che alterino il comportamento o le proprietà dei prodotti al fine di ottenere un risultato più favorevole per uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento, applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

È compresa, tra l'altro, la prescrizione di un intervento manuale sul prodotto in preparazione alla prova, che ne alteri il comportamento o le proprietà dal punto di vista dell'uso normale da parte dell'utente.

3.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato prodotti progettati per alterare il loro comportamento o le loro proprietà entro un breve periodo di tempo successivo all'immissione in servizio del prodotto, provocando un peggioramento di uno qualsiasi dei valori dichiarati dei parametri oggetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento applicabili al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti.

Articolo 7

Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al 20 settembre 2023 sono stabiliti all'allegato V.

Articolo 8

Riesame

Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta il risultato, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Il riesame valuta in particolare:

a)

la necessità di rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento per riflettere l'evoluzione del mercato;

b)

l'opportunità di includere i dispositivi indossabili intelligenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e di definire per essi requisiti generici e specifici;

c)

l'opportunità di stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla resistenza dei tablet alle cadute accidentali;

d)

l'opportunità di aumentare la severità del requisito sulla durata della batteria in cicli;

e)

l'opportunità di definire una batteria standardizzata che possa essere utilizzata in modo intercambiabile su una gamma di telefoni cellulari e tablet;

f)

la necessità di definire requisiti volti a consentire o migliorare la riparazione o il potenziamento con pezzi di ricambio usati o di terzi;

g)

la necessità di rivedere o ampliare l'elenco dei pezzi di ricambio, della disponibilità dei pezzi di ricambio per gruppo destinatario, comprendente riparatori professionisti e utenti finali, e delle informazioni sulla riparazione per le quali sono previsti requisiti;

h)

l'inclusione di ulteriori elementi chimici negli obblighi di informazione di cui all'allegato II;

i)

la necessità di includere i requisiti di affidabilità relativi ai dispositivi pieghevoli;

j)

l'opportunità di imporre requisiti sul contenuto riciclato dei materiali;

k)

l'opportunità di imporre ulteriori obblighi di informazione sui prezzi dei pezzi di ricambio;

l)

la possibilità per i fabbricanti di rendere pubblicamente disponibili su un sito web ad accesso libero i dati per la stampa 3D di componenti in plastica (ad esempio il coperchio del vano batteria, pulsanti, ecc.), in aggiunta all'obbligo di mettere tali pezzi di ricambio a disposizione dei riparatori professionisti o degli utenti finali o come mezzo per adempiere a tale obbligo;

m)

l'opportunità di vietare la serializzazione delle parti;

n)

l'adeguatezza dei requisiti relativi agli aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo;

o)

l'adeguatezza delle esclusioni per i dispositivi pieghevoli;

p)

l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile di telefoni cellulari dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;

q)

l'opportunità di prorogare i periodi di disponibilità degli aggiornamenti del sistema operativo;

r)

l'opportunità di prorogare il periodi di disponibilità dei pezzi di ricambio.

Articolo 9

Modifica del regolamento (UE) 2023/826

Il regolamento (UE) 2023/826 è così modificato:

all'allegato II, punto 3, la dicitura «altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali» è sostituita dalla seguente:

«altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1669 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.»

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025. L'articolo 6 si applica a decorrere dal 20 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

Definizioni applicabili agli allegati

1)

«stand-by in rete»: stand-by in rete ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2023/826;

2)

«Pn»: consumo di energia nel modo stand-by in rete, espresso in Watt e arrotondato al secondo decimale;

3)

«pezzo di ricambio»: una parte distinta che può sostituire una parte del telefono cellulare, telefono cordless o tablet avente la stessa funzione o funzione analoga. La funzionalità del telefono cellulare, del telefono cordless o del tablet è ripristinata o potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio. I pezzi di ricambio possono essere parti usate;

4)

«parte serializzata»: una parte dotata di un codice unico abbinato a una singola unità di un dispositivo e la cui sostituzione con un pezzo di ricambio richiede l'abbinamento di tale pezzo di ricambio al dispositivo per mezzo di un codice software, al fine di garantire la piena funzionalità del pezzo di ricambio e del dispositivo;

5)

«riparatore professionista»: un operatore o un'impresa che esegue la riparazione e la manutenzione professionale di telefoni cellulari, telefoni cordless o tablet, come servizio o in vista della successiva rivendita del dispositivo riparato;

6)

«elemento di fissaggio»: un dispositivo hardware o una sostanza che collega o fissa meccanicamente, magneticamente o con altri mezzi due o più oggetti, parti o pezzi. Un dispositivo hardware che ha, in aggiunta, una funzione elettrica è anch'esso considerato un elemento di fissaggio;

7)

«elemento di fissaggio necessario»: qualsiasi elemento di fissaggio che deve essere smontato secondo le istruzioni per la riparazione fornite dai fabbricanti, dagli importatori o dai mandatari per accedere a una parte che deve essere sostituita da un pezzo di ricambio;

8)

«elemento di fissaggio riutilizzabile»: un elemento di fissaggio che può essere completamente riutilizzato in seguito a rimontaggio per lo stesso scopo e che non provoca danni né a sé stesso né al prodotto durante il processo di smontaggio o rimontaggio che impediscano di riutilizzare l'elemento di fissaggio più volte;

9)

«elemento di fissaggio fornito nuovamente»: un elemento di fissaggio rimovibile fornito senza costi aggiuntivi insieme al pezzo di ricambio che è destinato a collegare o a fissare; Gli adesivi sono considerati elementi di fissaggio forniti nuovamente se vengono forniti insieme al pezzo di ricambio in una quantità sufficiente per il rimontaggio, senza costi aggiuntivi;

10)

«elemento di fissaggio rimovibile»: un elemento di fissaggio che non è un elemento di fissaggio riutilizzabile, ma la cui rimozione non provoca danni al prodotto o né lascia residui che impediscono il rimontaggio;

11)

«batteria»: qualsiasi parte costituita da uno o più elementi di batteria, inclusi, in base al modello del prodotto, circuiteria elettronica con sensori relativi alla batteria per la gestione della stessa, alloggiamento/i, contenitore della batteria, supporti, schermature, materiali di interfaccia termica e collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

12)

«copertura posteriore» o «gruppo di copertura posteriore»: l'alloggiamento posteriore principale, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto, uno o più degli elementi seguenti: il telaio, uno strato di copertura posteriore attaccato al corpo principale della copertura posteriore, le coperture dell'obiettivo della fotocamera posteriore, le antenne stampate, i supporti, le schermature, le guarnizioni e i materiali di interfaccia termica;

13)

«microfono ausiliario»: un microfono che non è essenziale per i segnali vocali dell'utente, ma che fornisce funzioni secondarie, come, tra l'altro, la riduzione del rumore ambientale;

14)

«gruppo fotocamera frontale»: qualsiasi parte costituita da una o più fotocamere orientate verso l'utente del dispositivo, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto:

a)

i componenti della fotocamera e i relativi sensori;

b)

i componenti del flash;

c)

i componenti ottici;

d)

i componenti meccanici necessari per funzioni come la stabilizzazione dell'immagine e la messa a fuoco;

e)

l'alloggiamento o gli alloggiamenti del modulo;

f)

i supporti;

g)

le schermature;

h)

le luci di segnalazione;

i)

i microfoni ausiliari;

j)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

15)

«gruppo fotocamera posteriore»: qualsiasi parte costituita da una o più fotocamere orientate verso la parte posteriore del dispositivo, inclusi, se pertinenti al modello del prodotto:

a)

i componenti della fotocamera e i relativi sensori;

b)

i componenti del flash;

c)

i componenti ottici;

d)

i componenti meccanici necessari per funzioni come la stabilizzazione dell'immagine e la messa a fuoco;

e)

l'alloggiamento o gli alloggiamenti del modulo;

f)

i supporti;

g)

le schermature;

h)

i microfoni ausiliari;

i)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

16)

«connettore audio esterno»: un connettore per i segnali audio che consente di collegare una cuffia o altoparlanti esterni o un dispositivo audio analogo, inclusi, in base al modello del prodotto, i supporti, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

17)

«porta di ricarica esterna»: una porta per la ricarica della batteria con cavo, eventualmente utilizzata anche per lo scambio di dati e la ricarica inversa di un altro dispositivo, composta da una presa USB-C e da un relativo alloggiamento e comprendente, in base al modello del prodotto, supporti, guarnizioni e collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

18)

«pulsante meccanico»: un interruttore meccanico o un gruppo di interruttori meccanici che possono essere premuti o un pulsante a scorrimento che può essere spostato meccanicamente per attivare o disattivare funzioni come il volume, l'attivazione della fotocamera o l'accensione o lo spegnimento del dispositivo e che include, in base al modello del prodotto, i supporti, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

19)

«microfono/i principale/i»: il microfono o i microfoni destinati ai segnali vocali dell'utente, compresi, in base al modello del prodotto, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

20)

«altoparlante»: tutti gli altoparlanti e le parti meccaniche che generano il suono, compresi, in base al modello del prodotto, gli alloggiamenti dei moduli, le guarnizioni e i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

21)

«gruppo cerniera»: una parte che consente di ripiegare un dispositivo preservandone l'integrità operativa, compresi, se del caso, gli alloggiamenti del modulo;

22)

«meccanismo di ripiegamento meccanico del display»: una parte che consente di ripiegare un dispositivo, compreso il suo display, preservandone l'integrità operativa;

23)

«caricabatteria»: un alimentatore esterno che carica la batteria e fornisce energia elettrica a un telefono cellulare, un telefono cordless o un tablet alimentati a batteria;

24)

«alloggiamento SIM e alloggiamento scheda di memoria»: un alloggiamento mobile per una carta SIM o una scheda di memoria rimovibile;

25)

«gruppo display»: il gruppo dell'unità display e, se del caso, del digitalizzatore del pannello frontale, compresi, in base al modello del prodotto:

a)

la piastra posteriore;

b)

la schermatura;

c)

la cornice del display;

d)

le unità di retroilluminazione;

e)

la circuiteria elettronica tra cui:

i)

il driver del display, ad esclusione della funzionalità principale dell'unità di elaborazione grafica;

ii)

i controller di riga e colonna;

iii)

la circuiteria del segnale tattile;

iv)

i collegamenti elettrici ad altri gruppi del dispositivo;

26)

«pellicola protettiva per display pieghevole»: una pellicola protettiva progettata per essere attaccata al display di un dispositivo pieghevole per migliorare l'affidabilità e ridurre l'usura meccanica della superficie dello schermo;

27)

«sito web ad accesso libero»: un sito web a cui si può accedere senza dover pagare o fornire informazioni personali, tra cui indirizzo di posta elettronica o numero di telefono;

28)

«analisi dei guasti»: un processo di raccolta e analisi dei dati per individuare la parte di un telefono cellulare, un telefono cordless o un tablet che causa un malfunzionamento;

29)

«custodia protettiva separata»: una custodia protettiva che può essere fornita con un telefono cellulare, un telefono cordless o un tablet, ma che non rappresenta una parte necessaria dell'alloggiamento e non è considerata parte integrante del prodotto;

30)

«crittografia»: una trasformazione (reversibile) dei dati mediante un algoritmo crittografico finalizzata a produrre un testo cifrato, ossia a nascondere le informazioni contenute nei dati;

31)

«chiave»: una sequenza di simboli che controlla il funzionamento di una trasformazione crittografica (ad esempio, cifratura, decifrazione);

32)

«smontaggio»: un processo per mezzo del quale un prodotto viene scomposto nei suoi diversi componenti o parti in modo tale da poter essere successivamente rimontato e messo in funzione;

33)

«sistema operativo»: il tipo generale di software pre-installato che controlla l'esecuzione dei programmi e che può fornire servizi come l'allocazione delle risorse, la pianificazione (scheduling), il controllo degli input e degli output e la gestione dei dati; è normalmente soggetto ad aggiornamenti regolari che portano alla definizione di una serie di versioni principali e minori; include qualsiasi applicazione software preinstallata che non può essere disinstallata dall'utente;

34)

«aggiornamento di sicurezza»: un aggiornamento del sistema operativo, comprese le patch di sicurezza, se pertinenti per un determinato dispositivo, il cui scopo principale è migliorare la sicurezza del dispositivo;

35)

«aggiornamento correttivo»: un aggiornamento del sistema operativo, comprese le patch correttive, il cui scopo è correggere bug, errori o malfunzionamenti del sistema operativo;

36)

«aggiornamento delle funzionalità»: un aggiornamento del sistema operativo il cui scopo principale è l'implementazione di nuove funzionalità;

37)

«capacità nominale»: la quantità di energia elettrica dichiarata dal fabbricante che una batteria è in grado di erogare per un periodo di 5 ore se misurata in condizioni specifiche, espressa in milliampere/ora (mAh);

38)

«durata della batteria in cicli»: il numero di cicli di carica/scarica che una batteria può sopportare prima che la sua capacità elettrica utilizzabile raggiunga l'80 % della capacità nominale, espressa in cicli;

39)

«stato di carica»: la capacità disponibile di una batteria espressa in percentuale della capacità nominale;

40)

«stato di salute»: la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali, espressa come la capacità residua di carica completa rispetto alla capacità nominale, in %;

41)

«sistema di gestione della batteria»: un dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e memorizza i dati sui parametri per registrare la data di fabbricazione della batteria, la data del primo utilizzo della batteria, il numero di cicli di carica/scarica e lo stato di salute della batteria, e che comunica con il prodotto in cui la batteria è incorporata;

42)

«capacità residua»: capacità della batteria di mantenere le prestazioni di picco normali, misurata rispetto a quando il prodotto era nuovo;

43)

«ricarica intelligente»: un profilo di ricarica adattiva della batteria basato su algoritmi che apprendono dal comportamento dell'utente le informazioni per ottimizzare il profilo di ricarica in termini di riduzione degli effetti che limitano la durata di vita della batteria;

44)

«Rcyc»: il tasso di riciclabilità, espressa in %;

45)

«grado di protezione da agenti esterni»: il livello di protezione fornito da un involucro contro l'ingresso di corpi solidi estranei e/o di acqua, misurato secondo metodi di prova standardizzati ed espresso con un sistema di codifica per indicare il grado di tale protezione;

46)

«data di immissione sul mercato»: la data in cui è immessa sul mercato la prima unità di un modello del prodotto;

47)

«data di fine immissione sul mercato»: la data in cui è immessa sul mercato l'ultima unità di un modello del prodotto;

48)

«cancellazione sicura della chiave crittografica»: la cancellazione effettiva della chiave crittografica utilizzata per criptare e decriptare i dati, sovrascrivendo completamente la chiave in modo tale che l'accesso alla chiave originale, o a parti di essa, diventi impossibile;

49)

«attrezzo proprietario»: un attrezzo che non è disponibile per l'acquisto da parte del pubblico o per il quale non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

50)

«attrezzi di base»: un cacciavite a testa piatta, un cacciavite a croce, un cacciavite esalobato, una chiave a brugola, una chiave combinata, una pinza universale, una pinza universale per spellare i cavi e crimpare i terminali, una pinza a becchi mezzotondi, una pinza diagonale, una pinza a pappagallo, una pinza autobloccante, una leva di sollevamento, pinzette, una lente d'ingrandimento, uno strumento di apertura piatto (spudger) e un plettro;

51)

«attrezzo disponibile in commercio»: un attrezzo che può essere acquistato dal pubblico e che non è né un attrezzo di base né un attrezzo proprietario;

52)

«ambiente equivalente a quello di produzione»: un ambiente paragonabile a quello in cui è stato fabbricato un prodotto;

53)

«ambiente d'uso»: un ambiente in cui il prodotto è utilizzato;

54)

«ambiente di laboratorio»: un ambiente che non è né un ambiente d'uso né un ambiente equivalente a quello di produzione e in cui le macchine e/o gli strumenti sono utilizzati in condizioni controllate in modo idoneo alle attività di riparazione;

55)

«tecnico non specializzato»: una persona con una conoscenza generale delle tecniche di riparazione di base e delle precauzioni di sicurezza;

56)

«profano»: una persona senza esperienza specifica di riparazione o qualifiche correlate;

57)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all'articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità degli Stati membri;

58)

«stato completamente esteso»: lo stato del dispositivo in cui le parti mobili destinate all'uso, come i display e le tastiere, sono distese, aperte o altrimenti estese in modo tale da massimizzare l'area proiettata ottenuta moltiplicando la lunghezza per la larghezza.


ALLEGATO II

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

A.   TELEFONI CELLULARI DIVERSI DAGLI SMARTPHONE

1.   REQUISITI DI EFFICIENZA DELLE RISORSE

1.1.   Progettazione per la riparazione e il riutilizzo

1)   Disponibilità dei pezzi di ricambio

a)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato, se presenti:

i)

batteria o batterie;

ii)

gruppo fotocamera frontale;

iii)

gruppo fotocamera posteriore;

iv)

connettore/i audio esterno/i;

v)

porta/e di ricarica esterna/e;

vi)

pulsante/i meccanico/i;

vii)

microfono/i principale/i;

viii)

altoparlante/i;

ix)

gruppo cerniera;

x)

meccanismo di ripiegamento meccanico del display.

b)

I pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) non sono gruppi costituiti da più di uno dei tipi di pezzi di ricambio elencati, con le seguenti eccezioni:

i)

i microfoni possono far parte di un altoparlante o di un gruppo porta di ricarica esterna;

ii)

i connettori audio esterni possono essere combinati a porte di ricarica esterne in una stessa porta;

iii)

le porte di ricarica esterne possono essere combinate a connettori audio esterni in una stessa porta;

iv)

il gruppo cerniera può far parte di un meccanismo di ripiegamento meccanico del display;

v)

il microfono, gli altoparlanti, i pulsanti e i connettori esterni possono essere combinati a un gruppo di livello superiore se sono soddisfatti i seguenti requisiti di affidabilità:

il pulsante di alimentazione ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 225 000 cicli;

il pulsante del volume ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 100 000 cicli;

il connettore di ricarica ha una resistenza al ciclo di inserimento/estrazione ≥ 12 000 cicli.

c)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utenti finali almeno i pezzi di ricambio seguenti, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

a)

batteria o batterie;

b)

copertura posteriore o gruppo di copertura posteriore, se deve essere completamente rimossa per la sostituzione della batteria;

c)

pellicola protettiva per display pieghevole;

d)

gruppo display;

e)

caricabatteria, a meno che il dispositivo non sia conforme all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE (1);

f)

alloggiamento SIM e alloggiamento scheda di memoria, se è presente uno slot esterno per un alloggiamento SIM o un alloggiamento scheda di memoria.

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fornire la batteria o le batterie di cui al punto i), lettera a), solo ai riparatori professionisti se i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

dopo 500 cicli di carica completa la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

b)

la durata della batteria in cicli raggiunge un minimo di 1 000 cicli di carica completa e, dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale.

c)

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP67.

d)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, l'elenco dei pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) e la procedura per ordinarli sono resi pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, fino al termine del periodo di disponibilità di tali pezzi di ricambio.

2)   Accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione

a)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono ai riparatori professionisti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettere a) e c), per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato e alle condizioni seguenti, a meno che tali informazioni non siano rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario:

a)

il sito web del fabbricante, dell'importatore o del mandatario indica la procedura di registrazione che i riparatori professionisti devono seguire per accedere alle informazioni; per accettare una tale richiesta, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono esigere soltanto che il riparatore professionista dimostri:

i)

di possedere le competenze tecniche per riparare i telefoni cellulari diversi dagli smartphone e di rispettare le norme applicabili ai riparatori di apparecchiature elettriche negli Stati membri in cui opera. Si accetta come prova di conformità al presente requisito il riferimento a un sistema di registrazione ufficiale dei riparatori professionisti, se tale sistema esiste negli Stati membri interessati;

ii)

di avere sottoscritto un'assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall'attività che svolge, a prescindere dal fatto che essa sia richiesta dallo Stato membro;

b)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari accettano o rifiutano la registrazione entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di rifiuto, sarà fornita al richiedente una chiara giustificazione delle ragioni alla base di tale decisione, che sarà revocata se lo stesso riparatore professionista richiederà di essere registrato con informazioni aggiornate, che soddisfino le condizioni di accesso;

c)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione o per ricevere aggiornamenti periodici. La registrazione in sé è fornita gratuitamente. La tariffa è considerata ragionevole in particolare se non scoraggia l'accesso non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni;

d)

una volta registrato il riparatore professionista ha accesso, entro un giorno lavorativo dalla domanda, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Le informazioni possono essere fornite per un modello equivalente o un modello della stessa famiglia, se del caso;

e)

le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui alla lettera a) contengono il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettere a) e c), e comprendono almeno:

i)

l'identificazione inequivocabile del prodotto;

ii)

uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;

iii)

gli schemi elettrici e delle connessioni necessari per l'analisi dei guasti;

iv)

gli schemi delle schede elettroniche;

v)

l'elenco delle apparecchiature necessarie per la riparazione e per le prove;

vi)

il manuale tecnico di istruzioni per la riparazione, compresa la marcatura delle singole fasi;

vii)

le informazioni diagnostiche di guasto e di errore (compresi i codici specifici del fabbricante, se del caso);

viii)

le informazioni su componenti e diagnosi (ad esempio, valori di misurazione teorici minimi e massimi);

ix)

le istruzioni relative al software e al firmware (compreso il software per il ripristino);

x)

le informazioni sulle modalità di accesso ai registri di dati relativi agli incidenti di guasto segnalati, memorizzati sul dispositivo (ove applicabile e ad eccezione delle informazioni personali identificabili, come quelle relative al comportamento dell'utente e alla posizione);

xi)

le informazioni su come accedere alla riparazione professionale, comprese le pagine web, gli indirizzi e i recapiti dei riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b);

f)

fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione pubblicate inizialmente dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario di cui alla lettera e) potranno essere utilizzate e pubblicate da terzi, senza essere alterate, una volta che il fabbricante, l'importatore o il mandatario avrà interrotto l'accesso a tali informazioni al termine del periodo di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.

b)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, le istruzioni per la riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), sono rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato. Tali istruzioni devono contenere il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettera c).

3)   Termine massimo di consegna dei pezzi di ricambio

a)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

i)

nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

ii)

nei restanti 2 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

b)

La disponibilità dei pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), può essere limitata ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

4)   Informazioni sul prezzo dei pezzi di ricambio

Durante il periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono sul loro sito web ad accesso libero un prezzo indicativo ante imposte, almeno in EUR, per i pezzi di ricambio elencati al punto 1, lettere a) e c), compreso il prezzo ante imposte degli elementi di fissaggio e degli attrezzi, se forniti con il pezzo di ricambio.

5)   Requisiti per lo smontaggio

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari soddisfano i requisiti per lo smontaggio seguenti:

a)

a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione del gruppo display e delle parti di cui al punto 1, lettera a), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in almeno uno dei seguenti modi:

senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

con attrezzi disponibili in commercio;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno in un ambiente di laboratorio;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno da un tecnico non specializzato;

b)

a partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.

c)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione della batteria:

i)

soddisfi i seguenti criteri:

gli elementi di fissaggio sono forniti nuovamente o riutilizzabili;

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano;

ii)

o, in alternativa al punto i), garantiscono che:

il processo di sostituzione della batteria soddisfi i criteri di cui alla lettera a);

dopo 500 cicli di carica completa la batteria deve inoltre avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

la durata della batteria in cicli raggiunga un minimo di 1 000 cicli di carica completa; dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria deve inoltre avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale;

il dispositivo sia almeno a tenuta di polvere e protetto contro l'immersione in acqua fino a un metro di profondità per un minimo di 30 minuti.

6)   Requisiti per la preparazione per il riutilizzo

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi includano una funzione software che ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancelli in modo sicuro per impostazione predefinita tutte le informazioni personali, comprendenti, tra l'altro, la rubrica, i messaggi di testo, le foto, i video, le impostazioni e la cronologia delle chiamate.

1.2.   Progettazione per l'affidabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

resistenza alle cadute accidentali: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi resistano a 45 cadute senza alcuna pellicola protettiva o custodia protettiva separata, ad eccezione dei telefoni cellulari pieghevoli diversi dagli smartphone progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole, senza perdita di funzionalità, seguendo la procedura di prova di cui all'allegato III; i telefoni cellulari pieghevoli diversi dagli smartphone progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole devono resistere a 35 cadute nello stato non esteso e a 15 cadute nello stato esteso, senza perdita di funzionalità, secondo la procedura di prova di cui all'allegato III e sottoposti a prova con la pellicola protettiva;

2)

resistenza ai graffi: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che lo schermo del dispositivo superi il livello di durezza 4 sulla scala di Mohs, ad eccezione dei telefoni cellulari pieghevoli diversi dagli smartphone progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole;

3)

protezione da polvere e acqua: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi siano protetti dall'ingresso di corpi solidi estranei di dimensioni superiori a 1 millimetro e da spruzzi d'acqua;

4)

durata della batteria in cicli: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi raggiungano almeno 500 cicli all'80 % di capacità residua, da verificare in condizioni di carica in cui la velocità di carica è limitata dal sistema di gestione della batteria e non dalle capacità di erogazione di energia dell'alimentatore;

5)

gestione della batteria:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari includono una funzione di carica opzionale, selezionabile dall'utente, che termina automaticamente il processo di carica quando la carica della batteria raggiunge l'80 % della sua capacità totale; quando questa funzione è attivata, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono consentire che il dispositivo effettui periodicamente una ricarica completa della batteria al fine di mantenere stime accurate dello stato di carica della batteria. Alla prima ricarica del dispositivo o durante il processo di installazione, l'utente è informato automaticamente del fatto che la durata di vita della batteria può essere prolungata se la funzione è selezionata e la batteria è ricaricata regolarmente solo fino all'80 % della sua capacità totale;

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono una funzione di gestione dell'energia che, per impostazione predefinita, garantisce che, una volta che la batteria è completamente carica, non venga fornita ulteriore energia di carica, a meno che il livello di carica non scenda al di sotto del 95 % della sua capacità di carica massima;

6)

aggiornamenti del sistema operativo:

a)

dalla data di fine immissione sul mercato e per almeno 5 anni dopo tale data, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari, se forniscono aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi o aggiornamenti delle funzionalità di un sistema operativo, rendono tali aggiornamenti disponibili gratuitamente per tutte le unità di un modello di prodotto con lo stesso sistema operativo;

b)

il requisito di cui alla lettera a) si applica sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi offerti su base volontaria da fabbricanti, importatori o mandatari sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti per conformarsi al diritto dell'Unione;

c)

gli aggiornamenti di sicurezza o gli aggiornamenti correttivi di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 4 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

d)

gli aggiornamenti delle funzionalità di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 6 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

e)

l'aggiornamento del sistema operativo può combinare aggiornamenti di sicurezza, correttivi e delle funzionalità.

1.3.   Marcatura dei componenti in plastica

A partire dal 20 giugno 2025, i componenti in plastica di peso superiore a 50 g sono marcati indicando il tipo di polimero mediante appositi simboli o abbreviazioni standard posti tra i segni di punteggiatura «>» e «<» come specificato nelle norme esistenti. La marcatura deve essere leggibile.

I componenti in plastica sono esenti dagli obblighi di marcatura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la marcatura non può essere apposta a causa della forma o dimensione;

ii)

la marcatura inciderebbe sulle prestazioni o sulla funzionalità del componente in plastica;

iii)

la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di stampaggio.

Non occorre marcatura sui seguenti componenti in plastica:

i)

imballaggi, nastri, etichette e pellicola;

ii)

cablaggio, cavi e connettori, pezzi in gomma e qualsiasi altro componente in cui la superficie disponibile sia insufficiente per apporvi una marcatura di dimensioni leggibili;

iii)

circuiti stampati, pannelli di PMMA, componenti ottici, componenti per eliminazione elettrostatica, componenti contro le interferenze elettromagnetiche, altoparlanti;

iv)

pezzi trasparenti la cui funzione sarebbe compromessa dalla marcatura.

1.4.   Requisiti di riciclabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione su un sito web ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all'allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE;

2)

le informazioni di cui al punto 1 comprendono la sequenza delle diverse fasi, degli attrezzi o delle tecnologie di smantellamento necessari ad accedere ai componenti desiderati;

3)

le informazioni di cui al punto 1 sono disponibili per almeno 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello del prodotto.

2.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono nella documentazione tecnica e rendono pubblicamente disponibili sui siti web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario le seguenti informazioni:

a)

la compatibilità con le schede di memoria rimovibili, se del caso;

b)

la gamma di peso indicativa delle materie prime essenziali e dei materiali pertinenti a livello ambientale seguenti:

i)

cobalto nella batteria (gamma di peso: meno di 2 g, tra 2 g e 5 g, oltre 5 g);

ii)

tantalio nei condensatori (gamma di peso: meno di 0,05 g, tra 0,05 g e 0,2 g, oltre 0,2 g);

iii)

neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e negli altri magneti (gamma di peso: meno di 0,05 g, tra 0,05 g e 0,2 g, oltre 0,2 g);

iv)

oro in tutti i componenti (gamma di peso: meno di 0,02 g, tra 0,02 g e 0,1 g, oltre 0,1 g);

c)

il valore indicativo del tasso di riciclabilità Rcyc;

d)

la percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte, se disponibile; se non disponibile, il contenuto riciclato dovrebbe essere indicato come «non noto» o «non disponibile»;

e)

il grado di protezione da agenti esterni;

f)

la durata minima della batteria in cicli in numero di cicli;

g)

in caso di dispositivi pieghevoli, è indicata la seguente informazione: «Questo dispositivo non è stato sottoposto a prove di resistenza ai graffi».

2)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono le istruzioni destinate agli utenti sotto forma di un manuale d'uso su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. Tali istruzioni includono le istruzioni per la manutenzione della batteria, tra cui:

i)

gli effetti sulla durata di vita della batteria legati all'esposizione del dispositivo a temperature elevate, a modalità di ricarica non ottimali, alla ricarica rapida e ad altri effetti negativi noti;

ii)

gli effetti sul consumo di energia derivanti dalla disattivazione delle connessioni radio, come il Wi-Fi e il Bluetooth;

iii)

le informazioni sul fatto che il dispositivo supporti o meno altre funzioni che prolungano la durata di vita della batteria, come la ricarica intelligente, e sulle modalità di attivazione di tali funzioni o sulle condizioni in cui sono più efficaci.

3)

Se nella confezione non è incluso il caricabatteria, le istruzioni destinate agli utenti di cui al punto 2 comprendono la seguente informazione: «Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C».

B.   SMARTPHONE

1.   REQUISITI DI EFFICIENZA DELLE RISORSE

1.1.   Progettazione per la riparazione e il riutilizzo

1)   Disponibilità dei pezzi di ricambio

a)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato, se presenti:

i)

batteria o batterie;

ii)

gruppo fotocamera frontale;

iii)

gruppo fotocamera posteriore;

iv)

connettore/i audio esterno/i;

v)

porta/e di ricarica esterna/e;

vi)

pulsante/i meccanico/i;

vii)

microfono/i principale/i;

viii)

altoparlante/i;

ix)

gruppo cerniera;

x)

meccanismo di ripiegamento meccanico del display.

b)

I pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) non sono gruppi costituiti da più di uno dei tipi di pezzi di ricambio elencati, con le seguenti eccezioni:

i)

i microfoni possono far parte di un altoparlante o di un gruppo porta di ricarica esterna;

ii)

i connettori audio esterni possono essere combinati a porte di ricarica esterne in una stessa porta;

iii)

le porte di ricarica esterne possono essere combinate a connettori audio esterni in una stessa porta;

iv)

il gruppo cerniera può far parte di un meccanismo di ripiegamento meccanico del display;

v)

il microfono, gli altoparlanti, i pulsanti e i connettori esterni possono essere combinati a un gruppo di livello superiore se sono soddisfatti i seguenti requisiti di affidabilità:

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP67;

il pulsante di alimentazione ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 225 000 cicli;

il pulsante del volume ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 100 000 cicli;

il connettore di ricarica ha una resistenza al ciclo di inserimento/estrazione ≥ 12 000 cicli.

c)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utenti finali almeno i pezzi di ricambio seguenti, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

a)

batteria o batterie;

b)

copertura posteriore o gruppo di copertura posteriore, se deve essere completamente rimossa per la sostituzione della batteria;

c)

pellicola protettiva per display pieghevole;

d)

gruppo display;

e)

caricabatteria, a meno che il dispositivo non sia conforme all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE;

f)

alloggiamento SIM e alloggiamento scheda di memoria, se è presente uno slot esterno per un alloggiamento SIM o un alloggiamento scheda di memoria.

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fornire la batteria o le batterie di cui al punto i), lettera a), solo ai riparatori professionisti se i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

dopo 500 cicli di carica completa la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

b)

la durata della batteria in cicli raggiunge un minimo di 1 000 cicli di carica completa e, dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale.

c)

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP67.

d)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, l'elenco dei pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) e la procedura per ordinarli sono resi pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, fino al termine del periodo di disponibilità di tali pezzi di ricambio.

2)   Accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono ai riparatori professionisti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettere a) e c), per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato e alle condizioni seguenti, a meno che tali informazioni non siano rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario:

a)

il sito web del fabbricante, dell'importatore o del mandatario indica la procedura di registrazione che i riparatori professionisti devono seguire per accedere alle informazioni; per accettare una tale richiesta, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono esigere soltanto che il riparatore professionista dimostri:

i)

di possedere le competenze tecniche per riparare gli smartphone e di rispettare le norme applicabili ai riparatori di apparecchiature elettriche negli Stati membri in cui opera. Si accetta come prova di conformità al presente requisito il riferimento a un sistema di registrazione ufficiale dei riparatori professionisti, se tale sistema esiste negli Stati membri interessati;

ii)

di avere sottoscritto un'assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall'attività che svolge, a prescindere dal fatto che essa sia richiesta dallo Stato membro;

b)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari accettano o rifiutano la registrazione entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di rifiuto, sarà fornita al richiedente una chiara giustificazione delle ragioni alla base di tale decisione, che sarà revocata se lo stesso riparatore professionista richiederà di essere registrato con informazioni aggiornate, che soddisfino le condizioni di accesso;

c)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione o per ricevere aggiornamenti periodici. La registrazione in sé è fornita gratuitamente. La tariffa è considerata ragionevole in particolare se non scoraggia l'accesso non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni;

d)

una volta registrato il riparatore professionista ha accesso, entro un giorno lavorativo dalla domanda, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Le informazioni possono essere fornite per un modello equivalente o un modello della stessa famiglia, se del caso;

e)

le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui alla lettera a) contengono il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettere a) e c), e comprendono almeno:

i)

l'identificazione inequivocabile del prodotto;

ii)

uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;

iii)

gli schemi elettrici e delle connessioni necessari per l'analisi dei guasti;

iv)

gli schemi delle schede elettroniche;

v)

l'elenco delle apparecchiature necessarie per la riparazione e per le prove;

vi)

il manuale tecnico di istruzioni per la riparazione, compresa la marcatura delle singole fasi;

vii)

le informazioni diagnostiche di guasto e di errore (compresi i codici specifici del fabbricante, se del caso);

viii)

le informazioni su componenti e diagnosi (ad esempio, valori di misurazione teorici minimi e massimi);

ix)

le istruzioni relative al software e al firmware (compreso il software per il ripristino);

x)

le informazioni sulle modalità di accesso ai registri di dati relativi agli incidenti di guasto segnalati, memorizzati sul dispositivo (ove applicabile e ad eccezione delle informazioni personali identificabili, come quelle relative al comportamento dell'utente e alla posizione);

xi)

le informazioni su come accedere alla riparazione professionale, comprese le pagine web, gli indirizzi e i recapiti dei riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b);

f)

fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione pubblicate inizialmente dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario di cui alla lettera e) potranno essere utilizzate e pubblicate da terzi, senza essere alterate, una volta che il fabbricante, l'importatore o il mandatario avrà interrotto l'accesso a tali informazioni al termine del periodo di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, le istruzioni per la riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), sono rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato. Tali istruzioni devono contenere il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettera c).

3)   Termine massimo di consegna dei pezzi di ricambio

a)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

i)

nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

ii)

nei restanti 2 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

b)

la disponibilità dei pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), può essere limitata ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

4)   Informazioni sul prezzo dei pezzi di ricambio

Durante il periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono sul loro sito web ad accesso libero un prezzo indicativo ante imposte, almeno in EUR, per i pezzi di ricambio elencati al punto 1, lettere a) e c), compreso il prezzo ante imposte degli elementi di fissaggio e degli attrezzi, se forniti con il pezzo di ricambio.

5)   Requisiti per lo smontaggio

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari soddisfano i requisiti per lo smontaggio seguenti:

a)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione del gruppo display e delle parti di cui al punto 1, lettera a), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in almeno uno dei seguenti modi:

senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

con attrezzi disponibili in commercio;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno in un ambiente di laboratorio;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno da un tecnico non specializzato;

b)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.

c)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione della batteria:

i)

soddisfi i seguenti criteri:

gli elementi di fissaggio sono forniti nuovamente o riutilizzabili;

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano;

ii)

o, in alternativa al punto i), garantiscono che:

il processo di sostituzione della batteria soddisfi i criteri di cui alla lettera a);

dopo 500 cicli di carica completa la batteria deve avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

la durata della batteria in cicli raggiunga un minimo di 1 000 cicli di carica completa; dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria deve inoltre avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale;

il dispositivo sia almeno a tenuta di polvere e protetto contro l'immersione in acqua fino a un metro di profondità per un minimo di 30 minuti;

6)   Requisiti per la preparazione per il riutilizzo

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi:

a)

effettuino per impostazione predefinita la cifratura dei dati dell'utente memorizzati nella memoria interna del dispositivo, utilizzando una chiave crittografica casuale;

b)

includano una funzione software che ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancelli in modo sicuro per impostazione predefinita la chiave crittografica e ne generi una nuova;

c)

registrino i seguenti dati dal sistema di gestione della batteria nelle impostazioni del sistema o in un'altra posizione accessibile agli utenti finali:

i)

la data di fabbricazione della batteria;

ii)

la data del primo uso della batteria dopo la configurazione del dispositivo da parte del primo utente;

iii)

il numero di cicli completi di carica/scarica (riferimento: capacità nominale);

iv)

lo stato di salute misurato (capacità residua di carica completa rispetto alla capacità nominale in %).

7)   Sostituzione delle parti serializzate

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

a)

nel caso le parti da sostituire con pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), siano parti serializzate, garantiscono ai riparatori professionisti un accesso non discriminatorio a qualsiasi strumento software, al firmware o ad analoghi mezzi ausiliari necessari per assicurare la piena funzionalità di tali pezzi di ricambio e del dispositivo in cui tali pezzi di ricambio sono installati durante e dopo la sostituzione;

b)

nel caso le parti da sostituire con pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera c), siano parti serializzate, garantiscono ai riparatori professionisti e agli utenti finali un accesso non discriminatorio a qualsiasi strumento software, al firmware o ad analoghi mezzi ausiliari necessari per assicurare la piena funzionalità di tali pezzi di ricambio e del dispositivo in cui tali pezzi di ricambio sono installati durante e dopo la sostituzione;

c)

forniscono, su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, una descrizione della procedura per la notifica e l'autorizzazione della sostituzione delle parti serializzate che si intende effettuare da parte del proprietario del dispositivo di cui alla lettera d); la procedura consente la trasmissione a distanza della notifica e dell'autorizzazione;

d)

prima di fornire l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alle lettere a) e b), il fabbricante, l'importatore o il mandatario può esigere soltanto di ricevere una notifica e un'autorizzazione della sostituzione che si intende effettuare da parte del proprietario del dispositivo. Tale notifica e autorizzazione possono essere fornite anche da un riparatore professionista con l'esplicito consenso scritto del proprietario;

e)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alle lettere a) e b) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e, se del caso, della notifica e dell'autorizzazione di cui alla lettera d);

f)

l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alla lettera a) può, per quanto riguarda i riparatori professionisti, essere limitato ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

1.2.   Progettazione per l'affidabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

resistenza alle cadute accidentali: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi resistano a 45 cadute senza alcuna pellicola protettiva o custodia protettiva separata, ad eccezione degli smartphone pieghevoli progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole, senza perdita di funzionalità, seguendo la procedura di prova di cui all'allegato III bis; gli smartphone pieghevoli progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole devono resistere a 35 cadute nello stato non esteso e a 15 cadute nello stato esteso, senza perdita di funzionalità, secondo la procedura di prova di cui all'allegato III e sottoposti a prova con la pellicola protettiva;

2)

resistenza ai graffi: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che lo schermo del dispositivo superi il livello di durezza 4 sulla scala di Mohs, ad eccezione degli smartphone pieghevoli progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva sul display pieghevole;

3)

protezione da polvere e acqua: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi siano protetti dall'ingresso di corpi solidi estranei di dimensioni superiori a 1 millimetro e da spruzzi d'acqua;

4)

durata della batteria in cicli: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi raggiungano almeno 800 cicli all'80 % di capacità residua, da verificare in condizioni di carica in cui la velocità di carica è limitata dal sistema di gestione della batteria e non dalle capacità di erogazione di energia dell'alimentatore;

5)

gestione della batteria:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari includono una funzione di carica opzionale, selezionabile dall'utente, che termina automaticamente il processo di carica quando la carica della batteria raggiunge l'80 % della sua capacità totale; quando questa funzione è attivata, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono consentire che il dispositivo effettui periodicamente una ricarica completa della batteria al fine di mantenere stime accurate dello stato di carica della batteria. Alla prima ricarica del dispositivo o durante il processo di installazione, l'utente è informato automaticamente del fatto che la durata di vita della batteria può essere prolungata se la funzione è selezionata e la batteria è ricaricata regolarmente solo fino all'80 % della sua capacità totale;

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono una funzione di gestione dell'energia che, per impostazione predefinita, garantisce che, una volta che la batteria è completamente carica, non venga fornita ulteriore energia di carica, a meno che il livello di carica non scenda al di sotto del 95 % della sua capacità di carica massima;

6)

aggiornamenti del sistema operativo:

a)

dalla data di fine immissione sul mercato e per almeno 5 anni dopo tale data, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari, se forniscono aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi o aggiornamenti delle funzionalità di un sistema operativo, rendono tali aggiornamenti disponibili gratuitamente per tutte le unità di un modello di prodotto con lo stesso sistema operativo;

b)

il requisito di cui alla lettera a) si applica sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi offerti su base volontaria da fabbricanti, importatori o mandatari sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti per conformarsi al diritto dell'Unione;

c)

gli aggiornamenti di sicurezza o gli aggiornamenti correttivi di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 4 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

d)

gli aggiornamenti delle funzionalità di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 6 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

e)

l'aggiornamento del sistema operativo può combinare aggiornamenti di sicurezza, correttivi e delle funzionalità;

f)

qualora un aggiornamento delle funzionalità fornito dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario provochi effetti negativi sulle prestazioni del dispositivo, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari modificano il sistema operativo rilasciato per garantire prestazioni almeno identiche a quelle precedenti l'aggiornamento entro un periodo di tempo ragionevole, gratuitamente e senza causare disagi significativi all'utente finale, a meno che quest'ultimo non abbia dato il proprio consenso esplicito agli effetti negativi prima dell'aggiornamento.

1.3.   Marcatura dei componenti in plastica

A partire dal 20 giugno 2025, i componenti in plastica di peso superiore a 50 g sono marcati indicando il tipo di polimero mediante appositi simboli o abbreviazioni standard posti tra i segni di punteggiatura «>» e «<» come specificato nelle norme esistenti. La marcatura deve essere leggibile.

I componenti in plastica sono esenti dagli obblighi di marcatura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la marcatura non può essere apposta a causa della forma o dimensione;

ii)

la marcatura inciderebbe sulle prestazioni o sulla funzionalità del componente in plastica;

iii)

la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di stampaggio.

Non occorre marcatura sui seguenti componenti in plastica:

i)

imballaggi, nastri, etichette e pellicola;

ii)

cablaggio, cavi e connettori, pezzi in gomma e qualsiasi altro componente in cui la superficie disponibile sia insufficiente per apporvi una marcatura di dimensioni leggibili;

iii)

circuiti stampati, pannelli di PMMA, componenti ottici, componenti per eliminazione elettrostatica, componenti contro le interferenze elettromagnetiche, altoparlanti;

iv)

pezzi trasparenti la cui funzione sarebbe compromessa dalla marcatura.

1.4.   Requisiti di riciclabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione su un sito web ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all'allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE;

2)

le informazioni di cui al punto 1 comprendono la sequenza delle diverse fasi, degli attrezzi o delle tecnologie di smantellamento necessari ad accedere ai componenti desiderati;

3)

le informazioni di cui al punto 1 sono disponibili per almeno 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello del prodotto.

2.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono nella documentazione tecnica e rendono pubblicamente disponibili sui siti web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario le seguenti informazioni:

a)

la compatibilità con le schede di memoria rimovibili, se del caso;

b)

la gamma di peso indicativa delle materie prime essenziali e dei materiali pertinenti a livello ambientale seguenti:

i)

cobalto nella batteria (gamma di peso: meno di 2 g, tra 2 g e 10 g, oltre 10 g);

ii)

tantalio nei condensatori (gamma di peso: meno di 0,01 g, tra 0,01 g e 0,1 g, oltre 0,1 g);

iii)

neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e negli altri magneti (gamma di peso: meno di 0,05 g, tra 0,05 g e 0,2 g, oltre 0,2 g);

iv)

oro in tutti i componenti (gamma di peso: meno di 0,02 g, tra 0,02 g e 0,05 g, oltre 0,05 g);

c)

il valore indicativo del tasso di riciclabilità Rcyc;

d)

la percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte, se disponibile; se non disponibile, il contenuto riciclato dovrebbe essere indicato come «non noto» o «non disponibile»;

e)

il grado di protezione da agenti esterni;

f)

la durata minima della batteria in cicli in numero di cicli;

g)

in caso di dispositivi pieghevoli, è indicata la seguente informazione: «Questo dispositivo non è stato sottoposto a prove di resistenza ai graffi».

2)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono le istruzioni destinate agli utenti sotto forma di un manuale d'uso su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. Le istruzioni includono:

a)

le modalità di accesso alle informazioni sul dispositivo dal sistema di gestione della batteria relative a:

i)

la data di fabbricazione della batteria;

ii)

la data del primo uso della batteria dopo la configurazione del dispositivo da parte del primo utente;

iii)

il numero di cicli completi di carica/scarica (riferimento: capacità nominale);

iv)

lo stato di salute misurato (capacità residua di carica completa rispetto alla capacità nominale in %);

b)

le istruzioni per la manutenzione della batteria, tra cui:

i)

gli effetti sulla durata di vita della batteria legati all'esposizione del dispositivo a temperature elevate, a modalità di ricarica non ottimali, alla ricarica rapida e ad altri effetti negativi noti;

ii)

gli effetti sul consumo di energia derivanti dalla disattivazione delle connessioni radio, come il Wi-Fi e il Bluetooth;

iii)

le informazioni sul fatto che il dispositivo supporti o meno altre funzioni che prolungano la durata di vita della batteria, come la ricarica intelligente, e sulle modalità di attivazione di tali funzioni o sulle condizioni in cui sono più efficaci.

3)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

a)

durante la configurazione di un nuovo dispositivo l'utente visualizzi l'informazione che la crittografia dei dati è abilitata per impostazione predefinita, compresa la spiegazione che ciò facilita la cancellazione dei dati attraverso il ripristino delle impostazioni di fabbrica;

b)

se è selezionata la ricarica senza fili, un messaggio informi l'utente che questo tipo di ricarica può comportare un maggiore consumo di energia nel processo di ricarica della batteria.

4)

Se nella confezione non è incluso il caricabatteria, le istruzioni destinate agli utenti di cui al punto 2 comprendono la seguente informazione: «Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C».

C.   TELEFONI CORDLESS

1.   MODI A BASSO CONSUMO

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i telefoni cordless siano conformi alle seguenti specifiche:

1)

il consumo di energia nel modo stand-by in rete (Pn) di una stazione base fornita con un telefono cordless non supera 1 W, indipendentemente dalla presenza del ricevitore su di essa;

2)

il consumo di energia nel modo stand-by (Pn) di una base di ricarica senza funzionalità di stazione base fornita con un telefono cordless non supera 0,6 W con il ricevitore carico su di essa e 0,3 W senza ricevitore.

2.   REQUISITI DI EFFICIENZA DELLE RISORSE

2.1.   Progettazione per la riparazione e il riutilizzo

1)   Disponibilità dei pezzi di ricambio

a)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato, se presenti:

i)

gruppo display;

ii)

connettore/i audio esterno/i;

iii)

porta/e di ricarica esterna/e;

iv)

pulsante/i meccanico/i;

v)

microfono/i principale/i;

vi)

altoparlante/i.

b)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utenti finali almeno i seguenti pezzi di ricambio, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

i)

batteria o batterie;

ii)

coperchio del vano batteria;

iii)

caricabatteria, a meno che la stazione base non sia dotata di presa USB Tipo-C, che dovrebbe rimanere accessibile e operativa in qualsiasi momento;

iv)

base di ricarica.

c)

I pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e b) non sono gruppi costituiti da più di uno dei tipi di pezzi di ricambio elencati.

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, l'elenco dei pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e b) e la procedura per ordinarli sono resi pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, fino al termine del periodo di disponibilità di tali pezzi di ricambio.

i telefoni cordless sono progettati in modo da poter utilizzare batterie ricaricabili di dimensioni fisiche standardizzate.

2)   Accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono ai riparatori professionisti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettere a) e b), per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato e alle condizioni seguenti, a meno che tali informazioni non siano rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario:

a)

il sito web del fabbricante, dell'importatore o del mandatario indica la procedura di registrazione che i riparatori professionisti devono seguire per accedere alle informazioni; per accettare una tale richiesta, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono esigere soltanto che il riparatore professionista dimostri:

i)

di possedere le competenze tecniche per riparare i telefoni cordless e di rispettare le norme applicabili ai riparatori di apparecchiature elettriche negli Stati membri in cui opera. Si accetta come prova di conformità al presente requisito il riferimento a un sistema di registrazione ufficiale dei riparatori professionisti, se tale sistema esiste negli Stati membri interessati;

ii)

di avere sottoscritto un'assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall'attività che svolge, a prescindere dal fatto che essa sia richiesta dallo Stato membro;

b)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari accettano o rifiutano la registrazione entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di rifiuto, sarà fornita al richiedente una chiara giustificazione delle ragioni alla base di tale decisione, che sarà revocata se lo stesso riparatore professionista richiederà di essere registrato con informazioni aggiornate, che soddisfino le condizioni di accesso;

c)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione o per ricevere aggiornamenti periodici. La registrazione in sé è fornita gratuitamente. La tariffa è considerata ragionevole in particolare se non scoraggia l'accesso non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni;

d)

una volta registrato il riparatore professionista ha accesso, entro un giorno lavorativo dalla domanda, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Le informazioni possono essere fornite per un modello equivalente o un modello della stessa famiglia, se del caso;

e)

le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui alla lettera a) contengono il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettere a) e b), e comprendono almeno:

i)

l'identificazione inequivocabile del prodotto;

ii)

uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;

iii)

gli schemi elettrici e delle connessioni necessari per l'analisi dei guasti;

iv)

gli schemi delle schede elettroniche;

v)

l'elenco delle apparecchiature necessarie per la riparazione e per le prove;

vi)

il manuale tecnico di istruzioni per la riparazione, compresa la marcatura delle singole fasi;

vii)

le informazioni diagnostiche di guasto e di errore (compresi i codici specifici del fabbricante, se del caso);

viii)

le informazioni su componenti e diagnosi (ad esempio, valori di misurazione teorici minimi e massimi);

ix)

le istruzioni relative al software e al firmware (compreso il software per il ripristino);

x)

le informazioni sulle modalità di accesso ai registri di dati relativi agli incidenti di guasto segnalati, memorizzati sul dispositivo (ove applicabile e ad eccezione delle informazioni personali identificabili, come quelle relative al comportamento dell'utente e alla posizione);

xi)

informazioni su come accedere alla riparazione professionale, comprese le pagine web, gli indirizzi e i recapiti dei riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b);

f)

fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione pubblicate inizialmente dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario di cui alla lettera e) potranno essere utilizzate e pubblicate da terzi, senza essere alterate, una volta che il fabbricante, l'importatore o il mandatario avrà interrotto l'accesso a tali informazioni al termine del periodo di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, le istruzioni per la riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettera b), sono rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato. Tali istruzioni devono contenere il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettera b).

3)   Termine massimo di consegna dei pezzi di ricambio

a)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

i)

nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e b), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

ii)

nei restanti 2 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e b), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

b)

la disponibilità dei pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), può essere limitata ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

4)   Informazioni sul prezzo dei pezzi di ricambio

Durante il periodo di cui al punto 1, lettere a) e b), i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono sul loro sito web ad accesso libero un prezzo indicativo ante imposte, almeno in EUR, per i pezzi di ricambio elencati al punto 1, lettere a) e b), compreso il prezzo ante imposte degli elementi di fissaggio e degli attrezzi, se forniti con il pezzo di ricambio.

5)   Requisiti per lo smontaggio

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari soddisfano i requisiti per lo smontaggio seguenti:

a)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera a), soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in almeno uno dei seguenti modi:

senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

con attrezzi disponibili in commercio;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno in un ambiente di laboratorio;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno da un tecnico non specializzato;

b)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione della batteria soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono riutilizzabili o forniti nuovamente;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano;

c)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione del gruppo display soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in almeno uno dei seguenti modi:

senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

con attrezzi disponibili in commercio;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente di laboratorio;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito da un tecnico non specializzato.

6)   Requisiti per la preparazione per il riutilizzo

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi includano una funzione software che ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancelli in modo sicuro per impostazione predefinita tutte le informazioni personali, comprendenti, tra l'altro, la rubrica, i messaggi di testo, le foto, i video, le impostazioni e la cronologia delle chiamate.

2.2.   Marcatura dei componenti in plastica

A partire dal 20 giugno 2025, i componenti in plastica di peso superiore a 50 g sono marcati indicando il tipo di polimero mediante appositi simboli o abbreviazioni standard posti tra i segni di punteggiatura «>» e «<» come specificato nelle norme esistenti. La marcatura deve essere leggibile.

I componenti in plastica sono esenti dagli obblighi di marcatura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la marcatura non può essere apposta a causa della forma o dimensione;

ii)

la marcatura inciderebbe sulle prestazioni o sulla funzionalità del componente in plastica;

iii)

la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di stampaggio.

Non occorre marcatura sui seguenti componenti in plastica:

i)

imballaggi, nastri, etichette e pellicola;

ii)

cablaggio, cavi e connettori, pezzi in gomma e qualsiasi altro componente in cui la superficie disponibile sia insufficiente per apporvi una marcatura di dimensioni leggibili;

iii)

circuiti stampati, pannelli di PMMA, componenti ottici, componenti per eliminazione elettrostatica, componenti contro le interferenze elettromagnetiche, altoparlanti;

iv)

pezzi trasparenti la cui funzione sarebbe compromessa dalla marcatura.

2.3.   Requisiti di riciclabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione su un sito web ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all'allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE;

2)

le informazioni di cui al punto 1 comprendono la sequenza delle diverse fasi, degli attrezzi o delle tecnologie di smantellamento necessari ad accedere ai componenti desiderati;

3)

le informazioni di cui al punto 1 sono disponibili per almeno 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello del prodotto.

3.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono nella documentazione tecnica e rendono pubblicamente disponibili sui siti web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario le seguenti informazioni:

a)

la compatibilità con le schede di memoria rimovibili, se del caso;

b)

la gamma di peso indicativa delle materie prime essenziali e dei materiali pertinenti a livello ambientale seguenti:

i)

cobalto nella batteria (gamma di peso: meno di 0,5 g, tra 0,5 g e 3 g, oltre 3 g);

ii)

tantalio nei condensatori (gamma di peso: meno di 0,01 g, tra 0,01 g e 0,2 g, oltre 0,2 g);

iii)

neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e negli altri magneti (gamma di peso: meno di 0,1 g, tra 0,1 g e 0,5 g, oltre 0,5 g);

iv)

oro in tutti i componenti (gamma di peso: meno di 0,02 g, tra 0,02 g e 0,1 g, oltre 0,1 g);

c)

il valore indicativo del tasso di riciclabilità Rcyc;

d)

la percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte, se disponibile; se non disponibile, il contenuto riciclato dovrebbe essere indicato come «non noto» o «non disponibile»;

2)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono le istruzioni destinate agli utenti sotto forma di un manuale d'uso su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. Se nella confezione non è incluso il caricabatteria, le istruzioni destinate all'utente contengono la seguente informazione: «Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C».

D.   TABLET

1.   REQUISITI DI EFFICIENZA DELLE RISORSE

1.1.   Progettazione per la riparazione e il riutilizzo

1)   Disponibilità dei pezzi di ricambio

a)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i seguenti pezzi di ricambio, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato, se presenti:

i)

batteria o batterie;

ii)

gruppo fotocamera frontale;

iii)

gruppo fotocamera posteriore;

iv)

connettore/i audio esterno/i;

v)

porta/e di ricarica esterna/e;

vi)

pulsante/i meccanico/i;

vii)

microfono/i principale/i;

viii)

altoparlante/i;

ix)

gruppo cerniera;

x)

meccanismo di ripiegamento meccanico del display.

b)

I pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) non sono gruppi costituiti da più di uno dei tipi di pezzi di ricambio elencati, con le seguenti eccezioni:

i)

i microfoni possono far parte di un altoparlante o di un gruppo porta di ricarica esterna;

ii)

i connettori audio esterni possono essere combinati a porte di ricarica esterne in una stessa porta;

iii)

le porte di ricarica esterne possono essere combinate a connettori audio esterni in una stessa porta;

iv)

il gruppo cerniera può far parte di un meccanismo di ripiegamento meccanico del display;

v)

il microfono, gli altoparlanti, i pulsanti e i connettori esterni possono essere combinati a un gruppo di livello superiore se sono soddisfatti i seguenti requisiti di affidabilità:

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP42;

il pulsante di alimentazione ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 20 000 cicli;

il pulsante del volume ha una resistenza al ciclo di chiusura del contatto ≥ 10 000 cicli;

il connettore di ricarica ha una resistenza al ciclo di inserimento/estrazione ≥ 3 000 cicli.

c)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione dei riparatori professionisti e degli utenti finali almeno i pezzi di ricambio seguenti, compresi gli elementi di fissaggio necessari, se non riutilizzabili, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

a)

batteria o batterie;

b)

copertura posteriore o gruppo di copertura posteriore, se deve essere completamente rimossa per la sostituzione della batteria;

c)

pellicola protettiva per display pieghevole;

d)

gruppo display;

e)

caricabatteria, a meno che il dispositivo non sia conforme all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE;

f)

alloggiamento SIM e alloggiamento scheda di memoria, se è presente uno slot esterno per un alloggiamento SIM o un alloggiamento scheda di memoria.

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fornire la batteria o le batterie di cui al punto i), lettera a), solo ai riparatori professionisti se i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP42;

b)

dopo 500 cicli di carica completa la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

c)

la durata della batteria in cicli raggiunge un minimo di 1 000 cicli di carica completa e, dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria ha, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale.

d)

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, l'elenco dei pezzi di ricambio di cui alle lettere a) e c) e la procedura per ordinarli sono resi pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, fino al termine del periodo di disponibilità di tali pezzi di ricambio.

2)   Accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono ai riparatori professionisti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettere a) e c), per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato e alle condizioni seguenti, a meno che tali informazioni non siano rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario:

a)

il sito web del fabbricante, dell'importatore o del mandatario indica la procedura di registrazione che i riparatori professionisti devono seguire per accedere alle informazioni; per accettare una tale richiesta, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono esigere soltanto che il riparatore professionista dimostri:

i)

di possedere le competenze tecniche per riparare i tablet e di rispettare le norme applicabili ai riparatori di apparecchiature elettriche negli Stati membri in cui opera. Si accetta come prova di conformità al presente requisito il riferimento a un sistema di registrazione ufficiale dei riparatori professionisti, se tale sistema esiste negli Stati membri interessati;

ii)

di avere sottoscritto un'assicurazione che copre le responsabilità derivanti dall'attività che svolge, a prescindere dal fatto che essa sia richiesta dallo Stato membro;

b)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari accettano o rifiutano la registrazione entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di rifiuto, sarà fornita al richiedente una chiara giustificazione delle ragioni alla base di tale decisione, che sarà revocata se lo stesso riparatore professionista richiederà di essere registrato con informazioni aggiornate, che soddisfino le condizioni di accesso;

c)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione o per ricevere aggiornamenti periodici. La registrazione in sé è fornita gratuitamente. La tariffa è considerata ragionevole in particolare se non scoraggia l'accesso non tenendo conto di quanto il riparatore professionista faccia uso delle informazioni;

d)

una volta registrato il riparatore professionista ha accesso, entro un giorno lavorativo dalla domanda, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Le informazioni possono essere fornite per un modello equivalente o un modello della stessa famiglia, se del caso;

e)

le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui alla lettera a) contengono il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettere a) e c), e comprendono almeno:

i)

l'identificazione inequivocabile del prodotto;

ii)

uno schema per lo smontaggio o una vista esplosa;

iii)

gli schemi elettrici e delle connessioni necessari per l'analisi dei guasti;

iv)

gli schemi delle schede elettroniche;

v)

l'elenco delle apparecchiature necessarie per la riparazione e per le prove;

vi)

il manuale tecnico di istruzioni per la riparazione, compresa la marcatura delle singole fasi;

vii)

le informazioni diagnostiche di guasto e di errore (compresi i codici specifici del fabbricante, se del caso);

viii)

le informazioni su componenti e diagnosi (ad esempio, valori di misurazione teorici minimi e massimi);

ix)

le istruzioni relative al software e al firmware (compreso il software per il ripristino);

x)

le informazioni sulle modalità di accesso ai registri di dati relativi agli incidenti di guasto segnalati, memorizzati sul dispositivo (ove applicabile e ad eccezione delle informazioni personali identificabili, come quelle relative al comportamento dell'utente e alla posizione);

xi)

informazioni su come accedere alla riparazione professionale, comprese le pagine web, gli indirizzi e i recapiti dei riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b);

f)

fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione pubblicate inizialmente dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario di cui alla lettera e) potranno essere utilizzate e pubblicate da terzi, senza essere alterate, una volta che il fabbricante, l'importatore o il mandatario avrà interrotto l'accesso a tali informazioni al termine del periodo di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, le istruzioni per la riparazione e la manutenzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), sono rese pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato. Tali istruzioni devono contenere il livello di dettaglio necessario per poter sostituire le parti di cui al punto 1, lettera c).

3)   Termine massimo di consegna dei pezzi di ricambio

a)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

i)

nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;

ii)

nei restanti 2 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i pezzi di ricambio siano consegnati entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

b)

la disponibilità dei pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), può essere limitata ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

4)   Informazioni sul prezzo dei pezzi di ricambio

Durante il periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono sul loro sito web ad accesso libero un prezzo indicativo ante imposte, almeno in EUR, per i pezzi di ricambio elencati al punto 1, lettere a) e c), compreso il prezzo ante imposte degli elementi di fissaggio e degli attrezzi, se forniti con il pezzo di ricambio.

5)   Requisiti per lo smontaggio

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari soddisfano i requisiti per lo smontaggio seguenti:

a)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione del gruppo display e delle parti di cui al punto 1, lettera a), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in almeno uno dei seguenti modi:

senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

con attrezzi disponibili in commercio;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno in un ambiente di laboratorio;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito quanto meno da un tecnico non specializzato;

b)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), ad eccezione della batteria o delle batterie, soddisfi i seguenti criteri:

i)

gli elementi di fissaggio sono rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;

ii)

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

iii)

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

iv)

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano.

c)

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che il processo di sostituzione della batteria:

i)

soddisfi i seguenti criteri:

gli elementi di fissaggio sono forniti nuovamente o riutilizzabili;

il processo di sostituzione può essere eseguito senza attrezzi, con un attrezzo o un set di attrezzi fornito con il prodotto o il pezzo di ricambio, o con attrezzi di base;

il processo di sostituzione può essere eseguito in un ambiente d'uso;

il processo di sostituzione può essere eseguito da un profano;

ii)

o, in alternativa al punto i), garantiscono che:

il processo di sostituzione della batteria soddisfi i criteri di cui alla lettera a);

il dispositivo raggiunge un grado di protezione IP42;

dopo 500 cicli di carica completa la batteria deve avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'83 % della capacità nominale;

la durata della batteria in cicli raggiunga un minimo di 1 000 cicli di carica completa e, dopo 1 000 cicli di carica completa, la batteria deve inoltre avere, in uno stato di carica completa, una capacità residua pari ad almeno l'80 % della capacità nominale;

6)   Requisiti per la preparazione per il riutilizzo

A partire dal 20 giugno 2025, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi:

a)

effettuino per impostazione predefinita la cifratura dei dati dell'utente memorizzati nella memoria interna del dispositivo, utilizzando una chiave crittografica casuale;

b)

includano una funzione software che ripristini le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancelli in modo sicuro per impostazione predefinita la chiave crittografica e ne generi una nuova;

c)

registrino i seguenti dati dal sistema di gestione della batteria nelle impostazioni del sistema o in un'altra posizione accessibile agli utenti finali:

i)

la data di fabbricazione della batteria;

ii)

la data del primo uso della batteria dopo la configurazione del dispositivo da parte del primo utente;

iii)

il numero di cicli completi di carica/scarica (riferimento: capacità nominale);

iv)

lo stato di salute misurato (capacità residua di carica completa rispetto alla capacità nominale in %).

7)   Sostituzione delle parti serializzate

A partire dal 20 giugno 2025 o da un mese dopo la data di immissione sul mercato, se posteriore, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari, per almeno 7 anni dopo la data di fine immissione sul mercato:

a)

nel caso le parti da sostituire con pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera a), siano parti serializzate, garantiscono ai riparatori professionisti un accesso non discriminatorio a qualsiasi strumento software, al firmware o ad analoghi mezzi ausiliari necessari per assicurare la piena funzionalità di tali pezzi di ricambio e del dispositivo in cui tali pezzi di ricambio sono installati durante e dopo la sostituzione;

b)

nel caso le parti da sostituire con pezzi di ricambio di cui al punto 1, lettera c), siano parti serializzate, garantiscono ai riparatori professionisti e agli utenti finali un accesso non discriminatorio a qualsiasi strumento software, al firmware o ad analoghi mezzi ausiliari necessari per assicurare la piena funzionalità di tali pezzi di ricambio e del dispositivo in cui tali pezzi di ricambio sono installati durante e dopo la sostituzione;

c)

forniscono, su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, una descrizione della procedura per la notifica e l'autorizzazione della sostituzione delle parti serializzate che si intende effettuare da parte del proprietario del dispositivo di cui alla lettera d); la procedura consente la trasmissione a distanza della notifica e dell'autorizzazione;

d)

prima di fornire l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alle lettere a) e b), il fabbricante, l'importatore o il mandatario può esigere soltanto di ricevere una notifica e un'autorizzazione della sostituzione che si intende effettuare da parte del proprietario del dispositivo. Tale notifica e autorizzazione possono essere fornite anche da un riparatore professionista con l'esplicito consenso scritto del proprietario;

e)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alle lettere a) e b) entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e, se del caso, della notifica e dell'autorizzazione di cui alla lettera d);

f)

l'accesso agli strumenti software, al firmware o a mezzi ausiliari analoghi di cui alla lettera a) può, per quanto riguarda i riparatori professionisti, essere limitato ai riparatori professionisti registrati conformemente al punto 2, lettere a) e b).

1.2.   Progettazione per l'affidabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

resistenza ai graffi: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che lo schermo del dispositivo superi il livello di durezza 4 sulla scala di Mohs, ad eccezione dei tablet pieghevoli progettati per essere utilizzati con una pellicola protettiva fissata in modo permanente sul display pieghevole;

2)

protezione dalla caduta accidentale di liquidi: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi siano protetti dalla caduta accidentale di acqua su di essi;

3)

durata della batteria in cicli: i fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che i dispositivi raggiungano almeno 800 cicli all'80 % di capacità residua, da verificare in condizioni di carica in cui la velocità di carica è limitata dal sistema di gestione della batteria e non dalle capacità di erogazione di energia dell'alimentatore;

4)

gestione della batteria:

i)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari includono una funzione di carica opzionale, selezionabile dall'utente, che termina automaticamente il processo di carica quando la carica della batteria raggiunge l'80 % della sua capacità totale; quando questa funzione è attivata, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono consentire che il dispositivo effettui periodicamente una ricarica completa della batteria al fine di mantenere stime accurate dello stato di carica della batteria. Alla prima ricarica del dispositivo o durante il processo di installazione, l'utente è informato automaticamente del fatto che la durata di vita della batteria può essere prolungata se la funzione è selezionata e la batteria è ricaricata regolarmente solo fino all'80 % della sua capacità totale;

ii)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono una funzione di gestione dell'energia che, per impostazione predefinita, garantisce che, una volta che la batteria è completamente carica, non venga fornita ulteriore energia di carica, a meno che il livello di carica non scenda al di sotto del 95 % della sua capacità di carica massima;

5)

aggiornamenti del sistema operativo:

a)

dalla data di fine immissione sul mercato e per almeno 5 anni dopo tale data, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari, se forniscono aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti correttivi o aggiornamenti delle funzionalità di un sistema operativo, rendono tali aggiornamenti disponibili gratuitamente per tutte le unità di un modello di prodotto con lo stesso sistema operativo;

b)

il requisito di cui alla lettera a) si applica sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi offerti su base volontaria da fabbricanti, importatori o mandatari sia agli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti per conformarsi al diritto dell'Unione;

c)

gli aggiornamenti di sicurezza o gli aggiornamenti correttivi di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 4 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

d)

gli aggiornamenti delle funzionalità di cui alla lettera a) devono essere messi a disposizione dell'utente al più tardi 6 mesi dopo il rilascio pubblico del codice sorgente di un aggiornamento del sistema operativo sottostante o, se il codice sorgente non viene rilasciato pubblicamente, dopo il rilascio di un aggiornamento dello stesso sistema operativo da parte del fornitore del sistema operativo o per qualsiasi altro prodotto dello stesso marchio;

e)

l'aggiornamento del sistema operativo può combinare aggiornamenti di sicurezza, correttivi e delle funzionalità;

f)

qualora un aggiornamento delle funzionalità fornito dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario provochi effetti negativi sulle prestazioni del dispositivo, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari modificano il sistema operativo rilasciato per garantire prestazioni almeno identiche a quelle precedenti l'aggiornamento entro un periodo di tempo ragionevole, gratuitamente e senza causare disagi significativi all'utente finale, a meno che quest'ultimo non abbia dato il proprio consenso esplicito agli effetti negativi prima dell'aggiornamento.

1.3.   Marcatura dei componenti in plastica

A partire dal 20 giugno 2025, i componenti in plastica di peso superiore a 50 g sono marcati indicando il tipo di polimero mediante appositi simboli o abbreviazioni standard posti tra i segni di punteggiatura «>» e «<» come specificato nelle norme esistenti. La marcatura deve essere leggibile.

I componenti in plastica sono esenti dagli obblighi di marcatura, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la marcatura non può essere apposta a causa della forma o dimensione;

ii)

la marcatura inciderebbe sulle prestazioni o sulla funzionalità del componente in plastica;

iii)

la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di stampaggio.

Non occorre marcatura sui seguenti componenti in plastica:

i)

imballaggi, nastri, etichette e pellicola;

ii)

cablaggio, cavi e connettori, pezzi in gomma e qualsiasi altro componente in cui la superficie disponibile sia insufficiente per apporvi una marcatura di dimensioni leggibili;

iii)

circuiti stampati, pannelli di PMMA, componenti ottici, componenti per eliminazione elettrostatica, componenti contro le interferenze elettromagnetiche, altoparlanti;

iv)

pezzi trasparenti la cui funzione sarebbe compromessa dalla marcatura.

1.4.   Requisiti di riciclabilità

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, i fabbricanti, gli importatori o i mandatari mettono a disposizione su un sito web ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all'allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE;

2)

le informazioni di cui al punto 1 comprendono la sequenza delle diverse fasi, degli attrezzi o delle tecnologie di smantellamento necessari ad accedere ai componenti desiderati;

3)

le informazioni di cui al punto 1 sono disponibili per almeno 15 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello del prodotto.

2.   OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

A partire dal 20 giugno 2025:

1)

i fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono nella documentazione tecnica e rendono pubblicamente disponibili sui siti web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario le seguenti informazioni:

a)

la compatibilità con le schede di memoria rimovibili, se del caso;

b)

la gamma di peso indicativa delle materie prime essenziali e dei materiali pertinenti a livello ambientale seguenti:

i)

cobalto nella batteria (gamma di peso: meno di 10 g, tra 10 g e 20 g, oltre 20 g);

ii)

tantalio nei condensatori (gamma di peso: meno di 0,01 g, tra 0,01 g e 0,1 g, oltre 0,1 g);

iii)

neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e negli altri magneti (gamma di peso: meno di 0,2 g, tra 0,2 g e 1 g, oltre 1 g);

iv)

oro in tutti i componenti (gamma di peso: meno di 0,02 g, tra 0,02 g e 0,1 g, oltre 0,1 g);

c)

il valore indicativo del tasso di riciclabilità Rcyc;

d)

la percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte, se disponibile; se non disponibile, il contenuto riciclato dovrebbe essere indicato come «non noto» o «non disponibile»;

e)

il grado di protezione da agenti esterni;

f)

la durata minima della batteria in cicli in numero di cicli;

g)

in caso di dispositivi pieghevoli, è indicata la seguente informazione: «Questo dispositivo non è stato sottoposto a prove di resistenza ai graffi».

2)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari forniscono le istruzioni destinate agli utenti sotto forma di un manuale d'uso su un sito web ad accesso libero del fabbricante, dell'importatore o del mandatario. Le istruzioni includono:

a)

le modalità di accesso alle informazioni sul dispositivo dal sistema di gestione della batteria relative a:

i)

la data di fabbricazione della batteria;

ii)

la data del primo uso della batteria dopo la configurazione del dispositivo da parte del primo utente;

iii)

il numero di cicli completi di carica/scarica (riferimento: capacità nominale);

iv)

lo stato di salute misurato (capacità residua di carica completa rispetto alla capacità nominale in %);

b)

le istruzioni per la manutenzione della batteria, tra cui:

i)

gli effetti sulla durata di vita della batteria legati all'esposizione del dispositivo a temperature elevate, a modalità di ricarica non ottimali, alla ricarica rapida e ad altri effetti negativi noti;

ii)

gli effetti sul consumo di energia derivanti dalla disattivazione delle connessioni radio, come il Wi-Fi e il Bluetooth;

iii)

le informazioni sul fatto che il dispositivo supporti o meno altre funzioni che prolungano la durata di vita della batteria, come la ricarica intelligente, e sulle modalità di attivazione di tali funzioni o sulle condizioni in cui sono più efficaci.

3)

I fabbricanti, gli importatori o i mandatari garantiscono che:

a)

durante la configurazione di un nuovo dispositivo l'utente visualizzi l'informazione che la crittografia dei dati è abilitata per impostazione predefinita, compresa la spiegazione che ciò facilita la cancellazione dei dati attraverso il ripristino delle impostazioni di fabbrica;

b)

se è selezionata la ricarica senza fili, un messaggio informi l'utente che questo tipo di ricarica può comportare un maggiore consumo di energia nel processo di ricarica della batteria.

4)

Se nella confezione non è incluso il caricabatteria, le istruzioni destinate agli utenti di cui al punto 2 comprendono la seguente informazione: «Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C».


(1)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(2)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).


ALLEGATO III

Misurazioni e calcoli

1.

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni e i calcoli sono effettuati avvalendosi di norme armonizzate, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti, in linea con le disposizioni seguenti. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU).

2.

Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella GU degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all'allegato III bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

3.

I telefoni cordless immessi sul mercato con la stazione base sono sottoposti a prova per verificare il consumo di energia nel modo stand-by in rete, con le seguenti impostazioni di prova:

a)

le prove sono eseguite sulla stazione base sia senza il ricevitore sulla stazione base, sia con il ricevitore carico sulla stessa;

b)

le misurazioni sono effettuate con i dispositivi nella condizione in cui sono stati consegnati all'utente finale (impostazioni di fabbrica);

c)

i consumi di energia sono misurati come consumi medi su un periodo di tempo di 10 minuti;

d)

le misurazioni sono effettuate con una tensione di alimentazione di rete di 230 V ± 1 %.

4.

I telefoni cordless immessi sul mercato con la base di ricarica sono sottoposti a prova per verificare il consumo di energia nel modo stand-by, con le seguenti impostazioni di prova:

a)

le prove sono eseguite con il ricevitore carico sulla base di ricarica;

b)

le misurazioni sono effettuate con i dispositivi nella condizione in cui sono stati consegnati all'utente finale (impostazioni di fabbrica);

c)

i consumi di energia sono misurati come consumi medi su un periodo di tempo di 10 minuti;

d)

le misurazioni sono effettuate con una tensione di alimentazione di rete di 230 V ± 1 %.

5.

La batteria dei telefoni cellulari e dei tablet è sottoposta a prova in base agli algoritmi di carica predefiniti implementati dal fabbricante. Il numero di cicli risultante è arrotondato per difetto alle centinaia intere e indicato come «≥ x00».

6.

La protezione contro l'ingresso di particelle e umidità è espressa con il codice IP, corrispondente ai livelli elencati nella tabella 1. Le prove saranno eseguite senza custodia protettiva.

Tabella 1

Gradi di protezione da agenti esterni

Grado di protezione

Ingresso di corpi solidi estranei

Ingresso di acqua con effetti dannosi

 

Dimensioni del corpo solido

Protezione contro

2

≥ 12 mm e protezione contro il contatto delle dita

gocce d'acqua fino a 15° dalla verticale

3

≥ 2,5 mm

gocce d'acqua fino a 60° dalla verticale

4

≥ 1 mm

gli spruzzi d'acqua

5

protetto contro le polveri

i getti d'acqua

6

totalmente protetto contro le polveri

i getti d'acqua potenti

7

n.d.

l'immersione temporanea, profondità di 1 m

8

n.d.

l'immersione continua, profondità di 1 m o più

7.

La resistenza alle cadute accidentali o l'affidabilità in caso di caduta libera ripetuta è misurata mediante il numero di cadute senza riportare difetti nella prova di caduta libera ripetuta. Le prove di caduta libera ripetuta sono eseguite con cinque unità di ciascun modello per ognuno dei casi di prova applicabili. La resistenza alle cadute accidentali corrisponde al numero di cadute che sono state superate da almeno quattro delle cinque unità sottoposte a prova. Il numero di cadute per unità è determinato alle seguenti condizioni di prova:

a)

senza pellicole protettive ed eventuali custodie protettive separate per dispositivi non pieghevoli;

b)

con una pellicola protettiva sul display per dispositivi pieghevoli, prima nello stato non esteso e poi nello stato completamente esteso sulla stessa unità sottoposta a prova in linea con la tabella 2;

c)

altezza di caduta 1 m;

d)

dopo un dato numero di cadute corrispondente agli intervalli specificati nella tabella 2, l'unità sottoposta a prova deve essere funzionante e senza difetti, con particolare riferimento alle seguenti funzionalità, ove applicabili:

i)

integrità dello schermo;

ii)

display con meno di 10 pixel difettosi o malfunzionamenti analoghi;

iii)

tutte le fotocamere, sottoposte a prova per immagini fisse e video;

iv)

comunicazione mobile;

v)

connettività Bluetooth;

vi)

connettività Wi-Fi;

vii)

carica della batteria: con e senza cavo;

viii)

sensibilità al tatto del display;

ix)

pulsanti e interruttori reattivi;

x)

vibrazione;

xi)

microfono/i principale/i;

xii)

altoparlante;

xiii)

audio delle cuffie;

e)

eventuali incrinature del telaio o della parte posteriore non sono considerate un difetto, purché sia garantita la piena funzionalità e l'uso sicuro dell'unità sottoposta a prova;

f)

eventuali incrinature del display tattile o di qualsiasi altro strato di copertura del display non sono considerate un difetto, purché sia garantita la piena funzionalità e l'uso sicuro dell'unità sottoposta a prova;

g)

in assenza di difetti accertati, si prosegue la prova posizionando l'unità in prova nel tamburo rotante con lo stesso orientamento in cui si trovava il dispositivo al momento dell'interruzione della prova;

h)

per i dispositivi non pieghevoli, in caso di difetti accertati e in ogni caso dopo 157 cadute, la prova dell'unità si conclude;

i)

per i dispositivi pieghevoli, in caso di difetti accertati e in ogni caso dopo 175 cadute, la prova dell'unità si conclude.

Tabella 2

Intervalli di prova per determinare se l'unità presenta difetti (smartphone)

Dispositivo non pieghevole

Dispositivo pieghevole

45

35 stato non esteso + 15 ulteriori cadute nello stato completamente esteso


ALLEGATO III bis

Metodi provvisori

Tabella 3

Riferimenti e precisazioni per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet

Parametro

Fonte

Metodo di prova di riferimento / Titolo

Note

Requisiti per lo smontaggio

CEN

EN 45554:2020

Elementi di fissaggio: fare riferimento alla tabella A.1 della norma.

Attrezzi: fare riferimento alla tabella A.2 della norma, salvo diversamente specificato nel presente regolamento.

Ambiente di lavoro: fare riferimento alla tabella A.4 della norma.

Livello di competenza: fare riferimento alla tabella A.5 della norma.

Protezione contro acqua e particelle

IEC

IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019

A tenuta di polvere e protetto contro l'immersione in acqua fino a 1 m di profondità: IP67

Protetto contro l'ingresso di corpi solidi estranei di dimensioni superiori a 1 mm e gli spruzzi d'acqua: IP44

Protezione dalla caduta accidentale di liquidi

Commissione europea

 

La prova di caduta di liquidi è effettuata lasciando scorrere 220 ml di acqua deionizzata, senza esercitare ulteriore pressione, a partire da 5 cm di distanza da un bordo del tablet (distanza tra il bordo della tazza inclinata e l'unità sottoposta a prova), seguita dall'uso di carta assorbente per asciugare delicatamente il liquido in eccesso sul tablet. Il tablet dovrebbe essere lasciato a riposo per 24 ore prima dell'ispezione funzionale (come specificato di seguito). La procedura deve essere eseguita per ciascun bordo del tablet con il display orientato verso l'alto. Dopo ciascuna esecuzione della procedura di prova suddetta, l'unità sottoposta a prova deve essere funzionante e senza difetti, con particolare riferimento alle seguenti funzionalità, ove applicabili:

i)

tutte le fotocamere, sottoposte a prova per immagini fisse e video;

ii)

comunicazione mobile;

iii)

connettività Bluetooth;

iv)

connettività Wi-Fi;

v)

carica della batteria: con e senza cavo;

vi)

sensibilità al tatto del display;

vii)

pulsanti e interruttori reattivi;

viii)

vibrazione;

ix)

microfono/i principale/i;

x)

altoparlante;

xi)

audio delle cuffie.

Capacità nominale e durata della batteria in cicli

CENELEC

IEC EN 61960-3:2017

La durata della batteria in cicli è misurata con la seguente sequenza di prova:

1)

un ciclo a un tasso di scarica di 0,2 C e misurazione della capacità;

2)

cicli da 2 a 499 a un tasso di scarica di 0,5 C;

3)

ripetere la fase 1

Per determinare il numero di cicli oltre i 500, si prosegue la prova;

4)

99 cicli a un tasso di scarica di 0,5 C;

5)

ripetere la fase 1;

6)

ripetere le fasi 4 e 5 fino a quando la capacità misurata è inferiore all'80 %

Le prove sono eseguite con una fonte di alimentazione esterna, che non limiti l'assorbimento di energia della batteria e che lasci all'algoritmo di carica predefinito specificato il compito di regolare la velocità di carica.

Durezza superficiale

CEN

EN 15771:2010

La durezza superficiale è sottoposta a prova sull'area visibile del display, senza copertura protettiva sullo stesso.

Contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte

CEN

EN 45557:2020

 

Dimensioni fisiche standardizzate delle batterie ricaricabili

IEC

IEC 60086-2:2015

 

Simulatore di stazione base per la prova di durata della batteria

ETSI

ETSI TR 125 914 - V16.0.0, capitolo 9

 

Condizioni ambientali della prova di durata della batteria

ECMA

ECMA 383

Temperatura ambiente (23±5) °C, umidità relativa dal 10 % all'80 %, luce ambiente (250±50) Lux

Resistenza alle cadute accidentali

IEC

IEC 60068-2-31, Caduta libera ripetuta – Procedura 2

I telefoni cellulari sono sottoposti a prove di resistenza alle cadute accidentali, altezza di caduta 1 metro; la prova è effettuata con 5 unità consecutivamente e viene superata se almeno 4 unità la superano.

Resistenza al ciclo di chiusura del contatto

ASTM

ASTM-F1578-07

I pulsanti sono sottoposti a prova integrati nel dispositivo. Il dispositivo stesso funge da dispositivo di monitoraggio della chiusura del contatto rispondendo come previsto alla pressione del pulsante. L'orientamento della sonda di prova è di 90 gradi rispetto al campione. Nel caso dei pulsanti del volume, il criterio si applica individualmente sia al segmento che aumenta il volume che al segmento che diminuisce il volume in un pulsante combinato. Criterio per il rifiuto: il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante come previsto. Verbale di prova conformemente a ASTM-F1578-07, tranne che per i cambiamenti caratteristici elettrici.

La prova è eseguita con la stessa unità per tutti i pulsanti o con un'unità per pulsante.

Resistenza al ciclo di inserimento/estrazione

IEC, EIA

EN ISO 62680-1-3

EIA-364-09D

La prova è effettuata a una frequenza di 500 ± 50 cicli all'ora e non deve verificarsi alcun danno fisico a nessuna parte della porta di ricarica; nel caso in cui il dispositivo sia venduto con un cavo di ricarica, si utilizza tale cavo; nel caso in cui il dispositivo sia venduto senza cavo di ricarica, il cavo è specificato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario.

La prova è eseguita con un'unità.

Rcyc

 

EN 45555:2019

Da calcolare come tasso di riciclabilità basato sulla massa, con il seguente scenario di riferimento a fine vita:

batteria: le masse di Co, Li (Rcyc,Li 90 %) contano ai fini del tasso di riciclabilità;

parti mono-materiale rimosse durante l'estrazione della batteria: le masse di acciaio, Al, Mg, plastica o rame contano ai fini del tasso di riciclabilità;

tutte le altre parti: le masse di Cu, Co, Sn (Rcyc,Sn 50 %), Ni (Rcyc,Ni 85 %), In (Rcyc,In 50 %), Au, Ag, PGM (Rcyc,PGM 95 %) contano ai fini del tasso di riciclabilità

Contenuto di materie prime essenziali

 

EN 45558:2019

Da applicare all'oro seguendo lo stesso approccio delle materie prime essenziali

Cancellazione sicura

NIST

Guidelines for Media Sanitization, NIST Special Publication 800-88 – Revision 1

 


ALLEGATO IV

Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato

Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, importatore o mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.

Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.

Nell'ambito della verifica della conformità di un modello del prodotto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui all'allegato II le autorità degli Stati membri applicano la procedura di seguito illustrata.

1.

Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica una singola unità del modello a norma del punto 2, lettere a), b), c) e d), tranne che per i requisiti di cui alla parte A, punto 1.2.1, e alla parte B, punto 1.2.1, dell'allegato II (resistenza alle cadute accidentali), in cui la prova è eseguita con cinque unità del modello a norma del punto 2, lettera e), e tranne che per i requisiti di cui alla parte A, punto 1.2.4, alla parte B, punto 1.2.4, e alla parte D, punto 1.2.3, dell'allegato II (durata della batteria in cicli), in cui la prova è eseguita con cinque unità del modello a norma del punto 2, lettera f).

2.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i valori riportati nella documentazione tecnica a norma dell'allegato IV, punto 2, della direttiva 2009/125/CE (valori dichiarati) e, se del caso, i valori usati per calcolarli non sono più favorevoli per il fabbricante, l'importatore o il mandatario dei risultati delle corrispondenti misurazioni effettuate a norma della lettera g) dello stesso;

b)

i valori dichiarati soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, e le informazioni sul prodotto necessarie pubblicate dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario non contengono valori più favorevoli per il fabbricante, l'importatore o il mandatario dei valori dichiarati;

c)

l'unità del modello verificata dalle autorità degli Stati membri è conforme ai requisiti, ad eccezione dei requisiti cui si applicano le lettere d), e) ed f);

d)

quando le autorità degli Stati membri sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 4;

e)

quando le autorità degli Stati membri sottopongono a prova cinque unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientrano nel rispettivo tasso di superamento di cui alla tabella 5;

f)

quando le autorità degli Stati membri sottopongono a prova le cinque unità del modello, la media aritmetica dei valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove e i valori calcolati da tali misurazioni) rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla tabella 4.

3.

Se non si ottiene il risultato indicato al punto 2, lettere a), b), c) o f), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

4.

Se non si ottiene il risultato indicato al punto 2, lettera d), le autorità degli Stati membri selezionano e sottopongono a prova tre unità supplementari dello stesso modello.

5.

Se non si ottiene il risultato indicato al punto 2, lettera e), le autorità degli Stati membri selezionano e sottopongono a prova cinque unità supplementari dello stesso modello. In alternativa le unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti.

6.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste unità sottoposte a prova conformemente al punto 4, ove applicabile, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze di cui alla tabella 4.

7.

Il modello è considerato conforme ai requisiti applicabili se, per queste cinque unità sottoposte a prova conformemente al punto 5, ove applicabile, il tasso di superamento è conforme ai rispettivi valori di cui alla tabella 5.

8.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 6 o 7, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

9.

Le autorità degli Stati membri comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3 o 8 o del secondo comma del presente allegato.

Le autorità degli Stati membri usano i metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell'allegato III.

Le autorità degli Stati membri applicano esclusivamente le tolleranze ammesse ai fini della verifica stabilite nella tabella 4 e si avvalgono unicamente della procedura descritta al terzo comma per i requisiti di cui al presente allegato. Ai parametri di cui alla tabella 4 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.

Tabella 4

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Consumo di energia nel modo stand-by in rete [W] e consumo di energia nel modo stand-by [W]

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre 0,10 W rispetto al valore dichiarato.

Durata della batteria in cicli – impostazioni predefinite [cicli]

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre 20 cicli al valore dichiarato.

Capacità nominale della batteria (Crated [mAh])

Il valore determinato (1) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Capacità residua della batteria (%)

Il valore determinato (1) non è inferiore di oltre il 2 % al valore dichiarato.

grado di protezione da agenti esterni (IPxx)

Da verificare conformemente alla norma di cui all'allegato III bis per tale parametro.

Protezione dalla caduta accidentale di liquidi

Da verificare conformemente alla norma di cui all'allegato III bis per tale parametro.


Tabella 5

Tassi di superamento per la resistenza alle cadute accidentali

Parametri

Tolleranze ammesse per i tassi di superamento

Resistenza alle cadute accidentali

Il valore determinato, corrispondente al valore dichiarato, è ottenuto da almeno l'80 % dei dispositivi sottoposti a prova.


(1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari


ALLEGATO V

Parametri di riferimento

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato è stata identificata come segue:

Telefoni cellulari:

1)

resistenza alle cadute accidentali: > 100 cadute; >>100 cadute per i dispositivi di tipo rinforzato;

2)

resistenza ai graffi: 6;

3)

grado di protezione da agenti esterni: IP68 (in combinazione con una batteria sostituibile dall'utente);

4)

durata della batteria in cicli: 1 200 cicli.

Telefoni cordless:

5)

telefoni cordless con alimentazione in stand-by con stazione base: 0,4 W;

6)

telefoni cordless con alimentazione in stand-by solo con base di ricarica: < 0,05 W;

7)

grado di protezione da agenti esterni: IP65;

8)

compatibilità con le batterie di dimensioni standard: sì.

Tablet:

9)

resistenza ai graffi: 6;

10)

grado di protezione da agenti esterni: IP68;

11)

durata della batteria in cicli: 1 000 cicli.


31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1671 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Lari» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ciliegia di Lari» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ciliegia di Lari» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Ciliegia di Lari» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 158 del 4.5.2023, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


31.8.2023   

IT

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L 214/95


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1672 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2023

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2023 fino al 29 settembre 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

(2)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 6 luglio 2023 l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine giugno 2023. Tali informazioni sono state pubblicate il 6 luglio 2023 a norma dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)

Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)

Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell’articolo 8, in combinato disposto con l’articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2023 fino al 29 settembre 2023.

2.   Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della stessa direttiva e l’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)

le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all’allegato I;

b)

gli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II;

c)

gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)

Euro (in %)

Corona ceca (in %)

Corona danese (in %)

Fiorino ungherese (in %)

Corona svedese (in %)

Lev (in %)

1

3,983

6,675

3,973

10,109

4,127

3,933

2

3,772

5,586

3,762

9,347

3,935

3,722

3

3,501

4,936

3,491

8,668

3,656

3,451

4

3,282

4,551

3,272

8,087

3,426

3,232

5

3,132

4,309

3,122

7,626

3,255

3,083

6

3,037

4,162

3,027

7,273

3,131

2,987

7

2,970

4,072

2,960

7,009

3,043

2,920

8

2,926

4,018

2,916

6,821

2,983

2,877

9

2,897

3,988

2,887

6,696

2,947

2,847

10

2,879

3,972

2,870

6,612

2,933

2,830

11

2,869

3,968

2,860

6,564

2,939

2,820

12

2,859

3,970

2,849

6,538

2,957

2,809

13

2,851

3,975

2,841

6,531

2,979

2,801

14

2,839

3,979

2,829

6,539

3,003

2,790

15

2,819

3,982

2,809

6,553

3,026

2,770

16

2,788

3,981

2,778

6,555

3,049

2,739

17

2,752

3,979

2,742

6,545

3,070

2,702

18

2,716

3,974

2,706

6,526

3,090

2,666

19

2,684

3,968

2,674

6,499

3,108

2,635

20

2,660

3,960

2,650

6,467

3,124

2,611

21

2,644

3,952

2,635

6,431

3,139

2,596

22

2,636

3,944

2,627

6,393

3,153

2,589

23

2,634

3,935

2,625

6,353

3,166

2,588

24

2,636

3,926

2,627

6,312

3,177

2,591

25

2,642

3,916

2,633

6,270

3,188

2,597

26

2,650

3,907

2,641

6,228

3,198

2,606

27

2,660

3,898

2,651

6,186

3,208

2,618

28

2,671

3,888

2,663

6,145

3,216

2,630

29

2,684

3,879

2,676

6,105

3,224

2,644

30

2,697

3,870

2,689

6,066

3,232

2,658

31

2,710

3,861

2,703

6,027

3,239

2,673

32

2,724

3,852

2,717

5,990

3,245

2,688

33

2,738

3,844

2,731

5,954

3,252

2,703

34

2,753

3,835

2,746

5,919

3,257

2,718

35

2,767

3,827

2,760

5,885

3,263

2,733

36

2,781

3,819

2,774

5,852

3,268

2,747

37

2,794

3,811

2,788

5,820

3,273

2,762

38

2,808

3,804

2,801

5,789

3,278

2,776

39

2,821

3,797

2,815

5,760

3,282

2,790

40

2,834

3,790

2,828

5,731

3,286

2,804

41

2,846

3,783

2,840

5,704

3,290

2,817

42

2,859

3,776

2,853

5,678

3,294

2,830

43

2,870

3,770

2,865

5,652

3,298

2,842

44

2,882

3,763

2,876

5,628

3,301

2,854

45

2,893

3,757

2,888

5,604

3,304

2,866

46

2,904

3,752

2,899

5,581

3,308

2,878

47

2,915

3,746

2,909

5,559

3,311

2,889

48

2,925

3,740

2,920

5,538

3,314

2,899

49

2,935

3,735

2,930

5,518

3,316

2,910

50

2,944

3,730

2,939

5,498

3,319

2,920

51

2,953

3,725

2,949

5,479

3,322

2,930

52

2,962

3,720

2,958

5,461

3,324

2,939

53

2,971

3,715

2,967

5,443

3,326

2,948

54

2,980

3,711

2,975

5,426

3,329

2,957

55

2,988

3,706

2,983

5,409

3,331

2,966

56

2,996

3,702

2,991

5,393

3,333

2,974

57

3,003

3,698

2,999

5,378

3,335

2,982

58

3,011

3,694

3,007

5,363

3,337

2,990

59

3,018

3,690

3,014

5,349

3,339

2,997

60

3,025

3,686

3,021

5,335

3,341

3,005

61

3,032

3,682

3,028

5,321

3,343

3,012

62

3,038

3,679

3,035

5,308

3,344

3,019

63

3,045

3,675

3,041

5,295

3,346

3,026

64

3,051

3,672

3,047

5,283

3,348

3,032

65

3,057

3,668

3,053

5,271

3,349

3,038

66

3,063

3,665

3,059

5,259

3,351

3,045

67

3,069

3,662

3,065

5,248

3,352

3,050

68

3,074

3,659

3,071

5,237

3,354

3,056

69

3,080

3,656

3,076

5,226

3,355

3,062

70

3,085

3,653

3,081

5,216

3,356

3,067

71

3,090

3,650

3,086

5,206

3,358

3,073

72

3,095

3,648

3,091

5,196

3,359

3,078

73

3,100

3,645

3,096

5,186

3,360

3,083

74

3,104

3,642

3,101

5,177

3,361

3,088

75

3,109

3,640

3,106

5,168

3,363

3,093

76

3,113

3,637

3,110

5,159

3,364

3,097

77

3,118

3,635

3,115

5,151

3,365

3,102

78

3,122

3,633

3,119

5,142

3,366

3,106

79

3,126

3,630

3,123

5,134

3,367

3,111

80

3,130

3,628

3,127

5,126

3,368

3,115

81

3,134

3,626

3,131

5,119

3,369

3,119

82

3,138

3,624

3,135

5,111

3,370

3,123

83

3,142

3,622

3,139

5,104

3,371

3,127

84

3,145

3,620

3,142

5,096

3,372

3,131

85

3,149

3,618

3,146

5,089

3,373

3,135

86

3,152

3,616

3,150

5,083

3,374

3,138

87

3,156

3,614

3,153

5,076

3,375

3,142

88

3,159

3,612

3,156

5,069

3,376

3,145

89

3,162

3,610

3,160

5,063

3,376

3,149

90

3,166

3,608

3,163

5,057

3,377

3,152

91

3,169

3,607

3,166

5,050

3,378

3,155

92

3,172

3,605

3,169

5,044

3,379

3,158

93

3,175

3,603

3,172

5,039

3,380

3,162

94

3,178

3,602

3,175

5,033

3,380

3,165

95

3,181

3,600

3,178

5,027

3,381

3,168

96

3,183

3,599

3,181

5,022

3,382

3,171

97

3,186

3,597

3,184

5,016

3,382

3,173

98

3,189

3,596

3,186

5,011

3,383

3,176

99

3,191

3,594

3,189

5,006

3,384

3,179

100

3,194

3,593

3,192

5,001

3,384

3,182

101

3,196

3,591

3,194

4,996

3,385

3,184

102

3,199

3,590

3,197

4,991

3,386

3,187

103

3,201

3,588

3,199

4,986

3,386

3,190

104

3,204

3,587

3,201

4,981

3,387

3,192

105

3,206

3,586

3,204

4,977

3,388

3,195

106

3,208

3,585

3,206

4,972

3,388

3,197

107

3,211

3,583

3,208

4,968

3,389

3,199

108

3,213

3,582

3,211

4,964

3,389

3,202

109

3,215

3,581

3,213

4,959

3,390

3,204

110

3,217

3,580

3,215

4,955

3,390

3,206

111

3,219

3,578

3,217

4,951

3,391

3,208

112

3,221

3,577

3,219

4,947

3,391

3,210

113

3,223

3,576

3,221

4,943

3,392

3,213

114

3,225

3,575

3,223

4,939

3,393

3,215

115

3,227

3,574

3,225

4,935

3,393

3,217

116

3,229

3,573

3,227

4,932

3,393

3,219

117

3,231

3,572

3,229

4,928

3,394

3,221

118

3,233

3,571

3,231

4,924

3,394

3,223

119

3,235

3,570

3,233

4,921

3,395

3,225

120

3,237

3,569

3,235

4,917

3,395

3,226

121

3,238

3,568

3,236

4,914

3,396

3,228

122

3,240

3,567

3,238

4,910

3,396

3,230

123

3,242

3,566

3,240

4,907

3,397

3,232

124

3,243

3,565

3,241

4,904

3,397

3,234

125

3,245

3,564

3,243

4,900

3,398

3,235

126

3,247

3,563

3,245

4,897

3,398

3,237

127

3,248

3,562

3,246

4,894

3,398

3,239

128

3,250

3,561

3,248

4,891

3,399

3,240

129

3,251

3,561

3,250

4,888

3,399

3,242

130

3,253

3,560

3,251

4,885

3,400

3,244

131

3,254

3,559

3,253

4,882

3,400

3,245

132

3,256

3,558

3,254

4,879

3,400

3,247

133

3,257

3,557

3,256

4,876

3,401

3,248

134

3,259

3,556

3,257

4,874

3,401

3,250

135

3,260

3,556

3,258

4,871

3,401

3,251

136

3,262

3,555

3,260

4,868

3,402

3,253

137

3,263

3,554

3,261

4,865

3,402

3,254

138

3,264

3,553

3,263

4,863

3,403

3,256

139

3,266

3,553

3,264

4,860

3,403

3,257

140

3,267

3,552

3,265

4,857

3,403

3,258

141

3,268

3,551

3,267

4,855

3,404

3,260

142

3,270

3,550

3,268

4,852

3,404

3,261

143

3,271

3,550

3,269

4,850

3,404

3,262

144

3,272

3,549

3,270

4,848

3,404

3,264

145

3,273

3,548

3,272

4,845

3,405

3,265

146

3,275

3,548

3,273

4,843

3,405

3,266

147

3,276

3,547

3,274

4,840

3,405

3,267

148

3,277

3,546

3,275

4,838

3,406

3,269

149

3,278

3,546

3,276

4,836

3,406

3,270

150

3,279

3,545

3,278

4,834

3,406

3,271


Durata residua (in anni)

Lira sterlina (in %)

Leu rumeno (in %)

Zloty (in %)

Corona islandese (in %)

Corona norvegese (in %)

Franco svizzero (in %)

1

6,062

6,161

5,941

8,902

4,873

1,991

2

5,960

6,280

5,698

8,245

4,722

1,955

3

5,630

6,408

5,594

7,724

4,492

1,901

4

5,309

6,500

5,529

7,283

4,273

1,852

5

5,028

6,573

5,498

6,919

4,099

1,814

6

4,795

6,632

5,498

6,611

3,975

1,789

7

4,601

6,673

5,516

6,347

3,884

1,774

8

4,454

6,700

5,544

6,120

3,816

1,766

9

4,340

6,720

5,577

5,926

3,762

1,764

10

4,250

6,729

5,606

5,762

3,720

1,767

11

4,185

6,714

5,614

5,623

3,685

1,774

12

4,137

6,679

5,605

5,501

3,657

1,784

13

4,096

6,629

5,582

5,394

3,634

1,796

14

4,061

6,568

5,551

5,298

3,614

1,809

15

4,027

6,501

5,513

5,212

3,597

1,824

16

3,996

6,429

5,471

5,134

3,583

1,838

17

3,965

6,355

5,425

5,062

3,570

1,853

18

3,936

6,279

5,379

4,997

3,559

1,867

19

3,909

6,202

5,331

4,936

3,550

1,882

20

3,884

6,127

5,283

4,880

3,541

1,896

21

3,861

6,052

5,235

4,828

3,534

1,910

22

3,838

5,978

5,187

4,779

3,527

1,924

23

3,816

5,907

5,141

4,733

3,521

1,937

24

3,794

5,837

5,095

4,691

3,516

1,950

25

3,772

5,769

5,051

4,650

3,511

1,963

26

3,749

5,704

5,008

4,612

3,507

1,975

27

3,724

5,641

4,966

4,577

3,503

1,987

28

3,699

5,580

4,926

4,543

3,499

1,998

29

3,671

5,522

4,887

4,511

3,496

2,009

30

3,642

5,466

4,849

4,481

3,493

2,020

31

3,611

5,412

4,813

4,452

3,491

2,030

32

3,579

5,360

4,778

4,424

3,488

2,040

33

3,547

5,310

4,744

4,398

3,486

2,049

34

3,514

5,262

4,712

4,374

3,484

2,058

35

3,483

5,217

4,681

4,350

3,482

2,067

36

3,452

5,173

4,651

4,327

3,480

2,076

37

3,422

5,130

4,623

4,306

3,479

2,084

38

3,394

5,090

4,595

4,285

3,477

2,092

39

3,367

5,051

4,569

4,266

3,476

2,100

40

3,342

5,014

4,543

4,247

3,475

2,107

41

3,319

4,978

4,519

4,229

3,473

2,114

42

3,297

4,944

4,495

4,211

3,472

2,121

43

3,278

4,911

4,472

4,195

3,471

2,128

44

3,259

4,879

4,450

4,179

3,470

2,134

45

3,243

4,849

4,429

4,163

3,469

2,140

46

3,228

4,819

4,409

4,149

3,469

2,146

47

3,215

4,791

4,390

4,135

3,468

2,152

48

3,204

4,764

4,371

4,121

3,467

2,158

49

3,194

4,738

4,353

4,108

3,466

2,163

50

3,186

4,713

4,335

4,095

3,466

2,168

51

3,180

4,689

4,319

4,083

3,465

2,173

52

3,175

4,665

4,302

4,071

3,465

2,178

53

3,171

4,643

4,287

4,060

3,464

2,183

54

3,168

4,621

4,271

4,049

3,464

2,188

55

3,166

4,600

4,257

4,038

3,463

2,192

56

3,165

4,579

4,243

4,028

3,463

2,197

57

3,165

4,560

4,229

4,018

3,462

2,201

58

3,165

4,541

4,216

4,008

3,462

2,205

59

3,165

4,522

4,203

3,999

3,462

2,209

60

3,166

4,505

4,190

3,990

3,461

2,213

61

3,167

4,487

4,178

3,981

3,461

2,216

62

3,169

4,471

4,167

3,973

3,461

2,220

63

3,171

4,455

4,156

3,965

3,460

2,223

64

3,173

4,439

4,145

3,957

3,460

2,227

65

3,175

4,424

4,134

3,949

3,460

2,230

66

3,177

4,409

4,124

3,942

3,459

2,233

67

3,179

4,395

4,114

3,934

3,459

2,237

68

3,182

4,381

4,104

3,927

3,459

2,240

69

3,184

4,367

4,094

3,920

3,459

2,243

70

3,187

4,354

4,085

3,914

3,459

2,246

71

3,190

4,341

4,076

3,907

3,458

2,248

72

3,192

4,329

4,068

3,901

3,458

2,251

73

3,195

4,317

4,059

3,895

3,458

2,254

74

3,198

4,305

4,051

3,889

3,458

2,256

75

3,200

4,294

4,043

3,883

3,458

2,259

76

3,203

4,283

4,035

3,877

3,458

2,261

77

3,206

4,272

4,028

3,872

3,457

2,264

78

3,209

4,261

4,020

3,866

3,457

2,266

79

3,211

4,251

4,013

3,861

3,457

2,268

80

3,214

4,241

4,006

3,856

3,457

2,271

81

3,216

4,231

3,999

3,851

3,457

2,273

82

3,219

4,222

3,992

3,846

3,457

2,275

83

3,221

4,212

3,986

3,841

3,457

2,277

84

3,224

4,203

3,979

3,837

3,457

2,279

85

3,226

4,194

3,973

3,832

3,456

2,281

86

3,229

4,186

3,967

3,828

3,456

2,283

87

3,231

4,177

3,961

3,823

3,456

2,285

88

3,233

4,169

3,955

3,819

3,456

2,287

89

3,236

4,161

3,950

3,815

3,456

2,289

90

3,238

4,153

3,944

3,811

3,456

2,290

91

3,240

4,145

3,939

3,807

3,456

2,292

92

3,242

4,138

3,933

3,803

3,456

2,294

93

3,245

4,130

3,928

3,799

3,456

2,296

94

3,247

4,123

3,923

3,796

3,456

2,297

95

3,249

4,116

3,918

3,792

3,456

2,299

96

3,251

4,109

3,913

3,788

3,455

2,300

97

3,253

4,102

3,908

3,785

3,455

2,302

98

3,255

4,095

3,904

3,781

3,455

2,303

99

3,257

4,089

3,899

3,778

3,455

2,305

100

3,259

4,082

3,895

3,775

3,455

2,306

101

3,260

4,076

3,890

3,772

3,455

2,308

102

3,262

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3,886

3,768

3,455

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103

3,264

4,064

3,882

3,765

3,455

2,310

104

3,266

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3,877

3,762

3,455

2,312

105

3,267

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3,873

3,759

3,455

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106

3,269

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3,869

3,756

3,455

2,314

107

3,271

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3,865

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2,316

108

3,273

4,035

3,862

3,751

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109

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3,748

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2,318

110

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111

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3,850

3,743

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112

3,279

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3,740

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113

3,280

4,009

3,843

3,737

3,454

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114

3,282

4,005

3,840

3,735

3,454

2,324

115

3,283

4,000

3,836

3,732

3,454

2,325

116

3,285

3,995

3,833

3,730

3,454

2,326

117

3,286

3,990

3,830

3,728

3,454

2,327

118

3,287

3,986

3,827

3,725

3,454

2,328

119

3,289

3,981

3,823

3,723

3,454

2,329

120

3,290

3,977

3,820

3,721

3,454

2,330

121

3,291

3,972

3,817

3,718

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2,331

122

3,293

3,968

3,814

3,716

3,454

2,332

123

3,294

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3,811

3,714

3,454

2,333

124

3,295

3,960

3,808

3,712

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2,334

125

3,297

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3,806

3,710

3,454

2,335

126

3,298

3,952

3,803

3,708

3,454

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127

3,299

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3,800

3,706

3,454

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128

3,300

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3,704

3,454

2,338

129

3,301

3,940

3,794

3,702

3,454

2,339

130

3,302

3,936

3,792

3,700

3,454

2,339

131

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3,932

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3,698

3,454

2,340

132

3,305

3,929

3,787

3,696

3,454

2,341

133

3,306

3,925

3,784

3,694

3,454

2,342

134

3,307

3,922

3,782

3,692

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2,343

135

3,308

3,918

3,779

3,691

3,454

2,344

136

3,309

3,915

3,777

3,689

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2,344

137

3,310

3,911

3,774

3,687

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138

3,311

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3,772

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3,454

2,346

139

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3,770

3,684

3,454

2,347

140

3,313

3,901

3,767

3,682

3,454

2,347

141

3,314

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3,765

3,680

3,454

2,348

142

3,315

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3,763

3,679

3,453

2,349

143

3,316

3,892

3,761

3,677

3,453

2,349

144

3,317

3,889

3,759

3,675

3,453

2,350

145

3,318

3,886

3,756

3,674

3,453

2,351

146

3,319

3,883

3,754

3,672

3,453

2,352

147

3,319

3,880

3,752

3,671

3,453

2,352

148

3,320

3,877

3,750

3,669

3,453

2,353

149

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3,748

3,668

3,453

2,354

150

3,322

3,871

3,746

3,666

3,453

2,354


Durata residua (in anni)

Dollaro australiano (in %)

Baht (in %)

Dollaro canadese (in %)

Peso cileno (in %)

Peso colombiano (in %)

Dollaro di Hong Kong (in %)

1

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1,957

5,218

7,432

9,838

4,813

2

4,609

2,085

4,917

6,130

9,793

4,522

3

4,418

2,150

4,475

5,600

9,755

4,282

4

4,300

2,193

4,090

5,397

9,764

4,127

5

4,259

2,232

3,830

5,299

9,805

4,009

6

4,265

2,273

3,690

5,248

9,858

3,944

7

4,284

2,322

3,614

5,220

9,926

3,898

8

4,312

2,383

3,568

5,203

9,998

3,849

9

4,338

2,450

3,535

5,191

10,067

3,806

10

4,358

2,523

3,507

5,180

10,135

3,778

11

4,385

2,602

3,482

5,167

10,158

3,767

12

4,412

2,682

3,457

5,154

10,136

3,768

13

4,431

2,759

3,434

5,139

10,081

3,775

14

4,442

2,830

3,412

5,124

10,001

3,783

15

4,446

2,894

3,391

5,109

9,904

3,791

16

4,444

2,948

3,372

5,094

9,794

3,796

17

4,435

2,995

3,355

5,079

9,674

3,798

18

4,419

3,035

3,338

5,064

9,549

3,799

19

4,394

3,070

3,324

5,050

9,420

3,798

20

4,361

3,101

3,310

5,036

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3,796

21

4,318

3,128

3,298

5,022

9,159

3,793

22

4,270

3,152

3,287

5,009

9,029

3,789

23

4,219

3,173

3,278

4,996

8,902

3,784

24

4,167

3,191

3,269

4,983

8,777

3,780

25

4,116

3,208

3,262

4,971

8,655

3,775

26

4,066

3,223

3,256

4,960

8,537

3,769

27

4,020

3,237

3,250

4,948

8,422

3,764

28

3,977

3,249

3,246

4,937

8,311

3,758

29

3,937

3,260

3,243

4,927

8,205

3,752

30

3,902

3,270

3,240

4,917

8,102

3,747

31

3,871

3,279

3,239

4,907

8,003

3,741

32

3,843

3,287

3,238

4,897

7,909

3,736

33

3,818

3,295

3,238

4,888

7,818

3,730

34

3,796

3,302

3,238

4,879

7,730

3,725

35

3,776

3,308

3,239

4,871

7,647

3,719

36

3,758

3,314

3,240

4,863

7,567

3,714

37

3,742

3,319

3,241

4,855

7,490

3,709

38

3,728

3,324

3,243

4,847

7,416

3,704

39

3,715

3,329

3,245

4,840

7,346

3,699

40

3,703

3,333

3,247

4,833

7,278

3,694

41

3,692

3,337

3,249

4,826

7,213

3,690

42

3,682

3,341

3,251

4,819

7,151

3,685

43

3,673

3,344

3,254

4,813

7,091

3,681

44

3,665

3,348

3,256

4,806

7,034

3,676

45

3,657

3,351

3,259

4,800

6,979

3,672

46

3,650

3,354

3,261

4,795

6,926

3,668

47

3,644

3,356

3,264

4,789

6,876

3,664

48

3,638

3,359

3,266

4,784

6,827

3,660

49

3,632

3,361

3,269

4,778

6,780

3,657

50

3,627

3,363

3,271

4,773

6,735

3,653

51

3,622

3,366

3,274

4,768

6,691

3,649

52

3,617

3,368

3,276

4,764

6,649

3,646

53

3,613

3,369

3,279

4,759

6,609

3,643

54

3,609

3,371

3,281

4,754

6,570

3,639

55

3,605

3,373

3,284

4,750

6,532

3,636

56

3,602

3,375

3,286

4,746

6,496

3,633

57

3,599

3,376

3,288

4,742

6,461

3,630

58

3,595

3,378

3,291

4,738

6,427

3,627

59

3,592

3,379

3,293

4,734

6,394

3,625

60

3,589

3,380

3,295

4,730

6,363

3,622

61

3,587

3,382

3,297

4,727

6,332

3,619

62

3,584

3,383

3,299

4,723

6,302

3,617

63

3,582

3,384

3,302

4,720

6,274

3,614

64

3,579

3,385

3,304

4,716

6,246

3,612

65

3,577

3,386

3,306

4,713

6,219

3,609

66

3,575

3,388

3,308

4,710

6,193

3,607

67

3,573

3,389

3,309

4,707

6,167

3,605

68

3,571

3,390

3,311

4,704

6,143

3,602

69

3,569

3,390

3,313

4,701

6,119

3,600

70

3,567

3,391

3,315

4,698

6,095

3,598

71

3,565

3,392

3,317

4,696

6,073

3,596

72

3,564

3,393

3,318

4,693

6,051

3,594

73

3,562

3,394

3,320

4,690

6,030

3,592

74

3,560

3,395

3,322

4,688

6,009

3,590

75

3,559

3,396

3,323

4,685

5,989

3,589

76

3,557

3,396

3,325

4,683

5,969

3,587

77

3,556

3,397

3,327

4,681

5,950

3,585

78

3,554

3,398

3,328

4,678

5,931

3,583

79

3,553

3,398

3,330

4,676

5,913

3,582

80

3,552

3,399

3,331

4,674

5,895

3,580

81

3,550

3,400

3,332

4,672

5,878

3,578

82

3,549

3,400

3,334

4,670

5,861

3,577

83

3,548

3,401

3,335

4,668

5,844

3,575

84

3,547

3,402

3,336

4,666

5,828

3,574

85

3,545

3,402

3,338

4,664

5,812

3,572

86

3,544

3,403

3,339

4,662

5,797

3,571

87

3,543

3,403

3,340

4,660

5,782

3,570

88

3,542

3,404

3,341

4,658

5,767

3,568

89

3,541

3,404

3,343

4,657

5,753

3,567

90

3,540

3,405

3,344

4,655

5,739

3,566

91

3,539

3,405

3,345

4,653

5,725

3,564

92

3,538

3,406

3,346

4,651

5,712

3,563

93

3,537

3,406

3,347

4,650

5,699

3,562

94

3,536

3,407

3,348

4,648

5,686

3,561

95

3,535

3,407

3,349

4,647

5,673

3,560

96

3,534

3,408

3,350

4,645

5,661

3,559

97

3,533

3,408

3,351

4,644

5,649

3,557

98

3,533

3,409

3,352

4,642

5,637

3,556

99

3,532

3,409

3,353

4,641

5,626

3,555

100

3,531

3,410

3,354

4,639

5,614

3,554

101

3,530

3,410

3,355

4,638

5,603

3,553

102

3,529

3,410

3,356

4,637

5,593

3,552

103

3,529

3,411

3,357

4,635

5,582

3,551

104

3,528

3,411

3,358

4,634

5,571

3,550

105

3,527

3,411

3,359

4,633

5,561

3,549

106

3,526

3,412

3,360

4,631

5,551

3,548

107

3,526

3,412

3,361

4,630

5,541

3,547

108

3,525

3,413

3,361

4,629

5,532

3,547

109

3,524

3,413

3,362

4,628

5,522

3,546

110

3,524

3,413

3,363

4,627

5,513

3,545

111

3,523

3,414

3,364

4,626

5,504

3,544

112

3,522

3,414

3,364

4,624

5,495

3,543

113

3,522

3,414

3,365

4,623

5,486

3,542

114

3,521

3,415

3,366

4,622

5,477

3,541

115

3,520

3,415

3,367

4,621

5,468

3,541

116

3,520

3,415

3,367

4,620

5,460

3,540

117

3,519

3,415

3,368

4,619

5,452

3,539

118

3,519

3,416

3,369

4,618

5,444

3,538

119

3,518

3,416

3,370

4,617

5,436

3,538

120

3,517

3,416

3,370

4,616

5,428

3,537

121

3,517

3,417

3,371

4,615

5,420

3,536

122

3,516

3,417

3,371

4,614

5,413

3,535

123

3,516

3,417

3,372

4,613

5,405

3,535

124

3,515

3,417

3,373

4,612

5,398

3,534

125

3,515

3,418

3,373

4,612

5,391

3,533

126

3,514

3,418

3,374

4,611

5,384

3,533

127

3,514

3,418

3,375

4,610

5,377

3,532

128

3,513

3,418

3,375

4,609

5,370

3,531

129

3,513

3,419

3,376

4,608

5,363

3,531

130

3,512

3,419

3,376

4,607

5,356

3,530

131

3,512

3,419

3,377

4,606

5,350

3,530

132

3,511

3,419

3,377

4,606

5,343

3,529

133

3,511

3,420

3,378

4,605

5,337

3,528

134

3,510

3,420

3,379

4,604

5,331

3,528

135

3,510

3,420

3,379

4,603

5,324

3,527

136

3,509

3,420

3,380

4,602

5,318

3,527

137

3,509

3,421

3,380

4,602

5,312

3,526

138

3,509

3,421

3,381

4,601

5,306

3,526

139

3,508

3,421

3,381

4,600

5,301

3,525

140

3,508

3,421

3,382

4,600

5,295

3,524

141

3,507

3,421

3,382

4,599

5,289

3,524

142

3,507

3,422

3,383

4,598

5,284

3,523

143

3,507

3,422

3,383

4,597

5,278

3,523

144

3,506

3,422

3,383

4,597

5,273

3,522

145

3,506

3,422

3,384

4,596

5,267

3,522

146

3,505

3,422

3,384

4,595

5,262

3,521

147

3,505

3,423

3,385

4,595

5,257

3,521

148

3,505

3,423

3,385

4,594

5,252

3,520

149

3,504

3,423

3,386

4,594

5,247

3,520

150

3,504

3,423

3,386

4,593

5,242

3,519


Durata residua (in anni)

Rupia indiana (in %)

Peso messicano (in %)

Nuovo dollaro di Taiwan (in %)

Dollaro neozelandese (in %)

Rand (in %)

Real (in %)

1

6,884

11,422

0,896

5,794

8,805

11,351

2

7,001

9,985

0,930

5,430

8,628

10,235

3

7,072

9,101

0,961

5,025

8,608

10,046

4

7,120

8,635

0,985

4,758

8,720

10,102

5

7,130

8,401

1,005

4,595

8,923

10,229

6

7,146

8,295

1,023

4,512

9,207

10,362

7

7,160

8,248

1,039

4,461

9,490

10,482

8

7,176

8,224

1,054

4,426

9,752

10,593

9

7,197

8,201

1,067

4,406

9,990

10,674

10

7,212

8,166

1,080

4,404

10,204

10,740

11

7,211

8,113

1,109

4,419

10,391

10,759

12

7,198

8,045

1,153

4,444

10,551

10,735

13

7,177

7,967

1,206

4,474

10,678

10,679

14

7,149

7,883

1,264

4,505

10,772

10,599

15

7,118

7,795

1,324

4,536

10,827

10,502

16

7,083

7,705

1,386

4,565

10,841

10,393

17

7,047

7,615

1,447

4,589

10,822

10,275

18

7,010

7,524

1,508

4,608

10,776

10,151

19

6,972

7,435

1,567

4,622

10,710

10,024

20

6,934

7,348

1,624

4,629

10,628

9,896

21

6,897

7,263

1,680

4,629

10,534

9,767

22

6,860

7,180

1,733

4,623

10,432

9,640

23

6,824

7,099

1,785

4,613

10,324

9,515

24

6,789

7,022

1,835

4,599

10,212

9,392

25

6,755

6,947

1,882

4,583

10,099

9,273

26

6,722

6,875

1,927

4,565

9,984

9,157

27

6,689

6,805

1,971

4,546

9,871

9,045

28

6,658

6,739

2,013

4,526

9,758

8,936

29

6,628

6,675

2,052

4,505

9,648

8,832

30

6,599

6,614

2,091

4,483

9,540

8,731

31

6,571

6,555

2,127

4,462

9,435

8,634

32

6,544

6,498

2,162

4,441

9,333

8,541

33

6,518

6,445

2,195

4,419

9,235

8,452

34

6,493

6,393

2,227

4,398

9,139

8,367

35

6,469

6,343

2,258

4,378

9,047

8,285

36

6,446

6,296

2,287

4,358

8,959

8,207

37

6,424

6,250

2,315

4,338

8,873

8,131

38

6,402

6,207

2,342

4,319

8,792

8,059

39

6,382

6,165

2,368

4,300

8,713

7,990

40

6,362

6,125

2,393

4,282

8,637

7,924

41

6,343

6,086

2,416

4,264

8,564

7,860

42

6,325

6,049

2,439

4,247

8,494

7,799

43

6,307

6,014

2,461

4,230

8,427

7,741

44

6,290

5,980

2,482

4,214

8,363

7,685

45

6,273

5,947

2,503

4,199

8,301

7,631

46

6,258

5,916

2,522

4,184

8,241

7,579

47

6,242

5,885

2,541

4,169

8,184

7,530

48

6,228

5,856

2,559

4,155

8,129

7,482

49

6,214

5,828

2,576

4,142

8,075

7,436

50

6,200

5,801

2,593

4,129

8,024

7,391

51

6,187

5,775

2,609

4,116

7,975

7,349

52

6,174

5,750

2,625

4,104

7,928

7,308

53

6,162

5,726

2,640

4,092

7,882

7,268

54

6,150

5,703

2,655

4,080

7,838

7,230

55

6,138

5,680

2,669

4,069

7,796

7,193

56

6,127

5,658

2,682

4,058

7,754

7,158

57

6,116

5,637

2,695

4,048

7,715

7,123

58

6,106

5,617

2,708

4,038

7,677

7,090

59

6,096

5,597

2,721

4,028

7,639

7,058

60

6,086

5,578

2,732

4,019

7,604

7,027

61

6,077

5,560

2,744

4,009

7,569

6,997

62

6,067

5,542

2,755

4,001

7,535

6,968

63

6,059

5,525

2,766

3,992

7,503

6,940

64

6,050

5,508

2,777

3,983

7,471

6,912

65

6,042

5,492

2,787

3,975

7,441

6,886

66

6,033

5,476

2,797

3,967

7,411

6,860

67

6,025

5,461

2,806

3,960

7,383

6,835

68

6,018

5,446

2,816

3,952

7,355

6,811

69

6,010

5,431

2,825

3,945

7,328

6,788

70

6,003

5,417

2,834

3,938

7,301

6,765

71

5,996

5,404

2,842

3,931

7,276

6,743

72

5,989

5,390

2,851

3,925

7,251

6,721

73

5,982

5,377

2,859

3,918

7,227

6,700

74

5,976

5,365

2,867

3,912

7,203

6,680

75

5,970

5,353

2,875

3,906

7,180

6,660

76

5,963

5,341

2,882

3,900

7,158

6,641

77

5,957

5,329

2,889

3,894

7,136

6,622

78

5,952

5,318

2,897

3,888

7,115

6,603

79

5,946

5,307

2,903

3,883

7,095

6,586

80

5,940

5,296

2,910

3,877

7,075

6,568

81

5,935

5,286

2,917

3,872

7,055

6,551

82

5,930

5,275

2,923

3,867

7,036

6,535

83

5,924

5,265

2,930

3,862

7,017

6,518

84

5,919

5,256

2,936

3,857

6,999

6,503

85

5,914

5,246

2,942

3,852

6,981

6,487

86

5,910

5,237

2,948

3,847

6,964

6,472

87

5,905

5,228

2,954

3,843

6,947

6,457

88

5,900

5,219

2,959

3,838

6,931

6,443

89

5,896

5,210

2,965

3,834

6,914

6,429

90

5,891

5,202

2,970

3,830

6,899

6,415

91

5,887

5,194

2,975

3,825

6,883

6,402

92

5,883

5,185

2,980

3,821

6,868

6,389

93

5,879

5,177

2,985

3,817

6,853

6,376

94

5,875

5,170

2,990

3,813

6,839

6,363

95

5,871

5,162

2,995

3,810

6,825

6,351

96

5,867

5,155

3,000

3,806

6,811

6,339

97

5,863

5,147

3,005

3,802

6,797

6,327

98

5,859

5,140

3,009

3,799

6,784

6,316

99

5,856

5,133

3,014

3,795

6,771

6,304

100

5,852

5,126

3,018

3,792

6,758

6,293

101

5,849

5,120

3,022

3,788

6,745

6,282

102

5,845

5,113

3,026

3,785

6,733

6,272

103

5,842

5,107

3,030

3,782

6,721

6,261

104

5,839

5,100

3,034

3,778

6,709

6,251

105

5,835

5,094

3,038

3,775

6,698

6,241

106

5,832

5,088

3,042

3,772

6,686

6,231

107

5,829

5,082

3,046

3,769

6,675

6,221

108

5,826

5,076

3,050

3,766

6,664

6,212

109

5,823

5,070

3,053

3,763

6,653

6,202

110

5,820

5,065

3,057

3,761

6,643

6,193

111

5,817

5,059

3,061

3,758

6,633

6,184

112

5,814

5,054

3,064

3,755

6,622

6,175

113

5,812

5,048

3,068

3,752

6,612

6,167

114

5,809

5,043

3,071

3,750

6,603

6,158

115

5,806

5,038

3,074

3,747

6,593

6,150

116

5,804

5,033

3,077

3,744

6,584

6,142

117

5,801

5,028

3,081

3,742

6,574

6,134

118

5,798

5,023

3,084

3,739

6,565

6,126

119

5,796

5,018

3,087

3,737

6,556

6,118

120

5,793

5,013

3,090

3,735

6,547

6,110

121

5,791

5,009

3,093

3,732

6,539

6,103

122

5,789

5,004

3,096

3,730

6,530

6,095

123

5,786

5,000

3,099

3,728

6,522

6,088

124

5,784

4,995

3,101

3,725

6,513

6,081

125

5,782

4,991

3,104

3,723

6,505

6,074

126

5,779

4,986

3,107

3,721

6,497

6,067

127

5,777

4,982

3,110

3,719

6,489

6,060

128

5,775

4,978

3,112

3,717

6,481

6,053

129

5,773

4,974

3,115

3,715

6,474

6,046

130

5,771

4,970

3,117

3,713

6,466

6,040

131

5,769

4,966

3,120

3,711

6,459

6,033

132

5,767

4,962

3,122

3,709

6,452

6,027

133

5,765

4,958

3,125

3,707

6,444

6,021

134

5,763

4,954

3,127

3,705

6,437

6,015

135

5,761

4,951

3,130

3,703

6,430

6,009

136

5,759

4,947

3,132

3,701

6,423

6,003

137

5,757

4,943

3,134

3,699

6,417

5,997

138

5,755

4,940

3,137

3,697

6,410

5,991

139

5,753

4,936

3,139

3,696

6,403

5,985

140

5,751

4,933

3,141

3,694

6,397

5,980

141

5,750

4,929

3,143

3,692

6,391

5,974

142

5,748

4,926

3,145

3,690

6,384

5,969

143

5,746

4,923

3,148

3,689

6,378

5,963

144

5,744

4,919

3,150

3,687

6,372

5,958

145

5,743

4,916

3,152

3,685

6,366

5,953

146

5,741

4,913

3,154

3,684

6,360

5,948

147

5,739

4,910

3,156

3,682

6,354

5,942

148

5,738

4,907

3,158

3,681

6,348

5,937

149

5,736

4,903

3,160

3,679

6,343

5,932

150

5,735

4,900

3,162

3,678

6,337

5,927


Durata residua (in anni)

Renminbi-yuan (in %)

Ringgit (in %)

Rublo russo (in %)

Dollaro di Singapore (in %)

Won sudcoreano

Lira turca (in %)

1

1,924

3,235

9,415

3,861

3,787

12,896

2

2,027

3,342

9,679

3,690

3,669

13,780

3

2,161

3,440

9,921

3,564

3,561

14,803

4

2,276

3,518

10,175

3,454

3,495

15,728

5

2,371

3,591

10,424

3,364

3,439

16,477

6

2,448

3,661

10,654

3,298

3,402

17,036

7

2,515

3,726

10,866

3,249

3,380

17,446

8

2,577

3,786

11,069

3,213

3,369

17,737

9

2,637

3,842

11,234

3,186

3,362

17,922

10

2,697

3,892

11,365

3,168

3,355

18,011

11

2,756

3,938

11,465

3,155

3,348

18,022

12

2,815

3,981

11,533

3,147

3,340

17,971

13

2,873

4,019

11,568

3,143

3,332

17,871

14

2,928

4,055

11,566

3,141

3,324

17,729

15

2,982

4,089

11,528

3,141

3,317

17,554

16

3,034

4,124

11,460

3,143

3,311

17,350

17

3,083

4,156

11,369

3,145

3,305

17,124

18

3,130

4,185

11,260

3,149

3,300

16,880

19

3,175

4,209

11,138

3,152

3,296

16,623

20

3,217

4,227

11,006

3,157

3,293

16,355

21

3,258

4,238

10,868

3,161

3,292

16,082

22

3,297

4,244

10,727

3,166

3,290

15,805

23

3,334

4,245

10,583

3,171

3,290

15,527

24

3,369

4,242

10,440

3,176

3,290

15,251

25

3,402

4,236

10,297

3,182

3,291

14,978

26

3,434

4,228

10,157

3,187

3,292

14,710

27

3,465

4,219

10,019

3,192

3,293

14,449

28

3,494

4,208

9,885

3,197

3,294

14,194

29

3,522

4,196

9,754

3,202

3,296

13,948

30

3,548

4,184

9,628

3,207

3,298

13,709

31

3,574

4,170

9,506

3,212

3,300

13,479

32

3,598

4,157

9,388

3,217

3,302

13,258

33

3,621

4,144

9,274

3,221

3,304

13,045

34

3,643

4,130

9,165

3,226

3,306

12,841

35

3,664

4,116

9,060

3,230

3,308

12,645

36

3,685

4,103

8,960

3,235

3,310

12,458

37

3,704

4,090

8,863

3,239

3,313

12,278

38

3,723

4,077

8,770

3,243

3,315

12,106

39

3,741

4,064

8,681

3,247

3,317

11,942

40

3,758

4,051

8,596

3,251

3,319

11,784

41

3,774

4,039

8,514

3,255

3,321

11,633

42

3,790

4,027

8,435

3,258

3,323

11,489

43

3,805

4,016

8,360

3,262

3,325

11,350

44

3,820

4,005

8,288

3,265

3,327

11,218

45

3,834

3,994

8,218

3,269

3,329

11,090

46

3,848

3,983

8,151

3,272

3,331

10,968

47

3,861

3,973

8,087

3,275

3,333

10,851

48

3,873

3,963

8,026

3,278

3,335

10,739

49

3,885

3,953

7,966

3,281

3,337

10,631

50

3,897

3,944

7,909

3,284

3,339

10,527

51

3,908

3,935

7,854

3,287

3,341

10,427

52

3,919

3,926

7,801

3,290

3,342

10,331

53

3,930

3,917

7,750

3,293

3,344

10,239

54

3,940

3,909

7,701

3,295

3,346

10,150

55

3,950

3,901

7,654

3,298

3,347

10,064

56

3,959

3,893

7,608

3,300

3,349

9,981

57

3,969

3,886

7,564

3,303

3,350

9,901

58

3,978

3,879

7,521

3,305

3,352

9,824

59

3,986

3,871

7,480

3,307

3,353

9,750

60

3,994

3,865

7,440

3,309

3,355

9,678

61

4,003

3,858

7,401

3,311

3,356

9,608

62

4,010

3,852

7,364

3,314

3,358

9,541

63

4,018

3,845

7,328

3,316

3,359

9,475

64

4,025

3,839

7,293

3,318

3,360

9,412

65

4,033

3,833

7,259

3,319

3,361

9,351

66

4,040

3,828

7,226

3,321

3,363

9,292

67

4,046

3,822

7,194

3,323

3,364

9,234

68

4,053

3,817

7,163

3,325

3,365

9,178

69

4,059

3,811

7,133

3,327

3,366

9,124

70

4,066

3,806

7,103

3,328

3,367

9,072

71

4,072

3,801

7,075

3,330

3,368

9,021

72

4,078

3,796

7,047

3,332

3,369

8,971

73

4,083

3,792

7,020

3,333

3,371

8,923

74

4,089

3,787

6,994

3,335

3,372

8,876

75

4,094

3,783

6,969

3,336

3,373

8,830

76

4,100

3,778

6,944

3,338

3,374

8,785

77

4,105

3,774

6,920

3,339

3,374

8,742

78

4,110

3,770

6,896

3,340

3,375

8,700

79

4,115

3,766

6,873

3,342

3,376

8,659

80

4,119

3,762

6,851

3,343

3,377

8,619

81

4,124

3,758

6,829

3,344

3,378

8,580

82

4,129

3,754

6,808

3,346

3,379

8,542

83

4,133

3,751

6,787

3,347

3,380

8,505

84

4,137

3,747

6,767

3,348

3,381

8,468

85

4,142

3,743

6,747

3,349

3,381

8,433

86

4,146

3,740

6,728

3,350

3,382

8,398

87

4,150

3,737

6,709

3,352

3,383

8,365

88

4,154

3,733

6,691

3,353

3,384

8,332

89

4,158

3,730

6,673

3,354

3,384

8,299

90

4,162

3,727

6,655

3,355

3,385

8,268

91

4,165

3,724

6,638

3,356

3,386

8,237

92

4,169

3,721

6,621

3,357

3,387

8,207

93

4,172

3,718

6,605

3,358

3,387

8,177

94

4,176

3,715

6,588

3,359

3,388

8,149

95

4,179

3,713

6,573

3,360

3,388

8,120

96

4,183

3,710

6,557

3,361

3,389

8,093

97

4,186

3,707

6,542

3,362

3,390

8,066

98

4,189

3,705

6,527

3,363

3,390

8,039

99

4,192

3,702

6,513

3,363

3,391

8,013

100

4,195

3,699

6,499

3,364

3,392

7,988

101

4,198

3,697

6,485

3,365

3,392

7,963

102

4,201

3,695

6,471

3,366

3,393

7,938

103

4,204

3,692

6,458

3,367

3,393

7,915

104

4,207

3,690

6,444

3,368

3,394

7,891

105

4,210

3,688

6,431

3,368

3,394

7,868

106

4,213

3,685

6,419

3,369

3,395

7,845

107

4,215

3,683

6,406

3,370

3,395

7,823

108

4,218

3,681

6,394

3,371

3,396

7,802

109

4,220

3,679

6,382

3,371

3,396

7,780

110

4,223

3,677

6,371

3,372

3,397

7,759

111

4,225

3,675

6,359

3,373

3,397

7,739

112

4,228

3,673

6,348

3,373

3,398

7,718

113

4,230

3,671

6,337

3,374

3,398

7,699

114

4,233

3,669

6,326

3,375

3,399

7,679

115

4,235

3,667

6,315

3,375

3,399

7,660

116

4,237

3,665

6,305

3,376

3,400

7,641

117

4,240

3,663

6,294

3,377

3,400

7,623

118

4,242

3,661

6,284

3,377

3,400

7,605

119

4,244

3,660

6,274

3,378

3,401

7,587

120

4,246

3,658

6,264

3,378

3,401

7,569

121

4,248

3,656

6,254

3,379

3,402

7,552

122

4,250

3,654

6,245

3,380

3,402

7,535

123

4,252

3,653

6,236

3,380

3,402

7,518

124

4,254

3,651

6,226

3,381

3,403

7,502

125

4,256

3,650

6,217

3,381

3,403

7,486

126

4,258

3,648

6,208

3,382

3,404

7,470

127

4,260

3,646

6,200

3,382

3,404

7,454

128

4,262

3,645

6,191

3,383

3,404

7,439

129

4,264

3,643

6,183

3,383

3,405

7,423

130

4,266

3,642

6,174

3,384

3,405

7,409

131

4,267

3,640

6,166

3,384

3,405

7,394

132

4,269

3,639

6,158

3,385

3,406

7,379

133

4,271

3,637

6,150

3,385

3,406

7,365

134

4,273

3,636

6,142

3,386

3,406

7,351

135

4,274

3,635

6,134

3,386

3,407

7,337

136

4,276

3,633

6,127

3,387

3,407

7,324

137

4,277

3,632

6,119

3,387

3,407

7,310

138

4,279

3,631

6,112

3,388

3,408

7,297

139

4,281

3,629

6,104

3,388

3,408

7,284

140

4,282

3,628

6,097

3,389

3,408

7,271

141

4,284

3,627

6,090

3,389

3,408

7,258

142

4,285

3,626

6,083

3,390

3,409

7,246

143

4,287

3,624

6,076

3,390

3,409

7,234

144

4,288

3,623

6,069

3,390

3,409

7,221

145

4,290

3,622

6,063

3,391

3,410

7,210

146

4,291

3,621

6,056

3,391

3,410

7,198

147

4,293

3,620

6,049

3,392

3,410

7,186

148

4,294

3,618

6,043

3,392

3,410

7,175

149

4,295

3,617

6,037

3,392

3,411

7,163

150

4,297

3,616

6,030

3,393

3,411

7,152


Durata residua (in anni)

Dollaro USA (in %)

Yen (in %)

1

5,379

–0,007

2

4,788

0,063

3

4,357

0,118

4

4,069

0,165

5

3,882

0,223

6

3,756

0,294

7

3,667

0,369

8

3,602

0,442

9

3,555

0,508

10

3,521

0,568

11

3,498

0,623

12

3,484

0,673

13

3,475

0,721

14

3,467

0,766

15

3,460

0,810

16

3,452

0,851

17

3,441

0,890

18

3,426

0,925

19

3,406

0,957

20

3,379

0,984

21

3,347

1,006

22

3,310

1,023

23

3,272

1,036

24

3,235

1,044

25

3,198

1,047

26

3,164

1,047

27

3,133

1,045

28

3,106

1,046

29

3,083

1,052

30

3,064

1,065

31

3,049

1,085

32

3,039

1,112

33

3,031

1,143

34

3,026

1,177

35

3,023

1,214

36

3,022

1,252

37

3,022

1,291

38

3,024

1,331

39

3,026

1,371

40

3,029

1,410

41

3,033

1,450

42

3,037

1,489

43

3,042

1,527

44

3,047

1,564

45

3,052

1,601

46

3,057

1,637

47

3,063

1,672

48

3,068

1,706

49

3,074

1,739

50

3,079

1,771

51

3,085

1,802

52

3,090

1,832

53

3,096

1,862

54

3,101

1,890

55

3,107

1,918

56

3,112

1,945

57

3,117

1,971

58

3,122

1,996

59

3,127

2,021

60

3,132

2,045

61

3,136

2,068

62

3,141

2,090

63

3,146

2,112

64

3,150

2,133

65

3,154

2,154

66

3,159

2,174

67

3,163

2,193

68

3,167

2,212

69

3,171

2,230

70

3,174

2,248

71

3,178

2,266

72

3,182

2,283

73

3,185

2,299

74

3,189

2,315

75

3,192

2,331

76

3,196

2,346

77

3,199

2,361

78

3,202

2,375

79

3,205

2,389

80

3,208

2,403

81

3,211

2,417

82

3,214

2,430

83

3,217

2,443

84

3,219

2,455

85

3,222

2,467

86

3,225

2,479

87

3,227

2,491

88

3,230

2,502

89

3,232

2,513

90

3,235

2,524

91

3,237

2,535

92

3,239

2,545

93

3,242

2,556

94

3,244

2,566

95

3,246

2,575

96

3,248

2,585

97

3,250

2,594

98

3,252

2,604

99

3,254

2,613

100

3,256

2,621

101

3,258

2,630

102

3,260

2,639

103

3,262

2,647

104

3,264

2,655

105

3,265

2,663

106

3,267

2,671

107

3,269

2,679

108

3,270

2,686

109

3,272

2,694

110

3,274

2,701

111

3,275

2,708

112

3,277

2,715

113

3,278

2,722

114

3,280

2,729

115

3,281

2,736

116

3,283

2,742

117

3,284

2,749

118

3,286

2,755

119

3,287

2,761

120

3,288

2,767

121

3,290

2,773

122

3,291

2,779

123

3,292

2,785

124

3,294

2,791

125

3,295

2,797

126

3,296

2,802

127

3,297

2,808

128

3,298

2,813

129

3,300

2,818

130

3,301

2,823

131

3,302

2,829

132

3,303

2,834

133

3,304

2,839

134

3,305

2,844

135

3,306

2,848

136

3,307

2,853

137

3,308

2,858

138

3,309

2,863

139

3,310

2,867

140

3,311

2,872

141

3,312

2,876

142

3,313

2,880

143

3,314

2,885

144

3,315

2,889

145

3,316

2,893

146

3,317

2,897

147

3,318

2,902

148

3,319

2,906

149

3,320

2,910

150

3,321

2,913


ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1.   ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Cipro

Danimarca

1

0

0

27

5

0

21

0

2

0

0

35

5

0

35

0

3

0

0

40

5

0

40

0

4

0

1

43

5

2

42

0

5

0

2

47

5

3

45

0

6

0

3

50

5

5

47

0

7

1

4

53

5

8

49

0

8

2

5

54

5

10

49

0

9

2

6

56

5

11

47

0

10

3

7

58

5

12

46

0


Durata (in anni)

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

1

0

0

0

0

347

4

13

2

0

0

0

0

217

4

18

3

0

0

0

0

193

4

21

4

1

0

0

0

170

4

22

5

2

0

0

0

156

4

23

6

3

0

0

0

154

4

24

7

4

0

0

0

152

4

25

8

5

0

1

0

156

3

26

9

6

0

2

0

158

1

27

10

7

0

3

0

160

4

27


Durata (in anni)

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

1

6

3

4

0

13

0

4

2

14

8

10

0

19

0

4

3

18

11

13

0

21

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

27

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4


Durata (in anni)

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

1

21

8

10

14

4

0

0

2

35

15

13

17

10

0

0

3

40

17

15

22

13

0

0

4

42

18

17

26

15

0

0

5

45

19

18

29

17

0

0

6

47

21

19

33

19

0

0

7

49

22

21

34

20

0

0

8

49

23

22

36

22

0

0

9

47

24

22

36

23

0

0

10

46

22

23

37

24

0

0


Durata (in anni)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Australia

Brasile

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0


Durata (in anni)

Cile

Cina

Colombia

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

18

1

17

0

10

0

0

3

17

2

27

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

35

0

10

0

0

6

14

3

38

0

10

0

0

7

13

4

39

0

10

0

0

8

14

7

38

0

10

0

0

9

15

5

35

0

10

0

0

10

13

5

37

0

10

1

0


Durata (in anni)

Messico

Nuova Zelanda

Russia

Singapore

Sud Africa

Corea del Sud

Thailandia

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

11

11

0

4

10

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

13

15

0

6

10

0

5

0

15

15

0

7

10

0

7

0

17

15

0

8

10

0

11

0

19

15

0

9

10

0

16

0

20

15

0

10

10

0

16

0

22

15

0


Durata (in anni)

Taiwan

Turchia

Stati Uniti

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   ESPOSIZIONI VERSO ENTI FINANZIARI

2.1.   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

19

42

109

224

509

1 252

2

6

19

42

109

224

509

1 007

3

7

21

43

104

221

505

820

4

9

24

46

107

220

504

678

5

10

26

51

110

219

504

569

6

11

28

54

115

219

504

504

7

12

30

56

117

219

504

504

8

12

31

56

116

219

504

504

9

13

32

56

116

219

504

504

10

13

33

57

115

219

504

504

11

14

34

57

116

219

504

504

12

14

35

57

116

219

504

504

13

14

35

57

116

219

504

504

14

15

36

57

116

219

504

504

15

15

36

57

116

219

504

504

16

15

36

57

116

219

504

504

17

15

36

57

116

219

504

504

18

15

36

57

116

219

504

504

19

15

36

57

116

219

504

504

20

16

36

57

116

219

504

504

21

16

36

57

116

219

504

504

22

18

36

57

116

219

504

504

23

18

36

57

116

219

504

504

24

19

36

57

116

219

504

504

25

19

36

57

116

219

504

504

26

20

36

57

116

219

504

504

27

21

36

57

116

219

504

504

28

21

36

57

116

219

504

504

29

22

36

57

116

219

504

504

30

23

36

57

116

219

504

504

2.2.   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

18

31

54

122

236

521

1 302

2

20

33

55

123

237

522

1 038

3

21

35

57

118

234

518

841

4

22

37

59

120

232

517

694

5

22

38

63

122

232

516

582

6

23

40

66

126

231

515

515

7

23

41

67

128

230

515

515

8

22

41

66

126

229

514

514

9

22

41

65

125

229

513

513

10

22

42

65

124

228

513

513

11

22

42

65

124

228

512

512

12

22

42

64

123

227

512

512

13

21

42

64

122

226

511

511

14

21

42

63

122

226

510

510

15

21

42

63

122

225

510

510

16

20

41

62

121

225

510

510

17

20

41

62

121

225

510

510

18

20

41

62

121

225

510

510

19

20

41

62

121

225

510

510

20

20

42

63

121

225

510

510

21

21

42

63

122

226

510

510

22

21

42

63

122

226

510

510

23

21

42

63

122

226

511

511

24

21

42

63

122

226

511

511

25

21

42

63

122

226

510

510

26

21

42

63

122

226

510

510

27

21

42

63

122

226

510

510

28

21

42

63

122

226

510

510

29

23

42

63

122

225

510

510

30

24

42

63

121

225

510

510

2.3.   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

19

42

109

224

508

1 251

2

6

19

42

109

224

508

1 007

3

7

21

43

104

220

505

820

4

9

24

46

107

219

504

678

5

10

26

51

110

219

504

569

6

11

28

54

114

219

504

504

7

12

30

56

117

219

504

504

8

12

31

56

116

219

504

504

9

12

32

56

115

219

504

504

10

13

33

56

115

219

504

504

11

14

34

57

115

219

504

504

12

14

35

57

115

219

504

504

13

14

35

57

115

219

504

504

14

14

36

57

115

219

504

504

15

14

36

57

115

219

504

504

16

14

36

57

115

219

504

504

17

14

36

57

115

219

504

504

18

14

36

57

115

219

504

504

19

15

36

57

115

219

504

504

20

16

36

57

115

219

504

504

21

16

36

57

115

219

504

504

22

18

36

57

115

219

504

504

23

18

36

57

115

219

504

504

24

19

36

57

115

219

504

504

25

19

36

57

115

219

504

504

26

20

36

57

115

219

504

504

27

21

36

57

115

219

504

504

28

21

36

57

115

219

504

504

29

22

36

57

115

219

504

504

30

23

36

57

115

219

504

504

2.4.   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

80

93

115

183

297

582

1 368

2

76

89

112

179

294

579

1 095

3

80

94

115

176

293

577

888

4

79

94

116

177

290

574

732

5

78

94

119

178

288

572

612

6

78

95

121

181

286

571

571

7

77

95

121

182

284

569

569

8

76

95

120

180

283

568

568

9

75

95

119

178

282

567

567

10

73

93

116

175

279

564

564

11

71

91

114

173

277

561

561

12

70

91

113

172

275

560

560

13

70

91

112

171

275

559

559

14

70

91

112

171

274

559

559

15

69

90

112

170

274

559

559

16

69

90

111

170

274

558

558

17

68

90

111

169

273

558

558

18

68

89

110

169

273

558

558

19

67

88

110

168

272

557

557

20

67

88

109

168

272

556

556

21

66

87

108

167

271

556

556

22

65

87

108

166

270

555

555

23

64

86

107

165

269

554

554

24

63

85

106

164

268

553

553

25

62

84

105

163

267

552

552

26

61

83

104

162

266

551

551

27

60

82

103

161

265

550

550

28

59

81

102

160

264

549

549

29

58

79

100

159

263

548

548

30

57

78

99

158

262

547

547

2.5.   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

23

46

114

228

513

1 254

2

12

25

47

115

230

514

1 009

3

14

28

50

111

227

512

822

4

16

31

53

114

227

511

679

5

17

34

58

117

227

511

570

6

18

36

62

122

227

511

511

7

19

37

63

124

226

511

511

8

19

38

63

123

226

511

511

9

19

38

62

122

226

510

510

10

19

39

62

121

225

510

510

11

19

40

63

121

225

510

510

12

20

41

63

121

225

510

510

13

20

41

63

121

225

510

510

14

20

42

63

121

225

510

510

15

21

42

63

122

225

510

510

16

20

42

63

121

225

510

510

17

21

42

63

122

226

510

510

18

21

42

63

122

226

510

510

19

21

42

63

122

226

511

511

20

22

43

64

123

227

511

511

21

22

43

64

123

227

512

512

22

22

44

65

123

227

512

512

23

23

44

65

124

227

512

512

24

23

44

65

124

227

512

512

25

23

44

65

124

227

512

512

26

23

44

65

124

227

512

512

27

22

44

65

123

227

512

512

28

22

44

65

123

227

512

512

29

22

43

64

123

227

512

512

30

23

43

64

123

227

512

512

2.6.   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

18

41

109

223

508

1 251

2

5

18

41

109

223

508

1 006

3

7

21

42

103

220

504

819

4

8

23

45

106

219

503

677

5

9

25

50

109

219

503

569

6

10

27

54

114

219

503

503

7

12

30

55

116

219

503

503

8

12

30

55

115

219

503

503

9

12

31

55

115

219

503

503

10

12

32

56

115

219

503

503

11

13

33

56

115

219

503

503

12

13

34

56

115

219

503

503

13

14

35

56

115

219

503

503

14

14

35

56

115

219

503

503

15

14

35

56

115

219

503

503

16

14

35

56

115

219

503

503

17

14

35

56

115

219

503

503

18

14

35

56

115

219

503

503

19

15

35

56

115

219

503

503

20

16

35

56

115

219

503

503

21

16

35

56

115

219

503

503

22

18

35

56

115

219

503

503

23

18

35

56

115

219

503

503

24

19

35

56

115

219

503

503

25

19

35

56

115

219

503

503

26

20

35

56

115

219

503

503

27

21

35

56

115

219

503

503

28

21

35

56

115

219

503

503

29

22

35

56

115

219

503

503

30

23

35

56

115

219

503

503

2.7.   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

24

52

139

242

527

1 291

2

7

24

52

139

242

527

1 040

3

8

26

52

127

239

523

847

4

10

28

54

119

237

521

699

5

12

30

56

110

236

520

586

6

14

34

59

104

235

519

519

7

16

36

60

98

233

518

518

8

18

38

59

92

232

517

517

9

20

44

62

87

231

516

516

10

20

44

61

85

231

515

515

11

19

43

59

85

230

514

514

12

19

43

60

87

229

514

514

13

19

43

60

87

228

513

513

14

19

43

60

87

228

512

512

15

19

43

60

87

227

512

512

16

19

43

60

87

226

510

510

17

19

44

60

87

225

510

510

18

19

44

60

87

224

509

509

19

19

44

60

87

224

509

509

20

19

44

60

87

225

509

509

21

19

44

60

87

225

509

509

22

19

44

60

87

224

509

509

23

19

44

60

87

224

509

509

24

19

44

60

87

223

508

508

25

20

44

60

87

223

507

507

26

20

44

60

87

222

507

507

27

21

44

60

87

221

506

506

28

21

44

60

87

221

506

506

29

23

44

60

87

220

505

505

30

24

44

60

87

220

505

505

2.8.   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

97

119

187

302

586

1 293

2

83

95

118

186

300

585

1 044

3

83

97

118

180

296

580

854

4

82

97

120

181

293

578

709

5

82

98

123

182

291

576

597

6

81

98

124

185

289

574

574

7

80

98

124

185

287

572

572

8

78

97

122

182

285

570

570

9

76

96

120

179

283

568

568

10

76

96

119

178

282

567

567

11

75

95

118

177

281

565

565

12

74

95

117

175

279

564

564

13

73

94

115

174

278

562

562

14

71

93

114

172

276

561

561

15

70

91

112

171

275

560

560

16

69

90

111

170

274

559

559

17

68

89

110

169

273

558

558

18

67

88

109

168

272

557

557

19

66

88

109

167

271

556

556

20

66

87

108

167

270

555

555

21

65

86

107

166

269

554

554

22

64

85

106

165

268

553

553

23

63

84

105

164

267

552

552

24

61

83

104

162

266

551

551

25

60

82

103

161

265

550

550

26

59

80

101

160

264

549

549

27

58

79

100

159

263

548

548

28

57

78

99

158

262

547

547

29

56

77

98

157

261

545

545

30

55

76

97

156

260

544

544

2.9.   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

57

70

92

160

275

559

1 288

2

56

69

92

159

274

559

1 037

3

57

71

93

154

270

554

846

4

57

72

95

156

268

553

700

5

57

74

98

157

267

551

589

6

57

74

100

160

265

550

550

7

57

75

101

162

264

549

549

8

56

74

100

159

263

547

547

9

54

74

98

157

261

546

546

10

54

74

97

156

260

545

545

11

54

74

97

156

259

544

544

12

53

74

96

155

259

543

543

13

53

74

95

154

258

543

543

14

53

74

95

153

257

542

542

15

52

73

94

153

257

541

541

16

51

72

93

152

256

541

541

17

51

72

93

152

255

540

540

18

50

71

92

151

255

540

540

19

50

71

92

151

255

539

539

20

50

71

92

151

254

539

539

21

49

70

91

150

254

539

539

22

49

70

91

150

254

538

538

23

48

69

90

149

253

538

538

24

48

69

90

149

252

537

537

25

47

68

89

148

252

536

536

26

46

67

88

147

251

536

536

27

45

67

88

146

250

535

535

28

45

66

87

146

250

534

534

29

44

65

86

145

249

534

534

30

43

64

86

144

248

533

533

2.10.   Corona islandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

91

104

126

194

308

593

1 345

2

90

103

126

194

308

593

1 078

3

90

104

126

187

303

588

875

4

90

105

128

188

301

586

722

5

91

107

131

190

300

585

605

6

91

108

134

194

299

584

584

7

92

110

136

197

299

584

584

8

92

111

136

196

299

584

584

9

92

111

136

195

299

584

584

10

93

113

136

195

299

584

584

11

93

113

136

195

299

583

583

12

93

113

135

194

298

583

583

13

92

113

134

193

297

582

582

14

91

112

133

192

296

581

581

15

90

111

132

191

295

580

580

16

89

110

131

190

294

578

578

17

88

109

130

189

293

577

577

18

87

108

129

188

292

576

576

19

86

107

128

187

291

575

575

20

85

106

127

186

290

574

574

21

84

105

126

184

288

573

573

22

82

103

124

183

287

572

572

23

81

102

123

182

286

570

570

24

79

100

121

180

284

569

569

25

78

99

120

179

283

567

567

26

76

97

118

177

281

566

566

27

75

96

117

176

279

564

564

28

73

94

115

174

278

563

563

29

72

93

114

173

276

561

561

30

70

91

112

171

275

560

560

2.11.   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

44

66

134

249

533

1 268

2

32

44

67

135

249

534

1 021

3

32

46

68

129

245

530

832

4

33

48

70

131

243

528

688

5

33

49

74

133

242

527

577

6

34

51

77

137

242

526

526

7

34

52

78

139

241

526

526

8

33

52

77

137

240

525

525

9

33

52

76

135

239

524

524

10

32

52

76

135

239

523

523

11

32

53

75

134

238

523

523

12

32

53

75

134

237

522

522

13

32

53

74

133

237

521

521

14

31

53

74

132

236

521

521

15

31

52

73

132

236

520

520

16

30

51

72

131

235

520

520

17

30

51

72

131

235

520

520

18

30

51

72

131

235

519

519

19

30

51

72

131

234

519

519

20

30

51

72

131

235

519

519

21

30

51

72

131

235

519

519

22

30

51

72

131

235

519

519

23

30

51

72

131

234

519

519

24

29

51

72

130

234

519

519

25

29

50

71

130

234

519

519

26

29

50

71

130

234

518

518

27

29

50

71

129

233

518

518

28

28

49

70

129

233

518

518

29

28

49

70

129

233

517

517

30

28

49

70

129

232

517

517

2.12.   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

23

91

206

490

1 214

2

1

5

24

92

206

491

979

3

2

5

26

87

203

488

799

4

3

6

29

89

202

487

662

5

4

9

34

93

202

487

556

6

5

11

37

97

202

487

487

7

5

13

39

100

202

487

487

8

7

14

39

99

202

487

487

9

7

15

39

98

202

487

487

10

8

16

39

98

202

487

487

11

9

18

40

99

203

488

488

12

9

17

39

98

202

487

487

13

10

19

40

99

203

487

487

14

12

19

40

99

202

487

487

15

12

18

39

97

201

486

486

16

13

17

38

97

201

485

485

17

14

17

38

97

201

485

485

18

14

17

38

97

201

485

485

19

15

18

38

97

201

486

486

20

15

18

39

98

202

486

486

21

16

19

39

98

202

487

487

22

18

19

39

98

202

487

487

23

18

21

39

98

202

486

486

24

19

21

39

98

202

486

486

25

19

22

39

98

201

486

486

26

20

22

39

97

201

486

486

27

20

23

39

97

201

486

486

28

21

24

40

97

201

486

486

29

22

24

41

97

201

486

486

30

22

26

42

97

201

486

486

2.13.   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

44

57

80

147

262

546

1 265

2

44

57

80

147

262

546

1 019

3

45

59

81

142

258

543

831

4

46

61

83

144

257

541

688

5

46

62

87

146

256

540

578

6

47

64

90

150

255

540

540

7

47

65

91

152

254

539

539

8

46

65

90

150

253

538

538

9

45

65

89

148

252

537

537

10

45

65

89

148

252

536

536

11

45

66

88

147

251

536

536

12

45

66

88

146

250

535

535

13

45

66

87

146

250

534

534

14

44

65

87

145

249

534

534

15

44

65

86

145

249

533

533

16

43

64

85

144

248

533

533

17

43

64

85

144

247

532

532

18

42

63

84

143

247

532

532

19

42

63

84

143

247

531

531

20

42

63

84

143

246

531

531

21

41

62

83

142

246

531

531

22

41

62

83

142

246

530

530

23

40

61

82

141

245

530

530

24

40

61

82

141

244

529

529

25

39

60

81

140

244

528

528

26

38

59

80

139

243

528

528

27

37

59

80

138

242

527

527

28

37

58

79

138

241

526

526

29

36

57

78

137

241

525

525

30

35

56

77

136

240

525

525

2.14.   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

16

29

52

120

234

519

1 214

2

20

33

55

123

238

522

980

3

24

38

60

121

237

522

801

4

28

43

65

126

239

523

664

5

30

47

71

130

240

524

559

6

30

47

73

133

238

523

523

7

34

52

78

139

241

526

526

8

33

52

77

137

240

525

525

9

34

54

78

137

241

526

526

10

36

56

80

138

242

527

527

11

38

58

81

140

243

528

528

12

39

60

81

140

244

529

529

13

39

60

82

141

244

529

529

14

40

61

82

141

245

530

530

15

40

61

82

141

245

530

530

16

40

61

82

141

245

529

529

17

40

61

82

141

245

530

530

18

40

61

82

141

244

529

529

19

39

60

82

140

244

529

529

20

39

61

82

140

244

529

529

21

39

61

82

140

244

529

529

22

39

60

81

140

244

529

529

23

39

60

81

140

244

528

528

24

39

60

81

139

243

528

528

25

38

59

80

139

243

528

528

26

38

59

80

139

242

527

527

27

37

58

79

138

242

527

527

28

37

58

79

138

241

526

526

29

36

57

78

137

241

526

526

30

36

57

78

136

240

525

525

2.15.   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

18

31

54

122

236

521

1 275

2

19

32

55

122

237

522

1 025

3

21

35

57

118

234

519

833

4

23

38

60

121

234

518

687

5

24

40

65

124

233

518

576

6

25

42

68

128

233

518

518

7

26

44

70

131

233

518

518

8

26

45

70

130

233

518

518

9

26

46

70

129

233

518

518

10

27

47

70

129

233

518

518

11

28

48

71

129

233

518

518

12

28

49

71

130

233

518

518

13

28

49

71

130

233

518

518

14

29

50

71

130

233

518

518

15

29

50

71

130

233

518

518

16

28

50

71

129

233

518

518

17

28

50

71

129

233

518

518

18

28

50

71

129

233

518

518

19

28

50

71

129

233

518

518

20

29

50

71

129

233

518

518

21

28

50

71

129

233

518

518

22

28

49

70

129

233

518

518

23

28

49

70

129

233

517

517

24

27

48

70

128

232

517

517

25

27

48

69

128

232

516

516

26

26

48

69

127

231

516

516

27

26

47

68

127

231

515

515

28

25

47

68

126

230

515

515

29

25

46

67

126

230

515

515

30

25

46

67

126

229

514

514

2.16.   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

53

66

89

156

271

555

1 317

2

55

68

90

158

273

557

1 047

3

58

72

94

155

271

556

850

4

61

76

98

159

271

556

702

5

63

79

103

162

272

557

590

6

64

81

107

168

272

557

557

7

65

83

109

170

272

557

557

8

65

84

109

169

272

557

557

9

65

84

109

168

272

557

557

10

66

86

109

168

272

557

557

11

66

86

109

168

272

556

556

12

66

87

109

167

271

556

556

13

65

86

108

167

270

555

555

14

65

86

107

166

270

554

554

15

64

85

106

165

269

554

554

16

64

85

106

164

268

553

553

17

63

84

105

164

268

552

552

18

62

83

105

163

267

552

552

19

62

83

104

163

267

551

551

20

61

82

103

162

266

551

551

21

60

82

103

161

265

550

550

22

60

81

102

161

264

549

549

23

59

80

101

160

264

548

548

24

58

79

100

159

263

547

547

25

57

78

99

158

262

546

546

26

56

77

98

157

261

546

546

27

55

76

97

156

260

545

545

28

54

75

96

155

259

544

544

29

53

74

95

154

258

543

543

30

52

74

95

153

257

542

542

2.17.   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

97

119

187

302

586

1 363

2

89

102

124

192

307

591

1 100

3

91

105

127

188

305

589

898

4

93

108

131

191

304

589

745

5

97

113

137

196

306

591

627

6

99

116

142

202

307

592

592

7

101

119

145

205

308

592

592

8

102

121

146

206

309

594

594

9

103

122

147

206

310

595

595

10

104

124

147

206

310

595

595

11

104

124

147

206

310

594

594

12

104

124

146

205

309

594

594

13

103

124

145

204

308

593

593

14

102

123

144

203

306

591

591

15

100

121

143

201

305

590

590

16

99

120

141

200

304

588

588

17

98

119

140

199

302

587

587

18

96

117

138

197

301

586

586

19

95

116

137

196

300

584

584

20

93

115

136

194

298

583

583

21

92

113

134

193

297

581

581

22

90

112

133

191

295

580

580

23

89

110

131

190

294

578

578

24

87

108

129

188

292

576

576

25

85

106

127

186

290

575

575

26

84

105

126

184

288

573

573

27

82

103

124

183

287

571

571

28

80

101

122

181

285

570

570

29

79

100

121

179

283

568

568

30

77

98

119

178

282

566

566

2.18.   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

12

25

48

115

230

515

1 267

2

15

28

50

118

233

517

1 019

3

18

32

54

115

231

516

830

4

21

36

58

119

232

516

686

5

23

39

64

123

233

517

577

6

25

42

68

128

233

518

518

7

26

44

70

131

233

518

518

8

26

45

70

130

233

518

518

9

26

46

70

129

233

518

518

10

27

47

70

129

233

518

518

11

27

48

70

129

233

518

518

12

27

48

70

129

233

517

517

13

27

48

69

128

232

517

517

14

27

48

69

128

231

516

516

15

26

47

68

127

231

516

516

16

25

47

68

126

230

515

515

17

25

46

67

126

230

515

515

18

25

46

67

126

230

514

514

19

25

46

67

126

230

514

514

20

25

46

67

126

230

515

515

21

25

46

67

126

230

515

515

22

25

46

67

126

230

515

515

23

25

46

67

126

230

515

515

24

25

46

67

126

230

515

515

25

25

46

67

126

230

514

514

26

25

46

67

126

229

514

514

27

24

46

67

125

229

514

514

28

24

45

66

125

229

514

514

29

24

45

66

125

229

513

513

30

24

45

66

125

229

513

513

2.19.   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

94

107

130

197

312

596

1 306

2

95

108

131

198

313

598

1 055

3

97

111

133

194

310

595

863

4

99

114

136

197

310

594

716

5

100

116

141

200

310

594

602

6

101

118

144

204

309

594

594

7

102

120

146

207

309

594

594

8

102

120

146

206

309

594

594

9

101

121

145

204

308

593

593

10

100

120

144

203

307

592

592

11

100

120

143

201

305

590

590

12

98

119

141

200

304

588

588

13

97

118

139

198

302

587

587

14

95

117

138

196

300

585

585

15

94

115

136

195

299

583

583

16

92

113

134

193

297

581

581

17

91

112

133

191

295

580

580

18

89

110

131

190

294

579

579

19

88

109

130

189

293

577

577

20

87

108

129

188

292

576

576

21

86

107

128

187

291

575

575

22

85

106

127

186

289

574

574

23

83

105

126

184

288

573

573

24

82

103

124

183

287

572

572

25

81

102

123

182

286

571

571

26

80

101

122

181

285

569

569

27

79

100

121

180

283

568

568

28

77

99

120

178

282

567

567

29

76

98

119

177

281

566

566

30

75

96

117

176

280

565

565

2.20.   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

306

319

342

409

524

809

1 394

2

88

101

124

191

306

590

1 108

3

91

105

127

188

304

589

896

4

94

109

132

192

305

590

739

5

96

113

137

196

306

590

619

6

98

115

141

201

306

591

591

7

100

118

144

204

307

591

591

8

100

119

144

204

307

592

592

9

101

120

144

204

308

592

592

10

101

121

144

203

307

592

592

11

102

122

145

203

307

592

592

12

102

123

145

203

307

592

592

13

103

124

145

204

308

592

592

14

103

124

145

204

308

593

593

15

104

125

146

205

309

593

593

16

105

126

147

206

310

594

594

17

106

127

148

207

310

595

595

18

106

128

149

207

311

596

596

19

107

128

149

208

312

597

597

20

108

129

150

208

312

597

597

21

107

129

150

208

312

597

597

22

107

128

149

208

312

597

597

23

106

127

149

207

311

596

596

24

105

126

148

206

310

595

595

25

104

125

146

205

309

594

594

26

103

124

145

204

308

592

592

27

102

123

144

202

306

591

591

28

100

121

142

201

305

590

590

29

99

120

141

200

303

588

588

30

97

118

139

198

302

587

587

2.21.   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

11

34

102

216

501

1 194

2

1

11

34

101

216

501

963

3

2

13

35

96

212

497

787

4

3

15

37

98

211

495

652

5

4

17

41

100

210

495

549

6

5

18

44

104

209

494

494

7

5

19

45

106

209

493

493

8

7

19

45

104

208

492

492

9

7

19

44

103

207

491

491

10

8

20

43

102

206

491

491

11

9

21

44

102

206

491

491

12

9

22

44

102

206

491

491

13

10

22

44

102

206

491

491

14

12

23

44

103

207

491

491

15

12

23

44

103

207

492

492

16

13

23

45

103

207

492

492

17

14

24

45

104

208

492

492

18

14

25

46

105

208

493

493

19

15

25

46

105

209

494

494

20

15

26

47

106

210

495

495

21

16

27

48

107

211

495

495

22

17

28

49

108

211

496

496

23

18

28

49

108

212

497

497

24

19

29

50

109

212

497

497

25

19

29

50

109

213

498

498

26

20

29

51

109

213

498

498

27

20

30

51

110

213

498

498

28

21

30

51

110

214

498

498

29

21

30

51

110

214

499

499

30

22

30

52

110

214

499

499

2.22.   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

51

63

86

154

268

553

1 286

2

51

64

87

155

269

554

1 033

3

52

66

88

149

265

550

840

4

53

68

90

151

264

548

694

5

54

70

95

154

263

548

583

6

54

71

97

158

263

547

547

7

54

72

98

159

261

546

546

8

54

73

98

158

261

546

546

9

53

73

97

156

260

545

545

10

53

73

96

155

259

544

544

11

52

72

95

154

258

542

542

12

51

72

94

153

256

541

541

13

50

71

93

151

255

540

540

14

49

70

91

150

254

539

539

15

48

69

90

149

253

537

537

16

47

68

89

148

251

536

536

17

46

67

88

147

251

535

535

18

45

66

87

146

250

534

534

19

44

65

86

145

249

534

534

20

44

65

86

145

249

533

533

21

43

64

85

144

248

533

533

22

43

64

85

144

247

532

532

23

42

63

84

143

247

531

531

24

41

62

84

142

246

531

531

25

41

62

83

142

245

530

530

26

40

61

82

141

245

529

529

27

39

60

81

140

244

529

529

28

39

60

81

140

243

528

528

29

38

59

80

139

243

527

527

30

37

59

80

138

242

527

527

2.23.   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

113

126

149

217

331

616

1 343

2

115

128

150

218

333

617

1 082

3

118

132

154

215

331

615

884

4

120

135

158

218

331

616

733

5

123

139

164

223

332

617

618

6

124

141

168

228

333

617

617

7

126

144

170

230

333

618

618

8

126

144

170

230

333

618

618

9

126

145

169

229

333

617

617

10

126

146

169

228

332

617

617

11

126

146

169

228

331

616

616

12

125

146

168

226

330

615

615

13

124

145

166

225

329

613

613

14

122

143

165

223

327

612

612

15

121

142

163

222

325

610

610

16

118

140

161

219

323

608

608

17

117

138

159

218

322

606

606

18

115

136

157

216

320

604

604

19

113

134

155

214

318

602

602

20

111

132

154

212

316

601

601

21

110

131

152

211

314

599

599

22

108

129

150

209

313

597

597

23

106

127

148

207

311

595

595

24

104

125

146

205

309

594

594

25

102

123

144

203

307

592

592

26

100

122

143

201

305

590

590

27

99

120

141

200

303

588

588

28

97

118

139

198

302

586

586

29

95

116

137

196

300

585

585

30

93

115

136

194

298

583

583

2.24.   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

167

180

202

270

385

669

1 393

2

175

188

211

279

393

678

1 111

3

181

195

217

278

394

679

905

4

184

199

222

282

395

680

750

5

186

202

227

286

395

680

680

6

186

203

229

290

395

679

679

7

187

205

231

291

394

678

678

8

186

204

229

289

393

677

677

9

185

204

228

288

392

676

676

10

184

204

228

287

391

675

675

11

183

204

226

285

389

674

674

12

181

202

224

283

387

671

671

13

179

200

222

280

384

669

669

14

176

198

219

277

381

666

666

15

174

195

216

275

378

663

663

16

171

192

213

272

376

660

660

17

168

189

210

269

373

657

657

18

165

186

207

266

370

654

654

19

162

183

204

263

367

652

652

20

159

180

201

260

364

649

649

21

156

177

198

257

361

646

646

22

153

174

195

254

358

643

643

23

150

171

192

251

355

640

640

24

147

168

189

248

352

636

636

25

144

165

186

245

349

633

633

26

141

162

183

242

346

630

630

27

138

159

180

239

343

628

628

28

135

156

177

236

340

625

625

29

132

154

175

233

337

622

622

30

130

151

172

231

335

619

619

2.25.   Renminbi-yuan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

44

67

134

249

533

1 213

2

32

45

67

135

250

534

979

3

33

47

69

130

247

531

801

4

35

50

72

133

246

530

665

5

36

52

77

136

245

530

560

6

36

53

79

140

244

529

529

7

37

55

81

141

244

529

529

8

36

54

80

140

243

528

528

9

35

55

79

138

242

527

527

10

35

55

79

137

241

526

526

11

35

56

78

137

241

526

526

12

35

56

78

136

240

525

525

13

35

56

77

136

240

525

525

14

35

56

77

136

239

524

524

15

34

56

77

135

239

524

524

16

34

56

77

135

239

524

524

17

34

56

77

135

239

524

524

18

35

56

77

136

239

524

524

19

35

56

77

136

240

524

524

20

35

56

77

136

240

524

524

21

35

56

77

136

240

524

524

22

35

56

77

136

240

524

524

23

35

56

77

136

239

524

524

24

34

56

77

135

239

524

524

25

34

55

76

135

239

524

524

26

34

55

76

135

239

523

523

27

34

55

76

134

238

523

523

28

33

54

75

134

238

523

523

29

33

54

75

134

238

522

522

30

32

54

75

133

237

522

522

2.26.   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

29

42

65

132

247

531

1 237

2

31

44

66

134

249

533

999

3

34

48

70

131

247

531

817

4

36

51

74

134

247

532

678

5

39

55

79

138

248

533

571

6

40

57

83

143

248

533

533

7

42

60

86

146

249

533

533

8

42

60

86

145

249

533

533

9

42

61

86

145

249

534

534

10

43

63

86

145

249

534

534

11

44

64

87

146

250

534

534

12

45

65

87

146

250

535

535

13

45

66

87

146

250

535

535

14

45

66

87

146

250

535

535

15

45

66

87

146

250

535

535

16

45

66

87

146

250

534

534

17

45

66

87

146

250

535

535

18

45

66

87

146

250

535

535

19

45

66

88

146

250

535

535

20

46

67

88

147

250

535

535

21

46

67

88

147

251

535

535

22

46

67

88

147

250

535

535

23

45

67

88

146

250

535

535

24

45

66

87

146

250

534

534

25

44

66

87

145

249

534

534

26

44

65

86

145

249

533

533

27

43

65

86

144

248

533

533

28

43

64

85

144

248

532

532

29

42

63

84

143

247

532

532

30

42

63

84

143

246

531

531

2.27.   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

127

140

163

230

345

629

1 355

2

125

138

161

229

343

628

1 097

3

126

140

162

223

339

623

899

4

127

142

164

225

337

622

747

5

127

143

168

227

337

621

630

6

127

144

170

231

335

620

620

7

128

146

172

232

335

619

619

8

127

146

171

231

334

619

619

9

126

145

170

229

333

618

618

10

126

146

169

228

332

617

617

11

126

146

169

228

332

616

616

12

125

146

168

227

331

615

615

13

124

145

167

226

329

614

614

14

123

145

166

224

328

613

613

15

122

143

164

222

326

611

611

16

120

141

162

221

324

609

609

17

117

138

159

218

322

607

607

18

115

136

157

216

320

605

605

19

113

134

155

214

318

603

603

20

111

132

153

212

316

601

601

21

109

130

151

210

314

598

598

22

107

128

149

208

311

596

596

23

104

126

147

205

309

594

594

24

102

123

144

203

307

592

592

25

100

121

142

201

305

590

590

26

98

119

140

199

303

587

587

27

96

117

138

197

301

585

585

28

94

115

136

195

299

583

583

29

92

113

134

193

296

581

581

30

90

111

132

191

295

579

579

2.28.   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

14

37

105

219

504

1 249

2

3

16

39

106

221

505

1 005

3

6

20

41

102

219

503

820

4

8

23

45

106

219

503

679

5

10

26

51

110

219

504

570

6

12

29

55

115

220

504

504

7

13

31

57

118

220

505

505

8

13

32

57

117

220

505

505

9

13

32

57

116

220

505

505

10

13

33

57

116

220

504

504

11

14

34

57

116

219

504

504

12

14

35

57

115

219

504

504

13

14

35

56

115

219

504

504

14

14

35

56

115

219

503

503

15

14

35

56

115

219

503

503

16

13

34

56

114

218

503

503

17

14

35

56

114

218

503

503

18

14

35

56

114

218

503

503

19

15

35

56

115

219

503

503

20

16

35

56

115

219

504

504

21

16

36

57

116

219

504

504

22

18

36

57

116

220

504

504

23

18

36

57

116

220

505

505

24

19

36

57

116

220

505

505

25

20

36

58

116

220

505

505

26

20

37

58

116

220

505

505

27

21

37

58

116

220

505

505

28

21

37

58

116

220

505

505

29

22

37

58

116

220

505

505

30

23

37

58

116

220

505

505

2.29.   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

35

48

71

138

253

537

1 248

2

35

48

71

139

253

538

1 005

3

36

50

71

133

249

533

820

4

36

51

73

134

247

531

679

5

36

52

77

136

246

530

571

6

38

55

82

142

247

531

531

7

36

54

80

141

243

528

528

8

39

58

83

143

246

531

531

9

39

58

82

141

245

530

530

10

34

54

77

136

240

525

525

11

30

51

74

132

236

521

521

12

28

49

71

129

233

518

518

13

26

47

68

127

231

516

516

14

24

45

66

125

229

514

514

15

23

44

65

124

228

512

512

16

21

43

64

122

226

511

511

17

21

42

63

122

226

510

510

18

20

41

62

121

225

510

510

19

20

41

62

121

225

509

509

20

20

41

62

121

225

509

509

21

20

41

62

121

225

509

509

22

20

41

62

121

225

509

509

23

20

41

62

121

224

509

509

24

20

41

62

120

224

509

509

25

20

41

62

120

224

509

509

26

20

40

61

120

224

509

509

27

21

40

61

120

224

509

509

28

21

40

61

120

224

508

508

29

22

40

61

120

224

508

508

30

23

40

61

120

223

508

508

2.30.   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

210

223

246

314

428

713

1 423

2

207

220

243

310

425

709

1 160

3

204

217

239

300

417

701

959

4

200

215

238

298

411

696

803

5

197

213

238

297

406

691

691

6

193

210

236

296

401

686

686

7

190

208

234

295

397

682

682

8

185

204

229

289

393

677

677

9

182

201

225

284

388

673

673

10

178

198

221

280

384

669

669

11

174

195

217

276

380

665

665

12

171

192

213

272

376

661

661

13

167

188

209

268

372

657

657

14

163

185

206

264

368

653

653

15

160

181

202

261

365

649

649

16

156

177

198

257

361

646

646

17

153

174

195

254

358

642

642

18

150

171

192

251

355

639

639

19

147

168

189

248

352

636

636

20

144

165

186

245

349

633

633

21

141

162

183

242

346

631

631

22

138

159

180

239

343

628

628

23

135

156

177

236

340

625

625

24

132

154

175

233

337

622

622

25

130

151

172

231

334

619

619

26

127

148

169

228

332

616

616

27

124

146

167

225

329

614

614

28

122

143

164

223

327

611

611

29

119

141

162

220

324

609

609

30

117

138

159

218

322

607

607

2.31.   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

25

47

100

235

519

1 278

2

8

25

47

100

235

519

1 024

3

10

28

50

96

233

517

832

4

12

33

54

95

233

517

687

5

16

38

59

97

233

518

577

6

18

42

63

95

234

519

519

7

19

44

63

90

234

519

519

8

18

43

62

89

234

519

519

9

19

45

65

92

234

519

519

10

21

48

67

96

234

519

519

11

23

50

68

99

234

519

519

12

24

52

70

99

234

519

519

13

26

54

70

100

234

519

519

14

26

55

71

100

234

519

519

15

26

55

71

100

234

519

519

16

26

55

71

100

234

519

519

17

26

55

71

100

234

519

519

18

26

55

71

100

234

519

519

19

26

55

71

100

234

519

519

20

26

55

71

100

234

519

519

21

26

55

71

100

235

519

519

22

26

55

71

100

235

519

519

23

26

55

71

100

234

519

519

24

26

55

71

100

234

519

519

25

26

55

71

100

234

519

519

26

26

55

71

100

234

518

518

27

26

55

71

100

233

518

518

28

26

55

71

100

233

518

518

29

26

55

71

100

233

517

517

30

26

55

71

100

232

517

517

2.32.   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

14

82

196

481

1 177

2

1

5

13

80

195

479

950

3

2

5

13

74

190

475

776

4

2

6

15

75

188

473

644

5

4

6

19

78

187

472

542

6

5

7

22

82

187

472

472

7

5

9

23

84

187

471

471

8

7

9

23

83

186

471

471

9

7

10

23

83

186

471

471

10

8

10

24

83

187

471

471

11

9

11

24

83

187

471

471

12

9

11

24

83

187

471

471

13

10

13

24

83

187

472

472

14

11

14

25

83

187

472

472

15

12

14

25

84

188

472

472

16

13

15

26

84

188

472

472

17

13

15

27

84

188

473

473

18

14

17

28

85

189

473

473

19

15

17

29

85

189

474

474

20

15

18

30

86

190

474

474

21

16

18

32

86

190

475

475

22

16

19

33

87

191

475

475

23

18

20

34

87

191

475

475

24

19

21

35

87

191

476

476

25

19

22

36

87

191

476

476

26

20

22

37

87

191

476

476

27

20

23

38

87

191

475

475

28

21

23

40

87

191

475

475

29

21

24

41

87

191

475

475

30

22

24

42

87

191

475

475

3.   Altre esposizioni

3.1.   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

14

20

41

158

306

3 148

2

2

14

20

41

158

347

2 358

3

1

14

22

46

153

361

1 785

4

1

15

25

50

150

361

1 382

5

2

17

29

52

150

352

1 096

6

4

20

31

55

150

338

889

7

5

22

33

57

150

322

735

8

6

23

34

59

150

305

618

9

6

24

35

62

150

288

526

10

6

25

37

64

150

271

453

11

7

25

38

65

150

254

393

12

7

25

38

65

150

243

344

13

7

26

38

65

150

243

303

14

7

26

38

65

150

243

268

15

7

26

40

65

150

243

243

16

7

26

42

65

150

243

243

17

7

26

45

65

150

243

243

18

7

26

47

65

150

243

243

19

7

26

49

65

150

243

243

20

8

26

52

65

150

243

243

21

8

26

54

65

150

243

243

22

9

26

56

65

150

243

243

23

9

26

59

65

150

243

243

24

9

26

61

65

150

243

243

25

10

26

64

65

150

243

243

26

10

26

66

67

150

243

243

27

11

26

69

68

150

243

243

28

11

26

71

70

150

243

243

29

11

26

74

72

150

243

243

30

12

26

76

73

150

243

243

3.2.   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

26

32

53

170

318

3 284

2

15

27

34

55

171

357

2 437

3

15

27

36

59

166

370

1 837

4

14

28

38

63

163

368

1 419

5

15

29

41

64

162

359

1 124

6

15

31

42

66

162

345

911

7

16

33

43

67

161

328

753

8

15

33

44

69

160

311

632

9

15

33

45

71

160

293

538

10

15

33

46

73

159

276

463

11

15

33

46

73

158

259

402

12

14

33

45

73

158

251

352

13

14

32

45

72

157

250

310

14

13

32

44

71

157

250

274

15

13

31

44

71

156

249

249

16

12

31

43

71

156

249

249

17

12

31

45

71

156

249

249

18

12

31

48

70

156

249

249

19

12

31

51

71

156

249

249

20

13

31

52

71

156

249

249

21

13

32

55

71

156

249

249

22

13

32

58

71

157

250

250

23

13

32

60

71

157

250

250

24

13

32

63

71

157

250

250

25

13

32

65

71

157

250

250

26

13

32

68

71

157

250

250

27

13

32

70

71

157

250

250

28

13

32

73

71

156

249

249

29

13

31

75

73

156

249

249

30

13

31

77

75

156

249

249

3.3.   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

13

20

41

157

306

3 148

2

1

13

20

41

157

347

2 358

3

1

14

22

46

152

361

1 785

4

1

15

25

50

150

361

1 382

5

2

17

28

52

150

352

1 096

6

4

20

31

55

150

338

889

7

5

22

32

57

150

322

735

8

5

23

34

59

150

305

618

9

6

24

35

62

150

288

526

10

6

25

37

64

150

271

453

11

7

25

37

65

150

254

393

12

7

25

38

65

150

243

344

13

7

25

38

65

150

243

303

14

7

25

38

65

150

243

268

15

7

25

40

65

150

243

243

16

7

25

42

65

150

243

243

17

7

25

45

65

150

243

243

18

7

25

47

65

150

243

243

19

7

25

49

65

150

243

243

20

8

25

52

65

150

243

243

21

8

25

54

65

150

243

243

22

9

25

56

65

150

243

243

23

9

25

59

65

150

243

243

24

9

25

61

65

150

243

243

25

10

25

64

65

150

243

243

26

10

25

66

67

150

243

243

27

11

25

69

68

150

243

243

28

11

25

71

70

150

243

243

29

11

25

74

72

150

243

243

30

12

26

76

73

150

243

243

3.4.   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

75

87

94

115

231

333

3 461

2

72

84

90

111

228

376

2 581

3

73

86

95

118

225

390

1 947

4

72

85

95

120

220

388

1 501

5

71

85

97

120

218

377

1 186

6

70

86

97

122

217

362

959

7

70

87

97

122

215

344

791

8

69

87

97

123

214

325

663

9

69

87

98

125

213

306

564

10

66

84

96

123

210

303

485

11

64

82

95

122

208

301

421

12

63

81

94

121

206

299

368

13

62

81

93

120

206

299

324

14

62

80

93

120

205

298

298

15

62

80

93

120

205

298

298

16

61

80

92

119

205

298

298

17

61

79

92

119

204

297

297

18

60

79

91

118

204

297

297

19

60

78

91

118

203

296

296

20

59

78

90

117

203

296

296

21

58

77

89

117

202

295

295

22

58

76

89

116

201

294

294

23

57

75

88

115

200

293

293

24

56

74

87

114

199

292

292

25

55

73

86

113

198

291

291

26

54

72

85

112

197

290

290

27

53

71

84

111

196

289

289

28

52

70

83

110

195

288

288

29

51

69

82

109

194

287

287

30

50

68

80

108

193

286

286

3.5.   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

18

24

45

162

306

3 156

2

7

19

26

47

163

348

2 364

3

8

21

29

53

159

362

1 790

4

9

22

32

57

157

361

1 385

5

10

25

36

59

158

352

1 098

6

11

27

38

62

158

339

891

7

12

29

40

64

157

323

737

8

12

30

40

66

157

306

619

9

12

30

42

68

157

288

527

10

12

31

43

70

156

271

453

11

12

31

43

71

156

255

394

12

13

31

44

71

156

249

345

13

13

31

44

71

156

249

304

14

13

31

44

71

156

249

269

15

13

31

44

71

156

249

249

16

13

31

44

71

156

249

249

17

13

32

45

71

156

249

249

18

13

32

47

71

157

250

250

19

14

32

49

72

157

250

250

20

14

33

52

72

157

250

250

21

14

33

55

73

158

251

251

22

15

33

56

73

158

251

251

23

15

33

59

73

158

251

251

24

15

33

61

73

158

251

251

25

15

33

64

73

158

251

251

26

15

33

66

73

158

251

251

27

15

33

69

73

158

251

251

28

15

33

71

73

158

251

251

29

15

33

74

73

158

251

251

30

14

33

76

75

158

251

251

3.6.   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

13

19

40

157

305

3 146

2

1

13

19

40

157

346

2 356

3

1

13

22

45

152

361

1 784

4

1

14

24

49

149

360

1 381

5

2

16

28

51

149

352

1 095

6

3

19

30

54

149

338

889

7

5

21

32

56

149

322

735

8

5

22

33

59

149

305

617

9

5

23

35

61

149

288

526

10

6

24

36

63

149

271

453

11

6

24

37

64

149

254

393

12

6

24

37

64

149

242

344

13

6

25

37

64

149

242

303

14

6

25

37

64

149

242

268

15

6

25

40

64

149

242

242

16

6

25

42

64

149

242

242

17

6

25

45

64

149

242

242

18

6

25

47

64

149

242

242

19

7

25

49

64

149

242

242

20

8

25

52

64

149

242

242

21

8

25

54

64

149

242

242

22

9

25

56

64

149

242

242

23

9

25

59

64

149

242

242

24

9

25

61

64

150

243

243

25

10

25

64

65

150

243

243

26

10

25

66

67

150

243

243

27

11

25

69

68

150

243

243

28

11

25

71

70

150

243

243

29

11

25

74

72

150

243

243

30

12

26

76

73

150

243

243

3.7.   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

10

21

44

176

315

3 253

2

0

10

21

44

176

358

2 441

3

1

10

23

49

171

373

1 848

4

1

13

26

54

168

372

1 429

5

2

16

28

58

167

362

1 132

6

2

18

33

59

165

348

917

7

4

21

36

60

164

331

757

8

6

24

37

59

163

313

635

9

9

31

42

59

162

295

540

10

11

34

42

58

161

277

465

11

10

33

42

57

161

260

403

12

9

32

42

57

160

253

353

13

8

31

42

58

159

252

310

14

8

31

43

58

158

251

275

15

9

31

43

58

158

251

251

16

9

31

44

58

156

249

249

17

9

31

45

58

156

249

249

18

9

32

48

58

155

248

248

19

9

32

51

58

155

248

248

20

9

32

52

58

155

248

248

21

9

32

55

58

156

249

249

22

9

32

58

60

155

248

248

23

9

32

60

62

155

248

248

24

10

32

63

64

154

247

247

25

10

32

65

65

153

246

246

26

10

32

68

67

153

246

246

27

11

32

70

69

152

245

245

28

11

32

73

71

152

245

245

29

11

32

75

73

151

244

244

30

12

32

77

75

151

244

244

3.8.   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

79

91

98

119

235

330

3 258

2

78

90

97

117

234

359

2 451

3

76

89

98

121

228

376

1 865

4

75

89

99

124

224

377

1 448

5

74

89

100

123

222

369

1 152

6

74

90

101

125

220

356

936

7

73

90

100

125

218

340

775

8

71

89

100

125

216

322

651

9

70

88

99

126

214

307

555

10

69

87

100

127

213

306

478

11

68

86

99

126

211

304

415

12

66

85

98

125

210

303

363

13

65

84

96

123

209

302

319

14

64

82

95

122

207

300

300

15

63

81

93

121

206

299

299

16

61

80

92

120

205

298

298

17

60

79

91

119

204

297

297

18

60

78

90

118

203

296

296

19

59

77

90

117

202

295

295

20

58

76

89

116

201

294

294

21

57

76

88

115

200

293

293

22

56

75

87

114

199

292

292

23

55

73

86

113

198

291

291

24

54

72

85

112

197

290

290

25

53

71

84

111

196

289

289

26

52

70

82

110

195

288

288

27

50

69

81

109

194

287

287

28

49

68

80

107

193

286

286

29

48

67

79

106

192

285

285

30

47

66

80

105

191

284

284

3.9.   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

52

64

71

92

208

314

3 247

2

52

64

70

91

207

357

2 433

3

51

64

72

95

202

372

1 845

4

50

64

74

99

199

373

1 431

5

50

64

76

99

198

364

1 136

6

50

65

77

101

196

350

923

7

50

67

77

101

195

334

764

8

49

66

77

103

194

317

642

9

48

66

77

104

192

299

547

10

47

65

78

105

191

284

471

11

47

65

78

105

190

283

409

12

46

65

77

104

189

282

358

13

45

64

76

104

189

282

315

14

45

63

76

103

188

281

281

15

44

63

75

102

188

281

281

16

43

62

74

102

187

280

280

17

43

62

74

101

186

279

279

18

42

61

73

101

186

279

279

19

42

61

73

100

185

278

278

20

42

60

73

100

185

278

278

21

42

60

72

100

185

278

278

22

41

60

72

99

184

277

277

23

41

59

71

99

184

277

277

24

40

58

71

98

183

276

276

25

39

58

70

97

183

276

276

26

38

57

69

97

182

275

275

27

38

56

71

96

181

274

274

28

37

56

74

95

180

273

273

29

36

55

76

94

180

273

273

30

36

54

79

94

179

272

272

3.10.   Corona islandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

86

98

105

126

242

337

3 399

2

86

98

104

125

242

370

2 537

3

84

97

105

129

235

385

1 916

4

83

97

107

131

232

383

1 479

5

83

98

109

132

231

373

1 170

6

84

100

111

135

230

358

947

7

85

102

112

137

230

340

781

8

85

102

113

139

230

323

655

9

86

103

115

142

230

323

556

10

86

104

117

144

230

323

478

11

86

104

117

144

230

323

414

12

85

104

116

144

229

322

362

13

84

103

115

143

228

321

321

14

83

102

114

142

227

320

320

15

82

101

113

140

226

319

319

16

81

100

112

139

225

318

318

17

80

99

111

138

224

317

317

18

79

98

110

137

223

316

316

19

78

97

109

136

222

315

315

20

77

96

108

135

220

313

313

21

76

94

107

134

219

312

312

22

74

93

105

133

218

311

311

23

73

92

104

131

216

309

309

24

72

90

102

130

215

308

308

25

70

89

101

128

213

306

306

26

68

87

99

127

212

305

305

27

67

85

98

125

210

303

303

28

65

84

96

124

209

302

302

29

64

83

95

122

207

300

300

30

62

81

93

121

206

299

299

3.11.   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

26

38

45

66

182

310

3 193

2

27

39

46

66

183

352

2 394

3

26

39

47

71

177

366

1 814

4

25

39

49

74

174

366

1 404

5

25

40

52

75

173

357

1 113

6

26

42

53

77

173

343

903

7

27

44

54

78

172

327

746

8

26

44

55

80

171

310

627

9

26

44

55

82

170

292

534

10

26

44

56

83

170

275

459

11

25

44

56

84

169

262

399

12

25

43

56

83

168

261

349

13

24

43

55

82

168

261

307

14

24

42

55

82

167

260

272

15

23

42

54

81

167

260

260

16

23

41

53

81

166

259

259

17

22

41

53

80

166

259

259

18

22

41

53

80

165

258

258

19

22

40

53

80

165

258

258

20

22

41

53

80

165

258

258

21

22

41

55

80

166

259

259

22

22

41

57

80

165

258

258

23

22

40

60

80

165

258

258

24

22

40

63

80

165

258

258

25

21

40

64

80

165

258

258

26

21

40

67

79

165

258

258

27

21

39

69

79

164

257

257

28

20

39

71

79

164

257

257

29

20

39

75

78

164

257

257

30

20

38

77

78

163

256

256

3.12.   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

4

23

139

297

3 050

2

0

1

6

23

140

337

2 287

3

1

1

9

28

135

352

1 736

4

1

3

12

32

133

353

1 346

5

1

4

15

35

133

344

1 069

6

2

4

17

38

133

331

868

7

2

6

20

40

133

316

719

8

2

7

21

42

133

299

604

9

4

7

24

45

133

283

515

10

4

9

27

47

133

266

443

11

4

9

29

48

134

250

385

12

4

10

32

47

133

234

337

13

5

11

34

48

134

227

297

14

5

11

37

48

133

226

263

15

6

13

39

47

132

225

234

16

6

13

41

46

131

224

224

17

6

15

44

49

131

224

224

18

6

15

46

50

132

225

225

19

7

16

48

52

132

225

225

20

7

17

51

54

132

225

225

21

8

18

53

57

133

226

226

22

9

18

56

58

133

226

226

23

9

20

58

60

133

226

226

24

9

20

60

62

132

225

225

25

10

22

63

63

132

225

225

26

10

22

65

65

134

225

225

27

10

23

68

67

135

225

225

28

11

24

70

69

137

225

225

29

11

25

72

71

137

225

225

30

12

26

75

73

139

225

225

3.13.   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

39

51

58

79

195

309

3 186

2

39

52

58

79

195

351

2 389

3

39

52

60

84

190

366

1 811

4

38

52

62

87

187

366

1 403

5

39

53

65

88

187

357

1 114

6

39

55

66

90

186

344

905

7

40

57

67

92

185

328

749

8

39

57

68

93

184

311

630

9

39

57

68

95

183

294

537

10

39

57

69

96

183

277

462

11

38

57

69

96

182

275

401

12

38

56

69

96

181

274

351

13

37

56

68

95

181

274

310

14

37

55

68

95

180

273

274

15

36

55

67

94

179

272

272

16

35

54

66

93

179

272

272

17

35

53

66

93

178

271

271

18

34

53

65

93

178

271

271

19

34

53

65

92

177

270

270

20

34

52

65

92

177

270

270

21

34

52

64

92

177

270

270

22

33

52

64

91

176

269

269

23

32

51

63

91

176

269

269

24

32

50

63

90

175

268

268

25

31

50

65

89

175

268

268

26

30

49

68

89

174

267

267

27

30

48

70

88

173

266

266

28

29

47

73

87

172

265

265

29

28

47

75

86

172

265

265

30

27

46

77

86

171

264

264

3.14.   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

12

24

30

51

168

297

3 048

2

15

27

34

55

171

338

2 291

3

18

31

39

63

169

353

1 741

4

20

34

44

69

169

354

1 351

5

23

37

49

72

171

346

1 074

6

23

38

49

74

169

333

873

7

27

44

55

79

172

318

723

8

27

44

55

80

171

302

609

9

28

46

57

84

172

285

519

10

29

48

60

87

173

269

447

11

31

49

62

89

174

267

389

12

31

50

62

90

175

268

341

13

32

50

63

90

175

268

300

14

32

51

63

90

176

269

269

15

32

51

63

91

176

269

269

16

32

51

63

90

176

269

269

17

32

51

63

91

176

269

269

18

32

50

63

90

175

268

268

19

32

50

63

90

175

268

268

20

32

50

63

90

175

268

268

21

32

50

63

90

175

268

268

22

31

50

62

90

175

268

268

23

31

50

62

89

175

268

268

24

31

49

62

89

174

267

267

25

30

49

64

89

174

267

267

26

30

48

66

88

173

266

266

27

29

48

69

88

173

266

266

28

29

47

71

87

172

265

265

29

28

47

74

86

172

265

265

30

28

46

76

86

171

264

264

3.15.   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

26

32

53

170

311

3 210

2

15

27

33

54

170

353

2 403

3

15

28

36

60

166

367

1 816

4

15

29

39

64

164

365

1 403

5

16

31

42

66

164

356

1 112

6

18

34

45

69

164

342

901

7

19

36

46

71

164

326

745

8

19

37

48

73

164

309

626

9

20

38

49

76

164

291

533

10

20

39

51

78

164

274

459

11

21

39

52

79

164

257

398

12

21

39

52

79

164

257

348

13

21

39

52

79

164

257

307

14

21

39

52

79

164

257

271

15

21

40

52

79

164

257

257

16

21

39

52

79

164

257

257

17

21

39

52

79

164

257

257

18

21

39

52

79

164

257

257

19

21

39

52

79

164

257

257

20

21

39

52

79

164

257

257

21

21

39

55

79

164

257

257

22

20

39

57

79

164

257

257

23

20

39

60

78

163

256

256

24

20

38

61

78

163

256

256

25

19

38

64

77

162

255

255

26

19

37

66

77

162

255

255

27

18

37

69

76

162

255

255

28

18

36

71

76

161

254

254

29

17

36

74

75

161

254

254

30

17

36

76

75

160

253

253

3.16.   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

60

67

88

204

321

3 323

2

50

62

69

90

206

360

2 460

3

52

65

73

97

204

373

1 857

4

53

67

77

102

202

373

1 437

5

55

70

81

104

203

364

1 140

6

57

73

84

108

203

350

925

7

58

75

86

110

203

334

765

8

58

76

87

112

203

316

643

9

59

76

88

115

203

298

547

10

59

77

90

117

203

296

471

11

59

77

90

117

203

296

409

12

59

77

90

117

202

295

357

13

58

77

89

116

201

294

315

14

57

76

88

115

201

294

294

15

56

75

87

115

200

293

293

16

56

74

87

114

199

292

292

17

55

74

86

113

199

292

292

18

55

73

86

113

198

291

291

19

54

73

85

112

197

290

290

20

53

72

84

112

197

290

290

21

53

71

84

111

196

289

289

22

52

71

83

110

195

288

288

23

51

70

82

109

194

287

287

24

50

69

81

108

194

287

287

25

49

68

80

107

193

286

286

26

48

67

79

106

192

285

285

27

47

66

78

106

191

284

284

28

46

65

77

105

190

283

283

29

46

64

76

104

189

282

282

30

45

63

79

103

188

281

281

3.17.   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

79

91

98

119

235

332

3 447

2

84

96

103

124

240

378

2 592

3

85

98

107

130

237

395

1 969

4

86

100

110

134

235

396

1 527

5

89

104

115

138

237

387

1 213

6

91

107

118

143

238

373

986

7

94

110

121

145

239

356

816

8

95

112

123

149

240

338

686

9

96

114

126

152

241

334

584

10

97

115

128

155

241

334

503

11

97

116

128

155

241

334

437

12

96

115

127

155

240

333

382

13

95

114

126

153

239

332

336

14

94

113

125

152

237

330

330

15

93

111

124

151

236

329

329

16

91

110

122

149

235

328

328

17

90

108

121

148

233

326

326

18

89

107

119

147

232

325

325

19

87

106

118

145

231

324

324

20

86

104

117

144

229

322

322

21

84

103

115

142

228

321

321

22

83

101

114

141

226

319

319

23

81

100

112

139

224

317

317

24

79

98

110

137

223

316

316

25

78

96

108

136

221

314

314

26

76

94

107

134

219

312

312

27

74

93

105

132

218

311

311

28

72

91

103

131

216

309

309

29

71

89

102

129

214

307

307

30

69

88

100

127

213

306

306

3.18.   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

20

26

47

163

309

3 190

2

10

22

29

50

166

351

2 388

3

12

25

33

57

163

365

1 808

4

14

27

37

62

162

365

1 401

5

16

30

42

65

163

356

1 111

6

17

33

44

69

164

343

902

7

19

36

46

71

164

327

746

8

19

37

48

73

164

309

627

9

20

38

49

76

164

292

534

10

20

38

51

78

164

275

459

11

20

39

51

78

164

258

399

12

20

39

51

78

163

256

349

13

20

38

50

78

163

256

307

14

19

37

50

77

162

255

272

15

18

37

49

77

162

255

255

16

18

36

49

76

161

254

254

17

17

36

48

76

161

254

254

18

17

36

48

75

161

254

254

19

17

36

50

75

161

254

254

20

17

36

52

76

161

254

254

21

17

36

55

76

161

254

254

22

17

36

57

76

161

254

254

23

17

36

60

76

161

254

254

24

17

36

63

75

161

254

254

25

17

36

65

75

161

254

254

26

17

35

68

75

160

253

253

27

17

35

70

75

160

253

253

28

16

35

73

75

160

253

253

29

16

35

75

74

160

253

253

30

16

35

77

75

159

252

252

3.19.   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

89

101

108

129

245

340

3 295

2

91

103

109

130

246

363

2 480

3

91

104

112

136

242

380

1 885

4

91

105

115

140

240

381

1 464

5

92

107

119

142

240

372

1 163

6

94

109

121

145

240

359

944

7

95

112

122

147

240

342

782

8

95

112

123

149

240

333

657

9

95

113

124

151

239

332

560

10

94

112

124

151

238

331

482

11

93

111

123

151

236

329

418

12

91

110

122

149

235

328

366

13

89

108

120

148

233

326

326

14

88

106

119

146

231

324

324

15

86

105

117

144

229

322

322

16

84

103

115

142

228

321

321

17

83

101

114

141

226

319

319

18

81

100

112

140

225

318

318

19

80

99

111

138

224

317

317

20

79

98

110

137

223

316

316

21

78

97

109

136

222

315

315

22

77

96

108

135

220

313

313

23

76

94

107

134

219

312

312

24

75

93

105

133

218

311

311

25

73

92

104

131

217

310

310

26

72

91

103

130

216

309

309

27

71

89

102

129

214

307

307

28

70

88

101

128

213

306

306

29

69

87

100

127

212

305

305

30

67

86

98

126

211

304

304

3.20.   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

302

314

320

341

457

552

3 530

2

83

95

102

123

239

380

2 614

3

85

98

106

130

236

393

1 967

4

87

101

111

135

236

391

1 518

5

89

103

115

138

237

381

1 202

6

91

107

118

142

237

367

974

7

93

109

120

144

238

349

805

8

94

111

122

147

238

331

676

9

94

112

124

150

238

331

575

10

94

113

125

152

238

331

495

11

95

113

125

153

238

331

429

12

95

113

126

153

238

331

375

13

95

114

126

153

239

332

332

14

96

114

126

154

239

332

332

15

96

115

127

154

240

333

333

16

97

116

128

155

240

333

333

17

98

116

129

156

241

334

334

18

99

117

130

157

242

335

335

19

99

118

130

158

243

336

336

20

100

118

131

158

243

336

336

21

100

118

131

158

243

336

336

22

99

118

130

158

243

336

336

23

99

117

130

157

242

335

335

24

98

116

129

156

241

334

334

25

96

115

127

155

240

333

333

26

95

114

126

153

239

332

332

27

94

112

125

152

237

330

330

28

92

111

123

151

236

329

329

29

91

109

122

149

234

327

327

30

89

108

120

148

233

326

326

3.21.   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

6

12

33

150

292

2 996

2

0

6

12

33

150

332

2 248

3

1

6

14

38

144

347

1 708

4

1

6

16

41

142

348

1 325

5

1

8

19

42

141

340

1 054

6

2

9

20

45

140

327

856

7

2

11

22

46

139

312

709

8

2

11

22

48

139

296

596

9

4

11

24

49

138

279

508

10

4

12

27

51

137

263

438

11

4

12

29

52

137

247

380

12

4

12

31

52

137

232

333

13

5

12

34

52

137

230

294

14

5

13

37

52

137

230

260

15

6

13

38

53

138

231

232

16

6

13

41

53

138

231

231

17

6

15

44

53

139

232

232

18

6

15

45

54

139

232

232

19

7

16

48

55

140

233

233

20

7

17

51

56

141

234

234

21

8

18

53

56

142

235

235

22

9

18

55

58

142

235

235

23

9

20

58

60

143

236

236

24

9

20

60

61

143

236

236

25

10

22

63

63

144

237

237

26

10

22

65

65

144

237

237

27

10

23

68

67

144

237

237

28

11

24

70

69

145

238

238

29

11

25

72

71

145

238

238

30

12

26

75

73

145

238

238

3.22.   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

46

58

65

85

202

314

3 240

2

47

59

65

86

203

355

2 423

3

46

59

67

91

198

370

1 832

4

46

59

70

94

195

369

1 417

5

46

61

72

95

194

360

1 124

6

47

63

74

98

193

346

912

7

47

64

74

99

192

330

754

8

47

64

75

101

192

312

634

9

47

65

76

103

191

295

539

10

46

64

77

104

190

283

464

11

45

63

76

103

189

282

403

12

44

62

75

102

187

280

353

13

43

61

74

101

186

279

311

14

41

60

72

99

185

278

278

15

40

59

71

98

184

277

277

16

39

57

70

97

182

275

275

17

38

57

69

96

181

274

274

18

37

56

68

95

181

274

274

19

36

55

67

95

180

273

273

20

36

55

67

94

179

272

272

21

35

54

66

94

179

272

272

22

35

53

66

93

178

271

271

23

34

53

65

92

178

271

271

24

34

52

65

92

177

270

270

25

33

51

65

91

176

269

269

26

32

51

68

90

176

269

269

27

32

50

70

90

175

268

268

28

31

49

73

89

174

267

267

29

30

49

75

88

174

267

267

30

30

48

77

88

173

266

266

3.23.   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

109

121

127

148

265

359

3 394

2

110

122

129

150

266

372

2 547

3

112

125

133

156

263

389

1 934

4

113

127

137

161

262

390

1 502

5

115

130

141

165

263

382

1 196

6

117

133

144

168

263

369

973

7

119

136

146

170

264

357

807

8

119

136

147

173

264

357

680

9

119

137

149

175

263

356

581

10

119

137

150

177

263

356

501

11

119

137

150

177

262

355

436

12

118

136

149

176

261

354

382

13

116

135

147

174

260

353

353

14

115

133

146

173

258

351

351

15

113

131

144

171

256

349

349

16

111

129

142

169

254

347

347

17

109

128

140

167

252

345

345

18

107

126

138

165

250

343

343

19

105

124

136

163

249

342

342

20

104

122

135

162

247

340

340

21

102

120

133

160

245

338

338

22

100

119

131

158

244

337

337

23

98

117

129

156

242

335

335

24

96

115

127

155

240

333

333

25

94

113

125

153

238

331

331

26

93

111

124

151

236

329

329

27

91

109

122

149

234

327

327

28

89

108

120

147

232

325

325

29

87

106

118

146

231

324

324

30

86

104

117

144

229

322

322

3.24.   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

162

174

181

202

318

413

3 526

2

171

183

189

210

327

421

2 621

3

175

188

196

220

326

421

1 986

4

177

191

201

225

326

419

1 541

5

178

193

204

228

326

419

1 225

6

179

195

206

230

325

418

996

7

180

196

207

231

325

418

824

8

179

196

207

233

323

416

693

9

178

196

208

234

322

415

591

10

178

196

208

235

321

414

509

11

176

195

207

234

320

413

442

12

174

193

205

232

318

411

411

13

172

190

203

230

315

408

408

14

169

187

200

227

312

405

405

15

166

184

197

224

309

402

402

16

163

182

194

221

306

399

399

17

160

179

191

218

303

396

396

18

157

176

188

215

301

394

394

19

154

173

185

212

298

391

391

20

151

170

182

210

295

388

388

21

148

167

179

207

292

385

385

22

145

164

176

204

289

382

382

23

142

161

173

200

286

379

379

24

139

158

170

197

283

376

376

25

136

155

167

194

280

373

373

26

133

152

164

191

277

370

370

27

130

149

161

188

274

367

367

28

127

146

158

186

271

364

364

29

125

143

156

183

268

361

361

30

122

141

153

180

265

358

358

3.25.   Renminbi-yuan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

26

39

45

66

182

297

3 046

2

27

39

46

67

183

338

2 289

3

27

40

49

72

179

353

1 740

4

27

41

51

76

176

354

1 352

5

28

43

54

78

176

347

1 076

6

29

45

56

80

175

334

875

7

30

47

57

81

175

319

725

8

29

46

57

83

174

303

610

9

29

47

58

85

173

286

520

10

28

47

59

86

172

269

448

11

28

47

59

86

172

265

389

12

28

46

59

86

171

264

341

13

27

46

58

85

171

264

301

14

27

46

58

85

170

263

267

15

27

45

58

85

170

263

263

16

27

45

58

85

170

263

263

17

27

45

58

85

170

263

263

18

27

45

58

85

170

263

263

19

27

46

58

85

170

263

263

20

27

46

58

85

171

264

264

21

27

46

58

85

171

264

264

22

27

46

58

85

171

264

264

23

27

46

59

85

170

263

263

24

27

45

61

85

170

263

263

25

26

45

64

85

170

263

263

26

26

45

66

84

170

263

263

27

26

44

69

84

169

262

262

28

25

44

71

84

169

262

262

29

25

44

74

83

169

262

262

30

25

43

76

83

168

261

261

3.26.   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

24

36

43

64

180

302

3 111

2

26

38

45

66

182

344

2 338

3

28

40

49

72

179

360

1 778

4

29

43

53

77

178

361

1 381

5

31

46

57

80

179

353

1 098

6

33

48

59

84

179

340

893

7

35

51

62

86

180

325

739

8

35

52

63

89

180

308

622

9

35

53

65

92

180

291

530

10

36

55

67

94

180

274

457

11

37

55

68

95

181

274

397

12

37

56

68

96

181

274

348

13

37

56

68

96

181

274

306

14

37

56

68

96

181

274

274

15

37

56

68

95

181

274

274

16

37

56

68

95

181

274

274

17

37

56

68

95

181

274

274

18

37

56

68

96

181

274

274

19

38

56

69

96

181

274

274

20

38

56

69

96

181

274

274

21

38

57

69

96

181

274

274

22

38

56

69

96

181

274

274

23

38

56

69

96

181

274

274

24

37

56

68

95

181

274

274

25

37

55

68

95

180

273

273

26

36

55

68

94

180

273

273

27

36

54

70

94

179

272

272

28

35

54

73

93

179

272

272

29

34

53

75

93

178

271

271

30

34

52

77

92

177

270

270

3.27.   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

122

134

141

162

278

373

3 425

2

121

133

139

160

277

377

2 584

3

120

133

141

164

271

395

1 969

4

119

133

143

168

268

397

1 531

5

120

134

146

169

268

389

1 219

6

120

136

147

171

266

376

992

7

121

137

148

172

266

360

823

8

120

137

148

174

265

358

693

9

119

137

149

176

264

357

591

10

119

138

150

177

263

356

509

11

119

137

150

177

263

356

443

12

118

137

149

176

261

354

387

13

117

136

148

175

260

353

353

14

116

134

147

174

259

352

352

15

114

132

145

172

257

350

350

16

112

130

143

170

255

348

348

17

109

128

140

168

253

346

346

18

107

126

138

166

251

344

344

19

105

124

136

164

249

342

342

20

103

122

134

161

247

340

340

21

101

120

132

159

245

338

338

22

99

117

130

157

242

335

335

23

97

115

128

155

240

333

333

24

95

113

125

153

238

331

331

25

92

111

123

150

236

329

329

26

90

109

121

148

234

327

327

27

88

107

119

146

231

324

324

28

86

105

117

144

229

322

322

29

84

103

115

142

227

320

320

30

82

101

113

140

225

318

318

3.28.   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

9

15

36

153

305

3 142

2

0

10

17

38

154

346

2 355

3

1

12

21

44

151

361

1 786

4

1

14

24

49

150

361

1 384

5

2

17

28

52

150

353

1 098

6

4

20

31

55

151

339

891

7

6

23

33

58

151

323

737

8

6

24

34

60

151

306

620

9

6

24

36

63

151

289

528

10

7

25

37

64

151

272

454

11

7

25

38

65

150

255

394

12

7

25

38

65

150

243

345

13

6

25

37

64

150

243

304

14

6

25

38

64

150

243

269

15

6

25

40

64

149

242

242

16

6

24

42

64

149

242

242

17

6

24

45

64

149

242

242

18

6

24

47

64

149

242

242

19

7

25

49

64

149

242

242

20

8

25

52

65

150

243

243

21

8

25

55

65

150

243

243

22

9

26

56

65

151

244

244

23

9

26

59

66

151

244

244

24

9

26

61

66

151

244

244

25

10

26

64

66

151

244

244

26

10

26

66

67

151

244

244

27

11

26

69

69

151

244

244

28

11

26

71

71

151

244

244

29

11

26

74

73

151

244

244

30

12

27

76

75

151

244

244

3.29.   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

30

42

49

70

186

305

3 139

2

31

43

49

70

187

346

2 353

3

29

42

51

74

181

361

1 785

4

29

42

53

77

178

361

1 384

5

29

43

55

78

177

353

1 099

6

31

47

58

82

177

340

892

7

29

46

57

81

174

324

738

8

33

50

61

86

177

307

621

9

32

50

61

88

176

290

529

10

27

46

58

85

171

273

455

11

23

42

54

82

167

260

395

12

21

39

52

79

164

257

346

13

18

37

49

76

162

255

305

14

17

35

47

75

160

253

270

15

15

34

46

73

159

252

252

16

14

32

45

72

157

250

250

17

13

32

45

71

156

249

249

18

12

31

47

71

156

249

249

19

12

31

49

70

155

248

248

20

12

31

52

70

155

248

248

21

12

31

55

70

155

248

248

22

12

31

57

70

155

248

248

23

12

30

59

70

155

248

248

24

12

30

61

70

155

248

248

25

12

30

64

70

155

248

248

26

12

30

66

70

155

248

248

27

11

30

69

70

155

248

248

28

11

30

71

71

155

248

248

29

11

30

74

73

154

247

247

30

12

29

76

75

154

247

247

3.30.   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

206

218

224

245

362

456

3 608

2

202

214

221

242

358

453

2 743

3

197

210

219

242

349

443

2 107

4

193

207

217

241

342

436

1 650

5

189

204

215

239

337

430

1 320

6

186

202

213

237

332

425

1 077

7

183

200

210

234

328

421

895

8

179

196

207

232

323

416

754

9

175

193

204

231

319

412

643

10

171

190

202

229

315

408

554

11

167

186

198

226

311

404

481

12

163

182

194

222

307

400

421

13

159

178

190

218

303

396

396

14

156

174

187

214

299

392

392

15

152

171

183

210

295

388

388

16

149

167

180

207

292

385

385

17

145

164

176

203

289

382

382

18

142

161

173

200

286

379

379

19

139

158

170

197

283

376

376

20

136

155

167

194

280

373

373

21

133

152

164

191

277

370

370

22

130

149

161

189

274

367

367

23

128

146

158

186

271

364

364

24

125

143

156

183

268

361

361

25

122

140

153

180

265

358

358

26

119

138

150

177

263

356

356

27

117

135

148

175

260

353

353

28

114

133

145

172

258

351

351

29

112

130

143

170

255

348

348

30

109

128

140

167

253

346

346

3.31.   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

14

25

50

168

312

3 219

2

0

14

25

50

168

352

2 401

3

1

17

28

55

165

366

1 814

4

1

20

31

60

164

365

1 403

5

3

23

36

66

164

356

1 112

6

6

27

39

68

165

342

902

7

8

31

42

70

165

326

746

8

11

34

45

74

165

309

626

9

13

37

49

76

165

291

533

10

14

39

51

77

165

274

459

11

15

41

53

78

165

258

398

12

16

42

54

79

165

258

348

13

16

43

55

80

165

258

307

14

17

44

55

80

165

258

272

15

17

44

55

81

165

258

258

16

17

44

56

81

165

258

258

17

17

44

56

81

165

258

258

18

17

44

56

81

165

258

258

19

17

44

56

81

165

258

258

20

17

44

56

81

165

258

258

21

17

44

56

81

165

258

258

22

17

44

57

81

165

258

258

23

17

44

60

81

165

258

258

24

17

44

61

81

165

258

258

25

17

44

64

81

165

258

258

26

17

44

66

81

165

258

258

27

17

44

69

81

164

257

257

28

17

44

71

81

164

257

257

29

17

44

74

81

164

257

257

30

17

44

76

81

163

256

256

3.32.   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

4

13

130

288

2 952

2

0

1

6

13

128

328

2 215

3

1

1

8

16

122

343

1 683

4

1

3

11

18

119

343

1 307

5

1

4

13

21

118

336

1 039

6

2

4

16

23

118

323

845

7

2

6

19

26

117

309

700

8

2

6

21

29

117

293

589

9

4

7

24

30

117

277

503

10

4

9

27

33

117

260

433

11

4

9

28

35

118

245

377

12

4

9

31

37

118

230

330

13

4

11

34

39

118

215

291

14

5

11

36

41

118

211

258

15

6

13

38

43

118

211

230

16

6

13

41

45

119

212

212

17

6

15

43

47

119

212

212

18

6

15

45

50

120

213

213

19

7

16

48

51

121

213

213

20

7

17

51

54

123

214

214

21

7

18

52

55

125

214

214

22

9

18

55

57

126

214

214

23

9

20

57

59

128

215

215

24

9

20

60

61

129

215

215

25

10

21

61

63

130

215

215

26

10

22

64

65

132

215

215

27

10

23

66

66

133

215

215

28

11

24

69

68

134

215

215

29

11

25

71

70

135

214

214

30

12

25

73

71

137

214

214


ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta

Mercato assicurativo nazionale

Aggiustamento per la volatilità (in punti base)

Euro

Austria

21

Euro

Belgio

21

Euro

Cipro

21

Euro

Estonia

21

Euro

Finlandia

21

Euro

Francia

21

Euro

Germania

21

Euro

Grecia

21

Euro

Irlanda

21

Euro

Italia

21

Euro

Lettonia

21

Euro

Lituania

21

Euro

Lussemburgo

21

Euro

Malta

21

Euro

Paesi Bassi

21

Euro

Portogallo

21

Euro

Slovacchia

21

Euro

Slovenia

21

Euro

Spagna

21

Corona ceca

Repubblica ceca

14

Corona danese

Danimarca

25

Fiorino ungherese

Ungheria

13

Corona svedese

Svezia

–1

Euro

Croazia

21

Lev

Bulgaria

18

Lira sterlina

Regno Unito

18

Leu rumeno

Romania

11

Zloty

Polonia

12

Corona islandese

Islanda

50

Corona norvegese

Norvegia

24

Franco svizzero

Liechtenstein

–3

Franco svizzero

Svizzera

–3

Dollaro australiano

Australia

6

Dollaro canadese

Canada

19

Renminbi-yuan

Cina

3

Dollaro di Hong Kong

Hong Kong

3

Dollaro USA

Stati Uniti

53

Yen

Giappone

–2


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/177


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 004/23/COL

dell'8 febbraio 2023

che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga [2023/1673]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

Visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

Visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare la parte I, articolo 1, paragrafo 1,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dell'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano ovvero quando l'Autorità lo ritenga necessario.

A norma della parte I, articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità procede all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (1) e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

Gli orientamenti dell'Autorità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2), quali modificati (3), corrispondono alla comunicazione della Commissione europea («Commissione») sugli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (4).

Il 12 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la comunicazione riveduta sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga («orientamenti sulla banda larga 2022») (5).

Gli orientamenti sulla banda larga 2022 sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

È opportuno garantire l'applicazione uniforme, in tutto lo Spazio economico europeo, delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

Ai sensi della rubrica «IN GENERALE», punto II, a pagina 11 dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità è tenuta a adottare, previa consultazione con la Commissione, atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione.

È possibile che gli orientamenti sulla banda larga 2022 facciano riferimento ad alcuni strumenti politici dell'Unione europea e ad alcuni atti dell'Unione europea che non sono stati integrati nell'accordo SEE. Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il SEE, l'Autorità applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE,

Previa consultazione della Commissione,

Previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)   Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga («orientamenti sulla banda larga»). Gli orientamenti sulla banda larga, nella forma degli orientamenti sulla banda larga 2022, sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

(2)   L'Autorità si atterrà ai principi e alle linee guida stabiliti negli orientamenti sulla banda larga 2022 per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti a favore di reti a banda larga notificati rispetto ai quali sia chiamata a decidere dopo l'8 febbraio 2023, data di entrata in vigore degli orientamenti sulla banda larga. Gli aiuti a favore di reti a banda larga illegalmente concessi saranno valutati in base alle norme applicabili alla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Articolo 2

L'Autorità applica gli orientamenti sulla banda larga 2022 gli opportuni adattamenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti:

(a)

il riferimento a «Stato membro» o «Stati membri» è inteso fatto a «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (6), oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;

(b)

il riferimento a «Commissione europea» è inteso fatto, se del caso, a «Autorità di vigilanza EFTA»;

(c)

il riferimento al «trattato» o «TFUE» è inteso fatto all'«accordo SEE»;

(d)

il riferimento all'«Unione» è inteso fatto al «SEE»;

(e)

il riferimento all'articolo 106 TFUE o a sue partizioni, è inteso fatto all'articolo 59 dell'accordo SEE e sue corrispondenti partizioni;

(f)

il riferimento all'articolo 107 TFUE o a sue partizioni, è inteso fatto all'articolo 61 dell'accordo SEE e sue corrispondenti partizioni;

(g)

il riferimento all'articolo 108 TFUE o a sue partizioni, è inteso fatto alla parte I, articolo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e sue corrispondenti partizioni;

(h)

il riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (7) è inteso fatto alla parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

(i)

il riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (8) è inteso fatto alla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;

(j)

l'espressione «(in)compatibile con il mercato interno» è intesa come «(in)compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE»;

(k)

il riferimento a comunicazioni, avvisi o orientamenti della Commissione è inteso fatto ai corrispondenti orientamenti dell'Autorità.

Articolo 3

(1)   Il punto 221, lettera a), degli orientamenti sulla banda larga 2022 è sostituito dal seguente:

«A norma della parte I, articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità propone che gli Stati EFTA debbano modificare, se necessario, i loro regimi di aiuto esistenti al fine di renderli conformi alla sezione 7.1 dei presenti orientamenti sulla banda larga entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli orientamenti stessi;».

(2)   Il punto 221, lettera b), degli orientamenti sulla banda larga 2022 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure (incluse le modifiche) proposte alla lettera a), entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei presenti orientamenti sulle reti a banda larga. In assenza di risposta entro tale termine di due mesi, l'Autorità riterrà che lo Stato EFTA non concorda con le misure proposte.».

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  L'articolo 1, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che con il termine «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che modifica l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

(2)  Orientamenti dell'Autorità per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, introdotti con decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 73/13/COL, del 20 febbraio 2013, che modifica per la ottantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 49).

(3)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 302/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 103).

(4)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(5)  C(2022) 9343 final, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)  Per «Stati EFTA» s'intendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(7)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti in materia di aiuti de Stato a favore delle reti a banda larga

INDICE

1.

INTRODUZIONE 182

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E TIPI DI RETI A BANDA LARGA 184

2.1

Ambito di applicazione 184

2.2

Definizioni 184

2.3

Tipi di reti a banda larga 186

2.3.1

Reti fisse di accesso ultraveloci 186

2.3.2

Reti mobili di accesso 187

2.3.3

Reti di backhauling 187

3.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA A NORMA DELL'ARTICOLO 106, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO 188

4.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO 189

5.

AIUTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI RETI A BANDA LARGA 190

5.1

Prima condizione: facilitazione dello sviluppo di un'attività economica 190

5.1.1

Le reti come facilitatori delle attività economiche 190

5.1.2

Effetto di incentivazione 191

5.1.3

Conformità ad altre disposizioni del diritto dell'Unione 191

5.2

Seconda condizione: l'aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 191

5.2.1

Effetti positivi dell'aiuto 191

5.2.2

Necessità dell'intervento statale 192

5.2.3

Adeguatezza dell'aiuto in quanto strumento strategico 199

5.2.4

Proporzionalità dell'aiuto 202

5.2.5

Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio degli aiuti 211

5.3

Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 211

5.4

Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 211

6.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA DELLE MISURE DI ADOZIONE 212

6.1

Buoni sociali 213

6.2

Buoni per il collegamento a internet 214

6.2.1

Prima condizione: facilitazione dello sviluppo di un'attività economica 214

6.2.2

Seconda condizione: l'aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 214

7.

TRASPARENZA, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO 215

7.1

Trasparenza 215

7.2

Rendicontazione 216

7.3

Monitoraggio 216

8.

PIANO DI VALUTAZIONE EX POST 216

9.

DISPOSIZIONI FINALI 217

1.   Introduzione

1.

La connettività costituisce una componente fondamentale della trasformazione digitale. Riveste un'importanza strategica per la crescita e l'innovazione in tutti i settori economici dell'Unione e ai fini della coesione sociale e territoriale.

2.

L'Unione ha fissato obiettivi ambiziosi in materia di connettività nella comunicazione Gigabit (1), nella comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (2), nella comunicazione sulla «Bussola per il digitale» (3) e nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (4) (la proposta relativa al programma strategico per il decennio digitale).

3.

Nella comunicazione Gigabit la Commissione ha stabilito gli obiettivi seguenti in materia di connettività per il 2025: a) tutte le famiglie dell'Unione, nelle aree rurali o urbane, dovrebbero avere accesso a una connettività internet che offra una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps, potenziabile a 1 Gbps; b) i motori socioeconomici, come le imprese ad alta intensità digitale, le scuole, gli ospedali e la pubblica amministrazione, dovrebbero usufruire di una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e di una velocità di caricamento di almeno 1 Gbps; e c) tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto dovrebbero avere una copertura 5G ininterrotta (5).

4.

La comunicazione dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» spiega che l'espressione «100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit» rispecchia la previsione della Commissione secondo cui, con l'avanzare del decennio, sempre più famiglie avranno bisogno di 1 Gbps (6).

5.

La comunicazione sulla «Bussola per il digitale» stabilisce, quale obiettivo di connettività per il 2030, che tutte le famiglie dell'Unione siano coperte da una rete Gigabit (7) e tutte le zone abitate dal 5G (8). La proposta relativa al programma strategico per il decennio digitale sottolinea che «(l)e esigenze della società in termini di larghezza di banda per l'upload e il download sono in costante crescita. Entro il 2030 le reti a velocità Gigabit dovrebbero essere disponibili a condizioni accessibili per tutti coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità» (9).

6.

Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2025 e il 2030 richiede investimenti adeguati. Gli investitori privati costituiscono la prima fonte di investimento, che all'occorrenza può essere integrata da fondi pubblici nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

7.

La pandemia di COVID-19 ha accentuato l'importanza di reti di comunicazione elettronica efficienti per i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche. Il 27 maggio 2020 la Commissione ha presentato una proposta relativa a un importante piano di ripresa per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia, denominato NextGenerationEU (10). Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) è parte integrante di tale piano. Una delle priorità fondamentali dell'RRF è sostenere la transizione digitale attraverso misure di connettività volte in particolare a colmare il divario digitale tra zone urbane e rurali e a rimediare alle carenze del mercato per quanto riguarda lo sviluppo di reti efficienti. Il regolamento (UE) 2021/241, che istituisce l'RRF, prevede che ciascuno Stato membro destini almeno il 20 % dei finanziamenti stanziati a misure che promuovono la transizione digitale.

8.

Al tempo stesso, le reti di comunicazione elettronica possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. L'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione per il 2050 definito nella comunicazione sul Green Deal europeo (12) e nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non può essere raggiunto senza una profonda trasformazione della società in chiave digitale. Tra le componenti essenziali della trasformazione digitale dell'Unione rientra lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica sicure ed efficienti che apportino un contributo importante alla realizzazione dei principali obiettivi ambientali dell'Unione. A loro volta le reti di comunicazione elettronica dovranno diventare più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse.

9.

Il settore delle comunicazioni elettroniche è stato oggetto di un sistematico processo di liberalizzazione ed è ora disciplinato da una specifica normativa. La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) costituisce il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

10.

La politica di concorrenza e, in particolare, le norme in materia di aiuti di Stato svolgono un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia digitale e nello sviluppo di una strategia di investimento coordinata per la connettività. Il controllo degli aiuti di Stato in materia di banda larga è inteso a garantire che gli aiuti di Stato permettano la realizzazione di una copertura e di una fruizione della banda larga di livello migliore rispetto alla situazione in assenza di intervento statale e, nello stesso tempo, a sostenere servizi di migliore qualità, tariffe più accessibili e investimenti orientati alla competitività. Qualsiasi intervento con fondi statali dovrebbe limitare per quanto possibile il rischio che la misura di aiuto soppianti gli investimenti privati, snaturi gli incentivi agli investimenti commerciali e, in ultima analisi, falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

11.

Nel 2020 la Commissione ha avviato una valutazione degli orientamenti sulle reti a banda larga del 2013 (15) per stabilire se fossero ancora idonei allo scopo. I risultati (16) hanno mostrato che, sebbene in linea di principio le norme abbiano funzionato efficacemente, sono necessari adeguamenti mirati per rispecchiare i recenti sviluppi tecnologici e del mercato e tenere conto degli sviluppi legislativi e delle attuali priorità (17).

2.   ambito di applicazione, definizioni e tipi di reti a banda larga

2.1   Ambito di applicazione

12.

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») stabilisce il principio del divieto di aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno e incidano sensibilmente sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, in determinati casi, gli aiuti possono essere compatibili con il mercato interno in applicazione dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

13.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualunque intenzione di concedere aiuti di Stato conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a meno che l'aiuto non rientri in una delle categorie dispensate dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 109 del trattato (18).

14.

I presenti orientamenti forniscono indicazioni sul modo in cui la Commissione valuterà, sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la compatibilità degli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo e della diffusione di reti e servizi a banda larga fissi e mobili.

15.

Gli interventi statali che non soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non costituiscono aiuti di Stato. Di conseguenza essi non sono soggetti alla valutazione della compatibilità prevista dai presenti orientamenti.

16.

In particolare, i finanziamenti dell'Unione che sono gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri (19) non costituiscono aiuti di Stato.

17.

Gli aiuti a favore dello sviluppo e della diffusione di reti e servizi a banda larga non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come stabilito dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (20).

18.

Nel valutare un aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare (21).

2.2   Definizioni

19.

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le definizioni seguenti:

a)

«rete a banda larga»: una rete di comunicazione elettronica, quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972, che fornisce servizi di comunicazione elettronica a banda larga («servizi a banda larga»);

b)

«rete di accesso»: porzione di una rete a banda larga che collega la rete di backhauling ai locali o ai dispositivi dell'utente finale;

c)

«rete fissa di accesso»: una rete a banda larga che fornisce servizi di trasmissione dati agli utenti finali in postazione fissa mediante varie tecnologie, tra cui la trasmissione via cavo, le linee digitali ad abbonamento (Digital Subscriber Line, «DSL»), le fibre ottiche e le reti senza fili;

d)

«rete fissa di accesso ultraveloce»: una rete fissa di accesso che fornisce servizi a banda larga con una velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps («servizi fissi a banda larga ultraveloci»);

e)

«rete mobile di accesso»: una rete di comunicazione senza fili che fornisce connettività agli utenti finali in qualsiasi punto dell'area coperta dalla rete utilizzando una o più norme per le telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunications, «IMT»);

f)

«rete di backhauling»: porzione di una rete a banda larga che collega la rete dorsale alla rete di accesso. Si tratta della porzione della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato;

g)

«rete dorsale»: la rete centrale che interconnette le reti di backhauling di zone geografiche o regioni diverse;

h)

«rete attiva»: una rete a banda larga con componenti attive (ad esempio trasponditori, router e switches, antenne attive) e componenti passive (ad esempio cavidotti, tralicci, piloni, fibre spente, centraline e pozzetti);

i)

«infrastruttura»: una rete a banda larga priva di componenti attive e generalmente costituita dall'infrastruttura fisica, quale definita all'articolo 2, secondo comma, punto 2), della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), e da cavi (compresi fibra spenta e cavi in rame);

j)

«picco»: momento della giornata, in genere della durata di un'ora, in cui il carico della rete è generalmente al suo livello massimo;

k)

«condizioni di picco»: le condizioni a cui si prevede che la rete funzioni durante il picco;

l)

«locali serviti»: i locali degli utenti finali che, su richiesta degli utenti finali stessi ed entro quattro settimane dalla data della richiesta, possono essere raggiunti dai servizi a banda larga forniti da un operatore (indipendentemente dal fatto che tali locali siano già collegati alla rete o meno). Il prezzo applicato dall'operatore per la fornitura di tali servizi a banda larga presso i locali degli utenti finali non deve in questo caso superare le normali tariffe di connessione. Pertanto non deve includere alcun costo aggiuntivo o eccezionale rispetto a quanto previsto dalla normale prassi commerciale e, in ogni caso, non deve superare il prezzo abituale praticato nello Stato membro interessato. Tale prezzo deve essere determinato dall'autorità nazionale competente;

m)

«orizzonte temporale di riferimento»: orizzonte temporale utilizzato per la verifica degli investimenti privati previsti e corrispondente al quadro temporale stimato dallo Stato membro per lo sviluppo della rete finanziata dallo Stato prevista, a decorrere dal momento della pubblicazione della consultazione pubblica sull'intervento statale previsto fino all'entrata in funzione della rete, ossia fino all'inizio della fornitura di servizi all'ingrosso o al dettaglio sulla rete finanziata dallo Stato. L'orizzonte temporale di riferimento considerato non può essere inferiore a due anni;

n)

«eccessivo caricamento»: sviluppo di una rete finanziata con fondi dello Stato in aggiunta a una o più reti esistenti in una determinata area;

o)

«esclusione»: effetto economico di un intervento statale che contribuisce a disincentivare, impedire, ridurre o persino eliminare gli investimenti privati. Tale effetto si produce, ad esempio, se gli investitori privati vedono ridotta la redditività dei loro investimenti precedenti o previsti come conseguenza della concessione di aiuti di Stato a favore di un investimento alternativo, il che può indurli a decidere di ridurre, interrompere o modificare i propri investimenti, ritirarsi dal mercato o desistere dall'entrare in un nuovo mercato o in un'area geografica;

p)

«salto di qualità»: miglioramento considerevole conseguito dalle reti finanziate dallo Stato, dal quale derivano nuovi investimenti ingenti nelle reti a banda larga e nuove capacità di rilievo per il mercato in termini di disponibilità, velocità e capacità dei servizi a banda larga o altre caratteristiche pertinenti della rete e della concorrenza;

q)

«divario digitale»: il divario tra le zone o le regioni che hanno accesso a servizi a banda larga adeguati e quelle che non vi hanno accesso.

2.3   Tipi di reti a banda larga

20.

Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, i presenti orientamenti distinguono tra reti fisse di accesso ultraveloci, reti mobili di accesso e reti di backhauling, descritte più nel dettaglio nelle sezioni 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3. Le espressioni «reti fisse di accesso ultraveloci» e «reti mobili di accesso» sono utilizzate in modo rispettivamente intercambiabile con le espressioni «reti fisse» e «reti mobili». Tutte le velocità menzionate nei presenti orientamenti si intendono in condizioni di picco.

2.3.1   Reti fisse di accesso ultraveloci

21.

Nell'attuale fase di sviluppo tecnologico esistono diversi tipi di reti fisse di accesso ultraveloci, tra cui: a) le reti in fibra ottica (FTTx) (23); e b) le reti cablate avanzate potenziate che applicano come minimo lo standard DOCSIS 3.0 (24). Anche le reti senza fili, come alcune reti di accesso senza fili fisse (25) e le reti satellitari (26), potrebbero essere in grado di fornire servizi fissi a banda larga ultraveloci.

2.3.2   Reti mobili di accesso

22.

Nell'attuale fase di sviluppo tecnologico e del mercato coesistono diverse generazioni di tecnologie mobili (27).

23.

Di norma la transizione da una generazione di comunicazioni mobili a quella successiva avviene in modo incrementale (28). Nella fase attuale è ancora in corso l'installazione delle reti 4G in alcune parti d'Europa e le reti 5G non autonome si basano sulle reti 4G Long Term Evolution («LTE») e LTE-Advanced esistenti (29). Si prevede che in futuro le reti 5G diventeranno progressivamente autonome e non dipenderanno dalle reti 4G esistenti. Le reti 5G autonome dovrebbero assicurare servizi mobili più efficienti, in particolare tramite una minore latenza e maggiori capacità di trasmissione, e consentire scenari di utilizzo e applicazioni avanzati.

24.

Per assicurare un utilizzo efficiente ed efficace dello spettro radio, gli Stati membri possono stabilire condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, tra cui obblighi in materia di copertura e qualità del servizio. Tali obblighi possono prevedere la copertura geografica, della popolazione e degli assi di trasporto secondo determinati requisiti minimi di qualità del servizio (30).

2.3.3   Reti di backhauling

25.

Le reti di backhauling sono un elemento portante sia delle reti di accesso fisse sia di quelle mobili e possono basarsi su soluzioni in rame, in fibra ottica, a microonde e satellitari (31).

3.   Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato

26.

In alcune circostanze, gli Stati membri possono classificare la fornitura di servizi a banda larga come servizio di interesse economico generale («SIEG») a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato (32) e sostenere lo sviluppo di una rete che fornisce tali servizi. La compensazione dei costi sostenuti per fornire tale servizio di interesse economico generale non costituisce un aiuto di Stato se sono soddisfatte le quattro condizioni cumulative di cui alla giurisprudenza Altmark (33). La compensazione per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che costituisca un aiuto di Stato sarà valutata in base alle norme applicabili agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico («pacchetto SIEG») (34).

27.

I presenti orientamenti illustrano soltanto la definizione di SIEG applicando le norme stabilite nel pacchetto SIEG alle reti a banda larga e tenendo conto delle caratteristiche settoriali.

28.

Per quanto riguarda la definizione di SIEG effettivo, la Commissione ha chiarito che gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che sono già forniti o possono essere forniti in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale stabilito dallo Stato membro, da imprese operanti in normali condizioni di mercato (35).

29.

Applicando tale principio al settore della banda larga, nel valutare l'assenza di errore manifesto nella classificazione di un SIEG la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:

a)

l'intervento sugli aiuti di Stato deve riguardare solo i settori in cui è possibile dimostrare che gli investitori privati non sono in grado di fornire l'accesso a servizi a banda larga adeguati. In linea con la direttiva (UE) 2018/1972, il livello dei servizi a banda larga adeguati è fissato da ciascuno Stato membro, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori all'interno di uno Stato membro, al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per un adeguato livello di inclusione sociale e di partecipazione all'economia e alla società digitali nel loro territorio. I servizi a banda larga adeguati dovrebbero essere in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/1972. Uno Stato membro dovrebbe stabilire l'assenza di servizi a banda larga adeguati sulla base di una mappatura e di una consultazione pubblica condotte conformemente alle sezioni 5.2.2.4.1 e 5.2.2.4.2 (36). La Commissione ritiene che, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito o prevedono di investire in una rete a banda larga che fornisca accesso a servizi a banda larga adeguati, la realizzazione, con fondi dello Stato, di una rete a banda larga parallela non possa essere qualificata come SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato (37);

b)

la rete deve offrire servizi a banda larga universali e a prezzi accessibili (38), alla luce delle circostanze nazionali, alla totalità dei locali dell'area interessata. Un sostegno concesso per il collegamento delle sole imprese non sarebbe sufficiente (39);

c)

la rete deve essere tecnologicamente neutrale;

d)

il fornitore di SIEG dovrebbe offrire libero accesso all'ingrosso in conformità della sezione 5.2.4.4 su base non discriminatoria (40).

e)

Nel caso in cui il fornitore di SIEG sia anche un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero introdurre adeguate misure di salvaguardia (41) per evitare conflitti di interesse, indebite discriminazioni ed eventuali altri vantaggi indiretti occulti (42).

4.   Valutazione della compatibilità a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

30.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti di Stato per lo sviluppo o la diffusione di reti e servizi a banda larga solo se essi contribuiscono allo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (prima condizione) e sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (seconda condizione).

31.

Nella valutazione di compatibilità, la Commissione esaminerà i due aspetti seguenti:

a)

in base alla prima condizione, la Commissione esaminerà se l'aiuto sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare:

(i)

l'attività economica agevolata dall'aiuto;

(ii)

l'effetto di incentivazione dell'aiuto, vale a dire la possibilità che l'aiuto modifichi il comportamento delle imprese interessate spingendole a intraprendere un'attività supplementare, che non avrebbero svolto senza l'aiuto o avrebbero svolto soltanto in modo limitato, con diverse modalità o altrove;

(iii)

l'esistenza di una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione in relazione alla misura in questione;

b)

in base alla seconda condizione, la Commissione pondererà gli effetti positivi dell'aiuto previsto e gli effetti negativi che l'aiuto può avere sul mercato interno in termini di distorsioni della concorrenza e di pregiudizi agli scambi causati dall'aiuto, e pertanto valuterà:

(i)

gli effetti positivi dell'aiuto;

(ii)

se l'aiuto è necessario ed è mirato a risolvere una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato o per risolvere questioni in materia di equità o coesione;

(iii)

se l'aiuto è uno strumento politico adeguato per conseguire il suo obiettivo;

(iv)

se l'aiuto è proporzionato e limitato al minimo indispensabile per stimolare gli investimenti o le attività supplementari nell'area interessata;

(v)

se l'aiuto è trasparente, in particolare se gli Stati membri, le parti interessate, il pubblico e la Commissione hanno facile accesso alle informazioni sugli aiuti concessi;

(vi)

gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

32.

Nell'ultima fase, la Commissione metterà a confronto gli effetti negativi dell'aiuto sul mercato interno individuati e gli effetti positivi dell'aiuto sulle attività economiche sostenute.

33.

Le fasi della valutazione, da parte della Commissione, degli aiuti a favore dello sviluppo e dello sviluppo di reti e servizi a banda larga sono illustrate più in dettaglio nelle sezioni da 5 a 8.

5.   Aiuti a favore dello sviluppo di reti a banda larga

34.

La Commissione ritiene che il mercato dei servizi a banda larga su rete fissa sia distinto da quello dei servizi a banda larga su rete mobile (43). Le norme per la valutazione degli aiuti possono quindi differire a seconda del mercato interessato (44).

5.1   Prima condizione: facilitazione dello sviluppo di un'attività economica

5.1.1   Le reti come facilitatori delle attività economiche

35.

Gli Stati membri devono individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto, come lo sviluppo di reti fisse che forniscono servizi fissi a banda larga efficienti o la realizzazione di reti mobili che forniscono servizi vocali e a banda larga ad alte prestazioni. Essi devono altresì illustrare le modalità di sostegno allo sviluppo di tali attività.

36.

Gli aiuti a favore della realizzazione di reti fisse e quelli destinati alla realizzazione di reti mobili possono agevolare lo sviluppo di numerose attività economiche migliorando la connettività e l'accesso alle reti e ai servizi a banda larga per il pubblico, le imprese e le pubbliche amministrazioni. Detti aiuti possono favorire le attività economiche nelle zone in cui le stesse non sono presenti o sono realizzate solo a un livello non adeguato a soddisfare le esigenze degli utenti finali.

5.1.2   Effetto di incentivazione

37.

Si può ritenere che un aiuto contribuisca allo sviluppo di un'attività economica solo se presenta un effetto di incentivazione.

38.

Un aiuto presenta un effetto di incentivazione se induce il beneficiario a modificare il proprio comportamento nei confronti dello sviluppo di una determinata attività economica sostenuta dall'aiuto e che il beneficiario non avrebbe svolto negli stessi tempi o avrebbe svolto in misura più limitata ovvero con diverse modalità o altrove se l'aiuto non fosse stato concesso.

39.

L'aiuto non deve finanziare i costi di un'attività che un'impresa svolgerebbe comunque. Esso non deve neppure compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica (45).

40.

La dimostrazione dell'effetto di incentivazione degli aiuti a favore della realizzazione di reti fisse o mobili comporta la verifica, mediante la mappatura e la consultazione pubblica in conformità delle sezioni 5.2.2.4.1 e 5.2.2.4.2, del fatto che le parti interessate abbiano investito o intendano investire rispettivamente nelle reti fisse o nelle reti mobili nelle aree interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Se un investimento equivalente può essere realizzato nella zona negli stessi tempi anche in assenza dell'aiuto, si può ritenere che l'aiuto non presenti un effetto di incentivazione. Ad esempio, se un'impresa è soggetta a obblighi giuridici quali gli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio connessi ai diritti d'uso di un determinato spettro radio per i sistemi mobili, l'aiuto di Stato non può essere utilizzato per adempiere tali obblighi in quanto è improbabile che abbia un effetto di incentivazione ed è quindi difficilmente compatibile con il mercato interno. L'aiuto di Stato può tuttavia essere considerato compatibile se e nella misura in cui è necessario per fornire una qualità di servizio che sia superiore ai requisiti derivanti da tali obblighi.

5.1.3   Conformità ad altre disposizioni del diritto dell'Unione

41.

Nel caso in cui un aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinato (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante dell'aiuto) o le attività finanziate comportino una violazione di una disposizione o di un principio generale del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (46). Ciò può verificarsi quando la concessione dell'aiuto è fatta dipendere direttamente o indirettamente dall'origine dei prodotti o delle attrezzature, come nel caso di un obbligo che impone al beneficiario di acquistare prodotti nazionali.

5.2   Seconda condizione: l'aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

5.2.1   Effetti positivi dell'aiuto

42.

Gli Stati membri devono indicare se e in che modo l'aiuto comporterà effetti positivi.

43.

Gli Stati membri possono decidere di elaborare interventi statali che contribuiscano a ridurre il divario digitale. Essi possono decidere di intervenire per correggere disuguaglianze sociali o regionali o per conseguire obiettivi di equità, vale a dire per migliorare l'accesso a uno strumento essenziale di comunicazione e di partecipazione alla società, rafforzando in tal modo la coesione sociale e territoriale. Inoltre gli Stati membri possono decidere di elaborare interventi statali che contribuiscano anche al raggiungimento degli obiettivi della politica digitale dell'Unione, favoriscano il conseguimento degli obiettivi del Green Deal dell'Unione e promuovano gli investimenti verdi sostenibili in tutti i settori.

5.2.2   Necessità dell'intervento statale

44.

Gli aiuti di Stato devono essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile, che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire.

45.

Un intervento statale può essere necessario se il mercato, in assenza di un intervento pubblico, non riesce a fornire un risultato efficiente per la società. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando non sono effettuati determinati investimenti anche se il beneficio per la società supera i costi (47). In questi casi, la concessione di aiuti di Stato può produrre effetti positivi e provvedere a migliorare il livello generale di efficienza agendo sugli incentivi economici delle parti interessate.

46.

Nel settore della banda larga, una forma di fallimento del mercato può essere connessa a esternalità positive non internalizzate dagli operatori del mercato. Ad esempio, sebbene le reti fisse e mobili siano fattori chiave per la fornitura di servizi aggiuntivi e per l'innovazione, è probabile che i loro benefici complessivi siano superiori ai benefici economici da esse generati per gli investitori della rete, in particolare nelle regioni remote, nelle zone a bassa densità demografica o nelle zone disabitate. Di conseguenza il mercato potrebbe generare insufficienti investimenti privati nelle reti fisse e nelle reti mobili, in particolare in talune aree.

47.

Tenuto conto delle economie di densità, in generale lo sviluppo di reti a banda larga è più redditizio laddove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, cioè in zone densamente popolate. Considerato che l'investimento comporta costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente col diminuire della densità abitativa. Ne consegue che, se realizzate a condizioni di mercato, le reti a banda larga tendono ad assicurare in genere una copertura parziale della popolazione per motivi di redditività. A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono correggere le carenze del mercato, migliorando l'efficienza dei mercati.

48.

Un fallimento del mercato può sussistere anche qualora la rete o le reti esistenti o programmate forniscano ai cittadini o agli utenti finali commerciali un rapporto qualità/prezzo inferiore a quello ottimale (48). Ciò può verificarsi quando: a) determinate categorie di utenti non possono ricevere un servizio soddisfacente; o b), soprattutto in mancanza di tariffe regolamentate per l'accesso all'ingrosso, i prezzi al dettaglio possono essere più alti di quelli applicati agli stessi servizi offerti in altre aree o in altre regioni dello Stato membro più competitive, ma comparabili sotto altri profili.

49.

Tuttavia un aiuto di Stato a sostegno dello sviluppo di reti fisse e reti mobili in settori in cui gli operatori privati sarebbero solitamente portati ad investire o in cui hanno già investito potrebbe indebolire in misura considerevole l'incentivo degli investitori privati ad investire.

50.

Inoltre quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere necessari per correggere disuguaglianze sociali o regionali al fine di ottenere risultati più auspicabili e più equi. In tali circostanze, un intervento statale ben mirato nel settore della banda larga può contribuire a ridurre il divario digitale (49).

51.

La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è sufficiente per giustificare l'intervento statale. Gli aiuti di Stato dovrebbero riguardare solo il fallimento del mercato che rimane irrisolto nonostante altre politiche e misure meno distorsive, quali ad esempio misure amministrative od obblighi normativi sull'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, ivi inclusi gli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio connessi ai diritti d'uso dello spettro radio.

52.

Per ridurre ulteriormente al minimo i possibili effetti distorsivi dell'aiuto sulla concorrenza, gli interventi statali possono essere soggetti a un periodo di tutela degli investimenti privati della durata massima di sette anni (50).

5.2.2.1   Esistenza di un fallimento del mercato per quanto riguarda le reti fisse di accesso

53.

Gli aiuti dovrebbero essere destinati alle aree in cui non è presente una rete fissa in grado di rispondere alle esigenze degli utenti finali o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro l'orizzonte temporale di riferimento.

54.

Nell'attuale fase di sviluppo del mercato e alla luce delle esigenze degli utenti finali individuate, può sussistere un fallimento del mercato se quest'ultimo non fornisce e non è probabile che fornisca agli utenti finali una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps (51).

55.

Nel valutare se è probabile che il mercato fornisca una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps, dovrebbero essere presi in considerazione piani credibili di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento (conformemente alla sezione 5.2.2.4.3).

56.

Di conseguenza la Commissione ritiene che non sussista alcun fallimento del mercato nelle aree in cui è presente o è programmata in modo credibile almeno una rete fissa che fornisce una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps o nelle aree in cui la rete o le reti attuali possono essere potenziate per consentire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps. Una rete è considerata potenziabile a tali velocità se è in grado di fornire tali prestazioni a fronte di un investimento marginale, come ad esempio il potenziamento delle componenti attive.

57.

L'intervento statale per la realizzazione di una rete alternativa nelle aree di cui al punto (56) potrebbe falsare le dinamiche di mercato. Pertanto è probabile che la Commissione giudicherà negativamente gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di una rete supplementare in tali aree.

58.

Nelle aree in cui sono presenti o programmate in modo credibile almeno due reti fisse ultraveloci autonome, la fornitura dei servizi a banda larga avviene generalmente in condizioni di concorrenza (concorrenza infrastrutturale). Pertanto è probabile che una o più di tali reti saranno sviluppate in modo da fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps senza che sia necessario un intervento statale.

59.

Tuttavia la probabilità che nelle aree di cui al punto (58) le reti saranno sviluppate in modo da fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps può dipendere anche dall'importo degli investimenti necessari per la realizzazione di reti che forniscano tali velocità, tenuto conto dell'attuale fase di sviluppo tecnologico. Di conseguenza, in tali aree:

a)

se nessuna delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps (52), è improbabile che dette reti saranno sviluppate in modo da fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps. Pertanto un intervento statale può essere autorizzato a condizione che tutti i criteri di compatibilità stabiliti nei presenti orientamenti siano soddisfatti;

b)

se almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 300 Mbps ma non fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps (53), la Commissione effettuerà un'analisi più dettagliata per valutare se almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile sarà sviluppata in modo da fornire velocità di scaricamento di 1 Gbps e 150 Mbps e se sia necessario un intervento statale. A meno che lo Stato membro non dimostri che i) sulla base della mappatura e della consultazione pubblica persiste un fallimento del mercato nelle aree interessate individuate, in quanto nessuna rete sarà sviluppata in modo da fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps; e ii) che l'intervento statale previsto soddisfa tutti i criteri di compatibilità di cui ai presenti orientamenti, è probabile che la Commissione giudicherà negativamente tale intervento statale;

c)

se almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile fornisce una velocità di scaricamento di almeno 500 Mbps, è probabile che almeno una delle reti esistenti o programmate in modo credibile sarà sviluppata in modo da fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps. Di conseguenza gli aiuti di Stato sono di norma superflui ed è probabile che la Commissione giudicherà negativamente tale intervento statale;

d)

lo Stato membro può riesaminare la situazione e notificare un intervento statale ai fini dell'approvazione dopo cinque anni dalla data di annuncio (54) di interventi statali di cui alle lettere b) e c). Il periodo di cinque anni mira a offrire agli investitori l'opportunità di avviare lo sviluppo di reti finanziate con fondi privati che forniscano una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps. Tale notifica dovrebbe basarsi su una nuova mappatura e su una nuova consultazione pubblica da cui emerge il persistere di un fallimento del mercato e deve dimostrare che l'intervento statale previsto soddisfa tutti i criteri di compatibilità di cui ai presenti orientamenti.

5.2.2.2   Esistenza di un fallimento del mercato per quanto riguarda le reti mobili di accesso

60.

La Commissione ritiene che un fallimento del mercato sussista nelle aree in cui non è presente una rete mobile in grado di rispondere alle esigenze degli utenti finali o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro l'orizzonte temporale di riferimento (55).

61.

Le applicazioni di comunicazione attuali e quelle in fase di sviluppo si basano in misura crescente su reti mobili efficienti e disponibili su un'ampia base geografica (56). Gli utenti finali hanno la necessità di comunicare e accedere alle informazioni durante gli spostamenti. Con il passare del tempo è prevedibile l'affermarsi di nuove attività economiche che richiedono un accesso online senza soluzione di continuità a servizi mobili efficienti. Si prevede che le reti mobili saranno sviluppate in modo da fornire una connettività sempre migliore per adeguarsi a tale cambiamento. In determinate circostanze, una connettività mobile assente o insufficiente può essere controproducente per talune attività economiche, quali l'industria, l'agricoltura, il turismo o la mobilità interconnessa. Tale situazione può anche costituire un rischio per la sicurezza della popolazione (57). In particolare ciò può riguardare le regioni remote, le zone a bassa densità demografica o le zone disabitate.

62.

In un'area in cui esiste già almeno una rete mobile in grado di rispondere alle esigenze degli utenti finali o ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro l'orizzonte temporale di riferimento, l'aiuto di Stato alla realizzazione di una rete mobile supplementare potrebbe falsare indebitamente le dinamiche del mercato.

63.

L'aiuto di Stato a favore della realizzazione di una rete mobile nelle aree di cui al punto 62 può essere considerato necessario se è dimostrato che sono soddisfatte le seguenti condizioni : a) la rete mobile esistente o programmata in modo credibile non fornisce agli utenti finali servizi di qualità sufficiente a soddisfare l'evoluzione delle loro esigenze; e b) l'intervento statale consentirà di ottenere servizi di tale qualità nella misura necessaria, apportando in tal modo un miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire (58).

64.

In alcune circostanze un intervento statale può essere necessario per ovviare a specifici fallimenti del mercato relativi ai casi d'uso individuati anche in presenza di una rete mobile 4G o 5G, quando tale rete non fornisce e non è probabile che fornisca agli utenti finali servizi di qualità sufficiente a soddisfare l'evoluzione delle loro esigenze. Tali casi d’uso relativi alle nuove attività e i nuovi servizi economici possono richiedere: a) un accesso online senza soluzione di continuità (ad esempio per la mobilità interconnessa e automatizzata lungo gli assi di trasporto); b) determinate velocità e capacità minime; c) altre caratteristiche specifiche, quali una minore latenza, la virtualizzazione della rete o la capacità di collegare più terminali per l'industria o l'agricoltura.

65.

In linea di principio, anche in presenza di un fallimento del mercato, gli aiuti di Stato non possono essere concessi e non possono essere utilizzati per l'adempimento di obblighi legali, come ad esempio gli obblighi connessi ai diritti d'uso dello spettro radio. Gli aiuti di Stato possono invece essere concessi se e nella misura in cui sono necessari a ottenere il miglioramento della qualità del servizio necessario a soddisfare comprovate esigenze degli utenti finali oltre quanto già previsto per conformarsi a detti obblighi di legge. La concessione di tali aiuti è limitata a quanto necessario a coprire i soli costi aggiuntivi legati al miglioramento della qualità del servizio.

66.

Se in una determinata area è attualmente presente o sarà presente nell'orizzonte temporale di riferimento almeno una rete mobile in grado di soddisfare l'evoluzione delle esigenze degli utenti finali (cfr. i punti (61), (63) e (64)), la concessione di aiuti di Stato destinati alla realizzazione di un'eventuale rete mobile supplementare con capacità equivalenti sarebbe tale da falsare, in linea di principio, la concorrenza in misura inammissibile, avendo per effetto l'esclusione degli investimenti privati. È probabile che la Commissione giudicherà negativamente tali interventi statali.

5.2.2.3   Esistenza di un fallimento del mercato per quanto riguarda le reti di backhauling

67.

Le reti di backhauling sono un prerequisito per lo sviluppo delle reti di accesso. Nelle aree di accesso, esse possono fungere da stimolo per la concorrenza a vantaggio di tutte le reti e tecnologie interessate. Una rete di backhauling efficace può catalizzare investimenti privati destinati a collegare gli utenti finali, a patto che essa garantisca l'accesso all'ingrosso a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati all'accesso e a tutte le tecnologie. In assenza di investimenti privati, gli aiuti di Stato destinati alla realizzazione delle reti di backhauling possono essere necessari per promuovere la concorrenza e gli investimenti al livello dell'accesso, in quanto consentono a soggetti interessati all'accesso di realizzare reti di accesso e offrire servizi di connettività agli utenti finali.

68.

In quanto reti di trasporto del traffico generato su varie reti fisse o mobili di accesso, tali reti di backhauling necessitano di una capacità di trasmissione notevolmente maggiore rispetto alle singole reti di accesso. Nel corso del loro ciclo di vita le reti di backhauling devono far fronte ad aumenti significativi della capacità richiesta. Ciò è dovuto alle esigenze degli utenti finali e al rapido aggiornamento in corso delle reti fisse o mobili di accesso, caratterizzate dalla crescente necessità di migliorare la trasmissione dei dati e le prestazioni (anche per le nuove generazioni mobili). Per evitare che una rete di backhauling dia luogo a strozzature, può essere necessario aumentarne la capacità per accompagnare lo sviluppo di reti mobili o fisse di accesso efficienti. Può quindi sussistere un fallimento del mercato quando la capacità di backhauling, esistente o prevista, non è in grado di far fronte allo sviluppo atteso delle corrispondenti reti fisse o mobili di accesso sulla base delle esigenze attuali e future degli utenti finali. Nell'attuale fase di sviluppo tecnologico, è generalmente possibile soddisfare l'aumento della domanda di capacità mediante reti di backhauling in fibra ottica o basate su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni e affidabilità delle reti di backhauling in fibra. Un fallimento del mercato può pertanto sussistere quando non vi è alcuna rete di backhauling, o se la rete esistente o programmata in modo credibile non è basata sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni e affidabilità della fibra.

69.

Indipendentemente dalla tecnologia alla base della rete di backhauling esistente, può sussistere un fallimento del mercato se tale rete di backhauling fornisce un rapporto qualità/prezzo inferiore a quello ottimale. Ad esempio, uno Stato membro può dimostrare che le condizioni di accesso attraverso il backhaul esistente potrebbero impedire lo sviluppo di nuove o più efficienti reti fisse o mobili di accesso in quanto alcune categorie di soggetti interessati all'accesso non sono adeguatamente servite (59) o perché i prezzi all'ingrosso possono essere più alti di quelli applicati agli stessi servizi in altre aree dello Stato membro più competitive, ma comparabili sotto altri profili, e il problema non potrebbe essere risolto mediante la normativa settoriale (60).

5.2.2.4   Strumenti per determinare la necessità di un intervento statale

70.

Per individuare la necessità di un intervento statale in una determinata area, gli Stati membri devono verificare, sulla base di una mappatura particolareggiata e di una consultazione pubblica conformemente alle sezioni 5.2.2.4.1 e 5.2.2.4.2, le prestazioni delle reti fisse di accesso, delle reti mobili di accesso o delle reti di backhauling esistenti nell'area interessata o delle quali è programmata in modo credibile la realizzazione nell'orizzonte temporale di riferimento.

71.

Gli Stati membri godono di una significativa discrezionalità nel definire le aree interessate. Tuttavia essi sono incoraggiati a tenere conto delle condizioni economiche, geografiche e sociali in sede di determinazione di dette aree.

5.2.2.4.1   Mappatura particolareggiata e analisi della copertura

72.

Attraverso una mappatura particolareggiata, gli Stati membri devono individuare le aree geografiche (aree interessate) che saranno ammissibili nel quadro dell'intervento sugli aiuti di Stato, sulla base di una rappresentazione oggettiva delle prestazioni delle reti esistenti o programmate in modo credibile in una determinata area.

73.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti fisse di accesso o reti mobili di accesso, la mappatura deve rispettare entrambi i criteri indicati di seguito:

a)

le prestazioni devono essere espresse almeno in termini di velocità di scaricamento e, ove opportuno, velocità di caricamento (61) che sono o saranno disponibili per gli utenti finali in condizioni di picco (62). Qualsiasi strozzatura che possa impedire il raggiungimento di tali prestazioni deve essere debitamente presa in considerazione (ad esempio per quanto riguarda il backhauling);

b)

la mappatura deve essere effettuata: i) per le reti fisse cablate, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; e ii) per le reti di accesso senza fili fisse e le reti mobili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri (63).

74.

Gli Stati membri possono tenere conto delle buone pratiche per l'applicazione delle metodologie di mappatura descritte nell'allegato I.

75.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di reti di backhauling, gli Stati membri devono mappare le prestazioni delle reti di backhauling esistenti o programmate in modo credibile entro l'orizzonte temporale di riferimento. Se la realizzazione di una rete prevede al tempo stesso la realizzazione di una rete di accesso e della rete di backhauling necessaria per consentire il funzionamento di tale rete di accesso, non è necessario procedere a una mappatura separata delle reti di backhauling.

76.

Gli Stati membri devono rendere pubblici la metodologia e i criteri tecnici sottostanti (ad esempio il fattore di utilizzo o il carico della cella) utilizzati per mappare l'area interessata.

77.

Si raccomanda di consultare l'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) come indicato nella sezione 5.2.4.6.

5.2.2.4.2   Consultazione pubblica

78.

Gli Stati membri devono pubblicare a fini di consultazione le principali caratteristiche dell'intervento statale previsto e l'elenco delle aree interessate individuate attraverso la mappatura (64). Tali informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico (65) di interesse locale e nazionale.

79.

La consultazione pubblica deve invitare le parti interessate a quanto segue: a) formulare osservazioni sull'intervento statale previsto, sulla sua elaborazione e sulle sue caratteristiche principali; b) presentare informazioni circostanziate sulle reti esistenti o programmate in modo credibile nell'area interessata entro l'orizzonte temporale di riferimento (66).

80.

Nel definire il potenziale orizzonte temporale di riferimento, gli Stati membri devono prendere in considerazione tutti gli aspetti che presumibilmente incideranno sulla durata dello sviluppo della nuova rete (in particolare il tempo richiesto dalla procedura di selezione, eventuali azioni legali e ricorsi, il tempo necessario per l'ottenimento di diritti di passaggio e permessi, altri obblighi derivanti da disposizioni legislative nazionali, disponibilità di risorse per le opere civili ecc.). Se lo sviluppo della rete finanziata dallo Stato (fino alla sua entrata in funzione) richiede più tempo del previsto, sono necessarie una nuova mappatura e una nuova consultazione pubblica.

81.

Indipendentemente dal fatto che lo Stato membro abbia già raccolto informazioni sui futuri piani di investimento attraverso la mappatura, la consultazione pubblica deve sempre includere i risultati della mappatura più recente. Ciò è necessario per ridurre al minimo eventuali indebite distorsioni della concorrenza per quanto riguarda le imprese che già forniscono reti o servizi nelle aree interessate e quelle che già dispongono di piani di investimento per l'orizzonte temporale di riferimento.

82.

La consultazione pubblica deve durare almeno 30 giorni. Al termine della consultazione pubblica lo Stato membro deve avviare la procedura di selezione su base competitiva o intraprendere l'attuazione del progetto in questione (67) nel caso dei modelli di investimento diretto entro un anno. Qualora non avvii la procedura di selezione su base competitiva o l'attuazione del progetto finanziato con fondi dello Stato entro tale periodo, lo Stato membro deve effettuare una nuova consultazione pubblica prima di poter avviare la procedura di selezione su base competitiva o attuare il progetto finanziato con fondi dello Stato.

83.

Si raccomanda di consultare l'ANR sui risultati della consultazione pubblica (68).

5.2.2.4.3   Buone pratiche: valutazione dei piani di investimento privati nel quadro della consultazione pubblica

84.

Esiste il rischio che una semplice «manifestazione di interesse» espressa da una parte interessata nel corso di una consultazione pubblica nei confronti di futuri piani di investimento privati nell'area interessata possa ritardare la realizzazione delle reti a banda larga qualora, successivamente, tale investimento privato non venga realizzato e nel frattempo l'intervento statale sia stato sospeso.

85.

Per ridurre il rischio che gli interventi statali non si concretizzino a causa della mancata realizzazione di piani di investimento futuri, gli Stati membri possono decidere di chiedere alle parti interessate di fornire prove atte a dimostrare la credibilità dei loro piani di investimento, entro un termine adeguato e proporzionato al livello di informazioni richiesto (69). Tali prove possono includere, in particolare, un piano di realizzazione dettagliato corredato di tappe (ad esempio semestrali), che dimostri che l'investimento sarà completato entro l'orizzonte temporale di riferimento e garantirà prestazioni analoghe a quelle della prevista rete finanziata dallo Stato.

86.

Per valutare la credibilità delle prestazioni e della copertura dichiarate, gli Stati membri possono, ove opportuno e ragionevole, utilizzare gli stessi criteri applicati per valutare le prestazioni delle reti esistenti.

87.

Nel valutare la credibilità dei futuri piani di investimento, gli Stati membri possono tenere conto in particolare dei criteri seguenti:

a)

se la parte interessata ha presentato un piano aziendale relativo al progetto che tiene conto di criteri adeguati per quanto riguarda, ad esempio, i tempi, le risorse, l'ubicazione dei locali interessati, la qualità del servizio da fornire, il tipo di rete e la tecnologia da impiegare e il tasso di utilizzo;

b)

se la parte interessata pertinente ha presentato un piano di progetto credibile e di alto livello che tiene debitamente conto delle principali tappe del progetto, quali le procedure amministrative e i permessi (ivi inclusi i diritti di passaggio, i permessi ambientali, le disposizioni in materia di sicurezza), le opere di ingegneria civile, il completamento della rete, l'avvio delle operazioni e la fornitura dei servizi agli utenti finali;

c)

l'adeguatezza delle dimensioni dell'impresa rispetto all'entità dell'investimento;

d)

i risultati ottenuti dalla parte interessata in progetti comparabili;

e)

se necessario e opportuno, le coordinate geografiche delle componenti chiave della rete prevista (stazioni di base, punti di presenza ecc.).

88.

Se ritiene che i piani di investimento privati siano credibili, uno Stato membro può decidere di invitare le parti interessate a firmare accordi d'impegno che potrebbero includere l'obbligo di riferire sui progressi compiuti rispetto alle tappe dichiarate.

89.

Spetta a tali parti interessate fornire informazioni significative, in conformità delle pertinenti norme dell'Unione (70) o nazionali.

90.

Lo Stato membro dovrebbe consultare l'ANR in merito alla valutazione, da parte dello Stato membro, della credibilità dei futuri piani di investimento (71).

91.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare i risultati della loro valutazione e le relative motivazioni a tutte le parti interessate che hanno presentato informazioni sui loro piani di investimento privati.

5.2.2.4.4   Buone pratiche: monitoraggio ex post dell'attuazione dei piani di investimento privati

92.

Se ritiene che i piani di investimento privati presentati siano credibili e ha di conseguenza escluso l'area pertinente dall'ambito dell'intervento statale, lo Stato membro può decidere di imporre alle parti interessate che hanno presentato tali piani di riferire periodicamente in merito al rispetto delle tappe per la realizzazione della rete e alla fornitura dei servizi entro i termini dichiarati.

93.

Se individua deviazioni rispetto al piano presentato che lasciano presagire una mancata realizzazione del progetto o ha validi motivi per dubitare del fatto che l'investimento sarà portato a termine nelle modalità dichiarate, lo Stato membro può decidere di richiedere alle parti interessate la presentazione di ulteriori informazioni che dimostrino la persistenza della credibilità dell'investimento dichiarato.

94.

Se nutre seri dubbi sul fatto che l'investimento sarà portato a termine nelle modalità dichiarate, lo Stato membro può decidere in qualsiasi momento dell'orizzonte temporale di riferimento di includere le aree interessate dall'investimento in una nuova consultazione pubblica al fine di verificarne l'eventuale ammissibilità a beneficiare di un intervento statale.

5.2.3   Adeguatezza dell'aiuto in quanto strumento strategico

95.

Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto è idoneo a far fronte al fallimento del mercato individuato e a conseguire gli obiettivi perseguiti dall'aiuto. Gli aiuti di Stato non sono appropriati se è possibile ottenere il medesimo risultato mediante altre misure meno distorsive.

96.

Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento strategico a disposizione degli Stati membri per stimolare gli investimenti nello sviluppo di reti a banda larga. Gli Stati membri possono utilizzare altri strumenti meno distorsivi, quali provvedimenti amministrativi e normativi o strumenti di mercato.

97.

Affinché l'aiuto sia appropriato, le reti fisse o mobili finanziate dallo Stato devono presentare caratteristiche notevolmente più avanzate rispetto alle reti esistenti. Pertanto le reti fisse e mobili finanziate dallo Stato dovrebbero indurre un salto di qualità. Un salto di qualità si ottiene se, a seguito dell'intervento statale, sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) lo sviluppo della rete fissa o mobile finanziata dallo Stato rappresenta un nuovo, ingente investimento (72); e b) la rete finanziata dallo Stato apporta al mercato nuove capacità di rilievo in termini di disponibilità, capacità, velocità (73) e concorrenza dei servizi a banda larga.

98.

Le prestazioni della rete finanziata dallo Stato devono essere confrontate con le prestazioni più elevate della rete o delle reti esistenti. Piani di investimento credibili devono essere presi in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità soltanto se sono di per sé in grado di fornire prestazioni analoghe a quelle della prevista rete finanziata dallo Stato nelle aree interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento.

5.2.3.1   Salto di qualità — Reti fisse di accesso

99.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle reti fisse di accesso, la presenza di un salto di qualità è valutata sulla base di una distinzione tra i tipi di aree interessate effettuata in funzione della presenza di reti fisse ultraveloci.

5.2.3.1.1   Aree bianche e grigie

100.

Le aree bianche sono aree in cui non è presente alcuna rete fissa ultraveloce né tale rete è programmata in modo credibile entro l'orizzonte temporale di riferimento.

101.

Le aree grigie sono aree in cui è presente solo una rete fissa ultraveloce o tale rete è programmata in modo credibile entro l'orizzonte temporale di riferimento.

102.

Nelle aree bianche e grigie, per realizzare un salto di qualità gli interventi statali devono cumulativamente:

a)

almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alla rete esistente;

b)

rappresentare un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta nuove capacità di rilievo al mercato (74).

5.2.3.1.2   Aree miste (bianco-grigie)

103.

In linea di principio l'intervento previsto dovrebbe essere tale da interessare un'area interamente bianca o interamente grigia.

104.

Tuttavia, per motivi di efficienza, qualora non sia giustificato prevedere una distinzione tra aree bianche e aree grigie, gli Stati membri possono scegliere aree in parte bianche e in parte grigie come aree interessate. Se in tali aree alcuni utenti finali sono già serviti da una rete fissa ultraveloce (o lo saranno nell'orizzonte temporale di riferimento), lo Stato membro deve provvedere affinché l'intervento statale non comporti un'indebita distorsione della concorrenza per quanto riguarda la rete esistente.

105.

Una soluzione adeguata può consistere nel consentire una limitata sovrapposizione alla rete fissa ultraveloce esistente che collega gli utenti finali nell'area grigia che fa parte dell'area mista. In tali situazioni l'intera area interessata può essere considerata bianca ai fini della valutazione dell'intervento statale, a condizione che lo Stato membro fornisca prove cumulative del fatto che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'eccessivo caricamento non crea indebite distorsioni della concorrenza sulla base dei risultati di una consultazione pubblica;

b)

l'eccessivo caricamento è limitato al massimo al 10 % del totale degli edifici dell'area interessata;

c)

i requisiti relativi al salto di qualità di cui alla sezione 5.2.3.1.1 per le aree bianche sono soddisfatti e la rete finanziata dallo Stato fornisce servizi significativamente migliori rispetto a quelli disponibili nella parte grigia dell'area mista. Non è necessario soddisfare i requisiti relativi al salto di qualità di cui alla sezione 5.2.3.1.1 per le aree grigie.

106.

La Commissione valuterà caso per caso l'adeguatezza degli interventi nelle aree miste.

5.2.3.1.3   Aree nere

107.

Le aree nere sono aree in cui sono presenti almeno due reti fisse ultraveloci o tali reti sono programmate in modo credibile entro l'orizzonte temporale di riferimento.

108.

Purché l'intervento statale soddisfi le condizioni di cui alla sezione 5.2.2.1, la rete finanziata dallo Stato deve soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alla rete esistente;

b)

fornire una velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps e una velocità di caricamento di almeno 150 Mbps;

c)

rappresentare un nuovo, ingente investimento infrastrutturale che apporta nuove capacità di rilievo al mercato (75).

5.2.3.2   Salto di qualità — Reti mobili di access

109.

Una rete mobile finanziata dallo Stato deve garantire un «salto di qualità» in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza dei servizi mobili che possa favorire l'adozione di nuovi servizi innovativi (76).

110.

Come indicato nella sezione 2.3.2, in genere la transizione da una norma IMT a quella successiva avviene in modo incrementale. Nel periodo che intercorre tra due norme IMT consecutive complete si succedono sistemi ibridi incrementali, generalmente più efficienti dei loro predecessori. Ad esempio, il sistema di comunicazione cellulare 4G LTE ha superato il 4G sotto vari aspetti e il 5G autonomo è più performante del 5G non autonomo. Analogamente, ogni nuova norma IMT ha introdotto nuove funzionalità (77). Sebbene tutte le norme IMT forniscano servizi vocali mobili, soltanto le norme IMT più recenti sono in grado di fornire servizi mobili a banda larga efficienti, tra cui una minore latenza e maggiori capacità di trasmissione.

111.

Dal momento che la fornitura di nuove funzionalità richiede capacità maggiori, le nuove norme IMT necessitano di nuove frequenze. Essendo queste una risorsa limitata, nell'Unione la loro assegnazione per la fornitura di servizi mobili avviene per mezzo di un'asta o di altre procedure di selezione su base competitiva ed è soggetta a canoni. Laddove, a seguito di un processo di assegnazione dello spettro, viene attuata una nuova norma IMT si può presumere che le reti mobili che utilizzano tale tecnologia forniranno nuove capacità di rilievo rispetto alle reti mobili esistenti. I prestatori di servizi mobili sono disposti ad accettare ingenti costi iniziali per ottenere nuovi diritti d'uso dello spettro radio a sostegno di una nuova norma IMT solo se si attendono che la nuova norma offrirà funzionalità superiori grazie alle quali potranno ricavare un rendimento da tali investimenti nel corso del tempo. Su questa base, la Commissione ha riconosciuto che le caratteristiche aggiuntive delle reti 4G rispetto alle generazioni precedenti rappresentano un salto di qualità (78). Allo stesso modo le reti 5G, e in particolare le reti 5G autonome, presentano in genere capacità funzionali aggiuntive quali la latenza ultrabassa, l'elevata affidabilità e la possibilità di destinare parte della rete a un uso specifico e garantire un determinato livello di qualità del servizio. Tali funzionalità consentiranno alle reti 5G, e in particolare alle reti 5G autonome, di sostenere la prestazione di nuovi servizi (ad esempio servizi di monitoraggio sanitario e servizi di emergenza, controllo in tempo reale dei macchinari industriali, reti intelligenti per la gestione delle energie rinnovabili, mobilità interconnessa e automatizzata, individuazione precisa dei guasti e intervento rapido), garantendo in tal modo un salto di qualità rispetto alle generazioni mobili precedenti. Le tecnologie mobili di prossima generazione (ad esempio il 6G) dovrebbero fornire in futuro capacità ulteriormente migliorate.

5.2.3.3   Salto di qualità — Reti di backhauling

112.

Una rete di backhauling finanziata dallo Stato deve garantire un salto di qualità rispetto alla rete o alle reti esistenti. Un salto di qualità si ottiene se, a seguito dell'intervento statale, la rete di backhauling finanziata rappresenta un ingente investimento nelle infrastrutture di backhauling e sostiene adeguatamente le crescenti esigenze delle reti fisse o mobili di accesso. Ciò può verificarsi quando la rete di backhauling finanziata dallo Stato, a differenza della rete o dalle reti esistenti, è basata sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni della fibra. Se le reti esistenti si basano su tecnologie in fibra ottica o su tecnologie altrettanto efficienti, il salto di qualità può essere ottenuto, ad esempio, mediante un adeguato dimensionamento della capacità di backhauling, legato all'evoluzione della situazione specifica delle aree interessate.

113.

Se un intervento statale riguarda sia le reti di backhauling sia quelle di accesso (fisse o mobili), la rete di backhauling deve essere dimensionata in modo da poter soddisfare le esigenze delle reti di accesso.

114.

Lo Stato membro dovrebbe selezionare le tecnologie più adeguate nel rispetto del principio di neutralità tecnologica tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze delle aree interessate, in particolare quando le reti in fibra o che offrono prestazioni analoghe non sono tecnicamente o economicamente sostenibili.

5.2.4   Proporzionalità dell'aiuto

115.

Gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto è proporzionato al problema affrontato. Essi devono cioè provare che lo stesso cambiamento di comportamento (quale risultante dall'effetto di incentivazione) non si otterrebbe con aiuti di minore entità e determinando minori effetti distorsivi. Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo è limitato al minimo necessario e se le possibili distorsioni della concorrenza sono ridotte al minimo, conformemente ai principi di cui alla presente sezione.

5.2.4.1   Procedura di selezione su base competitiva

116.

Gli aiuti di Stato sono considerati proporzionati se il relativo importo è limitato al minimo necessario a consentire lo svolgimento dell'attività economica sovvenzionata.

117.

Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, gli aiuti devono essere concessi sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi in materia di appalti pubblici (79). Gli aiuti devono altresì rispettare il principio di neutralità tecnologica di cui alla sezione 5.2.4.2.

118.

Gli aiuti di Stato sono considerati proporzionati e limitati all'importo minimo necessario se sono concessi mediante una procedura di selezione su base competitiva che richiama un numero sufficiente di partecipanti. Se il numero di partecipanti o il numero di offerte ammissibili non è sufficiente, lo Stato membro deve incaricare un revisore indipendente della valutazione dell'offerta aggiudicataria (compresi i calcoli dei costi).

119.

Le procedure idonee possono variare a seconda delle circostanze. Ad esempio, per quanto riguarda gli interventi a elevata complessità tecnica, gli Stati membri possono scegliere di avviare una procedura di dialogo competitivo con i potenziali offerenti al fine di garantire la concezione di intervento più opportuna.

120.

Lo Stato membro deve garantire che l'offerta scelta sia quella economicamente più vantaggiosa (80). A tal fine, esso deve fissare criteri di aggiudicazione qualitativi oggettivi, trasparenti e non discriminatori e precisare preventivamente la ponderazione relativa di ciascun criterio.

121.

I criteri di aggiudicazione qualitativi possono includere, tra gli altri, le prestazioni della rete (compresa la sua sicurezza), la copertura geografica, la capacità dell'approccio tecnologico di essere a prova di futuro, l'impatto della soluzione proposta sulla concorrenza (compresi i termini, le condizioni e i prezzi di accesso all'ingrosso) (81) e il costo totale di proprietà (82).

122.

Gli Stati membri possono valutare l'attribuzione di punti di priorità aggiuntivi ai criteri relativi alle prestazioni climatiche e ambientali della rete (83), rispettivamente per quanto riguarda le sue caratteristiche in termini di neutralità climatica, compresa la sua impronta di carbonio, e l'impatto della rete sulle principali componenti del capitale naturale, vale a dire aria, acqua, suolo e biodiversità. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'obbligo per l'offerente selezionato di attuare misure di mitigazione proporzionate nel caso in cui la rete possa avere un impatto negativo sull'ambiente.

123.

Se l'aiuto è concesso senza una procedura di selezione su base competitiva a un'autorità pubblica che installa e gestisce una rete a banda larga direttamente all'ingrosso (84) o tramite un'entità in-house (modello di investimento diretto), lo Stato membro deve parimenti giustificare la propria scelta di rete e soluzione tecnologica (85).

124.

Qualsiasi concessione o altro affidamento da parte di tale autorità pubblica o entità in-house a un terzo per la progettazione, la costruzione o la gestione della rete devono essere effettuati sulla base di una procedura di selezione su base competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria. La procedura deve essere conforme ai principi in materia di appalti pubblici, essere basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa e rispettare il principio di neutralità tecnologica, fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici.

5.2.4.2   Neutralità tecnologica

125.

Il principio di neutralità tecnologica impone che l'intervento statale non favorisca o escluda alcuna tecnologia particolare, tanto nella selezione dei beneficiari quanto nella fornitura di accesso all'ingrosso. Atteso che esistono diverse soluzioni tecnologiche, l'offerta non dovrebbe favorire o escludere alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare. Gli offerenti dovrebbero poter proporre la fornitura dei servizi richiesti avvalendosi delle soluzioni tecnologiche che ritengono più adeguate o di una combinazione di tali tecnologie. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di determinare le prestazioni desiderate, inclusa l'efficienza energetica delle reti, prima della procedura e di attribuire punti di priorità alla soluzione tecnologica o alla combinazione di soluzioni tecnologiche più idonea sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente alla sezione 5.2.4.1. Una rete finanziata dallo Stato deve consentire l'accesso a tutti i soggetti interessati, a condizioni eque e non discriminatorie e indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

5.2.4.3   Utilizzo delle infrastrutture esistenti

126.

Il riutilizzo delle infrastrutture esistenti è uno dei fattori principali in grado di contribuire a ridurre il costo complessivo della realizzazione di una nuova rete a banda larga e a limitare l'impatto sull'ambiente.

127.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le imprese che intendono partecipare a una procedura di selezione su base competitiva a utilizzare qualsiasi infrastruttura disponibile esistente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare tali imprese a fornire informazioni particolareggiate sulle infrastrutture esistenti di loro proprietà o sotto il loro controllo (86) nella zona di intervento prevista. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in tempo utile per poter essere prese in considerazione durante la preparazione delle offerte. Laddove proporzionato, tenendo conto tra l'altro delle dimensioni della zona di intervento, della disponibilità delle informazioni e del tempo disponibile, gli Stati membri dovrebbero subordinare la fornitura di tali informazioni alla partecipazione alla procedura di selezione (87). Queste informazioni possono includere in particolare: a) l'ubicazione e il tracciato dell'infrastruttura; b) il tipo e l'uso attuale dell'infrastruttura; c) un punto di contatto e d) i termini e le condizioni di utilizzo, ove disponibili (88).

128.

Gli Stati membri devono rendere accessibili tutte le informazioni a loro disposizione (89) sulle infrastrutture esistenti che potrebbero essere riutilizzate per la diffusione delle reti a banda larga nella zona di intervento. Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi dello sportello unico istituito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/61/UE.

5.2.4.4   Accesso all'ingrosso

129.

L'effettivo accesso all'ingrosso di terzi alle reti finanziate è una condizione indispensabile di qualsiasi misura di aiuto di Stato. In particolare, l'accesso all'ingrosso consente a imprese terze di concorrere con l'aggiudicatario garantendo così maggiore scelta e più concorrenza nelle aree coperte dalla misura. L'accesso all'ingrosso evita anche la creazione di servizi monopolistici a livello regionale. Nel consentire lo sviluppo della concorrenza nell'area interessata, esso garantisce anche lo sviluppo a lungo termine del mercato in tale area. Tale accesso non è subordinato alla previa esecuzione di un'analisi di mercato ai sensi del capo III della direttiva (UE) 2018/1972. Ciononostante i tipi di obblighi relativi alla fornitura dell'accesso all'ingrosso imposti a una rete finanziata dallo Stato dovrebbero tenere conto degli obblighi previsti dalla normativa settoriale. Tuttavia, poiché i beneficiari degli aiuti non utilizzano solo mezzi propri ma anche fondi pubblici per la realizzazione della rete, essi dovrebbero offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato. Tale accesso all'ingrosso dovrebbe essere concesso non appena possibile prima dell'inizio della fornitura dei servizi pertinenti e almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio se l'operatore di rete prevede di fornire anche detti servizi.

130.

La rete finanziata dallo Stato deve offrire l'accesso effettivo a condizioni eque e non discriminatorie alle imprese. A tal fine possono essere necessari l'ammodernamento e l'aumento della capacità dell'infrastruttura esistente, ove necessari, e la realizzazione di una quantità sufficiente di nuove infrastrutture (ad esempio cavidotti di dimensioni idonee a soddisfare un numero sufficiente di reti e topologie di rete diverse) (90).

131.

Gli Stati membri devono indicare i termini, le condizioni e i prezzi dei prodotti di accesso all'ingrosso nei documenti della procedura di selezione su base competitiva e devono pubblicare tali informazioni su un sito web esaustivo, a livello nazionale o regionale. Il pubblico dovrebbe poter accedere al sito senza restrizioni e senza obbligo di registrazione.

132.

Per rendere effettivo l'accesso all'ingrosso e consentire al soggetto interessato all'accesso di fornire i propri servizi, deve anche essere concesso l'accesso all'ingrosso alle parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che eventualmente non sono state realizzate dal beneficiario dell'aiuto (91).

5.2.4.4.1   Termini e condizioni di accesso all'ingrosso

133.

L'effettivo accesso all'ingrosso deve essere garantito per almeno 10 anni per tutti i prodotti attivi ad eccezione dell'accesso virtuale disaggregato (Virtual Unbundled Local Access, VULA).

134.

L'accesso basato sul VULA deve essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell'infrastruttura di cui il VULA è il sostituto (92).

135.

L'accesso a nuove infrastrutture (come cavidotti, tralicci, centraline o fibra spenta) deve essere consentito per tutta la durata di vita dell'elemento di rete in questione (93). Se gli aiuti di Stato sono concessi per nuove infrastrutture, le infrastrutture devono avere dimensioni idonee a soddisfare la domanda attuale dei soggetti interessati all'accesso e la relativa evoluzione (94). Ciò integra e non pregiudica gli obblighi regolamentari eventualmente imposti dall'ANR.

136.

Gli Stati membri devono consultare le ANR in merito ai prodotti, alle condizioni e ai prezzi di accesso all'ingrosso. Le ANR sono invitate a fornire orientamenti come indicato nella sezione 5.2.4.6.

137.

Le stesse condizioni di accesso devono essere applicate all'intera rete finanziata dallo Stato, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete finanziata dallo Stato.

138.

Il beneficiario dell'aiuto o i soggetti interessati all'accesso che si collegano alla rete finanziata dallo Stato possono decidere, se si avvalgono di risorse proprie, di estendere le loro reti alle zone adiacenti esterne all'area interessata. I soggetti interessati all'accesso possono effettuare tali estensioni sulla base degli obblighi di accesso all'ingrosso. Se detti soggetti non sono collegati al beneficiario dell'aiuto, non vi è alcuna limitazione a tali estensioni nelle zone adiacenti. Un soggetto interessato all'accesso è considerato non collegato al beneficiario dell'aiuto se non fa parte dello stesso gruppo e non detiene alcuna partecipazione nelle rispettive imprese. Eventuali estensioni da parte dei beneficiari dell'aiuto possono essere autorizzate nel rispetto delle garanzie cumulative seguenti:

a)

quando organizza la consultazione pubblica (cfr. la sezione 5.2.2.4.2), lo Stato membro deve precisare che sono ammesse eventuali estensioni private successive e fornire informazioni significative sulla potenziale copertura di tali estensioni;

b)

le estensioni in zone adiacenti possono essere effettuate esclusivamente due anni dopo l'entrata in funzione della rete finanziata dallo Stato ove ricorra una delle situazioni seguenti:

(i)

nel corso della consultazione pubblica, le parti interessate dimostrano che la prevista estensione rischierebbe di raggiungere una zona adiacente già servita da almeno due reti autonome che forniscono velocità comparabili a quelle della rete finanziata dallo Stato;

(ii)

nella zona adiacente esiste almeno una rete che fornisce velocità comparabili a quelle della rete finanziata dallo Stato e tale rete è entrata in funzione meno di cinque anni prima dell'entrata in funzione della rete finanziata dallo Stato (95).

139.

Le estensioni da parte del beneficiario dell'aiuto devono essere vietate se dai risultati della consultazione pubblica emergono prove di rischi di altre distorsioni significative della concorrenza.

5.2.4.4.2   Prodotti di accesso all'ingrosso

5.2.4.4.2.1   Reti fisse di accesso installate nelle aree bianche

140.

La rete finanziata dallo Stato deve fornire almeno l'accesso bit-stream, l'accesso alla fibra spenta e l'accesso alle infrastrutture, compresi centraline stradali, tralicci, piloni, torri e cavidotti.

141.

Inoltre gli Stati membri devono garantire che la rete finanziata dallo Stato fornisca almeno la disaggregazione fisica o il VULA. Affinché sia considerato idoneo come prodotto di accesso all'ingrosso, un prodotto VULA deve essere preventivamente approvato dall'ANR o da un'altra autorità competente.

5.2.4.4.2.2   Reti fisse di accesso installate nelle aree grigie e nelle aree nere

142.

La rete finanziata dallo Stato deve fornire almeno a) i prodotti di accesso all'ingrosso di cui al punto (140); e b) la disaggregazione fisica.

143.

Gli Stati membri possono ritenere opportuno non imporre la fornitura della disaggregazione fisica e imporre invece la fornitura del VULA. In tal caso gli Stati membri devono comunicare la loro intenzione di concedere di derogare all'obbligo di fornire la disaggregazione fisica e motivare tale scelta nella consultazione pubblica. Gli Stati membri devono dimostrare che la sostituzione della fornitura della disaggregazione fisica con la fornitura del VULA non rischia di falsare indebitamente la concorrenza, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e delle caratteristiche del mercato e dell'area interessata (96). Su tale base la Commissione valuterà se la fornitura del VULA in luogo della disaggregazione fisica garantisce la proporzionalità dell'aiuto.

5.2.4.4.2.3   Reti mobili di accesso

144.

Per garantire un effettivo accesso alla rete sovvenzionata, la rete finanziata dallo Stato deve fornire un insieme appropriato di prodotti di accesso all'ingrosso, tenuto conto delle caratteristiche del mercato. Tale insieme comprende almeno il roaming e l'accesso a tralicci, piloni, torri e cavidotti. La rete finanziata dallo Stato dovrà fornire, non appena disponibili, i prodotti di accesso necessari per sfruttare le caratteristiche più avanzate (97) delle reti mobili, come il 5G e le future generazioni di reti mobili (98).

5.2.4.4.2.4   Reti di backhauling

145.

La rete finanziata dallo Stato deve garantire almeno un servizio attivo e l'accesso a tralicci, piloni, torri, cavidotti e fibra spenta.

146.

Gli Stati membri devono prevedere la realizzazione di una capacità sufficiente per le nuove infrastrutture (ad esempio, cavidotti di dimensioni sufficienti a consentire la posa della fibra per soddisfare le esigenze attese di tutti i soggetti interessati all'accesso) se necessario per garantire l'accesso effettivo a condizioni eque e non discriminatorie.

5.2.4.4.3   Accesso all'ingrosso sulla base di una domanda ragionevole

147.

In deroga alle condizioni di cui alla sezione 5.2.4.4.2, gli Stati membri possono limitare la fornitura di determinati prodotti di accesso all'ingrosso ai casi di domanda ragionevole da parte di un soggetto interessato all'accesso qualora la fornitura di tali prodotti faccia aumentare in modo sproporzionato i costi di investimento senza apportare benefici significativi in termini di aumento della concorrenza.

148.

Affinché la Commissione possa approvare tale eccezione, gli Stati membri devono fornire una giustificazione sulla base delle caratteristiche di tale intervento specifico. La giustificazione dovrebbe fondarsi su criteri ben ponderati e oggettivi, quali la bassa densità demografica delle zone interessate, le dimensioni dell'area interessata o le dimensioni dei beneficiari dell'aiuto (99). Gli Stati membri devono dimostrare, per ciascun prodotto di accesso che non sarà fornito, che la fornitura di tale prodotto comporterebbe un aumento sproporzionato dei costi dell'intervento, sulla base di calcoli dettagliati e oggettivi dei costi.

149.

La domanda del soggetto interessato all'accesso è considerata ragionevole se a) il soggetto interessato all'accesso fornisce un piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete finanziata dallo Stato; e b) non è già offerto alcun prodotto di accesso comparabile nella stessa area geografica da un'altra impresa, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate (100).

150.

Se una richiesta di accesso è ragionevole, i costi aggiuntivi necessari per soddisfarla devono essere a carico del beneficiario dell'aiuto.

5.2.4.4.4   Prezzi di accesso all'ingrosso

151.

Nel fissare i prezzi dei prodotti di accesso all'ingrosso, gli Stati membri devono garantire che il prezzo di accesso all'ingrosso per ciascun prodotto sia basato su uno dei parametri di riferimento e principi di tariffazione seguenti:

a)

i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;

b)

i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'ANR per i mercati e i servizi interessati;

c)

l'orientamento dei costi o la metodologia previsti dal quadro normativo del settore.

152.

L'ANR deve essere consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso e ai termini e alle condizioni di accesso all'ingrosso, compresi i prezzi e le relative controversie, conformemente alla sezione 5.2.4.6.

5.2.4.4.5   Recupero

153.

L'importo dell'aiuto per gli interventi statali a sostegno dello sviluppo di reti fisse e mobili è spesso fissato in anticipo al fine di coprire il previsto deficit di finanziamento nel corso della durata di vita dell'infrastruttura sovvenzionata.

154.

In questo caso, poiché i costi e i ricavi futuri sono generalmente incerti, gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente l'attuazione di ciascun progetto finanziato con fondi dello Stato (101) per tutta la durata di vita dell'infrastruttura sovvenzionata e prevedere un meccanismo di recupero. Tale meccanismo consente di tenere adeguatamente conto di eventuali informazioni che il beneficiario dell'aiuto non è riuscito a prendere in considerazione nel piano aziendale originario presentato al momento della domanda di aiuto di Stato. I fattori in grado di incidere sulla redditività di un progetto e che possono risultare difficili o addirittura impossibili da prevedere con sufficiente precisione sono ad esempio: a) i costi di realizzazione effettivi della rete; b) i ricavi effettivi dei servizi essenziali; c) l'effettivo utilizzo; e iv) i ricavi effettivi dei servizi «ausiliari» (102).

155.

Gli Stati membri devono attuare un meccanismo di recupero almeno per la durata di vita dell'infrastruttura sovvenzionata se l'importo dell'aiuto del progetto supera i 10 milioni di EUR. Gli Stati membri devono definire in anticipo le regole di tale meccanismo in modo trasparente e chiaro (anche nella documentazione relativa alla procedura di selezione su base competitiva).

156.

Il meccanismo di recupero non è necessario se il progetto è realizzato secondo il modello di investimento diretto, nel quale una rete esclusivamente all'ingrosso di proprietà pubblica è costruita e gestita da un'autorità pubblica al solo scopo di garantire un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese (103).

157.

Atteso che vari fattori possono avere un impatto positivo o negativo sul piano aziendale del beneficiario dell'aiuto, il meccanismo di recupero dovrebbe essere concepito in modo da contemplare e conciliare due obiettivi: a) consentire allo Stato membro di recuperare gli importi superiori a un ragionevole margine di profitto (104); b) non compromettere gli incentivi delle imprese a partecipare a una procedura di selezione su base competitiva (105) e a perseguire un migliore rapporto costi-benefici (incrementi di efficienza) nella realizzazione della rete. Per raggiungere un equilibrio ottimale tra i due obiettivi, gli Stati membri dovrebbero introdurre criteri per incentivare l'aumento dell'efficienza produttiva (106).

158.

L'importo di incentivazione deve essere fissato a un massimo del 30 % del ragionevole margine di profitto. Gli Stati membri non dovrebbero recuperare alcun extraprofitto pari o inferiore a tale soglia (ossia il ragionevole margine di profitto maggiorato dell'importo di incentivazione (107)). Qualsiasi profitto eccedente la soglia deve essere ripartito tra il beneficiario dell'aiuto e lo Stato membro sulla base dell'intensità di aiuto risultante dall'esito della procedura di selezione su base competitiva (108).

159.

I meccanismi di recupero devono tenere conto anche dei ricavi generati da altre operazioni relative alla rete finanziata dallo Stato. Ad esempio, nel caso di una società costituita appositamente per costruire o gestire la rete finanziata dallo Stato, se un azionista esistente di tale società vende la totalità o una parte delle sue partecipazioni nella stessa entro sette anni dal completamento della rete o entro 10 anni dalla concessione dell'aiuto, lo Stato membro deve recuperare l'eventuale importo della differenza tra i proventi della vendita e il prezzo al quale l'attuale azionista realizzerebbe un ragionevole margine di profitto (109).

5.2.4.5   Separazione contabile

160.

Per assicurare il mantenimento della proporzionalità dell'aiuto ed evitare che comporti un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario dell'aiuto deve garantire la separazione contabile in modo da poter individuare chiaramente i costi per lo sviluppo e il funzionamento e le entrate derivanti dallo sfruttamento della rete realizzata con finanziamenti dello Stato.

5.2.4.6   Ruolo delle ANR, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, dei centri di competenza nazionali e dei centri di competenza sulla banda larga

161.

Le ANR svolgono un ruolo particolarmente importante nella definizione degli interventi statali di sostegno alle reti a banda larga più adeguati. Le ANR hanno acquisito conoscenze e competenze tecniche grazie al ruolo determinante che è stato loro attribuito dalla normativa settoriale e sono le più adatte a fornire un valido sostegno alle autorità pubbliche nella definizione degli interventi statali.

162.

Gli Stati membri sono invitati a coinvolgere sistematicamente le ANR nella definizione, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi statali, in particolare, ma non solo, a) nell'individuazione delle aree interessate (mappatura e consultazione pubblica), b) nella valutazione del rispetto dei requisiti relativi al salto di qualità e c) nei meccanismi di risoluzione dei conflitti, anche in caso di controversie relative a uno qualsiasi di tali aspetti.

163.

In considerazione delle particolari competenze delle ANR rispetto ai mercati nazionali, gli Stati membri devono consultare le ANR stesse, in quanto soggetti meglio qualificati, per quanto riguarda: a) i prodotti, le condizioni e i prezzi di accesso all'ingrosso (sezione 5.2.4.4); e b) le infrastrutture esistenti soggette a regolamentazione ex ante (sezione 5.2.4.3). Nel caso in cui l'ANR sia stata dotata delle competenze necessarie per la sua partecipazione a interventi statali finalizzati allo sviluppo di reti a banda larga, lo Stato membro dovrebbe inviare all'ANR una descrizione dettagliata delle misure di aiuto almeno due mesi prima della notifica dell'aiuto di Stato, in modo che l'ANR disponga di un periodo di tempo ragionevole per elaborare il suo parere.

164.

Le ANR possono, come buona pratica e ferme restando le loro competenze nell'ambito del quadro normativo, pubblicare orientamenti ad uso delle autorità locali in merito, tra l'altro, allo svolgimento dell'analisi del mercato e alle definizioni dei prodotti e dei prezzi di accesso all'ingrosso. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto del quadro normativo e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione (110).

165.

Accanto alle ANR, gli Stati membri possono consultare anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, ad esempio per ottenere indicazioni su come stabilire condizioni di concorrenza eque per le imprese, al fine di evitare che una quota eccessivamente elevata di fondi pubblici sia destinata ad un'unica impresa (eventualmente già in posizione dominante), rafforzandone la posizione di mercato (111).

166.

Gli Stati membri possono istituire centri di competenza nazionali o centri di competenza sulla banda larga intesi ad aiutare le autorità pubbliche a definire l'intervento statale a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga (112).

5.2.5   Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio degli aiuti

167.

Gli Stati membri devono conformarsi ai requisiti di cui alla sezione 7 relativi a trasparenza, rendicontazione e monitoraggio.

5.3   Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

168.

Gli aiuti a favore dello sviluppo di reti fisse e mobili possono avere effetti negativi sotto forma di distorsioni del mercato e ripercussioni sugli scambi tra Stati membri.

169.

La Commissione stima la portata della distorsione della concorrenza e degli effetti sugli scambi in termini di impatto sui concorrenti ed eventuale esclusione degli investimenti privati. Il sostegno pubblico può anche incoraggiare i prestatori di servizi locali ad adottare i servizi offerti dalla rete finanziata dallo Stato piuttosto che quelli forniti a condizioni di mercato. Inoltre, se è probabile che il destinatario dell'aiuto sia un'impresa già in posizione dominante su un mercato o che potrebbe diventare dominante grazie agli investimenti pubblici, l'aiuto potrebbe indebolire la pressione concorrenziale che le imprese concorrenti sono in grado di esercitare. Anche nei casi in cui le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale, su base cumulativa i regimi di aiuto potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione.

5.4   Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

170.

La Commissione metterà a confronto gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sovvenzionate e i suoi effetti negativi reali o potenziali sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. Affinché l'aiuto di Stato sia compatibile con il mercato interno, gli effetti positivi devono essere superiori a quelli negativi.

171.

In primo luogo la Commissione valuterà gli effetti positivi dell'aiuto sulle attività economiche sovvenzionate, compreso il suo contributo agli obiettivi della politica digitale. Lo Stato membro deve dimostrare, sulla base di un'analisi controfattuale, che la misura produce effetti positivi rispetto a una situazione senza aiuto. Come indicato nella sezione 5.2.1, gli effetti positivi possono includere il conseguimento degli obiettivi dell'intervento statale, quali l'introduzione sul mercato di una nuova rete che comporta un supplemento di capacità e velocità, una diminuzione dei prezzi, una scelta più ampia per gli utenti finali, migliore qualità e servizi più innovativi. Ciò comporterebbe anche un maggiore accesso per gli utenti finali alle risorse online e l'aiuto contribuisce a stimolare un aumento della domanda. Di conseguenza ciò può anche contribuire a completare il mercato unico digitale e portare vantaggi all'economia dell'Unione nel suo complesso.

172.

Inoltre la Commissione può anche considerare, ove opportuno, se l'aiuto produce altri effetti positivi, ad esempio miglioramenti a livello di efficienza energetica delle operazioni di rete o di politiche dell'Unione, come il Green Deal europeo.

173.

In secondo luogo, Gli Stati membri devono dimostrare che gli effetti negativi sono limitati al minimo necessario. Nel definire la misura in considerazione della necessità, dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'aiuto (sezioni 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4), gli Stati membri dovrebbero tenere conto, ad esempio, delle dimensioni dei progetti, degli importi di aiuto individuali e cumulativi, delle caratteristiche dei beneficiari (ad esempio valutando se dispongono di un significativo potere di mercato) e delle caratteristiche delle aree interessate (ad esempio il numero di reti efficienti esistenti o programmate in modo credibile in una determinata area). Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggiano gli Stati membri a sottoporle eventuali valutazioni d'impatto a loro disposizione nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

6.   Valutazione della compatibilità delle misure di adozione

174.

La disponibilità di una rete a banda larga è uno dei presupposti per potersi abbonare a servizi a banda larga. Tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente a garantire che siano soddisfatte le esigenze degli utenti finali (in particolare quelle di cui ai punti (53) e (61)) e che si concretizzino i benefici per la società nel suo insieme.

175.

Il motivo può essere la propensione relativamente scarsa degli utenti finali ad abbonarsi a servizi a banda larga. All'origine di tale scarsa propensione possono esservi molteplici motivi, tra cui: a) l'impatto economico dei costi di abbonamento ai servizi a banda larga per gli utenti finali in generale o per talune categorie di utenti finali in situazioni di fragilità; e b) la mancata consapevolezza dei vantaggi offerti dall'abbonamento ai servizi a banda larga.

176.

Le misure sul versante della domanda, come i buoni, sono concepite per ridurre i costi per gli utenti finali e possono essere utili per porre rimedio a uno specifico fallimento del mercato in termini di diffusione dei servizi a banda larga disponibili. L'accesso diffuso alla connettività a prezzi ragionevoli genera esternalità positive grazie alla sua capacità di accelerare la crescita e l'innovazione in tutti i comparti dell'economia. Laddove non sia possibile garantire un accesso economicamente sostenibile a servizi a banda larga soddisfacenti a causa, ad esempio, dei prezzi elevati al dettaglio, gli aiuti di Stato possono porre rimedio a tale fallimento del mercato. In questi casi, la concessione di aiuti di Stato può produrre effetti positivi.

177.

I buoni non costituiscono un aiuto nei confronti degli utenti finali, compresi i singoli consumatori, se tali utenti finali non svolgono un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Possono tuttavia costituire un aiuto nei confronti degli utenti finali se questi svolgono un'attività economica che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ciononostante, nella maggior parte dei casi l'aiuto potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis» (113), dato il valore limitato dei buoni.

178.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma che, quando un vantaggio è concesso a utenti finali quali singoli consumatori che non svolgono un'attività economica, esso può comunque conferire un vantaggio a talune imprese e quindi configurarsi come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (114).

179.

I buoni possono dunque configurarsi come un aiuto alle imprese nel settore delle comunicazioni elettroniche, che saranno in grado di migliorare o aumentare la loro offerta di servizi utilizzando le reti a banda larga esistenti, con la conseguenza di rafforzare la loro posizione di mercato a scapito di altre imprese nel settore della banda larga. Tali imprese sono soggette al controllo degli aiuti di Stato quando il vantaggio di cui beneficiano supera i livelli de minimis.

180.

Le misure relative ai buoni non possono essere previste per le aree in cui non esiste una rete che fornisce i servizi ammissibili.

6.1   Buoni sociali

181.

I buoni sociali mirano a sostenere alcuni consumatori individuali nell'acquisto o nel mantenimento di servizi a banda larga. Possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato, come «aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti».

182.

Affinché siano compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato, i buoni sociali devono essere riservati a determinate categorie di singoli consumatori le cui condizioni economiche giustificano il versamento di aiuti per motivi sociali (ad esempio famiglie a basso reddito, studenti, alunni ecc.) (115). A tal fine gli Stati membri devono individuare, sulla base di criteri oggettivi, le categorie di consumatori a cui sono destinati i sistemi di buoni sociali (116).

183.

I costi ammissibili possono essere il canone mensile, i costi standard (117) di installazione e l'apparecchiatura terminale di cui il consumatore necessita per l'accesso ai servizi a banda larga. Anche i costi del cablaggio interno all'abitazione e di una limitata installazione nella proprietà privata dei consumatori o nella proprietà pubblica nelle immediate vicinanze della proprietà privata dei consumatori possono essere ammissibili, nella misura in cui sono necessari e complementari alla prestazione del servizio.

184.

I buoni sociali possono essere utilizzati per abbonarsi a nuovi servizi a banda larga o per mantenere gli abbonamenti esistenti («servizi ammissibili»).

185.

Per quanto riguarda l'obbligo di evitare qualsiasi discriminazione basata sull'origine dei prodotti [cfr. il punto (181)], esso è soddisfatto allorché è rispettato il principio della neutralità tecnologica. I consumatori devono poter utilizzare i buoni sociali per acquistare servizi a banda larga ammissibili presso qualsiasi prestatore in grado di fornirli, indipendentemente dalla tecnologia da questi utilizzata a tal fine. Il sistema di buoni sociali deve garantire la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offrire ai consumatori la più ampia scelta possibile al riguardo. A tal fine, lo Stato membro deve istituire un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili o applicare un metodo alternativo equivalente per garantire l'apertura, la trasparenza e la natura non discriminatoria dell'intervento statale. I consumatori devono avere la possibilità di consultare tali informazioni su tutte le imprese in grado di fornire i servizi ammissibili. Tutte le imprese in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti (ad esempio la capacità di soddisfare i requisiti minimi per la fornitura di tali servizi), devono avere la possibilità, su richiesta, di essere iscritte nel registro online o di avvalersi di qualsiasi metodo alternativo scelto dallo Stato membro. Il registro (o il metodo alternativo scelto) può anche fornire informazioni supplementari utili ad assistere i consumatori, come ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese.

186.

Gli Stati membri devono tenere una consultazione pubblica sulle caratteristiche principali del sistema. La consultazione pubblica deve durare almeno 30 giorni.

187.

Gli Stati membri possono porre in atto misure di salvaguardia supplementari per evitare eventuali abusi dei buoni sociali da parte dei consumatori, dei prestatori di servizi o di altri beneficiari coinvolti. Ad esempio, in determinate circostanze, in cui è sovvenzionato solo l'abbonamento a nuovi servizi ammissibili, le misure di salvaguardia supplementari potrebbero essere necessarie per garantire che i buoni sociali non siano utilizzati per l'acquisto di servizi a banda larga laddove un altro componente dello stesso nucleo familiare possieda già un abbonamento a un servizio ammissibile.

188.

Inoltre gli Stati membri devono conformarsi ai requisiti di cui alla sezione 7 relativi alla trasparenza, alla rendicontazione e al monitoraggio.

6.2   Buoni per il collegamento a internet

189.

I buoni per il collegamento a internet possono essere destinati a categorie più ampie di utenti finali (come nel caso dei buoni per la connettività destinati ai consumatori o a determinate imprese, ad esempio le piccole e medie imprese) al fine di incentivare la diffusione di servizi banda larga che contribuiscono allo sviluppo di un'attività economica. Tali misure possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

190.

La Commissione considererà compatibili tali misure se contribuiscono allo sviluppo di un'attività economica (prima condizione) senza alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune (seconda condizione).

6.2.1   Prima condizione: facilitazione dello sviluppo di un'attività economica

191.

La Commissione ritiene che i sistemi di buoni per la connettività che contribuiscono efficacemente alla diffusione di determinati servizi a banda larga possano facilitare lo sviluppo di una serie di attività economiche aumentando la connettività e l'accesso ai servizi a banda larga ove si riscontri un fallimento del mercato per quanto riguarda la diffusione dei servizi pertinenti (118).

192.

Gli Stati membri devono dimostrare che i sistemi di buoni per la connettività presentano un effetto di incentivazione.

193.

I buoni per la connettività dovrebbero coprire solo fino al 50 % dei costi ammissibili (119). I costi ammissibili possono essere il canone mensile, i costi standard di installazione e l'apparecchiatura terminale di cui l'utente finale necessita per l'accesso ai servizi a banda larga. Anche i costi del cablaggio interno all'abitazione e di una limitata installazione nella proprietà privata dell'utente finale o nella proprietà pubblica nelle immediate vicinanze della proprietà privata dell'utente finale possono essere ammissibili, nella misura in cui sono necessari e complementari alla prestazione del servizio.

6.2.2   Seconda condizione: l'aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

194.

Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire, ossia ai casi in cui gli aiuti sono necessari per porre rimedio a un fallimento del mercato per quanto riguarda la diffusione dei servizi a banda larga. Ad esempio, se i sistemi di buoni per la connettività non sono destinati a rispondere alle esigenze degli utenti finali in termini di diffusione (ad esempio se i buoni sono utilizzati impropriamente per sostenere lo sviluppo del servizio anziché per stimolarne la domanda) o non rispettano la neutralità tecnologica, tali sistemi non costituiscono uno strumento strategico adeguato. In tali casi, gli aiuti sotto forma di buoni falserebbero indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ed è quindi improbabile che siano dichiarati compatibili con il mercato interno.

195.

I buoni per la connettività non possono essere utilizzati per mantenere servizi esistenti. L'utilizzo dei buoni è consentito per l'acquisto di un nuovo servizio o l'aggiornamento di quello esistente. Quando i buoni per la connettività possono essere utilizzati per aggiornare un abbonamento esistente, gli Stati membri devono dimostrare che il sistema di buoni non falsa indebitamente la concorrenza a livello di vendita al dettaglio e all'ingrosso, ad esempio che non creerà entrate straordinarie sproporzionate per alcuni operatori danneggiandone indebitamente altri.

196.

I buoni per la connettività devono essere tecnologicamente neutrali. Gli utenti finali devono essere in grado di avvalersi dei buoni per la connettività per acquistare i servizi di banda larga ammissibili presso qualsiasi prestatore in grado di fornirli, indipendentemente dalla tecnologia da questi utilizzata a tal fine. I sistemi di buoni per la connettività devono garantire la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offrire agli utenti finali la più ampia scelta possibile al riguardo. A tal fine, lo Stato membro deve istituire un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili o applicare un metodo alternativo equivalente per garantire l'apertura, la trasparenza e la natura non discriminatoria dell'intervento statale. Gli utenti finali devono avere la possibilità di consultare tali informazioni relative a tutte le imprese che sono in grado di fornire i servizi ammissibili. Tutte le imprese che, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, sono in grado di fornire i servizi ammissibili (per esempio, la capacità di soddisfare i requisiti minimi per fornire tali servizi) devono avere la possibilità, su richiesta, di essere iscritte nel registro online o di avvalersi di qualsiasi metodo alternativo scelto dallo Stato membro. Il registro (o il metodo alternativo scelto) può anche fornire informazioni supplementari utili ad assistere gli utenti finali, come ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese.

197.

Al fine di ridurre al minimo le distorsioni del mercato, gli Stati membri devono effettuare una valutazione del mercato per individuare i fornitori ammissibili presenti nell'area e raccogliere informazioni utili a calcolarne la quota di mercato. La valutazione del mercato deve stabilire se il sistema di buoni per la connettività possa conferire un vantaggio sproporzionato ad alcuni fornitori a scapito di altri, eventualmente rafforzando posizioni (localmente) dominanti sul mercato. Essa deve inoltre determinare l'effettiva necessità di istituire un sistema di buoni per la connettività confrontando la situazione della zona o delle zone di intervento con quella di altre zone dello Stato membro o dell'Unione. La valutazione e la decisione in merito al sistema di buoni possono anche tenere conto delle tendenze di utilizzo da parte degli utenti finali.

198.

Gli Stati membri devono tenere una consultazione pubblica sulle caratteristiche principali del sistema. La consultazione pubblica deve durare almeno 30 giorni.

199.

Quando è integrato verticalmente e detiene una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, un prestatore di servizi a banda larga, per essere ammissibile, deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all'ingrosso, prodotti di accesso all'ingrosso sulla cui base qualsiasi soggetto interessato all'accesso sarà in grado di fornire i servizi ammissibili a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all'ingrosso deve essere fissato in conformità dei principi di cui alla sezione 5.2.4.4.4.

200.

Per limitare gli effetti negativi sulla concorrenza, la durata di un sistema di buoni per la connettività non deve, in linea di principio, superare i 3 anni (120). La validità dei buoni per i singoli utenti finali non deve superare i 2 anni.

201.

Inoltre gli Stati membri devono conformarsi ai requisiti di cui alla sezione 7 relativi alla trasparenza, alla rendicontazione e al monitoraggio.

7.   Trasparenza, rendicontazione, monitoraggio

7.1   Trasparenza

202.

Gli Stati membri devono pubblicare nella piattaforma Transparency Award Module (121) della Commissione o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale le informazioni seguenti:

a)

il testo integrale della decisione recante approvazione del regime di aiuti o della concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

b)

informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR, conformemente all'allegato II.

203.

Le informazioni menzionate al punto (202) b) devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (122).

204.

Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato di cui al punto (202) in modo tale da consentire un accesso agevole alle informazioni. Per gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili.

205.

Per consentire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato, le informazioni devono rimanere disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso. Le informazioni devono essere pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve poter accedere al sito senza restrizioni e senza obbligo di registrazione.

206.

La Commissione pubblica sul proprio sito web il link al sito web nazionale o regionale relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (202).

7.2   Rendicontazione

207.

A norma del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (123) e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (124), gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali per ciascuna misura di aiuto approvata ai sensi dei presenti orientamenti.

208.

Oltre alle relazioni annuali di cui al punto (207), gli Stati membri devono presentare ogni due anni alla Commissione una relazione contenente le informazioni essenziali sulle misure di aiuto approvate a norma dei presenti orientamenti, conformemente all'allegato III. Al momento dell'adozione di una decisione a norma dei presenti orientamenti, la Commissione può richiedere relazioni supplementari in merito alla misura di aiuto.

7.3   Monitoraggio

209.

Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto. La documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità previste dai presenti orientamenti. Gli Stati membri devono conservare tale documentazione per 10 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto e devono fornirla alla Commissione su richiesta.

8.   Piano di valutazione ex post

210.

A ulteriore garanzia del fatto che le distorsioni della concorrenza e degli scambi siano limitate, la Commissione può esigere che i regimi siano soggetti a una valutazione ex post volta a verificare: a) se le ipotesi e le condizioni che hanno portato alla decisione di compatibilità sono state realizzate; b) l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi predefiniti; c) l'impatto della misura di aiuto sui mercati e sulla concorrenza e il fatto che non si verifichino indebiti effetti di distorsione in misura contraria agli interessi dell'Unione per tutto il periodo di validità del regime di aiuto (125).

211.

La valutazione ex post sarà necessaria per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. In ogni caso la valutazione ex post sarà necessaria per i regimi le cui dotazioni di bilancio o le spese contabilizzate che riguardano gli aiuti di Stato superano i 150 milioni di EUR in un dato anno o i 750 milioni di EUR per la loro durata complessiva. La durata complessiva dei regimi comprende la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da un obiettivo e una zona geografica simili, a decorrere dalla pubblicazione dei presenti orientamenti. Considerati gli obiettivi della valutazione e al fine di non imporre un onere sproporzionato sugli Stati membri e sui progetti di aiuto di minore entità, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei presenti orientamenti.

212.

L'obbligo della valutazione ex post potrebbe essere revocato per i regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e rispetto ai quali non siano state adottate conclusioni negative. Tutti i regimi la cui relazione di valutazione finale di un regime non sia conforme al piano di valutazione approvato devono essere sospesi con effetto immediato.

213.

L'obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sottostanti circa la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Dovrebbe inoltre essere valutato l'impatto del regime sulla concorrenza e sugli scambi.

214.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione di cui al punto (211), gli Stati membri devono notificare un progetto di piano di valutazione, che formerà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione. Il piano deve essere notificato:

a)

insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio del regime di aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a qualsiasi modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola ad un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR;

c)

per i regimi che non rientrano nelle lettere a) o b), entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio delle spese del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

215.

Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (126). Gli Stati membri devono pubblicare il piano di valutazione approvato dalla Commissione.

216.

La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che devono essere entrambe pubblicate dagli Stati membri.

217.

La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di valutare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime. Tale periodo può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo deve contenere la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

9.   Disposizioni finali

218.

La Commissione applicherà i principi esposti nei presenti orientamenti a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

219.

La Commissione applicherà i principi esposti nei presenti orientamenti agli aiuti notificati sui quali è chiamata a decidere successivamente alla data di pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche qualora gli aiuti siano stati notificati anteriormente a tale data.

220.

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (127), la Commissione applicherà agli aiuti illegali le norme in vigore al momento in cui l'aiuto è stato concesso. La Commissione applicherà di conseguenza i principi esposti nei presenti orientamenti in caso di aiuti illegali erogati dopo la data di pubblicazione degli orientamenti.

221.

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, le misure opportune seguenti:

a)

gli Stati membri devono modificare, se necessario, i loro regimi di aiuto esistenti al fine di renderli conformi alla sezione 7.1 dei presenti orientamenti entro 12 mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b)

gli Stati membri sono invitati ad esprimere il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure (incluse le modifiche) proposte alla lettera a), entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In assenza di risposta entro tale termine di due mesi, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 14 settembre 2016, dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» [COM(2016) 587 final].

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» [COM(2020) 67 final].

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2021, dal titolo Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale [COM(2021) 118 final].

(4)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» [COM(2021) 574 final, 2021/0293 (COD)].

(5)  Sezione 3 della comunicazione Gigabit.

(6)  Nota 3 della comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa».

(7)  Nell'attuale fase di sviluppo, la fibra ottica fino all'abitazione, la fibra ottica fino all'edificio e le reti via cavo performanti (con almeno DOCSIS 3.1) sono in grado di offrire una velocità di scaricamento di 1 Gbps.

(8)  Sezione 3.2 della comunicazione sulla «Bussola per il digitale».

(9)  Considerando 7 della proposta relativa al programma strategico per il decennio digitale.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 maggio 2020, dal titolo «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» [COM(2020) 456 final].

(11)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17). Cfr. anche il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final].

(13)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(14)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(15)  Comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2013, dal titolo «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013) (gli «orientamenti sulle reti a banda larga del 2013»).

(16)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati della valutazione del 7 luglio 2021 (SWD(2021) 195 final).

(17)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che riassume la valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga, del 7 luglio 2021 (SWD(2021) 194 final).

(18)  Ad esempio, il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(19)  Come i finanziamenti erogati nell'ambito del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

(20)  Sezione 2.2 della comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(21)  Cfr. la sentenza del 13 settembre 1995, TWD/Commissione, nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56. Cfr. anche la comunicazione della Commissione «Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

(22)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(23)  Il termine FTTx si riferisce a diversi tipi di reti, tra cui la fibra ottica fino all'edificio (FTTB), la fibra ottica fino all'abitazione (FTTH), la fibra ottica ai locali (FTTP) e la fibra ottica fino alla centralina (FTTC). Tuttavia le reti FTTC sono in grado di fornire servizi fissi ultraveloci solo quando utilizzano il vectoring su circuiti di una certa lunghezza (tecnologia che migliora le prestazioni di VDSL (very high-speed digital subscriber line — linea digitale d'utente ad altissima velocità di trasmissione dati)).

(24)  DOCSIS è l'acronimo di «data over cable service interface specifications» (specifiche dell'interfaccia per i servizi di trasmissione dati via cavo). Si tratta di una norma di telecomunicazione riconosciuta a livello mondiale che elabora e prevede generazioni di specifiche (DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.1, DOCSIS 2.0, DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1 ecc.). Allo stato attuale del mercato sono state elaborate le specifiche per DOCSIS 4.0.

(25)  Ad esempio, le reti di accesso senza fili fisse basate sulla tecnologia 5G, ma potenzialmente anche altre tecnologie senza fili che prevedono soluzioni radio fisse, specialmente la prossima generazione di WiFi (WiFi6).

(26)  Ad oggi le soluzioni tecnologiche satellitari sono utilizzate in taluni casi in zone remote o isolate quando sono in grado di offrire un adeguato livello di servizi fissi a banda larga. Si prevede che in futuro saranno disponibili satelliti più avanzati in grado di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi a banda larga e di fornire velocità ultrarapide (compresi i satelliti ad altissime prestazioni). I satelliti svolgono anche un ruolo nella prestazione di servizi alle autorità pubbliche. Sono in fase di preparazione diverse costellazioni di satelliti LEO (Low Earth Orbit, orbita terrestre bassa) che dovrebbero consentire di ridurre la latenza.

(27)  Tutti i sistemi mobili a banda larga (2G, 3G, 4G e 5G) si basano sulle norme per le telecomunicazioni mobili internazionali (International Mobile Telecommunication, IMT) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le norme IMT contengono le specifiche e i requisiti per i servizi mobili a banda larga ad alta velocità basati sul progresso tecnologico nell'arco temporale di riferimento. Le reti mobili integrano progressivamente le caratteristiche e le capacità previste dalle nuove norme. Sulla qualità del servizio offerto incidono inoltre la quantità e il tipo di spettro utilizzato, da cui derivano diverse caratteristiche di propagazione. Ad esempio, per quanto riguarda le tre bande pioniere individuate per i servizi 5G, si stima attualmente che la banda di frequenza dei 700 MHz sia più adatta per la copertura di territori vasti e spazi interni; che quella dei 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) sia caratterizzata da un'alta capacità ma da una copertura inferiore a quella della banda dei 700 MHz; che quella dei 26 GHz (24,25-27,5 GHz) sarà probabilmente utilizzata per l'introduzione di hotspot in zone di ridotta estensione caratterizzate da una domanda molto elevata (ad esempio nodi di trasporto, luoghi di intrattenimento, siti industriali o punti vendita al dettaglio o lungo i principali assi stradali e ferroviari delle zone rurali), ma non sarà utilizzata per la copertura di territori vasti. Anche le nuove generazioni di telefonia mobile possono utilizzare bande di frequenza inizialmente utilizzate dalle generazioni precedenti.

(28)  Le versioni successive del 2G (il cosiddetto 2G potenziato o 2.xG) erano superiori al 2G stesso. Gli aggiornamenti incrementali del 3G (le versioni 3.xG) offrivano prestazioni migliori rispetto al 3G. Anche nel caso del 4G, il sistema di comunicazione cellulare 4.5G è per molti aspetti migliore del 4G stesso. Il 4.5G è frutto dell'evoluzione dell'LTE, il cui ultimo sviluppo è l'LTE Advanced. La diffusione iniziale della rete 5G sarà probabilmente incentrata sul potenziamento dei servizi mobili a banda larga (una delle serie di casi d'uso definite per il 5G). Le reti autonome 5G dovrebbero apportare notevoli miglioramenti in termini di velocità e latenza, sostenendo nel contempo una maggiore densità di dispositivi connessi e mettendo a disposizione nuove funzionalità, come il network slicing, che a loro volta renderanno possibili nuove serie di casi d'uso per il 5G.

(29)  Le reti 5G non autonome possono utilizzare le nuove apparecchiature e le frequenze 5G per migliorare la qualità del servizio, ma mantengono la possibilità di avvalersi di elementi della rete 4G.

(30)  Ad esempio, gli obblighi di copertura legati ad alcune bande di frequenze impongono, a seconda dei tipi di spettro, la copertura di una determinata percentuale della popolazione o del territorio e il rispetto di requisiti minimi di qualità in termini di velocità e latenza. Spesso il termine massimo per conformarsi a tali obblighi di copertura è di cinque anni dalla data di assegnazione dello spettro interessato, ma talvolta può arrivare fino a sette anni.

(31)  Nelle prime generazioni di reti mobili, il backhauling dalla stazione radio base al centro di commutazione radiomobile era in gran parte realizzato mediante collegamenti a microonde punto-punto. Lo sviluppo dell'LTE-Advanced e l'introduzione del 5G hanno portato a requisiti di backhauling più elevati e a un uso crescente delle reti in fibre ottiche per collegare le stazioni di base.

(32)  Secondo la giurisprudenza, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale devono aver ricevuto detto incarico con un atto di una pubblica autorità. Ad esempio, un SIEG può essere affidato a un'impresa tramite una concessione di servizio pubblico; cfr. la sentenza del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, cause riunite T-204/97 e T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148, punto 126, e sentenza del 15 giugno 2005, Fred Olsen/Commissione, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, punti 186, 188 e 189.

(33)  Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00 ECLI:EU:C:2003:415, punti da 87 a 95.

(34)  Il pacchetto SIEG comprende la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3), la comunicazione della Commissione sulla disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). Nel giugno 2019 la Commissione ha avviato la valutazione delle norme in materia di aiuti di Stato per i servizi sanitari e sociali di interesse economico generale (SIEG) e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione.

(35)  Punto 13 della comunicazione della Commissione relativa alla disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

(36)  Per l'attuazione degli obblighi di servizio universale si applicano le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972.

(37)  Cfr. il punto 49 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Cfr. anche il punto 154 della sentenza del 16 settembre 2013, Colt Télécommunications France/Commissione, T-79/10, EU:T:2013:463, e la decisione C(2016) 7005 final della Commissione, del 7 novembre 2016, nel caso SA.37183 (2015/NN) — Francia — Plan France Très Haut Débit, punto 263 (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 1).

(38)  Cfr. articoli 84, 85 e 86 della direttiva (UE) 2018/1972.

(39)  Cfr. il punto 50 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Cfr. anche la decisione C(2006) 436 final della Commissione, dell'8 marzo 2006, sul caso N284/05 – Irlanda – Regional broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MAN»), fasi II e III (GU C 207 del 30.8.2006, pag. 3), e decisione C(2007) 3235 final della Commissione, del 10 luglio 2007, caso N890/06 — Francia — Aide du Sicoval pour un réseau de très haut debit (GU C 218 del 18.9.2007, pag. 1).

(40)  Per l'attuazione degli obblighi di servizio universale si applicano le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972.

(41)  Le misure di salvaguardia possono prevedere, a seconda delle caratteristiche di ciascun caso, la limitazione della fornitura di servizi esclusivamente all'ingrosso, l'obbligo di una contabilità separata, così come la costituzione di un soggetto distinto, tanto sotto il profilo giuridico quanto dal punto di vista della struttura aziendale, dall'impresa verticalmente integrata. La responsabilità di adempiere alla missione SIEG affidata dovrebbe ricadere esclusivamente su tale soggetto giuridico distinto. In effetti, una volta realizzata una rete a banda larga in grado di offrire servizi universali a banda larga, le imprese fornitrici di servizi a banda larga al dettaglio che operano a condizioni di mercato sono in grado, di norma, di fornire tali servizi agli utenti finali a un prezzo concorrenziale. Cfr. la decisione C(2016) 7005 final della Commissione, del 7 novembre 2016, sul caso SA.37183 (2015/NN) — Francia — Plan France Très Haut Débit (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 1).

(42)  Per l'attuazione degli obblighi di servizio universale si applicano le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972.

(43)  Qualora i costi di realizzazione di una rete fissa siano molto elevati, una rete mobile ad alte prestazioni può in una certa misura rappresentare un'alternativa a una rete fissa, compatibilmente con le circostanze specifiche. Permangono tuttavia notevoli differenze qualitative tra le due tecnologie. A differenza delle reti fisse, le reti mobili consentono agli utenti finali di spostarsi durante la comunicazione (ad esempio a bordo di un'automobile). Tuttavia le reti fisse offrono un grado più elevato di stabilità, in particolare per quanto riguarda la trasmissione dei dati. Per il momento gli utenti finali tendono a utilizzare le due tecnologie in modo complementare e non alternativo.

(44)  Gli Stati membri hanno la possibilità di istituire un'unica misura di aiuto di Stato a sostegno della realizzazione di una combinazione di diversi tipi di reti (reti fisse di accesso, reti mobili di accesso e reti di backhauling) nel rispetto delle norme applicabili a ciascun tipo di rete.

(45)  Cfr. la sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

(46)  Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, ECLI: EU:C:2020:742, punto 44.

(47)  Il fatto che, in assenza di aiuti, una determinata impresa possa non essere in grado di realizzare un progetto non implica tuttavia che vi sia un fallimento del mercato. Ad esempio, la decisione di un'impresa di non investire in un progetto a bassa redditività non indica necessariamente che il mercato non funziona adeguatamente; essa è anzi indice di un mercato che funziona correttamente.

(48)  In tali casi la Commissione valuterà attentamente se lo Stato membro è in grado di dimostrare in maniera chiara e con elementi di prova verificabili che le esigenze degli utenti finali non sono soddisfatte. Ciò può essere dimostrato per mezzo di indagini presso i consumatori, studi indipendenti ecc.

(49)  Sebbene vi possano essere diverse ragioni alla base di un divario digitale, l'esistenza di reti a banda larga adeguate è un presupposto indispensabile per consentire la connettività e colmare tale divario. Il grado di urbanizzazione è un elemento importante ai fini dell'accesso e dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: la diffusione di internet può infatti rimanere ridotta nelle zone scarsamente popolate dell'Unione.

(50)  La durata di un eventuale periodo di tutela degli investimenti privati dipenderebbe dalle specificità delle reti protette, quali le tecnologie di rete sottostanti, la data di completamento dello sviluppo della rete ecc.

(51)  Sebbene allo stato attuale le velocità siano i principali parametri di qualità del servizio, altri parametri (come la latenza) possono assumere rilevanza per alcuni utenti finali. Tali parametri possono essere presi in considerazione per stabilire l'esistenza di un fallimento del mercato.

(52)  Come misura di salvaguardia supplementare, gli Stati membri possono anche verificare che tale velocità sia o sarà effettivamente indicata come velocità minima di scaricamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), in almeno un contratto a disposizione dei consumatori.

(53)  Cfr. la nota 48.

(54)  Gli Stati membri devono annunciare l'intenzione di intervenire pubblicando l'elenco delle aree interessate, la qualità dei servizi da prestare almeno in termini di velocità di scaricamento e caricamento e le soglie di intervento almeno in termini di velocità di scaricamento e caricamento dei servizi che potrebbero essere sovraccaricati dalla misura. Tali informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello dell'area interessata e a livello nazionale.

(55)  Cfr. ad esempio la decisione C(2021) 3492 final della Commissione, del 21 maggio 2021, sul caso SA.58099 (2021/N) — Germania — Mobilfunk Mecklenburg-Vorpommern (GU C 260 del 2.7.2021).

(56)  Ad esempio la comunicazione Gigabit fa riferimento a talune applicazioni per i settori automobilistico, dei trasporti, manifatturiero e sanitario, nonché per i servizi di sicurezza e di emergenza di prossima generazione (ad esempio, guida connessa e automatizzata, chirurgia a distanza, agricoltura di precisione).

(57)  Ad esempio, l'articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972 prevede l'obbligo per gli operatori di comunicazioni elettroniche di mettere a disposizione le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge l'autorità incaricata della gestione della chiamata di emergenza. È inoltre obbligatorio mettere a disposizione del centro di raccolta delle chiamate di emergenza più adatto le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e le informazioni più precise possibile sulla localizzazione derivanti da dispositivi mobili.

(58)  Cfr. ad esempio la decisione C(2020) 8939 final della Commissione, del 16 dicembre 2020, sul caso SA.54684 - Germania - Hochleistungsfähiger Mobilfunk in Brandenburg-Deutschland (GU C 60 del 19.2.2021, pag. 2); la decisione C(2021) 1532 final della Commissione, del 10 marzo 2021, sul caso SA.56426 — Germania — Hochleistungsfähiger Mobilfunk in Niedersachsen (GU C 144 del 23.4.2021, pag. 2); e la decisione C(2021) 3565 final della Commissione, del 25 maggio 2021, sul caso SA.59574 — Germania – Mobilfunkförderung (GU C 410 dell'8.10.2021, pag. 1).

(59)  Ciò può verificarsi quando l'architettura della rete di backhauling esistente non è in linea con le esigenze degli utenti del backhauling in termini di capacità o dimensionamento.

(60)  Ad esempio, la Croazia ha proposto un intervento statale sul suo mercato nazionale di backhauling, caratterizzato da limiti di capacità che avevano determinato prezzi elevati sul mercato a valle. L'operatore della rete di backhauling esistente non era disposto a investire in un aumento di capacità. Poiché la questione non poteva essere risolta dall'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione ha approvato un regime di aiuti di Stato per gli investimenti nelle infrastrutture di backhauling in fibra. La Commissione ha rilevato che la posizione dominante aveva creato una strozzatura che costituiva un fallimento del mercato. Decisione C(2017) 3657 final della Commissione, del 6 giugno 2017, sul caso SA.41065 - National Programme for broadband backhaul infrastructure - Croazia (GU C 237 del 21.7.2017, pag. 1). Cfr. anche la decisione C (2016) 7005 final della Commissione, del 7 novembre 2016, nel caso SA.37183 (2015/NN) — Francia — Plan France Très Haut Débit (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 1), in cui la Commissione ha approvato aiuti di Stato per la realizzazione di una rete di backhauling in fibra ottica in aree in cui non esisteva una rete di backhauling e in aree in cui la rete di backhauling esistente non disponeva di capacità sufficienti a soddisfare le esigenze attese a prezzi e condizioni di accesso ragionevoli.

(61)  Qualora la presenza di un fallimento del mercato non possa già essere dedotta dai dati relativi alla velocità di scaricamento.

(62)  Le autorità pubbliche responsabili dell'intervento statale possono anche mappare altri criteri di prestazione (quali latenza, perdita di pacchetti, errore di pacchetto, jitter, disponibilità del servizio) per la caratterizzazione delle prestazioni delle reti in condizioni di picco. Gli Stati membri possono scegliere di agire in tal senso al fine di calibrare meglio l'intervento statale onde contrastare i fallimenti del mercato e indurre un adeguato salto di qualità.

(63)  L'utilizzo di griglie di dimensioni inferiori (ad esempio griglie di 20 × 20 metri) è considerato una buona pratica per garantire una chiara individuazione delle aree interessate.

(64)  L'elenco deve contenere: l'elenco delle aree interessate sulla base della mappatura, la durata della misura, il bilancio, le fonti di finanziamento pubblico, l'individuazione dell'orizzonte temporale di riferimento, i criteri di ammissibilità, compresa la qualità dei servizi da prestare (velocità di caricamento e scaricamento), le soglie di intervento, i requisiti di accesso all'ingrosso e i prezzi o la metodologia di fissazione dei prezzi previsti. Nella consultazione pubblica può essere anche chiesto alle parti interessate di indicare quali prodotti di accesso all'ingrosso vorrebbero fossero offerti su una rete di nuova creazione finanziata dallo Stato.

(65)  La consultazione diretta dei fornitori o delle altre parti interessate non soddisfa i requisiti di una consultazione pubblica che deve garantire apertura e trasparenza verso tutte le parti interessate nell'interesse della certezza del diritto.

(66)  I risultati di una consultazione pubblica sono validi solo per l'orizzonte temporale di riferimento indicato nella consultazione pubblica. L'attuazione della misura oltre tale termine richiede almeno una nuova mappatura e una nuova consultazione pubblica.

(67)  Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuti di Stato.

(68)  Un meccanismo analogo è previsto all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972.

(69)  Ai fini dell'efficienza, gli Stati membri possono includere tale richiesta direttamente nella consultazione pubblica. In alternativa, nell'ambito della loro valutazione dei risultati di quest'ultima gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari quando determinati piani presentati dalle parti interessate possono essere considerati una semplice «manifestazione di interesse».

(70)  Ad esempio, ai sensi dell'articolo 29 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

(71)  Un meccanismo analogo è previsto all'articolo 22 del codice europeo delle comunicazioni.

(72)  Ad esempio, nel caso delle reti fisse, gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento delle componenti attive della rete non dovrebbero essere ammessi a beneficiare di aiuti di Stato. Analogamente, sebbene alcune tecnologie in grado di potenziare le componenti in rame (ad esempio la tecnologia vectoring) possano incrementare le capacità delle reti esistenti, esse non comportano ingenti investimenti in nuove reti e non dovrebbero pertanto beneficiare di aiuti di Stato. Nel caso delle reti mobili, in determinate circostanze gli Stati membri possono dimostrare che gli investimenti nelle componenti attive possono svolgere un ruolo importante e che il sostegno pubblico può essere giustificato se l'investimento non prevede semplici aggiornamenti incrementali, ma costituisce parte integrante di un nuovo investimento significativo nella rete, purché siano rispettate tutte le condizioni di compatibilità. Cfr., ad esempio, la decisione C(2021) 9538 della Commissione, del 10 gennaio 2022, sul caso SA.57216 Extensión de redes de telefonía móvil en núcleos rurales y aislados (GU C 46 del 28.1.2022, pag. 1).

(73)  La rete sovvenzionata deve fornire servizi alla velocità necessaria a soddisfare il requisito relativo al salto di qualità. Tuttavia, oltre alla velocità necessaria a soddisfare il requisito relativo al salto di qualità, gli operatori di una rete sovvenzionata possono anche offrire servizi di qualità inferiore.

(74)  Ciò si verifica, ad esempio, quando una nuova rete prolunga considerevolmente l'estensione della fibra dal nucleo della rete verso i margini della stessa, ad esempio mediante: i) l'installazione della fibra fino alle stazioni di base, a sostegno dello sviluppo di reti di accesso senza fili fisse; ii) l'installazione della fibra fino alle centraline laddove queste non erano precedentemente collegate a una rete in fibra ottica; iii) l'aumento (la capillarizzazione) della fibra nelle reti cablate.

(75)  Cfr. la nota 68.

(76)  Ciò può comprendere la fornitura di nuovi servizi che non sarebbero stati possibili in assenza dell'intervento statale, quali la mobilità interconnessa e automatizzata.

(77)  Cfr. anche la nota 27.

(78)  Cfr. ad esempio la decisione C(2020) 8939 final della Commissione, del 16 dicembre 2020, sul caso SA.54684 — Germania — Hochleistungsfähiger Mobilfunk in Brandenburg (GU C 60 del 19.2.2021, pag. 2).

(79)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) e direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(80)  In linea con i principi in materia di appalti pubblici.

(81)  Ad esempio, le topologie di rete che permettono una disaggregazione completa ed effettiva dovrebbero in linea di principio ricevere più punti di priorità.

(82)  Il costo totale di proprietà (Total Cost of Ownership – TCO) è considerato ad esempio dalle imprese che desiderano investire in beni. Il TCO comprende l'investimento iniziale e tutti i costi diretti e indiretti a lungo termine. Mentre l'importo dell'investimento iniziale è facilmente rilevabile, le imprese cercano quasi sempre di analizzare tutti i possibili costi che dovranno sostenere per la gestione e il mantenimento del bene durante il suo ciclo di vita, fattore in grado di incidere in misura rilevante sulla decisione di investire.

(83)  Ad esempio, il consumo di energia o il ciclo di vita dell'investimento e utilizzare pertanto i criteri del «non causare danni significativi» introdotti nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(84)  Il beneficiario dell'aiuto può essere autorizzato a fornire servizi di vendita al dettaglio in qualità di «rivenditore di ultima istanza» nel caso in cui il mercato non garantisca la fornitura di tali servizi. Cfr. la decisione C(2019) 8069 final della Commissione, del 15 novembre 2019, sul caso SA.54472 (2019/N) — Irlanda — National Broadband Plan (GU C 7 del 10.1.2020, pag. 1).

(85)  Cfr. la decisione C(2018) 6613 final della Commissione, del 12 ottobre 2018, sul caso SA.49614 (2018/N) — Lituania — Development of Next Generation Access Infrastructure — RAIN 3 (GU C 424 del 23.11.2018, pag. 8); la decisione C(2016) 3931 final della Commissione, del 30 giugno 2016, sul caso SA.41647 — Italia — Strategia Banda Ultralarga (GU C 258 del 15.7.2016, pag. 4); la decisione C(2019) 6098 final della Commissione, del 20 agosto 2019, sul caso SA.52224 — Austria — Broadband project in Carinthia (GU C 381 dell'8.11.2019, pag. 7).

(86)  Infrastrutture alle quali hanno il diritto di concedere l'accesso a terzi.

(87)  Cfr. la decisione della Commissione sul caso SA.40720 (2016/N) — Regno Unito — National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020 (GU C 323 del 2.9.2016, pag. 2) (considerando 115 e 116), in cui le autorità del Regno Unito hanno chiesto a tutti gli offerenti di sottoscrivere un codice di condotta. Il codice di condotta prevedeva norme per i seguenti elementi: i) il livello di dettaglio delle informazioni da fornire; ii) i termini entro i quali fornire le informazioni; iii) i termini accettabili di un accordo di riservatezza; e iv) l'obbligo di mettere l'infrastruttura a disposizione affinché possa essere utilizzata in altre offerte. Gli offerenti che non rispettano le condizioni del codice di condotta saranno esclusi dall'appalto.

(88)  Ciò può verificarsi in particolare quando sono già presenti termini e condizioni per via di obblighi normativi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, quando l'accesso è previsto in una precedente decisione in materia di aiuti di Stato o quando è disponibile un'offerta commerciale all'ingrosso.

(89)  L'accesso a tali informazioni può essere limitato conformemente alle norme applicabili. Ad esempio, l'accesso alle informazioni relative alle infrastrutture fisiche ai sensi della direttiva 2014/61/UE può essere limitato per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti commerciali.

(90)  A seconda del tipo di intervento, ciò può prevedere: cavidotti di dimensioni adeguate, sufficienza del numero di fibre spente, del tipo e dell'ammodernamento di tralicci, piloni, torri, tipi e dimensioni delle centraline stradali adatti a garantire un'effettiva disaggregazione ecc. Cfr. la decisione C(2016) 3208 final della Commissione, del 26 maggio 2016, sul caso SA.40720 (2016/N) – Regno Unito – United Kingdom - Broadband Delivery UK (GU C 323 del 2.9.2016, pag. 2) e la decisione C(2019) 8069 final della Commissione, del 15 novembre 2019, sul caso SA.54472 (2019/N) – Irlanda – National Broadband Plan (GU C 7 del 10.1.2020, pag. 1).

(91)  Ad esempio, l'effettivo accesso implica la concessione di un adeguato accesso all'ingrosso alle componenti attive anche se viene finanziata solo l'infrastruttura.

(92)  Poiché nella fattispecie il VULA è un sostituto della disaggregazione fisica verso le nuove infrastrutture, si applicano le stesse norme valide per le nuove infrastrutture.

(93)  Cfr. la decisione C(2019) 8069 final della Commissione, del 15 novembre 2019, sul caso SA.54472 (2019/N) — Irlanda — National Broadband Plan (GU C 7 del 10.1.2020, pag. 1). Qualora decida di potenziare o sostituire l'infrastruttura prima della fine della durata di vita dell'infrastruttura sovvenzionata, il beneficiario dell'aiuto dovrà continuare a consentire l'accesso alla nuova infrastruttura per l'intero periodo previsto per l'infrastruttura originaria.

(94)  Ad esempio, e a seconda della specificità della rete, qualora siano costruiti nuovi cavidotti per ospitare la fibra, essi dovrebbero essere in grado di alloggiare almeno tre cavi di fibre autonomi, ciascuno dei quali ospita più fibre e può quindi servire più imprese. Se l'infrastruttura esistente presenta limiti di capacità e non è in grado di fornire accesso ad almeno tre cavi di fibre autonomi, l'operatore della rete finanziata dallo Stato dovrebbe mettere a disposizione dei soggetti interessati all'accesso almeno il 50 % della capacità (in particolare le fibre spente) secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».

(95)  Tali norme si applicano anche nel caso di connessioni a reti di backhauling finanziate con fondi dello Stato o nel caso di reti mobili finanziate con fondi dello Stato e successivamente utilizzate per la fornitura di servizi fissi di accesso senza fili in aree già coperte dalla rete fissa.

(96)  Tali caratteristiche possono riguardare la regolamentazione ex ante applicabile nei mercati delle comunicazioni elettroniche, il modello imprenditoriale degli operatori presenti sul mercato (prestatori di servizi a banda larga esclusivamente all'ingrosso o verticalmente integrati), le dimensioni del progetto di intervento sugli aiuti di Stato, il ricorso alla disaggregazione fisica nello Stato membro interessato ecc.

(97)  Come la rete multioperativa ad adesione (MORAN), la rete centrale multioperativa (MOCN), il network slicing.

(98)  Al momento di concedere l'aiuto, gli Stati membri devono verificare che i piloni e le torri siano in grado di garantire tale accesso tenuto conto dell'attuale struttura del mercato e della sua evoluzione.

(99)  Cfr. ad esempio la decisione C(2011) 7285 final della Commissione, del 19 ottobre 2011, sul caso N 330/2010 — Francia — Programme national «Très Haut Débit» — Volet B (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 2) e la decisione C(2012) 8223 final della Commissione, del 20 novembre 2012, sul caso SA.33671 (2012/N) — Regno Unito — National Broadband scheme for the UK — Broadband Delivery UK (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 2).

(100)  Altre condizioni possono essere accettate dalla Commissione nell'ambito dell'analisi di proporzionalità alla luce delle caratteristiche del caso e del bilancio generale. Cfr. ad esempio la decisione C(2011) 7285 final della Commissione, del 19 ottobre 2011, sul caso N 330/2010 — Francia — Programme national «Très Haut Débit» — Volet B (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 2) e la decisione C(2012) 8223 final della Commissione, del 20 novembre 2012, sul caso SA.33671 (2012/N) — Regno Unito — National Broadband scheme for the UK — Broadband Delivery UK (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 2). Qualora sussistano le necessarie condizioni, l'accesso deve essere concesso entro un periodo che corrisponda ad una pratica usuale del particolare mercato in questione. In caso di conflitto, l'autorità che concede l'aiuto dovrebbe consultare l'ANR o altro organo nazionale competente.

(101)  Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuti di Stato.

(102)  In particolare, un meccanismo di recupero può contribuire a recuperare ricavi superiori a quanto ragionevolmente atteso, ad esempio a causa di: i) un utilizzo dei prodotti a banda larga superiore al previsto, con conseguenti aumento degli utili e minore carenza di investimenti; e ii) ricavi superiori a quelli previsti derivanti da prodotti non a banda larga, con conseguenti aumento degli utili e minore carenza di investimenti (ad esempio i ricavi derivanti da nuovi prodotti di accesso all'ingrosso). Cfr. la decisione C(2016) 3208 final della Commissione, del 26 maggio 2016, sul caso SA.40720 (2016/N) — Regno Unito — National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020 (GU C 323 del 2.9.2016, pag. 2).

(103)  Un meccanismo di recupero può essere necessario in altri casi, come alcuni modelli di proprietà pubblica. Cfr. ad esempio la decisione C(2016) 3208 final della Commissione, del 26 maggio 2016, sul caso SA.40720 (2016/N) — Regno Unito — National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020 (GU C 323 del 2.9.2016, pag. 2).

(104)  Per «ragionevole margine di profitto» si intende il tasso di remunerazione sul capitale che sarebbe necessario a un'impresa tipo tenendo conto del livello di rischio specifico del settore della banda larga e del tipo di servizi forniti. Il necessario tasso di remunerazione del capitale è generalmente calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC).

(105)  La partecipazione a una procedura di selezione su base competitiva dipende dai ricavi e dalle perdite attesi. Un offerente può ad esempio incorrere in perdite se ha formulato previsioni eccessivamente ottimistiche riguardo ai ricavi futuri derivanti dalla fornitura di servizi a banda larga o se si verificano costi imprevisti. Poiché l'autorità che concede l'aiuto non rimborsa le perdite inattese, un rigido meccanismo di recupero dei ricavi futuri può accrescere il rischio complessivo per l'investitore e dissuaderlo dal partecipare alla procedura di selezione su base competitiva.

(106)  Gli incrementi di efficienza non devono ridurre la qualità del servizio prestato.

(107)  Considerando un ragionevole margine di profitto del 10 %, l'importo massimo di incentivazione ammonterebbe al 3 %.

(108)  Ad esempio, se il ragionevole margine di profitto è del 10 % e si applica l'importo massimo di incentivazione del 3 %, gli Stati membri non dovrebbero recuperare eventuali profitti inferiori al 13 %. Se l'effettivo profitto è del 20 % e l'intensità dell'aiuto è del 70 %, la differenza di profitto tra il 13 % e il 20 % sarà ripartita come segue: il 70 % allo Stato membro e il 30 % all'investitore nella banda larga.

(109)  Ad esempio, nel caso in cui un azionista detenga il 40 % delle quote della società beneficiaria e il valore attuale netto (VAN) della società, utilizzando il ragionevole margine di profitto come tasso di sconto, è X, se l'azionista vende le sue quote per un importo totale pari a Y, l'importo che lo Stato membro deve recuperare presso tale azionista è Y-40 %*X.

(110)  Tale pratica consentirebbe di aumentare la trasparenza, alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità locali e dispenserebbe le ANR dall'esame individuale di ciascun aiuto di Stato.

(111)  Cfr., ad esempio, il parere n. 12-A-02, del 17 gennaio 2012, dell'Autorità garante della concorrenza francese relativo a una richiesta di parere della commissione per l'economia, lo sviluppo sostenibile e la pianificazione regionale del Senato in merito al quadro per il coinvolgimento degli enti locali nello sviluppo di reti ad altissima velocità [Avis n. 12-A-02 du 17 janvier 2012 de l'Autorité de la concurrence relatif à une demande d'avis de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du Territoire du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux à très haut débit].

(112)  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione K(2008) 6705, del 5 novembre 2008, sul caso N 237/08 – Germania – Broadband support in Niedersachsen (GU C 18 del 24.1.2009, pag. 1); la decisione C(2012) 8223 final della Commissione, del 20 novembre 2012, sul caso SA.33671 (2012/N) — Regno Unito — National Broadband Scheme for the UK — Broadband Delivery UK (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 2) e la decisione C(2016) 3208 final della Commissione, del 26 maggio 2016, sul caso SA.40720 (2016/N) — Regno Unito — National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020 (GU C 323 del 2.9.2016, pag. 2).

(113)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(114)  Sentenza del 4 marzo 2009, Italia/Commissione, causa T-424/05, ECLI:EU:C:2009:49, punto 108; sentenza del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533, punto 81.

(115)  Cfr. decisioni della Commissione: C(2020) 8441 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul caso SA.57357 (2020/N) — Grecia — Broadband voucher scheme for students (GU C 41 del 5.2.2021, pag. 4); C(2020) 5269 final della Commissione, del 4 agosto 2020, sul caso SA.57495 (2020/N) — Italia — Broadband vouchers for certain categories of families (GU C 326 del 2.10.2020, pag. 9).

(116)  Le norme nazionali possono prevedere vari mezzi di attuazione. Ad esempio, i sistemi di buoni sociali possono prevedere pagamenti programmati effettuati direttamente ai consumatori o direttamente ai prestatori di servizi scelti dai consumatori.

(117)  I costi standard sono quelli applicabili a tutti i consumatori indipendentemente dalla loro situazione particolare.

(118)  Le norme nazionali possono prevedere vari mezzi di attuazione. Ad esempio, un sistema di buoni per la connettività può prevedere pagamenti direttamente agli utenti finali o direttamente al prestatore di servizi scelto dagli utenti finali.

(119)  C(2021) 9549 final della Commissione, del 15 dicembre 2021, sul caso SA.57496 (2021/N) – Italia – Broadband vouchers for SMEs (GU C 33 del 21.1.2022, pag. 1).

(120)  In circostanze eccezionali, previa valutazione della Commissione, una misura relativa ai buoni per la connettività può essere prorogata se opportunamente giustificata, purché non alteri indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(121)   «Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato», disponibile all'indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(122)  Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.

(123)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(124)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(125)  Cfr. ad esempio la decisione C(2012) 8223 final della Commissione, del 20 novembre 2012, sul caso SA.33671 (2012/N) — Regno Unito — National Broadband scheme for the UK — Broadband Delivery UK (GU C 16 del 19.1.2013, pag. 2).

(126)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, dal titolo «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato» del 28.5.2014 (SWD(2014) 179 final) o eventuali documenti che lo sostituiscono.

(127)   GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO I

Mappatura delle reti fisse e mobili di accesso: buone pratiche di cui alla sezione 5.2.2.4.1 dei presenti orientamenti

1.   Ambito di applicazione

This Annex outlines best practices on how to carry out the mapping exercise to support State aid interventions for the deployment of fixed access and mobile access networks.

Il presente allegato illustra le buone pratiche per effettuare l'esercizio di mappatura a sostegno degli interventi sugli aiuti di Stato per lo sviluppo di reti fisse di accesso e reti mobili di accesso. Il presente allegato mira ad aiutare gli Stati membri a elaborare una metodologia trasparente di raccolta e valutazione delle informazioni sulla disponibilità e sulla prestazione delle reti.

Il presente allegato approfondisce e integra, ai fini degli aiuti di Stato, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e gli orientamenti di attuazione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulla mappatura geografica delle installazioni di rete (2).

Il presente allegato definisce, per le reti fisse di accesso e per le reti senza fili mobili e fisse di accesso, buone pratiche riguardanti:

(a)

i criteri per la mappatura delle prestazioni delle reti;

(b)

le informazioni che le autorità pubbliche competenti possono raccogliere per verificare la correttezza dei dati comunicati;

(c)

le informazioni supplementari sull'infrastruttura che le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire in situazioni specifiche, se debitamente giustificate ai fini di una valutazione approfondita (3).

2.   Mappatura delle reti fisse di accesso

2.1.   Criteri per la mappatura delle prestazioni delle reti fisse di accesso

Conformemente al punto 73, lettera a), dei presenti orientamenti, gli Stati membri devono valutare le prestazioni delle reti espresse almeno in termini di velocità di scaricamento e velocità di caricamento che sono o saranno disponibili per gli utenti finali in condizioni di picco.

Per "condizioni di picco" quali definite al punto 19, lettera k), dei presenti orientamenti si intende l'insieme di condizioni che si verificano ogni qualvolta almeno il 10 % degli utenti (4) trasmette contemporaneamente alla velocità di picco nominale (5) fornita alle singole utenze dall'operatore, sia a valle che a monte; tale criterio corrisponde alla definizione abituale di "fattore di sovraccarico"  (6).

2.2.   Informazioni a fini di verifica

Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni relative alle reti a fini di verifica.

Le autorità pubbliche competenti possono chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni raggiungibili, comprendente, in particolare:

(a)

la tecnologia di rete di accesso utilizzata (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL + vectoring DOCSIS.x ecc.), corredata della denominazione integrale della norma corrispondente;

(b)

la topologia della rete (ad esempio P2P o P2MP), compreso un grafico semplificato da cui risulti la disposizione fisica dei cavi/delle fibre (ad esempio una topologia ad albero in un GPON);

(c)

i collegamenti con strozzature nella topologia della rete, definiti come i segmenti di rete caratterizzati da un maggiore guadagno di multiplazione statistica, comprese informazioni chiare riguardanti i) il fattore di sovraccarico utilizzato per dimensionare tali collegamenti (ad esempio nella rete di backhauling) o ii) l'esercizio di pianificazione della capacità svolto per tali collegamenti. In ogni caso, l'autorità pubblica può richiedere una caratterizzazione statistica della velocità raggiungibile per un utente finale (ad esempio la velocità media o tipica o la probabilità di raggiungere la velocità nominale prevista per l'utente finale in qualsiasi momento, con indicazione delle ipotesi su cui si basa il modello di utenza).

2.3.   Informazioni a fini della verifica approfondita

Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate.

Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulla parte di accesso della rete fissa, tra cui, a titolo esemplificativo:

(a)

l'ubicazione delle centraline e la distanza di cablaggio dalla centralina all'utenza privata;

(b)

informazioni chiare sui calcoli del link budget (ad esempio su come il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, sui margini di link budget utilizzati ecc.). Le autorità pubbliche competenti possono chiedere agli operatori di fornire tutti i link budget applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, incluse la descrizione della metodologia seguita dall'operatore per sviluppare il link budget e la relativa motivazione.

3.   Mappatura delle reti fisse e mobili di accesso senza fili

3.1.   Criteri per la mappatura delle prestazioni delle reti fisse e mobili di accesso senza fili

Ai fini del presente metodo di mappatura, gli Stati membri dovrebbero chiedere alle parti interessate di calcolare le prestazioni delle loro reti tenendo conto dei principi seguenti:

(a)

utilizzare le buone pratiche del settore (7) tenendo conto di tutti i principali effetti sulla propagazione del segnale senza fili (8);

(b)

basare il calcolo su una probabilità di raggiungere le prestazioni dichiarate pari al 95 % a bordo cella (9) e in ogni caso non inferiore al 95 % in ciascuno dei punti della griglia, tenendo conto delle possibili variazioni delle condizioni di propagazione dovute a effetti casuali e delle possibili variazioni tra i punti all'interno dell'area considerata (a livello di indirizzo o in base a griglie non superiori a 100 metri × 100 metri);

(c)

ipotizzare le condizioni di picco come segue:

(i)

per le reti mobili, un carico nominale della cella (10) non inferiore al 50 % o superiore nel caso in cui le condizioni di traffico nelle ore di picco siano significativamente più intense;

(ii)

per le reti fisse di accesso senza fili, il calcolo del carico della cella adeguato dovrebbe basarsi sulle condizioni di traffico realisticamente previste per le ore di picco (11);

(d)

fornire le prestazioni per utente finale e sulla base di antenne esterne. Se un'antenna ricevente è condivisa tra più utenti finali, le prestazioni complessive dovrebbero essere considerate come condivise nella stessa misura dagli utenti finali (12);

(e)

fornire le prestazioni per tecnologia e per frequenza operativa in caso di copertura tramite tecnologie multiple (13) e frequenze multiple (14), tenendo conto della larghezza di banda effettivamente disponibile per frequenza. In caso di utilizzo di frequenze non soggette a licenza, tale circostanza dovrebbe essere chiaramente indicata.

Nel fornire informazioni all'organismo richiedente, gli operatori dovrebbero valutare in particolare:

(a)

il tipo (15) di backhauling e la sua capacità per ciascuna stazione di base (16);

(b)

per le reti fisse di accesso senza fili, il numero di locali serviti e attraversati presenti in ciascuna griglia oggetto del calcolo.

3.2.   Informazioni a fini di verifica

Per limitare i rischi di comportamenti opportunistici delle parti interessate e assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti, coerenti e affidabili, le autorità pubbliche competenti che effettuano l'esercizio di mappatura possono, onde evitare ritardi nella fornitura di servizi nell'area interessata, decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni a fini di verifica.

Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di fornire una descrizione completa della metodologia utilizzata per calcolare le loro mappe di copertura, comprendente, in particolare:

(a)

modelli di propagazione e parametri chiave per la simulazione della propagazione;

(b)

informazioni generali sulle componenti della rete e in particolare sulle antenne (ad esempio potenza di trasmissione, MIMO, ubicazione dei siti antenne);

(c)

informazioni fondamentali sul calcolo del link budget (ad esempio il modo in cui il livello di potenza del segnale ricevuto è mappato in velocità di trasmissione, i margini di link budget utilizzati ecc.). Le parti interessate dovrebbero fornire tutti i link budget applicabili utilizzati per la progettazione e il dimensionamento dei servizi di rete, unitamente ai relativi parametri chiave, inclusi la descrizione del modo in cui le parti interessate hanno elaborato il link budget e la relativa motivazione;

(d)

ubicazione dei siti delle celle;

(e)

caratteristiche del backhauling.

3.3.   Informazioni a fini della verifica approfondita

Le autorità pubbliche competenti possono decidere di chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sui componenti della rete e sulla loro ubicazione ai fini di una verifica approfondita, ad esempio volta ad analizzare la metodologia utilizzata per calcolare le prestazioni dichiarate. Le autorità pubbliche competenti possono pertanto chiedere alle parti interessate di presentare ulteriori informazioni sulle reti, tra cui, a titolo esemplificativo:

(a)

il numero di trasmettitori presso ciascun sito;

(b)

l'elevazione del suolo di tali trasmettitori;

(c)

il numero di settori presso ciascun sito di celle;

(d)

la tecnologia utilizzata per trasmettitori, compreso l'ordine MIMO, e la larghezza di banda disponibile dei canali;

(e)

la potenza effettiva di trasmissione isotropica utilizzata da ciascun trasmettitore.


(1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(2)  BoR (20) 42 e relativo BoR (21) 82.

(3)  Tali informazioni possono essere oggetto, se del caso, di un trattamento riservato conformemente al diritto nazionale.

(4)  Sono compresi sia gli utenti connessi sia quelli potenziali.

(5)  Si tratta della velocità di picco indicata nei contratti degli utenti finali.

(6)  La stessa infrastruttura di rete può offrire agli utenti finali livelli di prestazione diversi a seconda del numero di utenti multiplexati nei collegamenti con strozzature e delle loro velocità nominali. Le prestazioni dipendono dal numero di utenti contemporaneamente attivi (tale numero è più alto durante le condizioni di picco). Tale "guadagno di multiplazione statistica" (almeno del 10 %, corrispondente a un livello di attività 1:10) presuppone anche che gli operatori utilizzino modelli di distribuzione del traffico sufficientemente accurati.

(7)  Per "buone pratiche del settore" si intendono i parametri di modellizzazione, gli strumenti, le progettazioni e i limiti di errore che sono comunemente utilizzati nella pianificazione dei sistemi e delle attività di comunicazione senza fili e possono essere considerati sufficientemente affidabili e corretti da eventuali esperti del settore chiamati a verificare la metodologia.

(8)  Ad esempio il terreno, gli edifici e gli echi spuri nella previsione della potenza del segnale ricevuto.

(9)   "Probabilità a bordo cella": probabilità di raggiungimento delle prestazioni minime nel punto più estremo dell'area di copertura (massima distanza di copertura dichiarata nell'area di riferimento). Il calcolo deve basarsi su simulazioni di propagazione realistiche, su calcoli del link-budget e su margini sufficienti.

(10)   "Carico della cella" (caricamento della cella): la percentuale media delle risorse di una stazione di base utilizzate dagli utenti finali in relazione a un determinato servizio.

(11)  Se non si utilizza la stima del traffico massimo, dovrebbe essere utilizzato il carico nominale della cella del 90 % per l'accesso fisso senza fili. Il carico della cella più elevato per l'accesso fisso senza fili (rispetto alle reti mobili) è dovuto al diverso modello di utilizzo atteso, che comporta una maggiore concorrenza per l'uso delle risorse condivise della stazione di base utilizzata per il servizio.

(12)  Per quanto riguarda l'accesso fisso senza fili, ciò può accadere nel caso delle antenne condivise installate sui tetti dei condomini.

(13)  Le tecnologie comprendono: Tecnologie 3G UMTS e HSPA; 4G LTE o tecnologie LTE-advanced; il 5G, nella versione 15 del 3GPP con New Radio (NR) in modalità non autonoma (con rete centrale 4G) o NR in modalità autonoma (con rete centrale nativa 5G) o i successivi sviluppi (come la versione 16 del 3GPP). Si raccomanda all'autorità pubblica di raccogliere informazioni sulle tecnologie basate sul 3GPP utilizzate (almeno i livelli di versione dei 3GPP).

(14)  Ciò al fine di separare le bande di frequenza sotto i 6 GHz e con onde millimetriche, in quanto sono spesso utilizzate per categorie di servizi distinte.

(15)  In fibre ottiche, Ethernet in rame carrier-grade, senza fili, ecc.

(16)  Nel caso di una connessione in fibre ottiche, si può di norma ritenere che questa sia sufficiente.


ALLEGATO II

Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a pubblicare in ottemperanza al punto 203, lettera b), dei presenti orientamenti

Le informazioni sugli aiuti individuali di cui al punto 203, lettera b), dei presenti orientamenti devono comprendere quanto segue (1):

(a)

identità del singolo beneficiario dell'aiuto:

(i)

nome;

(ii)

identificativo del beneficiario dell'aiuto;

(b)

tipo di beneficiario dell'aiuto al momento della presentazione della domanda:

(i)

PMI;

(ii)

grande impresa;

(c)

regione in cui è ubicato il beneficiario dell'aiuto, a livello NUTS II o inferiore;

(d)

principale settore o attività per la quale il beneficiario ha ricevuto l'aiuto in questione (gruppo NACE - codice numerico a tre cifre) (2);

(e)

elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto (3) possono essere fornite sulla base degli intervalli seguenti (in milioni di EUR):

[0,1-0,5];

[0,5-1];

[1-2];

[2-5];

[5-10];

[10-30];

[30-60];

[60-100];

[100-250]

[250 e oltre];

(f)

se diverso dall'elemento di aiuto, l'importo nominale dell'aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (4);

(g)

strumento di aiuto (5):

(i)

sovvenzione/contributo in conto interessi/cancellazione del debito;

(ii)

prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile;

(iii)

garanzia;

(iv)

agevolazione fiscale o esenzione fiscale;

(v)

finanziamento del rischio;

(vi)

altro (specificare);

(vii)

data di concessione e data di pubblicazione;

(viii)

obiettivo dell'aiuto;

(h)

nome dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti;

(i)

eventualmente, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati;

(j)

riferimento della misura di aiuto, quale indicato nella decisione approvata in base ai presenti orientamenti.


(1)  Ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e fatto salvo l'accordo della Commissione (comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)).

(2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo, che può dipendere dai redditi imponibili e variare ogni anno).

(4)  Equivalente sovvenzione lordo o, eventualmente, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali, tale importo può essere comunicato utilizzando gli intervalli di cui al punto e) del presente allegato. L'importo da pubblicare è l'incentivo fiscale massimo consentito e non l'importo dedotto ogni anno (ad esempio, nel caso di un credito d'imposta, deve essere pubblicato il credito d'imposta massimo consentito e non l'importo effettivo che può dipendere dal reddito imponibile e variare ogni anno).

(5)  Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.


ALLEGATO III

Informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire in ottemperanza al punto 209 dei presenti orientamenti

La relazione di cui al punto 209 dei presenti orientamenti deve contenere, per il periodo di riferimento e per ogni singolo progetto attuato in applicazione di una misura di aiuto approvata nel quadro dei presenti orientamenti, le seguenti informazioni:

(a)

il nome del beneficiario o dei beneficiari dell'aiuto;

(b)

il costo totale (o il costo totale stimato) del progetto e costo medio per locale servito;

(c)

l'importo dell'aiuto concesso e la spesa per l'aiuto;

(d)

l'intensità di aiuto;

(e)

le fonti del finanziamento pubblico;

(f)

i tassi di copertura e dati prima e dopo l'intervento dello Stato;

(g)

per i progetti a sostegno della diffusione di reti a banda larga:

(i)

la data di messa in servizio della rete;

(ii)

la tecnologia utilizzata nella rete finanziata con fondi pubblici;

(iii)

la velocità di caricamento e scaricamento dei servizi forniti;

(iv)

i prodotti di accesso all'ingrosso offerti, comprese le condizioni di accesso e i prezzi/la metodologia per la fissazione dei prezzi;

(v)

i prodotti di accesso all'ingrosso richiesti sulla base di una domanda ragionevole, se del caso, e il trattamento di tali richieste;

(vi)

il numero di soggetti interessati all'accesso e di fornitori di servizi che utilizzano i prodotti di accesso all'ingrosso;

(vii)

i prezzi al dettaglio prima e dopo l'attuazione della misura;

(viii)

il numero di locali serviti dall'infrastruttura finanziata con fondi pubblici;

(ix)

i tassi di utilizzo;

(h)

per i progetti a sostegno dell'adozione di servizi a banda larga, come i sistemi di buoni:

(i)

la durata della misura di aiuto;

(ii)

il valore del buono o dei buoni;

(iii)

il tipo di abbonamenti/servizi ammissibili, anche sotto forma di dispositivi clienti, il cablaggio all'interno degli edifici e/o la discesa di cavi all'interno di una proprietà privata;

(iv)

i tassi di utilizzo prima e dopo l'attuazione della misura e il numero di utenti finali che hanno beneficiato della misura di aiuto (per categoria, ad esempio singoli utenti finali o PMI e per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati);

(v)

il numero di fornitori di servizi a banda larga ammissibili;

(vi)

il numero di fornitori di servizi a banda larga che hanno effettivamente beneficiato della misura di aiuto;

(vii)

l'evoluzione della posizione di mercato degli operatori per tipo di abbonamenti/servizi sovvenzionati, tenendo conto delle pertinenti infrastrutture e tecnologie (FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA, ecc.);

(viii)

i prezzi all'ingrosso e al dettaglio prima e dopo l'attuazione della misura.


ALLEGATO IV

Interventi tipici di sostegno alla banda larga

Nella sua prassi decisionale la Commissione ha notato alcuni meccanismi di finanziamento utilizzati da diversi Stati membri per favorire lo sviluppo della banda larga, che in genere comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La seguente descrizione dei modelli di interventi tipici è indicativa e non esaustiva, in quanto le autorità pubbliche possono elaborare metodi diversi per sostenere lo sviluppo della banda larga o discostarsi dai modelli descritti nei paragrafi seguenti.

1.

Modello volto a colmare il deficit di finanziamento: nel modello volto a colmare il deficit di finanziamento (1) gli Stati membri (2) sostengono lo sviluppo di reti fisse o reti mobili concedendo sovvenzioni o sussidi finanziari diretti agli investitori nel settore della banda larga (3) per la progettazione, la costruzione, la gestione e lo sfruttamento commerciale di una rete, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. Nel modello volto a colmare il deficit di finanziamento, il margine di utile ragionevole è determinato come il tasso di remunerazione sul capitale che sarebbe necessario a un investitore tenendo conto del livello di rischio specifico del settore della banda larga e del tipo di servizi forniti. Il necessario tasso di remunerazione sul capitale è generalmente calcolato in base al costo medio ponderato del capitale (WACC). Nel determinare il margine di utile ragionevole, gli Stati membri di solito introducono criteri di incentivazione riguardanti in particolare la qualità del servizio reso e gli incrementi di efficienza produttiva. Le remunerazioni associate agli incrementi di efficienza sono fissate a un livello tale da consentire una ripartizione equilibrata dei benefici fra l'investitore nella banda larga e lo Stato membro e/o gli utenti finali. Secondo il modello volto a colmare il deficit di finanziamento, l'infrastruttura costruita è di solito interamente di proprietà del beneficiario dell'aiuto, il quale si fa carico dei rischi associati alla costruzione di nuove infrastrutture e all'attrazione di un numero sufficiente di clienti.

2.

Modello del sostegno in natura: in questo caso gli Stati membri sostengono lo sviluppo della banda larga fissa o mobile mettendo a disposizione degli operatori di reti a banda larga infrastrutture esistenti o di nuova costruzione. Questo sostegno assume svariate forme; nei casi più ricorrenti gli Stati membri forniscono infrastrutture passive a banda larga eseguendo opere di ingegneria civile (ad esempio, opere di scavo in una strada) oppure mediante la messa in posa di cavidotti o di fibra ottica spenta o la concessione dell'accesso all'infrastruttura esistente (ad esempio, cavidotti, tralicci o torri).

3.

Modello di investimento diretto: nel modello di investimento diretto, gli Stati membri costruiscono una rete fissa o mobile e la gestiscono direttamente attraverso un settore della pubblica amministrazione o un operatore in-house (4). La rete finanziata dallo Stato è spesso gestita come rete esclusivamente all'ingrosso a disposizione di fornitori al dettaglio di servizi a banda larga su base non discriminatoria.

4.

Modello a concessionario: in tale modello gli Stati membri finanziano lo sviluppo di una rete a banda larga fissa o mobile, che resta di proprietà pubblica, mentre la sua gestione è offerta mediante procedura di selezione su base competitiva a un fornitore di comunicazione elettronica incaricato della sua gestione e del suo sfruttamento a livello commerciale. La rete può essere gestita da un operatore di reti a banda larga per fornire esclusivamente servizi all'ingrosso o, in alternativa, servizi sia all'ingrosso che al dettaglio.


(1)  Il "deficit di finanziamento" si riferisce in generale alla differenza tra i costi di investimento e i ricavi previsti.

(2)  Sono comprese tutte le autorità pubbliche.

(3)  Il termine "investitori" indica imprese o operatori di reti a banda larga che investono nella costruzione e nello sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(4)  Cfr. la decisione C(2011) 7285 final della Commissione, del 19 ottobre 2011, sul caso N 330/2010 — Francia — Programme national "Très Haut Débit" - Volet B (GU C 364 del 14.12.2011, pag. 2), che comprendeva varie modalità di intervento, compresa tra l'altro la possibilità per le collettività territoriali di gestire proprie reti a banda larga mediante un'azienda pubblica.


Rettifiche

31.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 214/228


Rettifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 272 del 20 agosto 2004 )

Pagina 7, allegato I, titolo «Attestato della Camera di commercio turco-cipriota»,

anziché:

«regolamento (CEE) n. 2913/93 del Consiglio»,

leggasi:

«regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio».

Pagina 8, allegato II, titolo «Dichiarazione del produttore»,

anziché:

«regolamento (CEE) n. 2913/93»,

leggasi:

«regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio».