GDPR - Novità sul cartello per la videosorveglianza
Novità sul cartello per la videosorveglianza. previste nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb), in corso di approvazione, dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa, alla luce del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) (la materia della videosorveglianza era disciplinata da un provvedimento del Garante italiano dell'8 aprile 2010).
Il modello suddetto espone più informazioni di quelle contenute nel modello attualmente in uso: richiede anche i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (quando c'è), un elenco sintetico dei diritti dell'interessato e il codice Qr e l'indicazione delle modalità per avere le altre informazioni non presenti sul cartello.
Con riferimento alla procedura di informativa agli interessati, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica e informativa completa e, quindi, prima un cartello e, poi, altre fonti per le informazioni ulteriori.
Quanto al cartello, le linee guida in esame richiedono che sia posizionato nei pressi della telecamera, così da far capire all'interessato che sta per essere ripreso, e tendenzialmente ad altezza della persona , ma, ovviamente, senza dare la posizione esatta.
Il contenuto del cartello deve riportare le informazioni essenziali, quali lo scopo del trattamento, l'identità del titolare del trattamento, i diritti previsti dal Gdpr. Sono da inserire anche i dati di contatti del Dpo (Data protection officer, responsabile protezione dati, ndr) o un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti. Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell'informativa e a come ottenerlo.
Il cartello deve indicare se i dati sono trasferiti fuori Ue e il periodo di conservazione: in mancanza, è implicito e l'interessato può dedurre che si tratta di riprese senza conservazione o trasmissione dei dati a terzi.
Nel cartello ci deve essere un riferimento alle modalità per trovare l'informativa si secondo livello: un codice Qr (quick response, ndr) o un sito internet.
Ma l'informativa completa deve essere disponibile anche con modalità alternative alla rete, come fogli informativi o recapiti telefonici.
L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell'ente o poster o affissioni presso una sede del titolare.
Oltre a ciò, le linee guida suggeriscono di predisporre una rappresentazione grafica dell'ubicazione delle telecamere attive collegata alla relativa informativa.
(fonte Italia Oggi del 10 settembre 2019 - Articolo di Antonio Ciccia Messina)
Project Manager e Consulente Tecnico per gestione di sistemi integrati
5 anniPerdonatemi possiamo pensare di integrare le planimetrie di evacuazione ai sensi D. Lgs. 81 con informazioni sulle telecamere e sulla privacy per evitare la ridondanza di informazioni che possa disorientare l'interessato?
🔹LCA |🔹Carbon Footprint |🔹Sustainability |🔹Energy Management |🔹ISO MS
6 anniInteressante anche perché spinge ulteriormente nella direzione dell'accountability del Titolare del trattamento!
Ogni giorno vi racconto attraverso i miei post la Sicurezza! Sicurezza sul Lavoro, Manutenzione Sistemi Antincendio
6 anniInteressante... in pratica si passerà da una segnaletica “di massa” ad una segnaletica personalizzata! Interessante anche l’aspetto relativo al regolamento consultabile anche in rete considerando la poca propensione ai siti internet delle piccole aziende italiane